CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 luglio 2024
355.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 159

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 31 luglio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.
C. 1916 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 160

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marcello COPPO (FDI), relatore, fa presente che, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato alla Camera, l'Accordo regola le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati. A seguito della firma, «il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l'INPS, avvierà un negoziato per un'intesa amministrativa bilaterale con cui rendere operativo l'accordo stesso». Nella richiamata relazione illustrativa, il Governo precisa, inoltre, che «l'Accordo si inserisce in un contesto caratterizzato da eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali bilaterali, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva – fortemente sostenuta dall'Italia – dell'adesione dell'Albania all'Unione europea».
  L'Accordo in esame è composto da un preambolo e da 31 articoli. È parte integrante dell'Accordo un Allegato recante disposizioni sul trasferimento dei dati personali tra le autorità competenti. Il Titolo I (articoli da 1 a 4) reca le disposizioni di carattere generale, il Titolo II (articoli da 5 a 11) le disposizioni sulla legislazione applicabile, il Titolo III (articoli da 12 a 18) le disposizioni particolari (di cui capo I da articolo 12 a 17 pensioni e capitolo II articolo 18 disoccupazione), il Titolo IV (articoli da 19 a 29) le disposizioni diverse e il Titolo V (articoli 30 e 31) le disposizioni transitorie e finali.
  Passando ad esaminare le norme di competenza della Commissione, rileva che, ai sensi del primo comma dell'articolo 2, l'Accordo disciplinerà le seguenti materie: in Italia: a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e la gestione separata di tale assicurazione generale obbligatoria; b) l'assicurazione per l'indennità di malattia, ivi compresa la tubercolosi e maternità; c) l'assicurazione contro la disoccupazione; d) i regimi speciali di assicurazione sostitutivi ed esclusivi stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti. In Albania: a) l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; b) l'assicurazione per l'indennità di malattia e maternità; c) l'assicurazione contro la disoccupazione.
  A sua volta l'articolo 4 detta norme relative alla parità di trattamento e finalizzate a garantire che le persone alle quali si applica l'Accordo godano delle stesse prestazioni e siano soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, nei limiti di quanto previsto dall'Accordo medesimo. Per quanto riguarda l'Italia, la parità di trattamento è estesa ai cittadini dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 5, l'Accordo dispone, altresì, il principio generale in forza del quale i lavoratori ai quali si applicano la disciplina prevista dal medesimo Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa. Fanno eccezione a tale regola i casi particolari espressamente contemplati dai successivi articoli 6 e 7 e ferma restando a possibilità che le Autorità competenti dei due Stati contraenti o le Istituzioni da esse delegate possano prevedere di comune accordo, eccezioni, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Accordo, nell'interesse dei lavoratori (articolo 8).
  L'articolo 7 reca talune disposizioni particolari per il personale appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche. Tale norma prevede, infatti, che il personale al servizio delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, assunto localmente con contratto e il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari o di altri membri delle suddette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, può esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio. Con riferimento, poi, alla esportabilitàPag. 161 delle prestazioni in denaro l'articolo 9 fissa il principio generale in forza del quale i lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da uno Stato contraente le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo, nel rispetto delle normative nazionali.
  Per quanto riguarda, invece, l'assicurazione volontaria, ai sensi dell'articolo 10, se prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano e secondo le modalità previste dalla legislazione dei singoli Stati. L'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato è ammessa solo nel caso in cui una tale possibilità sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo Stato. Il principio cardine dell'Accordo è espresso nell'articolo 11 ai sensi del quale ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dall'Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano. Per la determinazione dell'onere delle pensioni in totalizzazione risulta fondamentale il comma 4 dell'articolo 13 ai sensi del quale se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che essa applica. Per quanto concerne, poi, le disposizioni particolari previste dal titolo III dell'Accordo, il capitolo I di tale titolo (articoli da 12 a 17) reca norme in materia di pensioni. A tal riguardo, mentre l'articolo 12 disciplina l'ipotesi in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni previdenziali senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, il successivo articolo 13 contempla le pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti (totalizzazione internazionale e pro-rata). A sua volta l'articolo 13, come sopra ricordato, dispone che se un lavoratore non soddisfi le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alla corresponsione delle prestazioni in esame, l'Istituzione competente di detto Stato è tenuta ad applicare le disposizioni sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al precedente articolo 11. L'articolo in esame prevede, inoltre, che qualora la legislazione di uno Stato contraente subordini la concessione di prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato contraente o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale.
  L'articolo 14 contiene disposizioni relative al calcolo dei periodi di assicurazione inferiori ad un anno, mentre l'articolo 15 disciplina l'ipotesi in cui una persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'articolo 11. A tal riguardo si prevede che il suo diritto alla pensione venga determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, a mano a mano che si realizzano tali condizioni. Di particolare rilievo è inoltre l'articolo 16 che detta norme sulla pensioni minime disponendo che ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti dalla propria legislazione, integra al Pag. 162trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base al richiamato articolo 11 solo nel caso in cui il beneficiario risieda sul suo territorio, specificando altresì che l'integrazione al trattamento minimo fa carico esclusivamente all'Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede. A sua volta l'articolo 17 reca una disposizione di carattere particolare in quanto stabilisce che se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione è soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraente o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.
  Per quanto concerne, poi, le norme in materia di prestazioni di disoccupazione e le condizioni per l'erogazione in uno o nell'altro Stato contraente, l'articolo 18, unico articolo del capo II del titolo III dell'Accordo, stabilisce il principio generale in forza del quale, se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni sono richieste. Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato contraente a cercarvi lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni stesse in tale Stato.
  Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie.
  L'articolo 4 prevede che il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Arturo SCOTTO (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che il provvedimento in esame sia un segnale importante nei confronti della comunità albanese composta da tanti lavoratori che contribuiscono ad arricchire il tessuto produttivo del Paese.
  Ricorda che il provvedimento in questione rappresenta il risultato di un lavoro che parte da lontano, come testimonia il consenso trasversale registrato tra tutti i gruppi.

