CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2024
345.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 127

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 luglio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 12.35.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023.
C. 1951 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024.
C. 1952 Governo.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024.
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 16 luglio 2024.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che nella giornata di ieri, alle ore 16, è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e che non sono state presentate proposte emendative.
  Invita dunque il relatore, onorevole Testa, a formulare le proposte di relazione sui predetti disegni di legge.

  Guerino TESTA (FDI), relatore, rinviando alla relazione illustrata nella seduta del 16 luglio, formula su entrambi i disegni di legge una proposta di relazione favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazioni favorevoli sul disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 (vedi allegato 1) e sul disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 (vedi allegato 2).
  Delibera altresì di nominare il deputato Guerino Testa quale relatore presso la V Commissione, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
C. 1937 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che la discussione in Assemblea del provvedimento è prevista a partire da venerdì 26 luglio. Invita quindi la relatrice, onorevole Cavandoli, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

  Laura CAVANDOLI (LEGA), relatrice, ricorda che il provvedimento, entrato in vigore il 30 giugno 2024, si compone di 13 articoli ed è suddiviso in 4 capi.
  Il Capo I reca misure in materia di infrastrutture di interesse strategico; il Capo II reca disposizioni urgenti in materia di investimenti di interesse strategico; il Capo III reca misure urgenti per l'efficienza del processo penale; il Capo IV, infine, reca disposizioni urgenti in materia di sport.
  Rileva che, anzitutto, è di interesse per la Commissione Finanze l'articolo 6, il quale prevede che, al ricorrere di determinate circostanze, sia possibile autorizzare l'erogazione delle somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti – CDP per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento degli stessi mutui, al fine di assicurare il completamentoPag. 128 delle opere ammesse al contributo o destinatarie dei mutui.
  Segnala inoltre l'articolo 10, che introduce un nuovo strumento finanziario, nell'ambito del fondo rotativo di cui alla legge 394/1981, specificatamente dedicato alle imprese che operano in Africa. In particolare il comma 5 autorizza Cassa depositi e prestiti S.p.A. a concedere finanziamenti, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, sotto qualsiasi forma, anche mediante strumenti di debito subordinato e anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del Continente africano, per la realizzazione di interventi in specifici settori – infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero – e in coerenza con le finalità del cosiddetto Piano Mattei. I finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi sono assistiti dalla garanzia dello Stato nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2024, in misura pari all'80 per cento per singolo intervento. L'istruttoria, ai fini dell'ammissione degli interventi, è svolta da Cassa depositi e prestiti Spa. Ricorda in proposito che con il decreto-legge n. 161 del 2023 il Governo ha adottato misure urgenti per definire la governance del cosiddetto «Piano Mattei», ovvero «un piano strategico» per la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati africani, le cui differenti ramificazioni dovranno essere delineate in maniera dettagliata con successivi provvedimenti attuativi.
  Evidenzia infine che è di interesse per la Commissione il comma 12, che rifinanzia per euro 50 milioni per l'anno 2024 il Fondo rotativo per operazioni di venture capital. Rammenta al riguardo che la legge finanziaria 2007 ha unificato in un unico Fondo rotativo per operazioni di venture capital tutti i fondi rotativi gestiti dalla Simest s.p.a. e destinati ad operazioni di acquisizione di quote di capitale di rischio (venture capital) in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il Fondo rotativo, sempre gestito da Simest, per operazioni di venture capital in imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica. Il Fondo unico di venture capital ha cominciato ad operare nel 2007 al fine di garantire, in presenza di un progressivo esaurimento delle risorse finanziarie destinate a particolari aree geografiche, il sostegno alle attività di piccole e medie dimensioni e, nel contempo, di razionalizzare l'operatività dei diversi Fondi anche alla luce dell'intervento dei Fondi medesimi verso nuovi Paesi ed aree geografiche.
  Formula quindi, alla luce dei contenuti del provvedimento, una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (vedi allegato 3).

