CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 5 agosto 2024
358.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 5 agosto 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 12.55.

Sull'ordine dei lavori.

  Gianmauro DELL'OLIO, presidente, prendendo atto della richiesta del deputato Andrea Mascaretti, relatore sul disegno di legge C. 1997, propone che detto provvedimento sia esaminato dopo gli altri punti all'ordine del giorno.

  La Commissione concorda.

DL 92/2024: Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale.
C. 2002 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, fa presente preliminarmente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, segnalando che il testo originario del decreto-legge era corredato di una relazione tecnica, cui era allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, i quali risultano ancora in gran parte utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni. Fa presente, altresì, che gli emendamenti di iniziativa governativa approvati nel corso dell'esame al Senato sono corredati di relazione tecnica e che il Governo ha depositato una nota tecnica presso la Commissione Bilancio del Senato.
  Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più approfondita, segnala in primo luogo l'esigenza di acquisire chiarimenti in ordine alle disposizioni dell'articolo 1, che autorizza l'assunzione di un contingente massimo di 1.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, per un numero massimo di 500 unità per il 2025 e di 500 unità per il 2026, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno ed entro il limite di spesa di cui ai commi 2 e 3. Al riguardo, pur tenuto conto dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica, come integrati alla luce delle valutazioni e dei chiarimenti forniti al Senato, che consentono di verificare e confermare la quantificazione degli importi delle suddette autorizzazioni di spesa, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento in merito agli oneri correlati all'espletamento delle procedure concorsuali. In particolare, alla luce del dato testuale della norma, che non individua specifiche risorse a tal fine, e considerato che la relazione tecnica nulla riferisce al riguardo, ritiene che andrebbe confermato che le suddette procedure concorsuali possano essere svolte in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui chiede di dare evidenza.Pag. 61
  In merito ai profili di copertura finanziaria del medesimo articolo 1, fa presente che le lettere a) e b) del comma 4 di tale articolo provvedono agli oneri derivanti dai precedenti commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190 per l'anno 2025, a euro 27.373.303 per l'anno 2026, a euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, a euro 49.091.127 per l'anno 2030, a euro 49.558.728 per l'anno 2031, a euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, a euro 50.156.395 per l'anno 2035 e a euro 51.144.263 annui a decorrere dal 2036, tramite le seguenti modalità: quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025 e a euro 27.373.303 annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti riferiti a tutti i Ministeri per gli importi ivi specificati; quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029, a euro 21.717.824 per l'anno 2030, a euro 22.185.425 per l'anno 2031, a euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, a euro 22.783.092 per l'anno 2035 e a euro 23.770.960 annui a decorrere dall'anno 2036, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, preso atto dell'equivalenza tra gli oneri per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2026 imputati allo stanziamento del fondo speciale di parte corrente e la somma delle voci riferite ai singoli accantonamenti ministeriali di cui si prevede la riduzione, non formula osservazioni, posto che ciascuno di essi reca le occorrenti disponibilità. Con particolare riferimento all'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia, conferma la disponibilità delle relative risorse, anche considerando le ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento disposte dagli articoli 2, comma 5, 2-bis, comma 3, 2-ter, comma 2, 4-bis, comma 10 e 6-bis, comma 7, del provvedimento in esame.
  In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, rammenta che il Fondo per le esigenze indifferibili è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 88.659.781 euro per l'anno 2024, a 106.371.658 euro per l'anno 2025 e a 268.515.522 euro per l'anno 2026. Al riguardo, nel segnalare che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo Fondo risulta una disponibilità di competenza di 25.971.796 euro per l'anno 2024, ritiene necessario che il Governo, da un lato, confermi la sussistenza delle risorse di cui si prevede l'utilizzo per ciascuna delle annualità successive interessate, che si collocano anche oltre il triennio considerato dal vigente bilancio di previsione dello Stato, e, dall'altro, assicuri che dalla riduzione del citato Fondo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso per le medesime annualità.
  Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 2, evidenzia che la norma, al comma 1, incrementa la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di venti unità e, ai commi 2 e 4, autorizza il Ministero della giustizia a bandire, nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie dei concorsi già banditi, un corrispondente contingente fino ad un massimo di venti unità di personale dirigenziale penitenziario in aggiunta alle vigenti ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria, prevedendo, a tal fine, un'apposita autorizzazione di spesa nonché una specifica autorizzazione di spesa di euro 100.000 per il 2024 relativa all'espletamento delle procedure concorsuali. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 2 fa fronte agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 952.417 per l'anno 2024, a Pag. 62euro 1.837.717 per l'anno 2025, a euro 2.132.281 per l'anno 2026, a euro 2.157.962 per l'anno 2027, a euro 2.183.644 per l'anno 2028, a euro 2.209.326 per l'anno 2029, a euro 2.235.007 per l'anno 2030, a euro 2.260.689 per l'anno 2031, a euro 2.286.371 per l'anno 2032, a euro 2.312.053 per l'anno 2033, a euro 2.337.734 per l'anno 2034 e a euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2035, tramite le seguenti modalità: quanto a euro 952.417 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023; quanto a euro 1.837.717 per l'anno 2025 e a euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia.
  Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, fa presente che il Fondo ivi richiamato è destinato al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, iscritto sul capitolo 1544 dello stato di previsione del medesimo Dicastero, con una dotazione iniziale di bilancio di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. In proposito, nel rilevare preliminarmente che gli oneri ai quali si provvede ai sensi della disposizione in esame appaiono riconducibili alle finalità di carattere generale cui il Fondo oggetto di riduzione è preordinato a legislazione vigente, segnala che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo 1544 risulta accantonato, in corrispondenza della data di pubblicazione del presente decreto-legge, un importo equivalente a quello della voce di copertura in commento. Rileva, altresì, che il citato Fondo reca le necessarie disponibilità anche considerando le ulteriori riduzioni effettuate, per il medesimo anno 2024, dai successivi articoli 2-bis, comma 3, 4-bis, comma 10, e 6-bis, comma 7. Dall'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta, infatti, l'avvenuto accantonamento dei relativi importi a valere sul pertinente capitolo 1544 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, sul quale, al netto dei complessivi utilizzi del Fondo disposti dal provvedimento in esame, risultano al momento disponibili per il corrente esercizio finanziario 2.214.420 euro. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, non formula osservazioni giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 1, comma 4, lettera a), 2-bis, comma 3, 2-ter, comma 2, 4-bis, comma 10, e 6-bis, comma 7.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 2-bis, fa presente che i commi 1 e 2 della norma, introdotta dal Senato della Repubblica, incrementano di un'unità di dirigente generale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario prevedendo, a tal fine, un'apposita autorizzazione di spesa.
  Al riguardo, evidenzia che gli oneri recati dall'autorizzazione di spesa, quantificati nei termini riportati dalla relazione tecnica, sono riferiti esclusivamente al trattamento retributivo della figura dirigenziale di nuova costituzione. Tanto premesso, ritiene che andrebbero forniti elementi informativi in merito alle modalità attraverso le quali si procederà al suo reclutamento, chiarendo con quali risorse si provvederà in caso di eventuale ricorso allo strumento del pubblico concorso. Quanto alle eventuali esigenze di funzionamento poste dall'introduzione della nuova figura dirigenziale generale, osserva che la relazione tecnica riferisce che non si prevede l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per nuove dotazioni di personale e per spese di funzionamento in quanto il dirigente generale sarà posto a capo di una nuova articolazione territoriale che potrà essere ubicata presso una delle strutture che ospitano attualmente gli uffici dei distaccamentiPag. 63 regionali dei provveditorati regionali rimasti operativi anche dopo la soppressione avvenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015. Ciò stante, posto che quanto testé evidenziato dalla relazione tecnica non sembra trovare conferma nel testo della disposizione, ritiene che andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a consentire la verifica dell'effettiva neutralità finanziaria di tale misura organizzativa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 2-bis fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa recata dal precedente comma 2, pari a euro 59.338 per l'anno 2024, a euro 237.351 per l'anno 2025, a euro 238.371 per l'anno 2026, a euro 241.433 per l'anno 2027, a euro 242.454 per l'anno 2028, a euro 245.515 per l'anno 2029, a euro 246.536 per l'anno 2030, a euro 249.598 per l'anno 2031, a euro 250.618 per l'anno 2032, a euro 253.680 per l'anno 2033 e a euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2034, tramite le seguenti modalità: quanto a 59.338 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023; quanto a 237.351 euro per l'anno 2025 e a 254.700 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia. Al riguardo, nel rinviare per maggiori dettagli a quanto già evidenziato in ordine alle disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 5, non formula osservazioni rispetto ad entrambe le predette modalità di copertura finanziaria, stante la disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo.
  In merito ai profili di quantificazione concernenti l'articolo 4, rileva preliminarmente che la norma in esame, modificando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 443 del 1992 in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, prevede che il corso di formazione, articolato in due cicli, degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria possa avere una durata minima di 4 mesi in luogo dei 6 precedentemente previsti. Fa presente che si prevede, altresì, che la durata del primo ciclo del summenzionato corso di formazione abbia una durata non inferiore ai tre mesi. Al riguardo, pur considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione e preso atto della conferma a tal fine fornita dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, evidenziando che in sede di prima applicazione la norma non determina maggiori oneri, stante l'equivalenza del trattamento stipendiale riferito all'agente in prova e all'agente, ritiene comunque opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che, per effetto della minore durata del corso, possa determinarsi una accelerazione della carriera giuridica ed economica del personale interessato rispetto a quanto previsto in virtù dell'assetto già vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 6-bis, rileva preliminarmente che le norme in esame introducono l'interoperabilità tra specifiche banche dati del Ministero della salute e del Ministero della giustizia, in particolare le banche dati relative alle dipendenze, quale il Sistema informativo per le dipendenze, e alla salute mentale, quale il Sistema informativo per la salute mentale, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario, nonché i dati del Sistema informativo anagrafica penitenziaria – Automated fingerprints identification system, limitatamente ai soggetti detenuti affetti da patologia da dipendenza o da patologia psichica diagnosticate, esclusivamente per finalità predefinite. Rileva che gli uffici competenti del Ministero della giustizia e del Ministero della salute trattano i dati personali conferiti strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi previsti, per finalità di rilevante interesse pubblico, e assumono la qualità di titolari del trattamento, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3. Il trattamentoPag. 64 dei dati è effettuato nel rispetto del decreto legislativo n. 51 del 18 maggio 2018, recante Protezione dei dati personali in ambito penale, nonché, in quanto applicabili, del regolamento generale sulla protezione dei dati e del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, secondo quanto previsto al comma 4. Osserva che il comma 5 della norma demanda a un decreto del Ministro della giustizia la definizione delle categorie di interessati, del responsabile del trattamento, dei soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, delle operazioni di trattamento, nonché delle misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati. Rileva, inoltre, che a un successivo decreto del medesimo Ministero è demandata la definizione delle modalità di conservazione e accesso ai dati, secondo le previsioni del comma 6. Fa presente che per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata in favore del Ministero della giustizia la spesa di euro 500.000 per il 2024 e di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Rileva che al comma 7 è autorizzata inoltre in favore del Ministero della salute la spesa di euro 350.000 per l'anno 2024 e di euro 120.000 annui a decorrere dal 2025. In proposito, ai fini della verifica delle quantificazioni, ritiene che andrebbero forniti dati di maggior dettaglio sottostanti le singole autorizzazioni di spesa, rispetto a quelli risultanti dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 7 dell'articolo 6-bis provvede agli oneri derivanti dal comma medesimo, pari complessivamente a 850.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, tramite le seguenti modalità: quanto a 500.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023; quanto a 350.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2024-2026; quanto a 100.000 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia; quanto, infine, a 120.000 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della salute. Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, nel rinviare per maggiori dettagli a quanto già evidenziato in ordine alle disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 5, non formula osservazioni, stante la disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo. Con riferimento, invece, alla seconda modalità di copertura finanziaria, rileva che il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 è alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie, le quali con la legge di bilancio possono essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi istituiti negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Rileva che per quanto concerne il Ministero della salute, tale Fondo è iscritto sul capitolo 1084 del relativo stato di previsione e reca, per l'anno in corso, una dotazione iniziale pari a 16.847.284 euro. In proposito, come si ricava da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato capitolo risulta accantonato un importo equivalente alla voce di copertura in esame. Tanto considerato, non formula osservazioni, tenuto altresì conto del fatto che le risorse iscritte sul Fondo medesimo non risultano vincolate a legislazione vigente alla realizzazione di specifici interventi. Per quanto attiene alla terza modalità di copertura finanziaria, Pag. 65non formula osservazioni, dal momento che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia reca le necessarie disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 1, comma 4, 2, comma 5, 2-bis, comma 3, 2-ter, comma 2, e 4-bis, comma 10. Con riferimento, infine, alla quarta modalità di copertura finanziaria, parimenti non ha osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute reca le occorrenti disponibilità.
  Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 8, commi da 1 a 6, rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale delle persone detenute. Osserva che le disposizioni del comma 1 prevedono che il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia curi la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco ed esercita la vigilanza. Rileva che al comma 2 viene demandata a un decreto del Ministro della giustizia la disciplina della formazione e aggiornamento dell'Elenco, delle modalità di vigilanza, dei requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione, delle modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture, e dei presupposti per l'accesso alle strutture per i detenuti senza domicilio idoneo e in condizioni socioeconomiche insufficienti, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. Sottolinea che il comma 3 dispone che le strutture devono garantire accoglienza residenziale, assistenza, riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei detenuti, inclusi i soggetti con dipendenze o disagio psichico non bisognosi di trattamenti riabilitativi specifici. Rileva, inoltre, che le strutture che accolgono soggetti in detenzione domiciliare sono considerate luogo di privata dimora, come previsto al comma 4. Evidenzia che il comma 5 prevede che l'elenco sarà istituito tramite avviso pubblico per acquisire manifestazioni d'interesse da enti gestori di strutture residenziali rispondenti ai requisiti tecnici. Sottolinea che al comma 6 è autorizzata una spesa di 7 milioni di euro annui dal 2024 finanziata dai capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge n. 547 del 1932. Osserva che come si evince dalla documentazione presentata dal Governo nel corso dell'esame al Senato, gli oneri relativi all'accoglienza dei soggetti interessati saranno a carico degli stessi, mentre saranno sostenuti nel limite delle risorse assegnate per i detenuti che sono in condizioni socio-economiche non sufficienti: il rispetto del limite delle risorse è assicurato mediante il rinvio a un decreto attuativo, cui è demandata tra l'altro l'individuazione dei presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle misure. In proposito, pur considerando che l'onere è rappresentato da un limite di spesa e che la norma è assistita da un meccanismo idoneo a garantire l'osservanza del predetto limite, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo circa le stime fornite dalla relazione tecnica. La relazione tecnica, infatti, quantifica il limite di spesa in 7 milioni di euro formulando le seguenti ipotesi: un costo medio giornaliero di 93 euro per detenuto residente nelle strutture presenti nell'Elenco; una platea di potenziali beneficiari pari allo 0,45 per cento del totale dei detenuti definitivi. Detta percentuale è ottenuta considerando che solo il 5 per cento del totale dei detenuti avrebbe i requisiti per accedere alle misure penali di comunità e, tra questi, solo il 9 per cento soddisferebbe i requisiti soggettivi e di reddito per la presa in carico dei costi dalla finanza pubblica. In proposito, rileva che è possibile verificare il dato di partenza sul totale dei detenuti definitivi, pari a 45.701, nella sezione statistica del sito del Ministero della giustizia, che evidenzia la situazione dei detenuti presenti per posizione giuridica al 30 giugno 2024. Al riguardo, ritiene che sarebbe utile acquisire chiarimenti in merito ai criteri con cui sono state definite le percentuali del 5 per cento e del 9 per cento, sopra riportate, per l'individuazione della platea interessata dalla misura. Infine, rileva profili problematici in merito alla possibilità di far fronte ai maggiori Pag. 66oneri derivanti dalla norma in esame a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, ove si considerino anche gli oneri derivanti dal comma 6-bis del presente articolo – inserito nel corso dell'esame al Senato – anch'essi imputati ai medesimi capitoli. Sottolinea, infatti, come risulta anche dalla nota depositata dal Governo nel corso dell'esame, in sede consultiva, presso la Commissione Bilancio del Senato, da un lato, le entrate medie annue risultanti dal bilancio della Cassa delle ammende risultano pari a circa 20 milioni di euro annui, dall'altro, come emerge dalle risultanze amministrative al 2 luglio 2024, le spese già effettuate dalla Cassa sono pari a circa 11 milioni di euro. Osserva che le risorse a regime generate dalla Cassa, al netto dall'avanzo di amministrazione che non è idoneo a generare risorse permanenti, anche considerando le sole spese sostenute al 2 luglio 2024, poiché pari a circa 9 milioni di euro, non appaiono pertanto sufficienti a far fronte ai maggiori oneri complessivamente imputati dal provvedimento in esame alla Cassa a decorrere dal 2024, pari a 12 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro derivanti dalla norma in esame e 5 milioni di euro dal successivo comma 6-bis. Su tale aspetto ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo. Per quanto riguarda i profili di quantificazione relativi al successivo comma 6-bis, evidenzia che la norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle strutture sanitarie pubbliche o nelle strutture private accreditate, nonché per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti. Fa presente che ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge n. 547 del 1932. Le risorse sono ripartite con decreto interministeriale emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 199 del 2010. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda l'ammontare dell'onere, posto che la spesa è comunque contenuta nell'ambito di un limite massimo e che al riparto delle relative risorse si provvede mediante il decreto interministeriale con il quale è determinato il contingente annuo dei posti disponibili nei limiti del livello ordinario di risorse presso ciascuna regione. Per quanto riguarda invece gli stanziamenti dei capitoli di bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge n. 547 del 1932 con le cui risorse si provvede a far fronte al predetto onere, si rinvia a quanto osservato con riferimento ai precedenti commi da 1 a 6 del medesimo articolo 8.
  Da ultimo, fa presente che il comma 1 dell'articolo 14 reca una generale clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto – ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4-bis, 6-bis e 8 – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, rileva, peraltro, che l'articolo 8 non reca norme di copertura finanziaria in senso proprio e, pertanto, non era considerato nell'ambito del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1), che era stata già trasmessa per le vie brevi agli uffici della Commissione.
  Nel richiamare anche i contenuti di tale relazione, in ordine ai chiarimenti richiesti dal relatore, conferma in primo luogo che allo svolgimento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 1 per l'assunzione di un contingente massimo di 1.000 agenti del Corpo di polizia penitenziaria si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Assicura, inoltre, che le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura Pag. 67finanziaria dall'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge in esame, sono effettivamente disponibili per ciascuna delle annualità indicate dalla predetta disposizione e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente per le medesime annualità.
  Fa presente che l'aumento di una unità della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, prevista dall'articolo 2-bis del provvedimento in esame, potrà essere assicurato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto al reclutamento del suddetto dirigente si procederà secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di pubblico impiego, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa, a tal riguardo, che alle misure organizzative connesse a tale incremento di organico, ivi inclusa la costituzione di un nuovo provveditorato regionale, si potrà provvedere senza oneri aggiuntivi in quanto la sede amministrativa di tale provveditorato potrà essere ubicata presso una delle strutture che attualmente ospitano gli uffici dei distaccamenti dei provveditorati regionali rimasti operativi anche dopo la soppressione avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015.
  Chiarisce che la riduzione da sei a quattro mesi, disposta dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della durata minima del corso di formazione degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria non è suscettibile di determinare effetti di accelerazione della carriera giuridica ed economica del personale interessato rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente;
  Osserva che le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 6-bis, comma 7, in favore del Ministero della giustizia e del Ministero della salute, ai fini del conferimento reciproco di dati sanitari e giudiziari tra le banche dati dei predetti Dicasteri e per le finalità indicate dal medesimo articolo 6-bis, attengono alla realizzazione degli interventi tecnici di interscambio dei dati, all'approntamento delle strutture informatiche necessarie alla loro raccolta e condivisione, nonché alla realizzazione di apposite piattaforme per la consultazione dei database, per i quali si prevede un onere di primo impianto pari a 500.000 euro per l'anno 2024 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di manutenzione, di funzionamento e di implementazione dei sistemi, nonché un ulteriore onere per la gestione della piattaforma di interoperabilità, pari a 350.000 euro per l'anno 2024 e a 120.000 euro per l'anno 2025.
  Rileva che la spesa autorizzata dall'articolo 8, comma 6, per l'accoglienza, la presa in carico, la formazione professionale e la riabilitazione di soggetti con problemi di dipendenze o con disagio psichico che versano in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, costituisce un limite massimo di spesa, il cui rispetto sarà assicurato dal decreto del Ministero della giustizia di cui al comma 2 del medesimo articolo 8, che dovrà individuare i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti.
  Fa presente, inoltre, che ai fini della quantificazione del limite di spesa previsto dal citato articolo 8, comma 6, è stato stimato prudenzialmente un costo medio giornaliero in misura pari a euro 93 a persona, nel quadro di una forbice tra i 35 e i 150 euro a persona, assumendo quale parametro il costo giornaliero medio delle tariffe già utilizzate, ipotizzandosi altresì che agli interventi accedano 206 detenuti all'anno.
  Chiarisce, infine, che il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per il 2024, approvato con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 7 dicembre 2023, reca previsioni di spesa pari a 53.129.700 euro in termini di competenza e a 67.129.700 euro in termini di cassa e che, pertanto, sui relativi capitoli di bilancio sussistono risorse sufficienti tanto alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, da realizzare mediante una riprogrammazione della spesa, quanto alla copertura Pag. 68degli oneri derivanti dal comma 6-bis del medesimo articolo 8, che sono pienamente rispondenti alle finalità alle quali sono destinati gli stanziamenti di bilancio della Cassa delle ammende.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2002, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 92 del 2024 recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    allo svolgimento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 1 per l'assunzione di un contingente massimo di 1.000 agenti del Corpo di polizia penitenziaria si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 1, comma 4, lettera b), sono effettivamente disponibili per ciascuna delle annualità indicate dalla predetta disposizione e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente per le medesime annualità;

