SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.50.
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione.
C. 552.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, osserva che le proposte emendative contenute nel predetto fascicolo e non comprese nel fascicolo n. 1, già esaminato dalla Commissione nella seduta dello scorso 25 giugno, non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
In considerazione di ciò, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere.
Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.
C. 1691 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
Al riguardo, segnala, in primo luogo, gli emendamenti Caso 1.352 e Manzi 1.354, su cui propone di esprimere parere contrario per carenza o inidoneità della quantificazione o della relativa copertura finanziaria.
In particolare, osserva che l'emendamento Caso 1.352, volto a sostituire la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, introdotto dal provvedimento in esame, con un'autorizzazione di spesa pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia, come risulta da un'interrogazione sulla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, non reca le necessarie disponibilità.
Osserva, viceversa, che l'emendamento Manzi 1.354, che prevede che, al termine dei percorsi sperimentali attivati nell'ambito della filiera formativa tecnico-professionale, la dotazione organica quinquennale rimanga in servizio presso le istituzioni scolastiche, non provvede alla quantificazione dei conseguenti oneri né alla relativa copertura finanziaria.
Ravvisa, inoltre, la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari connessi alle seguenti proposte emendative:
Manzi 1.32, che, nel subordinare l'eventuale adesione delle regioni alla filiera formativa tecnologico-professionale alla previa individuazione della programmazione dei percorsi della filiera medesima da parte delle istituzioni scolastiche, cui è attribuito altresì il governo delle modalità realizzative di tali percorsi, nel rispetto delle competenze statali in materia di istruzione, sopprime contestualmente la clausola di invarianza finanziaria che vincola le regioni a definire le modalità realizzative dei suddetti percorsi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a Pag. 65legislazione vigente. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari conseguenti alla soppressione della richiamata clausola di invarianza finanziaria;
Orrico 1.52, che sopprime la clausola di invarianza finanziaria che vincola le regioni che intendano aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale a operare nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari conseguenti alla soppressione della richiamata clausola di invarianza finanziaria;
Orrico 1.53, che modifica la disposizione ai sensi della quale le regioni che aderiscono alla filiera formativa tecnologico-professionale debbono provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, richiamando l'esigenza di reperire le indispensabili risorse economiche e strumentali previste a legislazione vigente, senza fare riferimento anche alle risorse umane. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla formulazione della proposta emendativa, al fine di verificarne l'idoneità ad escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Caso 1.59, che elimina il riferimento alla delimitazione dell'ambito di applicazione dei percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado alla filiera formativa tecnologico-professionale. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa;
gli identici emendamenti Piccolotti 1.64 e Caso 1.65, nonché Caso 1.66, che sopprimono il riferimento alla durata quadriennale dei percorsi sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado. Al riguardo, considera necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli effetti finanziari delle proposte emendative, nel caso in cui la modifica comporti l'estensione della durata dei percorsi sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado;
Caso 1.67, che prevede che i percorsi sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado attivati nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale siano quinquennali invece che quadriennali. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli effetti finanziari dell'estensione da quattro a cinque anni della durata dei percorsi sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado;
Caso 1.98, 1.101 e 1.102, che intervengono sulla disposizione, contenuta nel comma 2 dell'articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, ai sensi della quale all'attuazione dei percorsi quadriennali sperimentali si provvede, oltre che ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale, in assenza di esuberi di personale, sopprimendo tale previsione ovvero limitandola al personale docente e amministrativo o al solo personale docente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della previsione di possibili esuberi di personale in sede di attuazione dei percorsi quadriennali sperimentali;
Caso 1.128, che rende obbligatoria, anziché facoltativa, la previsione, ad opera degli accordi che le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, dell'istituzione di reti denominate campus. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'obbligatorietà, per le regioni e gli uffici scolastici regionali, di procedere all'istituzione dei campus previsti dalla novella di cui all'articolo 1;
Caso 1.164, nonché Amato 1.176, 1.262 e 1.348, che, nel modificare le disposizioni Pag. 66dell'articolo 25-bis del decreto-legge n. 175 del 2022, introdotto dal comma 1, della presente legge richiamano lo svolgimento di percorsi quinquennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado. Al riguardo, considera necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative, con particolare riferimento alla possibilità che l'attivazione di percorsi formativi sperimentali di durata quinquennale possa comunque avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Manzi 1.157, che prevede che la validazione dei percorsi di istruzione ai fini dell'accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy sia effettuata attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, da attuare in fase di adesione alla filiera da parte degli ispettori tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla possibilità, per il Ministero dell'istruzione e del merito, di provvedere, attraverso i propri Ispettori tecnici, all'attuazione del sistema di valutazione dell'offerta formativa nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
Caso 1.165, che rende obbligatorio, anziché facoltativo, lo svolgimento, da parte dei soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, dell'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di provvedere all'attuazione della proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
Caso 1.215, che intende modificare, nell'ambito dei contenuti dei percorsi sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e degli accordi che le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare per integrare e ampliare l'offerta formativa dei suddetti percorsi sperimentali, la durata dei suddetti percorsi di istruzione, prevedendone l'estensione da quattro a cinque anni. Al riguardo, considera necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alla possibilità che l'attivazione di percorsi formativi sperimentali di durata quinquennale possa comunque avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Caso 1.234, che prevede, tra i contenuti individuati con riferimento ai percorsi di sperimentali di secondo grado, nonché degli accordi che le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare per integrare e ampliare l'offerta formativa dei suddetti percorsi sperimentali, la programmazione di attività di insegnamento nell'ambito delle attività laboratoriali e di orientamento con la collaborazione di soggetti del mondo del lavoro e delle professioni, in luogo della stipula di contratti di prestazione d'opera con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni per attività di insegnamento, formazione e addestramento. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alla possibilità che le modifiche ivi previste, in ordine alla programmazione di attività di insegnamento e alla collaborazione di soggetti del mondo del lavoro e delle professioni, possano avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
gli identici emendamenti Manzi 1.235 e Piccolotti 1.236, che prevedono, tra i contenuti individuati con riferimento ai percorsi di sperimentali di secondo grado, nonché agli accordi che le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare per integrare e ampliare l'offerta formativa dei suddetti percorsi sperimentali, la programmazione di attività aggiuntive di insegnamentoPag. 67 nell'ambito delle attività laboratoriali e di orientamento anche con la collaborazione di soggetti del mondo del lavoro e delle professioni, in luogo della stipula di contratti di prestazione d'opera con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni per attività di insegnamento, formazione e addestramento. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alla possibilità che le modifiche ivi previste, relative alla programmazione di attività aggiuntive di insegnamento e alla collaborazione di soggetti del mondo del lavoro e delle professioni, possano avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Manzi 1.237, che prevede che la stipula di contratti di prestazione d'opera con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni per attività di insegnamento, formazione e addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e di orientamento, sia subordinata all'individuazione di personale docente attinto previa convocazione dalle graduatorie a esaurimento, dalle graduatorie provinciali di supplenza e dalle graduatorie d'istituto. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alla possibilità che l'individuazione di personale docente, attinto previa convocazione dalle predette graduatorie, possa avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Amato 1.239, che prevede che allo svolgimento di attività di insegnamento, formazione e addestramento, si provveda con il reclutamento di docenti esperti nelle materie previste dal piano formativo di ogni istituzione scolastica, anziché mediante la stipula di contratti di prestazione d'opera con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni. Al riguardo, considera necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli effetti finanziari della previsione del reclutamento di docenti esperti nelle materie previste dal piano formativo di ogni istituzione scolastica;
Amato 1.268, che modifica il comma 7, alinea, dell'articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, introdotto dal provvedimento in esame, relativo ai contenuti eventuali dei percorsi di sperimentali di secondo grado, prevedendo la durata quinquennale dei percorsi formativi medesimi. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alla possibilità che all'attivazione di percorsi formativi sperimentali di durata quinquennale possa comunque provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Caso 1.367, che prevede, in sede di prima applicazione, che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, introdotto dal provvedimento in esame, si applichino ai percorsi quinquennali, anziché a quelli quadriennali, già attivati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;
gli identici articoli aggiuntivi Manzi 1.01 e Caso 1.02, che recano un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sul Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, al fine di rendere la formazione professionale coerente con i bisogni dell'offerta formativa. Al riguardo, fermo restando che non appare possibile valutare la congruità dell'autorizzazione di spesa prevista, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Pag. 68Fondo per esigenze indifferibili per gli anni 2025 e 2026, nonché una rassicurazione volta ad escludere che il loro utilizzo possa pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;
Caso 2.3, Manzi 2.15 e Piccolotti 2.16, che sostituiscono la Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito dall'articolo 2, comma 1, con un'apposita Direzione generale dell'Istruzione tecnica, professionale e tecnologica superiore, avente compiti di coordinamento estesi all'istruzione e formazione professionale. Al riguardo, considera necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riguardo alla circostanza che la sostituzione della menzionata struttura tecnica con un'apposita Direzione generale dell'Istruzione tecnica, professionale e tecnologica superiore non determini oneri ulteriori rispetto a quelli già oggetto di copertura finanziaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 2;
Manzi 2.44, che ampliano le funzioni assegnate alla struttura tecnica di missione istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, affidandole altresì il compito di sostenere le attività della Rete nazionale delle scuole professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2017. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento in ordine alle modalità attraverso le quali è assicurato il sostegno alle attività della Rete nazionale delle scuole professionali, al fine di verificare che il predetto sostegno possa essere assicurato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
Manzi 2.60, che prevede che il contingente di risorse umane assegnato alla struttura tecnica di missione istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 possa essere costituito non solo da personale in servizio presso il medesimo Ministero, come già previsto dal provvedimento, ma anche da personale in servizio presso i competenti assessorati regionali. La proposta prevede, inoltre, che agli otto esperti che potranno far parte del predetto contingente di personale spetti il rimborso delle spese, anziché un compenso, nel limite di 50.000 euro annui pro capite e di 400.000 euro annui complessivi. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari delle modifiche previste dalla proposta emendativa in esame, al fine di verificare la possibilità di dare attuazione alla stessa nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista per il funzionamento della struttura tecnica di missione dal comma 3 dell'articolo 2;
Caso 2.76, che intende prevedere che i costi della struttura tecnica di missione istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, ivi inclusi quelli di funzionamento, siano posti a carico del medesimo Ministero, che vi provvede nell'ambito delle risorse annualmente destinate a tale scopo con decreto adottato dallo stesso Dicastero, ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 3, riferita all'attuazione dell'intero articolo. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla coerenza della proposta emendativa, che almeno sul piano testuale non sembra adeguatamente coordinata con l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3 dell'articolo 2;
Caso 2.80, che specifica che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 2, riferita all'attuazione del medesimo articolo, è finalizzata al sostenimento dei soli costi di cui al comma 2 del medesimo articolo. Al riguardo, nel rilevare che, in base alla relazione tecnica, le spese per l'attuazione dell'articolo 2 non appaiono integralmente riconducibili alle spese di personale di cui al comma 2 del medesimo articolo, ritiene, pertanto, necessario acquisire un chiarimento in ordine agli effetti della modifica introdotta, che sembrerebbe limitare la copertura finanziaria di cui al Pag. 69comma 3 dell'articolo 2 a una quota delle spese derivanti dal medesimo articolo.
Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. In particolare, con riferimento agli identici articoli aggiuntivi Manzi 1.01 e Caso 1.02, precisa che la contrarietà discende dalla specifica modalità di copertura finanziaria, imputata a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, posto che le risorse iscritte in tale Fondo risultano già preordinate all'attuazione di provvedimenti in corso di predisposizione ritenuti prioritari dal Governo.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP) chiede delucidazioni alla rappresentante del Governo in merito alla contrarietà espressa sull'emendamento Manzi 1.157, che a suo giudizio non appare in alcun modo suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dal momento che le attività ivi previste a carico degli ispettori tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito già rientrano sostanzialmente tra i compiti assolti in via istituzionale dal medesimo Ministero.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel confermare il parere contrario in precedenza espresso sull'emendamento Manzi 1.157, rileva che le attività ivi richieste agli ispettori tecnici del citato Ministero si configurano come ulteriori rispetto a quelle ordinariamente svolte e che, pertanto, allo stato non è possibile, in assenza di una specifica relazione tecnica, escludere che l'attuazione delle disposizioni del medesimo emendamento comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), concordando con le valutazioni espresse dalla collega Roggiani circa l'insussistenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione dell'emendamento Manzi 1.157, ritiene che le questioni poste dalla collega meritino uno specifico approfondimento, evidenziando come le attività ivi previste a carico degli ispettori tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito siano essenzialmente sovrapponibili a quelle già ordinariamente svolte dai predetti soggetti. Nel ritenere, pertanto, paradossale ipotizzare che dall'emendamento Manzi 1.157 possano discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, richiama l'attenzione sul rischio che le valutazioni fornite nella presente sede dalla rappresentante del Governo siano dettate da eccessiva discrezionalità.
Richiama, infatti, i numerosi provvedimenti esaminati in sede consultiva nel corso della corrente legislatura, evidenziando come l'Esecutivo, a fronte di analoghi provvedimenti di iniziativa governativa o della maggioranza, abbia ripetutamente ribadito, a seconda delle diverse circostanze, la possibilità di far fronte alle attività da essi previste in condizioni di neutralità finanziaria, ovvero avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Rammenta, infine, che resta nella facoltà dell'Esecutivo esprimere un parere contrario sul merito delle singole proposte emendative, sia in sede di esame dei provvedimenti presso le Commissioni competenti per materia, sia direttamente in Assemblea.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP), associandosi alle considerazioni svolte dalle colleghe che lo hanno preceduto, auspica che non vi sia l'intenzione, da parte della maggioranza o del Governo, di modificare le regole di ingaggio che hanno solitamente presieduto allo svolgimento delle attività svolte in sede consultiva dalla Commissione sui provvedimenti legislativi e sulle proposte emendative di volta in volta sottoposte al proprio esame, che a suo avviso debbono essere sorrette da valutazioni di ordine esclusivamente tecnico-finanziario.Pag. 70
Ritiene, conseguentemente, assolutamente lecito richiedere risposte esaurienti, da parte della sottosegretaria Albano, sui rilievi puntualmente esposti dalle deputate Roggiani e Guerra in merito ai profili di carattere finanziario dell'emendamento Manzi 1.157, evidenziando come, qualora la contrarietà espressa su tale emendamento fosse motivata da una posizione preconcetta, afferente al merito della medesima proposta emendativa, i gruppi di opposizione ne trarranno le ovvie conseguenze in ordine ai comportamenti da assumere nell'ambito dei lavori della Commissione. Ribadisce, infine, che il Governo e la maggioranza hanno comunque la facoltà di respingere nel merito le proposte emendative nel corso dell'esame presso i competenti organi parlamentari.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo nuovamente sull'emendamento Manzi 1.157, ribadisce che esso non attribuisce ulteriori compiti agli ispettori tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, ma si limita, piuttosto, a delineare specifiche modalità procedurali per lo svolgimento di attività che già sono svolte dai medesimi ispettori. Per queste ragioni, ribadisce che la proposta non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce che, allo stato attuale, in assenza di apposita relazione tecnica riferita all'emendamento Manzi 1.157, non è possibile escludere che lo svolgimento delle attività previste dalla medesima proposta emendativa comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Assicura, quindi, che il parere contrario in precedenza espresso e da ultimo confermato sulla medesima proposta emendativa risulta fondato su motivazioni di carattere esclusivamente tecnico.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), preso atto della mancanza di risposte adeguate da parte della sottosegretaria Albano rispetto agli interrogativi formulati dai componenti del gruppo del proprio gruppo con riferimento ai profili finanziari dell'emendamento Manzi 1.157, invita la presidenza della Commissione ad assicurare che la dialettica tra il Governo e la Commissione medesima sia sempre improntata alla salvaguardia del corretto e pieno esercizio delle prerogative parlamentari, pena lo svilimento delle delicate funzioni che la Commissione Bilancio è chiamata a esercitare in materia di verifica dei profili finanziari dei provvedimenti e delle proposte emendative sottoposti al proprio esame.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP) assicura che, nella richiesta di maggiori chiarimenti al Governo sull'emendamento Manzi 1.157, non si annida alcuna intenzione ostruzionistica, essendo la finalità degli interventi in precedenza svolti esclusivamente quella di comprendere le ragioni di un parere contrario che, anche alla luce delle ulteriori risposte fornite dalla sottosegretaria Albano, non appare a suo avviso debitamente motivato.
Marco GRIMALDI (AVS), tenuto conto del dibattito in corso, invita la presidenza a valutare l'opportunità di disporre una breve sospensione dei lavori, onde consentire alla rappresentante del Governo di svolgere ulteriori approfondimenti sull'emendamento Manzi 1.157 e di fornire, conseguentemente, i chiarimenti richiesti sul punto dai deputati che sono in precedenza intervenuti.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, acquisita la disponibilità al riguardo della sottosegretaria Albano, sospende brevemente la seduta, al fine di consentire ulteriori verifiche tecniche sull'emendamento Manzi 1.157.
La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.05.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, anche a seguito delle interlocuzioni intercorse per le vie brevi con i competenti uffici ministeriali, conferma il parere contrario del Governo sull'emendamento Manzi 1.157, giacché, in assenza di un'apposita relazione Pag. 71tecnica sulla proposta emendativa in questione, da predisporre a cura del Dicastero competente per materia, non è al momento possibile escludere che dalla sua attuazione derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In tale quadro, tuttavia, al fine di tenere conto dell'ampio dibattito appena svoltosi, fa presente che il Governo si rimette alle valutazioni della Commissione sul citato emendamento Manzi 1.157.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) osserva che la posizione da ultimo espressa dalla sottosegretaria Albano sia intrinsecamente contraddittoria. Rileva, infatti, che la sottosegretaria sarebbe tenuta a esprimere, a nome del Governo, un orientamento univoco sull'emendamento Manzi 1.157 ora in discussione, essendo del tutto evidente che, qualora sullo stesso restasse ferma la valutazione contraria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di votazione la maggioranza della Commissione non potrebbe che attenersi a tale ultima valutazione, vanificando pertanto la dichiarata disponibilità del Governo a rimettersi alle valutazioni della Commissione.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, alla luce dell'intervento da ultimo svolto dalla deputata Guerra, al fine di meglio chiarire la posizione dell'Esecutivo, ribadisce che il parere sull'emendamento Manzi 1.157 è contrario, per le argomentazioni in precedenza svolte.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.32, 1.52, 1.53, 1.59, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.98, 1.101, 1.102, 1.128, 1.157, 1.164, 1.165, 1.176, 1.215, 1.234, 1.235, 1.236, 1.237, 1.239, 1.262, 1.268, 1.348, 1.352, 1.354, 1.367, 1.01, 1.02, 2.3, 2.15, 2.16, 2.44, 2.60, 2.76 e 2.80, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, inoltre, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.
Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero.
C. 960-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione Bilancio ha esaminato il testo del provvedimento in titolo, quale risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione Affari esteri, a partire dalla seduta del 15 maggio 2024. Rammenta, altresì, che nella medesima seduta è stata richiesta al Governo la trasmissione di un'apposita relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 e che nella successiva seduta del 3 luglio scorso la rappresentante del Governo ha quindi depositato la relazione tecnica predisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. In particolare, ricorda che nella citata seduta la rappresentante del Governo ha evidenziato come la relazione tecnica non individuasse puntualmente la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, posto che non veniva indicata la base di calcolo della percentuale del 30 per cento dei proventi da destinare al rafforzamento dei servizi consolari previsti dalla proposta di legge in esame.
Segnala che, successivamente a tale seduta, la Commissione Affari esteri, nella seduta del 17 luglio 2024, ha quindi conclusoPag. 72 l'esame in sede referente del provvedimento, approvando una proposta emendativa del relatore che apporta talune ulteriori modifiche al testo in precedenza esaminato dalla Commissione Bilancio, che incidono sui profili finanziari del provvedimento.
In particolare, osserva che, per effetto delle predette modifiche, al comma 1 dell'articolo 1 viene ora previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i proventi derivanti dal versamento degli importi dovuti da chi richiede il rilascio del passaporto all'estero siano attribuiti al bilancio dell'ufficio diplomatico-consolare che ha rilasciato il relativo passaporto, su base trimestrale, in misura percentuale rispetto alle quote di contributo amministrativo per il rilascio del passaporto ordinario presso le rappresentanze diplomatico-consolari, e non più in misura percentuale rispetto al totale degli introiti collegati all'emissione di passaporti e carte di identità, come previsto nel precedente testo. A tale proposito, rammenta che, secondo quanto riportato nella suddetta relazione tecnica, i contributi amministrativi versati per il rilascio dei passaporti emessi dalle rappresentanze diplomatiche-consolari nel corso dell'anno 2023 ammontano a 40.626.243 euro.
Inoltre, evidenzia che l'attribuzione dei predetti proventi al bilancio del pertinente ufficio diplomatico-consolare avrà luogo tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato e contestuale riassegnazione in favore dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il successivo versamento alla rispettiva sede diplomatica-consolare, superando per tal via il meccanismo del prelievo, per una corrispondente misura, dal conto corrente valuta tesoro della singola sede diplomatico-consolare.
