CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2024
345.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1937, di conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport;

   osservato che il provvedimento, all'articolo 4, consente al Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia di conferire incarichi di livello dirigenziale generale, stipulare contratti di collaborazione e deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario, al fine di rafforzare la capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la laguna di Venezia, consentendogli altresì di avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria, a cui può partecipare il personale in organico presso amministrazioni pubbliche;

   rilevato che l'articolo 12 differisce dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti – vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale – per i tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest'ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo), al fine di consentire la verifica dell'impatto derivante dal completamento dell'eliminazione del vincolo sportivo, tenuto conto dell'esigenza di tutelare i vivai giovanili e gli investimenti, ad essi relativi, operati dalle associazioni e società sportive,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023. C. 1951 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1951, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023;

   considerato che, come evidenziato anche dalla Nota integrativa al rendiconto riferita al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la gestione del bilancio da parte del medesimo Dicastero è stata contrassegnate dal progressivo superamento della fase emergenziale dovuta, inizialmente, alla crisi pandemica e, successivamente, al caro energia;

   considerato altresì che il Ministero è stato al contempo impegnato, in particolare, nella prosecuzione dell'attuazione di alcune misure riguardanti sia la previdenza e l'assistenza (Quota 103, Reddito di cittadinanza, assegno unico e universale per i figli), sia le politiche del lavoro (ammortizzatori sociali);

   considerato che, quanto agli obiettivi individuati per l'anno 2023, tra le priorità indicate vi sono: la semplificazione degli adempimenti correlati al rapporto di lavoro; il rafforzamento delle politiche attive e il riordino delle misure di contrasto alla povertà; la promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro; la lotta al lavoro sommerso e al caporalato; il riordino della normativa degli ammortizzatori sociali nell'ottica di un sistema integrato di strategia di rilancio della produttività industriale; la riformare del sistema pensionistico al fine di garantire equità e flessibilità in uscita dal mercato del lavoro; il sostegno e la tutela del lavoro autonomo; il rafforzamento della governance e della capacità amministrativa e gestionale del Ministero;

   preso atto che gli stanziamenti definitivi riguardanti la Tabella n. 4 sono risultati pari a 183.640,3 milioni di euro di competenza e a 184.223,5 milioni di euro di cassa, registrando sia gli stanziamenti iniziali che quelli definitivi del 2023 un incremento rispetto a quelli del 2022, rispettivamente pari a circa l'11 per cento e a circa il 3,3 per cento;

   osservato che la spesa finale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in termini di competenza è stata di 170.193,4 milioni di euro, a fronte dei 165.949,4 milioni di euro dell'anno 2022 e che, nonostante la riduzione, tali spese rappresentano circa il 19,6 per cento delle spese finali iscritte al bilancio dello Stato, con una lieve riduzione rispetto al 2022, quando la spesa era stata pari al 19,7 per cento;

   considerato che, con riferimento alla gestione delle risorse, nel 2023 gli impegni totali sulla competenza sono stati pari a 168.300 milioni di euro e i pagamenti totali sono stati pari a circa 168.259,7 milioni di euro, di cui il 97 per cento sulla competenza (163.211,9 milioni) e il 3 per cento sui residui (5.047,8 milioni), e che i residui passivi finali ammontano a 18.273 milioni di euro, con un aumento di circa 154 milioni rispetto alle previsioni iniziali;

   rilevato che la missione n. 26 «Politiche per il lavoro» è la missione che presenta l'ammontare più rilevante di residui passivi finali, pari a 11.339,7 milioni di euro, ossia circa il 62 per cento del tale, e che tali residui sono connessi in particolare agli oneri relativi al Fondo sociale per occupazione e formazione (cap. 2230);

   rilevato che, con riferimento alla destinazione delle spese, la missione quantitativamentePag. 218 più consistente è la missione n. 25 «Politiche previdenziali», che assorbe il 59 per cento delle risorse presenti nello stato di previsione, che la missione n. 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» assorbe circa il 32 per cento delle risorse, mentre alla missione n. 26 «Politiche per il lavoro» è destinato il 7,7 per cento delle risorse;

   osservato che gli stanziamenti finali relativi alla missione n. 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» registrano un incremento di circa il 7,5 per cento rispetto al 2022 e che in aumento risulta, in particolare, il programma «Trasferimenti assistenziali a Enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva» (24.12), che registra un incremento dell'8 per cento rispetto al 2022, mentre, per quanto concerne la misura del reddito di cittadinanza, si registra nel 2023 uno stanziamento definitivo pari a 7.006,4 milioni;