  Andrea GIACCONE (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ricordando l'impegno parlamentare profuso sul tema già nella scorsa legislatura. Ritiene sia importante riconoscere l'apporto fornito dai tanti lavoratori albanesi, che rappresentano una comunità ben integrata nel Paese.

  Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), fatto presente che il provvedimento rappresenta la conclusione di un cammino avviato nella scorsa legislatura dal Ministro Orlando, esprime soddisfazione per la sollecita calendarizzazione del provvedimento e per l'esito positivo dell'iter.

  Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), nel preannunciare il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, auspica che un analogo accordo sia sottoscritto anche in favore dei lavoratori di Paesi quali, ad esempio, Senegal e Costa d'Avorio.

  Antonio D'ALESSIO (AZ-PER-RE) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo Pag. 163sulla proposta di parere del relatore, esprimendo soddisfazione e condivisione per l'esito favorevole di tale iter.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118.
C. 1974 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marcello COPPO (FDI), relatore, passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 2 articoli, soffermandosi in particolare sulle parti di competenza della XI Commissione, fa presente che l'articolo 1, comma 1, dispone la proroga di ulteriori dodici mesi (da ventiquattro a trentasei) del termine – attualmente in scadenza il 18 agosto 2024 – per l'esercizio: della delega legislativa per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente; della delega ad adottare disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo; della delega ad adottare disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo; della delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore di talune tipologie di lavoratori discontinui dello spettacolo.
  A tal fine, la disposizione in commento novella, in termini identici, l'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo). Il nuovo termine per l'esercizio delle deleghe di cui ai citati commi è dunque fissato al 18 agosto 2025.
  La relazione illustrativa fa presente che tale proroga si è resa necessaria per andare incontro alle richieste provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali di una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi, già in fase avanzata di redazione, che riguardano materie vaste e complesse di cui il settore dello spettacolo attende la riforma da anni.
  Rammenta in proposito che l'articolo 1, comma 6, della legge di conversione n. 14 del 2023 del decreto-legge n. 198 del 2022, aveva già prorogato da 9 a 24 mesi (quindi dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024) il termine per l'esercizio delle deleghe legislative sopra ricordate.
  Ricorda che la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo», è stata approvata definitivamente verso il termine della XVIII legislatura. Essa, composta di 12 articoli, contiene disposizioni volte sia a ridefinire la governance complessiva del settore, sia a disciplinare i profili di più stretta attinenza lavoristica, previdenziale e assistenziale.
  L'articolo 1, comma 2, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'esercizio della delega recata dall'articolo 27, comma 1, lettera l-bis)), della legge n. 118 del 2022, relativa alla possibilità che le regioni e gli enti locali Pag. 164possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale.
  L'articolo 2 dispone in relazione all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, stabilendo che esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 31 luglio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 14.15.

