CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2024
345.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.45.

Sui lavori della Commissione.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE) rappresenta l'esigenza che nella riunione dell'Ufficio di presidenza prevista per la giornata di domani possano essere assunte determinazioni in ordine alla tempistica di approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea, considerato che le audizioni si sono concluse nel mese di maggio.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, prende atto della richiesta formulata dal deputato Marattin, assicurando che la questione sarà affrontata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per la giornata di domani.

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DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.
C. 1896-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione, nella seduta dello scorso 3 luglio, ha esaminato il testo originario del decreto-legge n. 69 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, esprimendo un parere favorevole con due condizioni.
  La prima di tali condizioni era volta a modificare il comma 2 dell'articolo 1, al fine di precisare che l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di beni e di aree di sedime da parte dei comuni, destinate a spesa, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, è riferito a quelle derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, secondo e quarto periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  La seconda condizione era, invece, volta a riformulare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, al fine di chiarire in modo univoco che la medesima disposizione si configura alla stregua di una componente della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 5.
  Segnala, al riguardo, che la Commissione Ambiente, nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento, ha recepito integralmente le predette condizioni, apportando, altresì, ulteriori modifiche al testo, che, rivestendo carattere meramente ordinamentale, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Tutto ciò considerato, propone di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea parere favorevole.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero.
C. 960.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2024.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, preso atto delle criticità evidenziate, sul piano dei profili finanziari del provvedimento, nella relazione tecnica depositata dal Governo nella precedente seduta, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento medesimo ad altra seduta, al fine di consentire lo svolgimento di ulteriori approfondimenti istruttori necessari al superamento delle predette criticità.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta formulata dalla relatrice, ritenendo che il rinvio proposto possa consentire di verificare la possibilità di superare le criticità emerse.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ringraziare la relatrice e il rappresentante del Governo per la sensibilità dimostrata nei confronti del tema trattato dalla proposta di legge, concorda con la proposta formulata dalla relatrice, rappresentando che il rinvio dell'espressione del parere consentirebbe comunque l'avvio della discussione generale sul provvedimento in Assemblea la prossima settimana, mentre le ulteriori fasi dell'esame del provvedimento potrebbero svolgersi nel mese di settembre, alla ripresa dei lavori parlamentari, quando auspicabilmente potrebbe essere stata individuata una soluzione alle criticità finanziarie segnalate nella relazione tecnica.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinviaPag. 69 quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo.
C. 1744.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che la proposta di legge è volta al riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo.
  In particolare, evidenzia che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, è volta a riconoscere, all'articolo 1, il relitto del regio sommergibile «Scirè» come sacrario militare subacqueo, ad equipararlo a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra, a tal fine integrando l'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare, di cui all'articolo 2 e disponendo altresì, all'articolo 3, una generale clausola di invarianza finanziaria.
  Rileva che per effetto dell'integrazione dell'articolo 275 del Codice dell'ordinamento militare, dall'equiparazione ai cimiteri di guerra discende, per l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, l'attribuzione di funzioni di carattere potenzialmente oneroso, fra le quali la sistemazione, manutenzione e custodia del sacrario, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa, il censimento, la raccolta, la sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme dei caduti nonché la compilazione dei progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra.
  In proposito, rammenta che alla precedente equiparazione di quattro sacrari di guerra, disposta inizialmente dalla legge n. 48 del 2005 e poi confluita nel codice dell'ordinamento militare, sono stati ascritti effetti di maggiore spesa, a suo tempo quantificati in 247.196 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Rammenta altresì, tuttavia, che già a legislazione vigente, anche in mancanza di una specifica previsione normativa, il sommergibile Scirè è stato oggetto di un'operazione di recupero dopo il suo ritrovamento ed è stato sigillato nel 2002 per evitarne la violazione.
  Fa presente che, analogamente, come risulta dalle risposte alle interrogazioni n. 4-0263 e n. 4-04001 della scorsa legislatura, riferite al Sacrario militare di Saragozza in Spagna, ove sono sepolti gli italiani caduti durante la guerra civile spagnola, interventi di carattere oneroso per la manutenzione di strutture analoghe sono stati effettuati anche in assenza di un'equiparazione.
  In proposito, ritiene quindi che andrebbero acquisiti elementi volti a chiarire quali siano gli effetti finanziari che deriverebbero dall'inclusione del Sommergibile «Scirè» tra i «sacrari equiparati», anche in considerazione del fatto che tali effetti non appaiono riassorbibili nei vigenti stanziamenti di bilancio destinati alle onoranze ai caduti. Segnala, infatti, che dai rendiconti degli ultimi tre esercizi finanziari risulta che gli stanziamenti iniziali del capitolo di bilancio relativo alle «Spese per acquisti di beni e servizi del commissariato generale per le onoranze ai caduti», di cui al capitolo 1147 dello stato di previsione del Ministero della difesa, peraltro superiori al vigente stanziamento di bilancio, non hanno mai registrato disponibilità inutilizzate, ma al contrario si sono dimostrati incapienti a fronte delle effettive esigenze di spesa, tanto che se ne è dovuto sempre disporre il reintegro nel corso di ciascun esercizio.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza di carattere generale riferita all'intera proposta di legge, ai sensi della quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni competenti vi provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni circa la formulazione della citata clausola.

