CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2024
345.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 233

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 17 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 10.50.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui lavori dei comitati nel 2022.
(COM(2023) 664 final).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2023.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, illustra i contenuti della sua proposta di documento finale (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale.

  La seduta termina alle 11.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 11.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.
C. 1916 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Salvatore CAIATA (FDI), relatore, pone in rilievo, innanzitutto, come l'Accordo all'esame della Commissione s'inserisca in un contesto caratterizzato da eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali bilaterali, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva – fortemente sostenuta dall'Italia – dell'adesione dell'Albania all'Unione europea.
  Rileva come, in via generale, l'intesa miri a coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra di essi e dei componenti delle loro famiglie, a regolare le prestazioni pensionistiche per vecchiaia e invalidità e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati.
  In altri termini, specifica, l'Accordo consentirà ai lavoratori italiani e albanesi di «cumulare» le carriere lavorative registrate nei rispettivi Paesi al fine di ottenere una pensione secondo le regole di ciascun Paese.
  Al riguardo, fa presente che, secondo i dati contenuti nella relazione illustrativa del provvedimento, alla data del 1° gennaio 2023 i cittadini albanesi residenti in Italia risultano essere 416.829 mentre i connazionali residenti in Albania 2.602.
  Passando ad esaminare il contenuto dell'Accordo, sottolinea che lo stesso si compone di un preambolo, di trentuno articoli e di un allegato.
  L'articolo 1 contiene le definizioni adottate dai due Paesi in applicazione dell'Accordo.Pag. 234
  L'articolo 2 individua il campo di applicazione; in particolare, per quanto riguarda l'Italia l'Accordo si applica a: l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata dell'assicurazione generale obbligatoria; l'assicurazione per l'indennità di malattia; l'assicurazione contro la disoccupazione; i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano alle prestazioni sopra indicate.
  L'articolo 3 delimita l'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo. Esso si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti. Si applica, altresì ai rifugiati – ai sensi della Convenzione del 1951 e del relativo Protocollo del 1967 – e agli apolidi – ai sensi della Convenzione del 1954 – che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.
  L'articolo 4 garantisce che le persone alle quali si applica l'Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, nei limiti di quanto previsto dall'Accordo stesso.
  L'articolo 5 prevede che i lavoratori ai quali si applica l'Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui prestano la propria attività lavorativa.
  L'articolo 6 contiene le eccezioni al precedente articolo 5, mentre l'articolo 7 prevede che il personale assunto localmente con contratto al servizio delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari e il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari o di altri membri delle suddette Missioni diplomatiche e Uffici consolari può esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio.
  L'articolo 8 prevede la possibilità, per le parti contraenti, di prevedere, di comune accordo, eccezioni in deroga agli articoli 5 e 6, nell'interesse dei lavoratori.
  L'articolo 9 garantisce l'esportabilità delle prestazioni ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo.
  L'articolo 10 prevede la possibilità di cumulo dei periodi di assicurazione e le condizioni per l'ammissibilità dell'iscrizione simultanea all'assicurazione di entrambi gli Stati.
  L'articolo 11 introduce la possibilità di totalizzare i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con quelli compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro.
  L'articolo 12 detta disposizioni per i casi in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni previdenziali senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione.
  L'articolo 13 prevede disposizioni in materia di totalizzazione in casi specifici, ossia nel caso in cui il lavoratore non soddisfi le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni, indicando i metodi di calcolo da applicare.
  L'articolo 14 contiene disposizioni relative al computo dei periodi di assicurazione.
  L'articolo 15 dispone che il diritto alla pensione sia determinato sulla base di ciascuna legislazione quando non sono soddisfatte le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati.
  L'articolo 16 prevede la possibilità di integrazione al trattamento minimo nel caso in cui la legislazione dello Stato in cui risiede il beneficiario preveda tale possibilità.
  L'articolo 17 dispone che, nel caso in cui si verifichi un rischio, se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione è soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraentePag. 235 o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.
  Proseguendo nell'illustrazione, rileva che l'articolo 18 prevede le norme in materia di prestazioni di disoccupazione e le condizioni che devono verificarsi per l'erogazione in uno o nell'altro Stato contraente.