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.
C. 1930 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che la discussione in Assemblea del provvedimento è prevista a partire da lunedì 29 luglio. Invita quindi il relatore, onorevole Testa, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

  Guerino TESTA (FDI), relatore, ricorda che il provvedimento, che si compone di 17 articoli, è suddiviso in 3 capi. Il Capo I reca misure in tema di progetti strategici e comitato nazionale; il Capo II contiene disposizioni comuni sulle materie prime critiche; il Capo III reca misure in materia di promozione degli investimenti.
  Segnala anzitutto che è di interesse per la Commissione Finanze l'articolo 8, il quale impone, per le concessioni minerarie relativePag. 129 a progetti strategici, il versamento, da parte del titolare della concessione di un'aliquota del prodotto tra il 5 e il 7 per cento, mantenendo comunque fermo l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni.
  Ricorda inoltre l'articolo 13, che, per stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento, apporta tra l'altro modifiche alle disposizioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare contenute nell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011.
  Si consente in particolare alla società di gestione del risparmio INVIMIT S.p.A. di costituire fondi per investire in asset immobiliari strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche e strumenti finanziari emessi dalle società delle filiere strategiche il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari.
  Segnala inoltre, per quanto di interesse della Commissione Finanze, che l'articolo 16 del provvedimento – modificando l'articolo 13-bis del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104 – pospone dall'anno 2023 all'anno 2024 l'autorizzazione di spesa, per un importo per 2 miliardi e 525 milioni, per la realizzazione di operazioni inerenti a società di rilievo strategico, tra cui ad esempio l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni anche azionarie. Si dispone inoltre che per tali società di rilievo strategico, di cui il MEF conseguirà una partecipazione ai sensi di tale articolo 13-bis, l'esenzione dalla disciplina di cui Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) e dal limite massimo e relativi provvedimenti sui compensi di amministratori e dipendenti (articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201). L'identificazione di quali società siano di rilievo o «interesse strategico nazionale» è demandata ad uno o più decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Lo svolgimento delle operazioni inerenti tali società è poi soggetto a specifica autorizzazione.
  Rammenta che la copertura di tali oneri – posposti, come già evidenziato, dal 2023 al 2024 – è posta a valere sulle risorse, in conto residui, che interessano lo stanziamento previsto per l'assegnazione a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. delle risorse relative al cosiddetto Patrimonio Destinato.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) rileva come, dall'esame degli ultimi due provvedimenti, si possa evincere una sostanziale confusione del Governo rispetto agli strumenti di incentivazione delle imprese, nonché di razionalizzazione degli investimenti in partecipazioni.
  Evidenzia che in più occasioni i principali stakeholder del settore finanziario nazionale hanno auspicato che cessi la costante parcellizzazione degli interventi messi in atto in tale direzione; interventi che spesso hanno come interlocutore unico e soggetto finalizzatore la Cassa Depositi e Prestiti. La richiamata parcellizzazione denota la mancanza di una visione complessiva dell'Esecutivo in ordine agli interessi strategici del Paese, circostanza che di fatto paralizza la spesa per investimenti.
  Rileva poi che diversi operatori pubblici, destinatari delle risorse impegnate da Cassa Depositi e Prestiti, hanno lamentato l'assenza di una linea di indirizzo chiara, affermando al contrario di muoversi sulla base di indicazioni eccessivamente generiche.
  Le scelte dell'Esecutivo, a suo avviso, non appaiono in linea con gli obiettivi che dovrebbe porsi l'Italia, sia in relazione alla scelta dei settori e degli interventi da considerare strategici, sia con riferimento alla creazione, al rafforzamento e alla razionalizzazione degli strumenti necessari per raggiungere tali obiettivi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 12.50.

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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 luglio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.
Atto n. 170.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 luglio 2024.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 1° agosto 2024. Segnala che sono pervenuti la prescritta intesa della Conferenza unificata e il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui l'atto non era inizialmente corredato, e che pertanto la Commissione è nelle condizioni di esprimere il parere. Ricorda che il 4 luglio scorso il relatore Congedo ha illustrato i contenuti del provvedimento e che sul provvedimento è stato svolto un breve ciclo di audizioni informali, congiuntamente con la 6a Commissione del Senato. Invita quindi il relatore Congedo a intervenire e a formulare una proposta di parere

  Saverio CONGEDO (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni (vedi allegato 5), evidenziando che la proposta medesima tiene conto di alcuni elementi segnalati dai colleghi commissari.

  Marco OSNATO, presidente, comunica che il gruppo PD ha presentato una proposta di parere alternativa (vedi allegato 6), come anche il gruppo M5S (vedi allegato 7), che sono a disposizione dei colleghi. Avverte che le proposte di parere alternative saranno poste in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Invita dunque i colleghi a intervenire.

