SEDE CONSULTIVA
Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta comincia alle 13.50.
DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.
C. 1946 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Marco OSNATO, presidente, rammenta che la discussione in Assemblea del provvedimento è prevista a partire da domani, 10 luglio. Invita la relatrice, onorevole Matteoni, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.
Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, ricorda che il provvedimento reca un complesso di norme in materia di attività agricole. Più in dettaglio, esso contiene: interventiPag. 51 a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati; misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana, della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu; misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l'efficientamento del sistema informatico agricolo nazionale e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare; norme in materia faunistica e venatoria, nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare; misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione dettagliata del contenuto del provvedimento, evidenzia le disposizioni di interesse per la Commissione Finanze.
Ricorda anzitutto il comma 2 dell'articolo 1, che dispone una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un calo del volume d'affari di almeno il 20 per cento o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione delle quantità conferite o della produzione primaria almeno pari al 20 per cento nel 2023. In particolare, viene prevista la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza nel 2024, la proroga per 12 mesi dei termini di rimborso senza oneri per le parti e il differimento automatico della scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia e dall'ISMEA.
Segnala poi l'articolo 1, comma 7 che ridisciplina, per l'anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, già disciplinato dall'articolo 16 del decreto-legge n. 123 del 2024, con una formulazione ritenuta tuttavia eccessivamente generica in relazione agli adempimenti richiesti dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato.
Ricorda che tale credito di imposta è stato introdotto in favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti diretti all'acquisto di beni strumentali, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. L'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, riconosce alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura un credito d'imposta «secondo quanto disposto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico». La relazione illustrativa chiarisce che, in fase di attuazione della misura, è risultato evidente alle Amministrazioni coinvolte come il comma 1, pur prescrivendo l'applicazione della misura anche al settore dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, operava solamente un generico rinvio al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e dunque non consentiva di adempiere tout court agli obblighi di comunicazione o notifica alla Commissione Europea, difettando degli elementi essenziali necessari. La norma abroga pertanto l'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 123 del 2024 e introduce, con specifico riguardo alle imprese sopracitate, una nuova agevolazione fiscale, in parte analoga a quella prevista dalla norma abrogata, precisando i riferimenti alla normativa europea in tema di aiuti di Stato rilevante per il settore di riferimento. In analogia con la previgente disciplina, il credito di imposta spetta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con esclusivo riferimento all'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste Pag. 52dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso spetta nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024. Sono agevolabili gli investimenti finalizzati all'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Si prevede, con riguardo al valore dei terreni e degli immobili, un limite pari al 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Rispetto a quanto già disciplinato dall'articolo 16 del decreto-legge, 19 settembre 2023, n. 124 sono presi in considerazione gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024 e viene introdotta l'esclusione dall'agevolazione dei progetti di investimento di importo inferiore a 50 mila euro (invece dei previgenti 200 mila euro).
Segnala poi inoltre il comma 9-ter dell'articolo 1, introdotto dal Senato, il quale differisce dal 30 giugno al 31 agosto i termini di presentazione, per le aziende agricole, di alcune dichiarazioni necessarie per accedere a tutte le funzionalità del sistema «Carta dell'uso dei suoli» e così avvalersi di aliquote ridotte di accisa relative ai prodotti energetici. Tale differimento opera solo per l'anno 2024. Si tratta dello slittamento dei termini previsti per presentare la documentazione necessaria per avvalersi: dell'accisa ridotta sul gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale; dell'esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente: dell'accisa ridotta sulla benzina, nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale; dell'accisa ridotta 10 per cento dell'aliquota ordinaria sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche. Tali agevolazioni sono riconosciute: agli esercenti le attività svolte in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e nell'anagrafe delle aziende agricole; alle cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti sopra citati, per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese; alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche; ai consorzi di bonifica e di irrigazione; alle imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese.
Segnala altresì che al Senato sono stati introdotti i due nuovi commi 2-ter e 2-quater all'articolo 5, i quali prevedono che il reddito d'impresa derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica di impianti fotovoltaici con moduli a terra, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, per la parte eccedente il limite di «agrarietà» previsto dalla legislazione vigente, sia determinato nei modi ordinari. In base alla legislazione vigente, invece, il contribuente può scegliere l'opzione, per la parte eccedente il limite di «agrarietà» (sino a 260.000 kWh anno), di determinare il reddito applicando ai corrispettivi un coefficiente di redditività del 25 per cento.
Infine rileva che è di interesse per la Commissione Finanze l'articolo 13, comma 2, il quale interviene sulle disposizioni che autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere, nel limite massimo di 320 milioni di euro per il 2024, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni a favore delle società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti della società Ilva s.p.a. La modifica in commento dispone che il MEF, al fine di attuare tale previsione, possa avvalersi di primarie istituzioni finanziarie senza applicazione delle disposizioni vigenti in materia di limiti di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza.
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (vedi allegato 1).
Pag. 53DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.
C. 1896 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Marco OSNATO, presidente e relatore, ricorda anzitutto che l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea è previsto a partire da lunedì 15 luglio. In qualità di relatore, passa, quindi, ad illustrare i contenuti del provvedimento.
Nel rinviare, per una disamina più approfondita, alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che il provvedimento – che consta di 4 articoli – reca, all'articolo 1, modifiche puntuali a varie disposizioni del Testo unico dell'edilizia (TUE), di cui al D.P.R. n. 380 del 2001.
Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, segnala che la lettera d) integra l'articolo 31, comma 5, del TUE, che disciplina le vicende riguardanti le opere acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune nel caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità dallo stesso, non rimossi entro 90 giorni dall'ingiunzione di rimozione o di demolizione. In particolare, si attribuisce al Comune la facoltà di alienare il bene e l'area di sedime nel rispetto di alcune prescrizioni e delle disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica.
L'articolo 2 introduce disposizioni finalizzate al mantenimento delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19.
L'articolo 3 reca norme finali e di coordinamento. Per quanto riguarda i profili di interesse per la Commissione, segnala che il comma 3 di tale disposizione interviene sull'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 – relativo alla semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali – introducendovi un nuovo comma 7-bis. Al riguardo, rammenta che il comma 7 del richiamato articolo 56-bis demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze la riduzione delle somme spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà, a titolo non oneroso, beni immobili già utilizzati a titolo oneroso. Inoltre si prevede che, ove non sia possibile procedere all'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato attraverso la riduzione delle risorse, l'Agenzia delle entrate proceda al relativo recupero a valere sui tributi spettanti all'ente.
Per effetto della novella in esame, i richiamati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze prevedono altresì la ripartizione della riduzione ovvero del recupero delle minori entrate per lo Stato, in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto ministeriale. Tale disposizione si applica limitatamente alle annualità pregresse.
L'articolo 4, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto.
Alla luce di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 14.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta comincia alle 14.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.
Atto n. 159.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del Pag. 54giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 3 luglio 2024.
Marco OSNATO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore onorevole Centemero, ripercorre brevemente la relazione illustrata da quest'ultimo nella seduta del 26 giugno e formula sull'atto una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
La seduta termina alle 14.05.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 335 del 3 luglio 2024:
a pagina 116, trentaseiesima riga, eliminare la parola «UNEM,» e le parole «AssoPetroli Asso-».
a pagina 116, trentasettesima riga, eliminare la parola «Energia,».
a pagina 116, trentottesima riga, eliminare le parole «AssoPetroli-Assoenergia e».