SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 3 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.10.
Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero.
C. 960.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 maggio 2024.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che la Commissione, nella seduta dello scorso 15 maggio, ha deliberato di richiedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione da parte del Governo di una relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede, pertanto, alla relatrice se tale relazione sia disponibile.
La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, unitamente a una nota predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (vedi allegato), dalle quali emergono profili di criticità sul piano finanziario connessi all'attuazione delle disposizioni in esso contenute.
In particolare, rappresenta che la relazione tecnica trasmessa dall'amministrazione competente non individua puntualmente la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento medesimo. Osserva, infatti, che la stessa non indica la base di calcolo della percentuale del 30 per cento dei proventi da destinare al rafforzamento dei servizi consolari previsti dalla presente proposta di legge.
Rileva, inoltre, che non risulta possibile riscontrare la quantificazione ivi riportata, in quanto sul capitolo 3553, articolo 02, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, a ciò appositamente deputato, non risultano affluiti versamenti nell'anno 2023.
Per quanto concerne i possibili fabbisogni di personale conseguente all'applicazione delle disposizioni in esame, segnala altresì che, in assenza di una specifica previsione normativa e di elementi di quantificazione, l'indicata misura di copertura mediante percentuale degli introiti di cui trattasi non è idonea a fronteggiare una spesa rigida e continuativa, quale è quella per l'assunzione di personale dipendente.
Da ultimo, evidenzia che la formulazione della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 non risulta applicabile, né tecnicamente corretta, in quanto la stessa, prevedendo il diretto prelievo dal conto corrente valuta Tesoro in favore del bilancio autonomo della singola sede diplomatica-consolare, determina una gestione fuori bilancio non consentita dalla vigente normativa contabile.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP), considerata sia la complessità dei rilievi finanziari contenuti nella documentazione testé depositata dalla rappresentante del Governo, sia l'indubbia importanza e trasversalità della tematica oggetto della presente proposta di legge, ritiene opportuno valutare la possibilità di rinviarne il seguito dell'esame per un paio di settimane, al fine di pervenire nel frattempo, attraverso un'interlocuzione diretta con i Dicasteri a vario titolo coinvolti, all'individuazione di soluzioni che possano superare le criticità rilevate.
La sottosegretaria Lucia ALBANO dichiara che da parte del Governo nulla osta all'accoglimento della proposta di rinvio del seguito dell'esame del provvedimento formulata dal deputato Ubaldo Pagano.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, concorde la Commissione, rinvia quindi il Pag. 55seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici.
C. 1929 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il progetto di legge all'esame della Commissione si compone di due articoli e dispone la proroga del termine per l'esercizio della delega per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante l'adozione di testi unici.
In primo luogo, rileva che l'articolo 1 del disegno di legge proroga il termine per l'attuazione della predetta delega, previsto dall'alinea dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 111 del 2023, stabilendo che lo stesso sia fissato al 31 dicembre 2025, anziché in dodici mesi dal 29 agosto 2023, data di entrata in vigore della citata legge n. 111.
In proposito, ricorda che il predetto articolo 21, comma 1, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi a specifici principi e criteri direttivi indicati dal medesimo comma.
Per quanto concerne i profili finanziari di tale previsione, ferme restando le disposizioni di copertura finanziaria riferite alle deleghe di cui agli articoli da 1 a 21, contenute nell'articolo 22 della legge n. 111 del 2023, segnala che la relazione tecnica riferita all'articolo 21 di tale provvedimento precisa che dall'attuazione dei relativi criteri di delega non deriveranno oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività necessarie saranno svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
In relazione all'articolo 2, fa presente che esso prevede che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Bilancio, rileva che il provvedimento, limitandosi a prorogare il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 21, comma 1, della legge n. 111 del 2023, da un lato, estende il termine per l'adozione di decreti legislativi dai quali, secondo quanto indicato nella relazione tecnica riferita al disegno di legge delega, non derivano oneri a carico della finanza pubblica e, dall'altro, non incide comunque sul meccanismo di copertura finanziaria previsto dall'articolo 22 della medesima legge n. 111 del 2023.