  L'articolo 19 dispone che le norme di attuazione dell'Accordo saranno concordate dalle Autorità competenti degli Stati contraenti e saranno formalizzate in un'intesa amministrativa che entrerà in vigore contestualmente all'Accordo.
  L'articolo 20 prevede lo scambio di informazioni fra le Parti per quanto concerne i provvedimenti applicativi dell'Accordo, eventuali difficoltà tecniche in sede applicativa e in caso di modifiche e integrazioni normative in materia di sicurezza sociale.
  L'articolo 21 stabilisce il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e della messa a disposizione della documentazione relativa agli accertamenti e ai controlli sanitari fra le istituzioni competenti, per la corretta gestione delle prestazioni erogate.
  L'articolo 22 prevede la facoltà, per le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato, di rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell'altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Stato.
  L'articolo 23 sancisce il principio di reciprocità nei casi di esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione, l'esenzione dal visto di legalizzazione e il mutuo riconoscimento delle attestazioni di autenticità di un certificato o di un documento.
  L'articolo 24 prevede la designazione di organismi di collegamento da parte delle Autorità competenti di entrambi gli Stati.
  L'articolo 25 stabilisce che le domande, le dichiarazioni e ricorsi presentati in attuazione dell'Accordo, alle Autorità, alle Istituzioni o agli organismi di collegamento di uno Stato contraente, siano considerati come presentati all'omologo dell'altro Stato contraente.
  L'articolo 26 disciplina le modalità di comunicazione fra tutti i soggetti coinvolti in applicazione del presente Accordo.
  L'articolo 27 definisce le modalità di pagamento delle prestazioni agli aventi diritto, la valuta e il tasso di cambio applicabile.
  L'articolo 28 disciplina i casi di prestazioni non dovute o somme indebitamente corrisposte.
  L'articolo 29 stabilisce il principio di riservatezza dei dati e contiene il rinvio all'allegato I, che è parte integrante dell'Accordo e contiene le disposizioni per lo scambio dei dati personali.
  L'articolo 30 prevede che le disposizioni dell'Accordo si applichino alle domande di prestazioni presentate a decorrere dal momento della sua entrata in vigore. Saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti anteriormente all'entrata in vigore, sebbene il diritto alle prestazioni non copra i periodi anteriori alla sua entrata in vigore. Il diritto alle prestazioni è acquisito in virtù dell'Accordo, anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.
  L'articolo 31 dispone che esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli atti di ratifica. L'articolo contiene anche le disposizioni transitorie applicabili in caso di denuncia dell'Accordo.
  Sul piano dei rapporti commerciali segnala che, secondo gli ultimi dati pubblicati da ISTAT, nel «Registro delle Imprese 2022», l'Italia è il primo Paese in termini di numero di aziende straniere attive, con 2.875 imprese (erano 2.675 nel 2021, +7.5 per cento), che rappresentano oltre il 43,6 per cento di tutte le imprese estere operanti in Albania, costituendo una fetta importante del sistema produttivo ed occupazionale.
  Ricorda poi in estrema sintesi che il percorso d'integrazione europea dell'Albania ha conosciuto un importante passo avanti il 19 luglio 2022 con l'apertura ufficiale dei negoziati di adesione: Tirana – come riconosciuto dalla stessa Commissione europea – sta continuando a compiere progressi nell'ambito delle riforme Pag. 236fondamentali e dello Stato di diritto, anche attraverso l'attuazione della riforma della giustizia, nella lotta alla corruzione ed alla criminalità organizzata e sta contribuendo alla gestione dei flussi migratori misti verso l'UE cooperando all'attuazione del piano d'azione dell'UE sui Balcani occidentali.
  L'Albania, inoltre, in qualità di membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è stata attivamente impegnata nella promozione delle risoluzioni che condannano la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ed ha fatto registrare un pieno allineamento con la politica di sicurezza estera e comune dell'UE: un segnale da non sottovalutare nel contesto complessivo del processo di allargamento dell'Unione ai Balcani occidentali, al centro di alcune proposte di risoluzione – una delle quali a sua prima firma – attualmente all'esame delle Commissioni riunite III e XIV.
  Sottolinea, infine, che da un lato le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni sulla sicurezza sociale stipulate con altri Stati e, dall'altro, l'intesa mira efficacemente a colmare un vuoto giuridico ed a garantire un'adeguata tutela ai lavoratori, sia albanesi sia italiani: un'esigenza emersa con chiarezza negli incontri bilaterali che anche la XIV Commissione ha svolto con autorevoli delegazioni parlamentari albanesi.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Isabella DE MONTE (IV-C-RE), ricorda la sua recente missione in Albania nel corso della quale ha potuto constatare l'eccellente stato delle relazioni italo-albanesi ed evidenzia come la presente intesa rappresenti un punto di arrivo significativo nella prospettiva di favorire gli scambi tra lavoratori italiani e albanesi, promuovendo un miglioramento delle loro condizioni e garantendone le esigenze di stabilizzazione.

