CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 settembre 2024
364.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 5

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 10 settembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 16.

Disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento.
C. 1950 Governo.
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente che la CommissionePag. 6 Bilancio è chiamata a esprimere il proprio parere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge C. 1950, recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento.
  Al riguardo, ricorda preliminarmente che detto parere ha la finalità di accertare che il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza o della relativa Nota di aggiornamento. In proposito, rammenta che l'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Rileva che, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.
  In proposito, fa presente che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1-bis) indica tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio un disegno di legge recante disposizioni in materia di magistratura onoraria e che il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2) ha, tra l'altro, confermato l'indicazione dei provvedimenti collegati alla decisione di bilancio contenuta nel precedente documento programmatico.
  Ciò premesso, segnala che il disegno di legge C. 1950, che reca modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, si compone di quattro articoli, che appaiono riconducibili all'ambito materiale indicato dai documenti di programmazione. In particolare, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento, fa presente che il disegno di legge è teso alla revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che costituiscono il cosiddetto contingente ad esaurimento, regolando compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che, tra essi, hanno optato oppure opteranno per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie, sia di quelli che hanno optato oppure opteranno per un impegno più circoscritto e per il concorrente esercizio di ulteriori attività lavorative.
  Rileva, in particolare, che l'articolo 1 reca numerose novelle al Capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che contiene disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio e che, per quanto attiene alle disposizioni introdotte nel predetto decreto legislativo, con le modifiche apportate all'articolo 29 si stabilisce che ai magistrati onorari confermati si applica, in quanto compatibile, il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni centrali, per la disciplina dei permessi, delle assenze e dei congedi e che i magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie possono esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo. Evidenzia che l'articolo 29-bis reca, inoltre, norme in materia di impegno complessivo dei magistrati onorari confermati, l'articolo 29-ter introduce talune cause di incompatibilità per i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime di esclusività, mentre il nuovo articolo 30 disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei vice procuratori onorari confermati. Segnala che il successivo articolo 30-bis disciplina presupposti e modalitàPag. 7 della destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati, l'articolo 30-ter disciplina l'impegno dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e il correlativo godimento del periodo di riposo, l'articolo 30-quater disciplina il trasferimento a domanda dei magistrati onorari confermati nell'ambito del distretto di corte di appello presso cui esercitano le funzioni, mentre l'articolo 30-quinquies disciplina la procedura di valutazione di idoneità professionale del magistrato onorario confermato. Rileva che l'articolo 30-sexies reca, inoltre, una disciplina dei casi di violazione dei doveri inerenti alle funzioni dei magistrati onorari confermati e che l'articolo 30-septies individua le disposizioni applicabili ai magistrati onorari confermati del ruolo a esaurimento e disciplina la sospensione del rapporto del magistrato onorario confermato. Fa presente che l'intervento sull'articolo 31 prevede che ai giudici di pace e ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017 si applichino le disposizioni in materia di funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio di cui all'articolo 30, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021. Rileva che il nuovo articolo 31-bis disciplina il compenso e il regime previdenziale dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva, mentre l'articolo 31-ter disciplina il compenso e il regime previdenziale dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva e l'articolo 31-quater disciplina le modalità dell'adeguamento dei predetti compensi all'incremento del costo della vita.
  Segnala che l'articolo 2 del disegno di legge prevede la riapertura della procedura valutativa per i magistrati onorari che non hanno esercitato a suo tempo l'opzione per la conferma, da attuare nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili all'esito delle procedure di conferma già concluse, da accertare con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Fa presente che l'articolo 3 contiene le disposizioni transitorie, prevedendo in particolare la riapertura del termine per l'esercizio dell'opzione per il regime di esclusività da parte dei magistrati confermati, mentre l'articolo 4 reca le disposizioni di carattere finanziario necessarie ai fini dell'attuazione del provvedimento.
  Alla luce di questa ricostruzione, può ritenersi, a suo avviso, che il disegno di legge rechi disposizioni che rientrano negli ambiti materiali definiti dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 e dal Documento di economia e finanza 2024, con norme che presentano carattere omogeneo, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, non recando quindi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.
  Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il disegno di legge C. 1950, recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento;

   premesso che:

    l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza pubblica sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

    ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009, eventuali disegni di legge collegati che presentinoPag. 8 i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza;

    la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1-bis) indica tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2024-2026 un disegno di legge recante disposizioni in materia di magistratura onoraria e il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2) ha, tra l'altro, confermato l'indicazione dei provvedimenti collegati alla decisione di bilancio contenuta nel precedente documento programmatico;

   considerato che:

    il disegno di legge si compone di quattro articoli, che, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, sono finalizzati alla revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che costituiscono il cosiddetto contingente ad esaurimento, regolando compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che, tra essi, hanno optato oppure opteranno per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie, sia di quelli che hanno optato oppure opteranno per un impegno più circoscritto e per il concorrente esercizio di ulteriori attività lavorative;

    il disegno di legge reca disposizioni omogenee per materia, riconducibili essenzialmente alla competenza del Ministero della giustizia,

RITIENE

  che il contenuto del disegno di legge C. 1950, recante “Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento”:

   a) sia riconducibile alle materie indicate nel Documento di economia e finanza 2024, che ha, tra l'altro, confermato l'indicazione dei provvedimenti collegati alla decisione di bilancio contenuta nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, che, a sua volta, ha indicato, tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, un disegno di legge recante disposizioni in materia di magistratura onoraria;

   b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

  La seduta termina alle 16.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 settembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 16.10.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.
C. 1149 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, avverte che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato della Repubblica in data 9 maggio 2023, reca la ratifica e l'esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.
  Nel segnalare che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento, nel corso del suo esame in Pag. 9sede consultiva, in data 26 luglio 2023, ricorda che l'articolo 3 del disegno di legge prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato oggetto di ratifica, valutati in euro 55.879 a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  In particolare, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, gli oneri valutati, quantificati in euro 55.879 a decorrere dall'anno 2023, si riferiscono alle spese di viaggio per il trasferimento temporaneo di detenuti, alle spese di missione degli accompagnatori dei detenuti, alle spese di comparizione di testimoni e periti, alle spese per il trasporto di cose collegate al reato, alle spese per le squadre investigative comuni e a quelle per le consegne vigilate e controllate. Gli oneri autorizzati, pari a complessivi euro 17.200 a decorrere dall'anno 2023, sono riferiti alle spese di traduzione di atti e documenti, alle spese per compensi per testimoni e periti, alle spese per interpretariato e a quelle per videoconferenze.
  Al riguardo, nell'osservare che la norma di copertura del provvedimento prevede che gli oneri e la relativa copertura finanziaria decorrano dall'anno 2023, rileva che il presente provvedimento è incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Segnala che tale ultima disposizione, inerente alla disciplina dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, stabilisce, tra l'altro, che nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo, che a tal fine formano l'oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Tanto premesso, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato con finalità di copertura reca le necessarie disponibilità. Appare nondimeno utile, a suo avviso, acquisire un chiarimento dal Governo in ordine all'opportunità di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal Trattato e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria, tenendo conto della natura degli oneri oggetto di copertura.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel fornire riscontro ai rilievi formulati dalla relatrice, fa presente che in considerazione del fatto che il provvedimento, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, è incluso nell'elenco degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente per i quali è previsto lo slittamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si rende necessario aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal Trattato e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, alla luce della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 1149, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, in considerazione del fatto che il provvedimento, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, è incluso nell'elenco degli accantonamenti Pag. 10del fondo speciale di parte corrente per i quali è previsto lo slittamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si rende necessario aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal Trattato e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria;

   ritenuto che, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2024, il richiamo all'utilizzo del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2023-2025, di cui all'articolo 3, comma 1, debba intendersi riferito al bilancio relativo al triennio 2024-2026;

   nel presupposto che il provvedimento entri in vigore entro la fine dell'anno 2024,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.
C. 1150 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, rammenta che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato della Repubblica in data 9 maggio 2023, reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.
  Nel segnalare che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento, nel corso del suo esame in sede consultiva, in data 26 luglio 2023, ricorda che l'articolo 3 del disegno di legge prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 4.876 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, gli articoli 2, 3, 4, e 5 dell'Accordo comportano nuovi e maggiori oneri riferibili allo svolgimento di visite ufficiali, incontri operativi, riunioni dei Gruppi di lavoro tecnici e consultazioni, da svolgere una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Ghana, tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento.
  Nelle premesse del parere reso dalla Commissione Bilancio il 26 luglio 2023 si rilevava che il parere favorevole era espresso nel presupposto che il primo incontro dei Gruppi di lavoro tecnici di cui all'articolo 3 dell'Accordo si svolgerà in Ghana nel corso dell'anno 2023, in coerenza con il profilo temporale degli oneri indicato dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge.
  Al riguardo, nell'osservare che la norma di copertura del provvedimento prevede che gli oneri e la relativa copertura finanziaria decorrano dall'anno 2023, rileva che il presente provvedimento è incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Osserva che tale ultima disposizione, inerente alla disciplina dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, stabilisce, tra l'altro, che nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti validaPag. 11 anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo, che a tal fine formano l'oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Tanto premesso, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato con finalità di copertura reca le necessarie disponibilità. A suo avviso, appare nondimeno utile acquisire un chiarimento dal Governo in ordine all'opportunità di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dall'Accordo e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria, tenendo conto della natura degli oneri oggetto di copertura.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel fornire riscontro ai rilievi formulati dalla relatrice, fa presente che, in considerazione del fatto che il provvedimento, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, è incluso nell'elenco degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente per i quali è previsto lo slittamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si rende necessario aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal Trattato e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 1150, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, in considerazione del fatto che il provvedimento, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, è incluso nell'elenco degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente per i quali è previsto lo slittamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si rende necessario aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dall'Accordo e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria;

   ritenuto che, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere successivamente all'anno 2024, il richiamo all'utilizzo del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2023-2025, di cui all'articolo 3, comma 1, debba intendersi riferito al bilancio relativo al triennio 2024-2026;

   nel presupposto che il provvedimento entri in vigore entro la fine dell'anno 2024,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019.
C. 1260 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, avverte che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato della Repubblica in data 27 giugno 2023, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia Pag. 12penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019.
  Nel segnalare che la Commissione Bilancio, nel corso del suo esame in sede consultiva, ha espresso, in data 6 settembre 2023, parere favorevole sul provvedimento, osserva che l'articolo 3 del disegno di legge prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 4 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in 67.835 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Secondo quanto indicato nella relazione tecnica i predetti oneri si riferiscono all'insieme delle spese di missione degli accompagnatori dei detenuti da trasferire, alle spese di trasferimento dei detenuti, alle spese di traduzione degli atti, alle spese di comparizione di testimoni e periti, alle spese per trasferimento di cose, alle spese per videoconferenze, nonché alle spese per l'interpretariato.
  Al riguardo, nell'osservare che la norma di copertura del provvedimento prevede che gli oneri e la relativa copertura finanziaria decorrano dall'anno 2023, rileva che il presente provvedimento è incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Segnala che tale ultima disposizione, inerente alla disciplina dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, stabilisce, tra l'altro, che nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo, che a tal fine formano l'oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Tanto premesso, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato con finalità di copertura reca le necessarie disponibilità. Ritiene comunque utile acquisire un chiarimento dal Governo in ordine all'opportunità di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dall'Accordo e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria, tenendo conto della natura degli oneri oggetto di copertura.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel fornire riscontro ai rilievi formulati dal relatore, fa presente che in considerazione del fatto che il provvedimento, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, è incluso nell'elenco degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente per i quali è previsto lo slittamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si rende necessario aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal Trattato e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, alla luce della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 1260, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, in considerazione del fatto che il provvedimento, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, è incluso nell'elenco degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente per i quali è previsto lo slittamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si rende necessario aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dall'Accordo e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria;