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  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
C. 1937 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
  Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, entro il 31 luglio 2024, le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentino le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari. Specifica che l'aggiornamento dei suddetti piani è perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Al riguardo, osserva che le disposizioni introdotte non recano alcuna specifica disposizione applicabile nelle more degli aggiornamenti convenzionali, a differenza di quanto invece previsto per le società concessionarie con periodo regolatorio quinquennale scaduto entro il 31 dicembre 2023 dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019, come da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 215 del 2023, che stabilisce che in tale periodo le tariffe autostradali relative alle concessioni sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, e che gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei piani economico-finanziari. Ciò stante, fa presente che appare necessario acquisire al riguardo un chiarimento da parte del Governo, con particolare riferimento all'opportunità di precisare quale sia il regime applicabile nelle more degli aggiornamenti convenzionali, anche al fine di escludere, in tale periodo, l'insorgenza di eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto concerne l'articolo 1, comma 2, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 121 del 2021, che ha autorizzato l'acquisto da parte della società ANAS Spa dei progetti elaborati dalla società Autostrada tirrenica Spa relativi all'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, previo pagamento di uno specifico corrispettivo. Rileva che le modifiche specificano che il suddetto corrispettivo sia quantificato sulla base della valutazione documentale e contabile affidata a primaria società di revisione, i cui oneri sono a carico della società ANAS Spa, sopprimendo contestualmente la previsione che il parere preventivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici riguardi l'entità del corrispettivo. In proposito, la relazione tecnica afferma che il costo della consulenza finalizzata alla quantificazione del progetto si attesta tra i 40.000 e i 100.000 euro. Tali oneri sono ascrivibili a spese operative e conseguentemente sono riconducibili a oneri di gestione a carico del bilancio di ANAS Spa senza ulteriori aggravi per la finanza pubblica. Al riguardo, rileva che andrebbero acquisiti ulteriori elementi di informazione circa l'effettiva disponibilità nel bilancio di ANAS Spa di risorse destinate a spese della stessa natura di quelle oggetto di copertura, al fine di escludere che tale imputazione di oneri determini un'incidenza negativa sugli equilibri economico-finanziari della società di cui trattasi.
  Per quanto concerne l'articolo 2, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame apportano modifiche al decreto-legge n. 35 Pag. 71del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. In particolare, specifica che si stabilisce che: il progetto esecutivo è approvato anche per fasi costruttive; il limite massimo del costo complessivo dell'opera è quello delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023; ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi, funzionale al calcolo dell'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale, dovranno essere presi in considerazione i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno; l'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi sia sottoposto all'asseverazione di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la società concessionaria possa avvalersi del personale delle società R.F.I. Spa e ANAS Spa in regime di distacco anche per l'attività di direzione lavori dell'opera, incrementando contestualmente il contingente massimo di detto personale da 100 a 150 unità.
  Con riguardo all'approvazione del progetto esecutivo per fasi costruttive, poiché la relazione tecnica specifica che la disposizione ha lo scopo di ottimizzare e ridurre i tempi di attuazione del progetto, rileva che appare necessario che il Governo assicuri che l'accelerazione della citata attuazione non determini apprezzabili maggiori effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sui primi anni rispetto agli andamenti di spesa già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica in base alla legislazione previgente.
  Con riguardo al limite massimo del costo complessivo dell'opera, poiché la relazione tecnica chiarisce che le suddette risorse ammontano complessivamente a 12 miliardi di euro, di cui 11.630 milioni di euro relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 272 e 273, della legge n. 213 del 2023, e 370 milioni di euro mediante operazioni di aumento di capitale sociale da parte della Stretto di Messina Spa, mentre a legislazione previgente l'indicazione di tale limite era specificata nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza che precisava che il costo dell'opera risulta di 13,5 miliardi di euro e che le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria, hanno un costo di 1,1 miliardi di euro, rileva che appare necessario che il Governo chiarisca tale discrasia e fornisca dati ed elementi di dettaglio circa la realizzazione dell'opera al fine di verificare la congruità del nuovo limite di spesa, come rideterminato dalle disposizioni in esame.
  Con riguardo alla determinazione della variazione percentuale del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto riportato dalla relazione tecnica secondo cui la norma, essendo volta esclusivamente a precisare che il confronto dell'incremento tariffario 2021/2023 dovrà essere operato solo rispetto ai lavori remunerati con i predetti tariffari, escludendo quindi dal calcolo dell'incremento quelle lavorazioni, previste dai progetti individuati, che non trovano corrispondenza nei tariffari in vigore, in quanto associate a «nuovi» prezzi non parametrati ai tariffari vigenti, non determina effetti finanziari né sull'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, commi 272 e 273, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, legge di bilancio 2024, né sull'integrale copertura finanziaria dell'opera.
  In merito all'asseverazione, da parte di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, dell'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi, non ha osservazioni da formulare, posto che la relazione tecnica chiarisce che ai relativi oneri provvederà il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, utilizzando, allo scopo, quelle allocate sul capitolo 1080 «Spese per il funzionamento e lo svolgimento dei compiti istituzionali della Struttura tecnica di Pag. 72missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza», che presenta le necessarie disponibilità.
  Con riguardo all'avvalimento, da parte della società concessionaria, del personale delle società RFI Spa e ANAS Spa, fa presente come andrebbe acquisita una assicurazione da parte del Governo che tale avvalimento non pregiudichi lo svolgimento di altre funzioni da parte di tali società, posto che entrambe sono ricomprese nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.
  Con riferimento all'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme intervengono in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali, in tre direzioni: predisponendo un piano di razionalizzazione dei commissariamenti, ai sensi di quanto previsto dai commi da 1 a 4; intervenendo sui commissariamenti delle reti transeuropee di trasporto, ai sensi di quanto previsto dal comma 5; istituendo un apposito Osservatorio presso il Ministero, ai sensi di quanto previsto dai commi da 6 a 8.
  In primo luogo, osserva che i commi da 1 a 4 prevedono, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'adozione di un piano di razionalizzazione delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, cosiddetto «sblocca cantieri», nonché ai sensi di specifiche disposizioni di legge, individuate nell'Allegato I del presente decreto.
  Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, considerato che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono assistite da una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, che i contenuti del piano di razionalizzazione sono individuati in termini generali e che lo stesso potrà essere modulato, in fase applicativa, in modo da non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In secondo luogo, rileva come il comma 5 demandi a uno o più decreti del Presidente della Repubblica l'individuazione delle opere relative ai progetti rientranti nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti, e di quelle connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti. Specifica che tali commissari, cui possono essere trasferite, in relazione alle opere di cui sopra, le funzioni commissariali già affidate ad altro Commissario straordinario, sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI Spa e ANAS Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva che i soggetti individuati non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi né rimborsi spese a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto e possono, altresì, avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali che provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, per quanto riguarda la nomina dei commissari, non ha osservazioni da formulare, posto che le norme e la relazione tecnica escludono per gli stessi qualsiasi forma di compenso sia a carico della finanza pubblica sia del quadro economico di progetto. Per quanto riguarda, invece, l'avvalimento delle amministrazioni pubbliche da parte dei commissari straordinari, fa presente che andrebbero acquisiti elementi di dettaglio su tali attività di supporto che le pubbliche amministrazioni potranno essere chiamate a svolgere, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In terzo luogo, rileva che i commi da 6 a 8 istituiscono, con finalità di coordinamento, monitoraggio e razionalizzazione, nonché per la predisposizione del piano di razionalizzazione commissariale sopra descritto, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Evidenzia che l'Osservatorio, la cui composizione, modalità di funzionamento e di nomina dei componenti e gli eventuali compensi sono rinviati a decreti ministeriali, può avvalersi Pag. 73di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. A tal fine, fa presente che è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025. In proposito, rileva che appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla coerenza della disposizione, di cui al secondo periodo del comma 7, che consente all'Osservatorio di avvalersi, oltre che delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche di quelle finanziarie, con la previsione, di cui al terzo periodo del medesimo comma, di una specifica autorizzazione di spesa, da intendersi come limite massimo di spesa, in favore dell'Osservatorio stesso. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 8 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 7, pari a 250.000 euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel rilevare che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto riguarda l'articolo 4, rileva preliminarmente che i commi da 1 a 3 consentono, tra l'altro, al Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia, in fase di prima applicazione, di conferire gli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative all'assunzione di personale dirigenziale a tempo determinato, e di stipulare contratti di collaborazione, per un massimo di 8 contratti, per un importo annuo non superiore a euro 40.000 pro capite e per una durata massima di un anno, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Specifica che il medesimo Presidente può avviare, inoltre, procedure straordinarie di mobilità volontaria, a cui può partecipare il personale in organico presso amministrazioni pubbliche, ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Sul punto, osserva che la relazione tecnica conferma la stima degli oneri retributivi dei 2 dirigenti generali effettuata dalla relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 104 del 2020 con riferimento all'articolo 95, comma 10, pari a euro 480.000 annui, e nulla aggiunge a quanto desumibile dal testo in merito alla quantificazione degli oneri relativi agli 8 contratti di collaborazione, pari a euro 320.000 annui. Tanto premesso, con specifico riguardo ai suddetti contratti di collaborazione, fa presente che andrebbe acquisita una valutazione da parte del Governo in merito alla loro sostenibilità finanziaria da parte della predetta Autorità nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in capo alla stessa, mentre per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali la relativa dotazione finanziaria sembrerebbe già contenuta nell'autorizzazione di spesa prevista in favore dell'Autorità di cui trattasi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 4 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provveda a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge n. 104 del 2020. In proposito, rappresenta, in primo luogo, che tale ultima disposizione ha stanziato, con riferimento agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del medesimo articolo 95, concernente l'istituzione e il funzionamento dell'Autorità per la Laguna di Venezia, 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, incrementati di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno 2021 per effetto del rifinanziamento disposto con la Sezione II della legge n. 178 del 2020. Osserva che la relazione tecnica quantifica il costo derivante dai commi 1 e 2 del presente articolo in 800.000 euro annui e specifica che le risorse cui attingere per farvi fronte sono quelle iscritte sui piani gestionali nn. 1, 2 e 4 del capitolo 1264 Pag. 74dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, in base al vigente bilancio pluriennale dello Stato, reca una dotazione complessiva di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Nell'ambito di tale stanziamento, i singoli piani gestionali prima indicati presentano una dotazione pari, rispettivamente, a 1,68 milioni di euro, a 3,32 milioni di euro e a 3 milioni di euro in ragione d'anno. In particolare, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sui piani gestionali 1 e 2 del citato capitolo 1264 risultano al momento disponibili risorse pari, rispettivamente, a euro 550.667 e a euro 553.333, mentre sul piano gestionale n. 4 l'importo di 3 milioni di euro figura ancora integralmente disponibile. Ciò posto, rileva, tuttavia, l'esigenza che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla possibilità di avvalersi di quota parte delle risorse già iscritte in bilancio per il funzionamento dell'Autorità per la Laguna di Venezia senza pregiudicare spese già programmate per la medesima finalità. Al riguardo, osserva, altresì, che la disposizione in esame non sembra configurarsi alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio, riconducibile al dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, limitandosi piuttosto a indicare le risorse iscritte nel bilancio dello Stato a valere sulle quali si provvederà all'attuazione dei citati commi 1 e 2. Tale circostanza è confermata dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del presente provvedimento, nel quale le disposizioni in esame non sono riportate né sul fronte degli oneri né su quello dei corrispondenti mezzi di copertura. Tutto ciò considerato, osserva che potrebbe pertanto valutarsi l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 4, non richiamando gli oneri, peraltro non puntualmente indicati nella norma, derivanti dai precedenti commi 1 e 2, ma facendo riferimento piuttosto all'attuazione delle medesime disposizioni. Sul punto, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 4, comma 4, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma in esame dispone un contributo straordinario di euro 750.000 per il 2024 in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Al riguardo, pur rilevando che l'onere è configurato come limite massimo di spesa, rileva che le ragioni sottostanti all'erogazione del predetto contributo straordinario, quali risultanti dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, legate in particolar modo al trattamento del personale della Fondazione di cui trattasi previsto nell'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, fanno emergere esigenze di finanziamento non limitate al solo anno 2024, con riferimento al quale il presente provvedimento stanzia le occorrenti risorse finanziarie, ma di carattere strutturale, cui dovrà provvedersi dal 2025 con una non meglio precisata revisione del meccanismo di finanziamento delle fondazioni lirico sinfoniche richiamata dalla relazione tecnica. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 750.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022. Al riguardo, ricorda che tale ultima disposizione ha istituito un fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo, iscritto sul capitolo 1923 dello stato di previsione del Ministero della cultura, che, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione iniziale di bilancio pari a 39.094.000 euro per l'anno 2024, a 37.194.000 euro per l'anno 2025 e a 46.565.832 euro per l'anno 2026. In proposito, nel prendere atto che la relazione tecnica precisa che il Fondo presenta le necessarie disponibilità, non ha osservazioni da formulare. A conferma di ciò, peraltro, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in corrispondenza della data di pubblicazione del presente decreto-legge risulta accantonato, specifica che sul Pag. 75predetto capitolo, un importo equivalente a quello della voce di copertura in esame.
  Per quanto riguarda l'articolo 5, in rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, autorizzano le seguenti spese: 155 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 per l'avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, ai sensi di quanto previsto dal comma 1; 150 milioni di euro per l'anno 2024 per il sistema idrico del Peschiera, ai sensi di quanto previsto dal comma 2; 20 milioni di euro per il 2024 per la realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri, per la quale il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato per le spese di funzionamento e di realizzazione, ai sensi di quanto previsto dal comma 3. Osserva che si prevede infine che i termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018, destinate alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, siano prorogati dal 30 giugno al 31 dicembre 2024. Con decreto interministeriale si definiscono le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi, ai sensi di quanto previsto dal comma 4.
  Tutto ciò premesso, con riguardo alla prima autorizzazione di spesa, fa presente che la relazione tecnica afferma che il costo aggiornato del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone è stimato in un importo pari a circa 850 milioni di euro, già parzialmente coperto per un importo pari a 400 milioni di euro, senza peraltro fornire elementi di informazione volti a verificare la congruità degli stanziamenti previsti rispetto alla lievitazione dei prezzi e a definire la ragioni sottostanti detto incremento. Ciò stante, rileva che appare pertanto necessario che il Governo, da un lato, fornisca chiarimenti in ordine alla congruità delle risorse a disposizione, complessivamente 793 milioni di euro, posto che esse risultano inferiori a quelle stimate per la realizzazione dell'infrastruttura, complessivamente circa 850 milioni di euro, dall'altro, fornisca ulteriori elementi di valutazione riguardo agli elementi sopra richiamati.
  In merito alla seconda e alla terza autorizzazione di spesa, analogamente a quanto sopra osservato per la prima, rileva la necessità che il Governo fornisca elementi di valutazione volti a verificare la congruità della stessa rispetto agli interventi da finanziare.
  Infine, in merito alla proroga dei termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018, non ha invece osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi prevista, finalizzata a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, pari a 155 milioni di euro per l'anno 2024, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, a 22 milioni di euro per l'anno 2032 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, tramite le seguenti modalità: quanto a 153 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-Pag. 76legge n. 73 del 2021; quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, a 22 milioni di euro per l'anno 2032 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge n. 350 del 2003.
  Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, evidenzia preliminarmente che tanto le risorse utilizzate quanto l'onere ascritto alla disposizione in esame, essendo riferibili alla realizzazione di interventi infrastrutturali, determinano effetti differenziati, sotto il profilo temporale, sul saldo netto da finanziare rispetto ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. In proposito, prende atto della corrispondenza, per ciascuna delle annualità interessate, tra l'importo degli oneri indicati e quello risultante dalla somma delle singole voci di copertura su tutti i saldi di finanza pubblica. In merito alle risorse oggetto di utilizzo, rileva che l'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021, più volte oggetto di rifinanziamento. Sottolinea che il Fondo di cui si prevede la riduzione, come indicato anche dalla relazione tecnica, è iscritto sul piano gestionale n. 1 del capitolo 7006 dello stato di previsione del predetto Dicastero, sul quale, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risultano accertati residui di stanziamento, corrispondenti a spese in conto capitale non ancora impegnate, cosiddetti residui di lettera f), pari a 323.138.905,99 euro.
  Tanto premesso, considerato che l'utilizzo delle predette risorse disposto dal comma in esame, nonché gli ulteriori utilizzi delle medesime risorse disposti dai successivi commi 2 e 3, esaurirebbero, complessivamente, le disponibilità in conto residui del Fondo, appare necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare gli interventi ai quali le stesse erano già preordinate.
  Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, segnala preliminarmente che il comma 176 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 ha autorizzato limiti di impegno riferiti a specifici investimenti indicati nella Tabella 1 allegata alla medesima legge. Osserva che la relazione tecnica evidenza, altresì, che le risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina sono state rifinanziate da ultimo nell'ambito della Sezione II della legge n. 178 del 2020, legge di bilancio per il 2021. Le risorse riferibili al completamento del predetto tratto autostradale sembrano potersi identificare con quelle allocate sul capitolo 7065, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul quale, come si ricava da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta accantonato un importo equivalente a quello della voce di copertura in esame, pari a 2 milioni di euro, che corrisponde allo stanziamento iniziale di cassa e di competenza del medesimo piano gestionale. Al riguardo, nel ritenere opportuno acquisire una conferma in ordine alla predetta ricostruzione, rileva tuttavia l'esigenza che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla possibilità di utilizzare integralmente le risorse già iscritte in bilancio senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse. Inoltre, fa presente che i commi 2 e 3 dell'articolo 5 provvedono agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa ivi previste, pari rispettivamente a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro sempre per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021. In proposito, osserva che, come il precedente comma 1, anche le disposizioni in esame prevedono l'utilizzo delle disponibilità in conto residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, iscritto sul capitolo 7006, piano gestionale n. 1, dello Pag. 77stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, rileva preliminarmente che tanto le risorse utilizzate, quanto l'onere ascritto alla disposizione in esame, essendo riferibili alla realizzazione di interventi infrastrutturali, determinano effetti differenziati, sotto il profilo temporale, sul saldo netto da finanziare rispetto ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. In proposito, si prende atto della corrispondenza, per ciascuna delle annualità interessate, tra l'importo degli oneri indicati e quello risultante dalle singole voci di copertura su tutti i saldi di finanza pubblica.
  Per quanto attiene alle risorse oggetto di utilizzo, nel rinviare per maggiori dettagli a quanto evidenziato con riferimento ai profili di copertura finanziaria del comma 1 dell'articolo 5, richiama anche in questa sede l'esigenza che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla possibilità di operare il versamento in entrata delle disponibilità in conto residui previsto dalle disposizioni in esame senza pregiudicare gli interventi ai quali le stesse erano già preordinate, posto che gli utilizzi complessivamente disposti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo in esame esaurirebbero, complessivamente, le disponibilità in conto residui del Fondo.
  Con riferimento all'articolo 6, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che le somme residue relative ai mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa, il cui piano di rimborso è scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possano essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui ai fini del completamento delle opere ammesse a contributo o destinatarie dei suddetti mutui. Rileva inoltre che Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad erogare le somme residue entro il 31 dicembre 2028, su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica precisa che le somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, ammontano a euro 173.748.817,41 e che tali somme risultano presso Cassa depositi e prestiti. In proposito, appare necessario, a suo avviso, chiarire se, come sembra evincersi dalla relazione tecnica, le risorse di cui trattasi siano disponibili presso la Cassa depositi e prestiti o se invece esse, come avvenuto in casi analoghi, trattandosi di risorse comunque derivanti da mutui trasferiti a suo tempo al Ministero dell'economia e delle finanze, siano state iscritte in un apposito conto di tesoreria del medesimo Ministero. Segnala che in quest'ultimo caso, infatti, la disposizione non risulterebbe priva di effetti per la finanza pubblica, ma comporterebbe un peggioramento del fabbisogno di cassa in conseguenza della riduzione delle disponibilità esistenti sul citato conto di tesoreria.
  Con riferimento all'articolo 7, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono la nomina di un commissario straordinario per il sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani, che subentra in tale ruolo al prefetto di Genova e diventa titolare della contabilità speciale già intestata allo stesso. Evidenzia che tra le facoltà attribuite al commissario straordinario, vi è, tra l'altro, la possibilità di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative e la possibilità di nominare un sub-commissario, a cui è riconosciuto un compenso pari al 50 per cento del compenso del commissario stesso. Fa presente che le norme autorizzano, altresì, il commissario straordinario ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid Spa nonché di altre società in house e di pubbliche amministrazioni, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nonché di un contingente di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche fino a un massimo di cinque unità. Rileva che a tale Pag. 78personale, che è posto in posizione di comando e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa, sono autorizzate un massimo di 50 ore mensili pro capite di lavoro straordinario effettivamente reso e che, in questo quadro, al commissario straordinario è riconosciuta la facoltà di promuovere e di sottoscrivere un accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati, avente ad oggetto le aree dell'ex stabilimento Stoppani di Cogoleto.
  Segnala che per gli interventi commissariali è autorizzata una spesa di euro 7.015.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mentre gli oneri derivanti dal trattamento retributivo del commissario, del subcommissario e del personale impiegato nella struttura commissariale ai sensi del presente articolo, sono quantificati in euro 173.318 per l'anno 2024 e in euro 346.635 per gli anni 2025 e 2026. Al riguardo, per quanto concerne la facoltà del commissario di avvalersi, tramite apposita convenzione, di società in house nonché di pubbliche amministrazioni, appare necessario, a suo avviso, che il Governo fornisca elementi di dettaglio volti ad assicurare che tali attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con riguardo all'autorizzazione di spesa relativa allo svolgimento delle attività commissariali, pur essendo l'onere limitato all'ammontare dello stanziamento, osserva come sia comunque opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione in merito a tali attività al fine di valutare la congruità della spesa autorizzata, anche in considerazione della mancanza di specifiche indicazioni al riguardo nella relazione tecnica. Non ha, invece, osservazioni da formulare in merito alle disposizioni che riconoscono al commissario straordinario la facoltà di promuovere e di sottoscrivere il citato accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi introdotta, pari a 7.015.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità e gli interventi da realizzare sono classificati, nell'ambito del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, come spese in conto capitale.
  Rileva che il successivo comma 10 stabilisce, invece, che agli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 del medesimo articolo, pari a 173.318 euro per l'anno 2024 e a 346.635 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019. A tale riguardo, segnala che la contabilità speciale di cui trattasi è quella istituita dal comma 3 dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, la quale – originariamente intestata al commissario delegato del Governo per il superamento dello stato di emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto – è stata successivamente trasferita nella titolarità del prefetto di Genova, ai sensi del sopracitato articolo 12, comma 5, in qualità di Commissario straordinario incaricato di fronteggiare la medesima emergenza. Ciò posto, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione e nel rilevare che la disposizione in esame non sembra configurarsi alla stregua di una copertura finanziaria in senso stretto, riconducibile al dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, appare necessario, a suo avviso, acquisire un'indicazione dal Governo circa la consistenza attuale delle risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale, al fine di disporre di più completi elementi di valutazione.
  Per quanto concerne l'articolo 8, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il ComitatoPag. 79 per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2, denominato Comitato CSS, e la Segreteria tecnica del Comitato, ne individuano i compiti e la composizione. Fa presente che vengono demandati a due decreti ministeriali sia la definizione delle loro modalità di funzionamento sia dei compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, finanziati nei limiti della quota delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, cioè con parte dei proventi dalle aste delle quote di CO2. Rileva che nelle more della costituzione del Comitato e della Segreteria, le competenze continuano ad essere assegnate al Comitato ETS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020. Con riguardo ai compensi dei componenti del Comitato CSS e della Segreteria, pur considerato che questi verranno indicati entro i limiti di risorse date, riferibili alla quota del Ministero dell'ambiente dei proventi delle aste CO2, posto comunque che la determinazione dei medesimi compensi viene demandata a successivi decreti ministeriali per i quali non è prevista, dalle disposizioni in esame, una fase di verifica parlamentare dei relativi profili finanziari, evidenzia l'opportunità che vengano forniti dati ed elementi che consentano di valutare fin da ora la loro entità. Segnala, infatti, che né dal tenore letterale della norma, né da quanto evidenziato nella relazione tecnica risultano desumibili elementi che consentano, anche in termini approssimati, una stima degli oneri derivanti dai suddetti compensi. Chiede, inoltre, elementi di valutazione volti ad assicurare che i costi di funzionamento del Comitato e della Segreteria, diversi dai compensi dei membri dei due organi, sebbene non menzionati nella norma, siano sostenibili dal Ministero dell'ambiente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate allo svolgimento delle sue funzioni a legislazione vigente.
  Osserva, infine, che il comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 stabilisce che i proventi dalle aste delle quote di CO2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione derivante da obblighi europei, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE, con cui è stato istituito il sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione Europea. Di conseguenza, ritiene utile acquisire una valutazione da parte del Governo su eventuali profili di dequalificazione della spesa derivanti dall'utilizzo di dette risorse a copertura dei costi per i compensi dei membri del Comitato e della Segreteria tecnica che sembrerebbero configurarsi di natura corrente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale allo svolgimento delle attività ivi previste i soggetti pubblici indicati nella disposizione medesima provvederanno con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, appare utile, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo in merito alla formulazione della citata clausola, che non fa riferimento anche alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, al fine di valutare l'opportunità di un'eventuale integrazione in tal senso della clausola stessa.
  Con riferimento all'articolo 9, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 destinandola, in parte, al completamento della Scuola Politecnica – Polo universitario di ingegneria presso il parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli e, in parte, a interventi infrastrutturali nella Regione Liguria.
  Al riguardo, si rileva innanzitutto che gli oneri sono limitati allo stanziamento previsto, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni. Tuttavia, appare opportuno, a suo avviso, acquisire elementi informativi circa la prevista tempistica di realizzazione degli interventi in esame, posto che il prospetto riepilogativo ascrive Pag. 80alla spesa in conto capitale prevista dalle disposizioni in esame effetti identici sui tre saldi in ciascun anno e ciò presuppone che le risorse siano interamente impegnate ed erogate nei medesimi esercizi in cui esse sono stanziate. Al riguardo, osserva, peraltro, che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al complesso degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023 quantificava i relativi effetti in misura differenziata, sotto il profilo temporale, sul saldo netto da finanziare, da un lato, e sul fabbisogno e l'indebitamento netto, dall'altro. Analogamente, osserva che anche il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 quantificava i relativi effetti, almeno per il primo triennio, in misura differenziata, sotto il profilo temporale, sul saldo netto da finanziare, da un lato, e sul fabbisogno e l'indebitamento netto, dall'altro. Sul punto, ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 9 provvedono agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati dal medesimo articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, a 30 milioni di euro per l'anno 2026, a 25 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029, tramite due modalità. Quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, limitatamente alle risorse di cui al terzo intervento contenuto nell'allegato V alla medesima legge, consistente nel completamento del Progetto bandiera «Erzelli-strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale» di Genova. Quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come specificato, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
  In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, fa presente che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione ha stanziato risorse pari, nel complesso, a 210.265.400 euro per l'anno 2024, a 154 milioni di euro per l'anno 2025, a 176 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro per l'anno 2027, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, destinandole al rifinanziamento degli interventi infrastrutturali individuati nell'allegato V annesso alla medesima legge n. 213 del 2023, che ha contestualmente suddiviso le risorse medesime tra ciascuno dei predetti interventi.
  In particolare, rileva che, come indicato nell'allegato V alla citata legge n. 213 del 2023, al completamento del Progetto Bandiera «Erzelli-strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale» sono stati destinati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029.
  Al riguardo, ferma restando l'esigenza di acquisire preliminarmente una conferma dal Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria, segnala che, per effetto della disposizione in esame si determina l'azzeramento, per ciascuna delle annualità comprese nel periodo 2025-2029, dello stanziamento destinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, al completamento del suddetto Progetto Bandiera. Fa presente, altresì, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 8, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 91 del 2024, in corso di esame presso il Senato, comporta l'esaurimento delle risorse stanziate, nell'anno 2024, per la realizzazionePag. 81 della predetta opera. Al riguardo, nel rilevare che la disposizione in esame prevede un finanziamento di interventi presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli, ritiene utile acquisire un chiarimento del Governo in merito all'integrale definanziamento del Progetto Bandiera «Erzelli-strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale».
  In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, ricorda che l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 ha istituito il Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con una dotazione complessiva di oltre 47 miliardi di euro per gli anni compresi dal 2017 al 2032, le cui risorse sono state già oggetto di riparto tra le diverse amministrazioni interessate, con i decreti puntualmente richiamati dalla norma in esame.
  Con specifico riferimento alla disposizione in commento, fa presente le risorse di cui si prevede l'utilizzo, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione di interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, sono allocate nell'ambito del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che – in base al vigente bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026 – reca uno stanziamento complessivo di 200.561.755 euro per l'anno 2024, di 150.353.141 euro per l'anno 2025 e di 59.296.431 euro per l'anno 2026.
  Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, che il Governo, da un lato, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, fornendo un'indicazione circa il piano gestionale o i piani gestionali del citato capitolo 7559 in cui risultano iscritte le risorse oggetto di riduzione e l'ammontare dei relativi stanziamenti, e, dall'altro, fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro impiego non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse.
  Con riferimento all'articolo 10, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono interventi per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane e per incrementarne la presenza nel continente africano, mediante quattro linee di intervento. Una prima misura, di cui ai commi da 1 a 4 e ai commi da 7 a 9, consente l'utilizzo di una quota, nel limite di euro 200 milioni, delle disponibilità del «Fondo 394», gestito dalla Simest, per concedere finanziamenti agevolati alle imprese operanti con il continente africano. Rileva che la procedibilità dei finanziamenti è deliberata da un Comitato tecnico, istituito presso la Presidenza del Consiglio nell'ambito della Struttura di missione del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio, e da tre rappresentanti di altrettanti ministeri. In merito a tale disposizione, cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non ha osservazioni da formulare considerato che essa prevede una diversa, più specifica, finalizzazione di risorse già destinate a spesa, nel limite delle disponibilità e che il Comitato tecnico, per il quale è prevista la consueta clausola di esclusione degli emolumenti e una clausola di invarianza finanziaria, opera presso la Struttura di missione che è già competente in materia di attuazione del Piano Mattei.
  Fa presente che una seconda misura, di cui ai commi 5, 6 e 10, autorizza Cassa depositi e prestiti Spa a concedere finanziamenti alle imprese per interventi coerenti con il Piano Mattei, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla gestione separata della Cassa medesima, e che i finanziamenti sono assistiti da garanzia statale in misura pari all'80 per cento, nei limiti delle risorse di un fondo che viene istituito con una dotazione di 400 milioni di euro per il 2024. In proposito, non ha osservazioni da formulare, considerato che la Cassa è esterna al perimetro della pubblica amministrazione e i finanziamenti sono autorizzati a valere su risorse della Cassa stessa e che a fronte della garanzia statale, operante nel limite delle disponibilità, è istituito un Fondo di 400 milioni. Inoltre, segnala che gli effetti dell'istituzione del Fondo sono registrati per intero nel 2024, anno di stanziamento, sul saldo netto da finanziare, e per 200 Pag. 82milioni in ciascuno degli anni 2024 e 2025 su fabbisogno e indebitamento netto. Circa tale registrazione ritiene necessario chiarire per quale ragione siano stati registrati gli oneri derivanti dall'eventuale escussione delle garanzie in termini di indebitamento e fabbisogno integralmente nel primo biennio successivo all'erogazione del prestito, 2024-2025, ancorché i prestiti garantiti potrebbero avere durata superiore.
  Evidenzia che una terza misura, di cui al comma 11, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, che deve essere destinato – anche in parte – a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei. In proposito non ha osservazioni da formulare, considerato che la norma si limita a dettare disposizioni di indirizzo circa l'utilizzo di un Fondo che opera nel limite delle disponibilità.
  Fa presente, infine, che una quarta misura, di cui al comma 12, rifinanzia, per 50 milioni di euro per il 2024, il fondo rotativo per operazioni di venture capital. In proposito, evidenzia che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, e sotto questo profilo non ha osservazioni da formulare, ma che andrebbero tuttavia chiarite le ragioni per le quali il rifinanziamento e la sua copertura non sono registrati sul prospetto riepilogativo degli effetti finanziari tra le maggiori spese e le maggiori entrate.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 10 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione, ivi prevista, di un Fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024 mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo, di un corrispondente importo a valere sulle risorse destinate ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005.
  Al riguardo, rammenta che tale ultima disposizione ha costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo volto ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, alimentato dagli importi dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come «dormienti» all'interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario. Rileva che sono, altresì, versati al medesimo Fondo gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione, nonché gli importi delle polizze vita e dei buoni fruttiferi postali non reclamati entro il termine di prescrizione.
  In proposito, segnala che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009, è stata istituita la contabilità speciale 5361 presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quale affluiscono gli importi versati dagli intermediari. Fa presente che su tale contabilità, secondo quanto evidenziato nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, risultavano giacenti, alla data del 31 dicembre 2023, circa 1,96 miliardi di euro. Al riguardo, poiché le risorse oggetto di utilizzo sembrano essere quelle iscritte nella predetta contabilità speciale 5361, appare preliminarmente necessario, a suo avviso, che il Governo fornisca un'indicazione circa la consistenza attuale delle risorse giacenti sulla medesima contabilità speciale, al fine di verificarne la congruità rispetto agli oneri oggetto di copertura, nonché assicuri che la riduzione prevista dalla disposizione in esame non pregiudichi la restituzione agli aventi diritto delle somme reclamate entro il termine della prescrizione ordinaria.
  Da un punto di vista formale, osserva che la disposizione di copertura in esame prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 400 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse destinate ad alimentare il citato Fondo per gli indennizzi di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, mentre analoghe disposizioni di copertura finanziaria hanno previsto, in passato, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della citata contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, Pag. 83comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009, che restavano conseguentemente acquisite all'erario. Ritiene, pertanto, utile acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla formulazione della disposizione in esame, anche al fine di valutare l'opportunità di una sua eventuale riscrittura in termini corrispondenti ai precedenti dianzi richiamati.
  In merito all'articolo 11, rileva preliminarmente che la norma reca alcune modifiche agli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale in materia di giudizio in Cassazione finalizzate ad una revisione dei tempi e delle modalità previste per le richieste di trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, concordando con la natura ordinamentale della norma riferita anche dalla relazione tecnica che, inoltre, precisa, che le novelle intervenute afferiscono a compiti e adempimenti istituzionali che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento, infine, all'articolo 12, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame differiscono dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti per i tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest'ultima data, senza soluzione di continuità, anche mediante rinnovo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che alle disposizioni originarie, di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 36 del 2021, non sono stati ascritti effetti.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale.
Atto n. 160.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato da ultimo nella seduta del 10 luglio 2024.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in ordine ai chiarimenti richiesti nella seduta del 3 luglio 2024, evidenzia, in primo luogo, che i soggetti costituiti nella forma giuridica societaria rientranti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni ai quali si applicano le disposizioni dello schema in esame provvederanno agli adempimenti posti a loro carico a valere sulle risorse destinate nei rispettivi bilanci agli oneri gestionali connessi alle funzioni di rendicontazione societaria, tenendo altresì conto che talune società in controllo pubblico già assicurano una rendicontazione di sostenibilità, in aderenza agli standard in termini di trasparenza e di conformità alle migliori pratiche in uso nei mercati finanziari.
  Rileva , altresì, che allo svolgimento dei compiti, previsti dagli articoli 9, lettere bb) e dd), e 18, di vigilanza, controllo di qualità, irrogazione di sanzioni e gestione del Registro dei revisori legali, nonché alla conduzionePag. 84 di uno studio volto a verificare i benefici e gli oneri sottesi all'esercizio dell'opzione di consentire il rilascio delle attestazioni a un prestatore indipendente di servizi, il Ministero dell'economia e delle finanze potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 19, trattandosi di funzioni comunque riconducibili ai compiti svolti dal medesimo Ministero con riferimento ai revisori legali e alle società di revisione legale, ai sensi delle vigenti disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2010.
  Sottolinea, infine, che le misure di semplificazione in materia di redazione dei bilanci per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le microimprese, introdotte dall'articolo 16 in attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione europea, non sono suscettibili di incidere sull'efficacia dei controlli svolti dall'amministrazione fiscale, in quanto eventuali dati non immediatamente ricavabili dai bilanci dei suddetti soggetti potranno essere comunque reperiti mediante attività di elaborazione delle informazioni contenute nelle banche dati a disposizione,

