CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 luglio 2024
340.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 131

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Atto n. 166.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (Atto n. 166);

   tenuto conto della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», che all'articolo 11, lettera a), reca i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale, con particolare riferimento al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale;

   considerato quanto disposto nell'allegato I del Regolamento (CEE) 2658/87 del Consiglio dell'Unione Europea relativo alla Nomenclatura Combinata (NC), recante il recepimento delle definizioni previste dal Sistema Armonizzato (SA) doganale internazionale all'interno dell'ordinamento dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021;

   preso atto, in particolare, che le modifiche apportate mediante il richiamato Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 al capitolo 24 del SA 2022, concernenti i prodotti di nuova generazione, sono state recepite nella NC con voci e sottovoci specifiche per consentirne la corretta identificazione e la classificazione;

   osservato che il vigente decreto legislativo 25 ottobre 1995, n. 504 («Testo Unico delle Accise»), che stabilisce le definizioni dei prodotti assoggettati al regime di accisa e di imposta di consumo, non prevede la categoria specifica e separata dei prodotti senza tabacco di cui alle sottovoci 2404.12.00.90 e 2404.19.90.00 della NC, in ciò configurandosi un disallineamento dell'ordinamento italiano con le disposizioni relative alla Nomenclatura Combinata UE, tenuto conto delle disposizioni di rinvio alla normativa unionale recate dall'articolo 3 del Testo Unico delle Accise;

   rilevata pertanto la necessità di procedere, anche in linea con le proposte normative recentemente avanzate in tal senso in sede parlamentare, ad una piena armonizzazione delle disposizioni definitorie del Testo Unico delle Accise con quelle statuite dalla Nomenclatura Combinata UE, anche al fine di eliminare i possibili disallineamenti amministrativi in sede di operazioni doganali di import ed export intracomunitario ed extracomunitario dei prodotti richiamati, e della conseguente applicazione dei regimi normativi e sanzionatori;

   ritenuto altresì opportuno provvedere all'introduzione di una contestuale disciplina organica per la circolazione e immissione in consumo dei prodotti richiamati, con riferimento al regime di tassazione, distribuzione ed etichettatura dei prodotti in oggetto;

   visto quanto disposto dall'articolo 5 dell'Allegato 1, Titolo I, Capo II, in materia di autorizzazione al compimento delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura degli Uffici dell'Agenzia delle dogane;

   tenuto conto della necessità di integrare le disposizioni dello schema di decreto,Pag. 132 con particolare riferimento agli articoli 13, 107, 108 e 109, in tema di controllo doganale e processi verbali, al fine di precisare in tale ambito le competenze della Procura europea EPPO (European Public Prosecutor's Office), in aggiunta alla competenza della Procura nazionale;

   visto quanto disposto dagli articoli 41 e 42 dell'Allegato 1, Titolo II, Capo IV, che, rispettivamente dispongono in ordine all'esito dei controlli a posteriori e alla procedura di revisione delle dichiarazioni;

   preso atto delle disposizioni di cui all'articolo 43, comma 2, dell'Allegato 1, Titolo II, Capo IV, che affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di definire con decreto i rapporti tra autorità doganali nazionale ed estere;

   alla luce di quanto disposto dall'articolo 71 dell'Allegato 1, Titolo IV, Capo I, che reca disposizioni sui punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste;

   tenuto conto dei contenuti dell'articolo 79, dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, che disciplina il reato di contrabbando per dichiarazione infedele;

   rilevato quanto disposto dall'articolo 86, comma 3, dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, in tema di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati, composta da dieci o più associati;

   considerato il contenuto dell'articolo 93 dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, che reca le condizioni per l'applicazione della libertà vigilata nel caso di delitto di contrabbando;

   alla luce dei contenuti dell'articolo 100, comma 2, lettera a), dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo II, che reca una sanzione amministrativa in caso di atterraggio fuori dell'aeroporto doganale;

   visto quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo III, in materia di compilazione del processo verbale per le violazioni accertate entro gli spazi doganali;

   ritenuta la necessità di prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, e in vista dell'introduzione di una specifica sanzione a presidio degli interessi suindicati, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