    l'aumento di una unità della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, prevista dall'articolo 2-bis, potrà essere assicurato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come integrate dal medesimo articolo 2-bis, in quanto al reclutamento del dirigente si procederà secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di pubblico impiego, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e alle misure organizzative connesse a tale incremento di organico, ivi inclusa la costituzione di un nuovo provveditorato regionale, si potrà provvedere senza oneri aggiuntivi in quanto la sede amministrativa di tale provveditorato potrà essere ubicata presso una delle strutture che attualmente ospitano gli uffici dei distaccamenti dei provveditorati regionali rimasti operativi anche dopo la soppressione avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015;

    la riduzione da 6 a 4 mesi, disposta dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della durata minima del corso di formazione degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria non è suscettibile di determinare effetti di accelerazione della carriera giuridica ed economica del personale interessato rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente;

    le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 6-bis, comma 7, in favore del Ministero della giustizia e del Ministero della salute, ai fini del conferimento reciproco di dati sanitari e giudiziari tra le banche dati dei predetti Dicasteri e per le finalità indicate dal medesimo articolo 6-bis, attengono alla realizzazione degli interventi tecnici di interscambio dei dati, all'approntamento delle strutture informatiche necessarie alla loro raccolta e condivisione, nonché alla realizzazione di apposite piattaforme per la consultazione dei database, per i quali si prevede un onere di primo impianto pari a 500.000 euro per l'anno 2024 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di manutenzione, di funzionamento e di implementazione dei sistemi, nonché un ulteriore onere per la gestione della piattaforma di interoperabilità, pari a 350.000 euro per l'anno 2024 e a 120.000 euro per l'anno 2025;

    la spesa autorizzata dall'articolo 8, comma 6, per l'accoglienza, la presa in carico, la formazione professionale e la riabilitazione di soggetti con problemi di Pag. 69dipendenze o con disagio psichico che versano in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento costituisce un limite massimo di spesa, il cui rispetto sarà assicurato dal decreto del Ministero della giustizia di cui al comma 2 del medesimo articolo 8, che dovrà individuare i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti;

    ai fini della quantificazione del limite di spesa previsto dal citato articolo 8, comma 6, è stato stimato prudenzialmente un costo medio giornaliero in misura pari a euro 93 a persona, nel quadro di una forbice tra i 35 e i 150 euro a persona, assumendo quale parametro il costo giornaliero medio delle tariffe già utilizzate, nonché si è ipotizzato che accedano agli interventi 206 detenuti all'anno;

