INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 7 agosto 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.
La seduta comincia alle 15.
Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.
(Esame del documento conclusivo e rinvio).
Nazario PAGANO, presidente, comunica di aver predisposto una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva (vedi allegato), per la quale ringrazia gli uffici e che sottopone alla valutazione dei deputati ai fini della relativa approvazione, che sarà posta all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.05.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 7 agosto 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.
La seduta comincia alle 15.05.
Riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.
C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1716 Governo e C. 1727 Paolo Emilio Russo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede referente, il disegno di Pag. 3legge del Governo C. 1716, recante «Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale» e le abbinate proposte di legge di iniziativa parlamentare C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini e C. 1727 Paolo Emilio Russo.
Avverte che procederà dapprima ad illustrare i contenuti dell'iniziativa governativa e poi ad esaminare le proposte di legge di iniziativa parlamentare, rammentando, preliminarmente, che attualmente l'ordinamento della polizia municipale è contenuto nella legge-quadro n. 65 del 1986, che rappresenta ad oggi la base del quadro normativo in materia – unitamente alle disposizioni regionali e ai regolamenti locali – occupandosi, in particolare, dell'assegnazione delle funzioni al personale della polizia municipale. Ricorda anche che a seguito della riforma del Titolo V del 2001, l'articolo articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione individua l'ordine pubblico e la sicurezza nel novero delle competenze esclusive dello Stato, ad eccezione della polizia amministrativa locale che rileva, dunque, tra le competenze residuali delle regioni. Inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, precisa che in tali materie lo Stato interviene con legge al fine di stabilire forme di coordinamento. In merito, e rinviando comunque all'ampia documentazione predisposta dal Servizio studi, fa quindi presente che la giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del Titolo V ha distinto tra provvedimenti di pubblica sicurezza, che riguardano essenzialmente gli interventi di prevenzione dei reati, e quelli tesi al mantenimento dell'ordine pubblico, da una parte, e i provvedimenti di polizia amministrativa locale intesi, invece, come quelle misure dirette a garantire il benessere delle comunità svolte nel limite delle competenze regionali e locali. Alla riforma del Titolo V, e alle accresciute esigenze di sicurezza anche a livello locale, il legislatore ha dato seguito principalmente con l'emanazione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, in materia di sicurezza delle città, che contribuendo a dare attuazione all'articolo 118, terzo comma della Costituzione, ha disciplinato le forme di coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali, introducendo il modello della c.d. sicurezza integrata e aprendo al ruolo attivo degli enti locali, secondo un modello di coordinamento e sinergia tra le forze di polizia e la polizia locale, e poi con l'emanazione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, in particolare, per quel che concerne la disciplina dell'utilizzo e della portabilità delle armi. Rammenta, infine, che nelle ultime legislature il tema della riforma della polizia locale è già stato all'esame del Parlamento. In particolare, durante la XVIII legislatura, la I Commissione Affari costituzionali della Camera aveva esaminato alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 242 e abbinate) adottando un testo unificato che, abrogando interamente la legge n. 65 del 1986, interveniva in materia di coordinamento Stato-regioni e sull'ordinamento della polizia locale. Nella medesima legislatura, peraltro, era stato approvato in Consiglio dei ministri – l'11 luglio 2019 – anche un disegno di legge delega per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale che prevedeva, tra le altre cose, il riordino della disciplina in materia di accesso ai ruoli e della relativa progressione di carriera oltre alla disciplina del rapporto di lavoro anche sotto i profili previdenziali e assicurativi. Ricordo, altresì, che nella XVII legislatura, alla Camera (C. 1825 e abb.), e nella XVI legislatura, al Senato (S. 272 e abb.), era stato avviato l'esame di proposte di legge parlamentari concernenti sostanzialmente la medesima materia.