5-02397 Fossi: Iniziative volte a verificare che nell'azienda Biancoforno spa di Calcinaia vengano effettivamente garantiti i diritti sindacali e dei lavoratori.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Emiliano FOSSI (PD-IDP), replicando, esprime parziale soddisfazione per la risposta del rappresentante del Governo, auspicando che gli impegni da esso assunti portino ad azioni concrete nell'ottica di garantire i diritti sindacali dei lavoratori, rispetto a violazioni che, laddove fossero confermate, sarebbero gravissime.

5-02504 Mari: Acquisizione dei dati aggiornati sull'attuazione dell'assegno di inclusione e iniziative volte a recepire le proposte contenute nel rapporto del comitato scientifico per la valutazione del reddito di cittadinanza.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Francesco MARI (AVS), replicando, osserva che la misura dell'assegno di inclusione, allo stato, esclude una significativa fascia di popolazione, non risultando efficace in un'ottica di contrasto alla povertà, richiedendo profonde modifiche migliorative, atteso che, peraltro, risultano particolari differenziazioni, a seconda del territorio regionale coinvolto.

5-02660 Scotto: Iniziative volte ad estendere il cosiddetto «metodo Latina» per il contrasto al lavoro nero, al caporalato e al grave sfruttamento della manodopera ovunque si registrino più diffusamente tali fenomeni.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Arturo SCOTTO (PD-IDP), replicando, ritiene necessario intervenire seriamente sul tema del contrasto al caporalato, uscendo da una logica emergenziale e ponendo in essere misure organiche, quali, ad esempio, una modifica profonda della legge Bossi-Fini in materia di immigrazione, che preveda l'introduzione di adeguati strumenti di protezione per chi denuncia lo sfruttamento. Evidenzia inoltre la necessità di prevedere di strumenti come il DURC di congruità, al quale subordinare la concessione alle imprese dei finanziamenti europei. Evidenzia, peraltro, la necessità di rendere permanente il tavolo di contrasto al caporalato, nell'ambito del quale organizzare azioni concrete di contrasto.

  La seduta termina alle 14.45.

Pag. 165

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 31 luglio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di lavoro.
C. 1532-bis Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2024.

  Walter RIZZETTO, presidente, comunica che l'articolo aggiuntivo De Bertoldi 3.01 è sottoscritto dai deputati Coppo, Zurzolo, Giovine, Malagola, Mascaretti. Padovani e Gribaudo.
  Avverte che nella seduta odierna si proseguirà l'esame delle proposte emendative presentate.
  Avverte inoltre che, con riferimento all'articolo aggiuntivo 23.035 della relatrice, sono stati presentati i subemendamenti Scotto 0.23.035.1, 0.23.035.2 e Barzotti 0.23.035.3 (vedi allegato 6), che sono in distribuzione.
  Ricorda inoltre che nella precedente seduta sono stati svolti alcuni interventi in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.8 della relatrice, interamente soppressivo dell'articolo 1, il cui contenuto è riprodotto dall'articolo 2-quater del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
  Nella seduta odierna si riprenderà quindi l'esame con eventuali ulteriori dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.8 della relatrice, interamente soppressivo dell'articolo 1.