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale (Atto n. 160);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    i soggetti costituiti nella forma giuridica societaria rientranti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni ai quali si applicano le disposizioni dello schema in esame provvederanno agli adempimenti posti a loro carico a valere sulle risorse destinate nei rispettivi bilanci agli oneri gestionali connessi alle funzioni di rendicontazione societaria, tenendo altresì conto che talune società in controllo pubblico già assicurano una rendicontazione di sostenibilità, in aderenza agli standard in termini di trasparenza e di conformità alle migliori pratiche in uso nei mercati finanziari;

    allo svolgimento dei compiti, previsti dagli articoli 9, lettere bb) e dd), e 18, di vigilanza, controllo di qualità, irrogazione di sanzioni e gestione del Registro dei revisori legali, nonché alla conduzione di uno studio volto a verificare i benefici e gli oneri sottesi all'esercizio dell'opzione di consentire il rilascio delle attestazioni a un prestatore indipendente di servizi, il Ministero dell'economia e delle finanze potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 19, trattandosi di funzioni comunque riconducibili ai compiti svolti dal medesimo Ministero con riferimento ai revisori legali e alle società di revisione legale, ai sensi delle vigenti disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2010;

    le misure di semplificazione in materia di redazione dei bilanci per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le microimprese, introdotte dall'articolo 16 in attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione europea, non sono suscettibili di incidere sull'efficacia dei controlli svolti dall'amministrazione fiscale, in quanto eventuali dati non immediatamente ricavabili dai bilanci dei suddetti soggetti potranno essere comunque reperiti mediante attività di elaborazione delle informazioni contenute nelle banche dati a disposizione,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

Pag. 85

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 4/2023, denominato «Joint Strike Fighter (JSF) – Armamento F-35B MM», relativo all'acquisizione dell'armamento necessario alla Full Operational Capabilities (FOC) della componente aerotattica imbarcata di 5ª generazione.
Atto n. 173.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, segnala preliminarmente che il Ministro della difesa, in data 3 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) nr. SMD 04/2023, denominato «Joint Strike Fighter (JSF) – Armamento F-35B MM», relativo all'acquisizione dell'armamento necessario alla Full Operational Capabilities (FOC) della componente aerotattica imbarcata di 5a Generazione.
  Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria sul provvedimento alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  Fa presente che la scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale ha la finalità di dotare il Paese di un sistema d'arma aeronautico di quinta generazione in grado di sostituire la linea legacy AV-8B, con un orizzonte temporale operativo di almeno 30 anni.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala preliminarmente che dalla scheda tecnica allegata allo schema di decreto si evince che il programma pluriennale reca un costo complessivo di 682 milioni di euro. Evidenzia che, secondo quanto espressamente previsto nelle premesse del provvedimento, la prima fase del programma, di cui si prevede l'avvio nel 2024 e la conclusione nel 2037, sarà finanziata, per un importo pari a 650,07 milioni di euro, a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa e finalizzata all'iniziale acquisizione di armamento necessario per dichiarare l'Initial Operational Capability (IOC) della portaerei e del suo sistema d'arma imbarcato di quinta generazione (F-35B). Rileva poi che, con riferimento al completamento del programma, per il restante valore previsionale di 31,93 milioni di euro, lo schema di decreto indica che si tratta di un intervento da finanziare.
  Fa presente che la prima fase del programma sarà finanziata a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa e che, in particolare, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica gli oneri saranno pari a 125,04 milioni di euro per l'anno 2024, a 5,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,35 milioni di euro per l'anno 2026, a 21 milioni di euro per l'anno 2027, a 19 milioni di euro per l'anno 2028, a 23,51 milioni di euro per l'anno 2029, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, a 580 mila euro per l'anno 2032, a 54,59 milioni di euro per l'anno 2033, a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035, a 97,7 milioni di euro per l'anno 2036 e a 120 milioni di euro per l'anno 2037.
  In proposito, evidenzia che – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle Pag. 86unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – la dotazione del citato piano gestionale è pari, in termini di competenza, a 1.841.546.503 euro per l'anno 2024, a 1.800.361.390 euro per l'anno 2025 e a 2.218.253.961 euro per l'anno 2026. Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, segnala che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti relativi alla prima fase del programma è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Fa inoltre presente che la predetta scheda tecnica specifica che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Rileva che la scheda tecnica precisa, altresì, che il programma sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa. Segnala che la scheda tecnica chiarisce, infine, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che il programma sarà gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, ritiene, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.
  Ribadisce, come già segnalato, che la scheda tecnica indica, altresì, che il completamento del programma, per il restante importo previsionale di 31,93 milioni di euro, dovrebbe concludersi nel 2030 e sarà realizzato attraverso una rimodulazione del profilo finanziario oggi previsto. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca delucidazioni in ordine alle effettive modalità di reperimento delle risorse necessarie ad assicurare il completamento del programma, considerato che, nei diversi schemi di decreto ministeriale recanti l'approvazione di programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma esaminati da questa Commissione, nel caso di finanziamento limitato alla prima fase dei suddetti programmi pluriennali, si fa comunque rinvio, ai fini del completamento del programma, all'adozione di successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni, specificando, peraltro, che la contrattualizzazione degli interventi ivi previsti è subordinata al loro eventuale finanziamento.
  Osserva altresì che, a differenza di quanto specificato dal Governo in occasione di altri provvedimenti di analogo contenuto, secondo quanto indicato nelle premesse del presente schema di decreto, oggetto di approvazione sarebbe il programma pluriennale nella sua interezza e non, invece, la sola prima fase del programma stesso. Rileva quindi l'opportunità di precisare espressamente che il completamento del programma pluriennale, per il restante importo previsionale di 31,93 milioni di euro, formerà oggetto di uno o più successivi schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire Pag. 87la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.
  Al riguardo, sottolinea come si tratti di una questione già segnalata in più occasioni in sede di esame, presso la Commissione Bilancio, delle conseguenze di carattere finanziario di schemi di decreto ministeriale recanti l'approvazione dei programmi pluriennali di armamento, evidenziando come essa si ponga altresì, in termini analoghi, con riferimento ai successivi atti del Governo n. 174 e n. 175, oggetto di esame nella seduta odierna.
  Evidenzia come nella scheda tecnica si precisi, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa relativo al costo complessivo del programma, pari a 682 milioni di euro, alla necessaria integrazione delle risorse finanziarie si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame, con specifico riferimento alla prima fase dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, appare comunque necessario, a suo avviso, acquisire dal Governo una conferma circa la disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Il sottosegretario Federico FRENI, concordando con le considerazioni formulate dal relatore, rileva l'opportunità che sia data soluzione alla tematica di carattere generale rilevata con riferimento ai programmi articolati in più fasi. Assicura, in proposito, che il Ministero dell'economia e delle finanze si è già attivato, attraverso interlocuzioni con il Ministero della difesa, al fine di pervenire a una soluzione strutturale della problematica sollevata.
  Con specifico riferimento all'atto in esame, chiarisce che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Sottolinea, quindi, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Rileva, infine, che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 4/2023, denominato “Joint Strike Fighter (JSF) – Armamento F-35B MM”, relativo all'acquisizione dell'armamento necessario alla Full Operational Capabilities (FOC) della componente aerotattica imbarcata di 5ª generazione (Atto n. 173);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel Pag. 882024 e la presumibile conclusione nel 2037, comporterà un onere complessivo stimato in 682 milioni di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 650,07 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 31,93 milioni di euro;

    il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

    nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto si evidenzia che il completamento del programma, per il restante importo previsionale di 31,93 milioni di euro, sarà realizzato attraverso una rimodulazione del profilo finanziario oggi previsto;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

    le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   rilevata la necessità di:

    precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie;

    chiarire che il reperimento delle risorse necessarie al completamento del programma sia assicurato ricorrendo all'adozione di successivi provvedimenti, che individuino in modo certo le risorse da destinare alla realizzazione degli ulteriori interventi, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale rifinanziamento,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