Fatta questa premessa, evidenzia che il disegno di legge del Governo C. 1716 consta di cinque articoli e intende rispondere all'esigenza, sorta appunto con l'entrata in vigore della riforma del Titolo V, di un riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale che consenta di rivedere, in modo coerente e alla luce dei nuovi riferimenti costituzionali, i ruoli, i compiti e le funzioni della polizia locale.
Fa presente che a tal fine, l'articolo 1, comma 1, conferisce una delega al Governo, che dovrà essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del disegnoPag. 4 di legge, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi attraverso i quali procedere alla revisione della legge-quadro sulla polizia municipale – legge n. 65 del 1986 – e all'aggiornamento della materia relativa alle funzioni e all'ordinamento della polizia locale, per costituire una nuova e coerente cornice giuridica nazionale. Il comma 2 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi prevedendo: la proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze; la previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata; il parere del Consiglio di Stato (da rendere nel termine di quarantacinque giorni); la successiva trasmissione degli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che dovranno esprimersi entro sessanta giorni; la successiva ritrasmissione dei testi, integrati con osservazioni, eventuali modificazioni, elementi integrativi e motivazioni, alle Camere da parte del Governo qualora non voglia conformarsi al parere espresso dalle Commissioni con il quale viene rilevata la non conformità ai principi e ai criteri direttivi; il successivo e definitivo parere delle Commissioni da rendere entro dieci giorni dalla nuova trasmissione; decorso tale termine i decreti legislativi possono essere emanati. L'articolo 1, comma 2, precisa che qualora i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari dovessero scadere trenta giorni prima o successivamente alla scadenza dei termini di delega di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo in commento, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. Il comma 3 fissa in dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 il termine entro il quale il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi enunciati dal disegno di legge e della procedura testé descritta.
L'articolo 2 del disegno di legge reca i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativi alla distinzione tra i compiti e le funzioni in termini di pubblica sicurezza tra le forze di polizia dello Stato e la polizia locale, affinché possa essere garantita una coerente ed efficace collaborazione tra i diversi livelli di competenza per il benessere delle comunità territoriali. In primo luogo, la lettera a) del comma 1 dispone che, nell'adozione dei decreti legislativi, le funzioni e i compiti della polizia locale vengano individuati tenendo conto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione. A norma della lettera b) del medesimo comma il Governo deve tener conto anche della distinzione delle funzioni della polizia locale e delle funzioni e dei compiti della Polizia di Stato nel rispetto: del riparto delle competenze stabilite dall'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione, ai sensi del quale spettano in via esclusiva allo Stato le materie dell'ordine pubblico e sicurezza e in via residuale alle regioni quella relativa alla polizia amministrativa locale; della legge 1° aprile 1981, n. 121, che ha rinnovato l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza provvedendo a definire i compiti e le funzioni degli organi che la compongono, identificando diverse Autorità di pubblica sicurezza e inquadrandole sulla base sia delle competenze territoriali e che delle funzioni esercitate e che ha inoltre istituito la Polizia di Stato come forza dell'ordinamento civile dipendente dal Ministero dell'interno; del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 con il quale è stato soppresso il Corpo forestale dello Stato e distribuite le sue funzioni e compiti ad altre amministrazioni, in prevalenza all'Arma dei Carabinieri, ridisegnando e razionalizzando i confini tra le funzioni di controllo del territorio dei diversi corpi.
