SEDE CONSULTIVA
Lunedì 15 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 11.05.
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
C. 1902-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, e che la VII Commissione Cultura in sede referente ha apportato modifiche e integrazioni al testo del decreto-legge.
Ricorda, altresì, che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che nella seduta del 10 luglio 2024 ha espresso un parere favorevole con condizioni, volte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
Nel segnalare che le predette condizioni sono state recepite nel testo ora all'esame dell'Assemblea, fa presente che le proposte emendative approvate nel corso della discussione in sede referente non sono corredate di relazione tecnica.
Nel rinviare, per un'analisi più approfondita dei profili finanziari del provvedimento alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera, in primo luogo, per quanto concerne l'articolo 4, comma 1, evidenzia che le modifiche apportate dalla Commissione di merito al secondo periodo della citata disposizione limitano l'avvalimento da parte dell'Organizzazione nazionale antidoping in Italia (NADO Italia) delle risorse di Sport e Salute Spa alla sola componente umana, venendo pertanto meno il riferimento alle risorse strumentali previsto nel testo originario del decreto-legge. Rileva che viene, altresì, disposto che, ferma restando l'autorizzazione di spesa in favore della medesima NADO Italia prevista dal comma 3 del medesimo articolo, pari a euro 4.000.000 Pag. 5per il 2024 e di euro 7.700.000 annui a decorrere dal 2025, quest'ultima, a tal fine, versa a Sport e salute Spa il solo rimborso del costo del relativo avvalimento. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
Relativamente all'articolo 7, in merito ai profili di quantificazione rileva che le modifiche approvate dalla Commissione di merito consentono a coloro che hanno conseguito all'estero un titolo valido ai fini del sostegno didattico e al contempo hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione, ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, l'iscrizione ai percorsi di formazione appositamente attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) se, contestualmente all'iscrizione, presentano, secondo quanto specificato dalla norma, rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. Evidenzia che le modifiche, oltre a disporre la miglior formulazione di alcune parti del medesimo articolo 7, si limitano a specificare, per un verso, che la rinuncia all'istanza di riconoscimento non produce effetti sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo attivati dall'INDIRE e, per altro verso, che il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi dello stesso articolo 7, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipula di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero. Atteso il carattere ordinamentale delle modifiche e considerato che esse incidono sui posizionamenti in graduatoria e sui requisiti da possedere, per di più confermando le posizioni già acquisite a legislazione vigente, senza incidere sul numero delle immissioni in ruolo o del conferimento di incarichi, non ha osservazioni da formulare.
Per quanto riguarda l'articolo 7-bis, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme definiscono in dettaglio le funzioni svolte dall'INDIRE e prevedono il suo riordino. Al fine di adeguare l'organizzazione del citato Istituto al riordino delle funzioni disposto con le norme in esame si prevede che, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri sia nominato un commissario straordinario, il cui compenso è determinato, in base alla legislazione vigente, in analogia a quanto previsto per l'attuale presidente dell'INDIRE. Fa presente che le norme prevedono anche che gli organi in carica del predetto Istituto, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, decadono all'atto della nomina del commissario straordinario, che entro un breve lasso di tempo provvederà all'aggiornamento dello statuto. Osserva, altresì, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto saranno costituiti i nuovi organi. Evidenzia, quindi, che l'articolo in esame è corredato di una clausola di invarianza che stabilisce che dall'attuazione delle norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'INDIRE provvederà alla ridefinizione organica delle proprie competenze con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ribadisce che, in tale quadro, il compenso del commissario straordinario sarà comunque commisurato a quello del presidente dell'INDIRE. Ciò posto, ritiene comunque necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione volti ad assicurare che l'Istituto possa effettivamente svolgere le nuove funzioni allo stesso attribuite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 7 dell'articolo 7-bis reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa provvederà alla ridefinizione organica delle proprie Pag. 6competenze con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della citata clausola.
Per quanto attiene all'articolo 8-bis, rileva preliminarmente che le norme in esame ampliano le classi di titoli che consentono l'accesso ai posti di educatore per l'infanzia, includendo le classi di laurea L-19 senza indirizzo specifico e L-85 bis senza integrazioni e i titoli previsti dalle normative regionali vigenti, prevedendo, in tutti e tre i casi, che il titolo sia stato conseguito entro l'anno accademico 2018/2019. Ciò premesso non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni.