    il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per il 2024, approvato con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 7 dicembre 2023, reca previsioni di spesa pari a 53.129.700 euro in termini di competenza e a 67.129.700 euro in termini di cassa e sui relativi capitoli di bilancio sussistono risorse sufficienti tanto alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, da realizzare mediante una riprogrammazione della spesa, quanto alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6-bis del medesimo articolo 8, che sono pienamente rispondenti alle finalità alle quali sono destinati gli stanziamenti di bilancio della Cassa delle ammende,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), in ordine ai rilievi formulati dal relatore con riferimento alla modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 8, commi 2 e 6-bis, a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge n. 547 del 1932, chiede alla rappresentante del Governo di confermare che gli oneri derivanti dagli interventi previsti dalle citate disposizioni sono pienamente rispondenti alle finalità alle quali sono destinati gli stanziamenti di bilancio della Cassa delle ammende.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, richiamando i contenuti della relazione tecnica aggiornata, testé depositata agli atti della Commissione, conferma che agli oneri di cui all'articolo 8 si potrà provvedere anche attraverso la riprogrammazione della spesa finanziata a valere sugli stanziamenti di bilancio della Cassa delle ammende, trattandosi di attività pienamente rispondenti alle finalità indicate dallo statuto del medesimo ente.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032.
C. 1956, approvato dalla 7a Commissione del Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, ricorda che il progetto di legge, già approvato dal Senato, reca disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032, segnalando che il testo del provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, fa presente che gli articoli 3 e 4 prevedono l'istituzione della Fondazione «Latina 2032», ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura. Alla Fondazione possono partecipare la regione Lazio, la provincia di Latina, il comune di Pag. 70Latina e altri soggetti pubblici e privati, incluse le università. Fa presente che alla costituzione del patrimonio della Fondazione è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024, di 500.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Segnala che per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), ossia marketing territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati, è destinata, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, una quota non superiore al 10 per cento di detto contributo straordinario.
  Infine, rileva che le norme prevedono che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, siano esclusi da ogni tributo e diritto ed effettuati in regime di neutralità fiscale.
  In proposito, pur rilevando che gli oneri derivanti dal provvedimento sono limitati agli stanziamenti previsti, segnala l'opportunità di alcuni chiarimenti da parte del Governo in merito agli oneri relativi alla costituzione della Fondazione «Latina 2032».
  In particolare, osserva che la predetta Fondazione, pur essendo istituita per la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 1 e 2, che, per quanto riguarda le iniziative riconosciute meritevoli di finanziamento, risultano limitate ad un arco temporale ben definito, ossia al periodo 2024-2032, in realtà non sembrerebbe avere una durata limitata, posto che la Fondazione è beneficiaria di un contributo, che ancorché definito «straordinario» dal comma 2 dell'articolo 4, risulta di carattere permanente. Inoltre, evidenzia che il citato contributo, sebbene destinato alla costituzione del patrimonio della Fondazione, viene in realtà previsto non solo per l'anno di costituzione dell'ente, ma anche per gli anni successivi e destinato per quota parte allo svolgimento di una specifica iniziativa da svolgere fino al 2032, ossia l'implementazione di moderne strategie di marketing territoriale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f). Per altro verso, sembrerebbero gravare sul medesimo patrimonio dell'ente anche le restanti iniziative previste dall'articolo 2, comma 1, anch'esse da svolgere fino all'anno 2032, posto che solo una di queste ultime, ossia quella di cui alla lettera m), risulta beneficiaria di uno specifico contributo, disposto dall'articolo 4, comma 3, pari a 200.000 euro per l'anno 2026 e a 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.
  Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria del provvedimento, fa presente che il comma 1 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, a 500.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della cultura. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. Rileva, altresì, che il comma 2 del medesimo articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, pari a 200.000 euro per l'anno 2026 e a 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza dello stesso Ministero della cultura. Al riguardo non ha parimenti osservazioni da formulare, posto che anche tale accantonamento reca le occorrenti disponibilità e che gli oneri oggetto di copertura, concernenti gli interventi di restauro e potenziamento delle strutture esistenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), sono qualificabili come spese in conto capitale.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in ordine ai chiarimenti richiesti dalla relatrice in merito ai profili finanziari del provvedimento, conferma che gli oneri derivanti dal medesimo sono limitati ai contributi previsti dall'articolo 4 per la costituzione del patrimonio della Fondazione «Latina 2032» e per le attività di cui all'articoloPag. 71 2, comma 1, lettera m) della proposta di legge in esame.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1956, approvata dalla 7a Commissione del Senato della Repubblica, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che gli oneri derivanti dal provvedimento sono limitati ai contributi previsti dall'articolo 4 per la costituzione del patrimonio della Fondazione “Latina 2032” e per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede un ulteriore chiarimento in merito ai rilievi formulati dalla relatrice, con particolare riferimento all'incongruenza tra il finanziamento delle iniziative svolte dalla Fondazione «Latina 2032», che è limitato al periodo 2024-2032, e il fatto che la stessa Fondazione sia beneficiaria di un contributo di carattere permanente.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, nel ritenere pienamente esaustivi i chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, conferma che le iniziative finanziate dal provvedimento sono limitate al periodo 2024-2032.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede, pertanto, se da ciò si debba intendere che la Fondazione «Latina 2032» avrà una durata limitata all'anno 2032.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, chiarendo che il provvedimento nulla dispone sulla durata della Fondazione, ribadisce che gli oneri derivanti dal provvedimento sono limitati ai contributi previsti dall'articolo 4 per la costituzione del patrimonio della Fondazione «Latina 2032» e per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m).