Pag. 13

   ritenuto che, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2024, il richiamo all'utilizzo del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2023-2025, di cui all'articolo 3, comma 1, debba intendersi riferito al bilancio relativo al triennio 2024-2026;

   nel presupposto che il provvedimento entri in vigore entro la fine dell'anno 2024,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020.
C. 1388 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (LEGA), relatore, avverte che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato della Repubblica in data 6 settembre 2023, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020.
  Nel segnalare che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento, nel corso del suo esame in sede consultiva, in data 18 ottobre 2023, ricorda che l'articolo 3 del disegno di legge prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 10 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 22.204 euro annui a decorrere dal 2023 e valutati in 41.423 euro annui a decorrere dal medesimo anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Secondo quanto indicato nella relazione tecnica, i predetti oneri sono riconducibili, per quanto attiene all'articolo 5 dell'Accordo, allo svolgimento di corsi di formazione a beneficio della Polizia kosovara, allo scambio di informazioni in materia di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, nonché di sostanze chimiche di base utilizzate nel processo di fabbricazione, all'organizzazione in Italia di corsi per componenti delle forze di polizia del Kosovo, nonché allo scambio di esperienze e di esperti, mentre, per quanto attiene all'articolo 10, essi sono riferibili allo svolgimento con cadenza annuale di riunioni bilaterali in Italia e in Kosovo.
  Al riguardo, nell'osservare che la norma di copertura del provvedimento prevede che gli oneri e la relativa copertura finanziaria decorrano dall'anno 2023, rileva che il presente provvedimento è incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Fa presente che tale ultima disposizione, inerente alla disciplina dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, stabilisce, tra l'altro, che nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo, che a tal fine formano l'oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Tanto premesso, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato con finalità di copertura reca le necessarie disponibilità. Ritiene nondimeno utile acquisire un chiarimento dal Governo in ordine Pag. 14all'opportunità di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dall'Accordo e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria, tenendo conto della natura degli oneri oggetto di copertura.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel fornire riscontro ai rilievi formulati dal relatore, fa presente che in considerazione del fatto che il provvedimento, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, è incluso nell'elenco degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente per i quali è previsto lo slittamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si rende necessario aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal Trattato e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria.

  Andrea TREMAGLIA (LEGA), relatore, alla luce della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 1388, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, in considerazione del fatto che il provvedimento, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, è incluso nell'elenco degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente per i quali è previsto lo slittamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si rende necessario aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dall'Accordo e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria;

   ritenuto che, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2024, il richiamo all'utilizzo del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2023-2025, di cui all'articolo 3, comma 1, debba intendersi riferito al bilancio relativo al triennio 2024-2026;