Rileva poi che l'articolo 3 elenca i principi e criteri direttivi aventi ad oggetto specifici profili di disciplina, che il legislatore delegato deve rispettare nell'esercizio della delega. In particolare, il Governo è tenuto a: individuare e disciplinare le funzioni per le quali è attribuita la qualità di Pag. 5agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo, per l'attribuzione di quest'ultima, la competenza del prefetto (lettera a)); prevedere che siano individuati i casi in cui la qualifica di agente di pubblica sicurezza non può essere conferita e in cui, una volta conferita, il prefetto ne dichiara la perdita, per le seguenti cause, alcune delle quali previste anche attualmente: mancato godimento dei diritti civili e politici; condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo, anche nel caso di sentenza di patteggiamento o di esclusione della punibilità; sottoposizione a misure di prevenzione; espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati; destituzione o licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione; emersione di altri elementi ostativi, concreti e rilevanti, riferiti alla condotta del personale della polizia locale (lettera b)); prevedere, come avviene in base alla legislazione vigente, che le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e i compiti di polizia stradale siano esercitati dal personale che svolge servizio di polizia locale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni (lettera c)); disciplinare le funzioni del comandante del corpo di polizia locale e dei requisiti di accesso alla relativa qualifica, prevedendo in particolare che il capo della polizia locale sia scelto all'esito di una procedura selettiva che deve verificare comprovate professionalità ed esperienza, nonché il possesso dei titoli professionali richiesti per l'accesso alla carriera dirigenziale pubblica. L'incarico, svolto in via esclusiva e a tempo determinato, deve inoltre prevedere la responsabilità – nei confronti del sindaco, del presidente della provincia o del sindaco della città metropolitana – per l'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale (lettera d)); attribuire alla contrattazione collettiva, nell'ambito delle apposite sezioni per la polizia locale istituite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali e della separata area dirigenziale, la facoltà di destinare specifiche risorse dei fondi del trattamento accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedono finanziamenti in favore del personale, alla valorizzazione professionale del personale della polizia locale, anche con qualifica dirigenziale, secondo le specifiche indicazioni contenute negli atti di indirizzo per la contrattazione emanati dai Comitati di settori prima di ogni rinnovo contrattuale (lettera e)); riconoscere, nell'ambito delle sezioni per la polizia locale della contrattazione collettiva, i criteri generali di rappresentatività sindacale (lettera f)); introdurre specifiche norme in materia assicurativa e infortunistica, anche prevedendo l'istituzione di specifiche classi di rischio che tengano conto dei compiti svolti (lettera g)); disciplinare le forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, prevedendo il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 (NUE) e le sale operative dei corpi di polizia locale e le procedure di accesso da parte di questi ultimi al Centro Elaborazione Dati (CED) delle Forze di polizia, sulla base dei princìpi di onerosità (con attribuzione delle spese all'ente locale), di necessità dell'accesso, di selettività oggettiva e soggettiva dell'accesso stesso e di garanzia della sicurezza informatica (lettera h)). Il principio di delega fa salvo quanto previsto dal citato articolo 17, comma 1, della legge n. 128/2001, relativo ai piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti di polizia municipale, previa richiesta al sindaco; disciplinare l'armamento individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e le armi a impulsi elettrici, nonché gli strumenti di autodifesa del personale dei corpi di polizia locale (lettera i)); nonché stabilire la disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi, senza licenza, per ragioni di servizio, anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, alla tenuta e alla custodia Pag. 6dell'armamento nonché ai casi di revoca o di sospensione dell'affidamento delle armi (lettera l)).
L'articolo 4 prevede princìpi e criteri direttivi specifici relativi ai regolamenti di servizio della polizia locale stabilendone i contenuti indefettibili. Più in dettaglio, il comma 1 dispone che il Governo, nell'esercizio della delega, provveda a disciplinare i contenuti minimi per la revisione dei regolamenti di servizio della polizia locale, anche relativamente al coordinamento in tema di informazione tra i diversi livelli di governo, affinché, nel rispetto delle competenze regionali, questi prevedano: a) le tipologie di dispositivi di incolumità del personale tra quelli elencati dalla medesima norma e, altresì, dispongano i casi e le modalità per il loro utilizzo; b) disciplinino i casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, operazioni di polizia giudiziaria in caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati e missioni esterne sia per finalità di collegamento o rappresentanza, per soccorso in caso di calamità previa intesa tra le amministrazioni e comunicazione al prefetto territorialmente competente sia quelle regolate da appositi accordi tra le amministrazioni interessate in particolari occasioni stagionali o eccezionali previa comunicazione al prefetto territorialmente competente.
