SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 17 luglio 2024. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.
La seduta comincia alle 13.35.
Sulla pubblicità dei lavori.
Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023.
C. 1951 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024.
C. 1952 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno finanziario 2024.
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2024.
Tabella n. 14 Stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2024.
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta di ieri, martedì 16 luglio.
Giorgia LATINI (LEGA), presidente, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l'esame preliminare.
Avverte che non sono state presentate proposte emendative.
In sostituzione del relatore, impossibilitato prendere parte alla seduta odierna, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 e sul disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024.
La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione sul disegno di legge C. 1951 recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023» (vedi allegato 1), e la proposta di relazione sul disegno di legge C. 1952 recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024» e sulle annesse tabelle (vedi allegato 2)
Nomina quindi il deputato Mollicone quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.
Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Sciré» quale sacrario militare subacqueo.
C. 1744.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 152 Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, riferisce che la proposta di legge, di cui la VII Commissione Cultura avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla IV Commissione Difesa, reca disposizioni per il riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo, testo che si compone di 3 articoli.
Ricorda, preliminarmente come il sommergibile Scirè sia stato protagonista di numerose operazioni militari di guerra durante il secondo conflitto mondiale e che nel corso dell'ultima missione sono caduti oltre sessanta marinai italiani nell'adempimento del loro dovere al servizio dell'Italia.
Evidenzia quindi che il testo della proposta di legge si compone di 3 articoli.
L'articolo 1 prevede che il relitto del regio sommergibile «Scirè», affondato il 10 agosto 1942 nella baia di Haifa, oggi facente parte del territorio dello Stato di Israele, è riconosciuto come sacrario militare subacqueo.
L'articolo 2, aggiunge all'articolo 275, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 la nuova lettera e-bis), volta a includere il relitto del regio sommergibile «Scirè» nell'elenco tassativo di monumenti e sacrari per i quali è prevista l'equiparazione ai cimiteri di guerra, con integrale applicazione della Sezione III, Capo VI, Titolo II, Libro secondo del Codice dell'ordinamento militare.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Formula, in fine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 3).
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
C. 1806, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rosaria TASSINARI (FI-PPE), relatrice, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla XIII Commissione Agricoltura, sul testo della proposta di legge in esame C. 1806 – approvata dal Senato il 27 marzo 2024 e adottata come testo base nel corso dell'esame in sede referente.
Evidenzia, preliminarmente, che il testo si compone di un solo articolo, suddiviso in due commi e reca disposizioni volte a modificare la disciplina vigente in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne prevista dall'articolo 40, legge n. 154 del 2016.
In particolare l'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 40, commi da 1 a 7 e 10, della citata legge n. 154 del 2016, recante norme in materia di «Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne».
Il comma 1, lettera a) – sostituendo i commi 1 e 2 – introduce nella definizione di acque interne anche le acque lagunari e individua, in un apposito allegato (All. 1), otto grandi laghi ed ulteriori 22 laghi «minori». Il citato allegato n. 1 individua i grandi laghi nei seguenti: Lago Maggiore, Lago di Varese, Lago di Como e Lecco; Lago d'Iseo; Lago di Garda; Lago Trasimeno; Lago di Bolsena; Lago di Bracciano. I laghi minori sono così elencati: Lago di Orta; Lago di Mergozzo; Lago di Candia; Lago Grande di Avigliana; Lago di Viverone; Lago d'Idro; Lago di Annone; Lago di Comabbio; Lago di Garlate; Lago di Mezzola; Lago di Monate; Lago di Olginate; Lago di Pusiano; Lago di Corbara; Lago di Vico; Lago di Nemi; Lago di Fondi; Lago del Turano; Lago del Salto; Bacino di Campotosto; Lago Coghinas; Lago del Cixerri.
Rileva, al riguardo, che tali modifiche alla disciplina vigente hanno l'effetto di sostituire il riferimento, in funzione di contrasto al bracconaggio ittico, a divieti genericamente riferiti alle «acque interne» (che, a legislazione vigente, corrispondono ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre) con divieti (cui corrispondono delle sanzioni che riprendono quelle attualmente in vigore) diversificati a seconda che essi siano riferiti: ai laghi indicati dal nuovo allegato 1, alle acque salse o salmastre o Pag. 153lagunari (nuovo comma 2 dell'articolo 40); ai fiumi, ai laghi non inclusi nell'elenco di cui al predetto allegato 1 e alle acque dolci (nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del medesimo articolo 40).