   nel presupposto che il provvedimento entri in vigore entro la fine dell'anno 2024,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 1660-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, nel testo modificato e integrato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia, reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. Fa presente che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica ed è assistito, all'articolo 38, da una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento, con l'esclusione degli articoli 17, 21, 22, 23 e 36.
  Nel segnalare che nella propria relazione si soffermerà esclusivamente sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, rinviando per maggiori approfondimentiPag. 15 alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, osserva in primo luogo che l'articolo 2 novella l'articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018 che, nel testo vigente, per finalità di prevenzione del terrorismo, prevede che gli esercenti attività di autonoleggio comunichino i dati identificativi dei soggetti richiedenti il servizio ad uno specifico ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'effettuazione delle successive attività di controllo. Rileva che le modifiche e integrazioni apportate consentono l'applicazione della suddetta norma anche per finalità di prevenzione di ulteriori reati di particolare gravità e introducono per il contravventore delle richiamate prescrizioni l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro. Al riguardo, pur preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce che la norma in esame riveste carattere ordinamentale e che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la stessa sembra suscettibile di determinare un ampliamento dei controlli sulle attività di autonoleggio anche con riguardo a fattispecie penali – tra le quali quelle efferenti alle attività criminali di tipo mafioso e al traffico di stupefacenti – ulteriori rispetto a quelle previste nell'assetto vigente, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione da parte del Governo volta a confermare che tali presumibili maggiori attività di controllo possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ivi comprese le risorse strumentali concernenti la piattaforma informatica CaRGOS già operativa, come evidenziato dalla relazione tecnica, per le finalità applicative del citato articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018. Non ha nulla da osservare con riguardo, infine, alla modifica apportata presso le Commissioni di merito che impone agli esercenti di attività di autonoleggio di comunicare anche i dati identificativi del veicolo oggetto di noleggio, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio.
  In relazione all'articolo 5, evidenzia che le disposizioni, introdotte dalle Commissioni di merito, modificano le condizioni al cui sussistere è subordinata l'ammissione ai benefici dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata di cui al comma 1 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 151 del 2008, attenuando taluni dei limiti posti a legislazione vigente e, dunque, ampliando potenzialmente la platea dei beneficiari. Rileva che l'emendamento che ha introdotto la disposizione, cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non è corredato di relazione tecnica. Al riguardo, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi idonei a suffragare tale assunzione di invarianza considerato che i benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, disciplinati da una normativa risalente e non oggetto di modificazioni in anni recenti, non parrebbero operare nel limite delle disponibilità, e pertanto a un ampliamento del numero dei beneficiari potrebbe corrispondere un incremento dell'onere complessivo. In proposito, ritiene pertanto necessario acquisire dati circa le previsioni di spesa per l'attuazione dei predetti benefici, la loro configurazione quale tetto di spesa o come spesa valutata, il numero degli attuali beneficiari e una stima circa il numero aggiuntivo dei nuovi beneficiari.
  Con riferimento all'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma integra la disciplina relativa alle misure di protezione e tutela previste dal decreto-legge n. 8 del 1991 e dalla legge n. 6 del 2018, rispettivamente, per i collaboratori, secondo quanto previsto al comma 1, e per i testimoni di giustizia, come previsto al comma 2, con specifico riguardo al rilascio delle identità di copertura. In particolare, fa presente che viene previsto, al comma 1, lettera a), primo periodo, che il documento di copertura – il cui utilizzo, in base all'assetto vigente, è consentito alle persone sottoposte a programma di protezione che non siano detenute o internate – possa essere ammesso anche con riguardo ai collaboratori e ai loro familiari sottoposti a misure di arresto o detenzione domiciliari. Rileva che al comma 1, lettera a), Pag. 16secondo e terzo periodo con riguardo ai soggetti sottoposti a protezione viene, altresì, consentita la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, disponendo che nel registro del Servizio centrale di protezione sia conservata, oltre alle informazioni sulla gestione dell'autorizzazione al rilascio del documento di copertura, anche ogni altra documentazione concernente le suddette identità fiscali di copertura, come previsto al comma 1, lettera b), n. 2. Fa presente che in termini analoghi a quanto sopra disposto per i collaboratori, viene, infine, prevista al comma 2 la possibilità di creare identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, anche per le esigenze di tutela e protezione dei testimoni di giustizia. Al riguardo, non formula osservazioni, considerato quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione. In particolare, prende atto di quanto riferito a conferma della sufficienza delle risorse di bilancio per far fronte all'eventuale ampliamento della platea di possibili beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, considerata l'esiguità del numero dei soggetti coinvolti e le effettive spese da sostenere per il rilascio dei documenti, cioè spese per bollo e stampa. Non ha nulla da osservare, inoltre, in merito alla possibilità di creare identità fiscali di copertura anche di tipo societario di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e al comma 2. Quanto alla previsione della conservazione presso il registro del Servizio centrale di protezione anche della documentazione concernente le suddette identità fiscali di copertura, ritiene che andrebbe confermato che ciò potrà essere effettuato nell'ambito delle risorse, in particolar modo strumentali di natura informatica, disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 7, comma 1, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma reca specifiche modifiche e integrazioni al Codice antimafia in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, nonché di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati. In particolare, rileva che, al comma 1, lettera b), vengono tra l'altro dettagliati gli elementi che devono essere illustrati nella relazione dell'amministratore giudiziario sui beni sequestrati, afferenti nello specifico alle caratteristiche tecnico-urbanistiche e alla presenza di eventuali abusi, precisando, altresì, i termini della relativa interlocuzione con i competenti uffici comunali. Fa presente che al comma 1, lettera c) viene, quindi, demandato all'adozione di un regolamento governativo la definizione delle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Rileva che è, inoltre, previsto che, se nell'ambito degli accertamenti tecnico-urbanistici sui beni in riferimento venga riscontrata la sussistenza di abusi non sanabili, il giudice delegato dà ordine della loro demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento di confisca, senza acquisizione degli stessi al patrimonio dell'Erario, mentre l'area di sedime è acquisita al patrimonio indisponibile del comune territorialmente competente. Evidenzia che in tal caso si fa rinvio all'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà pubblica di cui al testo unico in materia edilizia, secondo quanto previsto al comma 1, lettera d). Rileva che con il comma 1, lettera e), numero 1, viene, altresì, integrata la disciplina relativa alla gestione da parte della citata Agenzia nazionale delle aziende sequestrate, intervenendo sul meccanismo di valutazione della prosecuzione o ripresa dell'attività aziendale da parte del giudice delegato. Fa presente che è, infine, previsto al comma 1, lettera i), numero 2, che il tribunale o la medesima Agenzia Nazionale iscrivano nel registro delle imprese, senza oneri, ogni modifica riguardante le imprese sequestrate e confiscate derivante dalla loro amministrazione. Al riguardo rileva che la relazione tecnica riferisce che la norma non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvederanno alle relative attività con le risorsePag. 17 umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Sul punto, con specifico riferimento al comma 1, lettera c) che demanda ad un regolamento governativo la definizione della disciplina dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia nazionale, pur considerato quanto precisato dalla relazione tecnica, ovvero che tale disciplina «comporterà l'appianamento delle attuali problematiche e la riduzione del relativo contenzioso», ritiene che andrebbero forniti dati ed ulteriori elementi di valutazione, che consentano di comprovarne la neutralità finanziaria rispetto a quella vigente. Ritiene la richiesta opportuna, posto che il suddetto regolamento governativo verrà adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con decreto interministeriale, senza che sullo schema del regolamento medesimo sia previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Non ha nulla da osservare in merito al comma 1, lettere b) e d), considerato che, come altresì, evidenziato dalla relazione tecnica, le attività ivi previste in capo a specifiche amministrazioni pubbliche risultano già prescritte a normativa vigente nell'ambito del testo unico in materia edilizia, la cui applicazione, specie in materia di attività di demolizione di manufatti edilizi abusivi con oneri a carico dell'autore dell'abuso, risulta espressamente richiamata dalle norme in riferimento. Non ha nulla da osservare con riguardo al comma 1, lettera e), n. 1 posto che, come sottolineato dalla relazione tecnica, questa norma consente di effettuare una valutazione delle prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa sottoposta a sequestro o confisca consentendo di contenere gli oneri, in termini di minori risorse umane e finanziarie altrimenti impiegabili, connesse al protrarsi della gestione pubblica di tali aziende. Non ha nulla da osservare, infine, anche in merito al comma 1, lettera i), n. 2), stante il suo contenuto procedurale.
  Con riferimento all'articolo 7, comma 2, rileva preliminarmente che la norma in esame integra i criteri di priorità previsti dal comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ai fini dell'erogazione agli enti locali del contributo governativo di cui al comma 51 del medesimo articolo 1 finalizzato a favorire alcuni interventi. In particolare, rileva che si stabilisce che, nell'ambito del criterio della messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, si tenga conto anche dei beni destinati con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In proposito non ha pertanto osservazioni da formulare, posto che la norma si limita a integrare criteri di priorità per l'assegnazione di risorse già destinate a spesa.
  In relazione all'articolo 14, rileva che la norma in esame novella l'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 66 del 1948, disponendo che sia punito a titolo di illecito penale, con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro, e non più in via amministrativa, con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 1.000 a euro 4.000 euro – il blocco stradale attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. Evidenzia che la fattispecie sanzionatoria è estesa anche ai blocchi ferroviari. La pena è, inoltre, aumentata, prevedendosi la reclusione da sei mesi a due anni, se il fatto è commesso da più persone riunite. Al riguardo, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura trascurabile degli effetti di minori introiti da sanzioni derivanti dalla disposizione – rispetto al complesso delle entrate da sanzioni amministrative annualmente scontate ai fini delle previsioni di bilancio – la cui applicazione verrebbe per altro ora estesa anche ai blocchi ferroviari. Rileva, tuttavia, l'opportunità che siano forniti i dati aggiornati relativi al gettito specificamente correlato all'applicazione della fattispecie sanzionatoria disciplinata dall'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 66 del 1948.
  Relativamente all'articolo 17, evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame intervengono sull'articolo 9 del decreto-legge n. 39 del 2024, che ha autorizzato i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente Pag. 18dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni. Rileva che, rispetto a quanto già previsto, le modificazioni ora introdotte estendono la facoltà di assunzione anche ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risultano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti; incrementano il numero di risorse umane che si possono assumere, prevedendo che l'autorizzazione all'assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale sia riferito al corpo della polizia locale di ciascun ente. Viene, quindi, raddoppiato, da 3.900.000 euro annui a 7.800.000 annui, l'importo dell'autorizzazione di spesa permanente, decorrente dall'anno 2025 ed incrementato da 2.925.000 euro a 5.200.000 euro l'importo di quella riferita all'anno 2024, per il quale non si considera l'intera annualità. In proposito evidenzia che la norma è diretta ad estendere la platea dei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana che sono autorizzati ad assumere le 100 unità di personale non dirigenziale, contingente che si riferisce, a seguito delle modifiche introdotte, a ciascun ente. Ciò posto, segnala che il nuovo limite di spesa, pari a 7.800.000 annui a decorrere dal 2025, appare dimensionato all'assunzione di complessive 200 unità di personale da parte di due comuni capoluogo di città metropolitana, a differenza del testo vigente della norma che autorizza l'assunzione di 100 unità di personale. Evidenzia, in proposito, che l'autorizzazione all'assunzione delle 100 unità di personale prevista dal vigente articolo 9 del decreto-legge n. 39 del 2024 appare riferita alla città metropolitana di Catania che, al 31 dicembre 2023, ha terminato il periodo di risanamento quinquennale. Rileva che la modifica in esame potrebbe ora consentire di estendere anche al comune di Palermo l'autorizzazione all'assunzione di 100 unità di personale, posto che per tale comune, capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, è stata avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000. In merito a tale ricostruzione ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 2.275.000 euro per l'anno 2024 e a 3,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel segnalare che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta, per l'anno in corso, le necessarie disponibilità, ritiene necessario che il Governo fornisca una conferma in merito all'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura per l'intero arco temporale interessato dalla riduzione, nonché una rassicurazione volta ad escludere che dal medesimo utilizzo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
  Per quanto riguarda l'articolo 18, evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame, modificando la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, vietano l'importazione, la lavorazione, la detenzione, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, Cannabis sativa L, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, comprese estratti, resine e olii da esse derivati. Rileva che per tali attività si applicano le sanzioni Pag. 19previste dal testo unico sugli stupefacenti. Sottolinea che a tale disposizione la relazione tecnica non ascrive nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rammenta altresì che, in linea generale, limitando l'esame alla legislazione più recente, a misure di divieto di commercializzazione o di immissione in commercio di determinati prodotti o ad obblighi di ritiro dal mercato non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: detti divieti e limitazioni sono, infatti, per lo più oggetto di ordinanze e decreti ministeriali. Ferma restando la portata ordinamentale della norma, tuttavia, considerato che il divieto ora introdotto incide su un settore economico ad oggi operante, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo riguardo a eventuali effetti, almeno nel breve periodo, di riduzione del gettito tributario, rispetto a quello scontato nei tendenziali di finanza pubblica, o dell'occupazione, con la conseguente attivazione di interventi di sostegno al reddito a carico della finanza pubblica, relativamente alle attività economiche, attualmente svolte ai sensi della legge 2 dicembre 2016, n. 242, di commercializzazione di prodotti derivati dalla Cannabis sativa L con un tenore di THC inferiore o uguale ai limiti di legge. Ritiene, inoltre, necessario acquisire assicurazioni dal Governo che il divieto in esame sia compatibile con la disciplina unionale.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 22, rileva preliminarmente che la disposizione prevede che, a decorrere dal 2024, in favore degli ufficiali ed agenti delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto e ai figli superstiti relativi al medesimo personale deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista, possa essere corrisposta, anche in modo frazionato su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento, per la copertura delle spese legali, salva rivalsa in caso di accertamento della responsabilità per dolo del soggetto interessato. I commi 1 e 3 stabiliscono che la previsione si applica anche al personale convenuto nei relativi giudizi per responsabilità civile e amministrativa. Ai sensi del comma 2, vengono, altresì, individuati i casi in cui è esclusa la rivalsa delle somme corrisposte, mentre il comma 4 prevede che per le finalità della disposizione è autorizzata la spesa di euro 860.000 annui a decorrere dal 2024. Al riguardo non formula osservazioni, considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa ed è riferito ad una fattispecie caratterizzata da facoltatività i cui profili applicativi sono espressamente ricondotti nei limiti delle disponibilità di bilancio delle amministrazioni interessate. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che le lettere da a) a d) del comma 4 dell'articolo 22 provvedono agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa recata dal medesimo comma 4, pari a 860.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, tramite le seguenti modalità: quanto a 600.000 euro per l'anno 2024 e a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004; quanto a 260.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della difesa; quanto a 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia; quanto a 540.000 euro annui a decorrere dal 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d), mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di Pag. 20parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'interno.
  Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, rammenta che il Fondo oggetto di riduzione, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, presenta, per l'anno in corso, le necessarie disponibilità. Ciò posto, ritiene tuttavia necessario che il Governo fornisca una conferma in merito all'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura per l'intero arco temporale interessato dalla riduzione, nonché una rassicurazione volta ad escludere che dal medesimo utilizzo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime. Riguardo, invece, alle riduzioni degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente previste dalle lettere da b) a d), non formula osservazioni, giacché gli accantonamenti interessati dalle riduzioni presentano le necessarie disponibilità, ivi incluso quello di competenza del Ministero della difesa, oggetto di ulteriore riduzione ad opera del successivo articolo 23, comma 4.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 31, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che le pubbliche amministrazioni e i soggetti alle stesse equiparati, come le società a partecipazione pubblica o controllo pubblico e i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, siano tenuti a prestare agli organismi del sistema di informazione per la sicurezza la collaborazione e l'assistenza richieste necessarie per la tutela della sicurezza nazionale, laddove nell'assetto vigente, le medesima attività di collaborazione ed assistenza richieste alle summenzionate amministrazioni pubbliche sono configurate in termini caratterizzati – stante la portata letterale del testo vigente del comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 124 del 2007 – da un minor grado di precettività, come previsto dal comma 1, lettera a), numero 1. Viene, altresì, reso permanente il contenuto di disposizioni introdotte, in via transitoria, dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2015, vigenti fino al 31 dicembre 2024 per effetto della proroga da ultimo intervenuta con l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 215 del 2023, che tra l'altro prevedono l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione al personale militare impiegato nella tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza, come previsto dal comma 2, lettera a). Al riguardo, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria delle disposizioni, ritiene che andrebbero comunque forniti dal Governo ulteriori elementi di valutazione volti a confermare che le attività di collaborazione ed assistenza cui sono tenute in via obbligatoria in virtù della summenzionata maggiore efficacia precettiva della norma nei confronti degli organi di informazione e sicurezza possano essere svolte dalle stesse nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Quanto alla disposizione di cui al comma 2, lettera a), non ha osservazioni da formulare considerato che alla norma originaria, recata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2015 – e alle successive disposizioni che ne hanno prorogato l'efficacia, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 33, rileva preliminarmente che le norme in esame introducono la figura di un esperto, con funzioni di assistenza e consulenza, nel percorso di reinserimento nel circuito economico legale per gli operatori economici vittime di usura beneficiarie di mutui a carico del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura. È, inoltre, istituito un Albo, tenuto dall'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, a cui gli esperti devono obbligatoriamente essere iscritti. Per l'attività di assistenza e consulenza prestata Pag. 21dagli esperti viene prevista l'attribuzione di un compenso da corrispondere annualmente, ai cui oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di mafia, estorsioni, usura e reati intenzionali violenti, demandando ad un decreto interministeriale la determinazione, tra l'altro, dei limiti minimi e massimi del compenso medesimo da aggiornare ogni tre anni. Al riguardo, la relazione tecnica riferisce che la consistenza economica del Fondo – che a chiusura dell'esercizio 2022, registrava un patrimonio netto pari a euro 470.070.854 – con le ordinarie risorse finanziarie, è in grado di garantire pienamente la copertura a regime degli oneri derivanti dall'istituzione e dalla gestione dell'Albo e dalle erogazioni del compenso in favore degli esperti. Sul punto, la medesima relazione tecnica, senza quantificare in termini espliciti l'ammontare del compenso, stima lo stesso in misura pari al 10 per cento rispetto alla consistenza dei mutui concessi con riferimento all'intero arco temporale di cinque anni, ipotizzando che la spesa debba attestarsi al 2 per cento annuo rispetto all'importo del mutuo. Al riguardo, pur prendendo atto degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, ritiene che andrebbero forniti dati ed ulteriori elementi di valutazione, che consentano di comprovare la neutralità finanziaria della disposizione. Ritiene la richiesta opportuna, posto che il suddetto regolamento governativo verrà adottato con decreto interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, senza che sullo schema del regolamento medesimo sia previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 35, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 2, comma 1, della legge n. 193 del 2000, estendendo le agevolazioni contributive, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991, alle aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche all'esterno degli istituti penitenziari. All'attuazione delle sopra descritte disposizioni si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000, ossia sulle risorse destinate all'attuazione della medesima legge, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti. In proposito, rileva che la relazione tecnica non riporta direttamente la platea aggiuntiva interessata dall'estensione in oggetto, per altro desumibile in 300 unità dall'onere annuale stimato di 3.075.300 euro e dalla spesa media pro capite indicata di circa 10.251 euro. Al riguardo, preso atto della quantificazione riportata, ritiene comunque utile acquisire gli elementi posti a base della stima della suddetta platea nonché informazioni riguardo all'ammontare delle effettive disponibilità, al netto non solo della copertura disposta ai sensi del successivo articolo 36 ma anche degli impegni già assunti o che si prevede saranno assunti nel 2024, esistenti sul capitolo 1765 del Ministero della giustizia, da cui dovrebbero essere attinte le risorse per provvedere agli oneri di cui trattasi, anche in considerazione del fatto che la dotazione del predetto capitolo, pari a euro 21.148.112 per il vecchio triennio 2023-2025, è stata ridotta a euro 19.148.112 per il nuovo triennio 2024-2026. Ritiene che andrebbe altresì chiarito se, ai fini della stima delle minori entrate annue, sia stato considerato che la riduzione dei contributi previdenziali, prevista a legislazione vigente, è disposta dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 213 del 2023 per il solo anno 2024 e non per gli anni successivi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 35 provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, il cui costo è quantificato dalla relazione tecnica in 3.075.300 euro annui, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000. In proposito, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, rileva in primo luogo che la disposizione in esame non appare configurarsi alla stregua di una modalità di copertura finanziaria in senso proprio, secondo le tipologie previste dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, limitandosiPag. 22 piuttosto a individuare gli stanziamenti di bilancio a valere sui quali potrà provvedersi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. In particolare, ricorda che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 193 del 2000 è destinata al finanziamento delle misure volte a favorire l'attività lavorativa dei detenuti, attraverso la concessione di sgravi fiscali e contributivi in favore dei datori di lavoro che assumono detenuti o internati e che le relative risorse sono iscritte sul capitolo 1765 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, il quale, nell'ambito del vigente bilancio dello Stato, reca una dotazione di 19.148.112 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026.
  In proposito, fa presente che la relazione tecnica afferma che il predetto onere aggiuntivo di 3.075.300 euro annui è sostenibile nell'ambito degli stanziamenti di bilancio iscritti sul menzionato capitolo 1765, il quale, tenuto conto della spesa sostenuta per le agevolazioni fiscali e contributive nell'anno 2022, ultimo dato disponibile accertato, pari a 10.250.775 euro, nonché degli utilizzi delle medesime risorse effettuati con finalità di copertura finanziaria dal citato articolo 36, comma 2, presenterebbe comunque le necessarie disponibilità. In proposito, osserva, peraltro, che, stando alle risultanze della legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, il citato capitolo di bilancio 1765 ha registrato, al termine del suddetto esercizio finanziario 2023, economie di spesa pari a 5.755.197,59 euro a fronte di uno stanziamento iniziale per il medesimo anno 2023 di 21.148.112 euro, successivamente ridotto a 18.748.112 euro per effetto delle variazioni ad esso apportate dalla legge n. 129 del 2023, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire dal Governo una conferma in ordine all'effettiva sostenibilità degli utilizzi previsti dalla disposizione in esame e dall'articolo 36, comma 2, anche alla luce dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno 2023.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 36, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano in senso estensivo la disciplina di cui all'articolo 47, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedendo la possibilità di assunzione in apprendistato professionalizzante anche per i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno. Le predette disposizioni provvedono altresì alla quantificazione degli oneri che ne conseguono e alla relativa copertura finanziaria.
  Al riguardo, rileva che la relazione tecnica fornisce i dati e gli elementi per la quantificazione degli oneri, con riferimento alle minori entrate connesse alla contribuzione a carico dei datori di lavoro. Dal momento che gli stessi sono in linea con quelli forniti dalla relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 248, della legge n. 234 del 2021, che consente di assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015, in proposito non formula osservazioni. Applicando infatti i suddetti elementi alle aliquote contributive previste per l'apprendistato professionalizzante, la quantificazione risulta sostanzialmente coerente. Ciò premesso, osserva peraltro che la relazione tecnica non fornisce elementi riguardo alle minori entrate contributive connesse all'aliquota agevolata applicata all'apprendista del 5,84 per cento in luogo di un'aliquota ordinaria di circa il 9 per cento. In proposito ritiene pertanto necessario che il Governo chiarisca se si sia tenuto conto di tali minori entrate e in tal caso se, ai fini della stima, sia stato considerato che la riduzione dei contributi previdenziali, prevista a legislazione vigente, è disposta dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 213 del 2023 per il solo anno 2024 e non per gli anni successivi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 36 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, valutati in Pag. 230,2 milioni di euro per l'anno 2024, in 0,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2026, in 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, in 1,9 milioni di euro per l'anno 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, in 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, tramite le seguenti modalità: quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 0,6 milioni per l'anno 2030 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1; quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2024, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e a 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193. In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, fermo restando quanto rilevato in ordine ai profili di quantificazione degli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 36, non formula osservazioni, posto che gli importi indicati dalla disposizione in esame corrispondono alle maggiori entrate stimate dalla relazione tecnica in relazione all'attuazione del medesimo comma 1. In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, rammenta preliminarmente che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000, oggetto di riduzione, è destinata al finanziamento delle misure volte a favorire l'attività lavorativa dei detenuti previste dalla medesima legge, attraverso in particolare la concessione di sgravi fiscali e contributivi in favore dei datori di lavoro che assumono detenuti o internati. Come già segnalato, le risorse di cui alla predetta autorizzazione di spesa sono iscritte sul capitolo 1765 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, il quale, nell'ambito del vigente bilancio dello Stato, reca una dotazione di 19.148.112 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026. Tanto premesso, rileva che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sullo stesso capitolo 1765, le cui risorse presentano carattere rimodulabile, risulta già accantonato, per l'esercizio finanziario in corso, l'importo previsto dalla voce di copertura in commento e che sullo stesso al momento risultano disponibilità pari a 18.948.112 euro per l'anno 2024. Ricorda, inoltre, che, come già evidenziato in merito alla clausola finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 35, la relazione tecnica attesta la capienza del capitolo 1765 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, a fronte tanto della riduzione prevista dal comma 2 dell'articolo 36 (ex articolo 27), quanto degli interventi posti a suo carico ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 35 (ex articolo 26). In tale quadro, richiamando quanto già osservato con riferimento all'articolo 35, comma 2, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine all'effettiva sostenibilità degli utilizzi previsti dalla disposizione in esame e dall'articolo 35, comma 2, nonché una rassicurazione in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse iscritte sul predetto capitolo 1765 a fronteggiare le finalità cui l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della legge n. 193 del 2000 risulta preordinata a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel fornire riscontro ai rilievi formulati dal relatore, fa presente, in primo luogo, che l'estensione degli obblighi di comunicazione a carico dei soggetti esercenti attività di noleggio di veicoli senza conducente, prevista dall'articolo 2 del provvedimento ai fini della prevenzione di ulteriori reati di particolare gravità, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, potrà provvederePag. 24 ai relativi adempimenti nell'ambito delle dotazioni, anche di carattere informatico, disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto attiene all'ampliamento della platea dei destinatari dei benefici previsti dall'articolo 4 della legge n. 302 del 1990 in favore dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata, disposto dall'articolo 5, evidenzia che tale misura determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica, valutati in 1.362.026 euro per l'anno 2024, 1.524.051 euro per l'anno 2025, 1.686.076 euro per l'anno 2026 e 1.848.101 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  Rileva, invece, che all'attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 2), ai sensi del quale nel registro del Servizio centrale di protezione dovrà essere conservata, oltre alle informazioni sulla gestione dell'autorizzazione al rilascio del documento di copertura, anche ogni altra documentazione concernente le identità fiscali di copertura, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alla gestione del predetto registro, dal momento che l'incremento delle informazioni da conservare non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  Rappresenta, inoltre, che l'affidamento a un regolamento della disciplina delle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della circostanza che allo stato non sussiste una normativa relativa a tali compensi e che le disposizioni regolamentari che saranno introdotte individueranno un parametro inequivoco di riferimento, riducendo altresì il contenzioso in materia.
  Per quanto concerne le previsioni dell'articolo 14, che sostituisce la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000 per chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, con un illecito penale, sanzionato con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro, fa presente che le stesse non sono suscettibili di determinare una riduzione delle previsioni delle entrate relative a sanzioni amministrative scontate ai fini della definizione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica.
  Rammenta che le disposizioni di cui all'articolo 17, in materia di assunzione di personale di polizia locale in comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana, consentiranno l'applicazione delle norme attualmente previste per la città metropolitana di Catania anche a quella di Palermo. I nuovi oneri derivanti dalla novella di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), risultano sovrastimati con riferimento all'anno 2024, in quanto, in considerazione dei tempi necessari all'entrata in vigore del provvedimento in esame, i medesimi oneri potranno prodursi esclusivamente con riferimento all'ultimo quadrimestre dell'anno in corso. Rileva, inoltre, che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ridotto, con finalità di copertura, dall'articolo 17 del provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità per l'intero arco temporale interessato dalla riduzione e il relativo utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.
  Relativamente alle disposizioni dell'articolo 18, che vietano l'importazione, la lavorazione, la detenzione, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi estratti, resine e olii da esse derivati, sottolinea che alle stesse non sono ascrivibili effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in linea con quanto previsto per analoghe disposizioni che hanno previsto il divieto di commercializzazione o di immissione in commercio di determinati beni o prodotti.
  Assicura che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui Pag. 25all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, ridotto, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 22, comma 4, lettera a), reca le necessarie disponibilità per l'intero arco temporale interessato dalla riduzione e il relativo utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.
  Chiarisce, inoltre, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti alle stesse equiparati potranno assicurare la collaborazione e l'assistenza richieste dagli organismi del sistema di informazione per la sicurezza per la tutela della sicurezza nazionale, ai sensi della novella di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), numero 1), nei limiti delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 33, fa presente che le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di mafia, estorsioni, usura e reati intenzionali violenti, che alla chiusura dell'esercizio 2022 ha registrato un patrimonio netto pari a 470.070.854 euro, sono sufficienti a garantire gli oneri derivanti dall'istituzione dell'albo degli esperti che possono fornire consulenza e assistenza alle vittime del delitto di usura, alle quali sono erogati mutui a carico del predetto Fondo, nonché gli oneri derivanti dall'erogazione dei relativi compensi, tenuto conto del fatto che le somme erogate a titolo di mutuo nel medesimo anno erano pari a 1.549.888,32 euro.
  Sottolinea, altresì, che le risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000 possono essere utilizzate per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991 alle aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche all'esterno degli istituti penitenziari, ai sensi dell'articolo 35 del provvedimento in esame, nonché alla riduzione delle medesime risorse disposta, con finalità di copertura finanziaria, ai sensi del successivo articolo 36, comma 2, senza pregiudicare gli interventi ai quali le predette risorse sono destinate a legislazione vigente, in considerazione del fatto che le fattispecie disciplinate dai medesimi articoli 35 e 36 riguardano una limitata platea di beneficiari. In particolare, con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 35, l'aumento su base annua dei detenuti destinati al lavoro non alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria è stimato in misura pari a 300 beneficiari, che equivalgono a circa il 10 per cento della popolazione carceraria adibita al lavoro esterno, per un onere complessivo pari a 3.075.000 euro annui. L'estensione, prevista dall'articolo 36, della possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante senza limiti di età anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno, riguarderà una quota limitata di tali categorie di soggetti e comporterà un modesto ampliamento della platea dei beneficiari dei contratti di apprendistato, in quanto un elevato numero di detenuti e internati è già destinataria di altre tipologie di misure che consentono di lavorare all'esterno o all'interno degli istituti penitenziari. Rileva, infine, che, ai fini della stima delle minori entrate su base annua derivanti dagli articoli 35 e 36, si è considerato che la riduzione dei contributi previdenziali prevista dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 213 del 2023 si applica nell'anno 2024.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1660-A, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'estensione degli obblighi di comunicazione a carico dei soggetti esercenti Pag. 26attività di noleggio di veicoli senza conducente, prevista dall'articolo 2 del provvedimento ai fini della prevenzione di ulteriori reati di particolare gravità, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, potrà provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle dotazioni, anche di carattere informatico, disponibili a legislazione vigente;