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023.
C. 1951 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024.
C. 1952 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione)
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione del deputato Bagnai, impossibilitato a prendere parte alla seduta, presenta due proposte di relazione favorevole su entrambi i disegni di legge, di cui dà lettura (vedi allegati 3 e 4).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di rendiconto per l'anno 2023 e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di assestamento per il 2024, come formulate dal relatore.
  Nomina altresì il deputato Bagnai quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

DL 84/24: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.
C. 1930 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio scorso.

Pag. 237

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 11.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 11.10.

Sull'ordine dei lavori.

  Piero DE LUCA (PD-IDP), tenuto conto che l'VIII Commissione non ha ancora ultimato l'esame dell'atto del Governo n. 161, propone di rinviare ad altra seduta l'approvazione del relativo parere, svolgendo nella seduta odierna il solo esame preliminare del provvedimento, anche al fine di acquisire le risultanze che stanno emergendo nel corso dell'esame presso la Commissione Ambiente.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), presidente, propone di accogliere la richiesta del deputato De Luca, ribadendo che il termine per l'espressione del parere è fissato al 20 luglio prossimo.

  La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
Atto n. 161.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), presidente, in sostituzione del deputato Giordano, impossibilitato a partecipare alla seduta, precisa che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione ha ad oggetto l'attuazione di due direttive europee che entrambe novellano la direttiva 2003/87/CE relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra dell'Unione (Emission Trading System – ETS) (Atto del Governo n. 161).
  Si tratta in particolare: della direttiva (UE) 2023/958, che modifica la direttiva 2003/87/CE relativamente al contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 nell'Unione; della direttiva (UE) 2023/959, che estende l'attuale sistema ETS anche al settore marittimo e che istituisce il nuovo sistema ETS 2 per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale. Oltre a recepire le suddette direttive, il presente provvedimento mira altresì a stabilire le disposizioni sanzionatorie relative al regolamento (UE) 2023/956, che istituisce il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, cosiddetto CBAM.
  Il termine di recepimento è fissato per entrambe le direttive al 31 dicembre 2023 e il 25 gennaio 2024 la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (n. 2024/0076 e n. 2024/0077), per il mancato recepimento delle direttive ETS.
  Il provvedimento è stato predisposto in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024 n. 15), e del successivo articolo 12, che indica i principi e criteri direttivi per il recepimento delle due direttive citate, nonché in forza dell'articolo 2 della stessa legge di delegazione, che reca una delega di diciotto mesi per l'adozione di disposizioni sanzionatorie per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei.