L'articolo 1, comma 1, lettera a) – sostituendo il comma 2 – prevede una elencazione di attività vietate già previste dalla normativa vigente tra cui: attività inerenti la pesca e il commercio del pescato di specie di cui sia vietata la pesca; utilizzo di materiale esplosivo, elettrico o usi di sostanze tossiche; prosciugamento dei corpi idrici; pesca sportiva con materiale non idoneo a questa tipologia di pesca; esercizio della pesca professionale senza averne il titolo abilitativo e utilizzo di attrezzi difformi da quanto previsto dai regolamenti vigenti.
L'articolo 1, comma 1, lettera b) – aggiungendo i commi da 2-bis a 2-ter – introduce una nuova e più stringente lista di divieti, prevedendo un generale divieto di pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi; inoltre viene vietato l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche e lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici (comma 2-bis). Rispetto a tali divieti, sono disciplinati i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti (comma 2-ter). Inoltre, è consentito alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi, comunque non inseriti nell'allegato 1, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale (comma 2-quater).
In analogia con il testo attualmente vigente, l'articolo 1, comma 1, lettera c) – sostituendo il comma 3 – prevede che siano vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai suddetti commi 2 e 2-bis.
L'articolo 1, comma 1, lettera c) – sostituendo i commi da 4 a 7 e aggiungendo il comma 7-bis – estende le sanzioni già previste dalla normativa vigente anche alla violazione dei divieti previsti dal nuovo 2 comma 2-bis. In estrema sintesi le pene previste per chi viola tali divieti sono: l'arresto, multe pecuniarie, sospensione della licenza di pesca e sospensione dell'esercizio commerciale, la confisca del prodotto pescato e degli strumenti utilizzati, nonché il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e conservazione del pescato (commi 4-7). Infine è previsto che all'accertamento delle violazioni dei divieti siano assegnate le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale (comma 7-bis).
L'articolo 1, comma 1, lettera d) – sostituendo il comma 10 – introduce la clausola di salvaguardia che prevede che le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La normativa vigente prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo (comma 10).
L'articolo 1, comma 2 inserisce il nuovo allegato 1 che individua otto grandi laghi ed ulteriori 22 laghi «minori».
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 4).
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 13.45.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 17 luglio 2024. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.
La seduta comincia alle 13.45.
Sulla pubblicità dei lavori.
Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano.
C. 758 Ciaburro.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 dicembre 2023.
Giorgia LATINI, presidente, ricorda che alla scadenza del termine di lunedì 11 dicembre 2023 sono state presentate 19 proposte emendative, su nessuna delle quali la Presidenza ha ravvisato profili di inammissibilità e che il fascicolo degli emendamenti da porre in votazione è in distribuzione.
Non essendoci deputati che intendano intervenire sul complesso degli emendamenti, invita il relatore, on. Amorese, ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.
Alessandro AMORESE (FDI), relatore, chiede alla presidenza di poter rinviare l'esame delle proposte emendative presentate al fine di poter attendere il completamento dell'istruttoria anche da parte degli uffici del Governo.
Giorgia LATINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo.
C. 1536 e C. 1867 Furfaro.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1867 Furfaro).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, nella seduta del 24 aprile scorso.
Giorgia LATINI, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1867, d'iniziativa del deputato Furfaro, recante disposizioni per garantire alle persone con disabilità il diritto di partecipare a spettacoli e manifestazioni culturali, sportive e di intrattenimento che, vertendo su identica materia, è stata abbinata a quella già in esame, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
Invita quindi il relatore, onorevole Roscani, ad informare la Commissione su come intenda procedere ai fini dell'adozione del testo base.
Fabio ROSCANI (FDI), relatore, anche alla luce dell'abbinamento della proposta di legge del collega Furfaro invita i colleghi di tutti gruppi ad avanzare le rispettive proposte al fine di giungere all'elaborazione di un testo base ampiamente condiviso.