   preso atto, infine, del fatto che lo schema di decreto in esame non prevede la possibilità per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di esonerare i soggetti obbligati e di notoria solvibilità dall'obbligo di garantire, mediante la prestazione di fideiussioni bancarie, il versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   1) provveda il Governo ad introdurre nello schema di decreto legislativo in esame un'apposita norma che disponga l'aggiornamento delle disposizioni attualmente vigenti ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1995 mediante l'introduzione della categoria specifica e separata dei «prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide, privi di tabacco, contenenti o meno nicotina», in linea con le disposizioni della Nomenclatura Combinata dell'UE come aggiornate dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021, definendone altresì specifica disciplina e provvedendo al necessario coordinamento normativo di quanto previsto dall'articolo 39-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995 in conseguenza dell'introduzione della categoria specifica e separata di cui al presente punto; provveda conseguentemente il Governo a introdurre: a) disposizioni in materia di circolazione ed etichettatura di tali prodotti analoghe a quelle previste dall'articoloPag. 133 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995; b) disposizioni in materia di vendita e immissione in consumo di tali prodotti, analoghe, in via esclusiva, a quelle previste dall'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; c) una imposta di consumo su tali prodotti di entità pari a quella prevista dall'articolo 39-terdecies del decreto legislativo n. 504 del 1995; d) tale disposizione dovrà inoltre prevedere misure volte a tutelare la qualità dei prodotti immessi sul mercato nonché a tutelare particolari fasce di popolazione in conformità a quanto previsto per prodotti analoghi,

  e con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    a) in materia di orario degli uffici dell'Agenzia, di cui all'articolo 5 dell'Allegato 1, Titolo I, Capo II, specificare puntualmente l'orario ordinario e i giorni di apertura degli uffici;

    b) riformulare gli articoli 13, 107, 108 e 109 dell'Allegato 1 al fine di precisare la competenza della Procura europea EPPO (European Public Prosecutor's Office), in aggiunta alla competenza della Procura nazionale, per la comunicazione della notizia di reato, nonché di chiarire la competenza per la ricezione del processo verbale in capo all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente sul luogo dove è constatata la violazione;

    c) per l'individuazione dell'Ufficio dell'Agenzia competente in materia di revisione dell'accertamento, all'Allegato 1, Titolo II, Capo IV, agli articoli 41 e 42, precisare che qualora il controllo abbia avuto ad oggetto dichiarazioni registrate presso due o più uffici dell'Agenzia è competente l'Ufficio dell'Agenzia nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale della parte;

    d) all'articolo 43, comma 2, dell'Allegato 1, Titolo II, Capo IV, precisare che in mancanza di emanazione di disposizioni attuative da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, la competenza a regolare i rapporti tra le autorità nazionali e le autorità doganali di altri Paesi, nonché lo scambio di informazioni, spetti ai vertici dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli e della Guardia di Finanza;

    e) all'articolo 71 dell'Allegato 1, Titolo IV, Capo I, laddove viene previsto che per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste restano ferme le vigenti disposizioni più favorevoli, eliminare il generico riferimento alla deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli;

    f) all'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, sostituire l'articolo 79 con il seguente: «Salvo quanto previsto dall'articolo 78, chiunque, allo scopo di evitare il pagamento dei diritti di confine dovuti o di ottenere l'indebita restituzione di diritti, dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato, è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione»;

    g) all'articolo 86, comma 3, dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, stabilire che, nella fattispecie di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati, si applica un aumento di pena pari ad un mezzo nel caso di un numero di associati pari o superiore a dieci;

    h) all'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, articolo 93, sostituire, ai fini della determinazione delle condizioni per l'applicazione della libertà vigilata, il riferimento alla reclusione superiore a un anno, con quello della reclusione inferiore a un anno;

    i) all'Allegato 1, Titolo VI, Capo II, articolo 100, comma 2, integrare la lettera a) al fine di precisare che le condotte sanzionate devono essere poste in essere dal comandante di aeromobili;

    l) all'Allegato 1, Titolo VI, Capo III, articolo 107, riformulare il comma 1 al fine di precisare che la compilazione del processo verbale per le violazioni accertate entro gli spazi doganali spetti al funzionario dell'Agenzia delle dogane all'uopo delegato, anche a seguito di ricezione di un rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria;