  Poiché il termine per il recepimento nazionale delle due direttive è scaduto il 31 Pag. 238dicembre 2023, la Commissione europea ha aperto le due procedure di infrazione nn. 2024/76 e 2024/77. L'adozione dello schema di decreto legislativo in esame consentirà quindi l'archiviazione di tali procedure.
  Come si è detto, le due direttive in recepimento modificano la direttiva ETS al fine di rafforzarne il meccanismo e contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/1112 (cosiddetta legge UE sul clima) e dal pacchetto «Fit for 55».
  Complessivamente, l'obiettivo di riduzione, entro il 2030 rispetto al 2005, delle emissioni dei settori interessati dal sistema ETS, passa dall'attuale 43 per cento al 62 per cento.
  Lo schema di decreto legislativo si compone di 15 articoli. L'articolo 1 modifica il titolo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per citare le due nuove direttive, mentre l'articolo 2 modifica in tal senso il campo di applicazione.
  L'articolo 3 integra le nuove definizioni utilizzate dalla normativa, adegua le competenze e le strutture del Comitato ETS e istituisce il Comitato ETS 2 per il nuovo sistema relativo all'edilizia e trasporto stradale.
  L'articolo 4 riguarda le modifiche relative al settore aereo e al settore marittimo, separati in due distinti sezioni del capo III del decreto n. 47.
  L'articolo 5 apporta modifiche al Capo IV (Impianti fissi) del decreto legislativo n. 47, mentre l'articolo 6 modifica il Capo V (Disposizioni comuni per impianti fissi e operatori aerei).
  L'articolo 7 introduce il nuovo capo V-bis nel decreto n. 47, sul nuovo sistema ETS 2 relativo ai settori dell'edilizia e del trasporto stradale e a ulteriori settori, e il nuovo capo V-ter, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni di obblighi disposti dal regolamento (UE) 2023/956, relativo al Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere CBAM.
  L'articolo 8 reca una serie di modifiche alle disposizioni transitorie e finali del decreto n. 47.
  L'articolo 9 recepisce le modifiche introdotte all'Allegato I, punti 1) e 3) della direttiva ETS, la cui applicazione ha effetto dal 1° gennaio 2026, e che riguardano le emissioni generate da biomassa. Le modifiche riguardano anche gli impianti di incenerimento rifiuti urbani, la raffinazione di petrolio, la produzione di pannelli di gesso, la produzione di idrogeno e gas di sintesi, di ferro o acciaio, alluminio primario, stoccaggio geologico di gas serra, e il trasporto aereo e marittimo.
  L'articolo 10 introduce nel decreto n. 47 l'Allegato I-bis, sulle attività e le emissioni relative al nuovo sistema ETS 2 dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e a ulteriori settori.
  L'articolo 11 modifica l'allegato III del decreto, sui criteri di sostenibilità per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa.
  L'articolo 12 modifica l'allegato IV del decreto, sul calcolo delle emissioni derivanti dalle attività dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e a ulteriori settori del sistema ETS 2.
  L'articolo 13 reca le abrogazioni e disposizioni transitorie, l'articolo 14 la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 15 l'entrata in vigore.
  In conclusione segnala che non si ravvisano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'UE e preannuncia la formulazione di una proposta di parere favorevole.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.
Atto n. 172.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole, che verrà posta in votazione, come testé convenuto dalla Commissione, in altra seduta).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Pag. 239

