ALLEGATO 1
Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*1.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
*1.2. Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio sull'attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 172 del 2020 al fine di valutare l'andamento delle scelte organizzative e didattiche delle istituzioni scolastiche in merito all'introduzione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria e trasmette una relazione al Parlamento sui relativi esiti»
1.3. Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: le parole fino a: primo grado e
1.4. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole da: e sono aggiunti fino alla fine del numero.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
1.5. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: dall'anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: dall'anno scolastico 2025/2026
1.6. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove un monitoraggio nazionale circa gli esiti e le risultanze della valutazione degli apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi della scuola primaria, di cui l'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che coinvolga famiglie, docenti e dirigenti scolastici, al fine di individuare i correttivi necessari a intervenire in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti.
1.7. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
1.8. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: in decimi con le seguenti: con un giudizio sintetico.
1.9. Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c)
1.10. Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, sopprimere la lettera b)
*1.11. Amato, Orrico, Caso.
*1.12. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
*1.13. Piccolotti.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: delibera con le seguenti: può deliberare.
1.14. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Al comma 1, sopprimere la lettera c)
1.15. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1)
1.16. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il consiglio di classe, nel caso in cui abbia rilevato comportamenti inadeguati da parte di una studentessa o di uno studente, assegna lo svolgimento di specifiche attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale sul cui esito esprime una valutazione riguardo all'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo».
Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi con le seguenti: se il comportamento delle studentesse e degli studenti non abbia determinato l'assegnazione dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), secondo periodo.
1.17. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1), con il seguente:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui il consiglio di classe abbia valutato la necessità di rilevare comportamenti inadeguati da parte di una studentessa o di uno studente, lo stesso consiglio prevede la realizzazione di specifiche attività in materia di cittadinanza attiva e solidale da riportare ed approfondire in un elaborato critico da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo».
1.18. Piccolotti.
Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la parola: pari con la seguente: inferiore
1.19. Piccolotti.
Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo la parola: pari inserire le seguenti: o inferiore.
1.20. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2)
*1.21. Caso, Amato, Orrico.
*1.22. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
*1.23. Piccolotti.
Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire la parola: delibera con le seguenti: può deliberare.
1.24. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Al comma 1, sopprimere la lettera d)
1.25. Amato, Orrico, Caso.
Al comma 1, lettera d), capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: nove con la seguente: otto.
1.26. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Sopprimere il comma 2.
*1.27. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
*1.28. Piccolotti.
Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
4. Al fine di evidenziare la funzione della scuola quale agenzia educativa, in cui si investe in strumenti di prevenzione e di supporto alla crescita delle studentesse e degli studenti per garantire un ambiente formativo e dialogante come modello di sociale convivenza democratica e al fine di favorire la formazione di una coscienza morale e civile e, quindi, sviluppare in tutte le studentesse e in tutti gli studenti comportamenti di cittadinanza attiva e democratica ispirati ai valori della partecipazione e della responsabilità, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.
5. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) apportare modifiche al regolamento di cui al Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto del temporaneo allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:
1) il temporaneo allontanamento dalla scuola, fino ad un massimo di quindici giorni, non deve essere previsto in casi di forme di occupazione o autogestione dell'istituto scolastico in cui non si evidenzino danni a persone o cose;
2) il temporaneo allontanamento dalla scuola, fino ad un massimo di quindici giorni, non deve in alcun modo essere utilizzato per ledere la libertà di pensiero e di espressione dello studente;
3) il temporaneo allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di quindici giorni, non deve essere motivo di diniego alla partecipazione dello studente ai viaggi di istruzione previsti dal consiglio di istituto;
4) le forme di occupazione o di autogestione dell'istituto scolastico fino ad un massimo di sette giorni, nel caso in cui non si verifichino danni a persone o cose, non devono essere considerate interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 340 del codice penale;
b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:
1) prevedere che il temporaneo allontanamento dalla scuola, fino ad un massimo di due giorni, non incida sul voto di comportamento;
2) prevedere che il voto di comportamento inferiore a sei decimi, conseguito a seguito di occupazione o autogestione dell'istituto scolastico, non implichi la mancata ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo.
