ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 3 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.25.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
Atto n. 156.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, segnala che lo schema di provvedimento in esame è predisposto ai sensi della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che conferisce la delega al Governo per il recepimento delle Pag. 297direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2022-2023) e all'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega ai fini del recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438.
Precisa come tale direttiva abbia introdotto modifiche alle norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, di cui rispettivamente alle direttive 93/49/CEE e 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione («ORNQ») e le prescrizioni per impedirne l'ingresso, l'insediamento e la diffusione mediante i materiali di moltiplicazione.
Segnala altresì che oggetto del presente schema di decreto legislativo, in attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 11 della legge n. 15 del 2024, è il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 nella parte in cui apporta modifiche alla direttiva 2014/98/UE.
Evidenzia che la direttiva 2014/98/UE è stata recepita a livello nazionale con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che, tra le altre cose, contiene le norme riguardanti gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
Con questo schema di decreto legislativo, in attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato articolo 11, vengono pertanto apportate modifiche ed integrazioni al predetto decreto legislativo n. 18 del 2021.
Il provvedimento consta di 4 articoli.
L'articolo 1 definisce il campo di applicazione e le finalità dell'intervento normativo, volto, come si è visto, ad apportare modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, per il recepimento dell'articolo 2 della direttiva 2022/2438 e per la correzione di errori materiali e refusi di scrittura riscontrati nel decreto legislativo medesimo, al fine di garantire la corretta interpretazione e applicazione delle relative disposizioni.
L'articolo 2 è composto da 4 commi e reca modifiche ed integrazioni finalizzate ad introdurre deroghe a requisiti tecnici preesistenti di natura fitosanitaria, che le diverse categorie di materiali di moltiplicazione devono rispettare, l'adeguamento di misure transitorie già previste, nonché la soppressione di determinati organismi nocivi dall'allegato II in quanto per essi non sono più previsti requisiti fitosanitari specifici. Si tratta di modifiche necessarie ad uniformare i requisiti tecnici in ambito fitosanitario agli aggiornamenti introdotti dall'articolo 2 della direttiva 2022/2438/UE.
L'articolo 3 reca le disposizioni necessarie a correggere refusi di scrittura riscontrati in quattro specifici articoli del decreto legislativo n. 81 del 2021. Tali modifiche si rendono necessarie al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del decreto legislativo medesimo.
L'articolo 4 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.
In conclusione, non ravvisando elementi di contrasto con l'ordinamento UE, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.
Atto n. 159.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere sullo Pag. 298schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, (cosiddetta «Secondary Market Directive», SMD), relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.
La SMD – con la quale si modificano, tra l'altro, le direttive 2008/48/CE (Credit Consumer Directive) e 2014/17/UE (Mortgage Consumer Directive) – si propone di incoraggiare lo sviluppo del mercato secondario dei crediti deteriorati e ad aumentare il livello di armonizzazione all'interno del mercato unico, dettando alcune regole comuni cui i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati devono attenersi per operare all'interno dell'Unione e fissando standard uniformi per garantirne l'idonea condotta e una vigilanza efficace sui gestori di crediti.
Rileva che lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva europea sopra citata, modifica e integra essenzialmente il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (di seguito TUB), nonché il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti.
Fa presente inoltre che lo schema di decreto introduce un nuovo capo II nel titolo V del TUB, dedicato all'attività di acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza. In particolare, segnala che l'attività di acquisto di crediti in sofferenza viene liberalizzata, eliminando la riserva di attività fino ad oggi prevista, mentre viene introdotta la riserva di attività sulla gestione di crediti in sofferenza con l'istituzione di una nuova figura di intermediario introdotta dalla SMD – il «gestore di crediti in sofferenza» – autorizzato e vigilato dalla Banca d'Italia. Ricorda che sono inoltre previsti interventi sul Titolo VI in materia di trasparenza e rapporti con i clienti, oltre che sulla disciplina sanzionatoria di cui al Titolo VIII.
Mette in risalto altresì la modifica dell'articolo 19-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale, affinché tra gli «enti soggetti a regime intermedio», oggetto di una disciplina più rigorosa di quella ordinaria, siano ricompresi anche i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del nuovo articolo 114.6 del TUB.
Ricorda che lo schema di provvedimento dispone inoltre l'attuazione delle deleghe previste dall'articolo 7 della legge di delegazione europea n. 15 del 2024, ad eccezione di quelle previste dalla lettera b) in tema di modifica e integrazione al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 in materia di antiriciclaggio, stante i paralleli lavori di carattere sistemico sulla materia per recepimento del cosiddetto «AML package», e dalla lettera l) relativa alle ulteriori modifiche da apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, ove necessarie per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione dei crediti e la disciplina di recepimento della normativa europea della direttiva (UE) 2021/2167, nonché l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia dell'ordinamento nazionale e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso. Ai fini dell'esercizio di tali deleghe, è comunque previsto il termine ordinario di dodici mesi.
