ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto n. 156.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminato per i profili di competenza lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (Atto del Governo n. 156);
vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, che conferisce delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2022-2023 – e all'articolo 11 reca i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega ai fini del recepimento della richiamata direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438;
rilevato che l'obiettivo dello schema di decreto legislativo, in attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato articolo 11, è la modifica del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, per il recepimento dell'articolo 2 della direttiva 2022/2438 e per la correzione di errori materiali riscontrati nel decreto legislativo medesimo, al fine di garantire la corretta interpretazione e applicazione delle relative disposizioni;
rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. Atto n. 159.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminato per i profili di competenza lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, (cosiddetta «Secondary Market Directive» o SMD), relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati (Atto del Governo n. 159);
ricordato che la SMD – con la quale si modificano, tra l'altro, le direttive 2008/48/CE (Credit Consumer Directive) e 2014/17/UE (Mortgage Consumer Directive) – è volta a rendere più dinamici i mercati secondari dei crediti deteriorati all'interno dell'Unione europea, con l'obiettivo di aumentare la concorrenza, anche su base transnazionale, favorendo l'ingresso di nuovi player attraverso l'apertura dei mercati nazionali e aumentando al contempo i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti;
vista la delega disposta dall'articolo 7 della legge 21 febbraio 2024 n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), recante princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE;
rilevato che tali modifiche si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2021/2167, proponendosi d'incoraggiare lo sviluppo del mercato secondario dei crediti deteriorati, eliminando gli ostacoli al loro trasferimento attraverso la liberalizzazione dell'acquisto di crediti deteriorati, riservandone comunque la gestione ad operatori specializzati e specificamente autorizzati;
ritenuto come, complessivamente, lo schema di decreto legislativo in esame sia coerente con i princìpi e criteri di delega fissati dalla legge di delegazione europea 2022-2023 e con la direttiva (UE) 2021/2167 in attuazione;
considerato che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 29 dicembre 2023, e che, conseguentemente, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2024/74, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la quale potrà essere archiviata con l'adozione del decreto legislativo;
rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale. Atto n. 160.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminato per i profili di competenza lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale dà attuazione alle previsioni dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024 n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023);
rilevato che a fronte delle esigenze emerse a seguito dell'implementazione del regime previgente di cui alla direttiva 2014/95/UE, relativa alla comunicazione d'informazioni di carattere non finanziario, la nuova disciplina è intesa:
ad aumentare la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni di sostenibilità, alla ricerca della convergenza tra domanda e offerta delle stesse;
ad assicurare che tali informazioni siano pertinenti, confrontabili, attendibili, facilmente accessibili e utilizzabili;
a rendere più efficienti gli sforzi compiuti dalle imprese diminuendo così i costi per le stesse;
considerato altresì che l'intervento normativo permetterà di migliorare l'informativa resa, permettendo agli investitori di valutare meglio i rischi inerenti alla sostenibilità dei propri investimenti e contribuendo al rafforzamento del Mercato unico europeo;
rilevato che il provvedimento appare pienamente coerente con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.