1.29. Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: di istruzione e formazione, inserire le seguenti: di favorire e di promuovere il benessere della comunità educante e il coinvolgimento delle famiglie,
Conseguentemente dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio e la tutela della salute, il supporto ai processi di apprendimento, ai bisogni educativi speciali e alle persone con disabilità, la consulenza alle famiglie, l'orientamento scolastico e il supporto ai processi organizzativi volti ad assicurare il benessere degli studenti e del personale scolastico, presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado possono essere istituiti, in via sperimentale per gli anni 2025 e 2026, in collaborazione e Pag. 154coordinamento con gli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le Aziende sanitarie locali e d'intesa con gli uffici scolastici regionali, servizi di psicologia scolastica, destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori. Le Aziende sanitarie locali, gli ambiti territoriali sociali o le istituzioni scolastiche, in forma singola o associata, possono assumere, anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati al servizio di psicologia scolastica, in possesso di laurea magistrale in psicologia, di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e di diploma di specializzazione universitaria in psicologia, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 21 gennaio 2019, n. 50, o titolo equipollente.
4-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis. I contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica sono destinati alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli ambiti territoriali sociali secondo criteri e modalità previste dal decreto di cui al precedente periodo, assegnando priorità ai progetti che prevedono una organizzazione territoriale in rete dei servizi di psicologia scolastica e una loro integrazione con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali a livello distrettuale.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.30. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Al comma 4, sostituire le parole da: con uno o più regolamenti fino alla fine del comma, con le seguenti: con successivi provvedimenti si provvederà alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente, individuando specifiche soluzioni per la creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche, al fine di supportare le situazioni di disagio e le difficoltà di studentesse e studenti, di favorire il miglioramento delle relazioni tra docenti e discenti e di promuovere la comunità educante.
1.31. Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: di entrata in vigore della presente legge, inserire le seguenti: sentite le associazioni studentesche rappresentative delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado
1.32. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito della revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione, di cui al primo periodo, si tiene conto dei risultati di un monitoraggio, da avviare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delle esperienze messe in atto dalle scuole sulla valutazione formativa e dell'impatto pedagogico delle azioni svolte sull'apprendimento delle studentesse e degli studenti.
1.33. Orrico, Caso, Amato.
Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: , anche tenendo nella dovuta considerazione studentesse e studenti diversamente abili.
1.34. Orrico, Caso, Amato.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. Al fine di prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, comportamenti violenti, aggressivi e antisociali, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, presso ogni istituto comprensivo è istituito un servizioPag. 155 di consulenza con uno psicologo con il compito di individuare i percorsi di recupero più opportuni e di assistere il consiglio di classe nell'individuazione degli strumenti e dei percorsi educativi di contrasto e di prevenzione dei suddetti fenomeni e comportamenti.
4-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, stabilisce le modalità di funzionamento del servizio, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.
4-quater. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.35. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Al comma 5, alinea, dopo le parole: nel rispetto dell'autonomia scolastica inserire le seguenti: e delle competenze dei consigli di classe che ne valutano l'applicazione,.
*1.36. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
*1.37. Piccolotti.
Al comma 5, sopprimere la lettera a).
1.38. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 5, lettera a), alinea, dopo le parole: apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, inserire le seguenti: a seguito di un ampio confronto con le rappresentanze scolastiche e nel rispetto delle loro prerogative,.
*1.39. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
*1.40. Piccolotti.
Al comma 5, lettera a), numero 1), dopo la parola: comporti, inserire le seguenti: , nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche al fine di prevenire episodi di bullismo o forme di prevaricazione e discriminazione di genere,
1.41. Orrico, Amato, Caso.
Al comma 5, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in attività formative
1.42. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).
*1.43. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
*1.44. Piccolotti.
Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: di attività di cittadinanza solidale fino alla fine del numero, con le seguenti: di un percorso di assistenza e counseling, erogato in presenza, per tramite di uno sportello dedicato, che preveda l'adozione di provvedimenti ispirati al «principio della riparazione del danno», con finalità educativa e che tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.45. Orrico, Caso, Amato.
Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, dopo la parola: attività inserire la seguente: extrascolastiche, di concerto con le famiglie,
1.46. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, dopo la parola: solidale inserire le seguenti: presso la stessa istituzione scolastica o, in casi particolarmente gravi,
Conseguentemente, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: sulla base di una programmazione delle stesse attività condivisa dal Consiglio di classe e approvata dalla famiglia.
1.47. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito con le seguenti: dalle stesse
1.48. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*1.49. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
*1.50. Piccolotti.
Al comma 5, lettera b), numero 1), dopo le parole: mancanze disciplinari gravi e reiterate inserire le seguenti: consistenti in atti violenti e offensivi verso le persone.
1.51. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 2)
1.53. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 4)
1.54. Amato, Caso, Orrico.
Al comma 5, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) prevedere che, al fine di stimolare le studentesse e gli studenti alla partecipazione attiva e al senso di responsabilità nei confronti della comunità scolastica intesa come comunità educante, il Ministro dell'istruzione e del merito adotti linee guida sull'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, previa consultazione del Forum delle associazioni studentesche e delle rappresentanze degli studenti.