Con riferimento all'articolo 9, comma 7-bis, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame apportano alcune modifiche al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che tratta della definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. Fa presente che le modifiche incidono sulle modalità di ripartizione del Fondo per l'implementazione dei progetti di vita e sopprimono, dai regolamenti attuativi, la potestà di individuare i territori nei quali effettuare la sperimentazione, posto che tale individuazione è già stata effettuata in via legislativa dall'articolo 9 del decreto-legge in esame. Ciò premesso non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto che il Fondo opera nel limite delle disponibilità.
Per quanto concerne l'articolo 9-bis, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano, al comma 1, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di 14,46 milioni di euro per il 2024, di 213.462.224 euro per il 2025, di 158.427.884 euro per il 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dal 2027 e inseriscono, tra le finalità del Fondo, quella di finanziare il trasporto scolastico degli studenti con disabilità, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera a). Rileva che l'utilizzo del Fondo per la predetta finalità è disposto a decorrere dal 2025, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard rilevanti, fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera b), numero 2). In proposito non ha osservazioni da formulare, posto che l'onere di cui al comma 1 è limitato all'entità dello stanziamento disposto e che il comma 2 si limita a modificare la disciplina del riparto delle risorse del Fondo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che le lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 9-bis provvedono agli oneri derivanti dal rifinanziamento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, disposto dal comma 1, nella misura di 14,46 milioni di euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027, tramite le seguenti modalità: quanto a 14.460.000 euro per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024; quanto a 213.462.224 euro per l'anno 2025, a 158.427.884 euro per l'anno 2026 e a 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234 del 2021. In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, fa presente che oggetto di riduzione è il Fondo istituito dalla norma ivi richiamata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025. Ricorda che tale Fondo è destinato all'attuazione delle misure di formazione dei soggetti coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita delle persone con disabilità, di cui ai Capi II e III dello stesso Pag. 7decreto legislativo n. 62 del 2024, previa adozione di un apposito regolamento, cui è altresì demandata la definizione delle iniziative formative di carattere nazionale congiunte e dei trasferimenti di risorse alle regioni per la formazione di carattere territoriale. In proposito, segnala che il comma 7 dell'articolo 9 del testo originario del presente decreto-legge ha già disposto, per l'anno 2024, una riduzione pari a 5,54 milioni di euro per l'anno 2024 del citato Fondo e che pertanto, per effetto dell'ulteriore riduzione prevista dalla disposizione in commento, la dotazione iniziale del Fondo stesso per l'anno 2024 risulterebbe integralmente utilizzata. Alla luce di tale circostanza, ritiene dunque necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine al fatto che nell'anno 2024 non sussistano esigenze di finanziamento delle misure di formazione previste dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 62 del 2024 che eccedano quelle già finanziate dall'articolo 9 del decreto in esame. In merito, invece, alla seconda modalità di copertura finanziaria, fa presente che il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, iscritto sul capitolo 3088 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione, nell'ambito del vigente bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026, pari a 29.630.031 euro per l'anno 2024, a 350 milioni di euro per l'anno 2025 e a 435 milioni di euro per l'anno 2026. Al riguardo, ricorda che il predetto Fondo è finalizzato ad assicurare l'attuazione di interventi legislativi in materia di disabilità volti al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità. In particolare, rammenta che il Fondo è stato oggetto di riduzione al fine di provvedere agli oneri derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega in materia di disabilità di cui alla legge n. 227 del 2021, nei termini seguenti: in misura pari ad euro 1.683.000 per l'anno 2025 e a euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026, dall'articolo 7 del decreto n. 20 del 2024, recante istituzione dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità; in misura pari a 29.630.031 euro per l'anno 2024, a 134.854.776 euro per l'anno 2025 e a 273.370.116 euro annui a decorrere dall'anno 2026 dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 62 del 2024, recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. Tutto ciò considerato, rileva che la riduzione del Fondo prevista dalla disposizione in esame, alla luce dei citati utilizzi già previsti dai provvedimenti attuativi della predetta delega di cui alla legge n. 227 del 2021, ne determina, quantomeno con riferimento al triennio 2024-2026, l'integrale definanziamento. In tale quadro, ritiene pertanto necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo anche per gli anni successivi al 2026 e all'assenza di ulteriori interventi legislativi da finanziare a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo.