  Gianmauro DELL'OLIO, presidente, invita a considerare l'opportunità di precisare meglio i profili attinenti all'estensione temporale degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, conferma la proposta di parere precedentemente illustrata.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE) osserva che, visto l'alto numero di provvedimenti d'urgenza approvati dal Governo negli ultimi mesi, a suo avviso si sarebbero potuti inserire i contenuti della proposta di legge in esame in uno dei tanti decreti-legge discussi dal Parlamento, senza discutere una proposta di legge specifica per riconoscere un contributo per le celebrazioni del centenario della città di Latina.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) sottolinea la rilevanza della proposta di legge in esame, ricordando come la stessa sia stata approvata in prima lettura presso il Senato con il consenso trasversale dei gruppi parlamentari. Evidenzia, altresì, come a fronte della circostanza per cui spesso i gruppi di opposizione contestano l'inserimento, all'interno dei provvedimenti d'urgenza, di norme rispondenti a finalità eterogenee rispetto a quelle cui i medesimi provvedimenti appaiono preordinati, debba ritenersi altamente meritoria la scelta di presentare una proposta legislativa ad hoc per il perseguimento della finalità oggetto del provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.
C. 1997 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 76 dell'11 giugno 2024, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, segnalando che il testo originario del decreto-legge era corredato di una relazione tecnica, cui era allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, i quali risultano ancora in gran parte utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni. Fa presente che nel corso dell'iter di conversione presso il Senato, è confluito nel provvedimento in esame il testo del decreto-legge n. 91 del 2024, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione. Rileva che il decreto-legge confluito viene dunque abrogato dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione con salvezza degli effetti prodotti medio tempore. Sottolinea che per la verifica delle relative norme, corrispondenti agli articoli da 9-bis a 9-terdecies del decreto-legge ora in esame, si fa riferimento alla relazione tecnica riferita al decreto così confluito. Evidenzia, in proposito, che il decreto confluito non era corredato di prospetto riepilogativo.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.
  In primo luogo, per quanto concerne l'articolo 6, rileva che tale disposizione reca, tra l'altro, una modifica dell'articolo 20-novies, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2023, prevedendo che ANAS Spa provveda in qualità di soggetto attuatore, anche per gli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi. Al riguardo, pur rilevando che il Governo, durante l'esame al Senato, ha ricordato che gli interventi sul fronte del dissesto di versante sono attualmente in fase di ricognizione e che gli stessi confluiranno nel richiamato piano speciale, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione volti ad assicurare la congruità delle risorse messe a disposizione di ANAS Spa ai sensi della legislazione vigente, anche alla luce dei nuovi interventi ad essa attribuiti.
  Con riferimento all'articolo 9-ter, comma 4, fa presente che la norma dispone che il Commissario straordinario, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in aggiunta al suddetto compenso, fermo restando il limite massimo retributivo di legge, conservi il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Evidenzia che per il supporto del Commissario straordinario viene istituita una struttura temporanea cui è assegnato un contingente massimo di 25 unità di personale, di cui un dirigente generale e due dirigenti non generali, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Sottolinea che al personale non dirigenziale è riconosciuto il trattamento economico accessorio del personale non Pag. 73dirigente della Presidenza del Consiglio e può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti. Al personale dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta ai dirigenti della Presidenza del Consiglio. Rileva che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al riguardo, osserva che la previsione dell'indisponibilità di posti nei ruoli delle amministrazioni cedenti personale in caso di applicazione dell'istituto del fuori ruolo viene prevista con esclusivo riguardo all'alimentazione del personale della struttura, laddove, considerato che anche il Commissario straordinario può essere nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere tale indisponibilità anche per l'ipotesi in cui il Commissario, ai fini della sua nomina, venisse collocato in posizione di fuori ruolo nella propria amministrazione d'origine. Ritiene inoltre opportuno, al fine di consentirne la verifica, che il Governo fornisca i dati sottostanti la quantificazione degli oneri indicati al comma 10, relativi agli interventi per la riqualificazione sismica degli edifici pubblici e per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, di cui ai numeri 1) e 2), della lettera a) del comma 2. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9 provvede agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6 del medesimo articolo, quantificati nel limite massimo di 1.856.294 euro per l'anno 2024 e di 3.712.586 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, rileva che detto Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 88.659.781 euro per l'anno 2024, a 106.371.658 euro per l'anno 2025 e a 268.515.522 euro per l'anno 2026. Al riguardo, nel segnalare che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo Fondo risulta una disponibilità di competenza di 25.971.796 euro per l'anno 2024, rileva l'esigenza che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse del predetto Fondo anche negli anni successivi al 2024, nonché assicuri che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Fa altresì presente che il comma 11 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, pari a 44.084.000 euro per l'anno 2024, a 56.650.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 77.250.000 euro per l'anno 2027, a 97.026.000 euro per l'anno 2028 ed a 89.095.000 euro per l'anno 2029, mediante le seguenti modalità: quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a 20.834.000 euro per l'anno 2024, a 30.900.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 41.200.000 euro per l'anno 2027, a 40.376.000 euro per l'anno 2028 e a 42.745.000 euro per l'anno 2029, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020; quanto a 15.450.000 euro per l'anno Pag. 742024, a 25.750.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 36.050.000 euro per l'anno 2027, a 56.650.000 euro per l'anno 2028 e a 46.350.000 euro per l'anno 2029, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c), mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Nel ricordare che la disposizione in esame corrisponde all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2024, confluito nel presente provvedimento, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, fa presente, preliminarmente, che la stessa non sembra configurarsi alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio, riconducibile al dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, limitandosi piuttosto a indicare gli stanziamenti di bilancio di cui si prevede l'utilizzo al fine di dare attuazione agli interventi previsti dalla norma. Ritiene che tale ricostruzione appare, del resto, suffragata dal fatto che a tale disposizione, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del decreto-legge n. 91 del 2024, non erano ascritti effetti né sul fronte degli oneri né su quello dei corrispondenti mezzi di copertura. Tanto premesso, ricorda che l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 ha istituito un Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione originaria di 1,9 miliardi di euro per l'anno 2017, di 3,15 miliardi di euro per l'anno 2018, di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2019 e di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in determinati settori di spesa puntualmente elencati dalla norma istitutiva. Rammenta, altresì, che, per effetto della ripartizione del citato Fondo disposta con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze è stato attribuito, per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico, l'importo complessivo di circa 2,95 miliardi di euro per gli anni dal 2017 al 2032 e che quota parte di tali risorse, cui attinge il provvedimento in esame, sono iscritte sul citato capitolo 7458 del medesimo Ministero, denominato «Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia». Al riguardo, rappresenta che detto capitolo, nell'ambito del vigente bilancio triennale, reca una dotazione iniziale pari a 146.700.000 euro per l'anno 2024, 100.000.000 euro per l'anno 2025 e 150.000.000 euro per l'anno 2026. Rileva che tali importi risultano integralmente trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritti sul capitolo di spesa 908. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto, altresì, di quanto precisato dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 91 del 2024 in ordine alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura con riguardo a tutte le annualità prese in considerazione e che il loro impiego non pregiudica la realizzazione degli interventi in corso, né di quelli programmati, trattandosi di risorse libere e non impegnate. Ricorda, peraltro, che analoga modalità di copertura è prevista dal successivo articolo 9-quinquies, comma 1. Con riferimento alla seconda e alla terza modalità di copertura finanziaria, ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritto sul capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento iniziale di bilancio, per il triennio 2024-2026, pari ad euro 13.477.979.000 per l'anno 2024, ad euro 14.956.291.000 per l'anno 2025 e ad euro 8.915.420.000 per l'anno 2026. In proposito, rileva che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta al momento accantonato, per l'anno in corso, un importo equivalente alla somma delle voci di copertura in esame, pari a 36.284.000 euro. Tanto premesso, prende atto di quanto affermato dalla relazionePag. 75 tecnica riferita al decreto-legge n. 91 del 2024 in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura con riguardo a tutte le annualità prese in considerazione e che il loro impiego non pregiudica la realizzazione degli interventi in corso, né di quelli programmati, trattandosi di risorse libere e non impegnate. Non ha, pertanto, osservazioni da formulare.
  Per quanto concerne l'articolo 9-quinquies, fa presente che esso demanda al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei l'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, prevedendo a tal fine specifici limiti di spesa per il 2024 in relazione agli interventi da realizzare. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili connessi alla quantificazione degli oneri, posto che esso risultano limitati all'ammontare dello stanziamento previsto. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 1.250.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. In proposito, nel ricordare che la disposizione in esame corrisponde all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2024, confluito nel presente provvedimento, evidenzia che il Fondo per le emergenze nazionali, iscritto sul capitolo 979 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, reca una dotazione iniziale per il triennio in corso pari a 770.000.000 di euro per l'anno 2024 e 340.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al riguardo, nel prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riferita al citato decreto-legge n. 91 del 2024 in ordine alla disponibilità delle risorse del Fondo, rileva che la riduzione operata dal comma in esame è riportata nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari come minore spesa in conto capitale per quanto attiene al saldo netto da finanziare e come minore spesa corrente per i saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine a tale diversa contabilizzazione, tenuto conto del fatto che la disposizione in esame reca la copertura finanziaria di oneri di parte corrente. Ricorda, altresì, che anche il successivo articolo 9-sexies del decreto in esame provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali.
  In relazione all'articolo articolo 9-octies, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli comunichino alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ad esclusione di quelli per cui risultano presentate istanze di condono non ancora definite alla data del 3 luglio 2024, ubicati nel territorio di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del presente provvedimento interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Rileva che è, altresì, disposto che entro 60 giorni dalla conclusione della citata analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, la regione Campania trasmetta al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica. Fa presente che tale proposta contiene, tra l'altro, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo. Al riguardo considerato, da un lato, che le norme in commento impongono, entro termini perentori, ai comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli e alla Regione Campania la redazione, rispettivamente, di un elenco degli immobili, ubicati nei propri territori interessati dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'ediliziaPag. 76 privata, e una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica di tali immobili, dall'altro, che la relazione tecnica specifica che tali attività rientrano nei compiti istituzionali delle citate istituzioni e di conseguenza possono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ritiene necessario che il Governo assicuri che quanto loro richiesto sia effettivamente attuabile dalle summenzionate amministrazioni con le risorse disponibili nei rispettivi bilanci.
  Per quanto concerne l'articolo 9-novies, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma in esame, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 nell'area dei Campi Flegrei, dispone un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro nel 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 destinata al riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati entro il 3 luglio 2024. Sottolinea che la norma precisa che il contributo in argomento non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF dei beneficiari e definisce altresì i criteri per l'erogazione, la disciplina della domanda di contributo, nonché le ulteriori condizioni per la concessione e affida la regolazione di dettaglio ad un successivo decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Osserva che la relazione tecnica stima che, sulla base dei dati disponibili relativi alle verifiche in corso, il numero di nuclei familiari sgomberati possa arrivare a 500. Con riguardo alla determinazione del contributo oggetto della norma, sulla base dei parametri stabiliti dalla norma stessa, fa presente che la relazione tecnica ne precisa la procedura per il calcolo, ottenuto moltiplicando il valore massimo di riferimento per mq commisurato al relativo esito di agibilità, ribadendo i limiti massimi di erogazione per edificio stabiliti dalla norma. Inoltre, rileva che la relazione tecnica puntualizza che, con riferimento alle attività a carico delle Amministrazioni comunali, la disposizione non determina nuovi o ulteriori oneri, trattandosi di attività correlate ai compiti istituzionali in materia edilizia, per cui le attività amministrative aventi ad oggetto la concessione dei contributi in parola sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla quantificazione degli oneri, non ha osservazioni da formulare trattandosi comunque di oneri limitati all'ammontare dello stanziamento previsto. Con particolare riferimento alla disposizione, introdotta in prima lettura il Senato, volta a precisare che il contributo in argomento non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF dei beneficiari, non formula osservazioni in quanto la stessa non risulta suscettibile di determinare una riduzione di entrate a legislazione vigente già scontate sui saldi di finanza pubblica, come peraltro si evince dal prospetto riepilogativo. Con riguardo invece alle attività che sono chiamate a svolgere le amministrazioni comunali, ritiene che andrebbe assicurato che tali attività, pur rientrando nei relativi compiti istituzionali, possano effettivamente essere svolte da tali amministrazioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che le lettere a) e b) del comma 9 dell'articolo 9-novies provvedono agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, recata dal comma 1 del medesimo articolo, tramite le seguenti modalità: quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, relativamente all'intervento riguardante il completamento Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge; quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzionePag. 77 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti riferiti a tutti i ministeri per gli importi ivi specificati.
  In proposito, nel ricordare che la disposizione in esame corrisponde all'articolo 8, comma 9, del decreto-legge n. 91 del 2024, confluito nel presente provvedimento, in merito alla prima modalità di copertura finanziaria, ricorda che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione ha stanziato risorse pari, nel complesso, a 210.265.400 euro per l'anno 2024, a 154 milioni di euro per l'anno 2025, a 176 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro per l'anno 2027, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, destinandole al rifinanziamento degli interventi infrastrutturali individuati nell'allegato V annesso alla medesima legge n. 213 del 2023, che ha contestualmente suddiviso le risorse medesime tra ciascuno dei predetti interventi. In particolare, come indicato nell'allegato V alla citata legge n. 213 del 2023, evidenzia che al completamento del Progetto Bandiera «Erzelli-strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale» sono stati destinati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029. Al riguardo, ravvisa l'esigenza di acquisire preliminarmente una conferma dal Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria, segnalandosi, peraltro, che per effetto della disposizione in esame si determina l'azzeramento, per l'anno 2024, dello stanziamento destinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, al completamento del suddetto Progetto Bandiera. Rammenta che analoga rassicurazione è stata già fornita dal Governo in relazione alla copertura finanziaria di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 89 del 2024, che comporta l'esaurimento delle risorse stanziate, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, per la realizzazione della medesima opera, durante l'esame di tale ultimo provvedimento presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati. Quanto agli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica, rileva che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del citato decreto-legge n. 91 del 2024 ascrive tanto alle disposizioni onerose quanto alle relative coperture finanziarie un profilo temporale identico sul saldo netto da finanziare, da un lato, e sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, dall'altro. Al riguardo, osserva, peraltro, che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al complesso degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023 quantificava i relativi effetti in misura differenziata, sotto il profilo temporale, sul saldo netto da finanziare, da un lato, e sul fabbisogno e l'indebitamento netto, dall'altro. In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, nel rilevare l'equivalenza tra l'onere per ciascuno degli anni 2025 e 2026 imputato allo stanziamento del fondo speciale di conto capitale e la somma delle voci riferite ai singoli accantonamenti ministeriali di cui si prevede la riduzione, non formula osservazioni, considerato che ciascuno di essi reca le occorrenti disponibilità e che gli oneri oggetto di copertura, relativi a interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi occorsi nella zona dei Campi Flegrei nel mese di maggio 2024, sono riconducibili a spese in conto capitale, come del resto evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al decreto-legge n. 91 del 2024.
  Con riferimento all'articolo 9-undecies, comma 2, evidenzia preliminarmente che la norma in esame dispone l'assegnazione, con apposita delibera del CIPESS, di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 in favore della Regione Campania fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025. Rileva che le risorse sono specificamente destinate al finanziamento del completamento degli investimenti da realizzarsi nel territorio della regione Campania e non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione. Ciò premesso, ritiene che andrebbe Pag. 78acquisita conferma dal Governo che l'imputazione delle risorse per le annualità 2024 e 2025 come prevista dalla norma in esame sia coerente con gli effetti già scontati a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica relativamente agli utilizzi del Fondo sviluppo e coesione.
  Per quanto concerne l'articolo 9-terdecies, evidenzia che la norma differisce all'anno 2025, in luogo dell'anno 2024, la decorrenza delle nuove assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato autorizzate dall'articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023 per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni e per il Dipartimento per le politiche di coesione, nel limite massimo complessivo di 2.200 unità di cui 71 riferite al Dipartimento da ultimo menzionato. Osserva che vengono, conseguentemente, aggiornati i limiti di spesa entro i quali possono essere effettuate le assunzioni in oggetto. Rileva che al riguardo la relazione tecnica riferisce che la norma interviene sull'articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023 al fine di tener conto, sia dei tempi occorrenti per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che deve procedere al riparto delle risorse finanziarie e all'assegnazione delle unità di personale previste dal comma 3 del predetto articolo 19 e di quelli relativi all'effettuazione delle procedure di reclutamento, per cui il personale verrà assunto con decorrenza non anteriore al 1 ° gennaio 2025, sia dei maggiori oneri di personale derivanti dalla valorizzazione degli incrementi contrattuali per il triennio 2022-2024 che si attestano nella misura del 5,78 per cento, cui si aggiunge per la Presidenza del Consiglio dei ministri anche la quota aggiornata afferente al Fondo Unico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo non formula osservazioni alla luce di quanto rappresentato dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che le lettere da a) ad f) del comma 2 dell'articolo 9-terdecies provvedono agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante: quanto a euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, secondo quanto disposto dalla lettera a), a valere sulle risorse del Programma nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027», approvato con decisione di esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023; quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030, secondo quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014; quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030, secondo quanto disposto dalla lettera c), mediante corrispondente riduzione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012; quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030, secondo quanto disposto dalla lettera d), mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge n. 178 del 2020; quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030, secondo quanto disposto dalla lettera e), mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge n. 178 del 2020; quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030, secondo quanto disposto dalla lettera f), mediante corrispondente riduzione del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 228 del 2012. Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, ricorda che il Programma nazionale «Capacità per la coesione 2021-2027» opera, nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea, al fine di rendere più efficiente l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione alle amministrazioni locali. Fa presente che il Programma è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo FSE+ e ha una dotazione finanziariaPag. 79 complessiva pari a 1.267.433.334 euro, comprensiva del cofinanziamento nazionale. In proposito, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma con riferimento, da un lato, alla coerenza degli interventi dei quali si prevede il finanziamento a valere sulle risorse del citato Programma nazionale rispetto ai requisiti prescritti dallo stesso e, dall'altro, al fatto che l'utilizzo delle risorse richiamate non pregiudichi altri impegni già assunti a valere sulle disponibilità del Programma stesso. Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria, fa presente che il Fondo per le esigenze indifferibili reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 88.659.781 euro per l'anno 2024, a 106.371.658 euro per l'anno 2025 e a 268.515.522 euro per l'anno 2026. Per quanto attiene alla terza modalità di copertura finanziaria, evidenzia che il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 5.179.554.000 euro per il 2024, a 5.223.554.000 euro per il 2025 e a 5.274.554.000 per il 2026. Per quanto attiene alla quarta e alla quinta modalità di copertura finanziaria, rappresenta preliminarmente che l'articolo 1, comma 783, della legge n. 178 del 2020 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Per quanto specificamente attiene agli stanziamenti che i due fondi presentano per il triennio in corso, evidenzia che il fondo da ripartire a favore delle province reca una dotazione iniziale di bilancio pari a 1.157.690.497 euro per l'anno 2024, a 1.172.392.792 euro per l'anno 2025 e a 1.209.137.792 euro per l'anno 2026, mentre la dotazione del fondo a favore delle città metropolitane risulta pari a 306.131.088 euro per l'anno 2024, a 311.428.794 euro per l'anno 2025 e a 324.683.794 euro per l'anno 2026. In merito alla sesta modalità di copertura finanziaria, fa presente che il Fondo di solidarietà comunale, iscritto sul capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, reca uno stanziamento iniziale di bilancio, per il triennio in corso, pari a 7.724.466.455 euro per l'anno 2024, a 7.011.111.806 euro per l'anno 2025 e a 7.012.382.722 euro per l'anno 2026. Per quanto qui specificamente interessa, fa presente che la dotazione complessiva del Fondo è stata da ultimo determinata, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 494, della legge n. 213 del 2023, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031. Ciò premesso, con riferimento alle coperture individuate dalle lettere da b) a f) del comma 2 dell'articolo 9-terdecies, pur ravvisando il carattere relativamente contenuto degli oneri da fronteggiare rispetto agli stanziamenti iscritti sui Fondi ridotti con finalità di copertura, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse a vario titolo utilizzate in via permanente a decorrere dall'anno 2030. Ritiene, altresì, necessaria una rassicurazione in merito al fatto che la riduzione dei citati stanziamenti non sia comunque suscettibile di arrecare pregiudizio, sia pure in linea prospettica, alla realizzazione di interventi o finalità cui le risorse medesime sono preordinate a legislazione vigente, al fine di escludere che le somme utilizzate debbano essere reintegrate con successivi provvedimenti. Ritiene tale rassicurazione opportuna con particolare riferimento alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale, tenuto conto della specifica composizione del Fondo stesso e delle peculiari finalità ad esso attribuite, che sono di natura prevalentemente perequativa nel quadro delle funzioni esercitate dagli enti locali.
  Con riferimento all'articolo 11-bis, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai quali la richiesta di contributoPag. 80 a carico dello Stato supera la soglia di 5.000.000 di euro, il sostegno finanziario statale alla candidatura sia condizionato all'accoglimento del relativo piano economico-finanziario. Ciascuna candidatura è preventivamente trasmessa al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri per il cui supporto è istituito, presso il Dipartimento stesso, un Nucleo di valutazione, composto da un massimo di dieci tecnici. Osserva che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono disciplinati, tra l'altro, la durata e i compensi per la partecipazione fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun componente in ragione d'anno, in relazione alle attività effettivamente svolte, inclusi gli eventuali oneri a carico dell'amministrazione conferente, nel limite massimo complessivo di 300.000 euro. Evidenzia che il Dipartimento per lo sport può avvalersi anche della società Sport e salute Spa, previa stipula di apposita convenzione. Rileva che la candidatura è gestita da un Comitato con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione e, in caso di assegnazione, di organizzazione dell'evento. Sottolinea che la Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata sono autorizzate a partecipare, con gli enti territoriali interessati, alla costituzione del suddetto Comitato che provvede alla gestione delle risorse pubbliche destinate all'evento, sia nella fase antecedente sia nella fase successiva alla eventuale aggiudicazione. Fa presente che il Comitato è altresì composto da rappresentanti di eventuali altre amministrazioni statali, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), anche unitamente alle federazioni interessate, in misura proporzionale rispetto all'impegno finanziario assunto da ciascuno di essi. Sottolinea che i rappresentanti assumono l'incarico a titolo gratuito. Fa presente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione di ciascun Comitato, i criteri di erogazione del contributo, nonché le modalità di rendicontazione e di monitoraggio. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 di cui 150.000 euro annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione e i restanti 50.000 euro per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione, nonché la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 300.000 euro annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione e i restanti 100.000 euro per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione. Al riguardo, osserva che gli oneri sono configurati come limiti di spesa e che gli stessi sono destinati al funzionamento del Nucleo di valutazione e alla convenzione con la società Sport e salute S.p.a. Ciò premesso e rilevato che la durata e i compensi per la partecipazione al Nucleo saranno definiti con un successivo provvedimento nell'ambito del limite di spesa di 300.000 euro complessivi, non ha osservazioni da formulare. Osserva infine che, con riferimento al Comitato incaricato della gestione della candidatura, la relativa segreteria è in ogni caso assicurata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per lo sport. Al riguardo, pur considerando la gratuità dell'incarico per i componenti del Comitato, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo che le citate attività di segreteria possano essere assicurate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo provvede agli oneri derivanti complessivamente derivanti dalla sua attuazione, pari a 200.000 euro per l'anno 2024 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, tramite le seguenti modalità: quanto a 200.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, provvedendo,Pag. 81 altresì, alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali; quanto a 400.000 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017. Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di società sportive professionistiche, nonché di società e associazioni sportive dilettantistiche, ai fini del ristoro delle spese sanitarie sostenute dalla suddette società e associazioni sportive in relazione all'infezione da COVID-19. Rileva che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, la dotazione del suddetto Fondo è stata oggetto di un incremento pari a 20 milioni di euro per il 2022. Al riguardo, fa presente che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2021, in attuazione del sopracitato articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, sono stati stabiliti i criteri di gestione del Fondo istituito dalle medesime disposizioni, prevedendo, tra l'altro, che le risorse non assegnate a seguito della chiusura della procedura di erogazione dei contributi disciplinata dal medesimo decreto sarebbero rimaste nella disponibilità del Fondo stesso, per essere ripartite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Evidenzia che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022 sono stati quindi individuati, ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, e dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, le modalità e i termini di accesso al Fondo e di erogazione delle risorse residue dello stesso, per un ammontare complessivo di 72.940.247,52 euro. Ciò posto, osserva che il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 indica, nel pertinente capitolo di spesa del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, economie di spesa pari a 22.982.011,26 euro. Alla luce di tale quadro, ferma restando l'esiguità degli oneri cui si provvede, ritiene nondimeno necessario acquisire dal Governo informazioni in merito alla disponibilità delle risorse individuate dalla norma in esame, anche tenuto conto dell'ulteriore versamento, pari a complessivi 5.700.000 euro, di recente disposto dal decreto-legge n. 71 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2024. Ritiene, altresì, opportuno acquisire indicazioni dal Governo in ordine all'allocazione delle medesime risorse nell'ambito del citato bilancio autonomo, atteso che, per l'anno 2024, sul relativo capitolo di spesa non risultano appostate somme. Quanto alla riduzione, per l'anno in corso, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, non formula osservazioni, posto che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che, alla data del 1° luglio scorso, sul citato capitolo residuano risorse disponibili, per l'anno 2024, in misura pari a 79.748.212 euro. In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, fa presente che oggetto di riduzione è il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritto sul capitolo 846 del bilancio autonomo di quest'ultima. In proposito, segnala che il citato capitolo reca una dotazione di 12.490.933 euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2024-2026. Nel rammentare che il Fondo in questione è destinato al finanziamento di talune specifiche finalità espressamente richiamatePag. 82 dalla norma istitutiva, tra le quali il sostegno alla realizzazione di eventi sportivi internazionali, cui sembrano riconducibili le disposizioni in esame, ritiene comunque utile acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo a decorrere dall'anno 2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 2), che era stata già trasmessa per le vie brevi agli uffici della Commissione.
  Nel richiamare anche i contenuti della predetta documentazione, in ordine ai chiarimenti richiesti dal relatore in relazione ai profili finanziari del provvedimento, osserva, in primo luogo, che la copertura finanziaria per gli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, realizzati a cura di ANAS Spa ai sensi delle modifiche apportate dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge in esame all'articolo 20-novies, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 61 del 2023, è assicurata a valere sulle complessive risorse assegnate al Commissario straordinario, di cui all'articolo 20-quinquies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023. In particolare, fa presente, al riguardo, che ANAS Spa potrà avvalersi, in via di anticipazione, ove disponibili, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015 e richiedere il successivo ristoro al Commissario straordinario, ovvero provvedere a presentare istanza di finanziamento alla struttura di supporto del Commissario straordinario, secondo le modalità operative che saranno disciplinate con ordinanza commissariale.
  Rileva che la quantificazione degli oneri indicati dall'articolo 9-ter, comma 10, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), del medesimo articolo 9-ter, è stata effettuata, con riferimento agli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio immobiliare pubblico, sulla base dei criteri e delle priorità indicati nel Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023 e, per quanto riguarda gli interventi volti ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, tenendo conto anche degli esiti dell'attività, svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, di verifica ed individuazione delle criticità rilevate nelle infrastrutture di trasporto e negli altri servizi essenziali, funzionale anche all'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo.
  Segnala che la riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, disposta dall'articolo 9-quinquies, comma 2, con finalità di copertura degli oneri derivanti dal medesimo comma, è contabilizzata, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame, come spesa corrente in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, in linea con la registrazione delle risorse utilizzate nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.
  Assicura che le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9, comma 9, e dall'articolo 9-terdecies, comma 2, lettera b), sono effettivamente disponibili per ciascuna delle annualità indicate dalla predetta disposizione e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente per le medesime annualità.
  Conferma che gli enti locali interessati potranno provvedere alle attività di programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale dell'area dei Campi Flegrei, di cui all'articolo 9-octies, nonché alle attività istruttorie connesse al riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 9-novies nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, in quanto si tratta di compiti riconducibili Pag. 83alle funzioni istituzionalmente attribuite ai predetti enti in materia di edilizia.
  Attesta, altresì, che le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9-novies, comma 9, lettera a), risultano effettivamente disponibili.
  Fa presente che l'assegnazione alla regione Campania di risorse fino a 97.139.250 euro per l'anno 2024 e a 291.417.750 euro per l'anno 2025, prevista dall'articolo 9-undecies, comma 2 a valere sulle risorse destinate alla medesima regione dalla delibera CIPESS n. 25/2023, sarà realizzata nel rispetto degli effetti già scontati a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica relativamente agli utilizzi del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  Afferma, inoltre, che l'utilizzo, per finalità di copertura finanziaria, delle risorse del Programma nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027», ai sensi dell'articolo 9-terdecies, comma 2, lettera a), è coerente con le finalità alle quali le predette risorse sono preordinate dalla disciplina dell'Unione europea e non pregiudica impegni già assunti a valere sulle disponibilità del Programma stesso.
  Assicura che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 9-terdecies, comma 2, lettere da c) a f), sono effettivamente disponibili e il loro impiego non è suscettibile di arrecare pregiudizio alla realizzazione di interventi o finalità cui le risorse medesime sono preordinate a legislazione vigente.
  Rileva che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà svolgere le funzioni di segreteria del Comitato incaricato di assicurare l'indirizzo e coordinamento delle attività di promozione delle candidature per i grandi eventi sportivi internazionali, istituito ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 3, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del rafforzamento dell'organico del medesimo Dipartimento disposto dal decreto-legge n. 44 del 2023, trattandosi in ogni caso di attività riconducibili alla missione istituzionale dell'amministrazione.
  Fa presente che le risorse affluite sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, delle quali si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 11-bis, commi da 1 a 5, ammontano allo stato a 12.900.000 euro e, pertanto, presentano adeguata capienza per far fronte alla riduzione prevista dal comma 6 del medesimo articolo 11-bis.
  Conferma, infine, che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui si prevede l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria a decorrere dall'anno 2024, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 6, sono effettivamente disponibili.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 1997, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 76 del 2024, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la copertura finanziaria per gli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, realizzati a cura di ANAS Spa ai sensi delle modifiche apportate dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge in esame all'articolo 20-novies, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 61 del 2023, è assicurata a valere sulle complessive risorse assegnate al Commissario straordinario, di cui all'articolo 20-quinquies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023;

