SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.30.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.
C. 1922 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, illustra il disegno di legge di ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, persegue due fondamentali obiettivi: determinare da un lato una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria del tratto ferroviario francese ed una diversa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie tra Italia e Francia, sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità. Abrogare, dall'altro, la legge n. 475 del 1973, con cui è stata ratificata la precedente Convenzione italo-francese sottoscritta nel 1970, in quanto ritenuta non più conforme al diritto dell'Unione europea e, in particolare, alla direttiva 2012/34/UE istitutiva di uno spazio ferroviario unico europeo.
Ricorda che tale direttiva ha l'obiettivo di assicurare un'efficiente gestione del settore ferroviario europeo: per quel che riguarda la gestione dell'infrastruttura, gli Stati membri devono provvedere affinché le funzioni essenziali che determinano l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura siano attribuite ad enti o società che non svolgono a loro volta servizi di trasporto ferroviario; per quel che riguarda la fornitura dei servizi di trasporto, gli Stati membri devono rilasciare le licenze necessarie alle imprese che soddisfino i requisiti prescritti in materia di onorabilità, capacità finanziaria, competenza professionale e copertura della propria responsabilità civile.
Per quanto riguarda il contenuto della Convenzione – che si compone di quindici articoli, suddivisi in quattro Titoli – segnala che l'articolo 1 definisce ambito di applicazione e oggetto della Convenzione. Quanto al primo aspetto, la Convenzione si applica al tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia (denominata «la Linea») situato in territorio francese. Quanto al secondo aspetto, la Convenzione definisce la ripartizione delle responsabilità in materia di esercizio e manutenzione della Linea e le modalità applicabili al finanziamento di queste missioni.
Il Titolo II contiene le disposizioni relative: alla designazione delle responsabilità dei gestori dell'infrastruttura italiano e francese, spettando al primo la pianificazione oraria e la gestione delle richieste ricevute dalle imprese ferroviarie italiane e francesi mentre al secondo l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura su tutta la Linea in base al principio di territorialità (articolo 3); alle regole di funzionamento applicabili alla Linea da parte del gestore dell'infrastruttura francese, in particolare in merito alla interoperabilità, alla sicurezza e all'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie (articolo 4); all'indicazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, calcolati secondo la normativa francese e percepiti dal gestore dell'infrastruttura francese (articolo 5); alla gestione e manutenzione delle stazioni sulla Linea, assicurate dal/dai gestore/i designato/i dallo Stato francese (articolo 6).
Il Titolo III individua le modalità di finanziamento della Linea. Più specificamente, l'articolo 7, lettera a), prevede che il Pag. 185deficit o l'avanzo di gestione ordinaria per ogni tratto della Linea viene valutato annualmente e sostenuto da parte italiana e francese sulla base di una ripartizione proporzionale alla circolazione dei treni italiani e francesi, salva la clausola di salvaguardia in base alla quale per ogni tratta, in caso di deficit e in presenza di almeno un servizio regolare di trasporto ferroviario di ciascuna Parte, ognuna di esse si farà carico di almeno il 25 per cento del deficit. Le successive lettere disciplinano altri aspetti finanziari, tra cui i termini di pagamento delle somme dovute da una Parte all'altra parte e la messa in mora in caso di mancato versamento delle somme dovute.
Il Titolo IV reca le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 8 dispone che l'infrastruttura ferroviaria, salvo eccezioni locali concordate con specifiche convenzioni al fine di garantire la continuità tecnica delle opere e delle attrezzature, è di proprietà dello Stato francese.
L'articolo 9 prevede che la Convenzione sia attuata nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti alle Parti dall'appartenenza all'Unione europea.
L'articolo 10 stabilisce che, in caso di eccezioni locali di esercizio e manutenzione della Linea concordate al fine di garantire la continuità dell'esercizio e della manutenzione ordinaria della stessa – che spettano in via generale al gestore dell'infrastruttura francese –, il gestore dell'infrastruttura italiano deve attivarsi presso l'Autorità nazionale di sicurezza francese per disporre di un'autorizzazione di sicurezza all'esercizio dell'attività in territorio francese.
