SEDE REFERENTE
Giovedì 11 luglio 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.
La seduta comincia alle 20.
Modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura.
C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del disegno di legge cost. n. 1917).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2024.
Nazario PAGANO, presidente e relatore, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Comunica che il 13 giugno scorso è stato presentato dal Governo – e, in data 19 giugno, assegnato alla I Commissione – il disegno di legge costituzionale C. 1917 recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». Ne dispone l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertente su materia identica a quella di cui alle proposte di legge già all'esame della Commissione.
Avverte che, come già comunicato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltasi nella giornata di ieri, a svolgere la funzione di relatori saranno anche gli onorevoli Bordonali e Michelotti.
In qualità di relatore, anche a nome degli onorevoli Bordonali e Michelotti, procede ad illustrare i contenuti dell'iniziativa del Governo, a seguito dell'abbinamento testé disposto.
Fa quindi presente che il disegno di legge C. 1917, nel prevedere la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, prevede due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Una delle principali innovazioni concernenti i due organi di autogoverno attiene alla composizione degli stessi. Nello specifico, la presidenza di entrambi gli organi è attribuita al Presidente della Repubblica, mentre sono membri di diritto del Consiglio Pag. 7superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale della Corte di Cassazione.
Fa inoltre presente che gli altri componenti di ciascuno dei Consigli superiori sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. Si prevede, inoltre, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi sono eletti fra i componenti sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento.
Rileva che ulteriore elemento di novità attiene all'istituzione dell'Alta Corte disciplinare cui è attribuita la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, tanto giudicanti che requirenti. Il disegno di legge prevede, quindi, la possibilità di impugnare le sentenze dell'Alta Corte dinnanzi all'Alta Corte medesima, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza. Segnala quindi che le ulteriori disposizioni contenute nel disegno di legge recano modifiche alla Costituzione conseguenti all'istituzione dei sopra menzionati organi, nonché disposizioni transitorie
Più nel dettaglio, e rinviando comunque alla nuova documentazione predisposta dal Servizio studi, fa presente che l'articolo 1 del disegno di legge del Governo interviene sull'articolo 87, decimo comma, della Costituzione che include tra i poteri del Presidente della Repubblica la presidenza del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della modifica apportata dalla disposizione in commento si prevede che il Presidente della Repubblica presieda tanto il Consiglio superiore della magistratura giudicante, quanto il Consiglio superiore della magistratura requirente. La modifica è collegata alla previsione della separazione della funzione giudicante da quella requirente e si connette alla scelta operata dal disegno di legge in esame di istituire due distinti organi di autogoverno.
Segnala che l'articolo 2 modifica il primo comma dell'articolo 102 della Costituzione al fine di precisare che le norme sull'ordinamento giudiziario, che regolano la funzione giurisdizionale esercitata dai magistrati ordinari, devono altresì disciplinare le distinte carriere dei magistrati requirenti e giudicanti.
L'articolo 3 sostituisce integralmente l'articolo 104 della Costituzione. Evidenzia che il primo comma del nuovo articolo 104 della Costituzione, dopo aver ribadito quanto previsto dal vigente articolo 104, ai sensi del quale la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, sancisce la separazione delle carriere della magistratura, specificando che l'ordine giudiziario è composto da magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il secondo comma del nuovo articolo, dunque, istituisce i due nuovi organi di autogoverno della magistratura: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente attribuendo la presidenza di entrambi al Presidente della Repubblica, ribadendo, pertanto, quanto già stabilito dall'articolo 87, decimo comma, della Costituzione, come risultante dalle modifiche apportate dal precedente articolo 1 del disegno di legge. Ai sensi del terzo comma del nuovo articolo 104, il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione, già membri di diritto del vigente CSM, sono membri di diritto, rispettivamente, del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente.
Per quanto concerne i membri non di diritto tanto del Consiglio superiore della magistratura giudicante, quanto del Consiglio superiore della magistratura requirente, il quarto comma del nuovo articolo 104 stabilisce una proporzione fra i membri cosiddetti «laici» e quelli cosiddetti «togati», analoga a quella prevista dall'attuale quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione, prevedendo, tuttavia, un innovativo sistema di sorteggio dei componenti di ciascun Consiglio superiore secondo il seguente meccanismo: 1/3 dei componenti estratti a sorte da un elenco di Pag. 8professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione. La compilazione dell'elenco da parte del Parlamento in seduta comune avviene entro un intervallo di tempo definito, facendo sì che tale adempimento non sia concomitante all'effettiva necessità di selezionare i componenti laici; 2/3 dei componenti estratti a sorte, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.
