ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 19.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 19, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata,» sono sostituite dalle seguenti: «La localizzazione e la realizzazione dei centri di nuova istituzione di cui al comma 3 nonché l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti sono effettuati,».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione.
19.12. Iezzi.
ART. 23.
Nel capo III, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni)
1. All'articolo 98-undetricies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, deve essere acquisita copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Quando il cliente non dispone dei documenti previsti dal comma 1 perché oggetto di furto o smarriti, l'impresa acquisisce copia della relativa denuncia.
1-ter. La condanna per il delitto di cui all'articolo 494 del codice penale, quando il fatto è commesso al fine della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 del presente articolo, comporta l'incapacità di contrattare con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni»
2. All'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 19 è inserito il seguente:
«19-bis. Ferme restando le sanzioni previste dal comma 19, alle imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche (S.I.M.) da parte degli operatori, in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione imposti dai commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-bis dell'articolo 98-undetricies, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni».
23.04. (Nuova formulazione) Donzelli, Michelotti, La Porta, Sbardella.
ART. 24.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: si avvalgono inserire le seguenti: , dal momento della concessione del mutuo,
24.3. (Nuova formulazione) Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con le seguenti: i revisori legali, gli esperti contabili, gli avvocati e i dottori commercialisti iscritti ai rispettivi ordini professionali.
24.6. (nuova formulazione) Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 5, dopo le parole: è comunicato inserire la seguente: tempestivamente.
24.7. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
ALLEGATO 2
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.
CORREZIONE DI FORMA APPROVATA
All'articolo 23, comma 3, lettera a), le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».