L'articolo 11 precisa che, in caso di emergenza, ciascuna Parte autorizza l'intervento nel proprio territorio delle squadre di soccorso dell'altro Stato.
In base all'articolo 12 l'organismo di controllo nazionale francese è competente per la Linea, mentre ai sensi dell'articolo 13, la Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti delle Alpi del Sud è incaricata di garantire il controllo dell'attuazione della Convenzione.
Infine, gli articoli 14 e 15 disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo, tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti, i termini per la sua entrata in vigore – per una durata indeterminata – e l'eventuale denuncia, disponendo altresì che dall'entrata in vigore della presente Convenzione viene abrogata la precedente Convenzione tra Italia e Francia riguardante la Linea, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.
Quanto al disegno di legge di ratifica, osserva che esso si compone di cinque articoli: in particolare, l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Infine, l'articolo 4 dispone l'abrogazione della legge n. 475 del 1973, con la quale, come accennato precedentemente, l'Italia ha ratificato la Convenzione tra l'Italia e la Francia del 1970.
Poiché le disposizioni del presente provvedimento non presentano peraltro profili di interferenza o incompatibilità con l'ordinamento europeo, preannuncia la presentazione di un parere favorevole (vedi allegato 1).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.40.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.40.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) Pag. 1862023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
Atto n. 161.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 luglio scorso.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del Gruppo del Partito democratico (vedi allegato 2), la quale sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere che sarà formulata dal relatore.
Antonio GIORDANO (FDI), relatore, chiede di rinviare alla seduta di domani il seguito dell'esame del provvedimento, atteso lo svolgimento del suo iter presso l'VIII Commissione Ambiente e per valutare i contenuti della proposta di parere alternativo.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata per domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148.
Atto n. 164.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Salvatore CAIATA (FDI), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, cosiddetta «direttiva NIS 2» (Network and Information Systems) relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS) e, conseguentemente, ad abrogare e sostituire il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di recepimento della direttiva NIS del 2016.
Rileva come si tratti di un settore assai delicato, che è diventato negli ultimi anni oggetto dell'attenzione dell'Unione europea e del Parlamento italiano: la Commissione ha infatti svolto un importante lavoro conoscitivo nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, della comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla politica di ciberdifesa dell'UE.
Sottolinea inoltre come il tema della cibersicurezza risulti decisivo anche in connessione con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, poiché i dati su cui sistemi di IA poggiano richiedono elevati livelli di integrità e protezione.
Ricorda altresì che il provvedimento in titolo è stato predisposto in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (Legge di delegazione europea 2022-2023) e nel rispetto dell'articolo 3 della stessa legge, che detta i principi e criteri specifici di delega.
Segnala che la nuova direttiva NIS 2, il cui termine di recepimento è fissato dalla stessa al 17 ottobre 2024, è stata adottata per rispondere alle crescenti minacce poste dalla digitalizzazione e dall'aumento degli attacchi informatici, rafforzando ulteriormente la sicurezza informatica e la resilienza delle infrastrutture critiche e dei fornitori di servizi digitali all'interno dell'Unione europea (UE).
Evidenzia che le principali novità introdotte sono: l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina anchePag. 187 alla Pubblica amministrazione centrale, le piccole e microimprese, e i fornitori di servizi di comunicazione elettroniche pubbliche e di reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; la distinzione tra «soggetti essenziali» e «soggetti importanti» in base ai requisiti dimensionali e alla tipologia di prodotti o servizi forniti, al fine di superare l'attuale disomogeneità nel processo di identificazione dei soggetti da parte degli Stati membri; la razionalizzazione dei requisiti minimi di sicurezza e delle procedure di notifica obbligatoria; l'adozione di un approccio «multirischio»; la regolamentazione della divulgazione coordinata delle vulnerabilità (CVD) e l'ampliamento delle funzioni di coordinamento dei Team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica CSIRT (Computer Security Incident Response Team) nazionali; l'istituzionalizzazione della cooperazione tra Stati membri nella nuova rete CyCLONe (Cyber Crises Liaison Organisation Network), per la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala.
