ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta comincia alle 11.05.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.
Atto n. 166.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 giugno 2024.
Marco OSNATO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 18 luglio 2024. Segnala che è pervenuta la prescritta intesa della Conferenza unificata, di cui l'atto non era inizialmente corredato, e che dunque la Commissione è ora nelle condizioni di esprimere il parere. Invita quindi il relatore, Pag. 126onorevole De Palma, a formulare una proposta di parere.
Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, formula una proposta di parere favorevole, con una condizione e alcune osservazioni, di cui illustra nel dettaglio i contenuti (vedi allegato 1).
Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) chiede alcuni chiarimenti sulla lettera c) della condizione apposta alla proposta di parere formulata dal relatore. In particolare, chiede a quali prodotti sia riferito l'articolo 39-terdecies del Testo Unico Accise ivi citato.
Marco OSNATO, presidente, evidenzia che l'articolo 39-terdecies del Testo Unico Accise fa riferimento alle imposte gravanti sui tabacchi da inalazione senza combustione.
Laura CAVANDOLI (LEGA) propone di integrare la lettera d) della citata condizione, allo scopo di richiamare il tema della salvaguardia della salute e di esplicitare la necessità di specifiche misure a tutela dei minori.
Marco OSNATO, presidente, evidenzia che la citata lettera d), nella formulazione proposta dal relatore, stabilisce che le misure da introdurre devono «tutelare particolari fasce di popolazione», locuzione che sembrerebbe già comprendere i minori di età. Ritiene, in ogni caso, prendendo atto dei rilievi avanzati dell'onorevole Cavandoli, che la richiamata lettera d) possa essere riformulata, nel senso di esplicitare che le nuove disposizioni, oltre a prevedere misure volte a tutelare la qualità dei prodotti immessi sul mercato, dovranno garantire la tutela della salute, nonché prevedere il divieto di vendita a minori dei prodotti in questione. Invita il relatore ad esprimersi sul punto.
Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, concorda con quanto proposto, accogliendo le integrazioni richieste. Formula pertanto una nuova proposta di parere favorevole, con condizione e osservazioni (vedi allegato 2).
Giorgio LOVECCHIO (M5S) interviene per preannunciare l'astensione dal voto del proprio gruppo parlamentare.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere, come riformulata dal relatore (vedi allegato 2).
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.
Atto n. 171.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.
Marco OSNATO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 1° agosto 2024. Segnala che la prescritta intesa della Conferenza unificata dovrebbe essere a breve trasmessa alla Commissione, consentendo alla Commissione Finanze di esprimersi già nel corso della prossima settimana. Invita quindi la relatrice, onorevole Matera, a illustrare i contenuti del provvedimento.
Mariangela MATERA (FDI), relatrice, ricorda che schema di decreto legislativo dà attuazione ai principi di cui all'articolo 10 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023) contenente i princìpi e i criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA. Esso è composto di 11 articoli.
L'articolo 1 opera una complessiva revisione alla disciplina dell'imposta sulle donazioni e successioni, modificando il Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990. Tra i principali interventi segnala: la riconduzione, in seno al Testo unico, delle modalità di determinazione dell'imposta,Pag. 127 delle aliquote e delle franchigie; ai fini della base imponibile, si prevede che non concorrano a determinare il valore dell'asse ereditario (cosiddetto relictum) le donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore degli eredi e dei legatari (cosiddetto donatum), sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie dell'imposta sulle successioni; l'estensione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni ai trasferimenti derivanti da trust, con l'introduzione di un'apposita e specifica disciplina; l'esclusione dell'imposta sulle donazioni per le liberalità d'uso di cui all'articolo 770, secondo comma, del codice civile, ovvero le liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi; la modifica alle disposizioni sui trasferimenti d'azienda familiare; una generale semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all'invio telematico; l'introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta con successivo controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.
L'articolo 2 introduce alcune modifiche alla disciplina dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, volte ad aggiornare i riferimenti normativi al diritto interno e unionale, semplificare la registrazione degli atti, anche attraverso l'utilizzo di modalità telematiche, facilitare il versamento dell'imposta, anche attraverso l'autoliquidazione della medesima da parte dei contribuenti. Inoltre, in merito alle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, viene prevista un'apposita pattuizione recante la ripartizione del corrispettivo indicata nell'atto o nei suoi allegati.
L'articolo 3 introduce nel testo unico delle imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, due modifiche di coordinamento derivanti dagli interventi normativi di cui agli articoli 1 e 2 dello schema.
L'articolo 4, comma 1, modificando il decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, recante la disciplina dell'imposta di bollo, prevede che l'imposta di bollo riferita ad atti da registrare a termine fisso sia assolta mediante modello F24. Il comma 2 prevede l'esenzione da tale imposta per gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari. Reca, inoltre, modifiche all'ammontare di taluni diritti consolari. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025 (comma 3).
L'articolo 5 modifica le vigenti disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali. La principale novità consiste nell'accorpamento delle due categorie di imposte. Per le operazioni eseguite nell'interesse dello Stato o delle altre pubbliche amministrazioni, le ordinarie tasse inerenti ai servizi ipotecari e catastali non saranno dovute.
L'articolo 6 si occupa di tributi speciali, novellando il decreto-legge n. 533 del 1954 nella parte in cui quest'ultimo regola tributi per servizi resi dal Ministero delle Finanze rinviando inoltre all'allegato 3 dello schema di decreto in esame.
L'articolo 7 interviene sulle modalità di accesso telematico alle banche dati ipotecarie e catastali dell'Agenzia delle entrate, rimettendo ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia la definizione delle modalità di consultazione telematica, nonché ampliando la facoltà di accesso a diversi soggetti, quali pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici.
