SEDE CONSULTIVA
Martedì 30 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 11.30.
Sull'ordine dei lavori.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, prendendo atto della presenza dei deputati Toni Ricciardi e Andrea Di Giuseppe, primi firmatari della proposta di legge C. 960-A, oggi all'esame della Commissione, propone che tale proposta sia esaminata prima degli altri punti all'ordine del giorno.
La Commissione concorda.
Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero.
C. 960-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2024.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in ordine ai chiarimenti richiesti dalla relatrice nella precedente seduta, rileva come il meccanismo prefigurato dall'articolo 1, comma 1, della proposta in esame, che prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di quota dei proventi derivanti dal versamento degli Pag. 29importi dovuti da chi richiede il rilascio del passaporto all'estero, ai fini del successivo versamento alle sedi diplomatico-consolari in misura proporzionale alle quote di contributo amministrativo riscosse per il rilascio del passaporto ordinario presso le medesime rappresentanze, nonché la possibilità di rideterminazione, fino al valore massimo del 30 per cento, della quota da riassegnare al medesimo Ministero, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, non assicurino il rispetto di un limite di spesa predeterminato, in considerazione delle possibili variazioni in aumento degli oneri connesse all'eventuale incremento del numero dei passaporti rilasciati presso le rappresentanze diplomatico-consolari.
Segnala, inoltre, l'esigenza di modificare le disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge in esame, contenute nell'articolo 1, comma 4, prevedendo che ad essi si provveda mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando, quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 960-A, recante destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il meccanismo prefigurato dall'articolo 1, comma 1, della proposta in esame, che prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di quota dei proventi derivanti dal versamento degli importi dovuti da chi richiede il rilascio del passaporto all'estero, ai fini del successivo versamento alle sedi diplomatico-consolari in misura proporzionale alle quote di contributo amministrativo riscosse per il rilascio del passaporto ordinario presso le medesime rappresentanze, nonché la possibilità di rideterminazione, fino al valore massimo del 30 per cento, della quota da riassegnare al medesimo Ministero, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, non assicurano il rispetto di un limite di spesa predeterminato, in considerazione delle possibili variazioni in aumento degli oneri connesse all'eventuale incremento del numero dei passaporti rilasciati presso le rappresentanze diplomatico-consolari;
occorre modificare le disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge in esame, contenute nell'articolo 1, comma 4, prevedendo che ad essi si provveda mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando, quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
esprime sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento di interventi destinati al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti. Le risorse del fondo sono ripartite annualmente tra gli uffici diplomatico-consolariPag. 30 in proporzione al numero dei passaporti ordinari rilasciati da ciascun ufficio nell'anno precedente.
sopprimere il comma 2;
al comma 3, sostituire le parole: dei proventi con le seguenti: delle somme
sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
Toni RICCIARDI (PD-IDP), esprime un sentito ringraziamento alla rappresentante del Governo per il lavoro svolto e l'impegno profuso rispetto a questo provvedimento, nonché un ringraziamento al collega Andrea Di Giuseppe, al proprio gruppo parlamentare e, in particolare, al deputato Ubaldo Pagano, capogruppo in Commissione Bilancio.
Pur prendendo atto che la soluzione contenuta nella proposta di parere della relatrice modifichi in parte il contenuto del provvedimento, limitando a suo avviso le potenzialità della proposta di legge in termini di stimolo per le attività degli uffici consolari, rileva tuttavia con soddisfazione che la formulazione proposta consenta, comunque, di preservare il senso complessivo della medesima proposta di legge, che intende destinare risorse agli uffici consolari, tenuto conto della loro fondamentale importanza per i cittadini italiani residenti all'estero.
Andrea DI GIUSEPPE (FDI), si unisce ai ringraziamenti espressi dal collega Toni Ricciardi, segnalando come gli uffici consolari svolgano, per i cittadini italiani residenti all'estero, un ruolo fondamentale di interlocuzione istituzionale e amministrativa, che racchiude le funzioni svolte, sul territorio italiano, da una molteplicità di uffici amministrativi. In tal senso, ritiene giusto destinare maggiori risorse a tali uffici, al fine di fornire una risposta alle diverse esigenze dei cittadini italiani all'estero.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel concordare con la proposta di parere della relatrice, sottolinea l'importanza del lavoro svolto dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a garantire, pur nella salvaguardia dell'impianto di base del provvedimento e dei suoi obiettivi, il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente il solo emendamento Onori 1.7.
