CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 luglio 2024
349.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 4

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 23 luglio 2024.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone e C. 1917 cost. Governo, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, nonché istituzione della Corte disciplinare, di Giuseppe Santalucia, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati (ANM).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.10.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, Pag. 5C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone e C. 1917 cost. Governo, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, nonché istituzione della Corte disciplinare, di Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma «Sapienza», e Giorgio Spangher, professore emerito di procedura penale presso l'Università degli Studi di Roma «Sapienza».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 11.05.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone e C. 1917 cost. Governo, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, nonché istituzione della Corte disciplinare, di Margherita Cassano, Prima Presidente della Corte di cassazione, di Luigi Salvato, Procuratore Generale della Corte di cassazione, e di Alfredo Viola, Procuratore Generale aggiunto della Corte di cassazione.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 12.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 23 luglio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 12.50.

DL 73/2024: Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.
Emendamenti C. 1975 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato esamina gli emendamenti al provvedimento in oggetto.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1975.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, segnala che le proposte emendative non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, fatta eccezione per gli emendamenti Furfaro 3.1. e Zanella 3.2., che prescrivono per le regioni e province autonome misure dettagliate di abbattimento delle liste di attesa, nelle more dell'aggiornamento del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA), senza il loro previo coinvolgimento, anche nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Pertanto, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti Furfaro 3.1. e Zanella 3.2.e nulla osta sulle altre proposte emendative.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 1).

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.
C. 1930 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, avverte che il Comitato pareri è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Attività produttive, il disegno di legge C. 1930, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.
  In qualità di relatore, fa presente che il decreto-legge n. 84 del 2024, che consta di 17 articoli ed è attualmente in corso di esame presso la X Commissione, intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del Pag. 6Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.
  Descrivendo sinteticamente il contenuto del provvedimento d'urgenza, e rinviando per ogni approfondimento alla documentazione predisposta dal Servizio studi, fa presente che il Capo I del decreto-legge, composto dagli articoli da 1 a 6, è dedicato ai progetti strategici e al Comitato nazionale. L'articolo 1 indica gli obiettivi generali e l'ambito di applicazione del provvedimento. In particolare, il comma 1 stabilisce che nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, il decreto-legge definisce misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche», in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica. In questo ambito, ai sensi del comma 2, le disposizioni contenute nel decreto-legge – in ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1252 – sono volte a stabilire criteri uniformi per la tempestiva realizzazione dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, di cui all'articolo 2. Il comma 3 prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame si applichino anche alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti. Secondo quanto evidenzia anche la relazione illustrativa, sembra, pertanto, che le stesse disposizioni siano da considerare norme contenenti principi fondamentali di riforma economico-sociale. Rileva che l'articolo 2 contiene norme per il riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime, prevedendo tempi definiti per la valutazione di eventuali ostacoli e disponendo l'attribuzione della qualifica di progetti di interesse pubblico nazionale. Ai sensi del comma 1, quando viene presentata, presso la Commissione europea, una domanda di riconoscimento di un progetto strategico di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il Ministro della difesa, valuta eventuali ostacoli entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto da parte della stessa Commissione. Il comma 2 dispone che, in caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE sia adottata sentita la regione interessata. Una volta riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, ai sensi del comma 3, tali progetti diventano di interesse pubblico nazionale, e le opere necessarie alla loro realizzazione diventano di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. L'articolo 