Mette in risalto come la nuova direttiva preveda inoltre uno specifico apparato sanzionatorio, più severo e armonizzato a livello europeo, allo scopo di garantire una maggiore uniformità e deterrenza in tutta l'UE, con sanzioni che arrivano fino a un massimo di almeno 10.000.000 euro o di almeno il 2 per cento del fatturato totale annuo del soggetto.
Lo schema di decreto legislativo, di recepimento della direttiva NIS 2, si compone di 44 articoli, suddivisi in 6 capi.
Il capo I (articoli da 1 a 8) è dedicato alle disposizioni generali e all'articolo 5 recepisce anche il capo V (Giurisdizione e registrazione) della direttiva NIS 2; il capo II (articoli da 9 a 17) è dedicato al quadro nazionale di sicurezza informatica e all'articolo 17, recepisce anche il capo VI (Condivisione delle informazioni) della direttiva NIS 2; il capo III (articoli da 18 a 22) concerne la cooperazione a livello dell'Unione europea e internazionale e l'articolo 18 (Gruppo di cooperazione NIS) recepisce anche parte dei due articoli che compongono il capo VIII (Atti delegati e atti di esecuzione) della direttiva NIS 2; il capo IV (articoli da 23 a 33) è dedicato agli obblighi in materia di gestione del rischio per la sicurezza informatica e di notifica di incidente e, al suo articolo 27 (Uso di schemi di certificazione della cibersicurezza), recepisce parte dei due articoli che compongono il capo VIII (Atti delegati e atti di esecuzione) della direttiva NIS 2; il capo V (articoli da 34 a 39) è invece dedicato alla supervisione e recepisce e razionalizza le disposizioni contenute al capo VII (Vigilanza ed esecuzione) della direttiva NIS 2; infine il capo VI (articoli da 40 a 44) riguarda le disposizioni finali e transitorie, recependo il capo IX (disposizioni finali) della direttiva NIS 2.
In conclusione, poiché il provvedimento non presenta elementi di contrasto con l'ordinamento dell'Ue e appare coerente anche con quanto previsto dalla legge recante disposizioni in materia di rafforzamento della cibersicurezza nazionale e di reati informatici, preannuncia l'espressione di un parere favorevole (vedi allegato 3).
Piero DE LUCA (PD-IDP), nell'annunciare il voto favorevole del proprio gruppo, anche in considerazione della compatibilità del provvedimento rispetto ai princìpi europei, rileva alcune criticità legate alla mancanza di risorse finanziarie in particolare nei confronti degli enti locali e di altri soggetti destinatari di obblighi stringenti ai fini del rafforzamento delle reti e delle infrastrutture cibernetiche.
Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE.
Atto n. 165.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Pag. 188 Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, segnala che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo volto a recepire la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, concernente la resilienza dei soggetti critici (direttiva CER – Critical Entities Resilience), nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 5 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, (delegazione europea 2022-2023).
Ricorda che la direttiva CER abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee – nei soli settori dell'energia e dei trasporti, e in un limitato numero di sottosettori – e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.
Osserva che la nuova direttiva ha un ambito di applicazione più ampio, che non riguarda quindi solo le infrastrutture critiche europee, e ha l'obiettivo di introdurre un'armonizzazione delle norme volta a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno.