  Valentina BARZOTTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, giudica paradossale sopprimere un articolo che affronta il tema sul caporalato senza neanche tentare di avviare un confronto in vista dell'individuazione di effettive misure di contrasto. Giudica peraltro necessario estendere il raggio di intervento anche ad altri ambiti, facendo notare, ad esempio, che risulta drammaticamente in aumento il fenomeno delle malattie professionali e delle molestie nei confronti delle donne sui luoghi di lavoro.

  Arturo SCOTTO (PD-IDP), associandosi alle considerazioni della deputata Barzotti, auspica che la relatrice possa prendere in considerazione un intervento di modifica a tutela delle donne nei luoghi di lavoro.

  Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che rientra nella discrezionalità della relatrice presentare proprie proposte emendative in ogni fase dell'iter.

  Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), intervenendo per dichiarazione di voto, ritiene grave che la maggioranza decida di sopprimere l'articolo 1, impedendo ai gruppi di discutere sul tema del contrasto al caporalato, che coinvolge la sorte di migliaia di lavoratori ridotti in schiavitù. Evidenzia che le misure messe in campo dal Governo sul tema appaiono insufficienti, atteso che non prevedono alcun coinvolgimento della grande distribuzione organizzata e non migliorano le possibilità di incontro tra offerta e domanda nel mercato del lavoro. Giudica grave inoltre che il Governo ignori il fattore tempo, che, data la stagionalità del lavoro dei braccianti, richiederebbe un intervento immediato. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 1.8 della relatrice.

  Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, ritiene che il Governo per l'ennesima volta abbia impedito al Parlamento di entrare nel merito di un tema delicato, come quello del contrasto al caporalato, peraltro adottando misure definite insufficienti. Fa notare che il suo Pag. 166gruppo propone azioni di ben altra portata, come quelle volte a prevedere gli indici di congruità in relazione alla manodopera impiegata dalle imprese agricole o quelle volte a rafforzare il coordinamento delle indagini a livello nazionale, prevedere inoltre specifiche modifiche del codice penale, al fine di introdurre il reato di omicidio sul lavoro. Non comprende, peraltro, come sia stato possibile dichiarare inammissibile alcune proposte emendative del suo gruppo, che miravano a stanziare risorse effettive per contrastare tale odioso fenomeno. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 1.8 della relatrice.

  Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, auspica un confronto tra maggioranza e opposizione che conduca all'elaborazione di interventi efficaci di contrasto al caporalato. Richiama, ad esempio, la necessità di intervenire in tema di DURC, introducendo gli indici di congruità per le imprese del settore, a tutela della manodopera impiegata, nonché incidendo sulla disciplina dei flussi migratori, contemplando adeguati strumento di protezione, come il rilascio del permesso di soggiorno, per i lavoratori che decidono di denunciare i caporali. Stigmatizza il fatto che sinora non vi sia stata alcuna disponibilità del Governo ad accogliere le proposte migliorative presentate dai gruppi di minoranza, auspicando l'apertura di un serio e proficuo dialogo nel prosieguo dell'esame. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 1.8 della relatrice.

  Francesco MARI (AVS), intervenendo per dichiarazione di voto, ritiene si sia persa una grande occasione per affrontare seriamente il tema del contrasto al caporalato, per il quale si dovrebbe immaginare un forte intervento delle amministrazioni pubbliche preposte, trattandosi di un fenomeno che appare ostinatamente radicato nell'ambito di certe dinamiche produttive. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 1.8 della relatrice.

  Riccardo TUCCI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, fatto notare che il fenomeno del caporalato non riguarda solo il Meridione, coinvolgendo anche alcuni territori del Nord, peraltro registrando il coinvolgimento della criminalità organizzata, ritiene necessario avviare una seria riflessione sul tema che riguarda migliaia di lavoratori sfruttati e sottopagati. Fa notare che un intervento sul salario minimo, negato dal Governo e dalla maggioranza, a suo avviso, avrebbe permesso un primo efficace contrasto al fenomeno. Preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento 1.8 della relatrice.