Per quanto riguarda l'articolo 10, commi da 3-bis a 3-quater, evidenzia preliminarmente che tali disposizioni prevedono che per l'anno scolastico 2024/2025 l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito possa avvalersi, mediante comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e per i quali non possono essere conferite supplenze, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis. Rileva, quindi, che il servizio prestato durante il periodo di comando è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche e al termine del periodo di assegnazione il personale interessato rientra in servizio nella sede di propria titolarità o in una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quater.Pag. 8
Al riguardo, pur considerata la facoltatività della disposizione e la prevista sostanziale indisponibilità dei posti di originaria assegnazione del personale interessato, di cui viene espressamente esclusa la copertura anche tramite supplenze, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo circa gli eventuali effetti di onerosità indiretta derivanti dalla possibile incidenza della disposizione sugli assetti organici come definiti a normativa vigente e sulla correlata efficienza e operatività delle strutture dell'amministrazione dell'istruzione.
Con riferimento all'articolo 12, comma 1-bis, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme aggiungono il comma 11-septies.1 all'articolo 5 del decreto-legge n. 198 del 2011, in materia di inserimento in ruolo dei dirigenti scolastici. In particolare, si dispone, limitatamente all'anno scolastico 2024-2025, che nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttore generale 18 dicembre 2023, n. 2788, non si siano concluse in tempo utile si possa attingere dalla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del decreto-legge n. 198 del 2011. Osserva che, a tal fine, viene prevista, per gli anni successivi, una rimodulazione tra i posti utilizzati secondo quanto sopra disposto e quelli da destinare al concorso ordinario indetto con decreto direttore generale 18 dicembre 2023, n. 2788. Al riguardo, non formula osservazioni, considerato che le disposizioni in esame non incidono sulle facoltà assunzionali delle istituzioni scolastiche, ma sui criteri di immissione in ruolo a parità delle stesse.
Per quanto riguarda l'articolo 14, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme articolano in modo diverso i periodi durante i quali al personale docente è consentito di prestare servizio all'estero, senza incidere né sulla durata massima del servizio all'estero né sul numero delle unità destinato a tale incarico. Constatato, pertanto, il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ha osservazioni da formulare.
Per quanto concerne l'articolo 14-bis, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma in esame incrementa, al comma 6, di euro 279.000 per il 2024 lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo non formula osservazioni, essendo l'onere recato dalla disposizione configurato come limite massimo di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 14-bis provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 279.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006. Al riguardo, osserva in via preliminare che l'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, nell'istituire il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ha altresì disposto che nello stesso confluissero: gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione denominate «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili»; gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio», le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito dall'articolo 1 della legge n. 440 del 1997; quota parte, pari a 15,7 milioni di euro, dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003; infine, l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 634, della sopracitata legge n. 296 del 2006, relativa al finanziamento degli interventi previsti dai commi da 622 a 633 dell'articolo 1 della medesima legge. Fa presente, inoltre, che il Fondo risulta attualmente iscritto sui distinti capitoli 1194, 1195, 1196, 1204 e 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che fanno riferimento ai diversi cicli di istruzione, ciascuno dei quali reca le occorrenti disponibilità,Pag. 9 secondo quanto risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato. Ciò premesso, pur rilevando la limitata entità della riduzione del Fondo in questione, ritiene comunque opportuno che il Governo assicuri che la medesima riduzione non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente, fornendo altresì indicazioni in ordine alle variazioni da apportare, ai sensi della disposizione in esame, a ciascuno degli stanziamenti sopra richiamati.