Pag. 84

    in particolare, ANAS Spa potrà avvalersi, in via di anticipazione, ove disponibili, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015 e richiedere il successivo ristoro al Commissario straordinario, ovvero provvedere a presentare istanza di finanziamento alla struttura di supporto del Commissario straordinario, secondo le modalità operative che saranno disciplinate con ordinanza commissariale;

    la quantificazione degli oneri indicati dall'articolo 9-ter, comma 10, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), del medesimo articolo 9-ter, è stata effettuata, con riferimento agli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio immobiliare pubblico, sulla base dei criteri e delle priorità indicati nel Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023 e, per quanto riguarda gli interventi volti ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, tenendo conto anche degli esiti dell'attività, svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, di verifica ed individuazione delle criticità rilevate nelle infrastrutture di trasporto e negli altri servizi essenziali, funzionale anche all'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo;

    la riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, disposta dall'articolo 9-quinquies, comma 2, con finalità di copertura degli oneri derivanti dal medesimo comma, è contabilizzata, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame, come spesa corrente in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, in linea con la registrazione delle risorse utilizzate nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

    le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9, comma 9, e dall'articolo 9-terdecies, comma 2, lettera b), sono effettivamente disponibili per ciascuna delle annualità indicate dalla predetta disposizione e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente per le medesime annualità;

    gli enti locali interessati potranno provvedere alle attività di programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale dell'area dei Campi Flegrei, di cui all'articolo 9-octies, nonché alle attività istruttorie connesse al riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 9-novies nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, in quanto si tratta di compiti riconducibili alle funzioni istituzionalmente attribuite ai predetti enti in materia di edilizia;

    le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9-novies, comma 9, lettera a), risultano effettivamente disponibili;

    l'assegnazione alla regione Campania di risorse fino a 97.139.250 euro per l'anno 2024 e a 291.417.750 euro per l'anno 2025, prevista dall'articolo 9-undecies, comma 2 a valere sulle risorse destinate alla medesima regione dalla delibera CIPESS n. 25/2023, sarà realizzata nel rispetto degli effetti già scontati a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica relativamente agli utilizzi del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

    l'utilizzo, per finalità di copertura finanziaria, delle risorse del Programma nazionale FESR FSE+ “Capacità per la coesione 2021-2027”, ai sensi dell'articolo 9-terdecies, comma 2, lettera a), è coerente con le finalità alle quali le predette risorse sono preordinate dalla disciplina dell'Unione europea e non pregiudica impegni Pag. 85già assunti a valere sulle disponibilità del Programma stesso;

    le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 9-terdecies, comma 2, lettere da c) a f), sono effettivamente disponibili e il loro impiego non è suscettibile di arrecare pregiudizio alla realizzazione di interventi o finalità cui le risorse medesime sono preordinate a legislazione vigente;

    il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà svolgere le funzioni di segreteria del Comitato incaricato di assicurare l'indirizzo e coordinamento delle attività di promozione delle candidature per i grandi eventi sportivi internazionali, istituito ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 3, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del rafforzamento dell'organico del medesimo Dipartimento disposto dal decreto-legge n. 44 del 2023, trattandosi in ogni caso di attività riconducibili alla missione istituzionale dell'amministrazione;

    le risorse affluite sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, delle quali si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 11-bis, commi da 1 a 5, ammontano allo stato a 12.900.000 euro e, pertanto, presentano adeguata capienza per far fronte alla riduzione prevista dal comma 6 del medesimo articolo 11-bis;

    le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui si prevede l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria a decorrere dall'anno 2024, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 6, sono effettivamente disponibili,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita al testo del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, segnala in primo luogo che le seguenti proposte emendative recano una quantificazione o una copertura finanziaria carente o inidonea:

   Bakkali 1.7 e gli identici emendamenti Gadda 1.9, Bonelli 1.10 e Curti 1.11, che incrementano il valore del contributo che il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 riconosce quale indennizzo per i danni subiti ai beni mobili, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 437, della legge n. 213 del 2023, per l'erogazione di finanziamenti agevolati per le medesime finalità, senza tuttavia procedere a quantificare gli oneri imputati a tali ultime risorse;

   Bakkali 1.17, che prevede il riconoscimento di un contributo per danni ai beni mobili, quali veicoli e ciclomotori, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, nel limite di 5.000 euro per i veicoli e 700 euro per i motocicli, senza tuttavia procedere alla quantificazione e copertura dei relativi oneri;

   Caramiello 1.01, che proroga al 31 dicembre 2024, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023, il termine per l'utilizzo del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 115 del 2022, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, senza tuttavia indicare la quantificazione degli oneri e il loro profilo temporale;

   Fenu 1.03, che istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo, con una dotazionePag. 86 di 600.000 euro per il triennio 2023-2025, da erogare in favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, al fine di sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo o di TARI-corrispettivo, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, imputando tanto gli oneri quanto la relativa copertura finanziaria a un esercizio finanziario ormai concluso;

   Ilaria Fontana 1.04, che è volto, tra l'altro, a prevedere che i redditi dei fabbricati distrutti o sgomberati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 non concorrano sino all'anno d'imposta 2025 alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES e che i fabbricati medesimi non siano assoggettati, per lo stesso periodo, all'IMU. L'articolo aggiuntivo prevede conseguentemente che con apposito decreto ministeriale siano stabiliti i criteri per il rimborso ai comuni interessati dal predetto minor gettito IMU nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per l'anno 2025, senza tuttavia indicare i mezzi di copertura finanziaria attraverso cui fare fronte ai predetti oneri;