  Marco SARRACINO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, osservato che l'azione del Governo sembra volta a comprimere i diritti dei lavoratori e a svalutare il costo del lavoro, giudica necessario contrastare il fenomeno del caporalato attraverso misure concrete. Richiama, in proposito, la necessità di introdurre gli indici di congruità, con i quali premiare le aziende sane e punire quelle che violano le regole, e di modificare la legge Bossi-Fini in materia di immigrazione. Auspica, dunque, un confronto tra i gruppi che possano condurre ad un miglioramento del testo. Preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento 1.8 della relatrice.

  Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente di valutare l'opportunità di ascoltare il Ministro Calderone in Commissione sul tema del contrasto al caporalato, nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo, assicurando dunque il più ampio approfondimento sul tema in discussione.

  Valentina BARZOTTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta del deputato Scotto di prevedere un'audizione del Ministro Calderone nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo, facendo notare che le misure adottate dal Governo sul tema del contrato al caporalato appaiono burocratiche e inefficaci.

  Walter RIZZETTO, presidente, assicura che è sua intenzione dedicare all'esame del Pag. 167provvedimento ampio spazio, definendo un calendario dei lavori che assicurerà un'ampia discussione anche nella prossima settimana. Fa presente che sarà sua cura contattare il Ministro Calderone, pur facendo notare che la presenza del Governo è già garantita efficacemente dal sottosegretario Durigon.

  Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) ritiene opportuno cogliere l'occasione dell'esame del provvedimento in titolo per entrare seriamente nel merito della questione del contrasto al fenomeno del caporalato, attraverso misure concrete. Richiama, ad esempio, la necessità di interventi volti a un miglioramento dell'incontro tra la domanda e l'offerta nel mercato del lavoro e ad una modifica della disciplina sul decreto flussi in materia di immigrazione. Cita, inoltre, l'opportunità di affrontare in modo organico la questione del disagio abitativo dei lavoratori braccianti e del trasporto locale, soprattutto nelle aree del Centro-sud, giudicando infine necessario dare attuazione alla legge n. 199 del 2016, rendendo operativo il tavolo nazionale di contrasto al fenomeno del caporalato. Preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento 1.8 della relatrice.