  Emiliano FENU (M5S), ricordando che il proprio gruppo parlamentare ha presentato una proposta di parere contrario, alternativa a quella formulata dal relatore, manifesta anzitutto perplessità di ordine generale sull'istituto del concordato preventivo biennale, in quanto esso appare destinato a riscuotere scarso successo presso i contribuenti, in ragione della sua ridotta convenienza fiscale: rileva infatti come non vi siano reali vantaggi nell'elevare i ricavi dichiarati da soggetti già considerati congrui rispetto ai modelli ISA.
  Prende atto che la proposta di parere formulata dal relatore fa esplicitamente riferimento all'estensione degli incentivi del concordato anche all'imposta sul valore aggiunto. Esprime perplessità anche su questo punto, dal momento che l'IVA è un'imposta armonizzata a livello unionale.
  A suo parere, inoltre, l'applicazione del concordato richiede alle imprese di formulare previsioni sul proprio fatturato nel lungo periodo, mentre l'attuale congiuntura economica non sembra consentire di formulare nemmeno previsioni a breve termine.
  Ricorda che tale istituto, proposto ai contribuenti una ventina di anni addietro, già all'epoca aveva riscosso scarso successo. Rispetto al passato, la nuova forma di accordo prevede ulteriori incentivi, quali l'esclusione dell'applicazione di alcune disposizioni penali e la previsione, per i soggetti aderenti, di semplificazioni amministrative. Si chiede, dunque, se il Governo non intenda in futuro aggiungere ulteriori vantaggi, come se si trattasse di una televendita.
  Auspica dunque che il concordato preventivo biennale venga del tutto cancellato, immaginando tuttavia che ciò si verificherà Pag. 131comunque non appena ne verrà constatata la sostanziale inutilità e inefficacia.
  Ritiene altresì che il risvolto contraddittorio dell'istituto del concordato risieda nel fatto che esso introduce un ulteriore regime «a scaglioni» che, a differenza della flat tax – tanto invocata da una parte della maggioranza con finalità di semplificazione – rischia, al contrario, di complicare ulteriormente il sistema.
  Rammenta infatti che i contribuenti che devono compilare i modelli ISA sono generalmente soggetti a un regime impositivo a scaglioni, ovvero all'Irpef; aderendo all'accordo con il fisco, all'ordinaria imposizione si aggiungerebbe un ulteriore scaglione, con un'aliquota che varia in base al quantum dovuto per l'adesione.
  Conclude quindi rilevando che, sebbene il provvedimento esplicitamente si proponga di semplificare gli adempimenti tributari, gli intendimenti del Governo sembrano andare in tutt'altra direzione.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) evidenzia come l'intento del Governo, e cioè di ridurre la pretesa tributaria per rendere l'adempimento spontaneo più attrattivo, sembri invece scontrarsi con una ben diversa realtà dei fatti. L'affannosa aggiunta di incentivi per l'adesione al concordato rischia di rendere il sistema vulnerabile. Sembra che il Governo, con tali interventi, rincorra affannosamente alcune categorie di contribuenti, in particolare circa 2 milioni di contribuenti forfettari e circa 2,7 milioni di partite IVA.
  Un ventaglio così ampio di incentivi per tali categorie di contribuenti sembra tradire quanto sostenuto in passato dall'Esecutivo, e in particolare dal Viceministro Leo, anche presso la Commissione Finanze: rendere il fisco equo e attento alle esigenze dei soggetti bisognosi e fragili. La misura in esame non riguarda né soggetti bisognosi, né soggetti fragili, ma si presta a un'evasione controllata, gestita e protetta anche dal punto di vista penale.
  Conclude ribadendo che il provvedimento in discussione va in senso opposto rispetto a quanto propagandato sulle prime dall'Esecutivo, ovvero immaginare un fisco che non sia inutilmente aggressivo nei confronti delle categorie sociali in difficoltà; conclude evidenziando inoltre che tale regime non risulta neppure attrattivo per i contribuenti cui il Governo intenderebbe rivolgersi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, formulata dal relatore (vedi allegato 5).