Sempre per effetto delle modifiche da ultimo apportate al testo, rileva che il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che la percentuale dei proventi da destinare alle sedi diplomatico-consolari sia pari al 10 per cento del solo contributo amministrativo per il rilascio del passaporto, anziché al 30 per cento del totale degli introiti collegati all'emissione di passaporti e carte di identità, prevedendo, altresì, che la misura stessa potrà subire un incremento, fino al valore massimo del 30 per cento, nei casi in cui la variazione della quota non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica.
Fa presente, infine, che per effetto delle citate modifiche, il comma 4 dello stesso articolo 1 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge in 4 milioni di euro annui decorrere dal 2025, ferma rimanendo l'imputazione della relativa copertura finanziaria a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
Tutto ciò premesso, ritiene in primo luogo necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri indicata al comma 4 dell'articolo 1, anche tenuto conto del suddetto importo di 40.626.243 euro registrato nell'anno 2023, applicando al quale la misura percentuale del 10 per cento prevista dal comma 2 conseguirebbero maggiori oneri per la finanza pubblica pari a circa 4,07 milioni di euro annui, prudenzialmente arrotondati per eccesso.
Parimenti, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di contenere gli oneri all'interno dell'importo indicato dal comma 4 dell'articolo 1, tenuto conto delle possibili variazioni in aumento del numero dei passaporti rilasciati presso le rappresentanze diplomatico-consolari.
Considera, inoltre, necessario acquisire un chiarimento in ordine alle previsioni contenute nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1, che prevedono la possibilità di disporre un incremento, fino al 30 per cento, della percentuale dei proventi da destinare alle rappresentanze diplomatico-consolari «nel caso in cui la variazione non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica».
Per quanto attiene, invece, ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui si prevede la riduzione è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, sulla base del vigente bilancio dello Stato, una Pag. 73dotazione iniziale pari a 88.659.781 euro per l'anno 2024, a 106.371.658 euro per l'anno 2025 e a 268.515.522 per l'anno 2026. Al riguardo, segnala la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate in via permanente con finalità di copertura, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.
La sottosegretaria Lucia ALBANO comunica che con riferimento al testo del provvedimento ora all'esame dell'Assemblea il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha predisposto una nuovo relazione tecnica, che è attualmente in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Chiede, quindi, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, al fine di consentire ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze di effettuare le valutazioni tecniche di propria competenza, assicurando tuttavia il massimo impegno per un celere completamento dell'istruttoria.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto di quanto evidenziato dalla rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo.
C. 1744.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2024.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta, osserva che il riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» come sacrario militare subacqueo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il medesimo relitto non necessita delle attività manutentive tipiche dei cimiteri militari, non ravvisandosi, pertanto, costi associati alla sua manutenzione, né si prevede lo svolgimento di visite o celebrazioni di carattere religioso, salvo il transito di unità militari nel tratto di mare interessato.
Fa, inoltre, presente che alle spese per il mantenimento del Sacrario militare dei caduti d'oltremare di Bari, nel quale sono state tumulate le salme di una parte dell'equipaggio del sommergibile «Scirè», già si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati a legislazione vigente all'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria del Ministero della difesa.
Segnala, infine, che non si prevede lo svolgimento di operazioni per il recupero delle restanti salme dei componenti dell'equipaggio rimaste nel sottomarino, né ulteriori interventi di manutenzione, messa in sicurezza e recupero di cimeli all'interno del relitto, tenuto conto del fatto che il sommergibile «Scirè» è già stato sigillato nel 2002 per evitarne la violazione.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 1744, recante riconoscimento del relitto del regio sommergibile “Scirè” quale sacrario militare subacqueo;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il riconoscimento del relitto del regio sommergibile “Scirè” come sacrario militare subacqueo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il medesimo relitto non necessita delle attività manutentive tipiche dei cimiteri militari, non Pag. 74ravvisandosi, pertanto, costi associati alla sua manutenzione, né si prevede lo svolgimento di visite o celebrazioni di carattere religioso, salvo il transito di unità militari nel tratto di mare interessato;
alle spese per il mantenimento del Sacrario militare dei caduti d'oltremare di Bari, nel quale sono state tumulate le salme di una parte dell'equipaggio del sommergibile “Scirè”, già si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati a legislazione vigente all'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria del Ministero della difesa;
non si prevede lo svolgimento di operazioni per il recupero delle restanti salme dei componenti dell'equipaggio rimaste nel sottomarino, né ulteriori interventi di manutenzione, messa in sicurezza e recupero di cimeli all'interno del relitto, tenuto conto del fatto che il sommergibile “Scirè” è già stato sigillato nel 2002 per evitarne la violazione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere.
DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
C. 1937 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2024.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta, osserva, in primo luogo, che per le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024, oggetto della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, è da escludersi l'esigenza di qualsiasi riconoscimento tariffario intermedio, trattandosi di concessionari che, a differenza di quanto stabilito con riguardo alle società concessionarie con periodi regolatori scaduti al 31 dicembre 2023, hanno aggiornato la tariffa a decorrere dal 1° gennaio 2024 sulla base delle disposizioni convenzionali vigenti e potranno applicare l'adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2025 sulla base dei piani economico-finanziari che saranno da questi presentati entro il 31 luglio 2024 e successivamente perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
Segnala, inoltre, che agli oneri di gestione, stimati in un intervallo compreso tra 40.000 e 100.000 euro sulla base delle condizioni medie di mercato, connessi all'affidamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del servizio di valutazione documentale e contabile a primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio, da svolgersi ai fini della quantificazione del corrispettivo che ANAS Spa dovrà corrispondere alla società Autostrada tirrenica Spa per l'acquisto dei progetti da questa elaborati per la realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, ANAS Spa potrà provvedere nell'ambito del meccanismo degli oneri di investimento espressamente contemplati nel Contratto di programma ANAS, il cui ammontare complessivo è sufficiente alla copertura di tale tipologia di spesa.
Rileva che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1.2), volta a ottimizzare e ridurre i tempi di attuazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina attraverso l'introduzione di un meccanismo di approvazione del progetto esecutivo per fasi costruttive, in luogo dell'approvazione del medesimo progetto per intero, non è suscettibile di determinarePag. 75 effetti negativi, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sui primi anni di attuazione del progetto rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica. In particolare, l'articolo 2 non ridetermina l'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, stabilito dall'articolo 1, commi 272 e 273, della legge n. 213 del 2023. La relazione del progettista di completamento del progetto definitivo dell'opera, predisposta da Stretto di Messina Spa, ha previsto, sulla base delle stime di dettaglio attualmente disponibili, un costo di investimento per i lavori di realizzazione dell'opera congruo rispetto ai finanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2024, in linea con quanto affermato dalla relazione tecnica, mentre i finanziamenti delle opere di connessione al Ponte, la cui realizzazione è a carico delle società RFI Spa e ANAS Spa, sono regolati attraverso i rispettivi contratti di programma. L'avvalimento, da parte della società Stretto di Messina Spa, del personale delle società RFI Spa e ANAS Spa, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), non pregiudica lo svolgimento delle funzioni attribuite a tali società.
Segnala, altresì, che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali potranno provvedere alle attività di supporto ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista al quarto periodo del medesimo comma e analogamente a quanto previsto da precedenti disposizioni che hanno individuato specifiche figure commissariali per la realizzazione o il completamento di opere infrastrutturali.
Rileva, in aggiunta, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 3, comma 6, potrà avvalersi di esperti e consulenti, nonché stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 7, la cui relativa copertura finanziaria è individuata dal comma 8, fermo restando che il medesimo Osservatorio potrà comunque avvalersi, ai sensi di quanto previsto dal predetto comma 7, secondo periodo, delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente.
Sottolinea che gli oneri derivanti dall'autorizzazione, prevista dall'articolo 4, comma 1, alla stipula, da parte del Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia, di un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, sono stati quantificati dalla relazione tecnica in misura pari a euro 320.000 tenendo conto del costo medio degli incarichi affidati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per analoghe attività nell'ambito delle materie di competenza del medesimo Dicastero. Dal conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale e dalla stipula dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo la copertura dei relativi oneri già assicurata a valere sulle risorse stanziate sul capitolo di spesa 1264 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che all'interno del piano gestionale n. 1, «Organismo pubblico per la salvaguardia della Città di Venezia – spese di personale», del piano gestionale n. 2 «Organismo pubblico per la salvaguardia della Città di Venezia e della zona lagunare – spese di funzionamento» e del piano gestionale n. 4 «Organismo pubblico per la salvaguardia della Città di Venezia e della zona lagunare – somme da destinare al funzionamento», presenta disponibilità sufficienti a garantire sia le spese per l'avvio delle attività della medesima Autorità, sia le spese successive per il suo funzionamento a regime, senza pregiudizio per le spese già programmate a valere sulle medesime risorse.Pag. 76
Rileva che, riguardo al contributo straordinario di 750.000 euro previsto dall'articolo 4, comma 4, per il solo anno 2024, in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, è in fase di svolgimento lo studio connesso alla definizione delle modalità di riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo da applicarsi a partire dal 2025, nell'ambito del quale verranno individuati, altresì, gli strumenti di natura strutturale idonei a provvedere agli oneri connessi al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore lirico-sinfonico per gli anni successivi al 2024, legati in particolar modo al trattamento del personale della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli.
Con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, l'importo del costo aggiornato per la realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, quantificato dalla relazione tecnica in misura pari a 850 milioni di euro, evidenzia che la stessa rappresenta una stima cautelativa in attesa della progettazione esecutiva che definirà il costo effettivo dell'opera, il quale potrebbe risentire, in futuro, delle oscillazioni al ribasso dei prezzi delle materie prime attualmente in corso, nonché dei risparmi che potrebbero prodursi in conseguenza degli avanzamenti tecnologici nella realizzazione di tali infrastrutture e delle economie che potrebbero determinarsi in relazione alle procedure di espropri nel Comune di Aprilia, le quali hanno dato luogo a spese per il pagamento delle relative indennità complessivamente inferiori rispetto a quanto previsto dal quadro tecnico-economico del progetto, approvato con delibera CIPE n. 88 del 2010.
Sottolinea che l'utilizzo delle disponibilità in conto residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, con finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, nonché degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5, non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.
Chiarisce, inoltre, che l'utilizzo integrale delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge n. 350 del 2003, destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.
Con riferimento all'articolo 6, comma 1, segnala che le somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 910 del 1986 e per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211 del 1992 sono disponibili presso la Cassa depositi e prestiti.