Al riguardo, rileva che la predetta proposta emendativa prevede che il 50 per cento dei proventi di cui all'articolo 1, comma 2, sia riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e trasferito ai pertinenti capitoli del medesimo per finanziare l'attuazione del riadeguamento retributivo del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
In proposito, segnala la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, considerato che gli oneri associati all'adeguamento retributivo del personale presentano natura di spesa permanente a fronte di entrate il cui ammontare è connotato da elementi di incertezza ed aleatorietà, in quanto dipendente dall'effettivo andamento dei contributiPag. 31 amministrativi versati per il rilascio dei passaporti.
La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento Onori 1.7, evidenziando come non sia possibile quantificare ex ante le entrate derivanti dai contributi amministrativi versati per il rilascio dei passaporti, stante il loro carattere aleatorio, e pertanto non sia possibile destinare tali risorse a spese di personale, che presentano carattere di stabilità.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Onori 1.7, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sull'emendamento trasmesso dall'Assemblea.
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.
C. 1930-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione Bilancio ha avviato l'esame, in sede consultiva, del provvedimento nella seduta del 23 luglio 2024, senza tuttavia giungere all'espressione del parere prima della conclusione dell'esame in sede referente da parte della X Commissione.
Fa presente, quindi, che la Commissione Bilancio è ora chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo in discussione in Assemblea, quale risultante all'esito delle modifiche e delle integrazioni apportate al testo originario dalla X Commissione.
Nel rinviare, per quanto riguarda il testo iniziale del decreto, alle richieste di chiarimento già formulate nella seduta del 23 luglio 2024, segnala che in questa sede si soffermerà sulle sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario.
Con riferimento all'articolo 4, commi 7-bis e 7-ter, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che i commi aggiuntivi introdotti autorizzano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ad assumere a tempo indeterminato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, mediante pubblico concorso, ovvero tramite scorrimento di vigenti graduatorie concorsuali, un contingente di venti unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari. Rileva inoltre che, nelle more della conclusione del concorso, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi di un contingente di venti unità di personale della medesima Area, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni. Segnala che, a tal fine, è autorizzata la spesa di euro 336.049 per il 2024 e di euro 1.008.146 annui a decorrere dal 2025 per gli oneri di personale, nonché la spesa di euro 10.267 per il 2024 e di euro 30.800 annui a decorrere dal 2025 per l'erogazione di buoni pasto. Fa presente, inoltre, che per lo svolgimento del concorso pubblico è autorizzata, altresì, la spesa di euro 72.100 per il 2024. Per le maggiori spese di funzionamento connesse all'assunzione del personale è autorizzata, infine, la spesa di euro 42.600 per il 2024. Ai sensi del comma 7-ter, gli oneri complessivi derivanti dal precedente comma 7-bis sono dunque pari a euro 461.016 per il 2024 e a euro 1.038.946 euro annui a decorrere dal 2025. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire i dati sottostanti la quantificazione degli importi delle suddette autorizzazioni di spesa, Pag. 32al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle finalità della norma. In ogni caso, evidenzia che la determinazione delle unità da assumere, nel numero di venti, viene effettuata dalla norma in maniera puntuale, laddove, a fronte della configurazione dei relativi oneri di personale come limite massimo di spesa – analogamente, peraltro alle altre componenti onerose recate della disposizione: spese concorsuali, funzionamento e buoni pasto – l'individuazione del suddetto contingente avrebbe dovuto essere prudenzialmente effettuata anch'essa in termini di limite massimo, ossia fino a venti unità. Ritiene che analoghe valutazioni possano svolgersi anche con riferimento al personale di venti unità utilizzabile in comando nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali. Su tale aspetto segnala pertanto l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 7-ter dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari complessivamente a euro 461.016 per l'anno 2024 e a euro 1.038.946 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
Per quanto concerne l'articolo 6, comma 5, non ha osservazioni da formulare circa la disposizione che incrementa da due a tre unità il numero dei componenti del Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche rappresentanti della Conferenza unificata, posto che per la partecipazione allo stesso non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati e che il testo iniziale della norma già provvede alle spese di funzionamento per il personale di segreteria tecnica del Comitato.
Con riferimento all'articolo 7, comma 2, evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 dell'articolo 7 siano svolte, per i profili di competenza, anche dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive e non solo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dalla Sovrintendenza territorialmente competente, come invece previsto dal testo originario del provvedimento in titolo. In proposito non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma da parte del Governo, che i citati enti territoriali siano in grado di svolgere le attività ad esse assegnate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla disposizione in esame.