    sia precisato, nelle premesse dello schema di decreto, che il provvedimento è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da Pag. 89sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, conseguentemente indicando nella scheda tecnica che il completamento del programma sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti e che i relativi interventi potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale finanziamento».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione del relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2023, denominato «MCO/MLU Classe Doria», relativo al mantenimento delle capacità operative – Mid Life Update dei cacciatorpediniere della classe Doria.
Atto n. 174.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, segnala preliminarmente che il Ministro della difesa, in data 3 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) nr. SMD 11/2023, denominato «MCO/MLU Classe DORIA», relativo al mantenimento delle Capacità Operative – Mid Life Update dei Cacciatorpediniere della Classe Doria – 2a fase. Fa presente, inoltre, che il programma è considerato prosecuzione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento approvato con Decreto interministeriale n. SMD 19/2022 del 21 ottobre 2022.
  Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria sul provvedimento alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  Segnala che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame, dopo aver ricordato che la prima fase del programma è stata finalizzata alla risoluzione delle obsolescenze e all'aggiornamento tecnologico delle due unità navali tipo Cacciatorpediniere della Classe Doria, evidenzia che la seconda fase del programma pluriennale, oggetto dello schema di decreto, ha come finalità l'incremento capacitivo e la realizzazione delle ulteriori attività di ammodernamento, dettagliate nell'annessa scheda tecnica, da eseguire nell'alveo delle rispettive attività di Mid Life Upgrade che interesseranno i Cacciatorpedinieri della Classe Doria.
  A tale riguardo, rileva preliminarmente che, come esplicitato nella citata scheda tecnica, il presente decreto ha ad oggetto la seconda fase del complessivo programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento denominato «MCO/MLU Classe Doria». Ricorda che all'approvazione della prima fase del predetto programma si è, infatti, proceduto con decreto interministeriale n. SMD 19/2022 del 21 ottobre 2022. A tale riguardo, fa presente che, per il programma pluriennale oggetto del sopracitato decreto interministeriale, con avvio nel 2022 e conclusione nel 2028, si è previsto un onere complessivo pari a 500 milioni di euro, mentre, con specifico riferimento alla prima fase, oggetto di finanziamento, si è individuato un valore stimato pari a 330 milioni di euro. Rileva che per il completamento del programma, la scheda Pag. 90tecnica allegata ha dunque evidenziato un valore previsionale pari a 170 milioni di euro, rimandando poi alla realizzazione mediante successivi provvedimenti finalizzati al completamento del rinnovamento degli impianti di bordo e all'acquisizione dei servizi di supporto logistico, specificando altresì che la contrattualizzazione degli interventi sarebbe stata subordinata al loro eventuale rifinanziamento. Alla luce di ciò, appare opportuno, a suo avviso, che il Governo confermi, in primo luogo, che il presente schema di decreto costituisce il completamento del programma di cui alla scheda tecnica allegata decreto interministeriale n. SMD 19/2022 del 21 ottobre 2022.
  Nel rilevare che il provvedimento in esame determina un incremento degli oneri complessivamente previsti per la seconda fase del programma, evidenzia come tale incremento appaia riconducibile all'attuazione di quanto indicato nella scheda tecnica allegata al citato decreto interministeriale n. SMD 19/2022 del 21 ottobre 2022, laddove si evidenziava che qualora, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo avesse definito la necessità di un superamento del limite di spesa fissato nell'ambito del provvedimento, si sarebbe dato corso ad un decreto integrativo, di iter paritetico, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla correttezza della predetta ricostruzione.
  Ciò premesso, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario del provvedimento in esame, segnala preliminarmente che, da un lato, il programma pluriennale oggetto del provvedimento medesimo, che costituisce la prosecuzione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento approvato con il citato decreto interministeriale n. SMD 19/2022 del 21 ottobre 2022, reca un onere previsionale complessivo di 240 milioni di euro, e, dall'altro, l'annessa scheda tecnica, che costituisce parte integrante dello schema di decreto, indica gli oneri da sostenere e le corrispondenti modalità di copertura finanziaria in rapporto alla spesa prevista per la realizzazione della prima fase del programma medesimo, pari a 219,71 milioni di euro nell'arco temporale 2026-2030.
  Fa presente che la scheda tecnica indica, altresì, che il completamento del programma, per il restante importo previsionale di 20,3 milioni di euro, dovrebbe concludersi nel 2033 e sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, precisando che gli interventi da attuare potranno comunque essere contrattualizzati solo subordinatamente al loro eventuale rifinanziamento.
  A tale proposito, rileva che – a differenza di quanto specificato dal Governo in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto – secondo quanto indicato nelle premesse del presente schema di decreto, oggetto di approvazione sarebbe il programma pluriennale nella sua interezza e non invece la sola prima fase del programma stesso. Sul punto, osserva che sembrerebbe opportuno, in analogia ai richiamati precedenti, esplicitare che il completamento del programma pluriennale, per il restante importo previsionale di 20,3 milioni di euro, formerà oggetto di uno o più successivi schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura. Al riguardo, ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Fermo restando quanto premesso, osserva che la prima fase del presente programma sarà finanziata a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della difesa.
  In particolare, fa presente che, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri derivanti dalla prima fase del programma saranno pari a 7,71 milioni di euro per l'anno 2026, a 78 milioni di euro per l'anno 2027, a 60 milioni di euro per l'anno 2028, a 46 milioni di euro per l'anno 2029 e a 28 milioni di euro per l'anno 2030.Pag. 91
  In proposito, evidenzia che, alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale è pari, in termini di competenza, a 544.463.770 euro per l'anno 2024, a 639.235.444 euro per l'anno 2025 e a 639.235.444 euro per l'anno 2026.
  Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, segnala che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti relativi alla prima fase del presente programma, è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Rileva che nella predetta scheda tecnica si specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Evidenzia che la scheda tecnica chiarisce infine che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che il programma sarà gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, ritiene, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.
  Rileva che nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa relativo al costo complessivo del programma – pari, come detto, a 240 milioni di euro – alla necessaria integrazione delle risorse finanziarie si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame, con specifico riferimento alla prima fase dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, appare comunque necessario, a suo avviso, acquisire dal Governo una conferma circa la disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Il sottosegretario Federico FRENI, facendo seguito a quanto rappresentato dal relatore, chiarisce che il presente schema di decreto costituisce il completamento del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento denominato «MCO/MLU Classe Doria», di cui alla scheda tecnica allegata al decreto interministeriale n. SMD 19/2022 del 21 ottobre 2022, e aggiorna gli oneri riferiti al completamento del medesimo programma, rispetto a quelli inizialmente indicati nella citata scheda tecnica, alla luce degli approfondimenti tecnico-amministrativi svolti nella definizione dei contenuti dell'attuale fase del programma.
  Sottolinea che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

   in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizionePag. 92 delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

  Evidenzia che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Sottolinea, infine, che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2023, denominato “MCO/MLU Classe Doria”, relativo al mantenimento delle capacità operative – Mid Life Update dei cacciatorpediniere della classe Doria (Atto n. 174);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2026 e la conclusione nel 2033, comporterà un onere complessivo stimato in misura pari a 240 milioni di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 219,7 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 20,3 milioni di euro;

    lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura finanziaria solo limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

    il completamento del programma, per il restante importo previsionale di 20,3 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati agli ulteriori interventi, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale rifinanziamento;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il presente schema di decreto costituisce il completamento del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento denominato “MCO/MLU Classe Doria”, di cui alla scheda tecnica allegata al decreto interministeriale n. SMD 19/2022 del 21 ottobre 2022, e aggiorna gli oneri riferiti al completamento del medesimo programma, rispetto a quelli inizialmente indicati nella citata scheda tecnica, alla luce degli approfondimenti tecnico-amministrativi svolti nella definizione dei contenuti dell'attuale fase del programma;

    il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizionePag. 93 delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

    le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   rilevata la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

    sia precisato che lo schema di decreto è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione del relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2023, relativo all'acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale (UBOS – Unità navale per bonifiche subacquee) nonché al relativo supporto tecnico-logistico.
Atto n. 175.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 3 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 15/2023, relativo all'acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmentePag. 94 dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale (U.Bo.S – Unità navale per Bonifiche Subacquee), nonché al relativo supporto tecnico-logistico.
  Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  Segnala che la scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale è volto, in particolare, a rinnovare le Unità del Gruppo Navale Speciale del Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori (COMSUBIN) della Marina Militare italiana, acquisendo una nuova Unità navale per effettuare attività di bonifica del fondale marino da ordigni esplosivi e con la capacità di fornire supporto a un'ampia gamma di operazioni subacquee complesse, direttamente o indirettamente afferenti gli ambiti della blue economy, in un vasto spettro di scenari operativi d'impiego.
  Fa presente inoltre che nella scheda tecnica si evidenzia che essa abroga e sostituisce la precedente scheda A/R SMD 17/2021 al fine di attualizzarne i costi al compiuto affinamento del requisito capacitivo delineato a premessa dell'iter contrattuale.
  Al riguardo, osserva come potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere espressamente tale abrogazione anche nel testo del decreto in esame, anziché nella sola scheda tecnica. Sul punto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nel 2026 e la conclusione nel 2039, reca un costo complessivo di 70 milioni di euro.
  Fa presente che, secondo quanto espressamente previsto nelle premesse del provvedimento, la prima fase del programma, di cui si prevede l'avvio nel 2026 e la conclusione nel 2032, comporta una spesa pari a 64,35 milioni di euro e sarà finanziata per un importo pari a 60,85 milioni di euro, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per l'anno 2017, di cui alla legge n. 232 del 2016, assegnate al Ministero della difesa; per un importo pari a 2,50 milioni di euro nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio per l'anno 2018, di cui alla legge n. 205 del 2017, assegnate al Ministero della difesa e per un importo pari a 1 milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa.
  In particolare, segnala che, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica gli oneri saranno pari a 4,57 milioni di euro per l'anno 2026, 6,2 milioni di euro per l'anno 2027, 13 milioni di euro per l'anno 2028, 7,43 milioni di euro per l'anno 2029, 11 milioni di euro per l'anno 2030, 13,30 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,35 milioni di euro per l'anno 2032, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016; 0,5 milioni di euro annui dal 2027 al 2031, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 e pari a 1 milione di euro per l'anno 2032 con riferimento alle risorse relative al bilancio ordinario del Ministero della difesa.
  Rileva che la scheda tecnica allegata allo schema di decreto segnala che tutte le citate risorse sono allocate sul capitolo 7120 dello Stato di previsione del Ministero della difesa. Più in dettaglio, evidenzia che le risorse di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 risultano allocate sul piano di gestione n. 25, relativo a somme da destinare alla difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale, bonifiche di infrastrutture, poligoni, impianti e mezzi della difesa, le risorse di cui al comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 risultano allocate sul piano di gestione n. 30, relativo a somme da destinare al finanziamento degli interventi per la sostenibilità ambientale dei poligoni di tiro e risanamento di sedimi e mezzi della difesa – Riparto fondo investimentiPag. 95 2018 – comma 1072, mentre le risorse di cui al bilancio ordinario del Ministero della difesa risultano allocate sul piano di gestione n. 13, relativo a spese per il recupero, la conservazione e la bonifica di mezzi e relativi sistemi, impianti, apparecchiature, equipaggiamenti, nonché dei materiali, scorte, macchinari e dotazioni relativi a tutti i settori della componente navale delle forze armate, dei reparti speciali, delle installazioni a terra di supporto tecnico, operativo, addestrativo e degli stabilimenti militari, centri tecnici, basi ed officine.
  In proposito, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del piano gestionale n. 25 è pari, in termini di competenza, a 40.600.000 euro per l'anno 2026. Fa presente che per gli altri piani gestionali, non è possibile, invece, fornire indicazioni rispetto alle dotazioni di bilancio oggetto di utilizzo, posto che le riduzioni si riferiscono ad esercizi successivi al triennio in corso.
  Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, segnala che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Fa presente che nella scheda tecnica si specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Rileva che la scheda tecnica precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Al riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, ritiene, in ogni caso, utile acquisire una conferma da parte del Governo.
  Segnala che la scheda tecnica rappresenta, altresì, che il programma sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero in modo da rimodularlo opportunamente, attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa. Evidenzia come nella predetta scheda tecnica si specifichi, inoltre, che il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di circa 5,65 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento del relativo supporto logistico decennale e che, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, i relativi interventi potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale finanziamento.
  A tale proposito, rileva che – a differenza di quanto specificato dal Governo in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto – secondo quanto indicato nelle premesse del presente schema di decreto, oggetto di approvazione sarebbe il programma pluriennale nella sua interezza e non invece la sola prima fase del programma stesso. Sul punto, sembrerebbe dunque opportuno, a suo avviso, in analogia ai richiamati precedenti, esplicitare che il completamento del programma pluriennale, per il restante valore previsionale complessivo di circa 5,65 milioni di euro, formerà oggetto di uno o più successivi Pag. 96schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura. Al riguardo, ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Segnala che nella scheda tecnica si precisa, infine, che, pur ritenendosi l'Amministrazione vincolata a non eccedere quanto oggetto di approvazione, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa complessivo previsto per la realizzazione del programma, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, rileva altresì che la scheda tecnica precisa che l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del programma in esame non pregiudica precedenti impegni di spesa e non interferisce con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  Alla luce di tali considerazioni, sul punto non ha osservazioni da formulare.

  Il sottosegretario Federico FRENI chiarisce che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Evidenzia che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Sottolinea che la scheda tecnica A/R SMD 17/2021 è da intendersi abrogata, come espressamente indicato nella scheda tecnica del decreto in esame, che costituisce parte integrante del provvedimento.
  Rileva, altresì, che il completamento del programma, per il restante valore di 5,65 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti subordinatamente al reperimento delle risorse necessarie.
  Sottolinea, infine, che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2023, relativo all'acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale (UBOS – Unità navale per bonifiche subacquee) nonché al relativo supporto tecnico-logistico (Atto n. 175);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2026 e si prospetta la conclusione nell'anno 2039, comporterà un onere complessivoPag. 97 stimato in misura pari a 70 milioni di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà una spesa complessiva di 64,35 milioni di euro, da sostenere negli anni dal 2026 al 2032, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 5,65 milioni di euro;

    lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura solo limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piani gestionali n. 13, n. 25 e n. 30, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

    le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    la scheda tecnica A/R SMD 17/2021 è da intendersi abrogata, come espressamente indicato nella scheda tecnica del decreto in esame, che costituisce parte integrante del provvedimento;

    il completamento del programma, per il restante valore di 5,65 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti subordinatamente al reperimento delle risorse necessarie;

    all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   rilevata la necessità di:

    prevedere espressamente, anche nel testo dello schema di decreto in esame, l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, della precedente scheda tecnica A/R SMD 17/2021, sostituita dalla scheda tecnica allegata al predetto schema di decreto;

    precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

    sia espressamente prevista, nel testo dello schema di decreto, l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo schema, del programma pluriennalePag. 98 di A/R SMD 17/2021, sostituito dal programma in esame;

    sia precisato che lo schema di decreto è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione del relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2024, relativo all'acquisizione di 24 velivoli F-2000 e al supporto tecnico logistico dell'intera flotta.
Atto n. 176.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 3 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 1/2024, relativo all'acquisizione di n. 24 velivoli F-2000 e al supporto tecnico-logistico dell'intera flotta.
  Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  Rileva che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame è finalizzato al rinnovamento della componente della Difesa aerea dell'Aeronautica militare e prevede lo sviluppo e la realizzazione di ventiquattro velivoli a standard avanzato che andranno progressivamente a sostituire i velivoli Eurofighter attualmente in dotazione, di cui è prevista la forzata dismissione a partire dal 2028. Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 con presumibile conclusione nell'anno 2034, per una durata complessiva ipotizzata di undici anni, reca un costo complessivo stimato in 7.477,3 milioni di euro.
  In tale quadro, fa presente che occorre anzitutto specificare che l'oggetto del presente schema è circoscritto – secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento – alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, dotata di autoconsistenza e concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale con avvio previsto nel 2024 e conclusione nel 2030. Segnala che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 690 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in modo particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 2 del capitolo 7120 di competenza del medesimo Dicastero.
  Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, evidenzia che gli oneri associati all'attuazione Pag. 99della prima fase del programma sono pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 150 milioni di euro per l'anno 2026, a 125 milioni di euro per l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a 50 milioni di euro per l'anno 2029 e a 20 milioni di euro per l'anno 2030.
  Rileva che, per quanto attiene all'indicazione nell'ambito del medesimo cronoprogramma delle spese relative all'anno 2024, la scheda tecnica precisa espressamente che le disponibilità eventualmente non impiegate relative a tale esercizio saranno rese disponibili per la realizzazione del programma in esame attraverso il loro mantenimento in bilancio in qualità di residui di stanziamento riferiti a spese in conto capitale non impegnate, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009.
  Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 2 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 1.841.546.503 euro per l'anno 2024, a 1.800.361.390 euro per l'anno 2025 e a 2.218.253.961 euro per l'anno 2026.
  Segnala che, come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica ad esso allegata, il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 6.787,3 milioni di euro, sarà invece realizzato attraverso successivi provvedimenti che costituiranno l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.
  Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, rileva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Fa presente che nella scheda tecnica si specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Segnala che la scheda tecnica rappresenta, altresì, che, tenuto conto della priorità rivestita dal programma in esame, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere, da un lato, sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e, dall'altro, su quelle iscritte nella missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «Interventi in materia di difesa nazionale», dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca una conferma circa il fatto che l'eventuale ricorso all'ulteriore modalità di copertura finanziaria a valere sulle risorse iscritte nei citati programmi di spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle imprese e del made in Italy dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.
  Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressivaPag. 100 attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione. Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

