CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2024
354.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 30 luglio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 11.50.

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.
Emendamenti C. 1930-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

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  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché l'emendamento 2.100 della Commissione, riferiti del disegno di legge C. 1930-A, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. Al riguardo segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.
  Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.
C. 1915 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato pareri è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1915, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023. Si tratta di una intesa finalizzata all'individuazione di una cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione fra Italia e India per la difesa e la sicurezza, mettendo a frutto la complementarità e interdipendenza tra i due Paesi in vari settori strategici, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi – in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale – ed in conformità con la normativa europea, per la Parte italiana, e gli obblighi assunti a livello internazionale.
  Rinviando per una descrizione più ampia alla documentazione predisposta dal Servizio studi, fa quindi presente che l'Accordo che il disegno di legge provvede a ratificare è composto da un preambolo e 13 articoli. In particolare, l'articolo 1 informa la cooperazione tra le Parti ai principi di uguaglianza, reciprocità, mutuo interesse e rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale delle Parti, nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. L'articolo 2 illustra le aree e le modalità di gestione della cooperazione tra i due Paesi prevedendo incontri e visite di rappresentanti delle Istituzioni della difesa e di delegazioni civili e militari, scambio di informazioni ed esperienze, partecipazione a corsi di formazione e seminari o altre modalità concordate fra le Parti. L'articolo 3 definisce la competenza dei rispettivi Ministri della difesa per l'esecuzione e attuazione dell'Accordo, anche attraverso consultazioni bilaterali. L'articolo 4 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo. L'articolo 5 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati in relazione alle attività svolte. L'articolo 6 regola la cooperazione sui materiali per la difesa, nella progettazione, sviluppo, produzione, controllo, manutenzione e vendita – nonché qualsiasi altra attività decisa congiuntamente – relativi a equipaggiamenti, sistemi, piattaforme di difesa e qualsiasi altra questione tecnica o commerciale concordata. Le Parti si impegnano altresì a non riesportare il materiale acquisito senza il previo consenso della Parte che lo ha originariamente fornito. Segnala che tale cooperazione avverrà, inter alia, tramite ricerca scientifica, scambio di esperienze e servizi tecnici, sostegno alle industrie della difesa e agli enti governativi al fine di cooperare Pag. 8nel campo della produzione di beni militari. L'articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti di quanto sviluppato in conformità all'Accordo. L'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose cui una delle parti abbia apposto una classifica di segretezza. Negli ambiti coperti dalle disposizioni dell'Accordo e al fine di promuoverne l'effettiva attuazione, l'articolo 9 conferisce ai Ministeri della difesa delle due parti la possibilità di sottoscrivere intese supplementari, di natura generale o specifica, che entreranno in vigore al momento della firma. L'articolo 10 stabilisce che eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o applicazione dell'Accordo verranno risolte tramite consultazioni tra le parti, senza ricorso a terze parti o organismi internazionali. L'articolo 11 regola l'entrata in vigore dopo l'espletamento delle procedure nazionali di ratifica. L'articolo 12 prevede la possibilità di emendare l'Accordo attraverso il reciproco consenso della parti, manifestato per iscritto. Da ultimo, l'articolo 13 decreta che il documento in esame resta in vigore per un periodo indeterminato, salvo recesso delle parti.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, fa presente che si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono come di consueto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvi gli oneri previsti dall'Accordo agli articoli 3 (spese di missione), 5 (risarcimento per eventuali danni causati in relazione alle attività di cooperazione) e 12 (compensazione per emendamenti che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo), cui si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.
C. 1916 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato pareri esamina, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Esteri, il disegno di legge C. 1916, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024. Segnala quindi che l'Accordo regola le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati. A seguito della firma, fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con l'INPS, avvierà un negoziato per un'intesa amministrativa bilaterale con cui rendere operativo l'Accordo stesso. Nella relazione illustrativa il Governo precisa, inoltre, che «l'Accordo si inserisce in un contesto caratterizzato da eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali bilaterali, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva – fortementePag. 9 sostenuta dall'Italia – dell'adesione dell'Albania all'Unione europea».