Con riferimento all'articolo 14-bis, rileva preliminarmente che le norme consentono al Comitato interministeriale per la transizione ecologica di individuare progetti minerari di interesse strategico nazionale, ai quali si applicano i medesimi termini acceleratori che gli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 2, del decreto-legge in esame hanno fissato per il rilascio dei titoli abilitativi, nonché le medesime aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari da corrispondere allo Stato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del provvedimento in esame, e le medesime tempistiche ridotte in materia di controversie che il successivo articolo 12 del decreto-legge applica alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici. Rammenta, al riguardo, che all'estensione dell'ambito di applicazione delle richiamate disposizioni del decreto-legge in esame non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Fa presente, inoltre, che, con riguardo ai citati progetti, il comma 4 dell'articolo 14-bis dispone, altresì, una specifica procedura accelerata in caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi, la quale prevede l'attivazione, in tali casi, dei poteri sostitutivi da parte del punto unico di contatto, che vi provvede entro i successivi sessanta giorni. Segnala, altresì, che le amministrazioniPag. 33 competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non ha osservazioni da formulare in merito all'individuazione dei progetti minerari di interesse strategico nazionale da parte del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, posto che le disposizioni ora introdotte hanno l'effetto di estendere a ulteriori fattispecie l'applicabilità di norme del decreto-legge alle quali non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, anche tenuto conto del fatto che le disposizioni sono assistite da una clausola di invarianza finanziaria. Ritiene, invece, che, circa l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del punto unico di contatto, andrebbe acquisita conferma dal Governo sul fatto che i poteri, previsti in caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti, possano essere esercitati senza che da essi derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento in ordine ai profili finanziari del provvedimento, fa presente in primo luogo che la quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari ai sensi dell'articolo 4, comma 7-bis, è stata determinata considerando il costo complessivo pro capite del personale riconducibile all'area dei funzionari, comprensivo del trattamento accessorio e dell'incremento retributivo relativo al rinnovo contrattuale per il periodo contrattuale 2022-2024, stimato in misura pari al 5,78 per cento, considerando altresì, per l'anno in corso, un impiego limitato all'ultimo quadrimestre dell'anno, alla luce della possibilità di avvalersi, nelle more delle procedure concorsuali, anche di personale in comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni.
Con riferimento ai costi di gestione per l'organizzazione della procedura concorsuale, per titoli ed esami, di cui al medesimo articolo 4, comma 7-bis, segnala che gli stessi sono stati quantificati sulla base di quelli sostenuti per analoghe procedure svolte da Formez PA.
Fa presente che l'autorizzazione di spesa relativa alle spese di funzionamento di cui al citato articolo 4, comma 7-bis, pari a 42.600 euro per l'anno 2024, è stata quantificata ipotizzando una spesa per ogni postazione non superiore a 1.400 euro per materiale informatico e a 730 euro per arredi.
Rileva che gli oneri connessi alle assunzioni presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 7-bis, primo periodo, nonché all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, risultano puntualmente quantificati ed è pertanto possibile fare riferimento, nell'ambito delle predette disposizioni, all'assunzione di un preciso numero di unità di personale.
Con riferimento alla quantificazione degli oneri relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, che il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad indire ai sensi del predetto articolo 6, comma 7, afferma che le risorse attualmente disponibili sui relativi capitoli dello stato di previsione del predetto Dicastero sono sufficienti a coprire i costi connessi al loro svolgimento, anche considerando le spese sostenute per i precedenti concorsi già espletati dal Ministero.
Afferma che le modifiche introdotte all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, che attribuiscono agli enti territoriali competenti le funzioni di vigilanza e controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 del medesimo articolo 7, non determinano oneri aggiuntivi per i medesimi enti territoriali, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 3, terzo periodo, in quanto tali funzioni sono riconducibili a quelle già svolte a legislazione vigente dai medesimi enti.
Rileva, inoltre, che i soggetti pubblici competenti potranno provvedere agli adempimenti relativi tanto alle attività amministrative, quanto alle valutazioni dei Piani di recupero di materie prime dai rifiuti di Pag. 34estrazione storici, previsti dall'articolo 9, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Osserva, inoltre, che i progetti elaborati nell'ambito del Programma nazionale di esplorazione di cui all'articolo 10 saranno realizzati nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 del medesimo articolo, che costituisce un tetto massimo di spesa.
Fa presente che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale potrà provvedere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, alle attività di aggiornamento del Programma nazionale di esplorazione con cadenza quinquennale, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/1252, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Afferma che le risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, utilizzate, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del provvedimento in esame, con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal medesimo articolo 10, sono effettivamente disponibili anche nell'anno 2025 e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Conferma, inoltre, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, finalizzata all'istituzione e all'implementazione del Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche ha natura di parte corrente, conformemente a quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame.
Segnala che le disposizioni volte all'accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di progetti strategici di cui all'articolo 12 non determinano oneri per la finanza pubblica, al pari delle disposizioni di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge n. 68 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2022, di cui si prevede l'estensione dell'applicazione.