   Gadda 1.06, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2024, le cui risorse sono ripartite tra le regioni Piemonte e Valle d'Aosta ai fini dell'erogazione di contributi a fondo perduto, a titolo di indennizzo, in favore di persone fisiche, persone giuridiche e liberi professionisti i cui beni mobili e immobili siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali e dalle frane occorsi nei mesi di giugno e luglio 2024. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili e, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che tuttavia non recano le necessarie disponibilità;

   gli identici emendamenti Gadda 4.8 e Curti 4.9, che sono volti a sopprimere il limite temporale del 31 dicembre 2025 per le assunzioni a tempo determinato fino ad un massimo di 250 unità di personale previste dal comma 8-bis dell'articolo 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023, per le quali tale ultima disposizione ha autorizzato la spesa fino a non oltre l'anno 2025. Le proposte emendative appaiono, pertanto, suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica anche oltre l'anno 2025 privi di copertura finanziaria;

   Morfino 6-bis.01, che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato ad interventi relativi alla messa in sicurezza di ponti e viadotti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che non reca tuttavia le necessarie disponibilità;

   Boschi 6-bis.01000, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con la dotazione di 500 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2026, destinato alla realizzazione di impianti di desalinizzazione, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, essa prevede che, entro il 30 settembre 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per gli anni 2024-2026 e che, qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli sopraindicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2025 siano disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo Pag. 87delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopraindicati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie. Al riguardo, ferma restando l'esigenza di valutare l'idoneità della copertura finanziaria effettuata tramite interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica e, in subordine, attraverso riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, con particolare riferimento alla sua conformità al dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che prescrive la contestualità tra oneri e corrispondente mezzi di copertura, si segnala che la proposta emendativa non indica gli oneri da imputare a ciascun esercizio finanziario, diversamente da quanto richiesto dal citato articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

   Caso 09-bis.01, che esclude dal concorso alla finanza pubblica previsto a carico degli enti locali dal comma 533 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 i comuni ubicati nell'area dei Campi Flegrei interessata dai fenomeni bradisismici, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità;

   gli identici emendamenti Caso 9-quinquies.2 e De Luca 9-quinquies.3, nonché l'emendamento Caso 9-quinquies.4, che istituiscono un fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

   Caso 9-sexies.5, che riduce il limite massimo di spesa previsto per gli anni 2024 e 2025, innalzando, contestualmente, gli importi massimi dei contributi concedibili per l'autonoma sistemazione, e modifica il comma 2, prevedendo che l'erogazione dei predetti contributi possa essere prorogata di ulteriori 6 mesi rispetto al termine del 31 dicembre 2025, determinando oneri anche negli anni successivi a tale annualità privi di quantificazione e copertura finanziaria;

   Caso 9-sexies.11, che prevede l'esenzione dal pagamento dell'IMU, fino al 31 dicembre 2025, in favore dei proprietari che mettano a disposizione i propri immobili con contratti di locazione transitori per sei mesi, rinnovabili per altri sei, a beneficio dei nuclei familiari sgomberati a seguito dei fenomeni bradisismici nell'area dei Campi Flegrei, provvedendo ai relativi oneri, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. La proposta emendativa non quantifica, tuttavia, gli oneri successivi all'anno 2024 derivanti dalla presente proposta emendativa, né provvede alla relativa copertura finanziaria;

   gli identici emendamenti Santillo 9-septies.6 e De Luca 9-septies.7, che consentono di beneficiare fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella Zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, della detrazione nella misura del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, provvedendo ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

   Caso 9-septies.8, che estende la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026 Pag. 88per gli interventi realizzati nell'area dei Campi Flegrei, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 70 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

   Sarracino 9-octies.12, che consente di beneficiare fino al 2025, per gli edifici con destinazione residenziale, non danneggiati e non inagibili, della disciplina relativa alla detrazione nella misura del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, con la possibilità di optare per le modalità alternative di fruizione della detrazione con lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, senza tuttavia quantificare gli oneri che derivano da tale estensione e provvedere alla relativa copertura finanziaria;

   Caso 9-novies.9, che, intervenendo sui commi 1 e 2 dell'articolo 9-novies, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata o sgomberata a seguito dell'evento sismico del 20 maggio 2024 occorso nell'area dei Campi Flegrei. La proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

   Caso 9-novies.5, che prevede la sospensione degli adempimenti fiscali e tributari in scadenza nel periodo compreso tra il 20 maggio 2024 e il 20 maggio 2025 in favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata dall'evento sismico dello stesso 20 maggio 2024 occorso nell'area dei Campi Flegrei, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca, perlomeno con riferimento all'anno 2024, le necessarie disponibilità;

   gli identici emendamenti Caso 9-decies.3 e De Luca 9-decies.4, che modificano, per le medesime finalità di cui all'articolo 9-decies, comma 1, l'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, in materia di misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile in relazione al rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. Le modifiche sono volte, in particolare: a estendere da 24 a 48 mesi il periodo di impiego delle figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico reclutate a tempo determinato dalla Città metropolitana di Napoli; a incrementare, da 6,8 a 12,6 milioni di euro, il limite complessivo massimo entro il quale la medesima Città metropolitana provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni dell'area dei Campi Flegrei. Per l'attuazione delle misure previste, le proposte emendative modificano l'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 del richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, prevedendo maggiori oneri pari a 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, cui si provvede ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto-legge, le cui disposizioni non vengono, tuttavia, corrispondentemente modificate, non provvedendosi, pertanto, alla copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Caso 9-decies.02, che prevede, in favore dei datori di lavoro di aziende situate nell'area dei Campi Flegrei, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico di questi ultimi, nella misura del 100 Pag. 89per cento per il periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità.

  Rileva, altresì, l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari delle seguenti proposte emendative:

   Bakkali 1.2 e Ilaria Fontana 1.3, che incrementano, per il 2025, la dotazione del Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, provvedendo a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla sussistenza delle prescritte risorse a valere sul sopracitato Fondo per l'avvio di opere indifferibili;

   Bakkali 1.16, che prevede il riconoscimento di un contributo forfettario per danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori alluvionati in conseguenza degli eventi alluvionali del maggio 2023 entro il limite massimo di 80 milioni di euro. Agli oneri si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 2015, da effettuare entro il 30 settembre 2024. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della corrispondente copertura finanziaria, con particolare riferimento alle risorse reperite tramite la rimodulazione e l'eliminazione dei SAD e alla conformità di tale mezzo di copertura rispetto a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che richiede la contestuale copertura finanziaria degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi;

   Ilaria Fontana 1.1, che inserisce, tra gli interventi di ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 finanziati nell'ambito delle risorse presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario una serie di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, quali, ad esempio, la realizzazione di opere di difesa e sistemazione dei corsi d'acqua, il rifacimento degli arenili e la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di dare attuazione alla presente proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione;

   Santillo 1.28 e Bakkali 1.07, che prevedono che, per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza tuttavia procedere alla quantificazione e copertura dei relativi oneri. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine ai potenziali effetti, in termini di minori entrate, derivanti dalle proposte emendative in esame;

   gli identici articoli aggiuntivi Bakkali 1.010 e Santillo 1.011, che differiscono il pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2024 e 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti Spa ai Comuni dell'allegato A, nonché alle province nei cui territorio si trovano i medesimi comuni, del decreto-legge n. 61 del 2023, che disciplina interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi Pag. 90alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e per i relativi interventi di ricostruzione, senza applicazione di sanzioni e interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale, intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione, su cui confluiscono le somme del Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ai sensi dell'articolo 20-quinquies del sopracitato decreto-legge n. 61 del 2023. Al riguardo, reputa necessario acquisire chiarimenti dal Governo in merito alla congruità la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, anche in ragione del differimento già disposto dall'articolo 1, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 61 del 2023, relativamente al pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2023, nonché in merito alle risorse disponibili sulla contabilità speciale individuata dalla proposta;

   Bakkali 4.1, che autorizza la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2024 per la copertura di eventuali oneri derivanti dalle convenzioni stipulate dal Commissario straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, istituito ai sensi dell'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023, volte a consentire al Commissario di avvalersi delle strutture delle amministrazioni dello Stato, della società Cassa depositi e prestiti nonché dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012, al fine dell'esercizio delle funzioni attribuitegli dal comma 7 del summenzionato articolo 20-ter, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2024. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla effettiva disponibilità di risorse nell'ambito del Fondo per le esigenze indifferibili senza pregiudicare interventi già programmati a valere su tali risorse, ove si consideri, peraltro, che con la proposta emendativa sarebbe impiegata buona parte delle risorse che allo stato risultano disponibili;

   Ilaria Fontana 6.2, che incrementa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia, di cui all'articolo 1, comma 706, della legge n. 197 del 2022, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine alla effettiva disponibilità di risorse nell'ambito del Fondo per le esigenze indifferibili senza pregiudicare interventi già programmati a valere su tali risorse;

   Gianassi 6.01, che estende l'ambito di applicazione degli articoli da 1 a 6 del presente decreto-legge agli eventi calamitosi verificati nella regione Toscana il 2 novembre 2023, valutando i relativi oneri in 500 milioni di euro per l'anno 2024. La proposta emendativa provvede quindi alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, nella quota di 25 milioni di euro ciascuno, nonché a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 2015, da attuare entro il 30 settembre 2024. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della corrispondente copertura finanziaria, con particolare riferimento alle risorse reperite tramite la rimodulazione e l'eliminazione dei SAD e alla conformità di tale mezzo di copertura rispetto a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che richiede la contestuale copertura finanziariaPag. 91 degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi;

   Curti 7.1, che prevede l'assegnazione di 300.000 euro per l'anno 2024 all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere al fine di garantire lo svolgimento delle ordinarie attività ad esso attribuite, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine alla effettiva disponibilità di risorse nell'ambito del Fondo per le esigenze indifferibili senza pregiudicare interventi già programmati a valere su tali risorse;

   Barbagallo 7-bis.2, che prevede che l'Agenzia delle entrate, nel triennio 2024-2026, provveda al rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, cui l'articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 ha riconosciuto il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa ivi autorizzata di 160 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, al fine di verificare se alla sua attuazione possa provvedersi nell'ambito della citata autorizzazione di spesa ovvero se essa implichi la previsione di stanziamenti aggiuntivi di risorse;

   Fossi 8.1, che estende dal 1° giugno 2024 al 1° agosto 2024 la data entro la quale completare la ricognizione dei fabbisogni relativi ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, valutando i relativi oneri in 1,55 miliardi di euro per l'anno 2024. La proposta emendativa provvede quindi alla copertura finanziaria dei predetti oneri, quanto a 150 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 e, quanto a 25 milioni di euro ciascuno, mediante la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili e del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Ai restanti oneri, valutati in 1,35 miliardi di euro, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 2015, da realizzare entro il 30 settembre 2024. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della corrispondente copertura finanziaria, con particolare riferimento alle risorse reperite tramite la rimodulazione e l'eliminazione dei SAD e alla conformità di tale mezzo di copertura rispetto a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che richiede la contestuale copertura finanziaria degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi;

   Faraone 8-bis.01, che dispone che, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, viene istituita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, incardinata nel Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e di gestione delle relative risorse. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa con particolare riferimento alla possibilità che la costituzione della predetta Struttura non richieda lo stanziamento di risorse aggiuntive;

   Gadda 9-ter.4, che intende includere il riferimento anche agli interventi con classe Pag. 92d'urgenza media nel novero di quelli inclusi nei programmi predisposti dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità che all'inclusione operata dalla proposta emendativa possa provvedersi nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal comma 10 dell'articolo 9-ter;

   Caso 9-ter.9, che proroga fino al 31 dicembre 2027 i contratti a tempo determinato del personale reclutato presso i comuni della città metropolitana di Napoli ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine alla effettiva disponibilità di risorse nell'ambito del Fondo per le esigenze indifferibili senza pregiudicare interventi già programmati a valere su tali risorse;

   Borrelli 9-ter.11, che sostituisce la modalità di copertura finanziaria prevista dalla lettera c) del comma 11, prevedendo che ai relativi oneri si provveda a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 10 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della modalità di copertura finanziaria disposta dalla proposta emendativa;

   Caso 9-ter.01, che autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per l'anno 2026 destinata alla realizzazione di appositi piani per l'analisi della vulnerabilità sismica e per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e la messa in sicurezza degli istituti e dei luoghi della cultura statali nell'area interessata dai fenomeni bradisismici, predisposti dal Parco archeologico dei Campi Flegrei e dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. La proposta emendativa prevede, inoltre, che le strutture periferiche del Ministero della cultura per la realizzazione dei predetti piani possano avvalersi di professionisti in possesso di adeguate competenze, nel limite massimo di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine alla effettiva disponibilità di risorse nell'ambito del Fondo per le esigenze indifferibili senza pregiudicare interventi già programmati a valere su tali risorse;