Rileva che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7, comma 5, che autorizzano il commissario straordinario incaricato dell'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani, ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid Spa, di altre società in house o di specifiche pubbliche amministrazioni, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse destinate agli interventi da realizzare nel medesimo sito, tenendo conto che la disposizione si pone in linea di continuità con l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, che recava una analoga autorizzazione, per i medesimi interventi, in favore del Prefetto di Genova, al quale il commissario straordinario subentra ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto in esame. In particolare, in attuazione del citato articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2019 è stata sottoscritta con Sogesid Spa una apposita convenzione per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani.Pag. 77
Sottolinea, altresì, che le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 9, sono destinate ad assicurare la copertura finanziaria di interventi di mantenimento della barriera idraulica, comprensivi di interventi di trattamento delle acque, di attività di caratterizzazione delle matrici ambientali contaminate e di progettazione degli interventi di bonifica.
Rileva che la contabilità speciale istituita dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019, utilizzata con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 7, comma 10, al 17 luglio 2024 reca una disponibilità di 3.629.866,59 euro.
Segnala che ai fini della definizione dei compensi dei componenti del Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 (CSS) e della relativa segreteria tecnica, ai sensi della novella di cui all'articolo 8, comma 1, si applicheranno criteri analoghi a quelli utilizzati per la fissazione dei compensi previsti per i componenti del Comitato ETS e della relativa Segreteria tecnica, in considerazione dell'analogia delle attività svolte dai predetti Comitati in termini di livello di competenze richieste e di complessità delle questioni affrontate.
Avverte che ai costi di funzionamento del Comitato CSS e della relativa Segreteria tecnica, diversi dai compensi dei relativi componenti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate allo svolgimento delle sue funzioni a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 162 del 2011, gli oneri derivanti dalle attività previste dal predetto decreto sono posti a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio.
Con riferimento alla novella di cui all'articolo 7, comma 1, l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, degli oneri derivanti dai compensi dei componenti del Comitato CSS e della relativa Segreteria tecnica, di quota dei proventi delle aste di CO2 assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2000, è conforme a quanto già previsto dalla lettera h) del medesimo comma 7, in quanto tali oneri si riferiscono a spese amministrative connesse all'autorizzazione e alla gestione del sistema CSS, che ha la finalità di incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi.
Segnala che le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9, comma 2, lettera a), risultano effettivamente disponibili.
Rileva, infine, che le risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9, comma 2, lettera b), risultano effettivamente disponibili e il loro impiego non reca effetti pregiudizievoli alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, formula una proposta di parere nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo una rassicurazione in merito al fatto che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali potranno provvedere alle attività di supporto ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, chiede, in particolare, se sia disponibile una relazione tecnica che asseveri Pag. 78l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Chiede altresì, con riferimento all'articolo 4, comma 4, come sia possibile, in una fase ampiamente preliminare come quella attuale, affermare, nell'ambito dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo e ripresi nella proposta di parere della relatrice, che il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo sarà in grado di provvedere agli oneri connessi al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore lirico-sinfonico per gli anni successivi al 2024, con particolare riferimento al personale della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli.
Marco GRIMALDI (AVS), associandosi alle richieste di chiarimento formulate dal collega Pagano, chiede, altresì, ulteriori delucidazioni sull'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, degli oneri derivanti dai compensi dei componenti del Comitato CSS e della relativa Segreteria tecnica, di quota dei proventi delle aste di CO2 assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2000.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alla richiesta del deputato Ubaldo Pagano in merito all'articolo 3, comma 5, chiarisce che, riguardo all'individuazione dei commissari straordinari, questi sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI Spa e ANAS Spa dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, ricorda che la disposizione precisa che i commissari straordinari possono avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa che, peraltro, gli stessi non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi, né rimborsi spese a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto.
Segnala, infine, che le amministrazioni e gli enti interessati provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Luigi MARATTIN (IV-C-RE) osserva che, a suo avviso, la rappresentante del Governo non ha fornito chiarimenti rispetto alla richiesta formulata dal collega Ubaldo Pagano, ma si è limitata a ribadire il contenuto della relazione tecnica allegata al provvedimento.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP), concordando con il collega Marattin, chiede, in particolare, un riscontro sui costi relativi al personale che potrebbero ricadere sulle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali in conseguenza dell'attività di supporto svolta nei confronti dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto in esame.
La sottosegretaria Lucia ALBANO sottolinea che per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato è prevista una facoltà, e non un obbligo, di provvedere alle attività di supporto ai commissari straordinari; pertanto, le predette amministrazioni attueranno le disposizioni in esame compatibilmente con le risorse già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riferimento alla richiesta formulata dal deputato Ubaldo Pagano in merito all'articolo 4, comma 4, rileva che, anche all'esito di interlocuzioni intercorse con le Istituzioni territoriali che concorrono alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, è emersa l'esigenza, pur in presenza di un importante aumento del contributo del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinato al Teatro Petruzzelli dal 2016 al 2023 e di costi di personale già oggi più contenuti rispetto alle altre fondazioni liriche, di individuare risorse aggiuntive per far fronte alle difficoltà lamentate dalla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Pertanto, nelle more della revisione, a partire dal 2025, del meccanismo di finanziamento delle fondazioni lirico sinfoniche, al fine di sostenere nel 2024 la Fondazione Pag. 79Petruzzelli e Teatri di Bari, anche in relazione al percorso di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro afferente a questo settore, è stata ravvisata l'effettiva necessità di assegnare un contributo straordinario in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, quantificato per l'anno 2024 in euro 750.000.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) rileva che quanto appena evidenziato dalla rappresentante del Governo coincide con quanto contenuto nella relazione tecnica allegata al provvedimento, mentre la questione da lui posta riguarda, piuttosto, le motivazioni in base alle quali si afferma che il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo sarà in grado di provvedere agli oneri connessi al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore lirico-sinfonico per gli anni successivi al 2024. Chiede in proposito se da tale affermazione si debba evincere che è già in corso una trattativa con le parti sociali che preveda che il contributo di 750.000 euro non sia limitato al solo 2024 ma sarà assicurato anche per gli anni successivi, nell'ambito del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, al fine di garantire il rinnovo dei contratti per il personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel sottolineare il rilievo delle considerazioni precedentemente espresse dal collega Ubaldo Pagano, evidenzia, altresì, come, al fine di verificare la contestualità tra gli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, e la copertura finanziaria predisposta, sia necessario comprendere se sia già emerso un obbligo contrattuale. In caso contrario, non ci sarebbe bisogno di fare riferimento alle annualità successive al 2024.
La sottosegretaria Lucia ALBANO chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, si limita semplicemente a riconoscere un contributo, per il solo anno 2024, alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, non intendendo prevedere una copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva del settore.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), alla luce del chiarimento fornito dalla rappresentante del Governo, chiede alla relatrice se sia possibile modificare la proposta di parere poc'anzi formulata, al fine di espungere la premessa riferita al contributo straordinario in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, previsto dall'articolo 4, comma 4, al fine di evitare fraintendimenti in merito al perimetro temporale di operatività del predetto contributo e, conseguentemente, della portata della copertura finanziaria prevista dal comma 4 dell'articolo 4.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, accogliendo la richiesta della deputata Guerra, presenta una nuova formulazione della propria proposta di parere, espungendo dalle premesse del parere medesimo il capoverso relativo al contributo straordinario di 750.000 euro previsto dall'articolo 4, comma 4, per il solo anno 2024, in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (vedi allegato 2).
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere da ultimo formulata della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata.
La seduta termina alle 14.50.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.50.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE.
Atto n. 165.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pag. 80Parere favorevole con condizioni e osservazione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2024.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta, assicura che il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 reca, anche per gli anni successivi al 2024, disponibilità sufficienti a far fronte alla copertura finanziaria tanto degli oneri derivanti dai commi 5 e 13 dell'articolo 5, quanto degli oneri di missione derivanti dall'articolo 18.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (Atto n. 165);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 reca, anche per gli anni successivi al 2024, disponibilità sufficienti a far fronte alla copertura finanziaria tanto degli oneri derivanti dai commi 5 e 13 dell'articolo 5, quanto degli oneri di missione derivanti dall'articolo 18;
rilevata l'esigenza di:
uniformare la formulazione testuale della clausola contenuta all'articolo 11, comma 6, che esclude la corresponsione, ai componenti della Conferenza per la resilienza dei soggetti critici, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, a quella comunemente utilizzata nella prassi;
introdurre una clausola di invarianza finanziaria generale, riferita all'intero provvedimento in esame, al fine di stabilire che dalla attuazione dello stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 14 e dall'articolo 18, comma 15, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
segnalata l'opportunità di valutare, in sede di adozione definitiva del provvedimento, l'integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 13, terzo e quarto periodo, al fine di prevedere espressamente, in linea con quanto già indicato dalla relazione tecnica, la possibilità di procedere al reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale da destinare tanto al punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, quanto a ciascuna autorità settoriale competente, anche ricorrendo all'espletamento di concorsi pubblici unici, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
All'articolo 11, comma 6, sopprimere le parole: a carico della finanza pubblica.
Nel Capo VII, dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente: Art. 21-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). – 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 14, e dall'articolo 18, comma 15, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.;
Pag. 81e con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente, con riferimento all'articolo 5, comma 13, terzo e quarto periodo, la possibilità di procedere al reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale da destinare tanto al punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, quanto a ciascuna autorità settoriale competente, anche ricorrendo all'espletamento di concorsi pubblici unici, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, in linea con quanto già indicato dalla relazione tecnica».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP), anche in considerazione delle motivazioni poste alla base del parere contrario precedentemente formulato dal Governo con riferimento all'emendamento Manzi 1.157 relativo al disegno di legge C. 1691, chiede se il Governo sia nelle condizioni di fornire una relazione tecnica che attesti, con riguardo a ciascuna amministrazione interessata, che dall'attuazione dello schema di decreto in esame, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 14 e dall'articolo 18, comma 15, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate potranno provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La sottosegretaria Lucia ALBANO richiama i contenuti della relazione tecnica allegata allo schema in esame, che puntualmente assevera l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica con riferimento a tutte le disposizioni del provvedimento, ad eccezione di quelle per le quali è prevista una specifica copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel rilevare che la relazione tecnica presentata a corredo del provvedimento in esame è stata bollinata dal Ragioniere generale dello stato, evidenzia come l'apposizione della bollinatura sia subordinata alla positiva verifica, da parte della Ragioneria generale dello Stato, di tutte le relazioni tecniche pervenute da parte delle singole amministrazioni interessate dal provvedimento.