L'articolo 5, al comma 1, indica le fonti di copertura finanziaria degli oneri relativi alle disposizioni in materia assicurativa e infortunistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g). Il comma 2 prevede che i decreti legislativi emanati siano corredati di una relazione tecnica che dia conto delle relative coperture finanziarie. Con riferimento all'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), ove tale attuazione determini nuovi o maggiori oneri non compensabili al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse indicate al comma 1, si prevede che i decreti legislativi siano emanati solo allorquando siano in vigore i provvedimenti legislativi che stanzino le risorse finanziarie necessarie. Il comma 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria per le altre disposizioni.
Passando all'illustrazione delle proposte di legge abbinate, fa presente che le proposte C. 125 Bordonali e C. 875 Deborah Bergamini sono intitolate «Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale», mentre le proposte C. 600 Rampelli e C. 1727 Paolo Emilio Russo sono intitolate «Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale». Ai fini della trattazione rileva l'opportunità di analizzare congiuntamente, in un primo momento, le proposte di legge C. 125 e 875, ed in un secondo momento, le proposte C. 600 e 1727, aventi ad oggetto esclusivamente la disciplina dei corpi di polizia locale ed il relativo stato giuridico. Anticipo che le proposte C. 125, 875 e 1727 abrogano interamente la legge quadro sulla polizia locale (legge 65/1986), mentre la proposta C. 600 abroga la citata legge, a eccezione del comma 5 dell'articolo 5, in tema di porto d'armi senza licenza.
Passando quindi all'illustrazione del contenuto delle proposte di legge C. 125 e C. 875, rileva che esse prevedono il coordinamento tra Stato e regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza ed intervengono sulla disciplina della polizia locale. Tra gli obiettivi degli interventi legislativi vi è la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza, prevedendosi in particolare l'adozione di specifici regolamenti comunali di polizia urbana per prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano. Rileva che le proposte di legge in esame prevedono altresì un'implementazione dello scambio di informazioni tra i diversi attori preposti alla sicurezza urbana – anche attraverso l'interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia (proposta C. 875) – sui fenomeni potenzialmente generatori di degrado, insicurezza, allarme e marginalità sociale, disponendo l'adozione di piattaforme digitali (proposta C. 125), nonché il compimento di attività di analisi, raccolta dati e mappatura del territorio, i cui risultati sono trasmessi al Ministero dell'interno (proposta C. 125) o al prefetto (proposta C. 875). Pag. 7Per quanto riguarda gli accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza, che rappresentano una evoluzione dei patti per la sicurezza, fa presente che, secondo l'articolo 5 della proposta C. 125, tali accordi prevedono azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza con la responsabilità e con la competenza esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza. Gli enti locali e le regioni possono stipulare inoltre accordi territoriali che consentano la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza urbana in diversi ambiti di intervento. Tutti gli accordi riguardanti i campi di intervento citati dalla proposta de qua possono infine essere stipulati dalle regioni con lo Stato. L'articolo 5 della proposta C. 875 disciplina l'integrazione dei settori di intervento in materia di sicurezza integrata, prevedendo, in particolare, che tra i settori d'intervento delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata – di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 14 del 2017 – sia inserito quello relativo alla cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali negli ambiti di rispettiva competenza, per la partecipazione a iniziative e progetti promossi dall'Unione europea. A tal fine, è previsto un aggiornamento, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, delle suddette linee generali. Il comma 3 del medesimo articolo, infine, dispone che gli accordi per la promozione della sicurezza integrata possano essere finalizzati alla promozione di una serie di obbiettivi, ivi indicati.
