CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 luglio 2024
349.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 23 luglio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

  La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
Atto n. 161.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 3 luglio 2024.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che la Commissione ha svolto un ampio ciclo di audizioni informali sul provvedimento.

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  Maria Grazia FRIJIA (FDI) ringrazia il presidente e il relatore per il lavoro svolto.
  Sottolinea l'importanza del percorso di audizioni appena concluso, che ha consentito di chiarire molti aspetti sul tema ed offerto molteplici spunti di riflessione.
  Anzitutto, ricorda il tema dei nuovi combustibili e, quindi, dell'opportunità di sviluppare una rete di distribuzione ad essi dedicata sia per il trasporto aereo che per il trasporto marittimo. Richiama inoltre l'importanza di precisare che l'impiego dei nuovi carburanti contemplati all'interno delle tabelle europee, quali soprattutto l'ammoniaca e l'idrogeno, debba avvenire soltanto laddove possibile e quindi tenendo in considerazione le problematiche che possono causare in termini di sicurezza nei porti italiani. Al riguardo, ringrazia il relatore per avere manifestato la propria disponibilità ad accogliere tali indicazioni nella proposta di deliberazione di rilievi che si accinge a presentare.
  Tratta poi il secondo punto emerso nel corso dei lavori della Commissione, riguardante il tema della trasparenza. Nel ribadirne l'importanza, ricorda quanto questo aspetto sia fondamentale al fine di scongiurare il rischio che i costi derivanti dall'applicazione del sistema ETS ricadano esclusivamente in capo agli utenti finali.

  Salvatore DEIDDA (FDI) ringrazia a sua volta tutti i colleghi per l'attenzione prestata nel corso delle audizioni.

  Domenico FURGIUELE (LEGA), relatore, si associa ai ringraziamenti rivolti dalla collega Frijia. Fa presente infatti che i rilievi formulati, che peraltro saranno oggetto di votazione nella prossima seduta della Commissione, costituiscono il frutto del confronto con le altre forze politiche, le quali hanno dimostrato un ampio spirito di collaborazione sul tema.

  Salvatore DEIDDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per il giorno successivo.

  La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 luglio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