Afferma che il punto unico di contatto costituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà provvedere all'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 14-bis, nell'ambito delle risorse stanziate dal presente decreto, tenuto conto del fatto che si tratta di funzioni di carattere residuale e che il comma 7-bis dell'articolo 4 prevede l'assunzione di venti unità di personale da destinare allo svolgimento, da parte del medesimo Ministero, delle funzioni amministrative di cui al presente decreto.
Con riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera a), rileva che le risorse iscritte in conto residui sul capitolo 7415 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alla realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, non sono state oggetto, nell'anno 2023, di versamento all'entrata del bilancio dello Stato e di successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, come previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 104 del 2023, ma sono state conservate in bilancio per l'anno 2024, in attuazione dell'articolo 3, comma 21, della legge n. 213 del 2023, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per il medesimo esercizio, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie – Acquisto azioni e altre partecipazioni».
Con riferimento, infine, alla previsione, contenuta all'articolo 16, comma 1, lettera b), della non applicazione, alle società di rilievo strategico che operano sul mercato acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 e all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di limiti ai compensi spettanti agli amministratori e ai dipendenti delle società controllate da pubbliche amministrazioni, afferma che la stessa non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, atteso che in relazione alle norme oggetto Pag. 35di deroga non sono stati scontati effetti di risparmio.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminati il disegno di legge C. 1930-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 84 del 2024, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari ai sensi dell'articolo 4, comma 7-bis, è stata determinata considerando il costo complessivo pro capite del personale riconducibile all'area dei funzionari comprensivo del trattamento accessorio e dell'incremento retributivo relativo al rinnovo contrattuale per il periodo contrattuale 2022-2024, stimato in misura pari al 5,78 per cento, considerando altresì, per l'anno in corso, un impiego limitato all'ultimo quadrimestre dell'anno, alla luce della possibilità di avvalersi, nelle more delle procedure concorsuali, anche di personale in comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni;
i costi di gestione per l'organizzazione della procedura concorsuale, per titoli ed esami, di cui al medesimo articolo 4, comma 7-bis, sono stati quantificati sulla base di quelli sostenuti per analoghe procedure svolte da Formez PA;
l'autorizzazione di spesa relativa alle spese di funzionamento di cui al citato articolo 4, comma 7-bis, pari a 42.600 euro per l'anno 2024, è stata quantificata ipotizzando una spesa per ogni postazione non superiore a 1.400 euro per materiale informatico e a 730 euro per arredi;
gli oneri connessi alle assunzioni presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 7-bis, primo periodo, nonché all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, risultano puntualmente quantificati ed è pertanto possibile fare riferimento, nell'ambito delle predette disposizioni, all'assunzione di un preciso numero di unità di personale;
con riferimento alla quantificazione degli oneri relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche che il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad indire ai sensi del predetto articolo 6, comma 7, le risorse attualmente disponibili sui relativi capitoli dello stato di previsione del predetto Dicastero sono sufficienti a coprire i costi connessi al loro svolgimento, anche considerando le spese sostenute per i precedenti concorsi già espletati dal Ministero;
le modifiche introdotte all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, che attribuiscono agli enti territoriali competenti le funzioni di vigilanza e controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 del medesimo articolo 7, non determinano oneri aggiuntivi per i medesimi enti territoriali, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 3, terzo periodo, in quanto tali funzioni sono riconducibili a quelle già svolte a legislazione vigente dai medesimi enti;
i soggetti pubblici competenti potranno provvedere agli adempimenti relativi tanto alle attività amministrative quanto alle valutazioni dei Piani di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici, previsti dall'articolo 9, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
i progetti elaborati nell'ambito del Programma nazionale di esplorazione di cui all'articolo 10 saranno realizzati nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 del medesimo articolo, che costituisce un tetto massimo di spesa;
Pag. 36l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale potrà provvedere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, alle attività di aggiornamento del Programma nazionale di esplorazione con cadenza quinquennale, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/1252, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
le risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, utilizzate, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del provvedimento in esame, con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal medesimo articolo 10, sono effettivamente disponibili anche nell'anno 2025 e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, finalizzata all'istituzione e all'implementazione del Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche ha natura di parte corrente, conformemente a quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame;
le disposizioni volte all'accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di progetti strategici di cui all'articolo 12 non determinano oneri per la finanza pubblica, al pari delle disposizioni di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge n. 68 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2022 di cui si prevede l'estensione dell'applicazione;
il punto unico di contatto costituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà provvedere all'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 14-bis, nell'ambito delle risorse stanziate dal presente decreto, tenuto conto del fatto che si tratta di funzioni di carattere residuale e che il comma 7-bis dell'articolo 4 prevede l'assunzione di venti unità di personale da destinare allo svolgimento, da parte del medesimo Ministero, delle funzioni amministrative di cui al presente decreto;
con riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera a), le risorse iscritte in conto residui sul capitolo 7415 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alla realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, non sono state oggetto, nell'anno 2023, di versamento all'entrata del bilancio dello Stato e di successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, come previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 104 del 2023, ma sono state conservate in bilancio per l'anno 2024, in attuazione dell'articolo 3, comma 21, della legge n. 213 del 2023, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per il medesimo esercizio, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni “Competitività e sviluppo delle imprese” e “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, classificate nella categoria economica “Acquisizione di attività finanziarie – Acquisto azioni e altre partecipazioni”;
la previsione, contenuta all'articolo 16, comma 1, lettera b), della non applicazione, alle società di rilievo strategico che operano sul mercato acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 e all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di limiti ai compensi spettanti agli amministratori e ai dipendenti delle società controllate da pubbliche amministrazioni, non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, atteso che in relazione alle norme oggetto di deroga non sono stati scontati effetti di risparmio;
esprime sul testo del provvedimento
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.