3, comma 1, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche, stabilendo – nei commi da 2 a 6 – le modalità di presentazione delle relative istanze e i termini massimi di rilascio dei titoli abilitativi medesimi. Il comma 7 stabilisce che, entro il perimetro della concessione, sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'elaborazione dei materiali, nonché per la produzione e la trasmissione dell'energia e in genere per la coltivazione del giacimento o per la sicurezza della miniera. Qualora richiesto dal concessionario, la concessione comporta vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 327 del 2001. Il comma 8 prevede che i titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto conto dell'aggiornamento della carta mineraria, ai sensi dell'articolo 10, e a condizione che siano valutati gli effetti dell'estrazione mineraria sull'ambiente marino, sulla biodiversità, sulla sicurezza della navigazione e sulle attività umane insistenti sui fondali medesimi. Infine, ai sensi del comma 9 sono fatte salve le competenze delle regioni in materia di sicurezzaPag. 7 e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008. In materia di estrazione, e in quanto compatibili, sono fatte salve anche le disposizioni di cui al regio decreto n. 1443 del 1927 e al D.P.R. n. 382 del 1994. L'articolo 4, comma 1, istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un punto unico di contatto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio delle materie prime critiche strategiche, stabilendo ai commi da 2 a 6, le modalità di presentazione delle relative istanze e i termini massimi di rilascio delle medesime autorizzazioni. Il comma 7 dispone poi che, ai fini del rafforzamento della dotazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e dall'articolo 3, fino al 31 dicembre 2027 possono essere conferiti incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del suddetto ministero in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel limite massimo di due ulteriori unità. L'articolo 5 individua nell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022 il punto unico di contatto per le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni di progetti di trasformazione delle materie prime critiche strategiche, stabilendo le modalità di presentazione delle relative istanze e i termini massimi di rilascio delle medesime autorizzazioni. L'articolo 6 istituisce, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche, cui sono affidati compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, oltre a funzioni di coordinamento in materia.
  Fa presente quindi che il Capo II del decreto-legge, composto dagli articoli da 7 a 12, detta disposizioni comuni sulle materie critiche. In particolare evidenzia che l'articolo 7 introduce misure volte ad accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche. In particolare, con riferimento al permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità dettagliate al comma 1, esclude l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione di incidenza, regolando le modalità di svolgimento della relativa attività. L'articolo 8 istituisce delle aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari. In particolare, al comma 1 – con riguardo alle concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3 – impone il versamento, da parte del titolare della concessione, di un'aliquota del prodotto tra il 5 per cento e il 7 per cento. I relativi introiti sono destinati a essere ripartiti in favore dello Stato per i progetti a mare, nonché in favore dello Stato e della regione interessata per i progetti su terraferma. Il comma 2 demanda le modalità attuative a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di intesa con la Conferenza Unificata. Le somme, versate allo Stato, confluiscono nel Fondo nazionale del made in Italy, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche. Ai sensi del comma 3, tali previsioni non si applicano alle concessioni già rilasciate al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, né ai rinnovi delle stesse, se previsti dal titolo originario. L'articolo 9 è volto a incrementare il recupero di risorse minerarie, correlate ai rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche. In particolare, si prevede che le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno», purché compatibili, siano estese anche al rilascio dei titoli abilitativi dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate. L'articolo 10 attribuisce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA – Servizio geologico d'Italia) il compito di elaborare il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzionePag. 8 stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'articolo 11 stabilisce che il Ministero delle imprese e del made in Italy è tenuto a provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress. A tali fini al comma 2 istituisce, presso il medesimo Ministero, il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. L'articolo 12, al fine di accelerare i giudizi in materia di progetti strategici, stabilisce che alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica la norma che regola i giudizi amministrativi aventi ad oggetto qualsiasi procedura relativa a interventi finanziati con risorse previste dal PNRR.