  Per quanto attiene al suo contenuto, fa presente che l'Accordo in esame è composto da un preambolo e da 31 articoli. Ne è poi parte integrante un Allegato recante disposizioni sul trasferimento dei dati personali tra le autorità competenti. In particolare – rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per ulteriori approfondimenti – segnala che l'articolo 1 contiene le definizioni adottate dai due Paesi in applicazione dell'Accordo, mentre i successivi articoli 2 e 3 ne definiscono l'ambito soggettivo e oggettivo. A tal riguardo fa presente che l'Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti. L'Accordo si applica, inoltre, ai rifugiati e agli apolidi, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti (articolo 3). Per quanto riguarda, poi, la competenza per materia, ai sensi del primo comma dell'articolo 2, l'Accordo interessa varie materie – in modo parzialmente diverso per l'Italia e per l'Albania –, tra cui quelle relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, all'assicurazione per l'indennità di malattia, ivi compresa la maternità, e all'assicurazione contro la disoccupazione. Sottolinea che l'articolo 4 detta norme relative alla parità di trattamento delle persone alle quali si applica l'Accordo. Per quanto riguarda l'Italia, la parità di trattamento è estesa ai cittadini dell'Unione europea. L'articolo 5 dispone il principio generale in forza del quale i lavoratori cui si applica la disciplina prevista dall'Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa. Fanno eccezione a tale regola i casi particolari espressamente contemplati dai successivi articoli 6 e 7 – che reca talune disposizioni particolari per il personale appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche. Resta tuttavia ferma, ai sensi dell'articolo 8, la possibilità che le Autorità competenti dei due Stati possano prevedere di comune accordo eccezioni nell'interesse dei lavoratori, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. Con riferimento, poi, alla esportabilità delle prestazioni in denaro, rileva che l'articolo 9 fissa il principio generale in forza del quale i lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da uno Stato contraente le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo, nel rispetto delle normative nazionali. Per quanto riguarda, invece, l'assicurazione volontaria, qualora questa sia prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, l'articolo 10 dispone il cumulo, se necessario, dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato con quelli compiuti in virtù della legislazione dell'altro, a condizione che non si sovrappongano e secondo le modalità previste dalla legislazione dei singoli Stati. L'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato è ammessa solo nel caso in cui tale possibilità sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo Stato. Il principio cardine dell'Accordo è espresso nell'articolo 11, ai sensi del quale ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura previste dall'Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano. Per la determinazione dell'onere delle pensioni in totalizzazione risulta fondamentale il comma 4 dell'articolo 13, ai sensi del quale se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente quelli che siano conformi alla legislazione che essa applica. Per quanto concerne, poi, le disposizioni particolari dell'accordo, fa presente che gli articoli da 12 a 17 recano norme in materia Pag. 10di pensioni. A tal riguardo segnala che, mentre l'articolo 12 disciplina l'ipotesi in cui il lavoratore abbia il diritto alle prestazioni previdenziali senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, il successivo articolo 13 contempla le pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti (totalizzazione internazionale e pro-rata). Rileva poi che l'articolo 14 contiene disposizioni relative al calcolo dei periodi di assicurazione inferiori ad un anno, mentre l'articolo 15 dispone che, qualora una persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'articolo 11, il suo diritto alla pensione viene determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, a mano a mano che si realizzano tali condizioni. Evidenzia poi che l'articolo 16, in tema di pensioni minime, dispone che ciascuno degli Stati contraenti, ricorrendone i presupposti, integri al trattamento minimo le prestazioni dovute in base al richiamato articolo 11 solo ove il beneficiario risieda sul suo territorio, specificando altresì che l'integrazione fa carico esclusivamente all'Istituzione competente dello Stato sul cui territorio il beneficiario risiede. A sua volta l'articolo 17 stabilisce che se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione è soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni. Per quanto concerne, poi, le norme in materia di prestazioni di disoccupazione, evidenzia che l'articolo 18 stabilisce il principio generale per cui si tiene conto dei periodi di lavoro compiuti sotto le due legislazioni, purché sia stato svolto un periodo di lavoro di almeno sei mesi nel Paese in cui le prestazioni di disoccupazione sono richieste. Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato a cercarvi lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni stesse nello Stato di provenienza. Passando alle disposizioni successive, fa presente che l'articolo 19 stabilisce che le norme di attuazione dell'Accordo saranno concordate dalle Autorità competenti degli Stati contraenti e saranno formalizzate in un'intesa amministrativa che entrerà in vigore contestualmente all'Accordo, mentre l'articolo 20 prevede lo scambio di informazioni fra le parti in una serie di casi. L'articolo 21 stabilisce, poi, il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e della messa a disposizione della documentazione relativa agli accertamenti e ai controlli sanitari fra le istituzioni competenti, per la corretta gestione delle prestazioni erogate. L'articolo 22 prevede la facoltà, per le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato, di rivolgersi direttamente alle autorità, istituzioni e organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei propri cittadini, mentre l'articolo 23 sancisce il principio di reciprocità nei casi di esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione, l'esenzione dal visto di legalizzazione e il mutuo riconoscimento degli attestati. Osserva che, ai sensi dell'articolo 24, per facilitare l'applicazione dell'Accordo e consentire un più rapido collegamento tra le istituzioni dei due Stati, le autorità competenti designeranno degli organismi di collegamento. Sottolinea poi che, in virtù dell'articolo 25, le domande, le dichiarazioni ed i ricorsi presentati in applicazione dell'Accordo ad una autorità, istituzione o organismo di collegamento di uno Stato contraente, sono considerati come presentati al corrispondente ente dell'altro Stato. Parimenti, in caso di ricorsi da presentare entro un determinato termine, il termine si considera rispettato se la presentazione viene effettuata al corrispondente ente dell'altro Stato, che ha l'obbligo di trasmetterli senza ritardo. L'Accordo disciplina poi le modalità di comunicazione fra tutti i soggetti coinvolti (articolo 26), le modalità di pagamento delle prestazioni agli aventi diritto, la valuta e il tasso di Pag. 11cambio applicabile (articolo 27) ed i casi di prestazioni non dovute o somme indebitamente corrisposte (articolo 28). L'articolo 29, infine, stabilisce il principio di riservatezza dei dati e contiene il rinvio all'allegato I, che contiene le disposizioni per lo scambio dei dati personali. Da ultimi gli articoli 30 e 31 recano disposizioni transitorie e finali. Nel dettaglio l'articolo 30 disciplina i termini di decorrenza dell'Accordo, mentre l'articolo 31 dispone che l'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli atti di ratifica, contestualmente all'acquisto di efficacia dell'intesa amministrativa. L'articolo contiene anche le disposizioni transitorie applicabili in caso di denuncia dell'Accordo.
  Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge, che si compone di 4 articoli, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca disposizioni finanziarie. In particolare, segnala che il comma 1 prevede i mezzi con cui far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell'Accordo (disposizioni pensionistiche) Diversamente, il comma 2 prevede che dall'attuazione della legge, ad esclusione delle norme sopra richiamate, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118.
C. 1974 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato pareri è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Cultura, il disegno di legge C. 1974, recante «Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118», già approvato dal Senato lo scorso 17 luglio. Il disegno di legge si compone di 2 articoli. Segnala quindi che l'articolo 1, comma 1, proroga di ulteriori dodici mesi (da ventiquattro a trentasei mesi) il termine – attualmente in scadenza il 18 agosto 2024 – per l'esercizio delle seguenti deleghe: delega legislativa per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo»; delega ad adottare disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo; delega ad adottare disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo; delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore di talune tipologie di lavoratori discontinui dello spettacolo. A tal fine, il comma 1 novella, in termini identici, l'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6, della legge 15 Pag. 12luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo). Il nuovo termine per l'esercizio delle deleghe è dunque fissato al 18 agosto 2025. La procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe in parola resta disciplinata dall'articolo 2, commi 5 e 7 della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), il quale stabilisce che essi siano adottati su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, e che siano successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Fa quindi presente che l'articolo 1, comma 2, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2024 il termine, in scadenza il 27 agosto 2024, per l'esercizio della delega recata dall'articolo 27, comma 1, lettera l-bis) della legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), relativa alla possibilità che le regioni e gli enti locali possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore della legge in esame il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il disegno di legge interviene su provvedimenti che sono principalmente riconducibili, rispettivamente, alla materia della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e organizzazione di attività culturali, di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, a quella della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e del commercio, di residuale competenza regionale in base all'articolo 117, quarto comma. Tuttavia, limitandosi a disporre proroghe ai termini previsti per l'esercizio di deleghe legislative, il provvedimento interviene su un piano prettamente ordinamentale, rientrando pertanto nella competenza esclusiva dello Stato.