    l'ampliamento della platea dei destinatari dei benefici previsti dall'articolo 4 della legge n. 302 del 1990 in favore dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata, disposto dall'articolo 5, determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica, valutati in 1.362.026 euro per l'anno 2024, 1.524.051 euro per l'anno 2025, 1.686.076 euro per l'anno 2026 e 1.848.101 euro annui a decorrere dall'anno 2027;

    all'attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 2), ai sensi del quale nel registro del Servizio centrale di protezione dovrà essere conservata, oltre alle informazioni sulla gestione dell'autorizzazione al rilascio del documento di copertura, anche ogni altra documentazione concernente le identità fiscali di copertura, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alla gestione del predetto registro, dal momento che l'incremento delle informazioni da conservare non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

    l'affidamento a un regolamento della disciplina delle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della circostanza che allo stato non sussiste una normativa relativa a tali compensi e che le disposizioni regolamentari che saranno introdotte individueranno un parametro inequivoco di riferimento, riducendo altresì il contenzioso in materia;

    le previsioni dell'articolo 14, che sostituisce la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000 per chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, con un illecito penale, sanzionato con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro, non sono suscettibili di determinare una riduzione delle previsioni delle entrate relative a sanzioni amministrative scontate ai fini della definizione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica;

    le disposizioni di cui all'articolo 17, in materia di assunzione di personale di polizia locale in comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana, consentiranno l'applicazione delle norme attualmente previste per la città metropolitana di Catania anche a quella di Palermo;

    i nuovi oneri derivanti dalla novella di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), risultano sovrastimati con riferimento all'anno 2024, in quanto, in considerazione dei tempi necessari all'entrata in vigore del provvedimento in esame, i medesimi oneri potranno prodursi esclusivamente con riferimento all'ultimo quadrimestre dell'anno in corso;

    il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ridotto, con finalità di copertura, dall'articolo 17 del provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità per l'intero arco temporale interessato dalla riduzione e il relativo utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

    alle disposizioni dell'articolo 18, che vietano l'importazione, la lavorazione, la detenzione, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti Pag. 27tali infiorescenze, compresi estratti, resine e olii da esse derivati, non sono ascrivibili effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in linea con quanto previsto per analoghe disposizioni che hanno previsto il divieto di commercializzazione o di immissione in commercio di determinati beni o prodotti;

    il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, ridotto, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 22, comma 4, lettera a), reca le necessarie disponibilità per l'intero arco temporale interessato dalla riduzione e il relativo utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

    le pubbliche amministrazioni e i soggetti alle stesse equiparati potranno assicurare la collaborazione e l'assistenza richieste dagli organismi del sistema di informazione per la sicurezza per la tutela della sicurezza nazionale, ai sensi della novella di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), numero 1), nei limiti delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 33, le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di mafia, estorsioni, usura e reati intenzionali violenti, che alla chiusura dell'esercizio 2022 ha registrato un patrimonio netto pari a 470.070.854 euro, sono sufficienti a garantire gli oneri derivanti dall'istituzione dell'albo degli esperti che possono fornire consulenza e assistenza alle vittime del delitto di usura, alle quali sono erogati mutui a carico del predetto Fondo, nonché gli oneri derivanti dall'erogazione dei relativi compensi, tenuto conto del fatto che le somme erogate a titolo di mutuo nel medesimo anno erano pari a 1.549.888,32 euro;

    le risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000 possono essere utilizzate per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991 alle aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche all'esterno degli istituti penitenziari, ai sensi dell'articolo 35 del provvedimento in esame, nonché alla riduzione delle medesime risorse disposta, con finalità di copertura finanziaria, ai sensi del successivo articolo 36, comma 2, senza pregiudicare gli interventi ai quali le predette risorse sono destinate a legislazione vigente, in considerazione del fatto che le fattispecie disciplinate dai medesimi articoli 35 e 36 riguardano una limitata platea di beneficiari;

    in particolare, con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 35, l'aumento su base annua dei detenuti destinati al lavoro non alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria è stimato in misura pari a 300 beneficiari, che equivalgono a circa il 10 per cento della popolazione carceraria adibita al lavoro esterno, per un onere complessivo pari a 3.075.000 euro annui;

    l'estensione, prevista dall'articolo 36, della possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante senza limiti di età anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno, riguarderà una quota limitata di tali categorie di soggetti e comporterà un modesto ampliamento della platea dei beneficiari dei contratti di apprendistato, in quanto un elevato numero di detenuti e internati è già destinataria di altre tipologie di misure che consentono di lavorare all'esterno o all'interno degli istituti penitenziari;

    ai fini della stima delle minori entrate su base annua derivanti dagli articoli 35 e 36 si è considerato che la riduzione dei contributi previdenziali prevista dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 213 del 2023 si applica nell'anno 2024;

   rilevata l'esigenza di:

    modificare l'articolo 5, al fine di prevedere che agli oneri derivanti dall'ampliamentoPag. 28 della platea dei destinatari dei benefici previsti dall'articolo 4 della legge n. 302 del 1990 in favore dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata si provveda a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

    prevedere espressamente che dall'attuazione del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.362.026 euro per l'anno 2024, 1.524.051 euro per l'anno 2025, 1.686.076 euro per l'anno 2026 e 1.848.101 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  All'articolo 7, comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del regolamento di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 17, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5.200.000 per l'anno 2024 con le seguenti: 3.900.000 per l'anno 2024».

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede preliminarmente al Governo chiarimenti in ordine ai rilievi formulati dal relatore con riferimento all'articolo 18 del provvedimento che reca disposizioni in materia di coltivazione e filiera agroindustriale della canapa. Evidenzia, infatti, che non si rinvengono, nell'ambito delle risposte fornite dalla sottosegretaria Albano, elementi di riscontro per quanto attiene ai profili di compatibilità della disposizione rispetto alla disciplina dell'Unione europea.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alla richiesta dell'onorevole Dell'Olio, integrando la propria precedente risposta assicura che le modifiche recate dall'articolo 18 del disegno di legge in esame alla legge n. 242 del 2016, non presentano alcun profilo di criticità sotto il profilo della coerenza con l'ordinamento europeo.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) fa presente, al riguardo, che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la normativa europea si pone in contrasto rispetto a una regolamentazione nazionale che impone restrizioni alle diverse fasi afferenti alla commercializzazione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa e rimanda, a tale riguardo, alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera.
  Anche non volendo considerare i suddetti profili di incompatibilità rispetto alla disciplina europea, evidenzia, altresì, che la normativa che si intende introdurre determinerebbe un impatto estremamente rilevante su tutta la filiera agroindustriale della canapa e, conseguentemente, oneri a carico della finanza pubblica in ragione delle minori entrate che ne deriverebbero nonché delle spese che necessariamente andrebbero sostenute, specialmente in termini di ammortizzatori sociali, a causa della perdita di posti di lavoro legati al settore.
  Rileva, altresì, che numerose disposizioni del provvedimento provvedono a un'estensione di compiti e attribuzioni in capo ad enti della pubblica amministrazione e critica le relative clausole di neutralità finanziaria evidenziando come le stesse si limitino in sostanza ad affermare che le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza fornire alcun elemento qualitativo a suffragio di tale affermazione.Pag. 29
  Stigmatizza, inoltre, la scelta del Governo di modificare talune disposizioni di carattere sanzionatorio rendendo talune condotte, che allo stato prevedono esclusivamente sanzioni di carattere amministrativo, illeciti penali, osservando che le suddette previsioni, se pure non incidono sulle previsioni tendenziali di entrata, comportano con certezza l'insorgenza di costi, in considerazione del fatto che l'applicazione della disciplina penalistica comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) si associa alle considerazioni testé espresse dal collega Dell'Olio in merito agli effetti finanziari connessi all'attuazione dell'articolo 18. Chiede, in particolare, chiarimenti al Governo in ordine al riscontro fornito sul punto, laddove si afferma che alle suddette disposizioni non sono ascrivibili effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in linea con quanto previsto per analoghe disposizioni che hanno previsto il divieto di commercializzazione o di immissione in commercio di determinati beni o prodotti. Al riguardo, rileva che le disposizioni in esame non intervengono solo sulla commercializzazione della canapa ma hanno una portata applicativa che si estende a tutta la filiera produttiva, producendo quindi un notevole impatto negativo sull'intero settore. Proprio in ordine alla portata applicativa dell'articolo 18, ritiene che sia di primaria importanza che l'Esecutivo chiarisca se si sta introducendo una normativa che si limita ad impedire nuove attività o se, come sembra evidente, con le modifiche in esame, viene ad essere cancellato un intero settore oggi attivo.
  Ritiene, infine, che presenti diversi profili di criticità sotto il profilo finanziario anche l'articolo 14 che reca disposizioni in materia di impedimento della libera circolazione su strada. Laddove, infatti, a fronte dell'attuale apparato sanzionatorio amministrativo, si introduce una nuova fattispecie incriminatrice di natura penale, dovrebbe necessariamente essere presa in considerazione anche l'attuale situazione di pressione che subisce il sistema carcerario italiano, in particolare a causa del sovraffollamento. In tale contesto, ritiene, infatti, che la previsione di nuovi reati puniti con la reclusione comporti inevitabilmente oneri aggiuntivi non sostenibili dal sistema carcerario.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel chiedere al Governo ulteriori delucidazioni in merito all'articolo 18, rileva come, a fronte di altre disposizioni di analogo tenore il Governo sia in passato intervenuto al fine di attenuare gli effetti derivanti sugli specifici settori economici coinvolti. In particolare, evidenzia come in occasione degli interventi normativi in materia di gioco d'azzardo, volti a ridurre il numero dei punti gioco presenti sul territorio, si sia intervenuto, anche nell'ambito della legislazione regionale, con specifici ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore e con norme volte a contenere gli effetti negativi sulle imprese operanti in quel settore. Chiede, quindi, alla rappresentante del Governo quali verifiche siano state fatte sugli effetti prodotti dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del provvedimento in esame sul settore coinvolto, evidenziando, in tal senso, la necessità che siano fornite risposte convincenti.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti in ordine all'articolo 14, rileva come l'introduzione di un illecito penale non incida in alcun modo sulle spese incluse nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica. In tal senso, evidenzia come l'introduzione di nuovi reati non abbia mai implicato, in sede di adozione della relativa normativa, la necessità di individuare coperture finanziarie.
  Con riferimento all'articolo 18 e in particolare alla sua conformità alla normativa unionale, rammenta che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza pronunciata nel caso C-663/1830, ha dichiarato che gli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del cannabidiolo legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di CannabisPag. 30 sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento.
  Per quanto riguarda gli effetti economici delle disposizioni in discussione sul settore in esame, afferma che sono state compiute verifiche approfondite, che hanno escluso l'esigenza di prevedere una copertura finanziaria. In proposito sottolinea, inoltre, come, a suo avviso, non rientri nell'ambito di competenza della Commissione bilancio la valutazione del danno ad uno specifico settore produttivo, ma sia piuttosto una questione che attiene ai profili di competenza delle Commissioni di merito.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) contesta quanto testé affermato dalla sottosegretaria Albano in merito alle ragioni di salute pubblica che sarebbero alla base delle disposizioni dell'articolo 18. Evidenzia come, seguendo tale ragionamento, bisognerebbe intervenire nella medesima direzione anche sul settore degli alcolici. Ritiene, piuttosto, che la maggioranza e il Governo abbiano inteso, mediante le disposizioni di cui all'articolo 18, intervenire in senso restrittivo su uno specifico settore produttivo per ragioni esclusivamente politiche.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel dichiararsi profondamente insoddisfatta dai chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, sottolinea come la questione sollevata sull'articolo 18 non possa essere rinviata alle Commissioni di merito, dal momento che attiene strettamente alla valutazione degli effetti prodotti dalla menzionata disposizione sulla finanza pubblica. La soppressione di un intero settore, infatti, ha, a suo avviso, evidenti ricadute negative sulla finanza pubblica. Chiede alla sottosegretaria, inoltre, quali siano i precedenti analoghi interventi normativi, cui fa riferimento, che hanno previsto la soppressione di un intero settore e non solamente il divieto di commercializzazione o di immissione in commercio di determinati beni o prodotti.
  In ordine, infine, all'articolo 14, evidenzia come la situazione di sovraffollamento delle carceri italiane dovrebbe indurre a una maggiore attenzione nel momento in cui si intendono introdurre ulteriori fattispecie di reato che prevedono pene detentive.