  Marco OSNATO, presidente, comunica che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere del relatore, risultano precluse le proposte di parere alternativo presentate dai gruppi PD e M5S, che non saranno pertanto poste in votazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.
Atto n. 171.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 luglio 2024.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 1° agosto 2024. Segnala che è pervenuta la prescritta intesa della Conferenza unificata, di cui l'atto non era inizialmente corredato e, pertanto, la Commissione è nelle condizioni di esprimere il parere. Invita la relatrice, onorevole Matera, a intervenire e a formulare una proposta di parere.

  Mariangela MATERA (FDI), relatrice, formula una proposta di parere favorevole, con osservazioni (vedi allegato 8).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parerePag. 132 favorevole, con osservazioni, formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.
Atto n. 172.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato all'11 agosto 2024 e invita il relatore, onorevole Filini, a illustrare i contenuti del provvedimento.

  Francesco FILINI (FDI), relatore, rammenta che il provvedimento ha l'obiettivo di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo, noto come MiCAR, ovvero Markets in Crypto Assets Regulation, o semplicemente Regolamento MiCAR. Rammenta che il Regolamento, la cui applicazione si completerà quest'anno, rappresenta una svolta nella disciplina dei mercati delle criptoattività all'interno dell'Unione europea; esso mira a presidiare i rischi attinenti alle criptoattività.
  Le norme unionali individuano anzitutto le tipologie di strumenti rappresentati sotto forma digitale, i cosiddetti tokens, che sono soggetti alla sua disciplina: i token di moneta elettronica, detti Electronic Money Tokens – EMT, il cui valore è legato a quello di una sola valuta ufficiale; i token collegati a una o più attività sottostanti, i cosiddetti ART – Assets Referenced Tokens; la categoria residuale che include le criptoattività non garantite e gli utility tokens.
  Rammenta che gli utility tokens sono criptoattività che hanno la funzione di fornire l'accesso a un bene o a un servizio prestato al loro emittente; ad esempio, i tokens utilizzabili sulle piattaforme di gaming online. Dato il loro ancoraggio ad attività sottostanti, solo gli EMT e gli ART appartengono alla categoria delle stablecoins.
  Il regolamento MiCAR interviene in modo diverso su queste tipologie di criptoattività. Nel caso degli EMT e degli ART, esso stabilisce precisi requisiti per i token e obblighi puntuali a carico sia degli intermediari che li emettono o li distribuiscono, sia degli operatori che partecipano a vario titolo al mercato. Al contrario, nel caso delle criptoattività non garantite e degli utility tokens, la disciplina rimane per lo più confinata a meri obblighi di notifica preventiva. Pertanto, tali prodotti rimangono di fatto al di fuori del perimetro regolamentare.
  Lo schema in esame individua la Banca d'Italia e la Consob quali autorità competenti esercitare i poteri autorizzatori, di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dal Regolamento.
  In dettaglio, si stabilisce la competenza della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, ad autorizzare banche, SIM di classe 1, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento all'emissione, all'offerta al pubblico e all'ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività. La Banca d'Italia dispone, inoltre, del potere di revoca delle autorizzazioni in presenza di talune condizioni previste dal Regolamento MiCAR.
  La CONSOB è l'autorità competente invece a ricevere le notifiche di emissione, di offerta al pubblico e le richieste di ammissione a negoziazione conformi al regolamento MiCAR. La CONSOB può inoltre, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, procedere con le perquisizioni e i sequestri del profitto dell'illecito nei confronti degli offerenti e delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di criptoattività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica.
  La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità competenti per la vigilanza sui prestatori di servizi in criptoattività, cioè enti finanziari e non.
  La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza inoltre gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento alla prestazionePag. 133 di servizi per le criptoattività, quando abbiano costituito un patrimonio destinato.
  La Consob invece riceve le informazioni comunicate dai depositari centrali di titoli e dalle SIM diverse da quelle di classe 1; trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia copia della comunicazione ricevuta e dai documenti ad essa collegati.
  La Consob, sentita la Banca d'Italia, provvede al rilascio dell'autorizzazione.