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
C. 1806 e abb., approvata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato pareri è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Agricoltura, la proposta di legge C. 1806, di iniziativa del Senatore Bergesio, già approvata dal Senato e recante «Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne». Rileva che la proposta C. 1806 consta di un solo articolo, che modifica i commi da 1 a 7 e il comma 10 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016. In particolare, osserva che il provvedimento, sostituendo i commi 1 e 2 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, introduce nella definizione di acque interne anche le acque lagunari e individua, in un apposito allegato, otto grandi laghi ed ulteriori 22 laghi «minori». Sottolinea che le modifiche alla disciplina in vigore hanno l'effetto di sostituire il riferimento, in funzionePag. 13 di contrasto al bracconaggio ittico, a divieti genericamente riferiti alle «acque interne» – che, a legislazione vigente corrispondono ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre – con divieti diversificati a seconda che essi siano riferiti: ai laghi indicati dal nuovo allegato, alle acque salse o salmastre o lagunari (così dispone il nuovo comma 2 dell'articolo 40); ai fiumi, ai laghi non inclusi nell'elenco di cui al predetto allegato e alle acque dolci (in tal senso si vedano i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del medesimo articolo 40). Inoltre, aggiungendo i commi da 2-bis a 2-ter, il progetto di legge introduce una nuova e più stringente lista di divieti, prevedendo un generale divieto di pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi; inoltre viene vietato: l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche e lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici (così dispone il comma 2-bis). Rispetto a tali divieti, sono disciplinati i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti (comma 2-ter). Inoltre, è consentito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi, comunque non inseriti nell'allegato 1, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale (comma 2-quater). Sostituendo il comma 3, l'articolo unico della proposta di legge prevede, in analogia con il testo attualmente vigente, che siano vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai suddetti commi 2 e 2-bis. Inoltre, sostituendo i commi da 4 a 7 e aggiungendo il comma 7-bis, il provvedimento estende le sanzioni già previste dalla normativa vigente anche alla violazione dei nuovi divieti previsti dal comma 2-bis. In estrema sintesi, fa presente che le sanzioni previste per chi viola tali divieti vanno dall'arresto e ammenda – per le ipotesi più gravi, qualificate come reati contravvenzionali – alle sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive, consentendo anche la confisca del prodotto pescato e degli strumenti utilizzati, nonché il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e conservazione del pescato (così i commi 4-7). Inoltre è previsto che all'accertamento delle violazioni siano preposte le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale (comma 7-bis). Sottolinea, infine, che l'articolo 1, sostituendo il comma 10, introduce la clausola di salvaguardia che prevede che le disposizioni di riforma siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
  Passando a trattare dei profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rammenta che la pesca costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui essa si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme. In particolare, quindi, con riferimento al provvedimento in esame, per il suo specifico contenuto e per le sue finalità, appaiono prevalenti le materie «ordinamento civile e Pag. 14penale» e «tutela dell'ecosistema», entrambe di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e s) della Costituzione.
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.55.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 30 luglio 2024.

Audizione informale nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1354 cost. Boschi e C. 1921 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di «Modifiche alla Parte II della Costituzione», di: Roberto Zaccaria, già professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Firenze; Ludovico Mazzarolli, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Udine (in videoconferenza); Tommaso Edoardo Frosini, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Suor Orsola di Napoli.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35. alle 14.35.