  Marco GRIMALDI (AVS) evidenzia, a fini esemplificativi, che qualora, per finalità di tutela della salute pubblica, si volesse vietare la produzione e la commercializzazione di determinati superalcolici, questo divieto avrebbe inevitabilmente un impatto negativo sulla finanza pubblica. Ritiene quindi, in tal senso, che non sia verosimile pensare che la soppressione del settore della canapa non abbia ricadute finanziarie dello stesso segno.
  Inoltre, nel richiamare quanto evidenziato dalla collega Guerra sull'articolo 14, osserva come la situazione complessa delle carceri italiane dovrebbe escludere in radice la possibilità di introdurre ulteriori pene detentive.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO sottolinea come il divieto previsto dall'articolo 18 non riguardi la coltivazione della canapa che, viceversa, rimane consentita senza necessità di alcuna autorizzazione. Parimenti, sottolinea come, al di là del divieto introdotto, resti consentito derivare dalla materia prima ogni tipo di lavorato o semilavorato. Su un piano più generale, sottolinea come il Governo sia da tempo impegnato nella redazione di un piano di settore, frutto del lavoro del tavolo di filiera della canapa, nell'ambito del quale sono coinvolte anche le associazioni di categoria. In ogni caso, dichiara di aver chiesto un ulteriore approfondimento agli uffici governativi per dare riscontro alle richieste di chiarimento formulate dai componenti della Commissioni.

  Daniela TORTO (M5S) osserva come il concetto di invarianza finanziaria di una disposizione legislativa non attenga esclusivamente alla verifica dell'assenza di nuove spese quale effetto della sua entrata in vigore, ma anche alla contestuale assenza Pag. 31di minori entrate. In tal senso, chiede al Governo come sia possibile compensare la riduzione di gettito derivante dalla soppressione del settore della canapa operata dall'articolo 18.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO chiede una breve sospensione dei lavori per svolgere gli approfondimenti necessari a fornire i chiarimenti richiesti.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 17.05, è ripresa alle 17.20.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce preliminarmente che i temi posti dall'articolo 18 non riguardino specificatamente le competenze della Commissione Bilancio e potranno essere sicuramente approfonditi nel corso dell'esame in Assemblea.
  Tanto premesso, afferma che le disposizioni dell'articolo 18 recepiscono normativamente gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha rilevato come la legge n. 242 del 2016 abbia previsto la liceità della sola coltivazione della cannabis per le finalità espresse e tassativamente indicate da tale legge, evidenziando come la messa in commercio dei derivati della predetta coltivazione, costituiti da inflorescenze e da resina, continui ad essere sottoposta alla disciplina del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra esposto, rileva, pertanto, che, trattandosi di attività illecite, seppur sinora esercitate sotto una veste apparentemente legale, non appare possibile effettuare un'analisi che valuti, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 18 del disegno di legge in esame, l'impatto finanziario dell'ipotizzata riduzione del gettito tributario. Assicura, comunque, che l'articolo 18 del provvedimento in esame non comporterà, quindi, la chiusura di attività economiche che operino nell'ambito della cornice della legge n. 242 del 2016, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
  Ribadisce, inoltre, che le disposizioni di cui al medesimo articolo 18 del disegno di legge in esame sono in linea con la normativa europea e, in particolare, con la Decisione Quadro 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene che in tal caso non si possa richiamare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dal momento che la disciplina di cui alla legge n. 242 del 2016 è pienamente compatibile con le disposizioni del citato testo unico. Ribadisce, pertanto, che, per motivazioni prettamente politiche, si sta sopprimendo un intero settore e che questa scelta non potrà non produrre necessariamente un impatto negativo sulla finanza pubblica.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) ritiene che la sottosegretaria sia stata estremamente chiara nel fornire i chiarimenti richiesti. In tal senso, evidenzia come la rappresentante del Governo abbia affermato chiaramente che la norma recata dall'articolo 18 è frutto del recepimento a livello normativo della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Pertanto, alla base dell'intervento normativo recato dall'articolo 18 del disegno di legge in discussione si pone il recepimento di un'interpretazione giurisprudenziale fatta propria dal giudice di legittimità.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede alla sottosegretaria se sia in grado di fornire un riscontro in ordine alla richiesta relativa ai precedenti normativi di analogo tenore poc'anzi formulata.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO dichiara di non essere ancora in grado di fornire i chiarimenti richiesti.

Pag. 32

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, alla luce degli ulteriori chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, riformula la proposta di parere riferita al testo del provvedimento nei seguenti termini:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1660-A, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'estensione degli obblighi di comunicazione a carico dei soggetti esercenti attività di noleggio di veicoli senza conducente, prevista dall'articolo 2 del provvedimento ai fini della prevenzione di ulteriori reati di particolare gravità, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, potrà provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle dotazioni, anche di carattere informatico, disponibili a legislazione vigente;

    l'ampliamento della platea dei destinatari dei benefici previsti dall'articolo 4 della legge n. 302 del 1990 in favore dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata, disposto dall'articolo 5, determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica, valutati in 1.362.026 euro per l'anno 2024, 1.524.051 euro per l'anno 2025, 1.686.076 euro per l'anno 2026 e 1.848.101 euro annui a decorrere dall'anno 2027;

    all'attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 2), ai sensi del quale nel registro del Servizio centrale di protezione dovrà essere conservata, oltre alle informazioni sulla gestione dell'autorizzazione al rilascio del documento di copertura, anche ogni altra documentazione concernente le identità fiscali di copertura, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alla gestione del predetto registro, dal momento che l'incremento delle informazioni da conservare non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

    l'affidamento a un regolamento della disciplina delle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della circostanza che allo stato non sussiste una normativa relativa a tali compensi e che le disposizioni regolamentari che saranno introdotte individueranno un parametro inequivoco di riferimento, riducendo altresì il contenzioso in materia;

    le previsioni dell'articolo 14, che sostituisce la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000 per chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, con un illecito penale, sanzionato con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro, non sono suscettibili di determinare una riduzione delle previsioni delle entrate relative a sanzioni amministrative scontate ai fini della definizione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica;

    le disposizioni di cui all'articolo 17, in materia di assunzione di personale di polizia locale in comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana, consentiranno l'applicazione delle norme attualmente previste per la città metropolitana di Catania anche a quella di Palermo;

    i nuovi oneri derivanti dalla novella di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), risultano sovrastimati con riferimento all'anno 2024, in quanto, in considerazione dei tempi necessari all'entrata in vigore del provvedimento in esame, i medesimi oneri potranno prodursi esclusivamente con riferimento all'ultimo quadrimestre dell'anno in corso;

Pag. 33

    il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ridotto, con finalità di copertura, dall'articolo 17 del provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità per l'intero arco temporale interessato dalla riduzione e il relativo utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

    alle disposizioni dell'articolo 18, che vietano l'importazione, la lavorazione, la detenzione, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi estratti, resine e olii da esse derivati, non sono ascrivibili effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in linea con quanto previsto per analoghe disposizioni che hanno previsto il divieto di commercializzazione o di immissione in commercio di determinati beni o prodotti;

    le disposizioni dell'articolo 18 recepiscono normativamente gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha rilevato come la legge n. 242 del 2016 abbia previsto la liceità della sola coltivazione della cannabis per le finalità espresse e tassativamente indicate da tale legge, evidenziando come la messa in commercio dei derivati della predetta coltivazione, costituiti da inflorescenze e da resina, continui ad essere sottoposta alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;

    il medesimo articolo 18 non comporterà, quindi, la chiusura di attività economiche che operino nell'ambito della cornice della legge n. 242 del 2016, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione;

    le disposizioni di cui all'articolo 18 sono in linea con la normativa europea e, in particolare, con la Decisione Quadro 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;

    il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, ridotto, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 22, comma 4, lettera a), reca le necessarie disponibilità per l'intero arco temporale interessato dalla riduzione e il relativo utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

    le pubbliche amministrazioni e i soggetti alle stesse equiparati potranno assicurare la collaborazione e l'assistenza richieste dagli organismi del sistema di informazione per la sicurezza per la tutela della sicurezza nazionale, ai sensi della novella di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), numero 1), nei limiti delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 33, le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di mafia, estorsioni, usura e reati intenzionali violenti, che alla chiusura dell'esercizio 2022 ha registrato un patrimonio netto pari a 470.070.854 euro, sono sufficienti a garantire gli oneri derivanti dall'istituzione dell'albo degli esperti che possono fornire consulenza e assistenza alle vittime del delitto di usura, alle quali sono erogati mutui a carico del predetto Fondo, nonché gli oneri derivanti dall'erogazione dei relativi compensi, tenuto conto del fatto che le somme erogate a titolo di mutuo nel medesimo anno erano pari a 1.549.888,32 euro;