Con riferimento al rilievo formulato dal deputato Ubaldo Pagano in merito al parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'emendamento Manzi 1.157, relativo al disegno di legge C. 1691, rileva come in tal caso, non essendo disponibile una relazione tecnica, non fosse possibile, per gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, attestare che dalla richiamata proposta emendativa non derivassero nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) lamenta che è compito precipuo del Governo elaborare e fornire le relazioni tecniche al Parlamento e, pertanto, la mancanza delle stesse non può essere imputata alle opposizioni.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) fa presente che evidentemente il Governo non è nelle condizioni di predisporre e fornire le relazioni tecniche con riferimento a tutte le proposte emendative presentate dai parlamentari. Sottolinea, tuttavia, come le forze di maggioranza si siano sempre rese disponibili ad agevolare ogni opportuno approfondimento sulle proposte emendative che rivestono maggior rilievo per i gruppi di opposizione.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP) ribadisce che le considerazioni espresse sull'emendamento Manzi 1.157 non avessero un fine ostruzionistico, ma semplicemente fossero orientate a sollecitare una revisione della posizione espressa dal Governo che, anche alla luce del dibattito in corso sul provvedimentoPag. 82 in esame, appare incoerente rispetto ai giudizi espressi dall'Esecutivo sui provvedimenti di propria iniziativa.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.
Atto n. 171.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, fa presente, preliminarmente, che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, finalizzate alla razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
Con riferimento agli articoli 1 e 9, commi 1, 3 e 4, evidenzia preliminarmente che le norme recano una complessiva revisione all'imposta sulle donazioni e successioni, modificando l'intero Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990. Tra le principali modifiche segnala: al comma 1, lettere h) e zz), la riconduzione, in seno al Testo unico, delle modalità di determinazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, delle aliquote e delle franchigie già previste dalla normativa vigente; al comma 1, lettera i), ai fini della base imponibile, in recepimento della giurisprudenza di legittimità, l'esclusione del donatum dalla perimetrazione del relictum, sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie dell'imposta sulle successioni; al comma 1, lettere c) ed e), l'estensione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni ai trasferimenti derivanti da trust, con l'introduzione di un'apposita e specifica disciplina.
In particolare, fa presente che si consente al disponente o al trustee di anticipare la tassazione al momento del conferimento, senza aspettare il successivo trasferimento al beneficiario dei beni assegnati in dotazione al trust, anche per non gravare il beneficiario dell'onere dell'imposta; al comma 1, lettera d), la modifica alle disposizioni sui trasferimenti d'azienda familiare; al comma 1, lettera z), l'introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta con successivo controllo da parte dell'amministrazione finanziaria; al comma 1, lettera aaa), l'esclusione dell'imposta sulle donazioni per le cosiddette liberalità d'uso e modifica della disciplina dell'accertamento delle liberalità indirette. In particolare, fa presente che, si elimina l'ulteriore condizione richiesta dalla disciplina vigente, e cioè che le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire. Rileva, inoltre, che si eleva dal 7 all'8 per cento l'aliquota sulle liberalità indirette, che viene calcolata, in luogo dell'incremento patrimoniale che supera 350 milioni di lire, sulla parte che eccede la franchigia, ove prevista dalla legge; al comma 1, lettere o) e r), la revisione della disciplina relativa ai parametri di calcolo della base imponibile degli attivi ereditari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione e di rendite e pensioni. Rileva, inoltre, che con riferimento alle rendite vitalizie per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, l'articolo 9, comma 4, introduce una norma transitoria recante un criterio di determinazione della base imponibile. In particolare, fa presente che si prevede che se ai fini della tassazione delle rendite è stato assunto un tasso di interesse legale uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015.Pag. 83
Con riferimento alle modifiche relative alla determinazione della base imponibile, previste al comma 1, lettera i), evidenzia che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari considerando il carattere ordinamentale o di coordinamento delle norme rispetto all'attuale orientamento della Corte di Cassazione e dell'Agenzia delle entrate. Alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e della relazione illustrativa non formula osservazioni.
In merito all'estensione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni ai trasferimenti derivanti da trust, disposto dal comma 1, lettere c) ed e), evidenzia che la relazione tecnica chiarisce che la norma non modifica il trattamento già applicabile all'istituto, in quanto la normativa vigente già indica la costituzione di vincoli di destinazione, tra i presupposti dell'imposta sulle successioni e donazioni, come stabilito dall'articolo 2, comma 47, del decreto-legge n. 262 del 2006, tra i quali in via di prassi sono compresi anche i trust, come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3 del 2008. Con particolare riguardo alla novità introdotta dalla norma in esame, che consente l'anticipazione del versamento dell'imposta dal parte del disponente o del trustee al momento della costituzione del vincolo, rileva che la relazione tecnica non ascrive prudenzialmente effetti di gettito derivanti dalla possibilità per l'erario di acquisire l'imposta a titolo definitivo anticipatamente, rispetto al momento successivo del trasferimento dei beni e dei diritti, il cui verificarsi potrebbe peraltro non essere certo, non rilevando la circostanza che il valore dei beni e dei diritti conferiti nel trust possa variare nel tempo, atteso che tale variazione potrebbe risultare sia di segno positivo che negativo. Inoltre, fa presente che la relazione tecnica sottolinea che la misura interessa fattispecie di esigua importanza e anche soggetti che già a legislazione vigente sono esenti da imposta, quali i trust costituiti a favore di beneficiari disabili gravi con i criteri della legge n. 112 del 2016. Su tale aspetto ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di informazione da parte del Governo, con particolare riguardo alla platea potenzialmente interessata e ai tempi di anticipo dei versamenti che, qualora non risultino di carattere infrannuale, sarebbero suscettibili di determinare, sia maggiori entrate nell'anno in cui si verifica l'anticipato versamento, sia minori entrate nell'anno in cui il versamento si sarebbe dovuto verificare a legislazione vigente.
Con riferimento all'introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta sulle successioni, previsto al comma 1, lettera z), rileva che la relazione tecnica afferma che, in linea generale, la modifica determina una anticipazione dei versamenti da parte dei contribuenti rispetto all'attuale sistema di liquidazione. Evidenzia che la nuova modalità di autoliquidazione non modifica le regole per il versamento delle imposte correlate agli immobili dichiarati in successione – imposta ipotecaria, catastale, bollo e tasse ipotecarie – che restano comunque da versare in autoliquidazione al momento della presentazione della dichiarazione di successione. Sul punto non formula osservazioni per i profili di quantificazione.
Relativamente all'esclusione dell'imposta sulle donazioni per le cosiddette liberalità d'uso e alla modifica della disciplina dell'accertamento delle liberalità indirette, previsto al comma 14, lettera aaa), evidenzia che la relazione tecnica afferma che la disposizione potrebbe generare un lieve recupero di gettito da entrate di accertamento, prudenzialmente non stimato. In proposito, segnala che gli eventuali effetti di gettito, non quantificati, sono ascritti dalla relazione tecnica alle modifiche alla disciplina dell'accertamento delle liberalità indirette. Rileva che la relazione tecnica non fornisce informazioni circa i possibili effetti negativi derivanti dall'esclusione da tassazione anche delle liberalità d'uso. Su tale aspetto ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione, al fine di escludere la possibilità che dall'attuazione della disposizione possano derivare minori entrate.
Relativamente alla revisione della disciplina concernente i parametri di calcolo della base imponibile degli attivi ereditari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione e di Pag. 84rendite e pensioni, disposta dal comma 1, lettere o) e r), evidenzia che la modifica riguarda, in particolare, la determinazione della base imponibile di rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario. Rileva che l'attuale disciplina prevede l'applicazione di coefficienti per l'attualizzazione delle somme da considerare ai fini dell'imposta. Rileva, inoltre, che le modifiche non riguardano i coefficienti da applicare, che non sono variati rispetto a quelli vigenti per l'anno 2024, ma interessano la determinazione della base imponibile in caso di rendita o pensione a tempo determinato, per il calcolo della quale viene soppresso il limite superiore delle quaranta volte l'annualità. In proposito, fa presente che la relazione tecnica afferma che l'intervento non determina effetti rispetto al gettito attualmente scontato nelle previsioni di bilancio, trattandosi di un adeguamento al nuovo valore del saggio d'interesse legale già previsto per il 2024 al 2,5 per cento. Rileva, infine, che per le annualità successive viene prevista la variazione dei coefficienti in funzione del valore del saggio d'interesse legale con apposito decreto, e comunque non inferiore alla misura del 2,5 per cento.
Con riferimento alla norma transitoria relativa alle rendite vitalizie per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, prevista all'articolo 9, comma 4, evidenzia che la relazione tecnica afferma che alla modifica normativa non si ascrivono effetti negativi, trattandosi di un intervento volto a correggere una distorsione derivante da disposizioni che danno luogo, di fatto, a una pretesa tributaria di importo spropositato, riconducendo la tassazione a un livello ragionevole e sostenibile. Rileva che la relazione tecnica spiega che con la modifica in esame si intende evitare che, ai fini del calcolo della base imponibile delle rendite vitalizie, trovino applicazione tassi di interesse il cui valore eccessivamente ridotto porta alla determinazione di una base imponibile palesemente sproporzionata e tale da dar luogo ad un ammontare di imposta non conforme al principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione.
Fa presente, inoltre, che la relazione tecnica fornisce i dati dell'Agenzia delle entrate sul valore dei contenziosi pendenti che ammonta, allo stato, a circa 11 milioni di euro, con probabile accoglimento della richiesta dei contribuenti di disapplicazione dei coefficienti di attualizzazione stabiliti con decreto ministeriale. Rileva che analogo esito potrebbero ricevere gli avvisi di liquidazione, già emessi ma per i quali, al momento, pende ancora il termine per l'impugnazione, che ammontano a circa 18 milioni di euro, relativi a soli due casi riferiti all'anno 2021, quando il tasso di interesse ammontava allo 0,01 per cento, che hanno portato alla liquidazione di un'imposta di registro rispettivamente pari a circa 5 e 12 milioni di euro. In proposito, sottolinea che la relazione tecnica fa presente che in alcuni casi il giudice tributario ha riliquidato l'imposta richiesta riducendone l'ammontare mediante l'applicazione di coefficienti previsti da decreti ministeriali relativi ad altre annualità. Rileva che la norma stabilisce che, se ai fini della tassazione delle rendite è stato assunto un tasso di interesse legale uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2015, predisposta sulla base di un saggio di interesse dello 0,2 per cento. Al riguardo, preso atto delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica sulle motivazioni alla base dell'intervento normativo in esame, ritiene comunque necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa i valori eventualmente scontati nelle previsioni di bilancio per effetto dell'applicazione dei tassi vigenti, al fine di escludere che l'attuazione della norma di cui trattasi determini l'insorgenza di minori entrate.
Non ha osservazioni da formulare sulle altre norme, che modificano o integrano il Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, in quanto esse rivestono essenzialmente carattere ordinamentale, procedurale o ricognitivo della disciplina vigente.