1.55. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Al comma 5, lettera b), numero 4), sostituire le parole: prima dell'inizio scolastico successivo con le seguenti: , alla conclusione dell'anno scolastico.
1.56. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 5).
1.57. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito scolastico, che possono determinare comportamenti a rischio, i regolamenti di cui al comma 4, devono altresì prevedere interventi che consentano una progettualità educativa forte ed efficace, attraverso il consolidamento della comunità educante, a partire dalla stabilizzazione dei posti vacanti e disponibili e dalla creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche per il supporto alle situazioni di disagio e alle difficoltà di studentesse e studenti oltre che alla creazione di ambienti di apprendimento generatori di benessere in un contesto di promozione del bene comune.
5-ter. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.58. Orrico, Caso, Amato.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e discriminazione di genere, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione e ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, e per contribuire a restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati uno o più regolamenti in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, secondo le seguenti finalità:
1. promuovere la diffusione di un'attività di mediazione più efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche con l'introduzione di figure come lo psicologo scolastico o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti, ovvero per tramite di sportelli dedicati, composti da team multidisciplinari di professionisti certificati, adeguatamente proporzionati al personale scolastico, nonché al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi;
2. promuovere iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, opportunamente declinata per fascia d'età, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere;
3. istituire, per il personale scolastico afferente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, da effettuare nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro;
4. monitorare e analizzare le segnalazioni di situazioni di pericolo, effettuate dal personale preposto, che potrebbero causare incidenti sui luoghi di lavoro a danno degli alunni, del personale scolastico e ATA;
5. sostenere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, programmi e strategie per migliorare la sicurezza del personale scolastico, anche attraverso l'impiego di sistemi di sicurezza tra i più avanzati e l'adeguamento e l'implementazione dei protocolli di emergenza;
6. incrementare e rafforzare, a principiare dalla Scuola dell'obbligo, la formazione sportiva nonché la cultura musicale e ogni forma di espressione da veicolarsi attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico.
5-ter. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.59. Caso, Amato, Orrico.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Istituzione del servizio di assistenza psicologica scolastica)
1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è istituito un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la Pag. 158formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, tali da poter determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, discriminazione e violenza di genere, disagio giovanile, abbandono e dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistite esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il servizio di assistenza e counseling, di cui al comma 1, è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il team multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.
3. Il team multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale (USR), in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e, nell'ambito della sua attività:
a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;
b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;
c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;
d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. L'attività del team multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento:
a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;
b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;
c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia e discriminazione di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;
d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;
e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;
f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;
g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario Pag. 159(ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;
h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della Scuola.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:
a) il numero dei componenti del team multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;
b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;
c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;
d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;
e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 190.
1.01. Amato, Caso, Orrico.
ART. 2.
Al comma 3, alinea, sostituire le parole: nei limiti dell'organico assegnato all'ufficio scolastico territorialmente competente con le seguenti: prevedendo l'assegnazione dell'organico necessario all'attivazione dei percorsi, aggiuntivo rispetto alle dotazioni organiche complessive,
2.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Al comma 9, sopprimere le parole: da attuare nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
Conseguentemente, al medesimo comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per l'organico aggiuntivo necessario all'attivazione e al proseguimento dei percorsi; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.2. Orrico, Caso, Amato.
ART. 3.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 3.
(Modifiche al codice penale)
1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è inserito il seguente: “Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole Pag. 160di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero per soggetti condannati per delitti commessi con violenza o minaccia, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164”».
3.1. Amato, Caso, Orrico.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 3.
(Modifiche al codice penale)
1. All'articolo 165 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'eventuale importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa”».
3.2. Amato, Caso, Orrico.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 3.
(Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici)
1. Con la sentenza di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7».
3.3. Amato, Caso, Orrico.
ALLEGATO 2
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
Art. 13.
Al comma 1, dopo le parole: specificità delle funzioni e sulla base aggiungere le seguenti: degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché.
13.2. Grippo.
Art. 14.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Disposizioni in materia di inserire le seguenti: selezione e di
14.3. (Nuova formulazione) Cangiano, Varchi, Mollicone.
Art. 15.
Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:
Art. 15-bis.
(Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima)
1. In via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d) o f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione, in favore degli organismi regionali per il diritto allo studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attività didattiche universitarie, delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Pag. 162relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15.03. (Nuova formulazione) Tassinari, De Palma.
Art. 16.
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure urgenti a sostegno degli studenti fuori sede iscritti alle università statali)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
16.01. (Nuova formulazione) Tassinari, De Palma.