    le risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000 possono essere utilizzate per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della Pag. 34legge n. 381 del 1991 alle aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche all'esterno degli istituti penitenziari, ai sensi dell'articolo 35 del provvedimento in esame, nonché alla riduzione delle medesime risorse disposta, con finalità di copertura finanziaria, ai sensi del successivo articolo 36, comma 2, senza pregiudicare gli interventi ai quali le predette risorse sono destinate a legislazione vigente, in considerazione del fatto che le fattispecie disciplinate dai medesimi articoli 35 e 36 riguardano una limitata platea di beneficiari;

    in particolare, con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 35, l'aumento su base annua dei detenuti destinati al lavoro non alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria è stimato in misura pari a 300 beneficiari, che equivalgono a circa il 10 per cento della popolazione carceraria adibita al lavoro esterno, per un onere complessivo pari a 3.075.000 euro annui;

    l'estensione, prevista dall'articolo 36, della possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante senza limiti di età anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno, riguarderà una quota limitata di tali categorie di soggetti e comporterà un modesto ampliamento della platea dei beneficiari dei contratti di apprendistato, in quanto un elevato numero di detenuti e internati è già destinataria di altre tipologie di misure che consentono di lavorare all'esterno o all'interno degli istituti penitenziari;

    ai fini della stima delle minori entrate su base annua derivanti dagli articoli 35 e 36 si è considerato che la riduzione dei contributi previdenziali prevista dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 213 del 2023 si applica nell'anno 2024;

   rilevata l'esigenza di:

    modificare l'articolo 5, al fine di prevedere che agli oneri derivanti dall'ampliamento della platea dei destinatari dei benefici previsti dall'articolo 4 della legge n. 302 del 1990 in favore dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata si provveda a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

    prevedere espressamente che dall'attuazione del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.362.026 euro per l'anno 2024, 1.524.051 euro per l'anno 2025, 1.686.076 euro per l'anno 2026 e 1.848.101 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  All'articolo 7, comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del regolamento di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 17, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5.200.000 per l'anno 2024 con le seguenti: 3.900.000 per l'anno 2024».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Pag. 35

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento, come da ultimo riformulata.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che, in considerazione dell'elevato numero di proposte emendative presentate in Assemblea e del tempo disponibile per l'espressione del parere, come avvenuto recentemente in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1435 e abb.-A, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la Commissione procederà oggi all'esame di una prima parte del fascicolo trasmesso dall'Assemblea, con riferimento, in particolare, alle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 14. Nel corso della successiva riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, saranno stabilite le modalità per il prosieguo dell'esame delle proposte emendative riferite agli articoli successivi al 14.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, segnalando che, come evidenziato dal Presidente, nella presente seduta la Commissione si esprimerà sulle sole proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 14 del provvedimento in esame. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Alifano 5.01000, che reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, disponendo che l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge n. 407 del 1998, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, spetti anche alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005. A tal fine, la proposta emendativa autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

   Serracchiani 7.01, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 90 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni di euro per il 2025 destinato al finanziamento di progetti aventi ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e adeguamento degli stessi, ai fini della loro restituzione alla collettività, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

   Serracchiani 7.02, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno, con finalità di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di snellimento delle procedure di assegnazione di tali beni, di promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore, di inserimento della valorizzazione dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale, di potenziamento del monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, nonché di rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

   Zanella 9.01000, che, nel modificare in senso ampliativo la disciplina relativa all'acquisto della cittadinanza di cui alla legge n. 91 del 1992, è volta contestualmente ad abrogare l'articolo 9-bis della medesima legge, in forza del quale le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro. A tale ultimo riguardo, segnala che la proposta emendativa appare pertanto suscettibile di determinare minori entrate già incorporate nelle previsioni del bilancio dello Stato;

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   Mauri 010.012, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni, con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e prevedendo che nel suddetto Fondo confluiscano le risorse del Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge n. 113 del 2018, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità;

   Mauri 010.01, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità;

   Ascari 010.07, che autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare fino al 30 giugno 2025 prestazioni di lavoro con contratto a termine al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in Ucraina. Essa autorizza a tal fine la spesa di 20 milioni di euro per il solo anno 2024, cui provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, senza tuttavia stanziare risorse per l'anno 2025;

   Alfonso Colucci 010.010, che incrementa le risorse del Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge n. 113 del 2018, per un ammontare pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca, per l'anno 2024, le necessarie disponibilità;

   gli identici articoli premissivi Mauri 010.013, Zaratti 010.01003, Boschi 010.01004 e Auriemma 010.014, che prevedono un contributo in favore degli enti locali con una popolazione maggiore di 50.000 abitanti al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, stabilendo altresì che a tal fine si riservi, a decorrere dal 2025, una quota massima pari a 180 milioni di euro ai suddetti enti, in sede di decreto annuale di riparto del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca, per l'anno 2025, le occorrenti disponibilità;

   gli identici emendamenti Bonafè 10.32 e Boschi 10.1006, che incrementano il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge n. 431 del 1998, di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e il Fondo per la morosità incolpevole, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 2013, di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, provvedendo alla relativa copertura, pari a 150 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità;

   D'Orso 10.04, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, senza tuttavia provvedere alla relativa copertura finanziaria. La proposta emendativa prevede, inoltre, che al predetto fondo siano trasferite le risorse allocate presso il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 2013, ove non Pag. 37ancora trasferite alle regioni, relative ad annualità pregresse, che viene contestualmente soppresso, che tuttavia non reca disponibilità;

   D'Orso 10.05, che incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

   Boschi 10.01000, che proroga per gli anni 2024 e 2025 le agevolazioni per l'acquisto prima casa per gli under 36, assegnando, a tal fine, ulteriori 430 milioni annui al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità.

  Rileva, inoltre, la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

   Serracchiani 6.01, che è volta a prevedere che le misure di cui agli articoli 6 e 7 della legge della legge n. 6 del 2018, in materia di protezione dei testimoni di giustizia, concernenti rispettivamente misure di sostegno economico e misure di reinserimento sociale e lavorativo, si applichino in quanto compatibili anche al testimone per motivi di giustizia, che abbia subito danni economici, biologici o esistenziali a causa delle dichiarazioni rese, disciplinando, inoltre, le modalità di presentazione della domanda di accesso ai menzionati benefici e di valutazione della stessa da parte della Commissione centrale. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'estensione dell'applicazione dei benefici economici e lavorativi previsti dagli articoli 6 e 7 della legge n. 6 del 2018 al testimone per motivi di giustizia;

   Serracchiani 7.3, che prevede che nello svolgimento delle verifiche sui beni immobili oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 36 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, l'amministratore giudiziario si possa avvalere di un esperto coadiutore, ovvero di un professionista tecnico iscritto all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, all'albo dei consulenti tecnici o all'albo dei periti del tribunale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa in esame, tenuto conto del fatto che, in caso di mancata confisca dei beni e di insufficienza di proventi derivanti dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati, le spese per i compensi sono anticipate, in tutto o in parte dallo Stato, senza diritto al recupero;

   Alfonso Colucci 7.4, che prevede che ai fini dello svolgimento delle verifiche afferenti alle caratteristiche tecniche urbanistiche dei beni immobili sequestrati e sulla sussistenza di eventuali abusi, nonché per l'interlocuzione con i competenti uffici comunali, l'amministratore giudiziario possa avvalersi, previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura, dell'ausilio di un tecnico esperto nel settore. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa in esame, con particolare riguardo alla corresponsione di compensi o emolumenti al tecnico esperto nel settore eventualmente nominato dall'amministratore giudiziario;

   Mauri 7.5, che prevede l'adozione di un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei professionisti tecnici per lo svolgimento della relazione in cui sono illustrate in dettaglio le caratteristiche tecnico urbanistiche dei beni immobili sequestrati, stabilendo altresì che l'autorità giudiziaria competente provveda a liquidare e spettanze dell'esperto coadiutore, i compensi da imputare al conto della gestione o, in caso di incapienza, le spese di giustizia. Al riguardo, considera necessario acquisire Pag. 38l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa in esame;

   Bonafè 7.7, che prevede che per le spese e gli oneri derivanti dalla demolizione dei beni sequestrati, disposta ai sensi dell'articolo 40, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, si fa riferimento agli articoli 5 e 204 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che disciplinano la ripetibilità delle spese di giustizia. La proposta prevede, quindi, che il giudice penale o di prevenzione disponga la demolizione come spesa ripetibile e che la cancelleria dia corso all'incarico a impresa operante sul mercato, imputando l'onere finanziario a spese di giustizia, salva ripetizione nei confronti del condannato o del proposto. Se la demolizione è curata per condizionamenti ambientali da organi dello Stato, la spesa sostenuta dai competenti Ministeri viene imputata al Ministero della giustizia. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa in esame;

   Alfonso Colucci 7.10, che integra il meccanismo disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 2), prevedendo che, ai fini della cancellazione dal registro delle imprese dell'impresa sequestrata o confiscata alla criminalità organizzata, la valutazione circa la mancanza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa delle attività e l'assenza di patrimonio utilmente liquidabile sia oggetto di attestazione di un tecnico esperto iscritto all'albo dei gestori della crisi d'impresa. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa in esame, con particolare riguardo alla eventuale corresponsione di compensi o emolumenti al tecnico esperto nel settore per l'attività svolta;

   Battilocchio 7.1000, che prevede che nell'ambito della gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, gli enti territoriali possano procedere al trasferimento a titolo gratuito dei suddetti beni al patrimonio indisponibile di aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, operanti sul territorio, o procedere, mediante apposita convenzione, all'assegnazione in concessione, a titolo gratuito alle medesime aziende o a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

   Mauri 7.03, che prevede che una quota non inferiore al 10 per cento delle somme confluenti nel Fondo unico giustizia sia riservata a favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati e assegnati agli enti locali per iniziative inerenti il riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla destinazione di quota parte delle risorse confluenti nel Fondo unico giustizia, anche considerando che una quota di tali risorse è destinata a legislazione vigente all'entrata del bilancio dello Stato;

   Bonafè 7.04, che rifinanzia in misura pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il fondo istituito dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2022 per nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuno degli anni interessati, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