  Nell'ambito dei servizi per le criptoattività, lo schema dispone inoltre di un regime transitorio per i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale registrati presso la sezione speciale del registro dell'OAM, che è l'organismo degli agenti in attività finanziarie dei mediatori creditizi, per il quale è possibile la prosecuzione dell'attività in presenza di taluni requisiti.
  Entro il 31 maggio 2025 i prestatori di servizi in criptoattività pubblicano sul sito e comunicano ai clienti l'intenzione di adeguarsi al regolamento MiCAR, oppure di cessare l'attività.
  Il provvedimento affronta anche la tematica sanzionatoria di carattere penale in caso di esercizio abusivo di offerta al pubblico o ammissione a negoziazione di criptoattività, nonché di prestazioni di servizi per queste ultime. Sono disposte poi sanzioni di carattere amministrativo per la violazione del regolamento MiCAR sulla protezione dei dati nel caso di abuso, comunicazione illecita di informazioni privilegiati e manipolazioni del mercato.
  Sostanzialmente con questo provvedimento, il Governo cerca di mettere ordine adeguandosi alla regolamentazione a livello comunitario di un mercato che, com'è noto, è vasto e necessita di regolamentazione, in quanto molto spesso questo tipo di strumenti sono utilizzati anche dalla criminalità organizzata.
  Più in dettaglio, lo schema è composto da 48 articoli suddivisi in sei Titoli. La relazione illustrativa dà conto del fatto che, ai fini dell'attuazione del Regolamento citato si è svolta una consultazione pubblica terminata il 22 marzo 2024.
  Il Titolo I (articoli 1 e 2) contiene l'oggetto dello schema e le definizioni.
  In particolare, l'articolo 1 individua come oggetto del decreto legislativo l'insieme delle disposizioni necessarie per adeguare e coordinare la normativa nazionale e settoriale a quanto disposto dal regolamento (UE) 2023/1114.
  L'articolo 2 riporta le definizioni utili alla lettura del decreto legislativo, rimandando al regolamento (UE) 2023/1114, al TUB e al TUF per le altre definizioni ivi riportate.
  Il Titolo II (articoli da 3 a 10) individua la competenza delle Autorità nazionali, la collaborazione tra le stesse e i relativi poteri (Capo I), la disciplina dei token collegati ad attività ed emittenti di token collegati ad attività (Capo II, articoli 11-13), i token di moneta elettronica (Capo III, articolo 14), le cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica (Capo IV, articolo 15), i prestatori di servizi per le cripto-attività (Capo V, articoli 16 e 17), nonché le attività di prevenzione e vigilanza sugli abusi di mercato relativi alle cripto-attività (Capo VI, articolo 18).
  In dettaglio, l'articolo 3 identifica la Consob e la Banca d'Italia come autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 indicando la ripartizione delle rispettive competenze. L'articolo 4 prevede l'attribuzione alla Consob e alla Banca d'Italia di poteri di vigilanza e di indagine, secondo le rispettive competenze, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 1114/2023, dagli atti e dalle norme di attuazione del medesimo e dalle previsioni normative. Si prevede, in aggiunta, che in mancanza di mezzi efficaci per il conseguimento degli obiettivi indicati dal regolamento, le suddette autorità possano richiedere l'intervento di soggetti terzi o autorità pubbliche per far cessare eventuali violazioni. L'articolo 5 definisce i poteri regolamentari della Consob e della Banca d'Italia stabilendo in quali ambiti ciascuna delle due autorità sia competente ad emanare disposizioni in attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e dal presente decreto. L'articolo 6 Pag. 134disciplina l'esercizio dei poteri di adozione di provvedimenti cautelari previsti dal regolamento (UE) 2023/1114 attribuendoli alla Banca d'Italia per quanto concerne gli emittenti di token di moneta elettronica nonché alla stessa Banca d'Italia e alla Consob nelle altre fattispecie indicate dall'articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114. L'articolo 7 disciplina gli esposti che i clienti e le altre parti interessate possono presentare in merito alle violazioni del regolamento (UE) 2023/1114. La Banca d'Italia e la Consob sono individuate come autorità competenti a ricevere tali ricorsi. L'articolo 8 contiene disposizioni che individuano la Banca d'Italia e la Consob come autorità preposte all'esercizio dei poteri di intervento sui prodotti di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) 2023/1114, e ne definiscono gli ambiti di competenza.