Con riferimento all'articolo 14-ter, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sul decreto ministeriale cui, a legislazione vigente, è demandata l'individuazione dei tetti di spesa per la dotazione libraria annuale della scuola secondaria di I e II grado, disponendo che detto decreto tenga conto dell'adeguamento al tasso di inflazione programmata, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Il successivo comma 2, inoltre, aumenta di 3 milioni annui dal 2025 l'autorizzazione di spesa relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo. In proposito, per quanto riguarda il comma 1, pur considerando che il decreto di fissazione dei tetti di spesa librari può già a legislazione vigente tenere conto dell'inflazione, evidenzia che la disposizione ora introdotta ha l'effetto di rendere tale adeguamento obbligatorio. Inoltre, pur considerando che la spesa libraria è, in linea generale, a carico degli studenti e delle famiglie, considerato che l'emendamento approvato dalla Commissione di merito non è corredato di relazione tecnica, andrebbe comunque acquisita una conferma che dall'adeguamento del tetto di spesa libraria al tasso di inflazione programmata non conseguano effetti finanziari non previsti a legislazione vigente legati ad eventuali benefici posti a carico della finanza pubblica e non configurati come limiti di spesa. Per quanto riguarda il comma 2, non ha invece osservazioni da formulare, considerato che il fondo che viene incrementato opera comunque nel limite delle sue disponibilità.
In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 2 dell'articolo 14-ter provvede agli oneri derivanti dalla novella da esso recata, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l'ulteriore riduzione disposta, per il medesimo ambito temporale, dal comma 1 dell'articolo 14-quater.
Per quanto riguarda l'articolo 14- quater, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma in esame incrementa la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito di tre posizioni dirigenziali generali, da assegnare agli uffici scolastici regionali di Basilicata, Umbria e Molise. Fa presente che i relativi oneri sono quantificati in misura pari a 149.415 euro per il 2024 e a 896.486 euro annui a decorrere dal 2025. Al riguardo, pur considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono nel complesso verificabili alla luce di quanto desumibile dal Conto annuale, rileva comunque l'opportunità di acquisire i dati sottostanti la stima degli stessi, in linea peraltro, con quanto a riguardo prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 1 dell'articolo 14-quater provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 149.415 euro per l'anno 2024 e a 896.486 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l'ulteriore riduzione disposta, per il medesimo ambito temporale, dal comma 2 dell'articolo 14-ter.
In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 15, commi da 1-bis a 1-quinquies, rileva preliminarmente che le Pag. 10disposizioni in esame autorizzano le università statali, entro il 31 dicembre 2025, a bandire procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura dei relativi oneri, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi, a valere su una serie di rifinanziamenti del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Al riguardo, prende atto che le chiamate in ruolo sono circoscritte nell'ambito di un limite di spesa e, in proposito, non ha osservazioni da formulare. Riguardo alle modalità di copertura, a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi, stante l'assenza di relazione tecnica, rileva come appaia viceversa necessario acquisire una conferma dal Governo circa la disponibilità delle risorse in questione.
Fa presente che le disposizioni in commento prevedono, altresì, che le risorse, eventualmente non utilizzate dalle università statali per le finalità in commento, siano attribuite con decreto ministeriale per cofinanziare eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università. Analogamente, rileva che le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge n. 234 del 2021, ai fini del rifinanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario per finalità assunzionali, già assegnate alle università e non utilizzate, possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente derivanti dall'applicazione del presente articolo. Osserva che le ulteriori risorse di cui alla medesima disposizione, stanziate a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2025 e 2026, sono assegnate alle università statali, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università. Al riguardo, andrebbe, a suo avviso, acquisita una conferma da parte del Governo che le risorse eventualmente non utilizzate siano destinate al finanziamento di eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università nelle annualità a cui le risorse si riferiscono nel rispetto del principio di annualità del bilancio, in modo da escludere ulteriori effetti onerosi in ciascun anno, rispetto a quanto già previsto nei saldi di finanza pubblica.
Per quanto concerne l'articolo 15-bis, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono un fondo, con dotazione di 1,5 milioni per il 2024, per finanziare un assegno di cura forfettario a sostegno delle spese per il personale che assista studenti con disabilità gravissima durante le lezioni universitarie e demandano a un decreto ministeriale la definizione di modalità e criteri di erogazione dell'assegno. Ciò premesso, considerato che lo stanziamento destinato agli organismi regionali per il diritto allo studio nell'anno 2024, sarà utilizzato dai soggetti beneficiari anche nell'anno 2025, posto che la misura si riferisce all'anno accademico 2024-2025, evidenzia come potrebbero doversi computare maggiori oneri, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, anche nell'anno 2025. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 15-bis provvede agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. Al riguardo non formula osservazioni, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l'ulteriore riduzione disposta dal comma 1 dell'articolo 16-bis.