  Fabio PIETRELLA (FDI), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che introduce misure per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività (di seguito, «regolamento MiCA» o «MiCAR»), conformemente ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 19 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023).
  Sottolinea che il MiCAR stabilisce un quadro normativo specifico e armonizzato per i mercati delle cripto-attività. Tra le altre cose, esso mira a introdurre: una definizione ampia di cripto-attività e due sue sottocategorie (token collegati ad attività o Asset-Referenced Token– «ART», e token di moneta elettronica o e-money token– «EMT»); obblighi di trasparenza e informativa per l'emissione, l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività; norme sull'autorizzazione, sulla governance e sull'organizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività (Crypto-Asset Service Provider, «CASP») e degli emittenti di ART e EMT. Ricorda inoltre che il MiCAR introduce norme per la tutela dei possessori di cripto-attività e misure per contrastare gli abusi di mercato attraverso l'implementazione di un sistema di vigilanza nazionale ed europeo.
  Rileva che il MiCAR è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 9 giugno 2023 e sarà applicabile dal 30 dicembre 2024, fatta eccezione per le previsioni relative ad ART e EMT, che sono applicabili dal 30 giugno 2024.
  Venendo al contenuto del provvedimento, fa notare che esso consta di VI titoli suddivisi in capi.
  Il titolo I (articoli 1 e 2) detta le «Disposizioni comuni» e si compone di un capo I riguardante «Oggetto e definizioni».
  All'articolo 1 viene specificato l'oggetto del decreto, ossia le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento MiCA e a garantire il coordinamento con le norme settoriali vigenti. L'articolo 2 reca, invece, le definizioni. Tutte le disposizioni del titolo I hanno carattere ordinamentale.
  Il titolo II (articoli da 3 a 10) individua la competenza delle Autorità nazionali, la collaborazione tra le stesse e i relativi poteri, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), della legge di delegazione europea 2022-2023, nonché dell'articolo 93 del MiCAR.
  Tra le disposizioni più rilevanti, fa presente che l'articolo 3 designa Banca d'Italia e Consob, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 93 del MiCAR.
  L'articolo 4, nel disciplinare i poteri generali di vigilanza e di indagine, provvede a dotare le predette autorità dei poteri necessari per lo svolgimento delle loro funzioni; mentre l'articolo 5 attribuisce alle stesse poteri regolamentari. Gli articoli successivi disciplinano le forme di coordinamento e cooperazione nazionale e con le autorità competenti degli altri Stati membri.
  L'articolo 7 designa Banca d'Italia e Consob, secondo le rispettive competenze, a ricevere gli esposti ai sensi dell'articolo 108 del regolamento MiCA. Gli articoli 9 e 10 disciplinano rispettivamente la cooperazione tra le autorità a livello nazionale e transfrontaliero.
  Nei capi successivi del titolo II sono ulteriormente precisate le competenze delle Autorità e sono stabilite le relative forme di coordinamento, parametrate a seconda dell'oggetto su cui verranno ad insistere i poteri di autorizzazione e di vigilanza.
  Il Titolo III (articoli da 19 a 29) suddiviso in due capi, contiene le disposizioni speciali tra le quali particolare rilevanza assumono le norme riguardanti la crisi d'impresa degli emittenti specializzati di token collegati ad attività e dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività.
  Il titolo IV (articoli da 31 a 37) si occupa dell'introduzione di un regime sanzionatorio, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 19 della legge di delegazione europea 2022-2023. Ricorda che sono previste sanzioni penali per le sole violazioni descritte nel capo I. Per quanto concerne le sanzioni amministrative invece, precisa che queste vengono applicate da Banca d'Italia e da Consob, secondo le rispettive competenze,Pag. 240 così come previsto dal decreto in esame e dal Testo unico sulla finanza.
  Il Titolo V contiene le norme dirette a modificare ed integrare la normativa di settore e le disposizioni di coordinamento (articoli da 38 a 44). Il Titolo VI contiene le Disposizioni transitorie e finali (articoli da 45 a 48).
  Nello specifico, l'articolo 45 (capo I) detta la disciplina del regime transitorio. Il capo II contiene le disposizioni finali. In particolare, rileva come l'articolo 46 preveda che Banca d'Italia e Consob redigano un rapporto illustrativo del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della disciplina prevista dal decreto in esame. L'articolo 47 reca la clausola di invarianza finanziaria, in linea con quanto previsto dall'articolo 19 della legge di delegazione europea 2022-2023. Infine, l'articolo 48 regola l'entrata in vigore del provvedimento e detta le disposizioni finali.
  Non ravvisando profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'UE, preannuncia pertanto l'espressione di un parere favorevole (vedi allegato 6).

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 17 luglio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 17 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

Sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.
Audizione del dott. Nicola De Michelis, direttore generale aggiunto f.f. presso la Direzione generale della Politica regionale ed urbana della Commissione europea.

(Svolgimento e conclusione).

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, introduce l'audizione.

  Nicola DE MICHELIS, direttore generale aggiunto f.f. presso la Direzione generale della Politica regionale ed urbana della Commissione europea, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene quindi il deputato Stefano CANDIANI (LEGA) per porre quesiti e formulare osservazioni.

  Nicola DE MICHELIS, direttore generale aggiunto f.f. presso la Direzione generale della Politica regionale ed urbana della Commissione europea, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

  Interviene quindi il deputato Stefano CANDIANI (LEGA) per porre ulteriori sollecitazioni e quesiti.

  Nicola DE MICHELIS, direttore generale aggiunto f.f. presso la Direzione generale della Politica regionale ed urbana della Commissione europea, fornisce pertanto ulteriori spiegazioni.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.