  L'articolo 9 disciplina le attività di collaborazione e coordinamento tra la Banca d'Italia e la Consob al fine di favorire un esercizio dei poteri loro attribuiti dal presente decreto che tenga conto delle disposizioni e delle raccomandazioni europee, che eviti duplicazioni e sovrapposizioni e che riduca al minimo gli oneri per i soggetti sottoposti al regolamento (UE) 2023/1114. Tali attività devono essere formalizzate mediante protocolli d'intesa. Si prevede la possibilità di attivare forme di coordinamento con l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) per l'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali nonché di individuare forme di collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai fini di vigilanza e indagine. L'articolo 10 definisce il ruolo della Banca d'Italia e della Consob nell'attività di cooperazione amministrativa e transfrontaliera con le autorità competenti degli Stati membri nonché con l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali. L'articolo 11 definisce il ruolo della Banca d'Italia e della Consob nel procedimento di autorizzazione all'emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività. La norma interviene, altresì, su alcuni aspetti della disciplina dei medesimi soggetti emittenti token collegati ad attività. L'articolo 12 reca norme volte a definire le attività di vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività da parte della Banca d'Italia e della Consob. L'articolo 13 indica le Autorità nazionali a cui gli emittenti di token collegati ad attività esentati dal rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 16, comma 1, del regolamento, sono tenuti a notificare il white paper sulle cripto-attività. L'articolo 14 reca alcune norme volte a regolamentare il funzionamento dei token di moneta elettronica e a specificare la disciplina applicabile agli istituti emittenti token di moneta elettronica. L'articolo 15 precisa i poteri di controllo riconosciuti alla Consob e alla Guardia di finanza nei confronti degli offerenti e delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica. L'articolo 16 descrive le varie procedure di autorizzazione, nonché il ruolo svolto nelle medesime dalla Banca d'Italia e dalla Consob, previste per i prestatori di servizi per le cripto-attività. L'articolo 17 reca le norme che disciplinano il ruolo svolto dalla Banca d'Italia e dalla Consob nell'esercizio della vigilanza sui servizi per le cripto-attività e i relativi prestatori. Le norme stabiliscono altresì i requisiti necessari previsti per gli esponenti aziendali dei prestatori di servizi in cripto-attività e per i partecipanti al capitale. L'articolo 18 indica i poteri di vigilanza della Consob in materia di abusi di mercato relativi alle cripto-attività.
  Il Titolo III (articoli da 19 a 29) suddiviso in due capi, contiene le disposizioni speciali tra le quali particolare rilevanza assumono le norme riguardanti la crisi d'impresa degli emittenti specializzati di token collegati ad attività e dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività.
  L'articolo 19 reca le norme che disciplinano la separazione patrimoniale della riserva di attività di un token collegato ad attività dal patrimonio dell'emittente, nonché dalla riserva di attività di altri token e dalle attività in cui è investita. L'articolo 20 reca disposizioni concernenti il piano di Pag. 135rimborso previsto dall'articolo 47 del regolamento (UE) 2023/1114. Nello specifico, vengono definite le modalità di attuazione del piano sia nell'ipotesi in cui lo stesso sia attuato al di fuori delle procedure di amministrazione straordinaria, di liquidazione o di risoluzione sia nella diversa ipotesi in cui l'attuazione si svolga nell'ambito di una delle procedure medesime. L'articolo 21 prevede che la sospensione dei rimborsi disposta nei confronti di un emittente di un token collegato ad attività dall'autorità competente al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2023/1114 non costituisca stato di insolvenza. L'articolo 22 reca disposizioni in materia di liquidazione volontaria degli emittenti specializzati di token collegati ad attività. L'articolo 23 disciplina il potere della Banca d'Italia di rimuovere, al ricorrere di determinate condizioni, la totalità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo degli emittenti specializzati di token collegati ad attività. L'articolo 24 reca disposizioni relative all'amministrazione straordinaria degli emittenti specializzati di token collegati ad attività. L'articolo 25 reca disposizioni relative alla liquidazione coatta amministrativa dei medesimi soggetti. L'articolo 26 reca disposizioni concernenti la separazione patrimoniale in merito alla prestazione dei servizi per le cripto-attività e accessori, al fine di tutelare il patrimonio dei clienti, formato dalle cripto-attività e dai fondi loro riferiti, dall'escussione dei creditori dei prestatori di servizi per le cripto-attività o dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario. L'articolo 27 disciplina il trattamento dei clienti aventi diritto alla restituzione delle cripto-attività nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa dei prestatori di servizi per le cripto-attività. L'articolo 28 reca disposizioni in materia di liquidazione volontaria dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività. L'articolo 29 reca la disciplina applicabile in materia di crisi dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività.