L'articolo 8 modifica le modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di soggetti iscritti in catasto in qualità di titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione. Il compito di aggiornare le suddette intestazioni sarà svolto dall'Agenzia delle entrate. L'eventuale diritto di accrescimento sarà fatto rilevare dai soggetti che ne beneficiano, per mezzo di apposita domanda di voltura. Le inadempienze sono sanzionate.
L'articolo 9 contiene le norme di raccordo e coordinamento tra la normativa precedente e le disposizioni introdotte dal decreto in esame. Si prevede inoltre che l'adeguamento delle procedure operative, ricadenti sugli uffici, abbia effetto a partire dal 1° gennaio 2025. Viene infine introdotto un criterio di determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie per i rapportiPag. 128 che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'articolo 10 incrementa la dotazione del fondo per l'attuazione della delega fiscale e indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dallo schema di decreto.
L'articolo 11 disciplina infine l'entrata in vigore.
Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.20.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.
La seduta comincia alle 11.20.
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
C. 1902 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Marco OSNATO, presidente, invita il relatore, on. Sala, ad illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.
Fabrizio SALA (FI-PPE), relatore, ricorda che il provvedimento, che si compone di 17 articoli, è suddiviso in 4 capi, ciascuno dedicato alla disciplina di materie diverse.
Il Capo I reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale (articoli 1-5); il Capo II reca disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità (articoli 6-9); il Capo III reca disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-25 (articoli 10-14); il Capo IV, infine, reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca (articoli 15-17).
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'integrale illustrazione del contenuto del provvedimento, evidenzia le disposizioni di interesse per la Commissione Finanze, tutte contenute nel Capo I del decreto-legge.
In particolare l'articolo 2, composto da un unico comma suddiviso in due lettere, alla lettera a) novella il decreto legislativo n. 36 del 2021 (attuativo dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) introducendo il nuovo articolo 13-bis, volto ad istituire una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. La Commissione opererà quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra, al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. La relazione illustrativa di accompagnamento al decreto-legge afferma che l'istituzione della Commissione «risponde all'urgenza di riordino della disciplina in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche, ai fini non solo del regolare svolgimento dei relativi campionati sportivi, ma anche per garantirne l'iscrizione agli stessi. L'urgenza è dettata dalla circostanza per la quale, all'esito dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, gli organismi sportivi saranno chiamati al rinnovo delle cariche e, in tale contesto, è necessario intervenire tempestivamente per far sì che l'organo deputato ai controlli sulle società professionistiche – per l'emissione del parere sull'ammissione di queste ai relativi campionatiPag. 129 – sia indipendente e resti estraneo al Consiglio Federale».
Il medesimo neo-introdotto articolo 13-bis disciplina anche la composizione, le funzioni, l'organizzazione, le modalità di funzionamento, la dotazione finanziaria e di personale della Commissione. Evidenzia che, prendendo in esame le funzioni esercitate dalla Commissione, tra quelle di particolare interesse per la Commissione Finanze vi è la verifica della correttezza e congruità dei documenti societari, con conseguente indicazione delle misure correttive e riparatrici. In tale ambito, restano ferme le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e la Commissione indipendente è chiamata ad attivare forme di collaborazione con quest'ultima. A tutela della propria indipendenza di giudizio e valutazione, la Commissione è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. In particolare, si prevede che la Commissione deliberi, con proprio regolamento, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del contributo ad essa destinato in base al medesimo articolo 13-bis.
Sul piano delle garanzie di indipendenza, ricorda che la Commissione è un organo collegiale, composto da un presidente e da sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra i sei componenti, ve ne sono due di diritto: il Presidente dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate. Il presidente e gli altri quattro componenti sono, invece, scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria. Per tutta la durata dell'incarico, presidente e componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, nel settore dello sport professionistico, nonché ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza.
Passando all'esame dell'articolo 3, sottolinea che esso reca modifiche alla disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo svolte da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni; consentendo che tali prestazioni, fino al limite di un corrispettivo annuo di 5.000 euro, possano svolgersi sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Al verificarsi dei medesimi presupposti, l'articolo introduce altresì una norma speciale sui termini e le modalità delle comunicazioni obbligatorie alla pubblica amministrazione di appartenenza da parte dei soggetti eroganti corrispettivi. Di particolare rilievo per la Commissione Finanze è il comma 2 dell'articolo 3, che abroga la lettera a) dell'articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, avente ad oggetto la qualificazione fiscale come reddito di lavoro autonomo dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa; l'abrogazione è intesa a far chiarezza in ordine all'inquadramento fiscale delle predette ipotesi di prestazioni di lavoro.
È poi ridefinita, tramite una novella del già richiamato decreto legislativo n. 36 del 2021 – in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici –, la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari. Si prevede, in particolare, che i suddetti rimborsi – da corrispondersi nel limite complessivo di 400 euro mensili – pur non concorrendo a formare il reddito del percipiente, concorrano al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis, dello stesso decreto per le prestazioni pensionistiche, Pag. 130nonché – al relativo superamento – costituiscano base imponibile previdenziale.
L'articolo 5, al comma 1, interviene sulla normativa in materia di accesso alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio da parte delle società, quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale. Con l'introduzione di un secondo periodo all'articolo 1, comma 644, della legge di bilancio 2019, si prevede che, in relazione agli incarichi di revisione dei bilanci delle società calcistiche, il limite di durata di tre esercizi e la previsione che gli stessi non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non a tre anni di distanza dal precedente incarico si applichi alle sole società diverse da quelle emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 3).
La seduta termina alle 11.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 10 luglio 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.25 alle 11.30.