CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 luglio 2024
339.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806, approvata dal Senato e C. 830 Comaroli.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: di specie ittiche e di altri organismi acquatici con le seguenti: della fauna acquatica.

  Conseguentemente:

   alla lettera b), capoverso comma 2-ter, sostituire le parole: della fauna ittica con le seguenti: della fauna acquatica;

   alla lettera c), capoverso comma 3, sostituire le parole: degli animali storditi o uccisi con le seguenti: della fauna acquatica stordita o uccisa;

   sostituire, ovunque ricorrano, le parole: la fauna ittica con le seguenti: la fauna acquatica.
1.3. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, lettera d), sopprimere le parole: per l'esercizio della pesca sportiva,
1.13. Evi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera c), premettere la seguente parola: pescare, e sopprimere le seguenti parole: e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie.
1.4. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera c), sostituire la parola: detenere, con le seguenti: pescare, detenere,
1.14. Evi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 2-quater.
*1.5. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.
*1.15. Evi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c), d), e) e f).

  Conseguentemente, sopprimere il capoverso comma 5.
1.6. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, sostituire le parole: l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro con le seguenti: la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 4.000 a 22.000 euro.
1.16. Evi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, sostituire le parole: da 1.000 a 6.000 euro con le seguenti: da 2.000 a 12.000 euro.
*1.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.
*1.17. Evi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6, sopprimere le parole: qualora tale reimmissione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e comunque.
1.18. Evi.

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  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: Nei casi in cui non è possibile procedere con la reimmissione, il materiale ittico sequestrato non più vivo viene venduto attraverso canali di commercializzazione in grado di assicurare i preventivi controlli sanitari e il relativo tracciamento. I proventi di tali vendite vengono destinati al finanziamento di campagne di ripopolamento attivo delle acque interne, nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché delle pertinenti norme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1.2. Gatta, Nevi, Arruzzolo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
1.8. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: si applicano solo in caso di recidiva con le seguenti: si applicano anche in caso di recidiva.
1.19. Evi.

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Il materiale ittico sequestrato che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, non possa essere reimmesso nei corsi d'acqua, deve essere sottoposto allo smaltimento nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per i costi relativi allo smaltimento di cui al primo periodo, è utilizzata una quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 11-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
1.9. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 7, sostituire le parole: le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati con le seguenti: le pene e le sanzioni amministrative sono raddoppiate ed è sempre disposta la revoca della licenza.
1.22. Evi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 7, sostituire le parole: le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati con le seguenti: le pene e le sanzioni amministrative sono raddoppiate ed è disposta la revoca della licenza di pesca.
1.10. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso comma 7-bis con i seguenti:

  7-bis. All'accertamento delle violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

   a) i soggetti ed organi indicati all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

   b) gli agenti giurati volontari nominati ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

   c) le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189

  7-ter. I soggetti di cui al comma 7-bis, lettere b) e c), svolgono le attività di vigilanza ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale e secondo le Pag. 122disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
1.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, dopo le parole: per la finanza pubblica, aggiungere le seguenti: le guardie particolari giurate di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189,
1.20. Evi.

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso comma 7-bis, inserire il seguente:

  7-ter. I proventi derivanti dalla violazione dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono destinati al Fondo di cui al comma 11-bis al fine di garantire maggiore efficacia e continuità all'azione di contrasto alla pesca illegale e al bracconaggio ittico nelle acque interne.
1.12. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative al mantenimento di mezzi, natanti e materiale sequestrato e alla loro eventuale successiva distruzione».
1.21. Evi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 25 marzo 1959, n. 125, dopo il primo comma è inserito il seguente:

   «Fermo restando quanto previsto dal primo comma, al fine di garantire la rintracciabilità delle produzioni ed assicurare il rispetto delle disposizioni adottate dalle regioni in materia di gestione delle attività di prelievo, il commercio all'ingrosso dei prodotti della pesca in acque interne si svolge nei rispettivi mercati all'ingrosso o nei centri di vendita all'asta nei territori ove queste strutture di commercializzazione sono presenti ed attive. Non è tuttavia consentita la vendita dei suddetti prodotti freschi durante i periodi in cui la pesca degli stessi, o una qualunque altra forma di prelievo debitamente autorizzata dalle autorità competenti, è comunque vietata secondo le disposizioni vigenti in materia nel corrispondente territorio regionale o in quelli con esso confinanti».
1.1. Gatta, Nevi, Arruzzolo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo antibracconaggio ittico)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato per 10 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.01. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo antibracconaggio ittico)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato per 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.02. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.