  Walter RIZZETTO, presidente, considerato l'andamento dei lavori in relazione all'esame del provvedimento in titolo, valutata altresì la necessità di passare agli altri punti all'ordine del giorno, nell'imminenza della ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo.
C. 1793 Mollicone.
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, avverte che la XI Commissione è oggi chiamata ad esaminare in sede referente la proposta di legge C. 1793 Mollicone, recante interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo.
  Ricorda preliminarmente che sul tema oggetto del provvedimento in esame – come anche evidenziato nella relazione illustrativa ad esso allegata – le Commissioni riunite VII e XI della Camera hanno approvato, nella seduta del 28 giugno 2023, la risoluzione 8-00017.
  Con tale risoluzione, si è impegnato il Governo, tra l'altro, «ad adottare iniziative di interpretazione autentica, anche coinvolgendo l'Inps ai fini del monitoraggio della sostenibilità di qualsiasi modifica dell'attuale legislazione vigente, in relazione all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997, individuando un intervento di interpretazione autentica secondo cui il decreto legislativo n. 182 del 1997 potrebbe rappresentare una disciplina autonoma e autosufficiente rispetto agli ordinari metodi di calcolo, che deve essere interpretata secondo un criterio strettamente letterale ed alla luce dei criteri direttivi di cui alla legge delega (articolo 2, comma 22 della legge n. 335 del 1995) e quindi secondo cui la quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo sarebbe liquidabile con l'applicazione delle aliquote di rendimento decrescenti di cui alla tabella B dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992 a tutta la contribuzione versata, con il solo limite della retribuzione imponibile e con esclusione, quindi, del solo contributo di solidarietà e senza alcun riferimento al cosiddetto “tetto” pari alle vecchie lire 315.000 che resta fermo invece, in via transitoria, per la liquidazione della sola quota A».
  Premesso ciò, fa presente che la proposta di legge in oggetto reca una norma di interpretazione autentica – il cui effetto retroattivo concerne i trattamenti pensionistici con decorrenza iniziale successiva Pag. 168all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 182 del 1997 – che interviene in materia di calcolo della quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo. La quota B riguarda i soggetti in possesso di anzianità contributiva maturata successivamente al 31 dicembre 1992, il cui trattamento pensionistico è o è stato liquidato totalmente o pro rata con il sistema retributivo (secondo i criteri di individuazione dell'ambito del sistema retributivo definiti dalla legge n. 335 del 1995, come modificati dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetta «riforma Fornero»).
  Passa a ricordare la vicenda da cui trae origine la proposta di legge in commento.
  A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 503 del 1992, il trattamento pensionistico spettante a coloro che sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS si compone di una quota A, corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, e di una quota B, corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993.
  Per quanto riguarda la determinazione della quota B, è sorta nel tempo una questione interpretativa relativa all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997; la questione concerne l'applicabilità a tale quota del limite massimo giornaliero di retribuzione pensionabile di cui al settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971 (come modificato dal medesimo decreto legislativo n. 182 del 1997), anche a seguito di differenti decisioni adottate al riguardo dalla giurisprudenza di merito e da quella di legittimità. Al riguardo, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha assunto un orientamento costante nel ritenere tale limite applicabile anche alla quota B dei predetti trattamenti pensionistici (e non solo alla quota A relativa alle anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 1992).
  In base all'intervento proposto, l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997 – che concerne i trattamenti aventi la suddetta decorrenza – si interpreta nel senso che la quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo è liquidata mediante l'applicazione a tutta la retribuzione – rientrante nei limiti di imponibile della contribuzione – delle aliquote di rendimento pensionistico decrescenti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992, ferma restando l'applicazione dell'aliquota ordinaria di rendimento – pari al 2 per cento – sul primo limite di retribuzione giornaliera pensionabile (quest'ultimo è pari al corrispondente limite annuo nell'AGO, pari a 55.008 euro per il 2024, diviso per 312).
  Di conseguenza, ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile (sulla quale si applicano le suddette aliquote di rendimento pensionistico) non opererebbe il limite di 315.000 lire (162,68 euro, poi rivalutato annualmente dal 1998), previsto dal settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971. Tale limite trova invece applicazione secondo l'interpretazione seguita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e dall'INPS.
  L'intervento interpretativo recato dal presente provvedimento – attraverso l'eliminazione per il calcolo della quota B del massimale giornaliero della retribuzione pensionabile e l'estensione, per il calcolo della medesima quota, dell'applicazione delle aliquote di rendimento decrescenti a tutta la retribuzione rientrante nei limiti di imponibile della contribuzione – comporta la rideterminazione della retribuzione pensionabile su cui si applicano le suddette aliquote di rendimento decrescenti, incrementando così la base di calcolo della pensione.
  Conclusivamente – nel ricordare che per i soggetti già iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo al 31 dicembre 1995 (per i quali si applica o si è applicato quindi il sistema di calcolo retributivo integrale o pro rata), a differenza di quanto previsto nell'AGO, la retribuzione soggetta a prelievo contributivo è più elevata rispetto alla retribuzione giornaliera pensionabile – sottolineo che l'intervento interpretativo, come Pag. 169specificato dalla relazione illustrativa allegata, è volto a far coincidere la retribuzione pensionabile con l'intera retribuzione percepita dal lavoratore, al pari di quanto avviene nel sistema AGO, e quindi in ottemperanza ai criteri direttivi di cui alla legge delega. Parificando la retribuzione imponibile a quella pensionabile si rientra infatti nell'alveo del rispetto di quei criteri che sono, lo si ricorda, «armonizzazione della normativa dei regimi speciali sostitutivi a quello vigente nel fondo ordinario» e «commisurazione della prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti». In tal modo si fornisce quindi un'interpretazione rispettosa dell'articolo 76 della Costituzione e quindi costituzionalmente legittima.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.15.