AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 9 luglio 2024.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ReCommon, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
L'audizione informale è stata svolta dalle 11.55 alle 12.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana calciatori (AIC), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.10.
Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente dell'Autorità per la laguna di Venezia, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.15.
SEDE REFERENTE
Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
La seduta comincia alle 12.15.
DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
C. 1937 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio 2024.
Mauro ROTELLI, presidente, ricorda che si è testé concluso il ciclo di audizioni informali richieste dai gruppi e che tutta la documentazione depositata nel corso delle audizioni e trasmessa successivamente è consultabile anche sul sito web della Camera nella pagina istituzionale della Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda altresì che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 18 di mercoledì 10 luglio 2024. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.20.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
La seduta comincia alle 12.20.
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
C. 1902 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Mauro ROTELLI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Fabrizio Rossi, Pag. 85impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sulle disposizioni di maggior interesse per la Commissione.
L'articolo 5, al comma 2, attribuisce all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di talune opere complementari in ambito sportivo, indicate in un apposito allegato del provvedimento in esame. Nel dettaglio, le lettere a) e b) operano un'integrazione all'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, nella parte in cui disciplina la composizione e le funzioni dell'organo di amministrazione della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. La modifica specifica che all'amministratore delegato sono attribuite ulteriori funzioni commissariali per la realizzazione degli interventi previsti dal nuovo allegato 1-bis, introdotto dalla lettera c). Sottolinea che al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e – per lo svolgimento delle funzioni commissariali – può avvalersi delle strutture della Società e delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti territoriali senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge in esame sottolinea che tali ulteriori attribuzioni sono volte a fronteggiare le difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di alcune opere ricomprese nel Piano complessivo delle opere olimpiche, nonché di assicurare la realizzazione delle stesse in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento e con i cronoprogrammi previsti. Le opere da realizzare elencate nell'allegato 1-bis, localizzate nella regione Lombardia, riguardano la venue di gara, l'adeguamento dei tracciati e l'impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio presso lo Stelvio Alpine Centre nonché interventi riguardanti il Livigno Snow Park – tra cui il bacino e l'impianto di innevamento – e il Livigno Aerials & Moguls.
L'articolo 16, al comma 1, modifica la composizione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, nominato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024 al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR in materia di alloggi universitari e, come precisato dalla relazione illustrativa, in un'ottica di semplificazione, accelerazione e agevolazione dell'attuazione dei relativi interventi.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.
C. 1930 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Aldo MATTIA (FDI), relatore, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che l'obiettivo del provvedimento è di introdurre disposizioni finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate strategiche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1252.
L'articolo 2 contiene norme per il riconoscimento del carattere strategico dei progetti di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche in Italia, prevedendo tempi definiti per la valutazione di eventuali motivi ostativi e disponendo l'attribuzione della qualifica di progetti di interesse pubblico nazionale. I progetti riconosciuti come strategici dalla Commissione europea diventano di interesse pubblico nazionale e le opere necessarie alla loro realizzazione sono considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti (comma 3).Pag. 86
L'articolo 3 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi per progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche (comma 1). I commi dal 2 al 6 dettano le modalità di presentazione delle domande nonché i termini relativi al procedimento di rilascio dei titoli autorizzativi di detti progetti. È poi specificato che, entro il perimetro della concessione di materie prime strategiche, siano considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'elaborazione dei materiali, nonché per la produzione e la trasmissione dell'energia ed in genere per la coltivazione del giacimento o per la sicurezza della miniera. La concessione comporta – laddove richiesto dal concessionario – vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica (comma 7). Per progetti di estrazione mineraria nei fondali marini, i titoli sono rilasciati considerando l'aggiornamento della carta mineraria e gli effetti, tra le altre cose, sull'ambiente marino e sulla biodiversità (comma 8).