In reazione all'articolo 2, comma 1, lettere da a) ad h), in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente Pag. 85che le disposizioni in esame, come peraltro confermato dalla relazione tecnica, sono volte ad aggiornare i riferimenti normativi o aspetti procedurali. Al riguardo, attesa la natura di coordinamento normativo o procedurale delle disposizioni non si ha osservazioni da formulare.
Con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettere da i) a z), in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame sono volte ad apportare al Testo unico dell'imposta di registro le modifiche di seguito riportate. In primo luogo rileva che alla lettera i), sono previste semplificazioni di tipo procedurale concernenti la determinazione delle aliquote applicabili ai diversi beni che compongono il patrimonio aziendale relative alla tassazione degli atti recanti trasferimento di aziende o rami di azienda che consentano al contribuente di applicare ai diversi beni che compongono l'azienda le aliquote proprie, in luogo dell'aliquota più elevata. Fa presente che la relazione tecnica non vi ascrive effetti, evidenziando il carattere di semplificazione procedurale della norma. Richiamando a tal proposito una circolare dell'Agenzia delle entrate, sottolinea che la relazione tecnica ha puntualizzato che le passività vanno imputate, ai fini dell'imposta di registro, ai beni che compongono l'azienda in proporzione del loro valore. Al riguardo, preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica in merito all'applicabilità di diverse aliquote in ragione delle tipologie di beni che compongono il patrimonio aziendale, non ha osservazioni da formulare.
Fa presente, poi, che la lettera l) prevede l'esclusione dall'assoggettamento all'imposta di registro dei beni donati in vita dal defunto in sede di divisione. Rileva che la relazione tecnica non vi ascrive effetti di carattere finanziario, affermando che la modifica normativa è volta a stabilire un criterio di coerenza con la finalità della disciplina tesa a tassare come trasferimenti solo gli effettivi valori eccedenti la divisione, confermato da orientamenti giurisprudenziali, nonché in linea con esigenze di semplificazione, razionalizzazione e certezza in coerenza con i principi della legge delega, sostenendo, peraltro, che a legislazione vigente non sono emersi valori a conguaglio. Al riguardo, preso atto dell'osservanza di un criterio di coerenza della modifica normativa in esame rispetto alla finalità del prelievo in argomento asserita dalla relazione tecnica, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sul punto dalla stessa menzionati, ritiene opportuno acquisire informazioni in merito alla fonte da cui la relazione tecnica ha attinto i dati relativi ai valori di conguaglio sugli atti di divisione.
Rileva, quindi, che la lettera o) prevede l'estensione del principio di autoliquidazione ad altre fattispecie attualmente non autoliquidate. Fa presente che la relazione tecnica non vi ascrive effetti di natura finanziaria, evidenziando che la procedura di autoliquidazione estesa anche ad altre fattispecie attualmente non autoliquidate non determina una sostanziale variazione in termini di versamento dell'imposta. Al riguardo, non formula osservazioni.
Fa presente, altresì, che alla lettera p) è prevista la ridefinizione dell'imposta principale. Rileva che la relazione tecnica afferma che le modifiche intervenute hanno una mera funzione di coordinamento con la generale revisione del sistema di autoliquidazione. Al riguardo, preso atto del tenore della modifica normativa, confermato dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.
Evidenzia, poi, che la lettera q) prevede l'applicazione dei criteri catastali nella determinazione della base imponibile degli immobili abitativi e che la relazione tecnica asserisce che l'integrazione intervenuta ha mera natura ricognitiva. Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.
Rileva altresì che la lettera r) prevede modifiche relative alla determinazione della base imponibile relativa a rendite e pensioni e la lettera s) una variazione relativa al valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione. Evidenzia che la relazione tecnica spiega che le modifiche intervenute sono state necessarie al fine di evitare distorsioni nella determinazione della base imponibile, conseguenti Pag. 86all'oscillazione del saggio legale dell'interesse, precisando che, dal punto di vista strettamente finanziario, esse non determinano effetti rispetto al gettito attualmente scontato nelle previsioni di bilancio, trattandosi di un adeguamento al nuovo valore del saggio d'interesse legale. Al riguardo, preso atto di quanto sostenuto dalla relazione tecnica con riguardo alla sostanziale incorporazione dell'adeguamento al nuovo saggio d'interesse legale nel gettito attualmente scontato nelle previsioni di Bilancio, non ha osservazioni da formulare.
Evidenzia, poi, che la lettera t) prevede modifiche in tema di definizione del valore dei beni e dei diritti, volte a definire il valore come quello venale complessivo dei beni che compongono l'azienda. Rileva che la relazione tecnica non vi ascrive effetti finanziari, stante il carattere meramente chiarificatore di quanto già applicato a legislazione vigente. Al riguardo, preso atto di quanto sostenuto dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.
Infine, fa presente che la lettera u) prevede modifiche in materia di riscossione dell'imposta in sede di registrazione. Rileva che la relazione tecnica ne afferma la natura di coordinamento con l'introduzione del principio dell'autoliquidazione dell'imposta in materia di imposta di registro e, pertanto, non vi ascrive variazioni sostanziali. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, trattandosi di modifica di mero coordinamento.
Con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera aa), in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le disposizioni sono volte a modificare l'articolo 57 del Testo unico dell'imposta di registro con riguardo alla riscossione dell'imposta di registro dovuta per gli atti giudiziari recanti condanna al pagamento e per i decreti ingiuntivi. In particolare, fa presente che la modifica comporta che solo nel caso in cui l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rilevi infruttuosa, le altre parti del giudizio o il creditore rispondono in solido. Rileva che, ai fini della quantificazione degli effetti derivanti dalla modifica delle modalità di riscossione dell'imposta di registro dovuta per gli atti giudiziari recanti condanna al pagamento e per i decreti ingiuntivi, la relazione tecnica afferma che il gettito da imposta di registro per gli atti in questione per il 2023 è pari a 545 milioni di euro e ipotizza, prudenzialmente, che circa la metà di tale ammontare è ascrivibile agli atti oggetto della modifica normativa, pari a 272,5 milioni di euro. Evidenzia che sulla base di tali risultati la relazione tecnica stima una perdita di gettito complessivamente pari a 136,2 milioni di euro per il 2025, di cui 54,5 milioni di euro per lo slittamento del versamento della quota relativa ai decreti ingiuntivi e 81,7 milioni di euro per lo slittamento del versamento della quota relativa alle sentenze, e a 81,7 milioni di euro per il 2026 e per il 2027, ascrivibile al solo slittamento del versamento della quota delle sentenze. Al riguardo, tenuto conto di quanto rappresentato dalla relazione tecnica in relazione agli effetti finanziari, rileva che le stime appaiono plausibili con riferimento al procedimento di determinazione della perdita di gettito alla luce dei dati disponibili e non ha osservazioni da formulare.
Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere da bb) a dd), in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la modifica normativa apportata dalla lettera dd) all'articolo 76 del Testo unico dell'imposta di registro incide in materia di decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria, prevedendo che il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta decorra dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale, invece che dal pagamento dell'imposta proporzionale. Fa presente che la relazione tecnica afferma che la disposizione ha essenzialmente carattere di coordinamento, senza effetti, in quanto il riferimento all'imposta proporzionale viene sostituito con quello all'imposta principale, che è l'imposta pagata dal contribuente in sede di autoliquidazione – principio introdotto dallo schema di decreto in esame – o richiesta dall'ufficio a seguito del controllo formale dell'autoliquidazione. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.Pag. 87
Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera ff), in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la modifica normativa apportata dalla lettera ff), numero 1, all'articolo 9 della Tariffa Parte I allegata al Testo unico dell'imposta di registro prevede che vengano sottoposti alla tariffa del 3 per cento, oltre agli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, anche i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati. Segnala che la relazione tecnica non ascrive effetti in termini di gettito, affermando che l'intervento è in linea con la disciplina già adottata nell'ordinamento vigente, anche sulla base di consolidati arresti giurisprudenziali, quale, ad esempio, la sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 16080 del 2021, e di orientamenti dell'Amministrazione finanziaria secondo cui la cessione di cubatura, è atto avente natura patrimoniale ma non reale. Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.
Evidenzia, inoltre, che la lettera ff), numero 2), modifica la nota dell'articolo 10 e che, in particolare, viene applicata l'aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo al contratto preliminare che prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Evidenzia inoltre che la relazione tecnica ascrive effetti negativi con riguardo alla modifica normativa in esame, precisando che, sulla base dell'elaborazione dei dati del Registro telematico per l'anno 2022 relativi ai soli contratti che prevedevano un'imposta superiore allo 0,50 per cento, complessivamente la disposizione produce una perdita di gettito pari a 2 milioni di euro su base annua dal 1° gennaio 2025. Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, che il Governo fornisca dati di maggiore dettaglio a sostegno della quantificazione delle minori entrate.
Con riferimento all'articolo 2, commi 2 e 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le modifiche normative in esame prevedono, al comma 2, l'esenzione dall'obbligo di registrazione dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima e, al comma 3, la possibilità che il direttore dell'Agenzia definisca le modalità semplificate di presentazione delle richieste di registrazione degli atti e delle denunce e di esecuzione delle relative formalità, nonché di versamento delle imposte. Fa presente che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari né all'una né all'altra delle norme in esame, ravvisando in entrambe un carattere di semplificazione.
Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se e per quale ammontare nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente siano contenute previsioni di entrata derivanti dalla registrazione dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima.
Con riferimento agli articoli 3 e 9, commi 2 e 3, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme apportano alcune modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990. In particolare, per effetto della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del presente schema, all'articolo 13, comma 2, del Testo unico da ultimo richiamato, viene soppresso il riferimento al comma 1-bis dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, in quanto tale comma, che disciplina la liquidazione e il versamento delle imposte ipotecaria e catastale nei casi in cui nella dichiarazione di successione sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, viene abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera ff) del presente schema di decreto legislativo. Fa inoltre presente che all'articolo 4 della Tariffa vengono inseriti tra i contratti assoggettati all'imposta in misura fissa pari a 200 euro i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del presente schema di decreto.Pag. 88
Segnala come la relazione tecnica confermi che si tratta di modifiche cui non si ascrivono effetti onerosi in ragione della loro finalità di coordinamento, per quanto riguarda la predetta lettera a), e, in quanto sono considerati interventi in linea con la disciplina già adottata nell'ordinamento vigente, per quanto riguarda la predetta lettera b).
In proposito, considerate le finalità di coordinamento delle norme e la giurisprudenza sopra richiamata, non ha osservazioni da formulare.