Irene MANZI (PD-IDP) ringrazia il relatore per la disponibilità a lavorare all'elaborazione di un testo base condiviso evidenziando come entrambe le proposte di legge all'esame della Commissione si prefiggano l'obiettivo comune della massima inclusività e partecipazione delle persone con disabilità agli spettacoli e alle manifestazioni sportive.
Pag. 155Giorgia LATINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli.
C. 1840 Amorese.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro AMORESE (FDI), relatore, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge, a sua firma, recante disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli.
Rileva quindi che il provvedimento si compone di 5 articoli.
L'articolo 1, recante la finalità del provvedimento, enuncia che la Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra la figura di Niccolò Machiavelli nella ricorrenza del quinto centenario della morte, che cade nell'anno 2027.
L'articolo 2, al comma 1, reca l'istituzione, per le finalità celebrative enunciate dall'articolo 1, del Comitato nazionale per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli, attribuendo contestualmente a tale ente un contributo complessivo di 3 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2028. Le risorse citate sono, al comma 2, così ripartite per i prossimi esercizi finanziari: 200.000 euro per l'anno 2024; 300.000 euro per l'anno 2025; 500.000 euro per l'anno 2026; 1.800.000 euro per l'anno 2027 e 200.000 euro per l'anno 2028. Il comma 3 attribuisce a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata, il compito di stabilire i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno e in ragione delle esigenze connesse al programma culturale di cui al successivo articolo 4. Il comma 4 consente espressamente che al Comitato nazionale siano destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.
L'articolo 3 stabilisce la composizione e disciplina il funzionamento del Comitato nazionale. Esso è formato da dieci componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1). Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, mentre gli altri componenti sono designati, nel numero di due, dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel numero di tre dal Ministro della cultura, nel numero di uno, rispettivamente, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal comune di Firenze (comma 2). I componenti sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovate competenza e conoscenza della vita e delle opere di Niccolò Machiavelli nonché tra rappresentanti di enti pubblici e privati che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale svolta, abbiano maturato una specifica competenza e conoscenza della figura da celebrare (comma 3). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, possono essere nominati ulteriori componenti del Comitato nazionale, entro il numero massimo di tre e nel rispetto di quanto stabilito in ordine ai requisiti per la nomina (comma 5). Ai componenti non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato: essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato (comma 6).
Ai sensi del comma 4, il medesimo decreto incaricato di nominare i componenti del Comitato di occuperà di stabilirne le Pag. 156modalità di funzionamento e di scioglimento.
Il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura e, a tale fine, elabora e trasmette a quest'ultimo, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal medesimo Ministero (comma 7). Il Comitato nazionale opera presso il Ministero della cultura, ed assicura l'integrazione e la coerenza del programma culturale di cui al successivo articolo 4 con le attività del Comitato per gli anniversari nazionali, la valorizzazione dei luoghi della memoria e gli eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 8).
L'articolo 4 stabilisce la durata e i compiti del Comitato nazionale. Esso, ai sensi del comma 1, opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti e resta in carica fino al 31 dicembre 2028. Il comma 2 assegna al Comitato nazionale il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita e all'opera di Niccolò Machiavelli, comprendente attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione culturale e di innovazione tecnologica, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del personaggio. I compiti del Comitato nazionale sono più specificamente identificati nei seguenti:
a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di Niccolò Machiavelli, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione, dell'università e della ricerca, tenendo conto dei riflessi della sua opera in ambito internazionale;
b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto degli eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità ricevuti;
c) elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;
d) predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nei territori legati alla figura di Niccolò Machiavelli nonché di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione.
Il comma 3 dispone che, sia i piani di cui alle lettere a) e b) che i programmi di cui alle lettere c) e d), siano sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura.
L'articolo 5, recante disposizioni finanziarie, prevede che agli oneri derivanti dalla proposta di legge, distribuiti tra il 2024 e il 2028 nei termini di cui all'articolo 2, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Giorgia LATINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.
COMITATO RISTRETTO
Mercoledì 17 luglio 2024.
Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado.