L'articolo 4 istituisce presso il MASE un punto unico di contatto per il rilascio delle autorizzazioni per progetti strategici di riciclaggio di materie prime critiche strategiche (comma 1). Stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e i termini massimi di rilascio delle autorizzazioni, con eventuali deroghe temporali. Il punto verifica la completezza delle domande e può richiedere integrazioni, con un iter autorizzatorio massimo di 10 mesi (commi 2 e 3). Tale termine è ridotto a 8 mesi per progetti già dichiarati strategici, progetti con procedimenti pendenti o per l'estensione di progetti esistenti (comma 4). I termini possono essere prorogati fino a 3 mesi in circostanze eccezionali, previa approvazione del Comitato tecnico (comma 5). Le disposizioni si applicano anche ai progetti strategici che includono attività di trasformazione, oltre a quelle di estrazione o riciclaggio (comma 6). Infine, è prevista una deroga al limite per il conferimento di incarichi dirigenziali al Ministero dell'ambiente per rafforzare la dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e dal precedente (comma 7).
L'articolo 6 istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) il Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche, con compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, oltre a funzioni di coordinamento in materia (comma 1). Ogni tre anni, il Comitato predispone un Piano nazionale delle materie prime critiche, sottoponendolo all'approvazione del CITE (comma 2) e svolge attività funzionali al monitoraggio strategico (comma 3). In ragione del comma 4, al Comitato tecnico è affidato il compito di orientare e facilitare i promotori dei progetti; tale supporto deve concentrarsi sulle attività riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore, ossia l'estrazione, la trasformazione e il riciclo.
L'articolo 7, al comma 1, esclude l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione di incidenza per il permesso di ricerca di materie prime strategiche, se la ricerca non supera due anni e segue le modalità ivi specificate. L'attività di ricerca può iniziare decorsi trenta giorni dalla comunicazione al punto di contatto unico (di cui all'articolo 3) che informa il Comitato tecnico. L'istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) e la Soprintendenza territorialmente competente esercitano funzioni di vigilanza e controllo sui progetti. In caso di irregolarità, questi enti possono interrompere il permesso di ricerca ed effettuare una segnalazione al MASE e al MIMIT (comma 2).
L'articolo 9 è finalizzato ad incrementare il recupero di risorse minerarie, correlate ai rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche. Nel dettaglio, prevede che le disposizioni del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, purché compatibili, siano estese anche al rilascio dei titoli abilitativi per le strutture chiuse – incluse quelle abbandonate – di deposito Pag. 87dei rifiuti di estrazione. Il comma 2, invece, prevede una serie di interventi di modifica al decreto legislativo n. 117 del 2008, relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, includendo ulteriori tipologie di rifiuti, connessi ad attività minerarie chiuse o abbandonate, nonché dei rifiuti di estrazione di precedenti attività estrattive; tra le modifiche più rilevanti, l'istituzione di un Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici.
L'articolo 10 dispone che ISPRA sviluppi il Programma nazionale di esplorazione mineraria, in collaborazione con MIMIT e MASE (comma 1). La convenzione con questi ministeri include milestone e target il cui mancato raggiungimento può portare alla revoca del finanziamento, con l'elaborazione del Programma che verrebbe quindi messa a gara (comma 2). Il comma 3 indica i contenuti del Programma mentre il comma 4 consente all'ISPRA di avvalersi di competenze esterne per l'elaborazione del suddetto, nei limiti dei finanziamenti previsti dal comma 9. Si chiarisce come le attività di indagine ed esplorazione per il Programma non debbano essere invasive (comma 5) e che lo stesso debba essere approvato dal CITE entro il 24 marzo 2025 (comma 6), mentre la Carta mineraria aggiornata deve essere pubblicata entro il 24 maggio 2025 (comma 7). ISPRA deve anche rielaborare i dati esistenti entro il 26 luglio 2024 per individuare nuove risorse minerarie e pubblicare una prima mappa accessibile al pubblico (comma 8).
Infine, l'articolo 15 introduce alcune misure di coordinamento della normativa di settore apportando delle modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Testo unico ambientale), che disciplina il CITE; la lettera a), introduce una nuova funzione che consiste nel rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, mentre la lettera b) prevede che il CITE approvi il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e si pronunci sulla richiesta di valutazione dello status di progetto strategico relativo all'estrazione, alla trasformazione o al riciclo delle materie prime strategiche.
In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.