Con riferimento agli articoli 5 e 9, commi 2 e 3, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme in esame novellano l'articolo 19 del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, modificando la tabella con gli importi delle tasse ipotecarie cui l'articolo fa riferimento e facendo confluire nella stessa tabella le tasse per i servizi catastali, a loro volta rimodulate. Al riguardo, rileva che la nuova formulazione dell'articolo 19 prevede inoltre che le tasse ivi previste, ipotecarie e catastali, non si applichino alle operazioni eseguite nell'interesse delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, oltre che alle operazioni eseguite nell'interesse dello Stato, eccezione già prevista dal testo originario. Fa presente che la relazione tecnica presenta un prospetto di raffronto in cui viene evidenziato che dalla rimodulazione delle tasse ipotecarie si ottengono circa 5,4 milioni di euro e dalle operazioni catastali circa 8,9 milioni di euro, per un totale saldo positivo di 14,3 milioni di euro. Fa presente che la gratuità delle visure telematiche, quantificata in una perdita di 36 milioni, è compensata dall'omogeneizzazione dei tributi dovuti per le operazioni di aggiornamento delle unità appartenenti alle categorie ordinarie e speciali, in particolare, dall'aumento da 50 euro a 70 euro del costo degli atti di aggiornamento delle unità appartenenti alle categorie ordinarie, che si traduce in un afflusso di 36,2 milioni di euro. In proposito, prende atto dei dati forniti dalla relazione tecnica, basati sulle risultanze amministrative, e non ha osservazioni da formulare.
Con riferimento agli articoli 6 e 9, commi 2 e 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame modificano la Tabella A, relativa ai tributi speciali per i servizi resi dal Ministero delle finanze, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 accorpando i Titoli I, riferito al personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, e II, riferito al personale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, in un'unica tabella con due sole voci – Certificati e attestazioni (n. 1) e Documentazione a seguito di istanze di accesso (n. 2) – e abrogano il titolo III, in quanto la tabella ivi contenuta recante i tributi per i servizi catastali è stata assorbita dall'allegato 2 al presente decreto, ai sensi di quanto disposto dal comma 1. Fa presente che le norme, inoltre, esentano dal pagamento del tributo speciale di cui alla citata Tabella A, relativa ai tributi speciali per i servizi resi dal Ministero delle finanze, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, i servizi erogati con modalità automatizzata, individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 2. Infine, segnala che l'articolo 9, ai commi 2 e 3, reca le conseguenti disposizioni di coordinamento.
Evidenzia che la relazione tecnica quantifica in 0,9 milioni di euro le maggiori entrate derivanti dalla norma, sulla base di dati derivanti da rilevazioni degli importi riscossi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate e del numero complessivo dei documenti rilasciati dagli uffici nel 2023 e che il predetto saldo di 0,9 milioni rappresenta l'effetto netto tra le maggiori entrate per l'aumento degli importi dovuti per i certificati di cui al n. 1 e le minori entrate dovute alle esenzioni introdotte al comma 2, relative ai servizi erogati con modalità automatizzata individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Rileva che la relazione tecnica afferma inoltre che l'impatto dell'accorpamento di diverse tipologie di certificati al n. 2 della tabella A è trascurabile, in quanto l'incasso medio della documentazione interessataPag. 89 è di 24,68 euro, a fronte dei 25 euro previsti dalla norma in esame. Fa presente che tale incasso medio deriva da una rilevazione effettuata presso una Direzione Regionale dell'Agenzia di grandi dimensioni, che è stata poi rapportata a livello nazionale.
In proposito, ritiene opportuno acquisire elementi informativi riguardo alla rappresentatività della Direzione regionale scelta e al procedimento con cui è la stessa è stata rapportata a livello nazionale, in modo da escludere che il valore dell'incasso medio indicato possa essere stato significativamente influenzato da tale scelta.
In merito alle restanti quantificazioni, non ha osservazioni da formulare, prendendo atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che si fondano sulle risultanze amministrative.
Analogamente, non ha osservazioni da formulare in merito alle disposizioni di coordinamento contenute ai commi 2 e 3 dell'articolo 9.
Con riferimento all'articolo 7, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il comma 1 dell'articolo 7, modificando la disciplina vigente, demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di definire le modalità di accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale. Rileva che l'accesso deve essere garantito a chiunque, mentre la vigente formulazione della norma consente l'accesso a soggetti che hanno sottoscritto una convenzione o l'accesso diretto a chiunque, subordinatamente però, al pagamento di tasse e tributi maggiorati. Segnala che la relazione non svolge considerazioni finanziarie con riguardo a tale norma. Tanto premesso, rileva che la nuova formulazione, nel demandare ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità di accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale delle entrate, non prevede che tale provvedimento debba definire anche l'ammontare dei tributi da corrispondere in modo tale da escludere che si determinino nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Su tale aspetto ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
Rileva inoltre che il comma 2 del medesimo articolo 7 amplia la platea dei soggetti a cui è consentito l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale in regime di esenzione di tributi e specifica che detta esenzione concerne anche gli oneri, estendendo tale regime anche a soggetti diversi da amministrazioni pubbliche che esercitano funzioni pubblicistiche. Fa presente che la relazione tecnica ritiene che l'ampliamento della platea che accede ai dati in regime di esenzione, quali enti pubblici economici, gestori di servizi pubblici e società a controllo pubblico, comporti un decremento di gettito di circa 3 milioni di euro su base annua. Sempre in relazione all'ampliamento di tale platea, rende noto che la relazione tecnica, con riferimento alle consultazioni riconducibili agli ausiliari del giudice, anch'esse ricomprese nel regime di esenzione, quantifica le minori entrate in 1.200.000 euro che corrispondono agli incassi della quasi totalità delle ispezioni effettuate da detti ausiliari.
Ciò stante, per quanto concerne le minori entrate, quantificate complessivamente in 3 milioni di euro annui, appare necessario, a suo avviso, che il Governo fornisca ulteriori elementi di informazione e chiarisca se tali minori entrate includano, come sembrerebbe risultare dal prospetto riepilogativo, anche i mancati introiti derivanti dalle consultazioni riconducibili agli ausiliari del giudice valutati in 1.200.000 euro annui, nonché la prevista esenzione dagli oneri.
Evidenzia, infine, che i commi 3 e 4, che demandano a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale, di cui al comma 3, e abrogano conseguentemente la disposizione concernente la vendita di riproduzioni dei fogli di mappa catastali, di cui al comma 4, secondo la relazione tecnica, comportano una riduzione di entrate extra-tributarie di circa 900.000 euro, desumibile dalle operazioni di riversamento al bilancio Pag. 90dello Stato. In proposito, non ha osservazioni da formulare.
Per quanto concerne l'articolo 8, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che alcuni aggiornamenti delle intestazioni catastali connesse al decesso di persone fisiche, iscritte in catasto in qualità di titolari di alcuni diritti reali, sia effettuato d'ufficio dall'Agenzia delle entrate, in esenzione da tributi e oneri, sulla base delle informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria. Fa presente che la relazione tecnica quantifica le minori entrate derivanti dall'introduzione del predetto regime di gratuità in circa 5.500.000 euro annui di cui 1.200.000 euro di entrate tributarie e 4.300.000 euro di entrate extra-tributarie. In proposito, considerato che la relazione tecnica si limita ad indicare la stima degli effetti finanziari, senza tuttavia evidenziare le ipotesi e i parametri su cui essa si fonda, ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione al riguardo.
Con riferimento all'articolo 10, in merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 10, provvede agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettere aa), punto 2 (rectius numero 2) e ff), punto 2 (rectius numero 2), 4, comma 2, lettera a), 7, commi da 2 a 4, e 8, valutati in 148.058.000 euro per l'anno 2025, 93.558.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 11.858.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, nonché agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 10, pari a 3.834.453 euro annui a decorrere dall'anno 2028, tramite due modalità: quanto a 15.692.453 euro annui a decorrere dall'anno 2025, secondo quanto disposto dalla lettera a), mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4, comma 2, lettera b), numero 1), 5, comma 1, e 6, comma 1, lettera a) e, quanto a 132.365.547 euro per l'anno 2025 e a 77.865.547 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, secondo quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.
In proposito, tenuto conto dei dati esplicitati nella relazione tecnica in ordine agli effetti finanziari delle diverse disposizioni, prende preliminarmente atto della congruità, per ciascuna delle annualità interessate, della somma delle singole voci di copertura rispetto all'importo complessivo degli oneri indicati dall'alinea del comma 2.
Ciò posto, in merito alla prima modalità di copertura finanziaria, prende atto del fatto che gli importi ivi indicati corrispondono a quelli associati, complessivamente, nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegati al provvedimento, alle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 1), 5, comma 1, e 6, comma 1, lettera a). Al riguardo, fermo quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione delle predette disposizioni, non ha osservazioni da formulare.
Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria, ricorda che il citato articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
Al riguardo, ricorda preliminarmente che al predetto Fondo affluiscono, per espressa previsione del citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita al Governo per la riforma fiscale e che a valere su tali risorse Pag. 91potrà essere assicurata, oltre che attraverso l'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, la copertura dei decreti attuativi della delega stessa da cui discendano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1.
Nel rammentare che, successivamente, alla sua costituzione, l'ammontare delle risorse del Fondo è stato oggetto di rideterminazione ad opera di ulteriori provvedimenti attuativi della delega fiscale nonché di altri provvedimenti legislativi, prende atto che la destinazione delle risorse del Fondo utilizzato con finalità di copertura finanziaria è congrua rispetto alle finalità previste dalla relativa norma istitutiva e che, sulla base degli incrementi e delle riduzioni disposte dalle disposizioni sopra richiamate, il medesimo Fondo presenta le necessarie disponibilità per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Non ha, pertanto, osservazioni da formulare al riguardo.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 15.10.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.
Atto n. 172.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2024.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta, osserva che le pubbliche amministrazioni potranno prestare la propria collaborazione alle attività di vigilanza e di indagine svolte dalla Consob, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività essenzialmente riconducibili alla comunicazione di dati. In particolare, all'accesso da parte della Consob ai sistemi informativi indicati dall'articolo 4, comma 12, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto l'accesso delle pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico, gestori di pubblici servizi, alle informazioni detenute nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate, ivi incluso l'Archivio dei rapporti, avviene a seguito della sottoscrizione di convenzioni con contenuto sostanzialmente standardizzato e profilato sulla tipologia di informazioni, che non prevedono oneri a carico della controparte. La Consob è già in connessione telematica con i sistemi dell'Agenzia delle entrate sulla base di una convenzione e, pertanto, potrà avvalersi, previa stipula di apposita convenzione con la medesima Agenzia, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, Pag. 92secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 12, lettera d), dello schema di decreto in esame, con le stesse modalità e con le medesime misure di sicurezza già previste dalla convenzione attualmente in essere.
Segnala che il Ministero della giustizia potrà provvedere alla trasmissione informatica di dati e di informazioni alla Consob e alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e, in particolare, nell'ambito degli stanziamenti destinati all'informatizzazione della giustizia iscritti sul programma di spesa 1.5 «Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione», Azione «Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia», dello stato di previsione del medesimo Ministero.