Pag. 37 Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede alla rappresentante del Governo un ulteriore chiarimento sull'articolo 7, comma 2, segnalando come il provvedimento in esame preveda diverse misure relative ai progetti di ricerca di materie prime critiche. In tal senso, rileva l'esigenza che sia fornita una valutazione tecnica che garantisca la possibilità, per gli enti territoriali, di svolgere le funzioni di controllo ad essi attribuite su tali progetti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Chiede, altresì, in merito all'articolo 12, se, anche in tal caso, sia stata fatta una valutazione tecnica che escluda oneri per la finanza pubblica derivanti dall'estensione alle controversie in materia di progetti strategici dei termini ridotti previsti originariamente per i giudizi sulle controversie relative agli interventi compresi nel PNRR.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento all'articolo 7, comma 2, rileva come i competenti uffici abbiano svolto un approfondimento sul tema, segnalando come le attività previste dalla disposizione rientrino nell'ambito delle competenze degli enti territoriali e, pertanto, non il loro svolgimento non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
In merito all'articolo 12, segnala come la disposizione riguardi esclusivamente la disciplina di termini processuali e, pertanto, non determina oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) rammenta che spesso la Commissione ha espresso parere contrario su provvedimenti legislativi o su proposte emendative dell'opposizione facendo riferimento alla possibile insorgenza di oneri potenziali, in assenza di una relazione tecnica che certificasse l'assenza di tali oneri. Sottolinea, invece, come in questo caso si stia esprimendo un parere favorevole in assenza di una relazione tecnica che escluda in maniera puntuale oneri potenziali derivanti dalle sopracitate disposizioni del decreto-legge in esame.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché l'emendamento 2.100 della Commissione.
Al riguardo, segnala, in primo luogo, gli articoli aggiuntivi Ghirra 13.01 e Pavanelli 13.03, su cui propone di esprimere parere contrario per carenza o inidoneità della quantificazione o della relativa copertura finanziaria.
Osserva, in particolare, che l'articolo aggiuntivo Ghirra 13.01 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2024-2028 per il potenziamento della filiera del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche. Ai relativi oneri l'emendamento provvede, nei limiti di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2028, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica e, nei limiti di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2028, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, che tuttavia non reca, per il 2024, le sufficienti disponibilità.
Quanto, invece, all'articolo aggiuntivo Pavanelli 13.03, fa presente che esso prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica siano stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie a sostegno di specifici progetti di ricerca e sviluppo innovativi, provvedendo ai relativi oneri, a valere sul Fondo di cui all'articolo 13, recante modifiche al Fondo nazionale del made in Italy, senza tuttavia indicarne l'ammontare né le annualità interessate.