La disposizione, infine, rinvia alla legge ordinaria per quanto riguarda la definizione delle procedure per il sorteggio, nonché per quanto attiene al numero di componenti da sorteggiare.
Il quinto comma del nuovo articolo 104 della Costituzione, analogamente alla disciplina vigente, prevede che ciascun Consiglio elegga il proprio vicepresidente fra i componenti designati mediante sorteggio dal Parlamento in seduta comune, mentre il sesto comma prevede la durata in carica di quattro anni per i membri non di diritto, specificando che questi non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
Infine, con riferimento al regime delle incompatibilità, il settimo comma del nuovo articolo 104 della Costituzione stabilisce che, finché sono in carica, i componenti tanto del Consiglio superiore della magistratura giudicante, quanto del Consiglio superiore della magistratura requirente non possono, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, analogamente a quanto previsto dalla vigente disposizione costituzionale.
Segnala che l'articolo 4 sostituisce integralmente l'articolo 105 della Costituzione al fine di ripartire tra i due neoistituiti Consigli superiori della magistratura, giudicante e requirente, le competenze che attualmente spettano al Consiglio superiore della magistratura, fatta eccezione per la competenza a decidere sull'azione disciplinare, con riferimento alla quale il medesimo articolo provvede ad istituire un'apposita Corte.
Il primo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione attribuisce a ciascuno degli organi di autogoverno della magistratura la competenza ad assumere, in ossequio alle norme dell'ordinamento giudiziario, le determinazioni concernenti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. Nell'enunciare tali competenze, si provvede altresì a sostituire con le espressioni «valutazioni di professionalità» e «conferimenti di funzioni» il riferimento attualmente recato dall'articolo 105 della Costituzione alle «promozioni», in linea con la disciplina ordinamentale in materia. Il secondo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione affida la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, sia giudicanti sia requirenti, ad un organo collegiale di nuova istituzione denominato Alta Corte disciplinare e il terzo comma ne delinea la composizione. Si prevede che l'Alta Corte sia composta di 15 giudici, di cui: 3 giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; 3 giudici sono estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione; 6 giudici sono estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità; 3 giudici sono estratti a sorte tra i magistrati requirenti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità.
Nella composizione dell'organo è quindi prevista la prevalenza della componente togata.
Il quarto comma del nuovo articolo 105 della Costituzione precisa che il presidente dell'Alta Corte viene eletto tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica e tra quelli estratti a sorte dall'elenco formato dal Parlamento in seduta comune, Pag. 9mentre il quinto comma prevede la durata in carica di quattro anni per i membri della Corte, specificando che l'incarico non può essere rinnovato.
Il sesto comma enumera diverse cause di incompatibilità tra l'ufficio di giudice dell'Alta Corte e altri incarichi. Nel dettaglio, non possono rivestire il ruolo di giudici dell'Alta Corte membri del Parlamento; del Parlamento europeo; di un Consiglio regionale; del Governo.
L'ufficio è altresì incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Per quanto riguarda il procedimento disciplinare, il settimo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione delinea un duplice grado di giudizio, stabilendo che le sentenze adottate in prima istanza dall'Alta Corte sono impugnabili, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte. La disposizione specifica che al giudizio di impugnazione non possano partecipare i componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione in prima istanza.
L'ottavo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione riserva, infine, alla legge ordinaria il compito di determinare gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare, nonché di dettare le norme necessarie ad assicurare il funzionamento dell'Alta Corte, in modo che nel collegio siano rappresentati i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.
Segnala che l'articolo 5 del disegno di legge interviene sull'articolo 106, terzo comma, della Costituzione, che disciplina la designazione a consigliere di cassazione per meriti insigni di professori ed avvocati. In virtù dell'istituzione di due distinti Consigli, uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente, il disegno di legge del Governo specifica che la designazione a consigliere di cassazione avvenga su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante. Inoltre, prevede che anche i magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni possano essere designati all'ufficio di consiglieri di cassazione per meriti insigni.
Gli articoli 6 e 7 del disegno di legge recano modifiche di coordinamento, rispettivamente agli articoli 107, primo comma, e 110 della Costituzione, conseguenti all'istituzione dei due distinti Consigli superiori della magistratura requirente e giudicante.
Infine, l'articolo 8 del disegno di legge reca disposizioni transitorie. In particolare, il comma 1 prevede che entro un anno dall'entrata in vigore della legge costituzionale siano conseguentemente adeguate le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare. Il comma 2 prevede che fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 continuino a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.
Nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, la Commissione procederà nei prossimi giorni a una breve integrazione del ciclo di audizioni già svolto al fine di acquisire elementi di valutazione e informazione con specifico riferimento al disegno di legge cost. C. 1917.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 20.10.