Evidenzia poi che le proposte di legge C. 125 e C. 875 individuano, accanto agli accordi, ulteriori strumenti di raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche in questione. Nello specifico, la proposta C. 125, all'articolo 6, prevede la verifica almeno semestrale dello stato di attuazione degli accordi, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, da parte dei soggetti che li hanno conclusi. A seguito di tale verifica, gli stessi soggetti adottano le iniziative necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati. La medesima proposta prevede l'istituzione, presso ogni regione, di una conferenza regionale per la sicurezza, presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, da convocare con una cadenza almeno semestrale. Tale conferenza si avvale permanentemente di un comitato tecnico paritetico, che svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi e di raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo e con gli enti locali sui temi della sicurezza urbana. Rileva che anche la proposta C. 875, all'articolo 6, prevede l'istituzione di una conferenza regionale, da convocare con una cadenza almeno semestrale, avente lo scopo di monitorare gli accordi in materia di sicurezza integrata. In questo caso, però, la conferenza è presieduta dal prefetto del capoluogo di regione, che riferisce al Ministro dell'interno sull'esito della verifica compiuta. Tale conferenza è coadiuvata, anche in questo caso, da un comitato tecnico paritetico. La proposta prevede, inoltre, l'istituzione di una conferenza di livello provinciale, convocata anch'essa con cadenza almeno semestrale, volta alla verifica dei patti in materia di sicurezza urbana (articolo 5, del decreto-legge n. 14 del 2017).
Per quanto concerne le funzioni di polizia locale, individuate dalle proposte C. 125 e C. 875, segnala preliminarmente che la proposta di legge C. 875, all'articolo 7, prevede che per l'esercizio delle funzioni di polizia locale di cui sono titolari, i comuni, le città metropolitane e le province istituiscono – anche nelle forme associate previste dalla legge – corpi di polizia locale che assicurano le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto delle norme vigenti e di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti nelle materie attribuite, delegate o trasferite all'ente locale di appartenenza. Le funzioni di polizia locale individuate dai due provvedimenti sono le seguenti: polizia amministrativa locale; polizia edilizia; polizia commerciale e tutela del consumatore; polizia ambientale e ittico-venatoria; polizia stradale; polizia giudiziaria; funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza; funzioni di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico; funzioni di polizia tributaria limitatamente alle materie e ai servizi di competenzaPag. 8 dell'ente d'appartenenza; funzioni di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni. La sola proposta C. 125 prevede poi ulteriori funzioni, tra cui quelle attinenti alla gestione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta. Per altro verso, osserva che entrambe le proposte prevedono che le funzioni di polizia amministrativa locale e regionale spettino agli enti locali e alle regioni per quanto di competenza, secondo quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e che le funzioni di polizia locale siano svolte dagli enti locali – per la proposta C. 125, anche dalle regioni – secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge. Fa poi presente che le proposte in esame individuano, con due diverse articolazioni, le qualifiche del personale di polizia locale. Le proposte stabiliscono inoltre le modalità di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza; la responsabilità del comandante del corpo di polizia locale della disciplina, della formazione e dell'impiego del personale, nonché la limitazione dei distacchi e dei comandi. Entrambe le proposte di legge dispongono la costituzione di corpi di polizia locale a carattere – rispettivamente – comunale, intercomunale o provinciale. Nell'ottica dell'integrazione delle politiche di sicurezza, le proposte individuano specifici compiti e funzioni dei diversi livelli di governo in materia di corpi di polizia locale. Con specifico riferimento alla formazione, la proposta C. 125 prevede che le regioni assicurino l'istituzione di un'accademia regionale o sovraregionale per la formazione degli agenti e degli ufficiali. Si dispone, poi, che le regioni incentivino la gestione associata della funzione di polizia locale attraverso le unioni di comuni. Tra le ulteriori ed eterogenee disposizioni delle proposte C. 125 e C. 875 ricorda, in particolare, quelle concernenti il porto d'armi senza licenza – con modalità da definirsi con regolamento del Ministero dell'interno –, e quelle in tema di trattamento economico e previdenziale. Chiudono le suddette proposte di legge alcune disposizioni transitorie e finali, una delle quali prevede l'adeguamento della normativa regionale entro sei mesi dalla entrata in vigore del provvedimento.