   Borrelli 9-quinquies.1 , che incrementa di 15 milioni di euro per l'anno 2024 il limite delle risorse che possono essere destinate dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici. Resta ferma la copertura finanziaria già disposta dalla norma, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, nonché Pag. 93rassicurazioni che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   Borrelli 9-sexies.1, che incrementa il limite di spesa previsto per l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione, incrementando la copertura a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta nonché in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e rassicurazioni che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   Sarracino 9-sexies.9, che incrementa, di 1.097.000 euro, per l'anno 2024 e, contestualmente, riduce, di 106.000 euro per l'anno 2025, le risorse destinate dal comma 4 alla concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle ulteriori risorse del Fondo per le emergenze nazionali necessarie per l'anno 2024, nonché rassicurazioni che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   Ruffino 9-octies.13, che prevede che, a seguito delle ricollocazioni edilizie e degli interventi erogati per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione sia stata sgomberata dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono ad adeguare, con la massima urgenza, i propri Piani regolatori generali comunali e ad identificare le zone a rischio vulcanico, sismico e bradisismico. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità da parte dei Comuni individuati dalla proposta emendativa di far fronte agli adempimenti funzionali all'adeguamento dei Piani regolatori nel rispetto degli equilibri dei rispettivi bilanci e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Borrelli 9-novies.1 e De Luca 9-novies.3, che incrementano, di 20 milioni per l'anno 2024 e di 15 milioni annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'autorizzazione di spesa per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno nella zona dei Campi Flegrei, provvedendo alla copertura dei relativi oneri a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della modalità di copertura finanziaria disposta dalle proposte emendative, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD);

   Caso 9-novies.01, che prevede l'istituzione di una zona franca urbana nell'area dei Campi Flegrei interessata dai fenomeni bradisismici, disponendo l'esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dall'attività di impresa, dall'imposta regionale sulle attività produttive, dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nella medesima zona franca, nonché dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. La proposta emendativa quantifica gli oneri derivanti dalla sua attuazione in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, Pag. 94comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri indicata dalla proposta emendativa, nonché confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuno degli anni interessati, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso;

   Caso 9-novies.02, che autorizza l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche. Ai fini dell'attuazione della proposta medesima, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle suddette procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento delle quattro unità di personale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri indicata dalla proposta emendativa, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché assicuri che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   Borrelli 9-decies.1, che incrementa le risorse destinate alla città metropolitana di Napoli, in misura pari a 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, provvedendo alla copertura dei relativi oneri a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 10 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della modalità di copertura finanziaria disposta dalla proposta emendativa, a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'eliminazione nella misura del 10 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), che fanno riferimento a una futura eliminazione dei medesimi sussidi;

   Gadda 9-decies.2, che modifica l'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, estendendo da 24 a 48 mesi il periodo di impiego delle unità di personale reclutate nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile a fronte dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. Ai relativi oneri, quantificati in 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili. Al riguardo, reputa necessario acquisire chiarimenti dal Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, nonché in ordine alla sussistenza delle prescritte risorse a valere sul sopracitato Fondo per le annualità considerate;

   Caso 9-decies.01, che riconosce, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti presso aziende situate nell'area dei Campi Flegrei, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Pag. 95legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine alla congruità del limite di spesa indicato dalla proposta emendativa e all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, senza che dal loro utilizzo possa derivare un pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili;

   Borrelli 9-decies.03, che consente ai soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nell'area dei Campi Flegrei di chiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui e sospende i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari ricadenti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 16 dicembre 2024. Al riguardo, nel rilevare il carattere infrannuale della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari disposta dalla proposta emendativa, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari della disposizione;

   Borrelli 9-decies.04, che consente ai soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nell'area dei Campi Flegrei di chiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui e sospende i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari ricadenti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 16 dicembre 2024, provvedendo alla copertura dei relativi oneri a valere sulle maggiori entrate rivenienti, a decorrere dall'anno 2024, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 5 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. Al riguardo, nel rilevare il carattere infrannuale della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari disposta dalla proposta emendativa, reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari della disposizione, nonché in ordine all'idoneità della modalità di copertura finanziaria;

   Curti 9-duodecies.1, che prevede, in primo luogo, che la soppressione della figura del direttore generale degli enti locali, disposta dal comma 186 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 ai fini del contenimento della spesa pubblica, non trovi applicazione nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016. In secondo luogo, l'emendamento prevede che gli enti locali ubicati nei predetti crateri possano incrementare, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio. Infine, viene previsto per le unità immobiliari private danneggiate dal sisma del 2009 l'incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico delle strutture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, alla cui attuazione si provvede nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa e alla possibilità di darvi corso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

   Ferrari 9-duodecies.2, che prevede che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possano concedere un contributo una tantum a favore delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma 2016, allo scopo utilizzando le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie relative ai contributi concessi alle imprese ubicate nelle medesime regioni ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa, con particolare riferimento all'utilizzo di eventuali economie, considerando che per la concessione dei contributi di cui al citato articolo 20-bis del decreto-legge n. 189 del Pag. 962016 è stata autorizzata una spesa temporalmente limitata, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2017, a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per l'anno 2019;

   Gadda 9-terdecies.01, che dispone la sospensione delle rate dei mutui, concessi in favore dei soggetti, residenti nella zona di intervento per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, titolari di un mutuo per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, prevedendo che al rimborso si provveda prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro per il 2024, si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri, nonché rassicurazioni in ordine alla disponibilità di risorse nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali e al fatto che dall'utilizzo delle stesse non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo;

   Gadda 9-terdecies.02, che riconosce al comune di Pozzuoli un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per effettuare interventi di adeguamento infrastrutturale del porto di Pozzuoli. Le risorse sono trasferite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis della legge n. 84 del 1994. Al riguardo, reputa necessario acquisire rassicurazioni dal Governo sul fatto che dall'utilizzo delle predette risorse non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti;

   Gadda 9-terdecies.03, che assegna ai comuni ricadenti nella zona di intervento per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei un contributo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per il Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al riguardo, fermo restando che la proposta emendativa nella disposizione di copertura richiama erroneamente l'articolo 6 del decreto-legge n. 59 del 2021, anziché l'articolo 5, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista, che prevede l'utilizzo di risorse già ripartite per l'attuazione del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

  Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo un chiarimento in ordine alle motivazioni alla base del parere contrario sugli emendamenti Barbagallo 7-bis.2 e Sarracino 9-sexies.9.

  Ida CARMINA (M5S) chiede alla rappresentante del Governo un chiarimento in ordine alle motivazioni alla base del parere contrario sull'articolo aggiuntivo Caramiello 1.01.

  Gianmauro DELL'OLIO, presidente, chiede alla rappresentante del Governo un chiarimento in ordine alle motivazioni alla base del parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Bakkali 1.010 e Santillo 1.011.

Pag. 97

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento tanto all'emendamento Barbagallo 7-bis.2 quanto all'emendamento Sarracino 9-sexies.9, afferma che, sulla base degli elementi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non è possibile escludere che dalle citate proposte emendative possano derivare oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Caramiello 1.01 afferma che la proposta è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria. Infine, con riferimento agli identici articoli aggiuntivi Bakkali 1.010 e Santillo 1.011 afferma che le proposte comportano oneri non quantificati e che la relativa copertura finanziaria risulta inidonea.

  Gianmauro DELL'OLIO, presidente, dichiara di non condividere la risposta della rappresentante del Governo relativa agli identici articoli aggiuntivi Bakkali 1.010 e Santillo 1.011 segnalando come l'onere sia quantificato dalle medesime proposte emendative e, pertanto, il Governo si sarebbe dovuto esprimere esclusivamente sulla congruità della copertura finanziaria prevista dalle proposte stesse.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.2, 1.3, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.16, 1.17, 1.19, 1.28, 1.01, 1.03, 1.04, 1.06, 1.07, 1.010, 1.011, 4.1, 4.8, 4.9, 6.2, 6.01, 6-bis.01, 6-bis.01000, 7.1, 7-bis.2, 8.1, 8-bis.01, 09-bis.01, 9-ter.4, 9-ter.9, 9-ter.11, 9-ter.01, 9-quinquies.1, 9-quinquies.2, 9-quinquies.3, 9-quinquies.4, 9-sexies.1, 9-sexies.5, 9-sexies.9, 9-sexies.11, 9-septies.6, 9-septies.7, 9-septies.8, 9-octies.12, 9-octies.13, 9-novies.1, 9-novies.3, 9-novies.5, 9-novies.9, 9-novies.01, 9-novies.02, 9-decies.1, 9-decies.2, 9-decies.3, 9-decies.4, 9-decies.01, 9-decies.02, 9-decies.03, 9-decies.04, 9-duodecies.1, 9-duodecies.2, 9-terdecies.01, 9-terdecies.02 e 9-terdecies.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
  Propone, inoltre, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

  La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 5 agosto 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 19.30.

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118.
C. 1974 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti)..

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che contiene il solo emendamento Piccolotti 1.4, volto a prevedere che, in sede di esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 106 del 2022, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, sia assicurata la previa consultazione delle principali Pag. 98associazioni di riferimento e delle organizzazioni sindacali del settore.
  Al riguardo, nel prendere atto del carattere procedurale delle suddette disposizioni, propone di esprimere nulla osta sul citato emendamento Piccolotti 1.4.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.
C. 788 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, segnala preliminarmente che la proposta di legge in esame reca disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale e che il testo in discussione è quello risultante al termine dell'esame delle proposte emendative presso la Commissione Agricoltura e trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti in sede consultiva al fine di acquisirne i rispettivi pareri.
  Con riferimento agli articoli 1 e 2, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame recano, rispettivamente, le finalità del provvedimento, volto alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale, e le definizioni utilizzate. In proposito, non ha osservazioni da formulare circa le finalità, considerato il loro carattere programmatico. In merito, invece, all'introduzione di nuove definizioni legali, ossia quelle di «birra artigianale», «birra agricola», «malto italiano» e «luppolo italiano», reputa necessario che il Governo chiarisca se la loro introduzione sia compatibile con il diritto unionale.
  Con riferimento agli articoli 3 e 4, rileva che le disposizioni in esame prevedono che le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possano istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di requisiti di prodotto o di processo relativi alla produzione di birra artigianale, nonché i relativi disciplinari di produzione. Fa presente che la disposizione prevede, altresì, l'istituzione di un Tavolo tecnico della birra artigianale ai cui partecipanti, inclusi gli osservatori e i componenti di eventuali gruppi di lavoro, non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. Segnala, inoltre, che il Tavolo può invitare, per specifici argomenti, in qualità di osservatori, rappresentanti di associazioni e consorzi nazionali del settore agricolo, nonché di università ed enti di ricerca, nonché avvalersi di gruppi di lavoro interni e di altri esperti del settore. In proposito, con riferimento alla previsione di marchi finalizzati alla certificazione del prodotto e dei relativi disciplinari di produzione, non ha osservazioni da formulare atteso il carattere facoltativo degli adempimenti, cui gli enti potranno quindi dare seguito solo al sussistere di eventuali disponibilità. Con riferimento all'istituzione del Tavolo tecnico della birra artigianale, prende atto che ai partecipanti, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. Ciò premesso, osserva tuttavia che le norme non specificano presso quale struttura ministeriale detto Tavolo sarà effettivamente costituito. Al riguardo, dal momento che le attività del Tavolo prevedono, tra l'altro, lo studio delle materie prime per la produzione brassicola, la promozione dello studio di attività di coltivazione volte alla costituzione di varietà italiane, l'attività consultiva e di indirizzo relativa alla redazione del Piano di cui al successivo articolo 5, nonché la promozione di progetti di ricerca e sviluppoPag. 99 delle filiere agricole, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti ad assicurare che l'avvio e la gestione a regime del Tavolo, nonché lo svolgimento delle suddette attività siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 5, rileva che le disposizioni in esame prevedono che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sia adottato il Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola italiana, che individua gli elementi di maggior rilievo per promuovere l'economicità e la produttività del settore, nonché gli interventi per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti. Fa presente che per il finanziamento della ricerca e la concessione di agevolazioni nell'ambito delle filiere produttive brassicole artigianali, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 1. Al riguardo, tenuto conto che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 6, rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base degli obiettivi indicati dal Tavolo di cui all'articolo 4, predisponga un Piano nazionale di comunicazione e di promozione nel quale sono individuati in modo organico gli interventi e le iniziative per la valorizzazione del settore brassicolo artigianale italiano. Fa presente che per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Al riguardo, pur rilevando che l'onere risulta limitato all'ammontare dello stanziamento previsto, osserva che la relativa autorizzazione di spesa risulta priva di copertura finanziaria.
  Con riferimento all'articolo 7, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individui criteri di premialità nell'ambito dei Piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici, in via prioritaria in favore dei produttori di birra agricola e dei produttori di orzo, malto e luppolo italiani. Evidenzia che il medesimo Ministro individua altresì, in accordo con le regioni interessate, specifiche misure e interventi destinati ai produttori di birra artigianale, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale e che le regioni danno attuazione alle suddette disposizioni nei rispettivi PSR annuali e pluriennali. Ciò posto, riguardo alla definizione dei criteri di premialità non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che l'applicazione dei suddetti criteri incide sulla composizione della platea dei beneficiari e non sull'ammontare delle risorse da erogare. Per quanto attiene, invece, alla definizione di specifiche misure e interventi destinati ai produttori di birra artigianale considera opportuno inserire un'apposita clausola di neutralità finanziaria volta ad assicurare che tali misure e interventi siano attuati compatibilmente con gli equilibri di bilancio degli enti interessati.
  Per quanto concerne l'articolo 8, rileva che le disposizioni in esame modificano l'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, rendendo permanente a decorrere dal 2024 la riduzione del 50 per cento dell'aliquota di accisa, in luogo del 40 per cento, per i microbirrifici artigianali con una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, segnalando come tale agevolazione a legislazione vigente sia limitata all'anno 2023. Fa presente che viene, altresì, modificato l'articolo 35, comma 3-quater, rendendo permanente a decorrere dal 2024 l'aliquota di accisa ridotta, del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione, già disposta per gli anni 2022 e 2023 in favore dei piccoli birrifici, ovvero quelli con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri. Rileva che ai relativi oneri, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2. Al riguardo, pur constatando che il minor gettito atteso risulta sostanzialmente in linea con quello ascritto alla proroga per il 2023 delle medesime agevolazioni disposta dall'articolo Pag. 10015-bis del decreto-legge n. 198 del 2022, valutato in 2,41 milioni di euro, reputa comunque opportuno acquisire dati ed elementi di informazione volti a suffragare la congruità della stima.
  Con riferimento all'articolo 9, rileva che le disposizioni in esame estendono alle attività di turismo brassicolo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge n. 205 del 2017, che dispongono una disciplina di favore per le attività enoturistiche. Rammenta, inoltre, che ai predetti commi da 502 a 505 sono stati ascritti effetti di minor gettito valutati, a regime, in 1,07 milioni di euro annui. Al riguardo, osserva che l'estensione al settore brassicolo di una disciplina tributaria di favore, cui sono stati associati effetti di minor gettito di carattere permanente, appare suscettibile di determinare una perdita di gettito priva di quantificazione e copertura. Ciò stante, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi ai fini della stima dell'onere.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito del Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola e nel limite delle risorse stanziate dal precedente articolo 5, comma 5, bandisca concorsi di idee destinati alle imprese e ai giovani diplomati o laureati in discipline attinenti alla produzione di birre artigianali e alla coltivazione di orzo o di luppolo. Al riguardo, pur evidenziando che le risorse destinate ai bandi rientrano tra quelle già stanziate per la predisposizione del Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare la congruità delle risorse stanziate rispetto alle iniziative previste dalle disposizioni in esame, posto che le stesse appaiono di carattere obbligatorio.
  Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria fa presente che l'articolo 11, comma 1, provvede agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 5, pari a 450.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Rileva, altresì, che il comma 2 dello stesso articolo 11 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 8, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, fermo restando quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione, rileva che il Fondo per le esigenze indifferibili, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 88.659.781 euro per l'anno 2024, a 106.371.658 euro per l'anno 2025 e a 268.515.522 euro per l'anno 2026.
  Al riguardo, nel segnalare che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo fondo risulta una disponibilità di competenza pari a 25.971.796 euro per l'anno 2024, rileva l'esigenza che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse del predetto Fondo anche negli anni successivi al 2024, nonché assicuri che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Rileva, infine, che il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In proposito, ricorda che l'articolo 20, comma 30, della legge n. 213 del 2023, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, autorizza in via generale il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2024, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Pag. 101amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. In tale quadro, potrebbe pertanto valutarsi l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui al citato comma 3. Al riguardo, ritiene comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, al fine di corrispondere alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice e di procedere a una compiuta verifica dei profili finanziari della proposta di legge, rileva l'esigenza di acquisire una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, concordando con la rappresentante del Governo, propone di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