Esame C. 247 Marrocco, C. 520 Di Lauro, C. 1108 Scarpa e C. 1653 Latini.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 17 luglio 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.10.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 341 dell'11 luglio 2024:
1) a pagina 28, seconda colonna, trentesima riga, sostituire le parole: 72, comma 3, della Costituzione con le seguenti: 92 del Regolamento;
2) a pagina 29, prima colonna, ventiquattresima riga, dopo le parole: proposte subemendative inserire le seguenti: (vedi allegato 3)
Conseguentemente, dopo la pagina 55, inserire il seguente allegato:
ALLEGATO 3
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo.
SUBEMENDAMENTI PRESENTATI
ART. 7.
All'emendamento 7.03 del Relatore, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
0.7.03.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
All'emendamento 7.03 del Relatore, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
*0.7.03.2. Piccolotti.
*0.7.03.3. Orrico, Caso, Amato.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:
«1-bis. In raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'INDIRE svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;
c) sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
d) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistemi nazionali in materia Pag. 158di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti e attività tesi al miglioramento delle prestazioni professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento degli studenti;
f) sviluppo di ambienti e servizi di didattica telematica (e-learning) volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica come la polisensorialità e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale;
g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove metodologie didattiche nonché nella definizione e nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti;
h) supporto ai processi di innovazione delle attività amministrative delle istituzioni scolastiche;
i) supporto ai processi di innovazione delle istituzioni scolastiche nelle iniziative per l'inclusione degli alunni con disabilità e per la riduzione dei divari territoriali e delle fragilità negli apprendimenti degli studenti;
l) di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle attività di competenza del Ministero dell'istruzione del merito, e, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alle attività di competenza di quest'ultimo;
m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, anche mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS Academy, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99;
n) supporto, ai sensi degli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, alle attività della Scuola di alta formazione dell'istruzione, con particolare riferimento alla formazione in servizio incentivata e alla valutazione degli insegnanti;
o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60».
2. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) alle funzioni a esso attribuite ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario in possesso di comprovate competenza e professionalità, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Il compenso del commissario straordinario è determinato ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli organi dell'INDIRE, a eccezione del collegio dei revisori dei conti, decadono all'atto della nomina del commissario straordinario.
3. Il commissario straordinario di cui al comma 2, per la durata dell'incarico, assume i poteri di ordinaria e straordinaria Pag. 159amministrazione degli organi decaduti ai sensi del medesimo comma 2.
4. In applicazione delle disposizioni del comma 2, il commissario straordinario di cui al medesimo comma 2 adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell'INDIRE, da trasmettere al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero dell'università e della ricerca, che esercitano il controllo di legittimità e di merito, secondo le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. I nuovi organi dell'INDIRE sono costituiti entro trenta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia. Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente dell'INDIRE.
5. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è abrogato.
6. All'articolo 50, comma 1, e all'articolo 51-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «individuabile» è sostituita dalla seguente: «individuato».
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'INDIRE provvede alla ridefinizione organica delle proprie competenze con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7.03. Il Relatore.
ART. 9.
All'emendamento 9.01 del Relatore, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4.
4. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, a decorrere dall'anno 2024, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà è versato entro il nono mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 ottobre 2025. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
0.9.01.2. Quartini, Caso, Amato, Orrico.
All'emendamento 9.01 del Relatore, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a decorrere dal 2027, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in Pag. 160vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a decorrere dall'anno 2027.
0.9.01.1. Quartini, Caso, Amato, Orrico.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e trasporto scolastico per gli studenti con disabilità)
1. Il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 14,46 milioni di euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dal 2027.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 213 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalità locale e, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, potenziamento del relativo servizio;»;
b) al comma 214:
1) le parole: «acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata per le finalità di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata per le finalità di cui alle lettere a) e a-bis)»;
2) è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «L'utilizzo del Fondo per la finalità di cui al comma 213, lettera a-bis), è disposto a decorrere dal 2025 tenendo conto, fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.».
3. All'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «5,54 milioni di euro per l'anno 2024».
«4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 14,46 milioni di euro nell'anno 2024, mediante l'utilizzo delle somme rinvenienti dal comma 3;
b) quanto a 213.462.224 euro nell'anno 2025, 158.427.884 euro nell'anno 2026 e 108.427.884 euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
9.01. Il Relatore.