A tal scopo, rileva come la direttiva, tra le altre cose, ponga in capo agli Stati membri l'obbligo di individuare gli operatori pubblici e privati titolari di infrastrutture critiche, cosiddetti soggetti critici, in una serie di settori specificamente individuati, stabilendo per i medesimi soggetti critici obblighi volti a rafforzarne la resilienza e la capacità di fornire i servizi essenziali nel mercato interno. La citata direttiva prevede inoltre l'adozione di una strategia per la definizione di obiettivi e misure dirette a garantire un elevato livello di resilienza da parte dei soggetti e contiene altresì misure volte a consentire alle autorità competenti di reagire prontamente e adeguatamente agli incidenti, inteso quest'ultimo come qualsiasi evento capace di perturbare la fornitura di un servizio essenziale.
Passa inoltre ad esaminare i contenuti del provvedimento, che si compone di 7 capi e 22 articoli.
L'articolo 1, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva CER, definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo. In particolare, è prevista l'espressa esclusione dall'ambito di applicazione del presente decreto agli enti della pubblica amministrazione che operano nei settori della pubblica sicurezza, della difesa nazionale o dell'attività di contrasto, compresi l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, agli organismi di informazione per la sicurezza ed all'Autorità nazionale per la cybersicurezza (ACN), nonché al Parlamento, alla Banca d'Italia e agli organi giudiziari. Con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere previsti altresì ulteriori soggetti ritenuti critici che svolgono attività principalmente nei settori della pubblica sicurezza, della protezione civile, della difesa o dell'attività di contrasto, accertamento e perseguimento di reati.
L'articolo 2 reca una serie di definizioni generali, tra le quali quella di «soggetto critico», «infrastruttura critica», «servizio essenziale», «enti della pubblica amministrazione», riproducendo quelle contenute nell'articolo 2 della direttiva CER.
Gli articoli dal 3 al 5 disciplinano il perimetro della governance nazionale in materia di resilienza dei soggetti critici. In particolare, l'articolo 3 definisce le competenze da attribuire al Presidente del Consiglio dei ministri; l'articolo 4 prevede, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'istituzione del Comitato interministeriale per la resilienza (CIR), con funzioni di proposta, di alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale e di promozione; l'articolo 5 elenca invece le autorità settoriali competenti, definendone compiti e funzioni, prevedendo altresì l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un apposito punto di contatto, con funzione di collegamento con la Commissione europea, cooperazione con i paesi terzi e cooperazione transfrontaliera tra punti di contatto e tra autorità settoriali competenti degli Stati membri.
L'articolo 6 prevede che, entro il 17 luglio 2025, il Presidente del Consiglio dei Pag. 189ministri adotti la strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici.
L'articolo 7 stabilisce che la valutazione del rischio da parte dello Stato sia redatta dal punto di contatto unico dopo aver raccolto le valutazioni delle autorità settoriali competenti, indicando altresì gli elementi di cui deve tenere conto la valutazione del rischio.
L'articolo 8 prevede che le autorità settoriali competenti individuino, ciascuna per i propri settori e sottosettori, i soggetti ritenuti critici entro il 17 gennaio 2026, e che il punto di contatto unico ne stili un elenco, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il medesimo termine.
L'articolo 9 elenca i criteri cui le autorità settoriali devono attenersi per determinare la rilevanza degli effetti negativi di un incidente, in base a soglie definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'articolo 10 esclude l'applicazione delle disposizioni concernenti la cooperazione con gli Stati membri dell'UE (articolo 12), gli obblighi di resilienza dei soggetti critici (capo III), i soggetti critici di particolare rilevanza europea (capo IV), nonché la vigilanza e l'esecuzione e quelle relative ai poteri ispettivi (capo V) per i soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali, in quanto essi sono soggetti ad una specifica disciplina settoriale.
L'articolo 11 reca disposizioni in materia di sostegno ai soggetti critici, che si sostanzia nello scambio con essi di buone prassi, nell'elaborazione di modelli, linee guida e metodologie di analisi, nel supporto nell'organizzazione di esercitazioni volte a testare la loro resilienza, nonché nella realizzazione di corsi di formazione per il loro personale e, ove possibile, attività di consulenza.
L'articolo 12 prevede specifiche attività di cooperazione tra i punti di contatto unici e le autorità settoriali competenti dei vari Stati membri.