Ravvisa, inoltre, la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti Pag. 38finanziari connessi alle seguenti proposte emendative:
Del Barba 2.1001, che prevede che il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) possa riconoscere come di interesse strategico nazionale un progetto che non sia stato riconosciuto come strategico dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1252, disciplinando altresì la procedura da seguire per tale riconoscimento. Al riguardo, reputa necessario che il Governo assicuri che il Comitato interministeriale per la transizione ecologica possa provvedere alle attività previste dalla presente proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché che l'estensione della qualifica di progetto strategico prevista dall'emendamento in esame non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
gli identici emendamenti Ghirra 6.8 e Peluffo 6.9, nonché Ilaria Fontana 6.10, che prevedono che il Piano nazionale delle materie critiche di cui all'articolo 6, comma 2, sia sottoposto a valutazione ambientale strategica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento in ordine alla possibilità di far fronte agli oneri per le procedure di valutazione ambientale, da determinare in conformità alla normativa vigente, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
Del Barba 6.1002, che è volto ad ampliare i compiti attribuiti al Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche istituito dall'articolo 6, comma 1, disponendo che esso possa prevedere un supporto, anche economico, ad iniziative quali Osservatori tematici che promuovano la raccolta e messa a sistema di dati e informazioni riguardanti la filiera delle materie prime critiche a livello nazionale, oltre al dialogo con le istituzioni italiane ed europee finalizzato a richiamare all'attenzione temi di interesse identificati dai diversi attori industriali, associativi e del mondo della ricerca. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine agli eventuali oneri connessi al supporto, anche economico, in favore di iniziative volte a promuovere la raccolta e messa a sistema di dati e informazioni riguardanti la filiera delle materie prime critiche a livello nazionale;
L'Abbate 6.01, che incrementa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027, le risorse destinate al completamento e all'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, ai sensi del comma 702, dell'articolo 1, della legge n. 197 del 2022, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014. Al riguardo considera necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per gli anni successivi al 2024, nonché assicuri che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
Pavanelli 9.03, che autorizza la costituzione della società Miniera nazionale Spa, interamente partecipata dallo Stato, con capitale sociale, pari a 100 milioni di euro, interamente sottoscritto e versato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sono individuate le risorse finanziarie, incluse quelle per il conferimento delle quote di capitale sociale, per l'area retroportuale di Gioia Tauro destinata a ospitare la sede della società, per le aree demaniali, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società per l'assolvimento dei propri compiti. Per la copertura degli impegni assunti dallo Stato in relazione alla società di cui si prevede la costituzione, la proposta emendativa istituisce nello stato di previsione del Ministero Pag. 39dell'economia e delle finanze un fondo alimentato con i premi riscossi della società Miniera Nazionale Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui gestione è affidata alla medesima società, sulla base di indirizzi impartiti dal predetto Dicastero. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine ai mezzi di copertura individuati dalla proposta emendativa, posto che non appare possibile quantificare i proventi derivanti da eventuali premi riscossi dalla società di cui l'articolo aggiuntivo in esame prevede la costituzione, e che i medesimi proventi sarebbero riscossi solo successivamente alla costituzione della medesima società e non potrebbero, pertanto, finanziare la sottoscrizione del relativo capitale sociale. Appare necessario, inoltre, acquisire un chiarimento in ordine agli effetti finanziari derivanti dai trasferimenti delle risorse finanziarie e dei beni previsti dalla proposta emendativa in esame;
L'Abbate 9.08, che dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, siano definiti i criteri, le modalità e i termini per l'assegnazione delle risorse destinate alle attività di ammodernamento degli impianti per la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche. Al riguardo ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine all'individuazione delle risorse richiamate, nonché in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla loro assegnazione;
Dondi 9.01001, che è volto a prevedere che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 2024/1252 in tema di riciclo, i Ministeri di riferimento possano avvalersi, per la vigilanza e il controllo sulle attività poste in essere dai sistemi collettivi costituiti dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, della Società gestore dei servizi energetici-GSE Spa. Esso, inoltre, differisce dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 Kw entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali sia stato già avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, possono comunicare la scelta di partecipare ad un sistema collettivo. La proposta emendativa, infine, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE preveda due finestre temporali annuali nell'ambito delle quali i soggetti responsabili degli impianti possano comunicare la predetta scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le suddette attività sono svolte dal GSE nell'ambito delle attività allo stesso già attribuite, con le risorse finanziarie, umane e strumentali destinate allo scopo a legislazione vigente. Al riguardo, reputa necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità che la Società gestore dei servizi energetici-GSE Spa, inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, sia in grado di svolgere le attività disciplinate dalla proposta emendativa con le risorse finanziarie, umane e strumentali destinate allo scopo a legislazione vigente;
D'Alfonso 10.15, che prevede che il Programma nazionale di esplorazione, di cui all'articolo 10, sia sottoposto a valutazione ambientale strategica. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di far fronte agli oneri per le procedure di valutazione ambientale, da determinare in conformità alla normativa vigente, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
Onori 13.2, che prevede che le risorse del Fondo nazionale del made in Italy possano essere destinate anche a campagne di sensibilizzazione e formazione ambientale in materia di riciclo e riuso di materie prime critiche. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine agli eventuali effetti di dequalificazione della spesa derivanti dalla proposta emendativa, posto che al Fondo nazionale del made in Italy afferiscono risorse in conto capitale.
La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sulle proposte Pag. 40emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Dondi 9.01001, sul quale esprime nulla osta, facendo presente, al riguardo, come le attività disciplinate dalla proposta emendativa siano già esercitate dalla Società gestore dei servizi energetici-GSE Spa e, pertanto, potranno essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In particolare, esprime parere contrario sull'emendamento Del Barba 6.1002 e sull'articolo aggiuntivo Pavanelli 9.03, in quanto tali proposte sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e di idonea copertura.
Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Del Barba 2.1001, sugli identici emendamenti Ghirra 6.8 e Peluffo 6.9, sull'emendamento Ghirra 6.10, sull'articolo aggiuntivo L'Abbate 9.08 e sull'emendamento D'Alfonso 10.15, in quanto sulla base degli elementi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze non è possibile escludere che da tali proposte possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In relazione all'articolo aggiuntivo L'Abbate 6.01 precisa che la contrarietà discende dalla specifica modalità di copertura finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, posto che le risorse iscritte in tale Fondo risultano già preordinate all'attuazione di provvedimenti in corso di predisposizione, ritenuti prioritari dal Governo.
Con riferimento all'emendamento Onori 13.2, conferma che lo stesso determinerebbe una dequalificazione della spesa.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) interviene sugli identici emendamenti Ghirra 6.8 e Peluffo 6.9 e sull'emendamento Ilaria Fontana 6.10, evidenziando come in tal caso si sia applicato lo schema poc'anzi da lui stesso stigmatizzato, in quanto il Governo ha espresso un parere contrario su proposte emendative delle opposizioni, motivando, di fatto, tale parere con l'assenza di una relazione tecnica che escluda la possibile insorgenza di oneri potenziali. In tal senso, sottolinea come non vi siano i presupposti per l'espressione di un parere contrario rispetto alle proposte emendative menzionate, tenuto conto che la valutazione ambientale strategica rientra tra le attività ordinariamente svolte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, pertanto, le proposte emendative non possono ritenersi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riferimento all'articolo aggiuntivo L'Abbate 6.01, nel riconoscere che lo stesso determina oneri per la finanza pubblica, segnala tuttavia come il tema posto sia di particolare rilevanza, tenuto conto che già altri Paesi hanno completato la Carta geologica e sia fondamentale che anche l'Italia provveda al completamento e all'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, ricordando come tale esigenza sia emersa più volte nell'ambito dell'esame dei numerosi provvedimenti adottati nel corso del tempo al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti da calamità naturali e dal dissesto idrogeologico.
Infine, con riferimento all'articolo aggiuntivo L'Abbate 9.08, fa presente che la proposta emendativa non appare suscettibile in nessun modo di determinare oneri per la finanza pubblica, dal momento che essa è finalizzata esclusivamente a stabilire che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, definisca i criteri, le modalità e i termini per l'assegnazione di risorse destinate alle attività di ammodernamento degli impianti per la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo un'ulteriore valutazione sugli identici emendamenti Ghirra 6.8 e Peluffo 6.9, sull'emendamento Ilaria Fontana 6.10, nonché sull'emendamento D'Alfonso 10.15, non comprendendo quali siano gli oneri finanziari che potrebbero derivare dalle anzidette proposte emendative, dal momento che queste prevedono, esclusivamente, che il Piano nazionale delle materie critiche e il Programma nazionale Pag. 41di esplorazione siano sottoposti a valutazione ambientale strategica.
La sottosegretaria Lucia ALBANO chiede una breve sospensione dei lavori della Commissione, al fine di poter svolgere le opportune verifiche in merito alle richieste di chiarimento avanzate dagli onorevoli Dell'Olio e Ubaldo Pagano circa l'impatto finanziario degli identici emendamenti Ghirra 6.8 e Peluffo 6.9 e degli emendamenti Ilaria Fontana 6.10 e D'Alfonso 10.15, inerenti al tema della sottoposizione degli atti di programmazione ivi richiamati alla procedura di valutazione ambientale strategica, nonché sull'articolo aggiuntivo L'Abbate 9.08.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto della richiesta formulata dalla rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle 12.05, è ripresa alle 12.15.
La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che, a seguito degli approfondimenti istruttori svolti, resta confermato il parere contrario in precedenza formulato sugli identici emendamenti Ghirra 6.8 e Peluffo 6.9, nonché sugli emendamenti Ilaria Fontana 6.10 e D'Alfonso 10.15, in considerazione del fatto che la sottoposizione degli atti di programmazione ivi richiamati alle procedure della valutazione ambientale strategica appare comunque suscettibile di comportare un costo aggiuntivo, sebbene di modesta entità, a carico delle pubbliche amministrazioni proponenti.
Rettifica, viceversa, l'orientamento contrario dapprima manifestato sull'articolo aggiuntivo L'Abbate 9.08, sul quale esprime ora nulla osta, tenuto conto delle positive verifiche tecniche nel frattempo effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti da una sua eventuale attuazione.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Albano, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 2.1001, 6.8, 6.9, 6.10, 6.1002, 6.01, 9.03, 10.15, 13.2, 13.01 e 13.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, nonché sull'emendamento 2.100 della Commissione.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118.