  Il sottosegretario Federico FRENI chiarisce che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente. Sottolinea che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Evidenzia che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Rileva, infine, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2024, relativo all'acquisizione di 24 velivoli F-2000 e al supporto tecnico logistico dell'intera flotta (Atto n. 176);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 e si prospetta la conclusione nell'anno 2034, comporterà un onere complessivo stimato in 7.477,3 milioni di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 690 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 6.787,3 milioni di euro;

    lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura solo limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

    il completamento del programma, per il restante valore di 6.787,3 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

    nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto Pag. 101alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

    le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione del relatore.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), rilevando come l'impegno di spesa del programma in esame sia complessivamente pari a quasi 7,5 miliardi di euro e la prima fase dello stesso determinerà un costo di soli 690 milioni di euro, evidenzia come, a suo avviso, non possa ritenersi corretto il termine «completamento», contenuto nello schema di decreto e richiamato nella proposta del relatore, dal momento che nelle fasi successive alla prima si realizzerà circa il 90 per cento della spesa complessiva prevista per il programma in esame.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, chiarisce che, trattandosi di un programma pluriennale, il completamento dello stesso non si esaurirà necessariamente in due fasi, ma potrà essere oggetto di una pluralità di interventi successivi.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ribadisce che, a suo avviso, non appare corretto utilizzare il termine «completamento», a fronte di una prima fase del programma che rappresenta meno del 10 per cento dell'intera spesa prevista.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) rileva come, in linea con precedenti di analogo tenore, in questa fase sia oggetto di verifica, da parte della Commissione, esclusivamente la spesa riferita alla prima parte del programma pluriennale, il cui completamento avverrà poi in fasi successive.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) segnala come la conclusione del programma pluriennale sia prevista per l'anno 2034, evidenziando come all'esame della Commissione sia, in questo momento, solo la prima fase del programma, mentre gli atti successivi, volti ad attuare le fasi seguenti del medesimo programma, saranno chiamati a individuare la loro autonoma copertura finanziaria e saranno trasmessi alle Camere per il relativo esame, secondo quanto espressamente previsto tanto nelle premesse dello Pag. 102schema di decreto ministeriale, quanto nella scheda tecnica ad esso allegata.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.
Atto n. 172.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda preliminarmente che il provvedimento in esame, avente ad oggetto lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, dà attuazione alla delega contenuta all'articolo 19 della legge n. 15 del 2024 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023».
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, rileva in primo luogo che Banca d'Italia e CONSOB non sono comprese nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità. Evidenzia inoltre che tutto il decreto è corredato di una clausola di invarianza finanziaria, prevista dall'articolo 47. Richiamando il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità, rileva che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la lor riprogrammazione.
  Con riferimento alle disposizioni in esame che coinvolgono pubbliche amministrazioni, sottolinea come soltanto per l'articolo 9, comma 4, che prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB individuano forme di collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, la relazione tecnica garantisce che verrà attuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, pur senza indicarle. Ciò premesso, elenca di seguito le disposizioni che prevedono il coinvolgimento di amministrazioni pubbliche e per le quali sarebbero utili chiarimenti in quanto la relazione tecnica non si sofferma su di esse.
  Con riferimento all'articolo 4, comma 12, che dispone che la CONSOB nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e indagine possa, tra l'altro, collaborare con pubbliche amministrazioni, avvalersi dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 413 del 1991, nonché avvalersi ove necessario dei dati contenuti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, previa stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rileva che sarebbero opportuni chiarimenti sulla realizzazione di tali collaborazioni e utilizzo di banche dati senza nuovi oneri per le amministrazioni coinvolte o che gestiscono le banche dati.
  Con riferimento all'articolo 10, comma 4, che prevede che il Ministero della giustizia stabilisca con CONSOB e Banca d'Italia le modalità di acquisizione di dati in forma anonima e aggregata riguardanti indagini penali, informazioni relative alle sanzioni penali e alle eventuali impugnazioni avverso tali sanzioni, rileva che andrebbe assicurato che sia possibile per il Ministero della giustizia realizzare tali comunicazioni Pag. 103avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 15, comma 4, che prevede che nell'esercizio dei propri poteri la CONSOB può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, fa presente che sarebbero utili chiarimenti circa l'assenza di fabbisogni aggiuntivi per la Guardia di finanza per garantire l'espletamento degli accertamenti richiesti dalla CONSOB.
  Con riferimento all'articolo 25, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, il potere di disporre la liquidazione coatta amministrativa degli emittenti specializzati di token collegati ad attività, rileva come andrebbe confermato che il Ministero disponga di risorse adeguate all'esercizio di tale potere.
  Con riferimento all'articolo 34, che prevede che il Ministero della giustizia formuli le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 2312, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal titolo IV dello schema di decreto, evidenzia che andrebbero fornite indicazioni sulle risorse di cui dispone il Ministero della giustizia per svolgere le attività citate.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
Atto n. 161.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 10 luglio 2024.

  Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento ai chiarimenti richiesti rispetto ai profili finanziari del provvedimento rappresenta che agli oneri derivanti dalle novelle introdotte dall'articolo 3 del provvedimento, che determinano un incremento dei componenti del Comitato ETS e della relativa Segreteria tecnica, costituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché agli oneri relativi alle convenzioni stipulate per il supporto allo svolgimento dell'attività istruttoria svolta dalla medesima Segreteria tecnica, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse derivanti dalle aste delle quote di CO2, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 47 del 2020, che presentano la necessaria capienza. In particolare, negli ultimi esercizi l'ammontare di risorse destinate ai compensi riconosciuti ai componenti del Comitato ETS è stato pari a circa 287.000 euro annui, mentre per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica il citato articolo 23, comma 7, lettera n), prevede un limite di spesa annuo pari a 3 milioni di euro, che non è modificato dallo schema di decreto in esame.
  Evidenzia che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ENAC assicureranno il supporto al Comitato ETS per le attività inerenti al sistema aereo CORSIA, ai sensi della novella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), avvalendosi delle risorse già disponibili a legislazione vigente, in quanto le attività connesse al sistema CORSIA sono già svolte a partire dal 2020, Pag. 104a seguito dell'avvio della fase preparatoria all'introduzione del sistema. In particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ENAC eserciteranno le proprie attività nel quadro dell'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali in materia di trasporto aereo, tenendo conto altresì del fatto che l'ENAC partecipa alle riunioni dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e ai tavoli nazionali e unionali in materia di trasporto aereo, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Segnala che i compensi dei componenti del Comitato ETS 2 e dei componenti della Segreteria tecnica ETS 2 saranno definiti, ai sensi della novella di cui all'articolo 3, comma 2, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei compensi previsti per il Comitato ETS e la relativa Segreteria tecnica, trattandosi di attività assimilabili, e saranno individuati, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 47 del 2020, nei limiti delle risorse derivanti dalle aste delle quote di CO2.
  Rappresenta che la competente Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà provvedere ad assicurare il necessario supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso alle nuove due sezioni del Comitato ETS e al nuovo Comitato ETS 2 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle rivenienti dalle aste delle quote di CO2, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 47 del 2020, essendo già stato previsto, nell'anno 2024, un finanziamento relativo ai servizi tecnici specialistici prestati dal GSE per il rafforzamento della struttura organizzativa e l'ottimizzazione delle procedure rientranti nel sistema ETS, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  Rileva che le attività di supporto al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e alle attività del sistema ETS saranno assicurate nell'ambito della convenzione già in essere tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la società Sogesid Spa.
  Evidenzia che la realizzazione del portale ETS 2, previsto dall'articolo 4-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dall'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto in esame, non richiederà lo stanziamento di risorse aggiuntive, in quanto il relativo sviluppo, da un punto di vista informatico, è assimilabile a quello di una sezione del portale ETS 1 e, pertanto, ha trovato copertura finanziaria nell'ambito delle risorse destinate alla manutenzione di tale ultimo portale, mentre i futuri costi di gestione e di manutenzione troveranno copertura nelle tariffe previste dall'articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dall'articolo 8, comma 4, lettera b), del provvedimento in esame.
  Segnala che l'azzeramento delle assegnazioni gratuite di quote agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dall'articolo 4, comma 4, dello schema di decreto in esame, non determina un automatico incremento del livello tariffario, considerando che permane la possibilità di assegnare quote gratuite per i vettori che inizieranno ad utilizzare carburanti sostenibili e che gli operatori aerei, al fine di limitare le emissioni, potranno adottare misure volte all'innovazione tecnologica, all'ottimizzazione delle rotte, all'atterraggio diretto in discesa continua e al rinnovamento della flotta.
  Chiarisce che la novella prevista dall'articolo 4, comma 5, che, introducendo il comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 47 del 2020, prevede una riduzione, fino al 31 dicembre 2026, delle quote che l'Italia deve mettere all'asta, non è suscettibile di determinare una riduzione dei proventi delle aste, in quanto negli ultimi anni, nei quali è già stato applicato il fattore lineare di riduzione, il prezzo di mercato è risultato più elevato in considerazione della minore disponibilità e, pertanto, per le aste nel settore dell'aviazione Pag. 105nel 2021 sono stati assegnati per cassa e competenza circa 17 milioni di euro, mentre nel 2022 sono stati assegnati circa 25 milioni di euro, potendosi quindi ipotizzare un andamento crescente anche negli anni successivi fino al 2026, anche in considerazione del progressivo azzeramento delle quote gratuite previsto dalla direttiva (UE) 2023/958.
  Rileva, con riferimento all'estensione alle attività di trasporto marittimo della disciplina in materia di riduzione progressiva delle assegnazioni gratuite di quote ETS, i servizi di linea di trasporto marittimo di persone e merci in continuità territoriale tra la Sardegna verso le isole minori di La Maddalena, San Pietro e Asinara, assoggettati a obblighi di servizio pubblico, rientrano nell'elenco delle isole e dei porti di cui all'articolo 12, paragrafo 3-quinquies, primo comma, della direttiva 2003/87/CE, di cui all'Allegato I alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione del 19 dicembre 2023, per i quali gli Stati membri non intraprendono alcuna azione nei confronti delle società di navigazione per quanto riguarda le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra i suddetti porti e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro.
  Chiarisce, inoltre, che le disposizioni di cui agli articoli 31, comma 7, e 32, comma 6, del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotte dall'articolo 5, commi 13 e 14, dello schema in esame costituiscono una specificazione del meccanismo di esclusione già previsto dai medesimi articoli 31 e 32 per gli impianti di dimensioni ridotte e a legislazione vigente per gli impianti di cui al Registro nazionale dei piccoli emettitori non sono previsti obblighi di restituzione ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 47 del 2020, richiedendosi piuttosto il rispetto delle misure equivalenti nazionali.
  Sottolinea, altresì, che i proventi delle nuove sanzioni introdotte nell'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, dello schema di decreto in esame saranno destinati al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio, nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra, al pari di quelle introdotte dagli articoli 42-octiesdecies e 42-vicies, introdotti dal successivo articolo 7, fermo restando che le predette attività risultano già finanziate a legislazione vigente.
  Evidenzia che le autorità marittime territorialmente competenti potranno provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dall'articolo 6, comma 8, dello schema di decreto in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo modalità che saranno stabilite dal decreto di cui al comma 9 del medesimo articolo 42-bis.
  Con riferimento ai proventi derivanti dalle vendite all'asta delle quote del nuovo sistema ETS 2, di cui all'articolo 42-undecies del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dall'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto in esame, ai fini della quantificazione delle tonnellate di CO2 equivalente rientranti nell'ambito di applicazione del sistema ETS 2, chiarisce che è stato assunto come riferimento il dato relativo all'anno 2021, ipotizzandosi una contenuta variabilità nel corso degli anni, in ragione della stabilità delle tipologie di attività considerate nell'ambito del nuovo sistema.
  Sottolinea che ai fini della quantificazione dei proventi di cui al medesimo articolo 42-undecies del decreto legislativo n. 47 del 2020, il prezzo medio pari a 22,5 euro, indicato dalla relazione tecnica, è stato fissato seguendo un approccio prudenziale, che tiene conto anche di quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, ai sensi del quale nella fase iniziale dell'avvio del mercato è prevista la messa all'asta del 130 per cento delle quote utili, al fine di contenerne il prezzo in ragione della maggiore disponibilità.
  Precisa che gli oneri derivanti dalla stipula della convenzione tra il Dipartimento Pag. 106del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e il GSE, di cui all'articolo 42-undecies, comma 6, del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dall'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto in esame, sono assimilabili a quelli derivanti dalla convenzione stipulata fra i medesimi soggetti il 21 aprile 2022 in relazione al sistema ETS 1, e ad essi si provvederà a valere sui proventi delle aste, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 42-undecies.
  Evidenzia che agli oneri derivanti dalla eventuale stipula di accordi di cooperazione tra Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Agenzia delle dogane e dei Monopoli, ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), dello schema in esame, si provvederà nei limiti dei proventi delle aste, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23, comma 7, lettera n), del medesimo decreto legislativo n. 47 del 2020, senza pregiudizio per le altre destinazioni di spesa previste per i medesimi proventi.
  Precisa che i costi delle attività svolte a favore dei soggetti regolamentati di cui all'articolo 46, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 47 del 2020, come novellati dall'articolo 8, comma 4, dello schema in esame, saranno posti a carico dei medesimi soggetti sulla base di tariffe disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare la copertura integrale dei relativi costi.
  Per quanto attiene al gettito derivante dalle tariffe, rappresenta che le entrate nell'anno 2022 sono state pari a circa un milione di euro e nell'anno 2023 sono state pari a circa 737.000 euro, mentre, laddove sia approvato il nuovo decreto di determinazione delle tariffe di cui al citato articolo 46, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 47 del 2020, come modificato dallo schema di decreto in esame, si ipotizza almeno un raddoppio delle entrate tariffarie, in considerazione del numero dei soggetti regolamentati nel sistema ETS 2, pari a circa 1.300 unità, nonché dell'introduzione del settore marittimo, con circa 150 società di navigazione per circa 1.200 navi, assicurando in tal modo l'integrale copertura dei nuovi costi, che sono comparabili a quelli attualmente previsti per analoghe attività tecniche già svolte.
  Evidenzia che l'importo delle tariffe da applicare ai sensi dell'articolo 46, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 47 del 2020, nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 2 e 2-bis del medesimo articolo 46, è stato determinato sulla base degli importi previsti per analoghe tariffe previste a legislazione vigente, in modo da assicurare la copertura dei maggiori costi derivanti dalle attività svolte nei confronti dei soggetti regolamentati.
  Rappresenta, infine, che le tariffe di cui ai citati commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 47 del 2020 dovrebbero trovare applicazione nell'anno 2025, con un versamento da operare entro il 31 dicembre del medesimo anno, mentre, qualora non dovesse provvedersi in tempo utile all'adozione dei decreti di cui ai commi 2 e 2-bis del medesimo articolo 46, nell'anno 2026 il versamento delle tariffe dovrebbe essere effettuato tra il 1° e il 31 maggio del medesimo anno, in conformità a quanto previsto dai citati commi 2-ter e 2-quater, fermo restando che, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 46, il versamento delle tariffe di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater deve essere effettuato prima dell'inizio delle attività istruttorie.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguataPag. 107 attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (Atto n. 161);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    agli oneri derivanti dalle novelle introdotte dall'articolo 3 del provvedimento, che determinano un incremento dei componenti del Comitato ETS e della relativa Segreteria tecnica, costituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché agli oneri relativi alle convenzioni stipulate per il supporto allo svolgimento dell'attività istruttoria svolta dalla medesima Segreteria tecnica, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse derivanti dalle aste delle quote di CO2, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 47 del 2020, che presentano la necessaria capienza;

    in particolare, negli ultimi esercizi l'ammontare di risorse destinate ai compensi riconosciuti ai componenti del Comitato ETS è stato pari a circa 287.000 euro annui, mentre per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica il citato articolo 23, comma 7, lettera n), prevede un limite di spesa annuo pari a 3 milioni di euro, che non è modificato dallo schema di decreto in esame;

    il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ENAC assicureranno il supporto al Comitato ETS per le attività inerenti al sistema aereo CORSIA, ai sensi della novella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), avvalendosi delle risorse già disponibili a legislazione vigente, in quanto le attività connesse al sistema CORSIA sono già svolte a partire dal 2020, a seguito dell'avvio della fase preparatoria all'introduzione del sistema;

    in particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ENAC eserciteranno le proprie attività nel quadro dell'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali in materia di trasporto aereo, tenendo conto altresì del fatto che l'ENAC partecipa alle riunioni dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e ai tavoli nazionali e unionali in materia di trasporto aereo, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    i compensi dei componenti del Comitato ETS 2 e dei componenti della Segreteria tecnica ETS 2 saranno definiti, ai sensi della novella di cui all'articolo 3, comma 2, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei compensi previsti per il Comitato ETS e la relativa Segreteria tecnica, trattandosi di attività assimilabili, e saranno individuati, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 47 del 2020, nei limiti delle risorse derivanti dalle aste delle quote di CO2;

    la competente Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà provvedere ad assicurare il necessario supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso alle nuove due sezioni del Comitato ETS e al nuovo Comitato ETS 2 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle rivenienti dalle aste delle quote di CO2, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 47 del 2020, essendo già stato previsto, nell'anno 2024, un finanziamento relativo ai servizi tecnici specialistici prestati dal GSE per il rafforzamento della struttura organizzativa e l'ottimizzazione delle procedure rientranti nel sistema ETS, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Pag. 108