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   Magi 9.1003, che modifica in senso ampliativo la disciplina relativa all'acquisto della cittadinanza di cui alla legge n. 91 del 1992. La medesima proposta, nel modificare l'articolo 9 della citata legge n. 91 del 1992, prevede l'attribuzione di compiti alle prefetture, presso le quali potranno essere presentate le istanze per il riconoscimento della cittadinanza da parte dello straniero di maggiore età che risieda legalmente in Italia. Viene, inoltre, previsto che, in caso di scadenza del termine per la definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 della predetta legge n. 91 del 1992, relativi all'acquisizione della cittadinanza da parte del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano o alla concessione della cittadinanza stessa a talune fattispecie di soggetti con apposito decreto del Presidente della Repubblica, sull'istanza presentata dall'interessato si pronunci il tribunale ordinario competente per il luogo di residenza dell'istante. In tali ipotesi, la proposta emendativa stabilisce che la sentenza del citato tribunale che dichiari l'acquisto della cittadinanza comporta la condanna del Ministero dell'interno al pagamento delle spese processuali e delle spese legali sostenute dall'istante. Al riguardo, nel rilevare che nel nostro ordinamento il godimento di prestazioni di natura sociale e assistenziale non è di regola condizionato dal requisito della cittadinanza ma è collegato a situazioni soggettive riconducibili al regolare soggiorno o, in taluni casi, alla mera presenza all'interno del territorio nazionale, considera nondimeno necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'assenza di eventuali effetti finanziari, anche di natura indiretta, derivanti dal potenziale incremento del volume delle naturalizzazioni. In secondo luogo, segnala comunque la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per le prefetture di svolgere le funzioni loro affidate dalla presente proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ritiene, infine, opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in merito alle risorse finanziarie tramite cui potrà farsi fronte alla previsione secondo cui la sentenza del tribunale ordinario che dichiari l'acquisto della cittadinanza, nel caso di scadenza del termine per la definizione del pertinente procedimento, comporta la condanna del Ministero dell'interno al pagamento delle spese processuali e delle spese legali sostenute dall'istante;

   Boschi 9.1011, che modifica in senso ampliativo la disciplina relativa all'acquisto della cittadinanza di cui alla legge n. 91 del 1992, stabilendo tra l'altro che per le istanze o le dichiarazioni concernenti i minori non sia dovuto il pagamento del contributo di 250 euro previsto in via generale dall'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 91 del 1992 per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza. La proposta emendativa prevede, inoltre, che i comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovano, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini. Al riguardo, nel rilevare che nel nostro ordinamento il godimento di prestazioni di natura sociale e assistenziale non è di regola condizionato dal requisito della cittadinanza ma è collegato a situazioni soggettive riconducibili al regolare soggiorno o, in taluni casi, alla mera presenza all'interno del territorio nazionale, ritiene nondimeno necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'assenza di eventuali effetti finanziari, anche di natura indiretta, derivanti dal potenziale incremento del volume delle naturalizzazioni. Rileva, peraltro, che l'emendamento in esame riproduce sostanzialmente i contenuti dell'articolo 1 della proposta di legge recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza», approvata in un testo unificato in prima lettera dalla Camera dei deputati nel corso della XVII legislatura (C. 9 e abbinate), sul quale la Commissione Bilancio espresse nella seduta del 7 ottobre 2015 un parere favorevole condizionato a talune specifiche modifichePag. 40 che risultano recepite dalla proposta emendativa in commento;

   Magi 9.1002 e 9.1001, Bakkali 9.1013, Zanella 9.1005, Richetti 9.1010 e Bakkali 9.1012, che a vario titolo modificano in senso ampliativo la disciplina relativa all'acquisto della cittadinanza di cui alla legge n. 91 del 1992. Al riguardo, nel rilevare che nel nostro ordinamento il godimento di prestazioni di natura sociale e assistenziale non è di regola condizionato dal requisito della cittadinanza ma è collegato a situazioni soggettive riconducibili al regolare soggiorno o, in taluni casi, alla mera presenza all'interno del territorio nazionale, reputa nondimeno necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'assenza di eventuali effetti finanziari, anche di natura indiretta, derivanti dal potenziale incremento del volume delle naturalizzazioni;

   Gadda 9.01001 e 9.01002, che apportano modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 286 del 1998 in materia di corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi, prevedendo che, qualora la procedura d'ingresso dello straniero sia quella disciplinata dell'articolo 39-bis-1 del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, i requisiti reddituali previsti dall'articolo 29, comma 3, lettera b) e quelli in materia sanitaria previsti dal successivo articolo 34, comma 3, si intendano assolti da una delle organizzazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 23 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 27-bis, comma 2, lettere b) e c), o all'articolo 39, comma 3, lettera a), del medesimo provvedimento. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in commento;

   gli identici articoli premissivi Alfonso Colucci 010.01002 e Zaratti 010.01005, che istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, prevedendo che le risorse del suddetto fondo possano essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse. Viene, altresì, previsto che al suddetto Fondo confluiscano le risorse del Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge n. 113 del 2018, che ammontano negli anni 2025 e 2026 a circa 18,05 milioni di euro, e che lo stesso sia alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista dalle proposte emendative, con particolare riferimento all'utilizzo, in una misura non quantificata, delle risorse del Fondo unico giustizia, anche considerando che una quota di tali risorse è destinata a legislazione vigente all'entrata del bilancio dello Stato;

   D'Orso 010.03, che prevede che presso ogni prefettura sia istituito un Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile, al quale partecipano rappresentanti degli enti locali, degli uffici scolastici regionali, delle istituzioni scolastiche, delle università, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie provinciali, delle direzioni provinciali dell'INPS, delle diocesi, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del Terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, che non esclude la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese ai soggetti che partecipano all'Osservatorio;

   Auriemma 010.04, che prevede che le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024 non rilevino ai fini del rispetto del valore soglia previsto per le assunzioni di personalePag. 41 delle province, delle città metropolitane e dei comuni ai sensi dell'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, né si computano ai fini della determinazione dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 296 del 2006, per assicurare il contenimento delle spese di personale. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

   Sportiello 010.06, che prevede l'incremento, in misura pari rispettivamente a 20.000 euro e a 10.000 euro, dei contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge n. 178 del 2020, destinati all'assunzione di assistenti sociali, disponendo altresì che, qualora un comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500 abitanti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intervenga con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

   Penza 010.08, che prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, siano definite le procedure di istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano, nonché l'organizzazione e le relative dotazioni di personale e mezzi, quantificando in 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2024 le risorse destinate al funzionamento del suddetto Commissariato, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa in esame, nonché una conferma in ordine alla disponibilità di risorse del Fondo individuato ai fini della copertura e all'assenza di pregiudizio rispetto alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   Penza 010.09, che riconosce un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità di risorse del Fondo individuato ai fini della copertura anche per l'anno 2025 e all'assenza di pregiudizio rispetto alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea e riferite agli articoli da 1 a 14 del provvedimento non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su ciascuna delle proposte emendative richiamate dal relatore per difetto di quantificazione degli oneri o della relativa copertura finanziaria. In particolare, esprime parere contrario sulle proposte emendative Alifano 5.01000, Serracchiani 7.01 e 7.02, Ascari 010.07 e D'Orso 10.05, posto che esse recano oneri privi di copertura finanziaria. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo Zanella 9.01000, precisa che il parere contrario è motivato dal fatto che la sua eventuale attuazione comporterebbe una riduzione di entrate erariali già scontate nel vigente bilancio di previsione dello Stato.
  Concorda, altresì, con il relatore circa l'incapienza dei fondi utilizzati con finalità di copertura finanziaria delle proposte emendative Mauri 010.012 e 010.01, nonché Alfonso Colucci 010.010, degli identici articoli premissivi Mauri 010.013, Zaratti Pag. 42010.01003, Boschi 010.01004 e Auriemma 010.014, degli identici emendamenti Bonafé 10.32 e Boschi 10.1006, nonché degli articoli aggiuntivi D'Orso 10.04 e Boschi 10.01000. Esprime, pertanto, parere contrario sulle richiamate proposte emendative.
  Per quanto riguarda, invece, le proposte emendative per le quali il relatore ha richiesto l'avviso del Governo, esprime parere contrario sulle proposte emendative Serracchiani 6.01 e 7.3, Alfonso Colucci 7.4, Mauri 7.5, Bonafé 7.7, Alfonso Colucci 7.10, Gadda 9.01001 e 9.01002, D'Orso 010.03, Auriemma 010.04 e Sportiello 010.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica allo stato privi di quantificazione o copertura finanziaria.
  Non ha, invece, osservazioni sull'emendamento Battilocchio 7.1000, giacché sulla base dei dati allo stato disponibili esso non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Esprime, inoltre, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mauri 7.03 posto che le risorse del Fondo unico giustizia sono già destinate ad assicurare l'efficiente funzionamento dei servizi assicurati dai Ministeri dell'interno e della giustizia e, pertanto, non risultano disponibilità da destinare all'attuazione di ulteriori interventi.
  Esprime, inoltre, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bonafé 7.04, sugli identici articoli premissivi Alfonso Colucci 010.01002 e Zaratti 010.01005, nonché sugli articoli premissivi Penza 010.08 e 010.09, in quanto i fondi ivi utilizzati a copertura non presentano le necessarie disponibilità, anche in considerazione del fatto che le risorse in essi iscritte sono destinate alla realizzazione di altri interventi ritenuti prioritari dal Governo.
  Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Magi 9.1003, in quanto la specifica previsione che pone a carico del Ministero dell'interno le spese sostenute dall'istante in caso di sentenza del tribunale ordinario che dichiari l'acquisto della cittadinanza è suscettibile di comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.
  Esprime invece una valutazione non ostativa sulle proposte emendative Boschi 9.1011, Magi 9.1002 e 9.1001, Bakkali 9.1013, Zanella 9.1005, Richetti 9.1010 e Bakkali 9.1012, in considerazione del fatto che, ad un primo e sommario esame, condotto sulla base degli elementi e dei dati al momento disponibili, alle predette proposte emendative non sembrerebbero ascrivibili apprezzabili effetti finanziari.
  Esprime, infine, parere favorevole, sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea e riferite agli articoli da 1 a 14 del provvedimento.

  Marco GRIMALDI (AVS), con riferimento all'articolo aggiuntivo Zanella 9.01000, sul quale è stato espresso parere contrario, chiede alla sottosegretaria Albano delucidazioni circa l'ammontare delle entrate stimate in relazione al pagamento del contributo cui sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, che la predetta proposta emendativa intende ora abrogare.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) manifesta perplessità circa l'asserita onerosità dell'emendamento Alfonso Colucci 7.4, evidenziando come l'avvalimento da parte dell'amministratore giudiziario dell'ausilio di un tecnico esperto del settore, per le verifiche afferenti alle caratteristiche tecniche urbanistiche dei beni immobili e alla sussistenza di eventuali abusi, viene configurato in termini meramente facoltativi.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma il parere contrario sull'emendamento Alfonso Colucci 7.4, posto che non è possibile escludere la corresponsione di compensi o emolumenti al tecnico esperto nel settore, eventualmente nominato dall'amministratore giudiziario, con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto concerne, invece, l'articolo aggiuntivo Zanella 9.01000, sul quale ribadisce il parere contrario in precedenza espresso, chiarisce che le entrate stimate in relazione al pagamento del contributo per Pag. 43le istanze o dichiarazioni finalizzate all'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza ammontano, nel vigente bilancio di previsione dello Stato, a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 5.01000, 6.01, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.10, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 9.1003, 9.01000, 9.01001, 9.01002, 010.01, 010.03, 010.04, 010.06, 010.07, 010.08, 010.09, 010.010, 010.012, 010.013, 010.014, 010.01002, 010.01003, 010.01004, 010.01005, 10.32, 10.1006, 10.04, 10.05 e 10.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea e riferite agli articoli da 1 a 14 del disegno di legge in esame.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 17.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 10 settembre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.45 alle 17.50.