Per quanto concerne l'articolo 16-bis, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano di 10,3 milioni di euro la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinato a finanziare misure di sostegno delle spese abitative degli studenti Pag. 11fuori sede. In proposito, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto, non ha osservazioni da formulare. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 16-bis provvede agli oneri derivanti dalla medesima disposizione, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. Al riguardo non formula osservazioni, poiché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l'ulteriore riduzione disposta dal comma 3 dell'articolo 15-bis.
Evidenzia, infine, che l'articolo 16-ter novella l'articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 81 del 2007, prevedendo che gli impegni assunti dal Fondo per il credito ai giovani, in relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente, con il rilascio di garanzie finanziarie siano assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Fa presente che il gestore, ossia la CONSAP, svolge anche per conto dell'amministrazione titolare del Fondo le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva che la dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, fermo restando che la garanzia del Fondo non può essere superiore al settanta per cento dell'importo finanziato. Evidenzia che la Cassa depositi e prestiti Spa può intervenire mediante il versamento di contributi a valere su risorse proprie e può altresì rilasciare garanzie a favore del Fondo anche a valere su risorse europee. Rileva che alla disposizione non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, con riferimento all'assistenza da parte dello Stato della garanzia di ultima istanza, fa presente che andrebbero acquisiti elementi di valutazione idonei a confermare che il riconoscimento della garanzia non comporti, sui saldi, effetti apprezzabilmente diversi da quelli già previsti a legislazione vigente. Rammenta, a tale proposito, che in analoghi recenti provvedimenti con cui è stata disposta la garanzia di ultima istanza dello Stato alle relative norme non sono stati ascritti effetti sui saldi.
Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, conferma che, con riferimento specifico all'articolo 7-bis, l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa potrà svolgere le nuove funzioni ad esso attribuite dalla disposizione in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, costituendo esse una mera specificazione ed attualizzazione di quelle di fatto in gran parte già svolte dal medesimo Istituto.
Osserva, altresì, che l'integrale utilizzo, nell'anno 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024, disposta dagli articoli 9, comma 7, e 9-bis, comma 3, lettera a), risulta sostenibile, dal momento che a valere sulle risorse stanziate per la medesima annualità sul predetto Fondo non sussistono esigenze di finanziamento ulteriori rispetto a quelle già finanziate ai sensi delle richiamate disposizioni.
Chiarisce poi che, al medesimo articolo 9-bis, comma 3, lettera b), il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità presenta le occorrenti disponibilità anche per gli anni successivi al 2026, e può essere oggetto di riduzione nei termini riportati dalla medesima disposizione per il triennio 2024-2026, non sussistendo esigenze di finanziamento ulteriori a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Precisa, quindi, che le misure, introdotte all'articolo 10, comma 3-bis, in materia di assegnazione, per l'anno scolastico 2024/2025, di personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali non comportano effetti pregiudizievoliPag. 12 per la funzionalità delle strutture scolastiche.
Rileva, altresì, che l'utilizzo delle risorse a vario titolo impiegate per finalità di copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 14-bis, comma 6, nonché degli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 1-ter, è pienamente sostenibile e non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
Segnala che la previsione, introdotta all'articolo 14-ter, comma 1, che dispone l'adeguamento dei tetti di spesa per la dotazione libraria annuale della scuola secondaria di I e II grado al tasso di inflazione programmata, non ha alcun impatto sulla finanza pubblica, limitandosi a configurare un meccanismo automatico di adeguamento che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Avverte che la quantificazione degli oneri recati dall'articolo 14-quater per l'incremento di tre posizioni dirigenziali di livello generale della dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è stata effettuata sulla base del prospetto di spesa annuo relativo ai dirigenti di prima fascia della medesima Amministrazione, tenendo conto altresì degli incrementi contrattuali del 5,78 per cento previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024.