    le attività di supporto al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e alle attività del sistema ETS saranno assicurate nell'ambito della convenzione già in essere tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la società Sogesid Spa;

    la realizzazione del portale ETS 2, previsto dall'articolo 4-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dall'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto in esame, non richiederà lo stanziamento di risorse aggiuntive, in quanto il relativo sviluppo, da un punto di vista informatico, è assimilabile a quello di una sezione del portale ETS 1 e, pertanto, ha trovato copertura finanziaria nell'ambito delle risorse destinate alla manutenzione di tale ultimo portale, mentre i futuri costi di gestione e di manutenzione troveranno copertura nelle tariffe previste dall'articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dall'articolo 8, comma 4, lettera b), del provvedimento in esame;

    l'azzeramento delle assegnazioni gratuite di quote agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dall'articolo 4, comma 4, dello schema di decreto in esame, non determina un automatico incremento del livello tariffario, considerando che permane la possibilità di assegnare quote gratuite per i vettori che inizieranno ad utilizzare carburanti sostenibili e che gli operatori aerei, al fine di limitare le emissioni, potranno adottare misure volte all'innovazione tecnologica, all'ottimizzazione delle rotte, all'atterraggio diretto in discesa continua e al rinnovamento della flotta;

    la novella prevista dall'articolo 4, comma 5, che, introducendo il comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 47 del 2020, prevede una riduzione, fino al 31 dicembre 2026, delle quote che l'Italia deve mettere all'asta, non è suscettibile di determinare una riduzione dei proventi delle aste, in quanto negli ultimi anni, nei quali è già stato applicato il fattore lineare di riduzione, il prezzo di mercato è risultato più elevato in considerazione della minore disponibilità e, pertanto, per le aste nel settore dell'aviazione nel 2021 sono stati assegnati per cassa e competenza circa 17 milioni di euro, mentre nel 2022 sono stati assegnati circa 25 milioni di euro, potendosi quindi ipotizzare un andamento crescente anche negli anni successivi fino al 2026, anche in considerazione del progressivo azzeramento delle quote gratuite previsto dalla direttiva (UE) 2023/958;

    con riferimento all'estensione alle attività di trasporto marittimo della disciplina in materia di riduzione progressiva delle assegnazioni gratuite di quote ETS, i servizi di linea di trasporto marittimo di persone e merci in continuità territoriale tra la Sardegna verso le isole minori di La Maddalena, San Pietro e Asinara, assoggettati a obblighi di servizio pubblico, rientrano nell'elenco delle isole e dei porti di cui all'articolo 12, paragrafo 3-quinquies, primo comma, della direttiva 2003/87/CE, di cui all'Allegato I alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione del 19 dicembre 2023, per i quali gli Stati membri non intraprendono alcuna azione nei confronti delle società di navigazione per quanto riguarda le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra i suddetti porti e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro;

    le disposizioni di cui agli articoli 31, comma 7, e 32, comma 6, del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotte dall'articolo 5, commi 13 e 14, dello schema in esame costituiscono una specificazione del meccanismo di esclusione già previsto dai medesimi articoli 31 e 32 per gli impianti di dimensioni ridotte e a legislazione vigente per gli impianti di cui al Registro nazionale dei piccoli emettitori non sono previsti obblighi di restituzione ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 47 del 2020, richiedendosi piuttosto il rispetto delle misure equivalenti nazionali;

    i proventi delle nuove sanzioni introdotte nell'articolo 42 del decreto legislativoPag. 109 n. 47 del 2020, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, dello schema di decreto in esame saranno destinati al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio, nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra, al pari di quelle introdotte dagli articoli 42-octiesdecies e 42-vicies, introdotti dal successivo articolo 7, fermo restando che le predette attività risultano già finanziate a legislazione vigente;

    le autorità marittime territorialmente competenti potranno provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dall'articolo 6, comma 8, dello schema di decreto in esame,

   nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo modalità che saranno stabilite dal decreto di cui al comma 9 del medesimo articolo 42-bis;

    con riferimento ai proventi derivanti dalle vendite all'asta delle quote del nuovo sistema ETS 2, di cui all'articolo 42-undecies del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dall'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto in esame, ai fini della quantificazione delle tonnellate di CO2 equivalente rientranti nell'ambito di applicazione del sistema ETS 2, è stato assunto come riferimento il dato relativo all'anno 2021, ipotizzandosi una contenuta variabilità nel corso degli anni, in ragione della stabilità delle tipologie di attività considerate nell'ambito del nuovo sistema;

    ai fini della quantificazione dei proventi di cui al medesimo articolo 42-undecies del decreto legislativo n. 47 del 2020, il prezzo medio pari a 22,5 euro, indicato dalla relazione tecnica, è stato fissato seguendo un approccio prudenziale, che tiene conto anche di quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, ai sensi del quale nella fase iniziale dell'avvio del mercato è prevista la messa all'asta del 130 per cento delle quote utili, al fine di contenerne il prezzo in ragione della maggiore disponibilità;

    gli oneri derivanti dalla stipula della convenzione tra il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e il GSE, di cui all'articolo 42-undecies, comma 6, del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dall'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto in esame, sono assimilabili a quelli derivanti dalla convenzione stipulata fra i medesimi soggetti il 21 aprile 2022 in relazione al sistema ETS 1, e ad essi si provvederà a valere sui proventi delle aste, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 42-undecies;

    agli oneri derivanti dalla eventuale stipula di accordi di cooperazione tra Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Agenzia delle dogane e dei Monopoli, ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), dello schema in esame, si provvederà nei limiti dei proventi delle aste, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23, comma 7, lettera n), del medesimo decreto legislativo n. 47 del 2020, senza pregiudizio per le altre destinazioni di spesa previste per i medesimi proventi;

    i costi delle attività svolte a favore dei soggetti regolamentati di cui all'articolo 46, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 47 del 2020, come novellati dall'articolo 8, comma 4, dello schema in esame, saranno posti a carico dei medesimi soggetti sulla base di tariffe disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare la copertura integrale dei relativi costi;

    per quanto attiene al gettito derivante dalle tariffe, le entrate nell'anno 2022 sono state pari a circa un milione di euro e nell'anno 2023 sono state pari a circa 737.000 euro, mentre, laddove sia approvatoPag. 110 il nuovo decreto di determinazione delle tariffe di cui al citato articolo 46, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 47 del 2020, come modificato dallo schema di decreto in esame, si ipotizza almeno un raddoppio delle entrate tariffarie, in considerazione del numero dei soggetti regolamentati nel sistema ETS 2, pari a circa 1.300 unità, nonché dell'introduzione del settore marittimo, con circa 150 società di navigazione per circa 1.200 navi, assicurando in tal modo l'integrale copertura dei nuovi costi, che sono comparabili a quelli attualmente previsti per analoghe attività tecniche già svolte;

    l'importo delle tariffe da applicare ai sensi dell'articolo 46, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 47 del 2020, nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 2 e 2-bis del medesimo articolo 46, è stato determinato sulla base degli importi previsti per analoghe tariffe previste a legislazione vigente, in modo da assicurare la copertura dei maggiori costi derivanti dalle attività svolte nei confronti dei soggetti regolamentati;

    le tariffe di cui ai citati commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 47 del 2020 dovrebbero trovare applicazione nell'anno 2025, con un versamento da operare entro il 31 dicembre del medesimo anno, mentre, qualora non dovesse provvedersi in tempo utile all'adozione dei decreti di cui ai commi 2 e 2-bis del medesimo articolo 46, nell'anno 2026 il versamento delle tariffe dovrebbe essere effettuato tra il 1° e il 31 maggio del medesimo anno, in conformità a quanto previsto dai citati commi 2-ter e 2-quater, fermo restando che, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 46, il versamento delle tariffe di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater deve essere effettuato prima dell'inizio delle attività istruttorie,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione del relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.
Atto n. 166.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 luglio 2024.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta, dal momento che gli uffici non hanno ancora ultimato l'istruttoria richiesta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148.
Atto n. 164.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

Pag. 111

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è diretto al recepimento della direttiva dell'Unione europea n. 2555 del 2022, cosiddetta direttiva NIS 2, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea, e che lo schema, che si compone di sei Capi e quarantaquattro articoli, dispone l'abrogazione del decreto legislativo n. 65 del 2018 di recepimento della prima direttiva NIS Network and Information Security, di cui la direttiva NIS 2 dispone l'abrogazione a decorrere dal 18 ottobre 2024 e di alcune disposizioni, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 40 e 41, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, prevedendo una fase transitoria fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi del decreto.
  Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, osserva, in primo luogo, che le disposizioni dell'articolo 7 sembrerebbero richiedere un aggiornamento e un potenziamento delle dotazioni software e hardware delle amministrazioni pubbliche coinvolte negli adempimenti previsti, per cui andrebbero fornite rassicurazioni circa la piena sostenibilità di tali compiti avvalendosi delle sole risorse previste dalla legislazione vigente nei propri bilanci. In relazione al finanziamento da fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza della piattaforma digitale sviluppata dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, rileva che andrebbero approfonditi gli oneri di gestione e manutenzione che ne deriveranno indicando le risorse che potranno essere utilizzate per farvi fronte.
  Per quanto concerne l'articolo 9, rileva che andrebbe verificata l'adeguatezza delle risorse previste dalla legislazione vigente dalla legge di bilancio 2023, cosi come integrate dagli articoli 11, 13 e 15 dello schema in esame, che saranno assegnate all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, organismo centrale nell'elaborazione e nella gestione della Strategia di cybersicurezza nazionale, fornendo elementi di riscontro sul fabbisogno di risorse umane e strumentali necessarie a tal fine.
  Con riferimento all'articolo 10, che prevede, in relazione alle maggiori funzioni da assolvere da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, un'autorizzazione di spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, pur trattandosi di un limite massimo di spesa, fa presente che andrebbe fornito un quadro di sintesi dei fabbisogni di professionalità necessari all'Agenzia per l'assolvimento dei nuovi compiti, con informazioni sui profili di inquadramento previsti e sui trattamenti economici annui lordi corrispondenti, nonché sui tempi di reclutamento delle nuove risorse umane e relativi oneri di funzionamento nel limite massimo delle risorse stanziate. Con riferimento alla seconda quota di risorse destinata alla formazione, pur considerando che si tratta di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, osserva come andrebbero comunque forniti gli elementi e i dati utilizzati per la quantificazione della relativa spesa.
  Quanto alla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, non ha nulla da osservare, dal momento che la relazione tecnica evidenzia una particolareggiata quantificazione dei nuovi e maggiori oneri di personale, per ogni Autorità di settore NIS, pari complessivamente ad euro 409.424 per l'anno 2024 e ad euro 925.695 annui a decorrere dall'anno 2025, comprensivi di oneri per lavoro straordinario, per spese concorsuali, solo per il 2024, e di funzionamento e per i buoni pasto, nonché degli incrementi contrattuali stabiliti all'esito della conclusa tornata contrattuale 2019-2021, pari al 3,78 per cento, e accordati per il triennio 2022-2024, pari al 5,78 per cento.
  Preso atto dei dati riportati nella relazione tecnica, di cui si attesta la congruità e prudenzialità quanto ai criteri e parametri utilizzati, rileva che andrebbero comunque forniti elementi di dettaglio in merito agli oneri previsti relativamente agli istituti del trattamento accessorio annuo lordo, per ciascuna delle Amministrazioni interessate, nonché rassicurazioni in merito alla prudenzialità dell'ipotesi considerata per il calcolo delle mensilità previste per il Pag. 1122024, con un rateo di spesa mensile di soli tre mesi.
  Quanto allo scrutinio degli effetti attesi sui saldi di finanza pubblica, rileva che andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti per l'erario con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32 del 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Precisa che, secondo la relazione tecnica, le risorse potranno essere utilizzate da ciascuna delle Autorità di settore NIS, ad eccezione del Ministero dell'economia e delle finanze, che mantiene inalterati i propri settori di intervento e le relative funzioni, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche, nonché avvalendosi di personale non dirigenziale posto in posizione di comando, di aspettativa, distacco o fuori ruolo, ovvero altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Sul punto, essendo previsto dalla norma che, all'atto del collocamento fuori ruolo, sia reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, non ha nulla da osservare, atteso che l'apposizione di tale clausola è pienamente coerente con l'obiettivo di assicurare l'invarianza degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica. Rileva comunque che gli istituti normativi richiamati presentano sensibili differenze quanto ai loro riflessi sugli organici e retributivi, sia per l'Amministrazione di appartenenza che per quella di effettivo impiego.
  Sull'istituzione di tavoli settoriali, relativamente ai quali la relazione tecnica afferma che ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati a carico della finanza pubblica, non ha nulla da osservare. Ciò premesso, fa presente che andrebbero comunque fornite conferme in merito alla possibilità che all'istituzione e al funzionamento di tali tavoli le Autorità di settore possano provvedere avvalendosi delle sole risorse previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente.
  In merito all'articolo 12, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6 in merito all'assenza di compensi o rimborsi per i componenti del Tavolo, non ha nulla da osservare. Ritiene, comunque, che andrebbe confermato che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa assicurare, in via permanente, il supporto al Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS, al fine di consentire l'implementazione e la corretta attuazione del presente decreto, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.
  In merito all'articolo 13, pur considerando che il comma 6 predispone l'autorizzazione come tetto di spesa, a fronte di oneri che appaiono peraltro pienamente rimodulabili, fa presente che andrebbe comunque fornita l'illustrazione dei criteri e parametri considerati nella quantificazione delle risorse, al fine di consentire una valutazione, almeno di massima, del grado di adeguatezza delle risorse rispetto alle finalità espressamente indicate dalla relazione tecnica.
  Per quanto attiene all'articolo 14, alla luce delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica secondo cui si tratta di attività già svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, non ha osservazioni.
  Con riferimento all'articolo 15, rileva che l'autorizzazione indicata al comma 8 è chiaramente predisposta nella forma di tetto massimo di spesa, a fronte di un onere che appare pienamente rimodulabile e, pertanto, compatibile con un meccanismo di limite massimo. Dal momento che, stando alla relazione tecnica, la somma di 1.750.000 euro annui è destinata all'incremento delle risorse finanziarie per il personale dell'Autorità e la somma di 250.000 euro annui all'acquisizione di strumenti hardware e software, fa presente che andrebbero in ogni caso forniti i criteri e parametri utilizzati per le ipotesi sui fabbisogni di spesa Pag. 113considerati nella quantificazione, come previsto dalla circolare n. 32 del 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  Sull'articolo 16, tenuto conto che le disposizioni in esame trovano copertura a valere sulle risorse previste dall'articolo 15, non ha osservazioni.
  Per quanto riguarda l'articolo 17, convenendo in linea di principio con la relazione tecnica in merito al carattere essenzialmente ordinamentale delle disposizioni, non ha particolari osservazioni. Osserva, peraltro, come andrebbe confermato che l'Agenzia per la cybersicurezza possa svolgere i compiti di supporto allo scambio di informazioni avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto concerne gli articoli da 18 a 20, premesso che gli articoli 19 e 20 provvedono al recepimento degli articoli 15 e 16 della direttiva UE 2022/2555, rileva che andrebbe confermato che le attività potranno essere svolte da parte dell'Autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.
  In merito all'articolo 21, fa presente che andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse disponibili presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale da destinare alla procedura in esame, che comporta l'impiego di esperti, l'eventuale svolgimento di missioni, previste in via facoltativa dal comma 3, lettera b), nonché l'elaborazione di relazioni sui risultati e sulle conclusioni delle revisioni tra pari.
  Con riferimento all'articolo 22, conviene con la relazione tecnica in merito al tenore ordinamentale delle norme ivi contenute. Pertanto, non ha nulla da osservare.
  Per quanto concerne l'articolo 23, pur se la relazione tecnica afferma che le attività previste rientrano tra quelle istituzionali svolte dai soggetti pubblici interessati, rileva che andrebbero fornite maggiori informazioni circa le risorse destinate dai soggetti pubblici all'offerta periodica di formazione per i dipendenti e gli organi direttivi.
  Con riferimento agli articoli da 24 a 38, rileva che vanno segnalate le prescrizioni dell'articolo 24, laddove è previsto l'obbligo per i «soggetti essenziali» e i «soggetti importanti» di porre in essere le misure tecniche, operative e organizzative «adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi per la sicurezza informatica» e ciò «senza indebito ritardo», nonché «tutte le misure appropriate e proporzionate correttive necessarie». Rileva che andrebbe pertanto approfondita l'affermazione, contenuta nella relazione tecnica, secondo cui si tratterebbe di attività già svolte dai soggetti pubblici interessati. In merito a quanto previsto dagli articoli da 34 a 38, prende atto delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica che le attività di monitoraggio, analisi e supporto, verifica, ispezione e irrogazione di sanzioni saranno svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali di Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche se osserva come andrebbero fornite informazioni specifiche circa le risorse di cui l'Agenzia dispone per lo svolgimento di tali attività. Per quanto riguarda i proventi delle sanzioni, trattandosi di effetti in conto di maggiori entrate non stimabili preventivamente, non ha osservazioni.
  Per quanto concerne l'articolo 41, non ha nulla da osservare, in relazione ai risparmi che conseguono dall'abrogazione dall'anno 2025 degli articoli 7, comma 8, e 8, comma 10, del decreto legislativo n. 65 del 2018. Tuttavia, poiché secondo il prospetto riepilogativo tali risparmi ammontano ai 3,3 milioni di euro previsti complessivamente dalle norme citate soltanto nell'anno 2025, per poi diminuire progressivamente negli anni successivi, andrebbe data conferma di tale dinamica discendente illustrandone le ragioni.
  Per quanto riguarda l'articolo 44, in relazione alla riduzione ivi disposta del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, verificata l'esistenza delle occorrenti disponibilità, rileva che andrebbero fornite rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte Pag. 114del recepimento di direttive europee già programmate con oneri previsti per le stesse annualità e a decorrere.