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    m) prevedere il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

    n) prevedere la possibilità per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla base di determinati requisiti, di esonerare i soggetti obbligati e di notoria solvibilità dall'obbligo di garantire, mediante la prestazione di fideiussioni bancarie, il versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Atto n. 166.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (Atto n. 166);

   tenuto conto della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», che all'articolo 11, lettera a), reca i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale, con particolare riferimento al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale;

   considerato quanto disposto nell'allegato I del Regolamento (CEE) 2658/87 del Consiglio dell'Unione Europea relativo alla Nomenclatura Combinata (NC), recante il recepimento delle definizioni previste dal Sistema Armonizzato (SA) doganale internazionale all'interno dell'ordinamento dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021;

   preso atto, in particolare, che le modifiche apportate mediante il richiamato Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 al capitolo 24 del SA 2022, concernenti i prodotti di nuova generazione, sono state recepite nella NC con voci e sottovoci specifiche per consentirne la corretta identificazione e la classificazione;

   osservato che il vigente decreto legislativo 25 ottobre 1995, n. 504 («Testo Unico delle Accise»), che stabilisce le definizioni dei prodotti assoggettati al regime di accisa e di imposta di consumo, non prevede la categoria specifica e separata dei prodotti senza tabacco di cui alle sottovoci 2404.12.00.90 e 2404.19.90.00 della NC, in ciò configurandosi un disallineamento dell'ordinamento italiano con le disposizioni relative alla Nomenclatura Combinata UE, tenuto conto delle disposizioni di rinvio alla normativa unionale recate dall'articolo 3 del Testo Unico delle Accise;

   rilevata pertanto la necessità di procedere, anche in linea con le proposte normative recentemente avanzate in tal senso in sede parlamentare, ad una piena armonizzazione delle disposizioni definitorie del Testo Unico delle Accise con quelle statuite dalla Nomenclatura Combinata UE, anche al fine di eliminare i possibili disallineamenti amministrativi in sede di operazioni doganali di import ed export intracomunitario ed extracomunitario dei prodotti richiamati, e della conseguente applicazione dei regimi normativi e sanzionatori;

   ritenuto altresì opportuno provvedere all'introduzione di una contestuale disciplina organica per la circolazione e immissione in consumo dei prodotti richiamati, con riferimento al regime di tassazione, distribuzione ed etichettatura dei prodotti in oggetto;

   visto quanto disposto dall'articolo 5 dell'Allegato 1, Titolo I, Capo II, in materia di autorizzazione al compimento delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura degli Uffici dell'Agenzia delle dogane;

   tenuto conto della necessità di integrare le disposizioni dello schema di decreto,Pag. 136 con particolare riferimento agli articoli 13, 107, 108 e 109, in tema di controllo doganale e processi verbali, al fine di precisare in tale ambito le competenze della Procura europea EPPO (European Public Prosecutor's Office), in aggiunta alla competenza della Procura nazionale;

   visto quanto disposto dagli articoli 41 e 42 dell'Allegato 1, Titolo II, Capo IV, che, rispettivamente dispongono in ordine all'esito dei controlli a posteriori e alla procedura di revisione delle dichiarazioni;

   preso atto delle disposizioni di cui all'articolo 43, comma 2, dell'Allegato 1, Titolo II, Capo IV, che affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di definire con decreto i rapporti tra autorità doganali nazionale ed estere;

   alla luce di quanto disposto dall'articolo 71 dell'Allegato 1, Titolo IV, Capo I, che reca disposizioni sui punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste;

   tenuto conto dei contenuti dell'articolo 79, dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, che disciplina il reato di contrabbando per dichiarazione infedele;

   rilevato quanto disposto dall'articolo 86, comma 3, dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, in tema di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati, composta da dieci o più associati;

   considerato il contenuto dell'articolo 93 dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, che reca le condizioni per l'applicazione della libertà vigilata nel caso di delitto di contrabbando;

   alla luce dei contenuti dell'articolo 100, comma 2, lettera a), dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo II, che reca una sanzione amministrativa in caso di atterraggio fuori dell'aeroporto doganale;

   visto quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo III, in materia di compilazione del processo verbale per le violazioni accertate entro gli spazi doganali;

   ritenuta la necessità di prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, e in vista dell'introduzione di una specifica sanzione a presidio degli interessi suindicati, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