Rileva che la Consob potrà avvalersi della Guardia di finanza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerato che il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, già prevede la possibilità per la Consob di avvalersi della Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e, pertanto, la collaborazione contemplata dal citato articolo 15, inserendosi in un più ampio contesto di molteplici sinergie già in essere tra la Consob e la Guardia di finanza, potrà essere attuata nell'ambito delle ordinarie attività d'istituto svolte dal Corpo.
Sottolinea che il Ministero dell'economia e delle finanze potrà provvedere all'esercizio delle funzioni relative alla liquidazione coatta amministrativa degli emittenti specializzati di token collegati ad attività, previste dall'articolo 25, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
Infine, con riferimento all'articolo 34, comma 4, osserva che il Ministero della giustizia potrà provvedere alla formulazione delle osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal Titolo IV dello schema di decreto in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività di verifica di modelli di organizzazione e di gestione degli enti, effettuate sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative dei medesimi enti, che il predetto Dicastero già ordinariamente svolge ai sensi del comma 3 del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (Atto n. 172);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
le pubbliche amministrazioni potranno prestare la propria collaborazione alle attività di vigilanza e di indagine svolte dalla Consob, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività essenzialmente riconducibili alla comunicazione di dati;
all'accesso da parte della Consob ai sistemi informativi indicati dall'articolo 4, comma 12, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto l'accesso delle pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico, gestori di pubblici servizi, alle informazioni detenute nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate, ivi incluso l'Archivio dei rapporti, avviene a seguito della sottoscrizionePag. 93 di convenzioni con contenuto sostanzialmente standardizzato e profilato sulla tipologia di informazioni, che non prevedono oneri a carico della controparte;
la Consob è già in connessione telematica con i sistemi dell'Agenzia delle entrate sulla base di una convenzione e, pertanto, potrà avvalersi, previa stipula di apposita convenzione con la medesima Agenzia, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 12, lettera d), dello schema di decreto in esame, con le stesse modalità e con le medesime misure di sicurezza già previste dalla convenzione attualmente in essere;
il Ministero della giustizia potrà provvedere alla trasmissione informatica di dati e di informazioni alla Consob e alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e, in particolare, nell'ambito degli stanziamenti destinati all'informatizzazione della giustizia iscritti sul programma di spesa 1.5 “Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione”, Azione “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia”, dello stato di previsione del medesimo Ministero;
la Consob potrà avvalersi della Guardia di finanza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerato che il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, già prevede la possibilità per la Consob di avvalersi della Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e, pertanto, la collaborazione contemplata dal citato articolo 15, inserendosi in un più ampio contesto di molteplici sinergie già in essere tra la Consob e la Guardia di finanza, potrà essere attuata nell'ambito delle ordinarie attività d'istituto svolte dal Corpo;
il Ministero dell'economia e delle finanze potrà provvedere all'esercizio delle funzioni relative alla liquidazione coatta amministrativa degli emittenti specializzati di token collegati ad attività, previste dall'articolo 25, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
con riferimento all'articolo 34, comma 4, il Ministero della giustizia potrà provvedere alla formulazione delle osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal Titolo IV dello schema di decreto in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività di verifica di modelli di organizzazione e di gestione degli enti, effettuate sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative dei medesimi enti, che il predetto Dicastero già ordinariamente svolge ai sensi del comma 3 del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001;
rilevata l'esigenza di modificare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 47 dello schema di decreto in esame, al fine di assicurarne la precettività e di allinearne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
All'articolo 47, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare;
sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Pag. 94La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) lamenta che negli ultimi mesi siano state approvate innumerevoli disposizioni legislative recanti la previsione di nuove attività in capo alle pubbliche amministrazioni, alla cui attuazione si provvederà nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Ritiene che tale prassi, che a suo avviso si è consolidata nel corso della legislatura corrente, sia del tutto inaccettabile e contraddittoria rispetto alla pretesa serietà delle medesime disposizioni legislative.
Ylenja LUCASELLI (FDI), dissentendo dalle considerazioni testé svolte dal collega Dell'Olio, evidenzia come la Commissione sia tenuta a valutare la sussistenza di oneri potenziali discendenti dai provvedimenti sottoposti al suo esame, ben potendosi ipotizzare che, sulla base delle valutazioni svolte dalle amministrazioni competenti, le medesime amministrazioni possano provvedere a nuovi adempimenti nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Non ritiene, pertanto, che la presenza nei provvedimenti di clausole di invarianza finanziaria possa essere considerata come un indice di scarsa serietà della legislazione.
La Commissione approva la deliberazione proposta dal presidente, in sostituzione della relatrice.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
Atto n. 169.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, segnala che lo schema di decreto all'ordine del giorno reca il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.
Osserva preliminarmente che, rispetto a quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'aggiunta, quale elemento di novità rispetto all'organizzazione attuale, delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, queste sono già previste dall'articolo 8 del vigente regolamento anche se non sono incluse nell'elenco degli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 180 del 2019. Per quanto riguarda invece l'ufficio del Consigliere diplomatico, rileva che questo non è presente nell'attuale organizzazione, essendo previsto che possa far parte dell'Ufficio di Gabinetto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 180 del 2019. In generale, verificata la dotazione degli stanziamenti definitivi per l'anno 2024 e a decorrere, inerenti ai capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che sono direttamente interessati dal riordino in esame, conferma la neutralità del nuovo Regolamento, operando il riordino nei limiti della dotazione complessiva dei relativi capitoli di spesa e delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica. Conviene pertanto con la relazione tecnica che, dal punto di vista finanziario, evidenzia che il riassetto opera con le sole risorse appostate a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, tabella 13, ed in particolare relative al Centro di responsabilità 1 – Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 32.2 – Indirizzo politico, azioni 2 – Indirizzo politico-amministrativo, e 3 – Valutazione e controllo strategico. Rileva che la maggior parte degli oneri sono configurati in forma rimodulabile, come il contingente di personale complessivo e il numero di contratti a termine e di contratti di consulenza, stabilitiPag. 95 solo entro limiti massimi, così anche la retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia, fissata solo entro un limite massimo, e le indennità accessorie del personale non dirigenziale, la cui misura è rimessa a successivo decreto.
Ciò premesso, evidenzia di seguito alcune disposizioni aventi impatto finanziario.
Riguardo all'articolo 11, segnala che al titolare dell'Organismo indipendente di valutazione della performance viene attribuito un trattamento economico di importo non superiore a quello massimo del solo trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad un ufficio dirigenziale generale. Il regolamento vigente invece, nel prevedere un'organizzazione composta da un organo monocratico o un organo collegiale di tre componenti, prevede per il titolare dell'organo monocratico – o per il presidente dell'organo collegiale – il trattamento economico dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali.
In merito all'articolo 12, concernente gli uffici di diretta collaborazione, osserva un aumento del contingente massimo da 75 a 100 unità.
Per quanto concerne l'articolo 13, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente evidenzia l'aumento del trattamento economico fondamentale del Capo di Gabinetto, che al momento è equivalente a quello dei dirigenti di livello generale mentre in base allo schema in esame viene equiparato a quello dei Capi Dipartimento e l'aumento dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di livello non generale assegnati agli uffici di diretta collaborazione, che passa dal 50 al 70 per cento della retribuzione di posizione. Rileva peraltro che il comma 6 dell'articolo 13 prevede che dall'attuazione dell'articolo non derivino incrementi di spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio.
Pur prendendo atto dei dati contenuti nella relazione tecnica, ritiene opportuno acquisire alcune precisazioni da parte del Governo.
Per quanto concerne la tabella 2, recante gli oneri derivanti dal nuovo regolamento, osserva in relazione alle competenze fisse agli addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari che la somma dei vari oneri indicati supererebbe lo stanziamento previsto dal bilancio assestato 2024. In particolare segnala che la somma sarebbe pari a 2.659.129 euro a fronte di uno stanziamento di 2.637.398 euro, di cui al capitolo 1007, piano gestionale 4. Pur trattandosi di spese in parte modulabili, sul punto ritiene utile un chiarimento. Inoltre, per quanto riguarda i soggetti apicali, considerato che fruiscono di trattamenti economici differenziati e che la tabella 2 espone soltanto il dato aggregato, ritiene che andrebbero forniti i calcoli relativi agli oneri ipotizzati per i singoli incarichi.
Circa il contingente complessivo di personale, prende atto dei dati esposti dalla relazione tecnica in relazione alle competenze accessorie, da cui si evince che sono previste 83 unità di personale. Considera comunque utile disporre di un quadro aggiornato del personale attualmente in servizio e delle indennità riconosciute, in modo da chiarire se possano derivare aumenti di spesa.
Inoltre, con riferimento alle competenze accessorie per gli addetti alla segreteria dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, posto che l'articolo 11, comma 9, prevede che spetti loro il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione, ritiene che andrebbero chiarite le ragioni delle differenze esposte dalla relazione tecnica tra le due categorie di personale. Infatti, mentre per il personale addetto all'Organismo indipendente di valutazione della performance è prevista un'indennità mensile di 900 euro, per il personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione sono previste tre fasce, rispettivamente, di 1.450 euro, di 1.200 euro e di 950 euro mensili.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Pag. 96Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
Atto n. 177.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte preliminarmente che lo schema di decreto è stato assegnato alle Commissioni competenti, ancorché non risulta corredato dei prescritti pareri del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Nel segnalare che il provvedimento è adottato in attuazione della legge n. 15 del 2024, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023», fa presente che lo schema trasmesso alle Camere è corredato di relazione tecnica.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, con riferimento all'articolo 2, nel prendere atto che la relazione tecnica afferma che alle attività di monitoraggio e controllo degli adempimenti prescritti dal regolamento europeo, l'Agenzia per l'Italia digitale provvederà con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, ritiene opportuno che siano fornite ulteriori delucidazioni circa i compiti che sarà chiamata a svolgere la medesima Agenzia, la loro eventuale onerosità e le risorse necessarie a farvi fronte, indicando le eventuali disponibilità finanziarie presenti nel bilancio della stessa Agenzia, da destinare allo scopo.
In relazione all'articolo 3, pur se la relazione tecnica afferma che le attività che l'Agenzia per l'Italia digitale è chiamata a svolgere sono strettamente connesse a quelle già svolte, ritiene che andrebbe specificato se le nuove attività saranno integrate con quelle attualmente svolte o occorrerà predisporre una particolare organizzazione con specifiche risorse ad esse deputate. Inoltre, rileva che andrebbe chiarito se per l'adeguamento dell'evoluzione del punto di accesso unico e le attività collegate, l'Agenzia necessiterà di attività di tipo straordinario, indicando le eventuali risorse da finalizzare allo scopo.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 24 luglio 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.