  Il Titolo IV (articoli da 31 a 37) disciplina le sanzioni.
  L'articolo 30 dello schema introduce il delitto di abusivismo volto a punire chiunque emetta o offra al pubblico token di moneta elettronica o collegati ad attività, ovvero presti servizi per le cripto-attività in violazione delle prescrizioni stabilite dal regolamento (UE) 2023/1114. L'articolo 31 dispone in ordine alle sanzioni amministrative applicabili alla violazione delle norme regolatrici dei servizi relativi alle cripto-attività, contenute nel regolamento (UE) 2023/1114. L'articolo 32 detta le sanzioni amministrative applicabili per le violazioni punite dalla lettera e) del par.1 dell'articolo 111, del regolamento (UE) 2023/1114, ovvero le violazioni degli articoli da 88 a 92 del medesimo regolamento in materia di informazioni privilegiate, manipolazioni e abusi del mercato. L'articolo 33 punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate (articolo 89 del regolamento), di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (articolo 90) o di manipolazione del mercato (articolo 91).
  L'articolo 34 dello schema di decreto legislativo prevede le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili agli enti e i relativi presupposti applicativi. L'articolo 35 prevede le sanzioni amministrative applicabili nel caso di condotte non collaborative con le autorità nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta. L'articolo 36 disciplina l'applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative, di cui ai precedenti articoli 31, 32 e 35, per gli esponenti aziendali e il personale dei prestatori di servizi, nonché l'applicazione nei confronti dei medesimi, e delle altre persone fisiche ritenute responsabili della violazione, di misure interdittive. L'articolo 37 disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste dallo schema di decreto in esame.
  Il Titolo V contiene le norme dirette a modificare ed integrare la normativa di settore e le disposizioni di coordinamento (articoli da 38 a 44).
  L'articolo 38 modifica alcune disposizioni riguardanti l'emissione di token di moneta elettronica contenute nel testo unico Pag. 136delle leggi in materia bancaria e creditizia, corrispondente al decreto legislativo n. 385/1993. Le novelle sono dirette a consentire agli istituti di moneta elettronica di fornire più servizi di quanto già previsto dalla normativa vigente.
  L'articolo 39 effettua un coordinamento tra la disciplina del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) e il regolamento europeo (UE) 2023/1114.
  L'articolo 40 abroga talune disposizioni concernenti l'attività di cambiavalute, a decorrere dal 30 dicembre 2025, fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo stesso per il regime transitorio che accompagnerà l'implementazione della norma abrogativa.
  L'articolo 41, che si compone di due commi, apporta modifiche all'Allegato del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24. L'intervento interessa i mercati delle cripto-attività, con particolare riferimento al whistleblowing e alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L'articolo 42 include gli emittenti di token collegati ad attività autorizzati e i prestatori di servizi per le cripto-attività, anch'essi autorizzati, tra gli enti sottoposti a regime intermedio. L'articolo 43 applica agli emittenti di token collegati ad attività regolarmente autorizzati e ai prestatori di servizi per le cripto-attività anch'essi regolarmente autorizzati le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo anche per tali soggetti l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati e di applicare le norme previste dal citato decreto legislativo. L'articolo 44 riguarda la disciplina delle emissioni e della la circolazione di strumenti finanziari in forma digitale modificando in alcuni punti il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25. Le principali modifiche apportate si riferiscono alle procedure di liquidazione e ai registri.
  Il Titolo VI contiene le Disposizioni transitorie e finali (articoli da 45 a 48). L'articolo 45 disciplina la transizione dall'attuale disciplina della prestazione di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale alla disciplina della prestazione di servizi sulle cripto-attività prevista da MiCAR. L'articolo 46 definisce l'attività di monitoraggio, demandate alla Banca d'Italia e alla CONSOB, consistente in un rapporto illustrativo del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della disciplina prevista dal decreto in esame. Gli articoli 47 e 48, infine, contengono la clausola di invarianza finanziaria e disciplinano l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo.

  Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 17 luglio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.