Fa presente, inoltre, che le risorse eventualmente non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1-bis, nonché le risorse di cui al successivo comma 1-quinquies, già assegnate alle università e non utilizzate, saranno destinate al finanziamento di eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università nel rispetto del principio di annualità del bilancio, non determinando effetti negativi rispetto alle previsioni scontate negli andamenti tendenziali dei saldi di finanza pubblica.
Chiarisce che l'imputazione all'anno 2024 della dotazione del fondo, istituito dall'articolo 15-bis, comma 1, finalizzato alla corresponsione di un assegno di cura forfettario per le spese di assistenza a studenti con disabilità gravissima, appare coerente con la prevista dinamica di erogazione del beneficio ai soggetti aventi diritto, senza pertanto determinare effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nell'anno 2025.
Osserva, infine, che la previsione, introdotta all'articolo 16-ter, comma 1, del rilascio di garanzie finanziarie assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, a carico del Fondo per il credito ai giovani di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 81 del 2007, non è suscettibile di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica diversi da quelli già previsti a legislazione vigente.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1902-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 71 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
con riferimento all'articolo 7-bis, l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa potrà svolgere le nuove funzioni ad esso attribuite dalla disposizione in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, costituendo esse una mera specificazione ed attualizzazione di quelle di fatto in gran parte già svolte dal medesimo Istituto;
l'integrale utilizzo, nell'anno 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024, disposta dagli articoli 9, comma 7, e 9-bis, comma 3, lettera a), risulta sostenibile, dal momento che a valere sulle risorse stanziate per la medesima annualità Pag. 13sul predetto Fondo non sussistono esigenze di finanziamento ulteriori rispetto a quelle già finanziate ai sensi delle richiamate disposizioni;
al medesimo articolo 9-bis, comma 3, lettera b), il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità presenta le occorrenti disponibilità anche per gli anni successivi al 2026, e può essere oggetto di riduzione nei termini riportati dalla medesima disposizione per il triennio 2024-2026, non sussistendo esigenze di finanziamento ulteriori a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
le misure, introdotte all'articolo 10, comma 3-bis, in materia di assegnazione, per l'anno scolastico 2024/2025, di personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali non comportano effetti pregiudizievoli per la funzionalità delle strutture scolastiche;
l'utilizzo delle risorse a vario titolo impiegate per finalità di copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 14-bis, comma 6, nonché degli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 1-ter, è pienamente sostenibile e non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;
la previsione, introdotta all'articolo 14-ter, comma 1, che dispone l'adeguamento dei tetti di spesa per la dotazione libraria annuale della scuola secondaria di I e II grado al tasso di inflazione programmata, non ha alcun impatto sulla finanza pubblica, limitandosi a configurare un meccanismo automatico di adeguamento che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
la quantificazione degli oneri recati dall'articolo 14-quater per l'incremento di tre posizioni dirigenziali di livello generale della dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è stata effettuata sulla base del prospetto di spesa annuo relativo ai dirigenti di prima fascia della medesima Amministrazione, tenendo conto altresì degli incrementi contrattuali del 5,78 per cento previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024;
le risorse eventualmente non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1-bis, nonché le risorse di cui al successivo comma 1-quinquies, già assegnate alle università e non utilizzate, saranno destinate al finanziamento di eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università nel rispetto del principio di annualità del bilancio, non determinando effetti negativi rispetto alle previsioni scontate negli andamenti tendenziali dei saldi di finanza pubblica;
l'imputazione all'anno 2024 della dotazione del fondo, istituito dall'articolo 15-bis, comma 1, finalizzato alla corresponsione di un assegno di cura forfettario per le spese di assistenza a studenti con disabilità gravissima, appare coerente con la prevista dinamica di erogazione del beneficio ai soggetti aventi diritto, senza pertanto determinare effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nell'anno 2025;
la previsione, introdotta all'articolo 16-ter, comma 1, del rilascio di garanzie finanziarie assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, a carico del Fondo per il credito ai giovani di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 81 del 2007, non è suscettibile di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica diversi da quelli già previsti a legislazione vigente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 11.20.