ALLEGATO 1
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023. C. 1915 Governo.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1915, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023;
rilevato che:
l'Accordo è volto a individuare una cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione fra Italia e India per la difesa e la sicurezza, mettendo a frutto la complementarità e interdipendenza tra i due Paesi in vari settori strategici, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi, in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con la normativa europea, per la Parte italiana, e gli obblighi assunti a livello internazionale;
in particolare, l'Accordo, composto da un preambolo e 13 articoli, individua le aree e le modalità della cooperazione affidata alle competenze dei rispettivi Ministri della difesa, con particolare riguardo alla cooperazione sui materiali per la difesa, nella progettazione, sviluppo, produzione, controllo, manutenzione e vendita relativa a equipaggiamenti, sistemi, piattaforme di difesa e qualsiasi altra questione tecnica o commerciale, regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, garantendo la protezione della proprietà intellettuale e la tutela della segretezza;
il disegno di legge si compone di 4 articoli, attraverso i quali si provvede ad autorizzare la ratifica e prevedere l'ordine di esecuzione dell'Accordo, si prevede, con l'eccezione dell'attuazione di specifiche disposizioni dell'Accordo, l'invarianza finanziaria, e si disciplina l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024. C. 1916 Governo.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1916, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024;
rilevato che:
l'Accordo, composto da 31 articoli e un allegato, è volto a regolare le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati contraenti;
il disegno di legge di autorizzazione, che si compone di 4 articoli, prevede l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria – salvo che per l'attuazione delle disposizioni pensionistiche dell'Accordo, per le quali individua i mezzi con cui far fronte ai relativi oneri e disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. C. 1974 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1974, approvato dal Senato, recante «proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118»;
rilevato che:
il disegno di legge, che si compone di due articoli, proroga di ulteriori dodici mesi il termine per l'esercizio di quattro diverse deleghe previste dall'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo);
in particolare, il disegno di legge fissa al 18 agosto 2025 il termine per l'esercizio della delega legislativa per la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», per l'adozione di nuove disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo e in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, nonché per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità in favore di talune tipologie di lavoratori discontinui dello spettacolo;
inoltre, a seguito di una modifica apportata dal Senato, il disegno di legge proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 27, comma 1, lettera l-bis) della legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), relativa alla possibilità che le regioni e gli enti locali possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il disegno di legge interviene su provvedimenti che sono principalmente riconducibili alla materia della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e organizzazione di attività culturali, di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alla materia della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché alla materia del commercio, di residuale competenza regionale in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
il provvedimento, limitandosi a disporre proroghe ai termini previsti per l'esercizio di deleghe legislative, interviene comunque su un piano prettamente ordinamentale, rientrando conseguentemente nella competenza legislativa esclusiva dello Stato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 4
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806 e abb., approvata dal Senato.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato, recante «Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne», cui è abbinata l'identica proposta di legge C. 803, presentata dall'onorevole Comaroli;
rilevato che:
il provvedimento consta di un solo articolo, che modifica i commi da 1 a 7 e il comma 10 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016;
in particolare, la proposta di legge approvata dal Senato interviene sulla definizione di acque interne per sostituire il riferimento, in funzione di contrasto al bracconaggio ittico, a divieti genericamente riferiti a tali acque con divieti diversificati a seconda che essi siano riferiti a specifici laghi, alle acque salse o salmastre o lagunari, ai fiumi o agli altri laghi e alle acque dolci;
il provvedimento introduce poi una nuova e più stringente lista di divieti, prevedendo un generale divieto di pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi, ed estende anche ai nuovi divieti la disciplina sanzionatoria attualmente applicabile;
infine, il provvedimento introduce la clausola di salvaguardia che prevede che le disposizioni di riforma siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
la pesca costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
tuttavia, talune attività in cui essa si estrinseca, tra le quali quelle oggetto dei divieti introdotti dal provvedimento in esame, non possono che essere disciplinate dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme;
in particolare, con riferimento al provvedimento in esame, per il suo specifico contenuto e per le sue finalità, appaiono prevalenti le materie «ordinamento civile e penale» e «tutela dell'ecosistema», entrambe di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e s) della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.