  La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame entro il termine ordinario di trenta giorni.

  Gianmauro DELL'OLIO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Lunedì 5 agosto 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 19.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Atto n. 178.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 31 luglio 2024.

  Gianmauro DELL'OLIO, presidente, avverte preliminarmente che sullo schema di decreto in esame è pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato.
  Chiede, dunque, alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella precedente seduta.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, fornendo riscontro alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta di esame del provvedimento, evidenzia, in primo luogo, con riferimento all'articolo 39, comma 6, lettera d), in materia di giudizio di omologazione, che la previsione relativa alla possibilità per il tribunale di omologare il concordato anche in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie, nel caso in cui tale voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 244, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2009, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto tale facoltà è riconosciuta solo nell'ipotesi in cui la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei citati enti gestori risulti conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale, anche alla luce delle risultanze di una relazione redatta da un professionista indipendente ai sensi dell'articolo 240, comma 4 del predetto decreto legislativo n. 14 del 2019.
  In particolare, specifica che il concordato disciplinato dagli articoli 240 e seguenti del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza si sviluppa all'interno della Pag. 102procedura di liquidazione giudiziale, nell'ambito della quale sono già stati redatti, dal punto di vista del passivo, lo stato passivo e, dal punto di vista dell'attivo esistente ricavabile, l'inventario e il programma di liquidazione da parte del curatore. Osserva come rispetto a tali atti la presenza di una ulteriore relazione redatta da un professionista indipendente rappresenta un ulteriore elemento di garanzia per l'erario in merito alla maggiore convenienza dell'omologazione rispetto alla prosecuzione della procedura di liquidazione giudiziale.
  Rileva, peraltro, che le novelle introdotte dall'articolo 41 in materia di liquidazione controllata del sovraindebitato, sono volte a risolvere, in senso negativo, i dubbi sorti sulla utilizzabilità di tale procedura nei confronti dell'imprenditore persona fisica nei casi in cui non vi sia un attivo da liquidare, al fine di evitare l'apertura di procedure che si rivelino inutili per il soddisfacimento delle pretese dei creditori e costose per l'erario. Segnala, al riguardo, che l'accertamento della circostanza che la prosecuzione della procedura di liquidazione controllata non consenta di soddisfare, neppure parzialmente, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese della medesima procedura, risulta caratterizzato da un'accurata analisi che consente di definire tale situazione con certezza, dirimendo qualsiasi dubbio interpretativo in merito.
  Evidenzia, altresì, che l'Organismo di composizione delle crisi, specializzato in questa tipologia di procedure, è certamente in grado di attestare la possibilità di acquisire attivo, e che la modifica in esame restringe i casi di ricorso alla liquidazione controllata da parte del debitore – che attualmente può sempre farvi ricorso anche se incapiente, con costi potenzialmente a carico dell'erario – rendendolo possibile solo se sussiste la possibilità di acquisire un attivo da distribuire ai creditori. Chiarisce, pertanto, che rispetto alla norma attualmente vigente la modifica in esame riduce il rischio che la suddetta procedura determini oneri a carico della finanza pubblica.
  Conviene, infine, circa l'esigenza, sul piano della formulazione del testo, che, in sede di adozione definitiva del provvedimento, nell'articolo 48, comma 1, dello schema in esame, il richiamo ai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 14 del 2019 sia sostituito con quello ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, come sostituito dall'articolo 16, comma 6, del provvedimento in esame.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Atto n. 178);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la novella introdotta dall'articolo 39, comma 6, lettera d), che consente al tribunale di omologare il concordato anche in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie, nei casi in cui tale voto è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza di cui all'articolo 244, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2009, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto tale facoltà è riconosciuta solo qualora la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei citati enti gestori risulti conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, anche alla luce delle risultanze di una relazione redatta da un professionista indipendente;

    in particolare, l'omologazione prevista dalla citata novella interverrebbe all'interno di una procedura di liquidazione giudiziale, nell'ambito della quale sono già Pag. 103stati redatti lo stato passivo, l'inventario e il programma di liquidazione, atti rispetto ai quali la presenza di una ulteriore relazione redatta da un professionista indipendente rappresenta un ulteriore elemento di garanzia per l'Erario in merito alla maggiore convenienza dell'omologazione rispetto alla prosecuzione della procedura di liquidazione giudiziale;

    le novelle introdotte dall'articolo 41 alla disciplina della liquidazione controllata del sovraindebitato, nel definire i requisiti per l'accesso alla predetta procedura, assicurano che essa possa essere utilizzata solo se sussiste la possibilità di acquisire un attivo da distribuire ai creditori, verificata e attestata dall'Organismo di composizione delle crisi, in possesso di una specifica specializzazione sulla materia;

    per effetto di tali disposizioni si riduce, pertanto, il rischio di applicazione delle disposizioni dell'articolo 233 del decreto legislativo n. 14 del 2019, già prevista nel testo vigente dell'articolo 276, comma 1, del medesimo decreto, per effetto della quale eventuali spese di procedure anticipate dall'Erario rimarrebbero a carico della finanza pubblica nei casi di chiusura della procedura, qualora si accerti che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura;

   segnalata l'esigenza, sul piano della formulazione del testo, che, in sede di adozione definitiva del provvedimento, nell'articolo 48, comma 1, dello schema in esame, il richiamo ai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 14 del 2019 sia sostituito con quello ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, come sostituito dall'articolo 16, comma 6, del provvedimento in esame,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei princìpi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante princìpi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università.
Atto n. 182.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 31 luglio 2024.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, nel rinviare alle considerazioni svolte nella scorsa seduta in ordine all'esigenza di segnalare al Governo l'opportunità di apportare talune modifiche al testo del provvedimento in esame, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei princìpi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante princìpi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università (Atto n. 182);

   rilevata l'opportunità di:

    disporre l'espressa abrogazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 2014 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 925 del 2015, in coerenza con l'intento del provvedimento in esame di operare la sostituzione integrale dei due decreti sopracitati, contestualmente provvedendo a rinumerare progressivamentePag. 104 gli articoli del provvedimento e i relativi allegati;

    aggiornare il riferimento all'articolo 2426, n. 12, del codice civile, contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettera b), punto ii), dello schema di decreto in esame, relativo all'iscrizione dell'attivo patrimoniale nel caso di libri che perdono valore nel corso del tempo, in considerazione dell'intervenuta abrogazione della disposizione ivi richiamata per effetto dell'articolo 6, comma 8, lettera l), del decreto legislativo n. 139 del 2015;

    rendere omogenea la procedura di aggiornamento degli schemi di budget economico e budget degli investimenti disciplinata dall'articolo 5-bis, comma 7, del provvedimento in esame rispetto alla disciplina prevista, in via generale, dall'articolo 1, comma 2 del provvedimento per l'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio;

    verificare, in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, se si renda effettivamente necessario un aggiornamento delle codifiche SIOPE ulteriore rispetto a quello operato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2017,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    1) prevedere, in sede di adozione definitiva del provvedimento, l'espressa abrogazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, n. 19, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2015, n. 925, nonché di rinumerare progressivamente gli articoli del provvedimento e i relativi allegati;

    2) aggiornare il riferimento all'articolo 2426, n. 12, del codice civile contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettera b), punto ii), del provvedimento, in considerazione dell'intervenuta abrogazione della disposizione codicistica ivi richiamata;

    3) ricondurre la procedura di aggiornamento degli schemi di budget economico e budget degli investimenti, disciplinata dall'articolo 5-bis, comma 7, a quella prevista, in via generale, dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento per l'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio.

    4) riconsiderare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del provvedimento, verificando, in particolare, se si renda effettivamente necessario un aggiornamento delle codifiche SIOPE ulteriore rispetto a quello operato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2017.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.
Atto n. 183.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Gianmauro DELL'OLIO, presidente, informa preliminarmente che lo schema di decreto in esame non è corredato della prescritta intesa da sancire in sede di ConferenzaPag. 105 unificata, nonché del prescritto parere del Consiglio di Stato.
  Rammenta che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Passando quindi, in sostituzione della relatrice, all'illustrazione dei contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, fa presente, in primo luogo, che questo è stato predisposto ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera l-bis) della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
  Rileva che il citato articolo ha delegato il Governo ad adottare entro il 27 agosto 2024 uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, in particolare eliminando gli adempimenti non necessari, favorendo la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa e consentendo l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati. Ricorda, altresì, che il criterio di delega, recato dalla lettera l-bis) del comma 1 è stato inserito nell'articolato a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 214 del 2023, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
  Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, si sofferma sulle disposizioni dell'articolo 6, che reca misure per la valorizzazione e lo svolgimento di campagne informative. In particolare, osserva che il capitolo 5150 dello stato di previsione del Ministero del turismo, denominato «Somma da assegnare all'ENIT», indicato dalla relazione tecnica, aveva uno stanziamento iniziale di circa 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026, mentre il disegno di legge di assestamento di bilancio 2024, in corso di esame in Parlamento, prevede l'azzeramento dello stanziamento per il 2024, ma al contempo stanzia circa 48 milioni di euro sul capitolo 5111 del medesimo stato di previsione, denominato «Somme da trasferire ad ENIT Spa per l'attuazione del contratto di servizio», di nuova istituzione. In tale quadro, ritiene che andrebbe innanzitutto confermato che il riferimento della relazione tecnica sia quindi da intendere al capitolo 5111, posto che i due capitoli recano denominazioni molto simili. Inoltre, osserva che, mentre le norme assegnano le attività di promozione di cui all'articolo 5 e di valorizzazione e informazione di cui all'articolo 6 al Ministero del turismo, le risorse indicate sono invece destinate all'ENIT, per cui ritiene che andrebbe confermato che il Ministero possa svolgere tali compiti avvalendosi del citato ente. Infine, considera opportuno che sia indicato l'ammontare delle somme che si prevede di utilizzare, onde valutarne la disponibilità, anche rispetto alla necessità di evitare pregiudizi a carico di iniziative già avviate o programmate da ENIT Spa a valere sulle medesime risorse.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Gianmauro DELL'OLIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Lunedì 5 agosto 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 19.40.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governancePag. 106 europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
Atto n. 177.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2024.

  Gianmauro DELL'OLIO, presidente, ricorda che, come già evidenziato nella precedente seduta, non sono ancora pervenuti i prescritti pareri del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale.
  Nel ribadire che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Lunedì 5 agosto 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.45 alle 19.55.