  Rammenta poi che il Capo III, composto dagli articoli da 13 a 17, è relativo alla promozione degli investimenti. In particolare, l'articolo 13 reca disposizioni volte a stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento. A tal fine vengono apportate modifiche alla disciplina del Fondo nazionale del made in Italy – in particolare specificando che il fondo può essere utilizzato per sostenere anche le attività di estrazione e trasformazione di materie prime critiche – e alle disposizioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare previste dall'articolo 33 del D.L. n. 98 del 2011, consentendo a INVIMIT S.p.A. di costituire fondi per investire in asset immobiliari strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche e strumenti finanziari emessi dalle società delle filiere strategiche, il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari. L'articolo 14 modifica e integra le disposizioni che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al MIMIT e al MAECI le esportazioni delle materie prime critiche, tra le quali rientrano i rottami ferrosi. Con riferimento a questi ultimi, il comma 1, alla lettera a) inserisce il richiamo al relativo codice della nomenclatura tariffaria europea (Reg. CEE) n. 2658/87). Alla lettera b), il medesimo comma dispone l'istituzione, presso il MAECI, di un tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. L'articolo 15 introduce alcune misure di coordinamento della normativa di settore, apportando delle modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE). L'articolo 16 modifica l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 104 del 2023 in materia di operazioni inerenti società di rilievo strategico. L'articolo 17 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge. Il provvedimento d'urgenza è in vigore dal 26 giugno 2024 e dovrà dunque essere convertito in legge entro il 25 agosto 2024.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, con particolare riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il decreto-legge è prevalentemente riconducibile alle materie, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, nonché alla materia «cave e torbiere», attribuita alla competenza residuale regionale dal quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione. Ricorda infatti che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «tutela della concorrenza» la competenza su tutti gli strumenti di politica economica relativi al sostegno delle imprese (richiama ad esempio la sentenza n. 14 del 2004); inoltre, la sentenza n. 117 del 2022 ha precisato che spetta allo Stato intervenire in via esclusiva sulle procedure di assegnazione delle concessioni (ad esempio in materia idroelettrica e del gas) che rientrano nella tutela della concorrenza. Rammenta altresì che sempre la Corte costituzionale ha segnalato che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, la mancata menzione della materia «cave e torbiere» nel nuovo testo dell'articolo 117 – a differenza di quanto avveniva nel testo previgente – ha portato alla riconduzione della stessa alla competenza residualePag. 9 delle regioni, salvo il necessario rispetto degli standard ambientali fissati dalle leggi statali (richiama a titolo di esempio le sentenze n. 176 del 2018 e n. 31 del 2020). In merito, segnala che l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge, fa salve le disposizioni in materia di estrazione, in quanto compatibili, del Regio decreto n. 1443 del 1927 (cosiddetta «legge mineraria») e del DPR n. 382 del 1994 (il regolamento sui procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione dei giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale). La medesima specificazione non è invece presente all'articolo 7, con riferimento ai permessi di ricerca. In proposito, rileva che, rispetto all'assetto delineato da provvedimenti richiamati, si è assistito nel corso del tempo, come ricorda anche la relazione illustrativa, a un processo di «regionalizzazione» delle competenze in materia: anche precedentemente alla riforma del Titolo V, molte competenze amministrative in relazione alle norme sopra richiamate è stata affidata alle regioni dapprima con il DPR n. 616 del 1977 e quindi con il decreto legislativo n. 112 del 1998; successivamente alla riforma del Titolo V, si è avuto, come già si è ricordato, il trasferimento alle regioni anche della competenza legislativa e molte leggi regionali sono intervenute in materia. Il provvedimento in esame intende fornire una nuova cornice legislativa unitaria alla materia e, in questo quadro, si colloca anche il richiamo operato dal comma 9 dell'articolo 3.
  Più in generale, fa presente che a fronte del descritto concorso di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: all'articolo 2, comma 2, è previsto che, nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE sui motivi ostativi all'accoglimento delle domande di riconoscimento del relativo carattere strategico sia adottata sentita la regione interessata; all'articolo 6, comma 5, è previsto che il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche sia composto, fra gli altri, da due rappresentanti della Conferenza unificata, di cui uno nominato dalle regioni; all'articolo 8, comma 2, è prevista la previa intesa della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che definisce l'entità dell'aliquota di cui al comma 1 del medesimo articolo, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare e le modalità di riparto degli introiti di cui al citato comma 1 tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto. Rileva invece che un analogo coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali non è previsto ai fini dell'adozione del decreto ministeriale, di cui all'articolo 11, comma 3, chiamato ad individuare le imprese che operano sul territorio nazionale che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare, tra le altre cose, batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica e apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile.
  Segnala, infine, che il comma 3 dell'articolo 1 contiene una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali in base alla quale le disposizioni del decreto-legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 12.55.