CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 luglio 2024
346.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 luglio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 17.30.

DL 73/2024: Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.
C. 1975 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che la discussione in Assemblea del provvedimento è prevista a partire da martedì 23 luglio.
  Invita, quindi, la relatrice, onorevole Matera, ad illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

  Mariangela MATERA (FDI), relatrice, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'illustrazione più dettagliata del contenuto del provvedimento, richiama sinteticamente il contenuto del disegno di legge, evidenziando, in modo più puntuale, le disposizioni di interesse per la Commissione Finanze.
  Rammenta che il provvedimento è entrato in vigore l'8 giugno 2024 e reca un complesso di norme volte a governare le liste di attesa delle prestazioni sanitarie.Pag. 81
  Ricorda, in sintesi, che il decreto-legge, come modificato dal Senato:

   istituisce e disciplina la Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa, di cui si avvale il Ministero della salute, per realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma;

   istituisce e disciplina presso il Ministero della salute l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria destinato a operare alle dirette dipendenze del Ministro della salute;

   detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie;

   reca norme sul potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche, introducendo poi la possibilità di apertura straordinaria dei centri trasfusionali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi;

   contiene misure in tema di superamento del tetto di spesa già previsto per il personale del Servizio sanitario nazionale;

   reca iniziative per il potenziamento dell'offerta assistenziale e per il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;

   contiene una specifica clausola di salvaguardia in favore delle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Passando all'esame delle disposizioni rientranti nella specifica competenza della Commissione Finanze, evidenzia che di particolare interesse è il comma 2 dell'articolo 1, il quale stabilisce che i dati del flusso informativo «Tessera sanitaria» – di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 – sono resi disponibili al Ministero della salute ed alla AGENAS (Agenzia nazionale servizi sanitari regionali), con modalità da definirsi con apposito Protocollo, con particolare riferimento ai dati in chiaro della ricetta SSN dematerializzata e ai dati pseudonimizzati riferiti alla spesa sanitaria che confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata (730) nonché ai dati relativi alle prenotazioni resi disponibili dai CUP regionali.
  Il decreto 30 marzo 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero della salute, ha definito le modalità di trasmissione telematica dei dati relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati, da parte delle ASL, alle strutture di erogazione dei servizi sanitari.
  Segnala all'attenzione della Commissione anche l'articolo 7, che introduce un regime fiscale agevolato per le prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità, le quali sono assoggettate a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota al 15 per cento, in luogo dell'ordinaria aliquota Irpef applicabili a detti compensi.
  Evidenzia che, più in dettaglio, si stabilisce che i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del CCNL dell'Area Sanità – triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 218, della legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023), siano soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Nella relazione tecnica il Governo sostiene che tale aliquota si sostituisce a quella marginale del 43 per cento applicabile secondo il regime Irpef ordinario.
  Analogamente, i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità – triennio 2019-2021, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2024, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Pag. 82Nella relazione tecnica il Governo sostiene che tale aliquota si sostituisce a quella marginale del 35 per cento applicabile secondo il regime Irpef ordinario.
  Ricorda che l'articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito in legge n. 56 del 2023, al comma 1, ha previsto che, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale SSN e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale SSN, possono ricorrere:

   per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione;

   per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL — triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

  Ricorda, inoltre, che l'articolo 115 del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019 disciplina le tipologie di attività libero professionale intramuraria, includendo (comma 2) nell'ambito di disciplina delle stesse le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico od impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia.
  Precisa che il richiamato articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, dispone, tra l'altro, che, nel caso in cui sia stata concordata con l'équipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive (di cui all'articolo 115, comma 2), la misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di euro 60,00 lordi onnicomprensivi.
  Infine, l'articolo 7 del citato CCNL prevede che le Regioni possano emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, in una serie di ambiti tra i quali, alla lettera d) richiamata dalla disposizione in commento, quello delle prestazioni aggiuntive del personale.
  Le imposte sostitutive sono applicate dal sostituto d'imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ovvero dall'8 giugno 2024. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Virginio MEROLA (PD-IDP) premette che l'esame del provvedimento, trasmesso dal Senato nella tarda mattinata di oggi, è affrontato dalla Commissione con tempi eccessivamente compressi, che non hanno consentito un approfondito studio del testo del disegno di legge e del relativo dossier, svilendosi in tal modo il lavoro parlamentare.
  Entrando nel merito del provvedimento, ricorda che la riduzione delle liste di attesa era stata fortemente pubblicizzata dalla maggioranza nel corso della campagna elettorale. Rileva tuttavia come il provvedimento in esame non preveda a tal fine alcuno stanziamento, rendendo l'intervento normativo inutile e svuotato.
  Dichiara pertanto, giudicando inaccettabile tale modo di procedere, il voto contrario del proprio gruppo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 17.35.

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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 18 luglio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

  La seduta comincia alle 17.35.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.
Atto n. 172.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 luglio 2024.

  Marco OSNATO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Filini, assente a causa di impegni istituzionali, formula sul provvedimento una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 17.40.