CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 agosto 2024
360.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.8. La Relatrice.

ART. 2.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*2.1. Castiglione, D'Alessio.
*2.3. Bicchielli.
*2.9. Mari.
*2.17. Gribaudo.
*2.26. Baldelli.
*2.37. Giaccone, Giagoni, Caparvi.
*2.45. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.
*2.49. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

   a) alla lettera b), sopprimere il numero 1);

   b) alla lettera d), sopprimere il numero 1);

   c) alla lettera d), numero 4), sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2024.
2.35. Mattia.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   1) alla lettera d):

    a) al numero 2.3), dopo le parole: qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente sono aggiunte le seguenti: Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

    b) al numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole: qualora ciò sia ritenuto compatibile sono inserite le seguenti: dal medico competente;

   2) alla lettera e), capoverso 3, primo periodo:

    a) dopo le parole: Il datore di lavoro comunica sono inserite le seguenti: tramite posta elettronica certificata;

    b) dopo le parole: adeguata documentazione sono inserite le seguenti: individuata con apposita circolare dell'INL.
*2.36. Giaccone, Caparvi, Giagoni.
*2.28. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

  1. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi)

   1. Il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Pag. 56Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, riguardanti:

   a) la classificazione delle lavorazioni;

   b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;

   c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;

   d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

   2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti».

  2. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.
(Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico)

   1. Il datore di lavoro può ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
   2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti».

  3. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.
(Modalità di presentazione dei ricorsi)

   1. I ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti».

  4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è sostituito dal seguente:

   «3. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio. La struttura competente decide in via definitiva. La presentazione del ricorso comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefìci previsti dall'articolo 45 del testo unico».

  5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.
2.023. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto)

  1. All'articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «dall'INPS» sono inserite le seguenti: «e Pag. 57dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni,»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL»;

   c) al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'INAIL»;

   d) al sesto periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL».
2.024. Zurzolo, Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici)

  1. I ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono decisi dalla sede territoriale dell'INAIL che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  2. Il termine per la presentazione del ricorso di cui al comma 1 è di sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende l'efficacia del provvedimento.
  3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è abrogata.
  4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000, sono abrogati.
  5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.
2.025. Mascaretti, Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Volpi, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di comunicazioni di decesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «A decorrere dal 1° gennaio 2025 le comunicazioni di decesso trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale dai medici necroscopi ai sensi del settimo comma sono messe a disposizione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Le modalità di messa a disposizione sono concordate tra i due Istituti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.030. (Nuova formulazione). Volpi, Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Zurzolo.