   preso atto, infine, del fatto che lo schema di decreto in esame non prevede la possibilità per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di esonerare i soggetti obbligati e di notoria solvibilità dall'obbligo di garantire, mediante la prestazione di fideiussioni bancarie, il versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   1) provveda il Governo ad introdurre nello schema di decreto legislativo in esame un'apposita norma che disponga l'aggiornamento delle disposizioni attualmente vigenti ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1995 mediante l'introduzione della categoria specifica e separata dei «prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide, privi di tabacco, contenenti o meno nicotina», in linea con le disposizioni della Nomenclatura Combinata dell'UE come aggiornate dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021, definendone altresì specifica disciplina e provvedendo al necessario coordinamento normativo di quanto previsto dall'articolo 39-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995 in conseguenza dell'introduzione della categoria specifica e separata di cui al presente punto; provveda conseguentemente il Governo a introdurre: a) disposizioni in materia di circolazione ed etichettatura di tali prodotti analoghe a quelle previste dall'articoloPag. 137 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995; b) disposizioni in materia di vendita e immissione in consumo di tali prodotti, analoghe, in via esclusiva, a quelle previste dall'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; c) una imposta di consumo su tali prodotti di entità pari a quella prevista dall'articolo 39-terdecies del decreto legislativo n. 504 del 1995; d) tali disposizioni dovranno inoltre prevedere misure volte a tutelare la qualità dei prodotti immessi sul mercato, garantire la tutela della salute, nonché prevedere il divieto di vendita a minori,

  e con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    a) in materia di orario degli uffici dell'Agenzia, di cui all'articolo 5 dell'Allegato 1, Titolo I, Capo II, specificare puntualmente l'orario ordinario e i giorni di apertura degli uffici;

    b) riformulare gli articoli 13, 107, 108 e 109 dell'Allegato 1 al fine di precisare la competenza della Procura europea EPPO (European Public Prosecutor's Office), in aggiunta alla competenza della Procura nazionale, per la comunicazione della notizia di reato, nonché di chiarire la competenza per la ricezione del processo verbale in capo all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente sul luogo dove è constatata la violazione;

    c) per l'individuazione dell'Ufficio dell'Agenzia competente in materia di revisione dell'accertamento, all'Allegato 1, Titolo II, Capo IV, agli articoli 41 e 42, precisare che qualora il controllo abbia avuto ad oggetto dichiarazioni registrate presso due o più uffici dell'Agenzia è competente l'Ufficio dell'Agenzia nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale della parte;

    d) all'articolo 43, comma 2, dell'Allegato 1, Titolo II, Capo IV, precisare che in mancanza di emanazione di disposizioni attuative da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, la competenza a regolare i rapporti tra le autorità nazionali e le autorità doganali di altri Paesi, nonché lo scambio di informazioni, spetti ai vertici dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli e della Guardia di Finanza;

    e) all'articolo 71 dell'Allegato 1, Titolo IV, Capo I, laddove viene previsto che per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste restano ferme le vigenti disposizioni più favorevoli, eliminare il generico riferimento alla deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli;

    f) all'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, sostituire l'articolo 79 con il seguente: «Salvo quanto previsto dall'articolo 78, chiunque, allo scopo di evitare il pagamento dei diritti di confine dovuti o di ottenere l'indebita restituzione di diritti, dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato, è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione»;

    g) all'articolo 86, comma 3, dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, stabilire che, nella fattispecie di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati, si applica un aumento di pena pari ad un mezzo nel caso di un numero di associati pari o superiore a dieci;

    h) all'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, articolo 93, sostituire, ai fini della determinazione delle condizioni per l'applicazione della libertà vigilata, il riferimento alla reclusione superiore a un anno, con quello della reclusione inferiore a un anno;

    i) all'Allegato 1, Titolo VI, Capo II, articolo 100, comma 2, integrare la lettera a) al fine di precisare che le condotte sanzionate devono essere poste in essere dal comandante di aeromobili;

    l) all'Allegato 1, Titolo VI, Capo III, articolo 107, riformulare il comma 1 al fine di precisare che la compilazione del processo verbale per le violazioni accertate entro gli spazi doganali spetti al funzionario dell'Agenzia delle dogane all'uopo delegato, anche a seguito di ricezione di un rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria;

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    m) prevedere il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

    n) prevedere la possibilità per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla base di determinati requisiti, di esonerare i soggetti obbligati e di notoria solvibilità dall'obbligo di garantire, mediante la prestazione di fideiussioni bancarie, il versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati.

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ALLEGATO 3

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il disegno di legge C. 1902 di conversione in legge del DL 71/2024 recante «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.