C. 1974 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, segnala preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge C. 1974, approvato dal Senato della Repubblica, recante proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in corso di esame in sede referente presso la Commissione Cultura.
Osserva, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge è volto a prorogare di un anno il termine per l'esercizio delle deleghe per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contrattiPag. 42 di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi, di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 della legge n. 106 del 2022, attualmente in scadenza il 18 agosto 2024.
Ricorda, in proposito, che la relazione tecnica riferita alla precedente proroga delle medesime deleghe, disposta dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 14 del 2023, aveva affermato il carattere ordinamentale della suddetta proroga, come tale non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nello specifico, segnala che le deleghe di cui ai citati commi 1, 4, 5 e 6 hanno ad oggetto, rispettivamente: il coordinamento e il riordino delle disposizioni concernenti le fondazioni lirico-sinfoniche, nonché la riforma e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche; l'adozione di disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo; l'adozione di disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo; il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità, nonché l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore di talune tipologie di lavoratori discontinui dello spettacolo.
Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, rileva che la proroga delle deleghe conferite dai commi 1, 4 e 5 del citato articolo 2 della legge n. 106 del 2022 costituisce, come riportato nella relazione tecnica riferita al disegno di legge in esame, una previsione di carattere meramente procedurale, cui non sono pertanto ascrivibili effetti finanziari. In proposito, resta peraltro fermo quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 2, secondo cui dall'attuazione delle predette deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi saranno adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
Per quanto riguarda, invece, la proroga della delega conferita dal comma 6 del richiamato articolo 2 della legge n. 106 del 2022, segnala preliminarmente che il comma 7 del medesimo articolo ha previsto che all'attuazione della delega stessa si provveda, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo per il sostegno economico temporaneo ai lavoratori dello spettacolo, istituito dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 234 del 2021 con una dotazione di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione della delega conferita dal predetto comma 6, l'articolo 1, comma 282, della legge n. 197 del 2022 ha incrementato le risorse del citato Fondo, iscritto sul capitolo 1920 dello stato di previsione del Ministero della cultura, di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025. Rileva, inoltre, che a tali risorse si aggiungono, ai sensi del medesimo comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 106 del 2022, quelle derivanti dai contributi, previsti dalla lettera e) del precedente comma 6, posti a carico dei datori di lavoro e dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nonché le risorse derivanti dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.
Rammenta che, in attuazione della suddetta delega, è stato quindi adottato il decreto legislativo n. 175 del 2023, il cui articolo 9, comma 3, ha provveduto alla relativa copertura finanziaria riducendo, tra l'altro, il Fondo di cui al citato articolo 1, comma 352, della legge n. 234 del 2021. In tale quadro, la dotazione del predetto Fondo risulta ora pari, con riferimento al triennio in corso, a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 5 milioni di euro per l'anno 2026.
Tutto ciò considerato, prende atto che, come affermato dalla relazione tecnica, anchePag. 43 la proroga della delega conferita ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 106 del 2022 riveste carattere procedurale, limitandosi a differire il termine per l'emanazione del relativo decreto legislativo. Osserva, peraltro, che tale ultimo decreto legislativo sembrerebbe porsi nei termini di un intervento integrativo o correttivo rispetto al decreto legislativo n. 175 del 2023 in precedenza citato, con il quale si è data attuazione alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge di delega n. 106 del 2022. In ordine a tale ricostruzione, ritiene dunque utile acquisire un chiarimento da parte del Governo.
Segnala, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, introdotto durante l'iter del provvedimento al Senato, è invece volto a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 118 del 2022, limitatamente ai principi e criteri direttivi di cui alla lettera l-bis) del medesimo comma 1, ai sensi della quale le regioni e gli enti locali possono adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali dei centri storici o di delimitate aree, mediante l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane.
Per quanto attiene ai profili di carattere finanziario, non ha osservazioni da formulare, posto che il comma 6 del medesimo articolo 27 prevede che dall'attuazione della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche ivi conferita non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel segnalare preliminarmente che il provvedimento in esame non presenta comunque profili problematici dal punto di vista finanziario, con riferimento alla specifica richiesta di chiarimenti formulata dal relatore precisa che l'estensione del termine, disposta dall'articolo 1, comma 1, per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 6, della citata legge n. 106 del 2022, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità, nonché di introduzione di un'indennità di discontinuità in favore di talune tipologie di lavoratori discontinui dello spettacolo, ha lo scopo di consentire l'adozione di un intervento correttivo e integrativo rispetto alle previsioni del decreto legislativo n. 175 del 2023, sulla base dell'esperienza maturata nel primo anno di applicazione della citata disposizione, anche alla luce degli esiti del confronto instaurato con l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto delle precisazioni rese dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 12.20.