Mauro ROTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.30.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
La seduta comincia alle 12.30.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
Atto n. 161.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2024.
Mauro ROTELLI, presidente, ricorda che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata richiesta la trasmissione di documenti ai soggetti segnalati dai gruppi entro la giornata odierna e che tali documenti saranno consultabili anche attraverso la pagina istituzionale della Commissione nel sito web della Camera.Pag. 88
Avverte che è stato trasmesso il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 20 luglio 2024.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.40.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.
La seduta comincia alle 13.30.
DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.
C. 1946 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2024.
Elisa MONTEMAGNI (LEGA), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Il Sottosegretario Claudio BARBARO concorda con la proposta di parere della relatrice.
Patty L'ABBATE (M5S) nel denunciare il continuo svilimento del Parlamento e l'accentramento delle funzioni legislative nel Governo, sottolinea che il decreto, già eterogeneo alla nascita, non consente alcuna modifica, impedendo così l'instaurarsi di un confronto tra le diverse posizioni. Un esempio di tale criticità è la disposizione riguardante la Xylella fastidiosa, per la quale si sarebbero potute valutare misure alternative quali la creazione di un fondo per la salvaguardia della fertilità dei suoli e il contrasto alla desertificazione, la piantumazione di varietà di ulivo resistenti al batterio, il monitoraggio fitosanitario e l'assistenza tecnica agli agricoltori. Altre proposte includono incentivi economici, campagne informative e un approccio integrato nella lotta contro il batterio. Rileva che anche l'articolo 5, inerente all'uso del suolo agricolo per la realizzazione di impianti fotovoltaici, sarebbe stato meritevole di confronto, ma purtroppo è mancato un dibattito sul bilanciamento tra le esigenze legate alla decarbonizzazione e la necessità di preservare la fertilità dei suoli agricoli. Osserva, inoltre, come l'articolo 5-bis, che introduce misure urgenti per la continuità produttiva degli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole, meritasse una maggiore ponderazione proprio attraverso un confronto parlamentare. Esprime poi perplessità in merito alla norma riguardante gli stabilimenti ILVA di Taranto, puntualizzando come temi quali la riconversione tecnologica e green, l'impatto ambientale e sanitario e la bonifica del sito di un'azienda strategica per il Paese avrebbero richiesto una discussione approfondita, anche alla luce dell'urgenza di assicurare ai cittadini di Taranto il diritto ad un lavoro sano in un ambiente salubre, criticando quindi l'assenza di misure strategiche nel provvedimento. Per quanto attiene alla scarsità idrica, sottolinea come il Governo ne ignori la reale causa, vale a dire il cambiamento climatico, stigmatizzando le misure contenute nel provvedimento volte a differire adempimenti e attività che avrebbero dovuto essere svolte nell'anno passato. Riferendosi poi all'ultima relazione annuale di ARERA, denuncia che solo una minima parte delle acque reflue viene riutilizzata in agricoltura, nonostante un potenziale ben più elevato. Infine, esprime una posizione critica nei confronti di quelli che definisce «provvedimenti spot», facendo riferimento ad esempio alle risorse destinate alla Sicilia, considerate del tutto insufficienti rispetto alle gravi carenze infrastrutturali dell'isola. Per Pag. 89le motivazioni testé indicate, preannuncia quindi il voto contrario dei deputati del gruppo di appartenenza sulla proposta di parere della relatrice.
Eleonora EVI (PD-IDP) rileva come il provvedimento sia inadeguato ad affrontare le grandi sfide attuali, quali, ad esempio, la scarsità idrica e la riconversione agricola. Esprime una posizione critica a motivo dell'introduzione di nuovi ostacoli alle energie rinnovabili, che dovrebbero invece essere incentivate e sostenute. In aggiunta, esprime preoccupazione per le concessioni al settore venatorio, in quanto il provvedimento consente la caccia notturna anche nelle aree non interessate dalla peste suina africana, oltre a prevedere il coinvolgimento del personale delle Forze Armate nell'attuazione delle misure, in tal modo violando, a suo avviso, la lettera dell'articolo 9 della Costituzione, che assicura tutela agli animali e alla biodiversità. Per tali ragioni, dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 13.40.