  La seduta comincia alle 12.55.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.
C. 1922 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Elena MACCANTI (LEGA), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari Esteri sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (C. 1922 Governo).
  Anzitutto, ringrazia il presidente per averla nominata relatrice, data la rilevanza della ratifica in esame, che mira a ristabilire regole di giustizia e di equità tra il nostro Paese e la Francia per la gestione e manutenzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Richiama in proposito con soddisfazione l'impegno del Governo e, Pag. 80in particolare, del viceministro Rixi sul tema.
  Premette poi che la Convenzione mira, anzitutto, a determinare una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria del tratto ferroviario francese e una diversa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie tra Italia e Francia, sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità e, in secondo luogo, ad abrogare la legge 18 giugno 1973, n. 475, con cui è stata ratificata la Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, in quanto ritenuta non più conforme al diritto dell'Unione Europea e, in particolare, alla direttiva 2012/34/UE istitutiva di uno spazio ferroviario unico europeo.
  Ricorda che la precedente Convenzione, risalente a 54 anni addietro, prevedeva la ricostruzione del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia a cura del Governo francese (articolo 2), con spese di ricostruzione e di equipaggiamento della linea a carico del Governo italiano, salvo un contributo forfettario della Francia pari a 6 milioni di franchi (articolo 3).
  Ai sensi dell'articolo 7, le operazioni di ricostruzione della linea dovevano essere effettuate secondo la regolamentazione francese vigente in materia, gli operatori economici italiani erano ammessi a partecipare alle gare per gli appalti dei lavori in una misura pari almeno alla metà del numero totale di quelli invitati e le imprese che effettuavano i lavori erano tutte soggette alla legislazione e regolamentazione francesi (articolo 8). Anche i prezzi e le condizioni di trasporto applicabili ai viaggiatori, ai bagagli ed alle merci circolanti sulla linea erano quelli delle ferrovie francesi (articolo 11), tranne che per i transiti tra i punti di frontiera Nord (Colle di Tenda) e Sud (Piena), cui si applicavano le condizioni delle ferrovie italiane.
  Fa inoltre presente che la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 – che istituisce uno spazio europeo ferroviario unico – ha indicato che una maggiore integrazione del settore dei trasporti dell'Unione è essenziale per il completamento del mercato interno e che le ferrovie rappresentano un elemento vitale di tale settore nell'ottica di una mobilità sostenibile.
  Per garantire tale obiettivo e lo sviluppo di un'efficiente gestione del settore ferroviario, si ritiene opportuno operare una separazione fra la gestione dell'infrastruttura e la fornitura dei servizi di trasporto e affidare a soggetti che non operano sui mercati dei servizi di trasporto ferroviario determinati compiti amministrativi, ad esempio la riscossione dei canoni.
  Per quel che riguarda i gestori dell'infrastruttura, gli Stati membri devono provvedere affinché le funzioni essenziali che determinano l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura siano attribuite a enti o società che non svolgono a loro volta servizi di trasporto ferroviario (articolo 7).
  Per quanto concerne la fornitura dei servizi di trasporto, gli Stati membri devono rilasciare le licenze necessarie a prestare i servizi di trasporto ferroviario in tutto il territorio dell'Unione alle imprese che soddisfino i requisiti prescritti in materia di onorabilità, capacità finanziaria, competenza professionale e copertura della propria responsabilità civile (articoli 18 e seguenti).
  In materia di canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei servizi, gli Stati membri istituiscono un quadro per l'imposizione dei canoni, con potere di revisione di quelli fissati dal gestore dell'infrastruttura se non conformi alla direttiva (articolo 29).
  Inoltre, ciascuno Stato membro deve istituire un organismo di regolamentazione nazionale unico per il settore ferroviario – un'autorità indipendente sotto il profilo organizzativo, funzionale, gerarchico e decisionale – che, fatte salve le competenze delle autorità nazionali garanti della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari, monitori la situazione concorrenziale sui mercati dei servizi ferroviari al fine di evitare discriminazioni nei confronti dei richiedenti (articoli 55 e seguenti).Pag. 81
  In merito al contenuto specifico della Convenzione, fa presente che essa si compone di 15 articoli, distribuiti in quattro Titoli.
  Il Titolo I contiene due disposizioni preliminari. Nello specifico, l'articolo 1 definisce ambito di applicazione e oggetto della Convenzione. Quanto al primo aspetto, la Convenzione si applica al tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia (denominata «la Linea») situato in territorio francese. Quanto al secondo aspetto, la Convenzione vuole definire la ripartizione delle responsabilità in materia di esercizio e manutenzione della Linea e le modalità applicabili al finanziamento di queste missioni.
  L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini utilizzati nella Convenzione.
  Il Titolo II contiene le disposizioni relative alla designazione delle responsabilità dei gestori dell'infrastruttura italiano e francese, spettando al primo la pianificazione oraria e la gestione delle richieste ricevute dalle imprese ferroviarie italiane e francesi, mentre al secondo l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura su tutta la Linea in base al principio di territorialità (articolo 3); alle regole di funzionamento applicabili alla Linea da parte del gestore dell'infrastruttura francese, in particolare in merito alla interoperabilità, alla sicurezza e all'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie (articolo 4); all'indicazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, calcolati secondo la normativa francese e percepiti dal gestore dell'infrastruttura francese (articolo 5); alla gestione e manutenzione delle stazioni sulla Linea, assicurate dal/dai gestore/i designato/i dallo Stato francese (articolo 6).
  Il Titolo III individua le modalità di finanziamento della Linea. Più specificamente, l'articolo 7 lettera a) prevede che il deficit o l'avanzo di gestione ordinaria per ogni tratto della Linea viene valutato annualmente e sostenuto da parte italiana e francese sulla base di una ripartizione proporzionata alla circolazione dei treni italiani e francesi, salva la clausola di salvaguardia in base a cui per ogni tratta, in caso di deficit e in presenza di almeno un servizio regolare di trasporto ferroviario di ciascuna Parte, ognuna di esse si farà carico di almeno il 25 per cento del deficit.
  Le successive lettere disciplinano altri aspetti finanziari, quali: il rapporto annuale su entrate e uscite (lettera b)); i termini di pagamento delle somme dovute da una Parte all'altra (lettera c)); la messa in mora in caso di mancato versamento delle somme dovute (lettera d)); la ricerca di soluzioni condivise attraverso la Commissione intergovernativa italo-francese, di cui al successivo articolo 13, per garantire la continuità di esercizio della Linea (lettera e)); le convenzioni di finanziamento specifiche concluse tra i gestori per l'infrastruttura italiano e francese, gli Stati e le collettività territoriali interessate per gli investimenti diversi da quelli per manutenzione ed esercizio della Linea (lettera f)).
  Il Titolo IV reca le disposizioni generali.
  In particolare, l'articolo 8 dispone che l'infrastruttura ferroviaria, salvo eccezioni locali concordate con specifiche convenzioni al fine di garantire la continuità tecnica delle opere e delle attrezzature, è di proprietà dello Stato francese. I lavori di manutenzione della Linea sono effettuati conformemente alla normativa francese in vigore, cui sono soggette anche le imprese che li eseguono. La Convenzione sarà attuata nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti alle Parti dall'appartenenza all'Unione europea (articolo 9). In caso di eccezioni locali di esercizio e manutenzione della Linea concordate al fine di garantire la continuità dell'esercizio e della manutenzione ordinaria della stessa, che a norma dell'articolo 3 spettano in via generale al gestore dell'infrastruttura francese, il gestore dell'infrastruttura italiano deve attivarsi presso l'Autorità nazionale di sicurezza francese per disporre di un'autorizzazione di sicurezza all'esercizio dell'attività in territorio francese (articolo 10).
  In caso di emergenza, ciascuna Parte autorizza l'intervento nel proprio territorio delle squadre di soccorso dell'altro Stato (articolo 11).Pag. 82
  L'organismo di controllo nazionale francese è competente per la Linea (articolo 12).
  Ai sensi dell'articolo 13, incaricata di garantire il controllo dell'attuazione della Convenzione è la Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi delle Alpi del Sud, competente anche a verificare e convalidare, se del caso, la contabilità tenuta dai gestori dell'infrastruttura.
  Infine, gli articoli 14 e 15 disciplinano, rispettivamente, le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo, tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti, i termini per la sua entrata in vigore – per una durata indeterminata – e l'eventuale denuncia, disponendo altresì che dall'entrata in vigore della presente Convenzione viene abrogata la precedente Convenzione tra Italia e Francia riguardante la Linea, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.
  Passando all'esame del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di 5 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 4 dispone, come già ricordato, l'abrogazione della legge n. 475 del 1973.
  L'articolo 5 fissa al giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

  Maria Grazia FRIJIA (FDI) esprime soddisfazione per la Convenzione conclusa dal Governo della Repubblica italiana.
  Fa presente, infatti, che il tratto ferroviario interessato costituisce uno snodo fondamentale per la regione Liguria ed è ampiamente utilizzato sia dai lavoratori che dai turisti.
  Sottolinea inoltre che la modifica della precedente Convenzione porterà importanti benefici ad un territorio che attualmente riscontra ampi disagi in termini di collegamenti e trasporti.

  Salvatore DEIDDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.