Alla luce di tali circostanze, preso atto altresì che la relazione tecnica allegata al disegno di legge non ascrive effetti finanziari al provvedimento, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere.
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
C. 1902 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, che dispone la conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio Pag. 56dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, chiede in particolare chiarimenti in merito alle seguenti disposizioni.
Con riferimento all'articolo 2, evidenzia che la norma istituisce una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, che è un organo collegiale dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è composta da un presidente e sei componenti, di cui due di diritto, il presidente dell'INPS e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, e quattro di nomina governativa. Segnala che, se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti nominati sono collocati fuori ruolo in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato. Fa presente che la Commissione provvede alla gestione delle spese di funzionamento nei limiti dei contributi previsti dalla medesima disposizione a carico delle federazioni sportive e delle società sportive e che viene, altresì, istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione prevedendo che la dotazione organica complessiva non possa eccedere le trenta unità, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione, cinque funzionari e otto assistenti. Evidenzia, poi, che l'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso, che al medesimo personale si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore, la Commissione si avvale di un contingente massimo di quindici funzionari, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione. Rileva che il personale in mobilità da altra amministrazione pubblica conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza che resta a carico della medesima e beneficia del trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. Osserva che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Fa presente, inoltre, che la Commissione può avvalersi di esperti che per il 2024, se a titolo oneroso, non possono eccedere il numero di cinque unità, nel limite di spesa complessivo di euro 200.000 e che per l'istituzione e l'avvio della Commissione è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per il 2024. Osserva, quindi, che a decorrere dal 2025, gli oneri complessivi per la gestione della Commissione vengono indicati dalla norma in euro 3.500.000 e agli stessi si provvede per una quota, pari a euro 1.900.000, a valere sul contributo annuale che viene posto a carico delle Federazioni sportive di riferimento, e per l'ulteriore quota, indicata nell'importo massimo complessivo di euro 1.600.000, a valere sul contributo annuale introdotto in capo alle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione, calcolato sulla soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società. Rileva che la previsione di un contributo a carico delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione determina oneri che vengono valutati in 590.000 euro per il 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dal 2027 ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Al riguardo, prende atto dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica in merito agli oneri, pari a euro 1.700.000 per il 2024 e a euro 3.500.000 a decorrere dal 2025, della Commissione riferiti tanto agli organi, costituiti dal presidente, quattro Pag. 57componenti nominati e segretario generale, quanto al personale, costituito da due dirigenti di II Fascia, quindici funzionari in mobilità da altre pubbliche amministrazioni da impiegare nelle more delle procedure concorsuali, quindici funzionari di ruolo, cinque funzionari non di ruolo e otto amministrativi non di ruolo in mobilità da altre pubbliche amministrazioni, agli esperti, in un numero massimo di cinque nel 2024, nonché, infine, alle spese di funzionamento. Peraltro, rileva che con riguardo alla componente degli oneri riferita agli organi, la relazione tecnica si limita a indicarne l'importo complessivo in euro 519.035,55 per il 2024, da giugno 2024, e in euro 889.774,09 annui a decorrere dal 2025, fornendo gli elementi di quantificazione solo in merito alla figura del segretario generale, ossia euro 198.201,55 per il periodo da giugno a dicembre 2024 e in 339.774,09 a decorrere dal 2025, peraltro non prevista espressamente dalla norma, consentendo di determinare solo in via residuale l'importo concernente cumulativamente il presidente e i quattro componenti di nomina governativa. Tanto premesso, ritiene opportuno che vengano forniti ulteriori elementi che consentano di evidenziare in modo univoco i compensi del Presidente e dei quattro componenti nominati, fornendone, altresì, i sottostanti parametri di quantificazione. Inoltre, posto che la norma prevede che il presidente e i quattro componenti di nomina governativa, se dipendenti pubblici, siano collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato, dovrebbe essere valutata, a suo avviso, l'opportunità di integrare la medesima disposizione al fine di prevedere, all'atto del collocamento fuori ruolo del suddetto personale, l'indisponibilità di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, così come invece stabilito per il contingente di personale cosiddetto in prestito proveniente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali.