  Il sottosegretario Federico FRENI rappresenta che all'aggiornamento e al potenziamento delle dotazioni software e hardware ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di identificazione dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti, si provvederà a valere sulle risorse destinate, nell'ambito dell'Investimento 1.5 «Cybersecurity» della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mentre agli oneri derivanti dalla relativa gestione e manutenzione, nel quadro del più ampio sistema informativo integrato e della relativa infrastruttura, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Rileva che, ai fini dell'assolvimento dei nuovi compiti attribuiti dall'articolo 10 dello schema di decreto in esame all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, si è stimata l'assunzione di un numero complessivo di unità compreso tra 18 e 20 unità di personale dell'Area manageriale e alte professionalità appartenente al segmento di «Esperto» e dell'Area operativa appartenente al segmento di «Coordinatore», di cui al regolamento del personale dell'Agenzia stessa, da considerare nell'ambito del processo di revisione della relativa dotazione organica ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 82 del 2021. Le predette unità di personale, per le quali si prevede di sostenere un costo unitario per il trattamento stipendiale e accessorio, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato, pari, rispettivamente, ad euro 95.238 per il segmento di «Esperto» e a euro 86.330 per il segmento di «Coordinatore», saranno reclutate principalmente attraverso procedure concorsuali pubbliche.
  Precisa, al riguardo, che l'onere complessivo per la formazione specialistica del personale è stato stimato tenendo conto di un costo pro capite dei corsi di formazione specialistici pari a circa 11.000 euro, IVA inclusa, nonché della prevista ammissione a tali corsi di una platea pari ad almeno ventidue unità annue, considerando i costi relativi a «formazione e security awareness» previsti nell'Accordo quadro CONSIP per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni, a cui l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha aderito nel mese di marzo 2024.
  Segnala che le Autorità di settore NIS potranno procedere, per i rispettivi settori di competenza, all'istituzione e al coordinamento dei tavoli settoriali di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f), dello schema di decreto in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerando tanto l'esclusione di compensi e rimborsi di spesa per la partecipazione ai predetti tavoli quanto l'assenza di nuovi o maggiori oneri riferibili alle attività di supporto alle riunioni, che potranno essere fronteggiate nel quadro delle ordinarie attività amministrative.
  Rappresenta che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale potrà assicurare, in via permanente, il supporto al Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS, istituito dall'articolo 12 dello schema di decreto, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività di limitata portata riconducibili alle funzioni istituzionali svolte dalla medesima Agenzia. Con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 8, finalizzata ad assicurare lo svolgimento dei compiti del Gruppo nazionale di risposta agli incidenti di sicurezza informatica – CSIRT Italia, gli oneri per l'acquisizione di strumenti hardware e software, pari a euro 250.000 annui, sono stati quantificati dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento considerando l'acquisto e l'aggiornamento di un numero compreso tra 20 e 25 postazioni di lavoro per il personale in servizio presso il medesimo Gruppo nazionale, con un costo unitario pari a circa 10.500 euro, al lordo dell'IVA, fermo restando in ogni caso il rispetto del limite di spesa previsto dal richiamato articolo 15, comma 8.
  Segnala che l'Agenzia per la cybersicurezza potrà svolgere i compiti di supporto allo scambio di informazioni previsti dall'articoloPag. 115 17 dello schema, nonché le attività connesse alla procedura di revisione tra pari, di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2022/2555, previsti dall'articolo 21 dello schema, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche considerando che le risorse destinate al finanziamento della medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021 si incrementano in modo costante fino all'anno 2027.
  Rappresenta, infine, che l'Autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche potrà svolgere le attività di cui agli articoli 19 e 20 nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 reca le disponibilità necessarie a far fronte alla riduzione prevista dall'articolo 44 dello schema di decreto, senza pregiudicare il programmato recepimento di altre direttive europee.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede un chiarimento in ordine alle procedure con le quali si provvederà al reclutamento del personale destinato all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dal momento che, sulla base di quanto chiarito dal rappresentante del Governo, il reclutamento non avverrà esclusivamente attraverso procedure concorsuali pubbliche.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nel ribadire che al suddetto reclutamento si procederà principalmente attraverso procedure concorsuali pubbliche, chiarisce che ad esso si potrà provvedere, altresì, attraverso le altre forme di reclutamento previste dal vigente ordinamento per le amministrazioni pubbliche, ricordando, a questo proposito, la possibilità di ricorrere a comandi, distacchi o, per il personale dirigenziale, alle procedure di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (Atto n. 164);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    all'aggiornamento e al potenziamento delle dotazioni software e hardware ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di identificazione dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti, si provvederà a valere sulle risorse destinate, nell'ambito dell'Investimento 1.5 “Cybersecurity” della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mentre agli oneri derivanti dalla relativa gestione e manutenzione, nel quadro del più ampio sistema informativo integrato e della relativa infrastruttura, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

    ai fini dell'assolvimento dei nuovi compiti attribuiti dall'articolo 10 dello schema di decreto in esame all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, si è stimata l'assunzione di un numero complessivo di unità compreso tra 18 e 20 unità di personale dell'Area manageriale e alte professionalità appartenente al segmento di “Esperto” e dell'Area operativa appartenente al segmento di “Coordinatore”, di cui al regolamento del personale dell'Agenzia stessa, da considerare nell'ambito del processo di revisione della relativa dotazione organica ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 82 del 2021;

    le predette unità di personale, per le quali si prevede di sostenere un costo unitarioPag. 116 per il trattamento stipendiale e accessorio, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato, pari, rispettivamente, ad euro 95.238 per il segmento di “Esperto” e a euro 86.330 per il segmento di “Coordinatore”, saranno reclutate principalmente attraverso procedure concorsuali pubbliche;

    l'onere complessivo per la formazione specialistica del personale è stato stimato tenendo conto di un costo pro capite dei corsi di formazione specialistici pari a circa 11.000 euro, IVA inclusa, nonché della prevista ammissione a tali corsi di una platea pari ad almeno ventidue unità annue, considerando i costi relativi a “formazione e security awareness” previsti nell'Accordo quadro CONSIP per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni, a cui l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha aderito nel mese di marzo 2024;

    le Autorità di settore NIS potranno procedere, per i rispettivi settori di competenza, all'istituzione e al coordinamento dei tavoli settoriali di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f), dello schema di decreto in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerando tanto l'esclusione di compensi e rimborsi di spesa per la partecipazione ai predetti tavoli quanto l'assenza di nuovi o maggiori oneri riferibili alle attività di supporto alle riunioni, che potranno essere fronteggiate nel quadro delle ordinarie attività amministrative;

    l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale potrà assicurare, in via permanente, il supporto al Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS, istituito dall'articolo 12 dello schema di decreto, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività di limitata portata riconducibili alle funzioni istituzionali svolte dalla medesima Agenzia;

    con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 8, finalizzata ad assicurare lo svolgimento dei compiti del Gruppo nazionale di risposta agli incidenti di sicurezza informatica – CSIRT Italia, gli oneri per l'acquisizione di strumenti hardware e software, pari a euro 250.000 annui, sono stati quantificati dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento considerando l'acquisto e l'aggiornamento di un numero compreso tra 20 e 25 postazioni di lavoro per il personale in servizio presso il medesimo Gruppo nazionale, con un costo unitario pari a circa 10.500 euro, al lordo dell'IVA, fermo restando in ogni caso il rispetto del limite di spesa previsto dal richiamato articolo 15, comma 8;

    l'Agenzia per la cybersicurezza potrà svolgere i compiti di supporto allo scambio di informazioni previsti dall'articolo 17 dello schema, nonché le attività connesse alla procedura di revisione tra pari, di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2022/2555, previsti dall'articolo 21 dello schema, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche considerando che le risorse destinate al finanziamento della medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021 si incrementano in modo costante fino all'anno 2027;

    l'Autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche potrà svolgere le attività di cui agli articoli 19 e 20 nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 reca le disponibilità necessarie a far fronte alla riduzione prevista dall'articolo 44 dello schema di decreto, senza pregiudicare il programmato recepimento di altre direttive europee;

   rilevata l'opportunità di modificare le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 44, al fine di richiamare, nel comma 2, le disposizioni che recano le autorizzazioni di spesa previste nel provvedimento, e al fine Pag. 117di prevedere, nel comma 3, una formulazione della clausola di invarianza finanziaria conforme a quella comunemente utilizzata nella prassi,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione:

  All'articolo 44, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 10, 11, 13, comma 1, e 15, con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3, 11, comma 7, 13, comma 6, e 15, comma 8,

   sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE.
Atto n. 165.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame contiene il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 concernente la resilienza dei soggetti critici, che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5 della legge 21 febbraio 2024, n. 15.
  Nel sottolineare che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, evidenzia, in primo luogo, che gli articoli da 3 a 5 dello schema determinano la struttura di governance delle politiche per la resilienza dei soggetti critici disciplinando le competenze del Presidente del Consiglio, istituendo il «Comitato interministeriale per la resilienza», il punto unico di contatto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le autorità settoriali competenti. Rileva che per queste ultime due strutture, la norma determina la dotazione di personale, e la relativa autorizzazione di spesa, specificando che si tratta di sette unità di personale, sei funzionari e un dirigente di II fascia, per ciascun Ministero designato quale Autorità settoriale competente più due unità di funzionari per il Ministero delle imprese e del made in Italy – per cui è autorizzata la spesa di 1.088.968 euro per l'anno 2024 e di 3.155.871 euro annui a decorrere dall'anno 2025 – e di complessive trentadue unità di personale, massimo una dirigenziale generale, quattro dirigenziali di II fascia e il restante funzionari, per il punto di contatto unico e le autorità settoriali istituite presso la Presidenza del Consiglio la cui spesa è quantificata in 893.205 euro per il 2024 e 3,57 milioni annui, a decorrere dal 2025. Ciò premesso, e verificato che la relazione tecnica fornisce la stima puntuale della spesa per i costi di personale, appare utile, a suo avviso, acquisire dal Governo ulteriori dettagli circa la possibilità che le amministrazioni svolgano una procedura concorsuale unica, come ipotizzato dalla relazione tecnica, per un costo complessivo di trecentomila euro, pur in mancanza di un'espressa previsione normativa, valutando quindi al riguardo l'opportunità di integrare in tal senso il testo del provvedimento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 14 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 13 del medesimo articolo, pari a 1.982.173 euro per l'anno 2024 e a euro 6.728.691 annui a Pag. 118decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito dall'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Al riguardo, segnala che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, in base al vigente bilancio pluriennale dello Stato, di 124.084.666 euro per l'anno 2024, di 105.396.005 euro per l'anno 2025 e di 102.972.920 euro per l'anno 2026. Per quanto concerne l'anno in corso, segnala che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul capitolo in questione residuano, al momento, disponibilità pari a 116.727.565 euro. Tanto premesso, nel rilevare che l'utilizzo delle risorse da parte del presente schema di decreto è previsto dalle disposizioni di delega legislativa, ritiene che andrebbe tuttavia acquisita una conferma da parte del Governo circa l'effettiva sussistenza delle risorse medesime per gli anni successivi al 2024, tenuto altresì conto dell'ulteriore ricorso al Fondo stesso disposto, in misura pari a euro 14.472 per l'anno 2024 e a euro 57.888 annui a decorrere dall'anno 2025, dall'articolo 18, comma 15, del presente provvedimento.
  Evidenzia che il successivo comma 15 dell'articolo 5 stabilisce, inoltre, che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia italiana del farmaco provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni circa la formulazione della predetta clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto concerne gli articoli da 6 a 10, evidenzia preliminarmente che le norme in esame disciplinano le modalità di adozione e i criteri da utilizzare per la definizione della strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici, della valutazione del rischio da parte dello Stato, dell'elenco dei soggetti ritenuti critici, nonché i criteri in base ai quali le autorità settoriali devono determinare la rilevanza degli effetti negativi di un incidente. Segnala, inoltre, che le norme in esame escludono i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali dall'applicazione di alcune disposizioni. In proposito, rilevato il carattere ordinamentale o facoltizzante di alcune norme, e preso atto delle specificazioni fornite dalla relazione tecnica secondo cui alle attività disposte dalle norme in esame gli uffici competenti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento agli articoli 11 e 12, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme in esame individuano le attività di sostegno che il Punto di contatto unico – PCU e le Autorità settoriali competenti – ASC devono svolgere nei confronti dei soggetti critici, nonché attività di cooperazione tra i PCU e le ASC dei vari Stati membri in favore di determinati soggetti critici. Fa inoltre presente che è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza dei soggetti critici.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 11, ai componenti della Conferenza per la resilienza dei soggetti critici – CRSC non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati a carico della finanza pubblica. In proposito, osserva come potrebbe valutarsi l'opportunità di espungere dalla descritta clausola di invarianza finanziaria l'inciso «a carico della finanza pubblica», al fine di uniformarne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi. Sul punto, ritiene pertanto utile acquisire l'avviso del Governo. Inoltre, fa presente che il comma 4 dell'articolo 12 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del medesimo articolo, volta a stabilire che le amministrazioni interessate vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni circa la formulazione della predetta clausola di invarianza.Pag. 119
  Segnala, poi, che gli articoli da 13 a 16 disciplinano la valutazione del rischio da effettuare da parte dei soggetti critici identificando le loro infrastrutture critiche e considerando tutti i potenziali rischi sia naturali sia di origine umana, l'obbligo per gli stessi di adottare misure adeguate al fine di garantire la resilienza, documentate in un piano di resilienza aggiornato ogni tre anni, e designare un responsabile per l'attuazione delle misure previste. Rileva, inoltre, che la norma prevede un procedimento per l'acquisizione dei precedenti personali per chi svolge ruoli delicati e disciplina le procedure per la gestione di incidenti rilevanti, con obblighi di notifica alle autorità competenti e internazionali. In proposito, rilevato il carattere ordinamentale di alcune norme, e preso atto delle specificazioni fornite dalla relazione tecnica secondo cui alle attività disposte dalle norme in esame le amministrazioni e i soggetti pubblici competenti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento agli articoli 17 e 18, evidenzia preliminarmente che le norme in esame definiscono i soggetti critici di particolare rilevanza europea – SCRE e disciplinano le missioni di consulenza, i cui oneri di missione sono pari a euro 14.472 per l'anno 2024 e pari a euro 57.888 annui a decorrere dall'anno 2025. Fa presente che tali somme sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra il PCU e le ASC in ragione del numero dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei potenziali soggetti critici, nonché dei relativi elementi di complessità tecnica. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, prendendo atto degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 15 dell'articolo 18 fa fronte agli oneri di missione di cui al medesimo articolo, pari a euro 14.472 per l'anno 2024 e a euro 57.888 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito dall'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Al riguardo, nel richiamare quanto precedentemente illustrato, con riferimento alla medesima modalità di copertura, in relazione all'articolo 5, comma 14, ribadisce l'esigenza di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo per le annualità successive al 2024, anche tenendo conto della riduzione operata per le medesime annualità dal citato articolo 5, comma 14.
  Non ha, invece, osservazioni da formulare con riferimento agli articoli 19, 20 e 22, rilevato il carattere ordinamentale di alcune norme e preso atto delle specificazioni fornite dalla relazione tecnica secondo cui alle attività disposte dalle norme in esame le amministrazioni competenti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.
  Fa presente, infine, che l'articolo 21 attribuisce alle autorità settoriali competenti alcune competenze in materia di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni amministrative e ne fissa l'ammontare. Ciò premesso, e preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, ovvero che le attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare, ricordando anche che le entrate generate dalle sanzioni amministrative ora introdotte sono classificate come eventuali e non sono quantificate né scontate nelle previsioni tendenziali.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazionePag. 120 degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.
Atto n. 170.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale, in attuazione dell'articolo 1, comma 6 e dell'articolo 17, comma 1 della legge n. 111 del 2023, che ha conferito la delega al Governo per la riforma fiscale.
  Specifica che le disposizioni integrative e correttive riguardano il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, e il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. Ricorda, altresì, che lo schema di decreto legislativo in esame è composto di 3 articoli ed è corredato di relazione tecnica.
  Per quanto concerne l'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme recano disposizioni integrative e correttive della disciplina dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo n. 128 del 2015.
  In particolare, il comma 1, lettera a), numero 1, prevede l'applicazione di disposizioni sanzionatorie nei confronti del professionista, per le ipotesi in cui venga rilasciata una certificazione tributaria infedele. Il comma 1, lettera b), numero 1, prevede la non applicabilità delle sanzioni previste dalla normativa vigente e la non punibilità della condotta alle comunicazioni spontanee rese dal contribuente su rischi fiscali relativi a periodi di imposta precedenti all'ingresso al regime dell'adempimento collaborativo. Il comma 1, lettera b), numero 2, prevede che le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale non costituiscono notizia di reato. Il comma 1, lettera b), numero 3 prevede l'esonero della prestazione di garanzia per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per il gruppo IVA. Il comma 1, lettera b), numero 4 esclude la cumulabilità delle riduzioni dei termini per l'accertamento di cui ai commi 6-bis e 6-ter, introdotte dal decreto legislativo 221 del 2023, con quella prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015.
  Osserva, inoltre, come il comma 1, lettera c), preveda l'ampliamento della possibilità di accesso al regime di adempimento collaborativo, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti, mentre la successiva lettera d) introduce modifiche al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale per i contribuenti privi dei requisiti per l'adesione al regime di adempimento collaborativo.
  L'articolo 1, comma 2, prevede l'obbligo, per i contribuenti già ammessi al regime di adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 221 del 2023, di attestare l'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Il successivo comma 3 prescrive un termine di centoventi giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame, per avvalersi della facoltà di comunicare rischi fiscali.
  Osserva, al riguardo, che la relazione tecnica, con riferimento alla non applicabilità delle sanzioni previste dalla normativa vigente e la non punibilità della condotta alle comunicazioni spontanee rese dal contribuente su rischi fiscali relativi a periodi di imposta precedenti all'ingresso al regime dell'adempimento collaborativo, richiama quanto affermato dalla relazione tecnica riferita al decreto legislativo 221 del 2023, che aveva ridotto della metà le sanzioni in argomento. Ricorda, a tal proposito, che in tale occasione la relazione tecnica affermava che la riduzione del gettito afferente alla componente sanzionatoria sarebbePag. 121 stata ampiamente bilanciata dagli effetti sul gettito derivanti dall'incremento dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che avrebbero aderito al regime.
  Rileva che tali argomentazioni sono svolte dalla relazione tecnica anche in relazione all'assenza di effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 3, che prevedono la non applicabilità delle sanzioni amministrative e penali, rispettivamente, ai rischi comunicati mediante interpello da parte dei soggetti aderenti al regime opzionale e alla comunicazione preventiva da parte dei soggetti già beneficiari del regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 221 del 2023.
  Con particolare riferimento all'articolo 1, comma 3, precisa come la relazione tecnica affermi che tale disposizione assume la valenza di una definizione anticipata ed accelerata di posizioni fiscali, per le quali sarebbe prevista, a normativa vigente, la normale procedura di accertamento da parte degli uffici finanziari, suscettibile di produrre effetti positivi sul gettito prudenzialmente non quantificati ma tali da compensare, anche in termini di anticipazione temporale dei relativi recuperi, l'esclusione delle sanzioni applicabili. Tutto ciò premesso, rileva come appare necessario acquisire ulteriori elementi circa l'assenza di oneri finanziari connessi alla non applicabilità delle sanzioni alle fattispecie sopra descritte. Evidenzia in proposito che le argomentazioni richiamate dalla relazione tecnica si riferiscono a disposizioni del decreto legislativo n. 221 del 2023 che prevedevano la riduzione delle sanzioni e non la loro totale disapplicazione. Al fine di escludere quindi possibili effetti negativi sul bilancio dello stato fa presente che sarebbe utile disporre di informazioni circa il flusso annuale stabilmente considerato a titolo di entrate relative alle sanzioni irrogabili ai fini delle previsioni del bilancio dello Stato a legislazione vigente. Inoltre, con riguardo alle argomentazioni formulate in merito al comma 3, rileva che, qualora le entrate derivanti dalle normali procedure di accertamento fossero già scontate nei tendenziali di finanza pubblica, come sembrerebbe emergere dalle argomentazioni risultanti dalla relazione tecnica, il predetto effetto di anticipazione darebbe luogo, oltre alle maggiori entrate iniziali, anche a minori entrate non coperte per un uguale ammontare negli esercizi successivi. Su tale aspetto evidenzia che appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  In merito al comma 1, lettera b), numero 3), che amplia le ipotesi di esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi richiesti dai rappresentanti dei Gruppi IVA dei soggetti aderenti al regime, rileva che la relazione tecnica osserva che la norma determinerà un risparmio di spesa per l'Amministrazione finanziaria, riconducibile al minor costo dei ristori dovuti ai soggetti passivi che richiedono un rimborso dell'IVA. In proposito, non essendo stati quantificati i risparmi eventuali connessi all'applicazione della norma in esame e alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare. Non ha infine osservazioni da formulare anche in merito alle restanti disposizioni, prendendosi atto dei chiarimenti risultanti dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle stesse.
  Per quanto riguarda l'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari di cui al decreto legislativo n. 1 del 2024. In particolare, osserva che il comma 1 prevede una modifica ai termini di messa a disposizione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l'applicazione degli indici ISA, dal 15 marzo al 15 aprile. Il comma 2 prevede, per i versamenti mensili dell'IVA di importo inferiore a 100 euro, la modifica del termine del 16 dicembre, termine incongruamente fissato dal decreto legislativo n. 221 del 2024, al giorno 16 del mese successivo. Il comma 3, dispone, per i versamenti trimestrali dell'IVA previsti per i contribuenti minori, qualora di importo Pag. 122inferiore a 100 euro, la modifica del termine dal 16 dicembre, termine incongruamente fissato dal decreto legislativo n. 221 del 2024 al giorno 16 novembre. Il comma 4 prevede che la dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dal 2025, è resa disponibile, conferendo apposita delega, oltre che attraverso i soggetti individuati dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Il comma 5 modifica il termine di trasmissione telematica della certificazione unica all'Agenzia delle entrate, dal 31 ottobre al 31 marzo, a partire dal 2025. Il comma 6 prevede, alla lettera a), la modifica dei termini iniziali e finali per la presentazione delle dichiarazioni IRPEF e IRAP e di IRES; alla lettera b), l'integrazione delle informazioni che devono essere messe a disposizione del contribuente nel cassetto fiscale, con particolare riferimento ai dati gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, ai sensi di quanto previsto dal comma 6; alla lettera c), infine, la trasmissione telematica da parte dei commercianti al minuto dei corrispettivi giornalieri anonimi in luogo dell'importo complessivo dei medesimi.
  Tutto ciò premesso, per quanto riguarda i commi 2 e 3, in materia di versamenti IVA, non ha osservazioni da formulare, giacché la relazione tecnica chiarisce che dalle modifiche ivi previste non derivano effetti in termini finanziari in quanto entrambi gli interventi rappresentano correzioni di disposizioni inapplicabili e ancora non attuate in materia di versamento periodico IVA. Con riferimento al comma 6, lettera a), che dispone modifiche di termini in materia di IRPEF e di IRAP di IRES, analogamente, non ha osservazioni da formulare, posto che la relazione tecnica riferita all'articolo 11 del decreto legislativo n. 1 del 2024, che ha disposto l'anticipazione rispetto alla disciplina previgente di tali termini ora nuovamente modificati, non scontava alcun effetto finanziario.
  In merito al comma 6, lettera b), che prevede un ampliamento del contenuto conoscitivo dell'area riservata per ciascun contribuente del sito internet dell'Agenzia delle entrate, fa presente che andrebbero invece forniti elementi e informazioni circa l'eventuale necessità di adeguare i sistemi informativi esistenti nonché le modalità di interscambio dei dati tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, al fine di escludere che dall'attuazione della disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, con riguardo alle restanti disposizioni, non ha osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle stesse.
  Per quanto concerne l'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme in esame rechino disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024, alcune delle quali appaiono incidere direttamente sulla platea dei soggetti interessati al predetto istituto o sui versamenti erariali a cui essi sono tenuti. In particolare, il comma 1, lettera c) introduce ulteriori cause di esclusione dal concordato preventivo biennale. Il comma 1, lettera d), esclude dal calcolo del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni proposto al contribuente ai fini del concordato dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali. Il comma 1, lettera e) esclude dal calcolo del reddito di impresa proposto al contribuente ai fini del concordato di alcune componenti di reddito. Il comma 1, lettera f), introduce all'articolo 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997 il riferimento all'individuazione del valore della produzione netta rilevante ai fini dell'IRAP, in relazione agli enti non commerciali che svolgono attività commerciale, anch'essi rientranti nell'ambito del concordato preventivo biennale. Il comma 1, lettera g) modifica la metodologia di determinazione degli acconti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato per i Pag. 123soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, prevedendo una maggiorazione forfettaria per i contribuenti che applicano il metodo storico. Il comma 1, lettera h) introduce ulteriori cause di cessazione dell'efficacia dal concordato, quali l'adesione al regime forfettario e le operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, modifiche della compagine sociale che possono interessare la società o l'ente. Il comma 1, lettera m) modifica la metodologia di determinazione degli acconti per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfettario, prevedendo una maggiorazione forfettaria per i contribuenti che applicano il metodo storico. Infine, il comma 1, lettera n) differisce il termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, al trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
  Rileva, al riguardo, come la relazione tecnica affermi, con argomentazioni diversificate in ragione della materia disciplinata dalle singole disposizioni, l'assenza di effetti finanziari derivanti dall'attuazione del complesso di tutte le norme del provvedimento. Per quanto riguarda le specifiche disposizioni dianzi menzionate, rileva come la relazione tecnica, con riguardo alle cause di esclusione dal concordato per soggetti ISA e forfettari, afferma che le lettere c) e h) del comma 1, delimitando in modo più puntuale il perimetro dei contribuenti che possono accedere al concordato preventivo biennale, evitano usi impropri dell'istituto finalizzati ad ottenere un indebito risparmio d'imposta, senza determinare effetti; con riferimento all'esclusione dal calcolo del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di dall'esercizio di arti e professioni e di impresa proposto al contribuente ai fini del concordato, nonché con riferimento alla determinazione della base imponibile IRAP degli enti non commerciali di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1, sottolinea che gli interventi modificativi hanno la finalità di meglio chiarire il perimetro oggettivo di applicazione dell'istituto evitando così errori applicativi e conflittualità tra fisco e contribuenti, senza determinare effetti; in merito al sistema di determinazione degli acconti per il primo anno di adesione al concordato di cui alle lettere g) e m) del comma 1, che prevede una maggiorazione forfettaria per i contribuenti che applicano il metodo storico, afferma che le disposizioni in esame non determinano effetti finanziari in termini di minori entrate, in quanto ai contribuenti sono offerte le medesime soluzioni, metodo storico o previsionale, previste dalla legislazione vigente per determinare l'ammontare degli acconti da versare per il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale. In particolare, rileva come la relazione tecnica evidenzi che il contribuente dovrà maggiorare l'acconto di un importo calcolato sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per l'anno 2023 e su tale differenza dovrà applicare un'aliquota del 15 per cento, significativamente inferiore alle aliquote medie implicite osservate, ovvero equivalenti al rapporto tra imposta netta dovuta e reddito lordo prima dell'utilizzo delle perdite, nonché all'aliquota marginale media Irpef. Fa presente che un analogo meccanismo riguarda anche l'Irap per la quale l'aliquota prevista è del 3 per cento. Specifica che la relazione tecnica evidenzia altresì che, prudenzialmente, la modifica introdotta comporta una riduzione delle maggiori somme che dovranno essere versate a titolo di acconto per coloro che aderiranno al concordato al fine di assicurare che, in sede di versamento a saldo, non emergano posizioni creditorie e quindi effetti negativi sulle entrate dell'anno 2025. Con riguardo, invece, alla lettera n) del comma 1, che differisce il termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato con una maggiorazione delle somme da versare dello 0,40 per cento, la relazione tecnica conclude affermando l'assenza di effetti di gettito, dal momento che il possibile slittamento dei versamenti determinato dalla norma è in Pag. 124linea con quanto già previsto a legislazione vigente.
  Ciò stante, pur prendendosi atto dei contenuti della relazione tecnica, in primo luogo, fa presente che appare necessario acquisire dal Governo puntuali elementi di informazione volti ad escludere che dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c) e h) del comma 1 e alle lettere d), e) e f) del medesimo comma 1, si determinino effetti negativi per la finanza pubblica rispetto alle maggiori entrate a suo tempo quantificate dalla relazione tecnica allegata all'atto del Governo n. 105 da cui è originato il decreto legislativo n. 13 del 2024, posto che tale quantificazione si fondava su una determinata platea di soggetti coinvolti e su un ammontare definito di basi imponibili interessate dal nuovo istituto che potrebbero essere ora modificati per effetto delle predette disposizioni. Specifica che tale chiarimento appare necessario giacché, sebbene tali entrate nel testo definitivo del decreto legislativo n. 13 del 2024 non siano state direttamente destinate ad alimentare un fondo destinato a spesa, potrebbero essere incorporate nei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, salvo diverso avviso del Governo, essendo state puntualmente quantificate dalla relazione tecnica riferita all'atto n. 105.
  In merito al sistema di determinazione degli acconti per il primo anno di adesione al concordato di cui alle lettere g) e m) del comma 1, che prevede una maggiorazione forfettaria per i contribuenti che applicano il metodo storico, rileva che l'affermazione contenuta nella relazione tecnica secondo la quale il nuovo sistema consente una riduzione delle maggiori somme che devono essere versate a titolo di acconto per coloro che aderiranno al concordato al fine di assicurare che, in sede di versamento a saldo, non emergano posizioni creditorie e quindi effetti negativi sulle entrate dell'anno 2025, non appare del tutto in linea con le previsioni contenute nella relazione tecnica riferita all'atto n. 105.
  Rileva, infatti, come ipotizzare che, a regole invariate, si verificherebbe un aumento delle somme che devono essere versate a titolo di acconto nel 2024 derivante dall'applicazione del metodo storico con conseguente emersione di posizioni creditorie sul saldo dovuto nell'anno 2025, sembrerebbe fondarsi sull'ulteriore ipotesi di una diminuzione delle basi imponibili dal 2023 al 2024 per effetto dell'applicazione del concordato, al di là della distribuzione intertemporale degli effetti di cassa del relativo gettito nel biennio 2024-2025. Sottolinea che solo a queste condizioni sembrerebbe ipotizzabile che l'acconto versato nel 2024 sulla base del dichiarato nell'anno 2023, metodo storico, sia maggiore di quello effettivamente dovuto nell'anno successivo ossia nel primo anno di applicazione del concordato. Al contrario rileva che la relazione tecnica riferita all'atto 105, in conseguenza dell'adesione al concordato da parte dei contribuenti interessati, non ha previsto una diminuzione ma un incremento delle basi imponibili e un conseguente aumento delle entrate in ciascun anno del biennio 2024-2025, nella misura dianzi evidenziata, sia per i contribuenti forfettari sia per i contribuenti ISA. Fa presente che su tali aspetti appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Infine, con riguardo al differimento dei termini di versamento del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato disposto dalla lettera n) del comma 1, non ha osservazioni da formulare in considerazione del fatto che il differimento è previsto nell'ambito del medesimo anno solare e che è comunque prevista l'applicazione di una maggiorazione delle somme da versare dello 0,40 per cento.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ricorda che il proprio gruppo, nella seduta della Commissione del 26 giugno 2024, ha Pag. 125formulato un'esplicita richiesta di quantificazione relativamente alle disposizioni di copertura finanziaria contenute in due proposte emendative riferite alla proposta di legge C. 1741, recante disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità.
  In particolare, sottolinea come sia doveroso che il Governo dia seguito alla richiesta formulata in quella sede, volta ad acquisire un'indicazione certa in merito alla quantificazione delle esclusioni previste dai medesimi emendamenti con riferimento agli interventi di riduzione delle spese fiscali, al fine di verificare quanta parte delle risorse riportate nella tavola n. 13 del Rapporto sulle spese fiscali 2023 possa essere considerata utilizzabile con finalità di copertura finanziaria.

  Il sottosegretario Federico FRENI sottolinea che il Ministero dell'economia e delle finanze è impegnato nell'esame di numerosi decreti-legge, che richiedono un continuo impegno nella quantificazione degli effetti finanziari delle proposte emendative all'esame del Parlamento, assicurando tuttavia il massimo impegno per fare pervenire al più presto una risposta alla richiesta formulata.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), convenendo con la collega Guerra, ribadisce la necessità che il Governo dia seguito alla richiesta di quantificazione formulata nella seduta del 26 giugno scorso e ribadita nella seduta odierna. A suo avviso, infatti, una volta acquisita tale quantificazione, risulterebbero smentite le dichiarazioni di quegli esponenti dell'Esecutivo che sostengono che il Partito Democratico non avesse individuato coperture finanziarie adeguate per gli oneri derivanti dalla proposta di legge C. 1741.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

  La seduta termina alle 14.45.