Passando all'illustrazione delle proposte di legge C. 600 Rampelli e C. 1727 Paolo Emilio Russo, rileva che esse recano disposizioni volte a disciplinare l'esercizio delle funzioni di polizia locale attribuite agli enti locali da attuare in forma singola o associata. Segnalando preliminarmente che la sola proposta C. 1727 prevede che i comuni che dispongono di un numero inferiore a 5 addetti al servizio di polizia locale provvedono a istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso, che assumono la forma giuridica dei consorzi, rilevo che le due proposte di legge disciplinano le forme e le modalità dei rapporti di reciproca collaborazione tra gli organi della polizia locale e quelli delle Forze di polizia dello Stato. Osserva poi che la proposta C. 600 disciplina nel dettaglio le funzioni del sindaco e del presidente della provincia, nonché le funzioni del comandante del corpo di polizia locale e del responsabile del servizio di polizia locale, in caso di istituzione di un servizio di polizia locale, ovvero nel caso di un consorzio intercomunale. Per altro verso, fa presente che entrambe le proposte dettano disposizioni sui compiti e sulle attività che i corpi e i servizi di polizia locale svolgono nell'ambito delle proprie competenze. In particolare, gli enti locali istituiscono corpi e servizi di polizia locale assicurando le necessarie risorse. I corpi di polizia locale vengono definiti come organi di polizia del territorio ad ordinamento civile, dotati di autonomia organizzativa, posti alle dipendenze di un comandante e titolari della funzione di polizia locale, che esercitano in forma esclusiva. I corpi e i servizi di polizia locale esercitano le funzioni di polizia locale, di competenza propria o delegata, e svolgono molteplici attività di vigilanza. La proposta C. 600 disciplina altresì – in relazione agli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale – le funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, di polizia stradale e i servizi specialistici.
Evidenzia inoltre che entrambe le proposte attribuiscono alla legislazione regionale compiti e funzioni nell'ambito delle Pag. 9relative attribuzioni e competenze di polizia amministrativa regionale e locale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. Per la realizzazione dei relativi compiti è previsto che le regioni istituiscano il dipartimento della polizia locale e il consiglio regionale di polizia locale.
Rileva poi che ai regolamenti di polizia locale, adottati dagli enti locali, è attribuita la disciplina dell'ordinamento del rispettivo corpo o servizio di polizia locale, le procedure di accesso e gli ulteriori profili connessi. Con regolamento dell'ente locale sono altresì stabiliti il contingente numerico degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale, nonché il tipo di organizzazione del corpo o del servizio stesso. La sola proposta C. 600 detta criteri generali ai fini dell'organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale.
Tra le ulteriori disposizioni delle proposte in esame ricorda quelle relative all'armamento del personale delle forze di polizia locale, allo stato giuridico e al rapporto di lavoro degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale. Evidenzia inoltre che al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e organi equiparati ed è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Sottolinea che, nelle more del superamento del regime privatistico attuale, le proposte di legge istituiscono, in via transitoria, il comparto della polizia locale e l'Agenzia di rappresentanza della polizia locale.
Rileva quindi che la proposta C. 600 detta ulteriori disposizioni in materia, tra cui quelle concernenti i doveri e le norme di comportamento degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, nonché le procedure e le sanzioni disciplinari (articolo 24). La proposta C. 600 dispone inoltre l'istituzione dell'Ente nazionale di assistenza e promozione sociale, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio (articolo 20), nonché delle scuole regionali di polizia locale (articolo 23) e del Consiglio nazionale della polizia locale (articolo 25). Sono infine introdotte le disposizioni modificative e abrogative della normativa vigente per adeguarle alle previsioni della proposta di legge.
Nazario PAGANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.