L'articolo 13 prevede che i soggetti critici effettuino l'individuazione delle proprie infrastrutture critiche e una ricognizione dei rischi connessi all'erogazione di servizi essenziali, tenuto conto di una serie specifica di criteri.
L'articolo 14 prevede l'adozione da parte dei soggetti critici di misure tecniche, di sicurezza e di organizzazione, adeguate a garantire la propria resilienza, sulla base delle informazioni pertinenti fornite in merito alla valutazione del rischio dello Stato.
L'articolo 15 detta disposizioni per l'acquisizione da parte di un soggetto critico dei precedenti personali, presenti e non nel casellario giudiziale europeo, delle persone che svolgono attività o ricoprono ruoli di rilievo nell'erogazione dei servizi essenziali da parte dei soggetti critici.
L'articolo 16 pone in capo ai soggetti critici precisi obblighi di notificazione e comunicazione in caso di incidenti rilevanti, in modo da consentire alle autorità settoriali competenti di reagire tempestivamente agli incidenti.
L'articolo 17 definisce i soggetti critici di particolare rilevanza europea, rinviando alla procedura stabilita dalla direttiva e gestita dalla Commissione europea.
L'articolo 18 prevede la possibilità di organizzare una missione di consulenza che è chiamata a valutare le misure adottate da parte di un soggetto critico. La richiesta relativa all'organizzazione della predetta missione può provenire dal punto unico di contatto, sentita l'autorità settoriale competente ovvero su proposta di quest'ultima, ovvero dalla stessa richiesta della Commissione europea.
L'articolo 19 stabilisce che il punto di contatto unico partecipa alle attività del gruppo per la resilienza dei soggetti critici e che, qualora necessario, al relativo personale è rilasciato il nulla osta di sicurezza.
L'articolo 20 attribuisce alle autorità settoriali competenti poteri di vigilanza, di ispezione, di svolgere attività di controllo, di richiesta di informazioni e di diffida nei confronti dei soggetti critici, finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi consistenti nella corretta adozione delle misure di resilienza.
L'articolo 21 disciplina l'apparato sanzionatorio.Pag. 190
L'articolo 22 dispone infine l'abrogazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.
In conclusione, evidenzia che non si ravvisano elementi di contrasto con l'ordinamento dell'UE e propone pertanto l'espressione di un parere favorevole (vedi allegato 4).
Nessun altro chiedendo d'intervenire, La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.50.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.50.
Sulla riunione dei Presidenti delle Commissioni Affari dell'Unione europea dei Parlamenti dei Paesi mediterranei membri dell'UE, svoltasi a Creta dal 13 al 14 giugno 2024.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ricorda che dal 13 al 14 giugno scorsi ha partecipato, insieme al Presidente dell'omologa Commissione del Senato, sen. Terzi di Sant'Agata, ad una Riunione dei Presidenti delle Commissioni per gli affari dell'Unione europea dei Parlamenti dei Paesi mediterranei membri dell'Unione, svoltasi a Creta dal 13 al 14 giugno 2024.
Sugli esiti della Riunione è stata predisposta una breve relazione che è in distribuzione e che sarà allegata al resoconto odierno (vedi allegato 5).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle 13.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 24 luglio 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.05.
Sulla pubblicità dei lavori.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
Sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (COLAP).
(Svolgimento e conclusione).
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, introduce l'audizione.
Nicola TESTA, presidente del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (COLAP), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono quindi i deputati Stefano CANDIANI (LEGA), Isabella DE MONTE (IV-C-RE), per porre quesiti e formulare osservazioni.
Nicola TESTA, presidente del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (COLAP) risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.
Pag. 191Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 14.30.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 345 del 17 luglio 2024, a pagina 238, seconda colonna, trentottesima riga, dopo le parole: «parere favorevole» inserire il seguente periodo: «, che verrà posta in votazione, come testé convenuto dalla Commissione, in altra seduta».