   ricordato che dal 1° gennaio 2024, il Reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza sono stati sostituiti dall'Assegno di inclusione, di cui al decreto-legge n. 48 del 2023, quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale;

   ricordato che all'interno del Programma 24.12, circa il 31,5 per cento delle risorse stanziate sono destinate al finanziamento dell'Assegno unico universale per i figli a carico con una dotazione finale pari a 13.529,6 milioni di euro, registrandosi inoltre un incremento di risorse iscritte al capitolo relativo al Fondo per le non autosufficienze pari al 3 per cento (cap. 3538, 865 milioni in crescita rispetto agli 840 milioni del 2022) e rimanendo stabili quelle per l'assistenza alla disabilità grave priva di sostegno familiare (76 milioni di stanziamenti definitivi, invariati rispetto al 2022, e interamente impegnati e pagati);

   preso atto che la missione n. 25 «Politiche previdenziali», che si articola nell'unico programma «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali», assorbe la maggior parte delle risorse assegnate in termini di stanziamenti e che nel 2023 la spesa finale di tale missione è aumentata, rispetto al 2022, di circa il 8 per cento, principalmente per l'aumento degli stanziamenti previsti per le agevolazioni contributive ed esoneri (cap. 2564 e cap. 4364 con, rispettivamente, 8.986,2 e 12.826 milioni nel 2023, rispetto a 6.659 e 12.415 milioni nel 2022) e per l'esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro in relazione al conferimento del TFR alla previdenza complementare (cap. 2570 con 25,6 milioni per il 2023, capitolo che era privo di stanziamenti nel 2022);

   confermata, in proposito, la stabilizzazione della spesa per assegni di integrazione salariale, e preso atto che si consolidano gli effetti espansivi della riforma degli ammortizzatori sociali, operata con la Legge di bilancio per il 2022, sulla spesa per indennità di disoccupazione (circa 12.630,3 milioni);

   considerato che le risorse della missione n. 26 «Politiche per il lavoro» risultano in diminuzione di circa il 27 per cento rispetto al 2022 e che il decremento si riscontra soprattutto nel programma «Politiche passive e incentivi all'occupazione», in particolar modo nei confronti dei capp. 2400 e 2402 relativi agli oneri per i trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione, con una variazione in diminuzione rispetto agli stanziamenti iniziali di circa 3.300 milioni di euro;

   considerato che, per quanto riguarda la missione n. 27 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è competente limitatamente alla programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, nonché alle iniziative volte a favorire l'integrazione dei migranti e che, per tale motivo, il Dicastero gestisce solo una parte residuale delle risorse assegnate alla missione, pari, nel 2023, allo 0,42 per cento del totale,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024. C. 1952 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza)

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1952, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024, con riferimento alla Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024. C. 1952 Governo.

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza)

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1952, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024, con riferimento alla Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza;

   osservato che il disegno di legge di assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, variazioni in aumento per 76,1 milioni di euro sia alle previsioni di competenza che alle autorizzazioni di cassa, prevedendo, altresì, al fine di adeguare i residui presunti a quelli risultati dal rendiconto del 2023, un aumento dei residui per 6.189,3 milioni di euro;

   considerato che, per effetto delle proposte di variazione, le previsioni di competenza assestate e le previsioni delle autorizzazioni di cassa per il 2024 risultano entrambe pari a 203.101 milioni di euro, pari al 22,2 per cento delle risorse del bilancio dello Stato, di poco inferiore alla percentuale prevista dalla legge di bilancio 2024 (22,9 per cento), mentre il totale dei residui, allineato con le risultanze del rendiconto per l'anno 2023, è previsto pari a 18.273,2 milioni di euro;

   valutato che, comprese le variazioni intervenute con atti amministrativi, risultano proposte dal progetto di legge di assestamento, in termini di competenza, variazioni di ammontare complessivo a 76,1 milioni di euro, integralmente ascrivibili ad un incremento delle previsioni assestate rispetto alle previsioni iniziali della Missione Politiche previdenziali (25), ripartite tra i capitoli di spesa afferenti all'unico Programma Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3),

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 1.8 e 23.035 DELLA RELATRICE

ART. 1.

  Sopprimere l'articolo 1.
1.8. La Relatrice.

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia)

  1. Al fine di rafforzare le funzioni di supporto e di informazione alle famiglie svolte dai centri per la famiglia, anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera e), le parole: «e dei centri per la famiglia» sono soppresse;

   b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia».
23.035. La Relatrice.