Il presente schema di decreto legislativo reca le disposizioni necessarie al recepimento della direttiva, rimettendo, come in altri casi analoghi, alla Banca d'Italia il compito di dettare, con propri provvedimenti entro sei mesi, disposizioni di attuazione di quanto previsto dalla norma primaria con riferimento agli aspetti di natura tecnica o applicativa.
Infine, in riferimento alla disciplina in materia di sanzioni, ricorda come sia prevista l'estensione della disciplina sanzionatoria prevista dal titolo VIII del TUB ai «gestori di crediti in sofferenza». Gli importi derivanti dall'attività sanzionatoria saranno riversati dalle autorità competenti al bilancio dello Stato sulla base delle esistenti previsioni legislative.
Evidenzia che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 29 dicembre 2023 e che, conseguentemente, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2024/74, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la quale potrà essere archiviataPag. 299 con la rapida adozione dello schema di decreto legislativo.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, non rilevando elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'UE, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale.
Atto n. 160.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo all'esame della XIV Commissione ha ad oggetto il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale dà attuazione alle previsioni dell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024).
Fa presente innanzitutto che la direttiva 2022/2464 ha modificato una serie di atti legislativi previgenti dell'Unione allo scopo di rafforzare la normativa in materia di rendicontazione non finanziaria, nell'intento di renderla più adeguata a sostenere la transizione dell'Unione europea verso un'economia sostenibile.
In particolare, segnala che vengono ulteriormente specificati i requisiti di rendicontazione, garantendo che le grandi società e le PMI quotate siano tenute a pubblicare informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità, quali diritti ambientali, diritti sociali, diritti umani e fattori di governance.
Evidenzia come l'auspicio è che l'obbligo per le aziende di divulgare tali informazioni sia suscettibile di aumentare la responsabilità aziendale, evitando discrepanze negli standard di sostenibilità e facilitando la transizione verso un'economia verde.
Nell'ambito dei provvedimenti normativi necessari al recepimento della suddetta direttiva si colloca il presente schema di decreto legislativo, composto da 19 articoli che introducono modifiche a diversi provvedimenti conformemente a quanto indicato dai principi di delega.
L'articolo 1 contiene le definizioni. In particolare, occorre rilevare che, nella definizione di «micro-imprese», «piccole e medie imprese quotate», «imprese di grandi dimensioni» e «gruppo di grandi dimensioni», lo schema di decreto legislativo correttamente riprende le definizioni della direttiva 2013/34/UE, in materia di conti annuali e consolidati, come modificate dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775. Non essendo tale direttiva delegata ancora oggetto di delega legislativa per il suo recepimento, si applica il criterio generale di delega di cui all'articolo 32, lettera f), della legge n. 234 del 2012, secondo cui «nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega».
Gli articoli da 2 a 8 individuano l'ambito di applicazione (articolo 2) il contenuto della rendicontazione societaria di sostenibilità, sia individuale (articolo 3) che consolidata (articolo 4), e della relazione di sostenibilità da parte delle imprese di paesi terzi che hanno generato ricavi nel territorio dell'UE (articolo 5), il regime di pubblicità dei suddetti documenti (articolo 6), i casi di esonero dagli obblighi di rendicontazione (articolo 7), nonché l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità (articolo 8).Pag. 300
L'articolo 9 reca una serie di modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con il quale era stata recepita la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
L'articolo 10 regola il regime delle sanzioni, mentre l'articolo 11 disciplina il coordinamento delle autorità di controllo.
Gli articoli 12, 13 e 14 modificano, rispettivamente, il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 e il decreto legislativo n. 136 del 2015, di recepimento della direttiva 2014/34/UE, al fine di adeguarne le disposizioni alle previsioni della direttiva oggetto di recepimento e conformemente ai principi di delega.
L'articolo 15 introduce ulteriori norme di coordinamento volte a incidere sulla normativa di alcuni soggetti tenuti alla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile.
L'articolo 16 reca le misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni con cui la Commissione europea, periodicamente, adegua all'andamento dei prezzi i criteri dimensionali che definiscono gli schemi di bilancio utilizzabili dalle società in base ai valori dell'attivo patrimoniale e dei volumi dei ricavi realizzati.
L'articolo 17 regola l'entrata in vigore del decreto, l'articolo 18 detta le disposizioni transitorie e l'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria.
In conclusione, non riscontrando profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'UE, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.35.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 3 luglio 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.