Riguardo al personale cosiddetto in prestito presso la Commissione, segnala che andrebbe inoltre fornito un chiarimento in merito al fatto che la relazione tecnica, laddove tale personale provenga dal comparto Funzioni centrali ex ministeri, valorizza al 70 per cento l'indennità di presidenza a carico della Commissione, ossia solo per la differenza tra la predetta indennità e quella corrisposta dall'amministrazione di provenienza, mentre la norma sembrerebbe porre l'intero trattamento accessorio, di cui dovrebbe far parte anche l'indennità di presidenza, a carico della Commissione senza alcuna considerazione riguardo alla provenienza del personale. Evidenzia, altresì, che la suddetta quota residua di contribuzione, indicata nella misura massima di euro 1.600.000, prevista in favore della Commissione a carico delle società sportive professionistiche sottoposte a vigilanza, in quanto contributo obbligatorio, come anche confermato dalla relazione tecnica, risulta deducibile dall'imposta versata dalle medesime società sportive. Osserva che dalla disposizione deriva un conseguente minor gettito IRES e IRAP riconducibile a tali enti, con oneri valutati dalla norma in 590.000 euro per il 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dal 2027, in merito ai quali non si hanno osservazioni da formulare. Peraltro, riguardo alle risorse utilizzate a copertura dei predetti oneri, fa presente che la relazione tecnica non fornisce elementi volti ad assicurare che la soglia massima del contributo posto a carico delle società sportive professionistiche sottoposte a vigilanza, pari allo 0,15 per cento del fatturato di ciascuna di esse, consenta di raggiungere l'ammontare del corrispondente finanziamento da destinare alla Commissione pari a 1.600.000 euro. Su tale aspetto ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca elementi di informazione.
Rileva che viene, inoltre, differito dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di istituzione, all'interno delle società sportive professioniste, di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie, di cui al comma 1, lettera b). Al Pag. 58riguardo, preso atto della neutralità finanziaria della disposizione, evidenziata dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1, lettera a), capoverso Art. 13-bis, comma 10, fa fronte agli oneri per l'istituzione e il funzionamento della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, pari a euro 1.700.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021. Rileva che alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Con riferimento alla copertura finanziaria indicata dalla disposizione, che – secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento – spiega i propri effetti solo in termini di saldo netto da finanziare, evidenzia che l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di società sportive professionistiche, nonché di società e associazioni sportive dilettantistiche, ai fini del ristoro delle spese sanitarie sostenute dalla suddette società e associazioni sportive in relazione all'infezione da COVID-19.
Fa presente che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, la dotazione del suddetto Fondo è stata oggetto di un incremento pari a 20 milioni di euro per il 2022. Al riguardo, fa presente che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2021, in attuazione del sopracitato articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, sono stati stabiliti i criteri di gestione del Fondo istituito dalle medesime disposizioni, prevedendo, tra l'altro, che le risorse non assegnate a seguito della chiusura della procedura di erogazione dei contributi disciplinata dal medesimo decreto sarebbero rimaste nella disponibilità del Fondo stesso, per essere ripartite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Evidenzia che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022 sono stati quindi individuati, ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, e dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, le modalità e i termini di accesso al Fondo e di erogazione delle risorse residue dello stesso, per un ammontare complessivo di 72.940.247,52 euro. Ciò posto, osserva che la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame afferma che il richiamato Fondo risulta, ad oggi, con una capienza residua pienamente sufficiente alla copertura degli oneri previsti dalla disposizione e che il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 indica, nel pertinente capitolo di spesa del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, economie di spesa pari a 22.982.011,26 euro.
Alla luce di tale quadro, ritiene nondimeno necessario acquisire dal Governo informazioni in merito alla disponibilità delle risorse individuate dalla norma in esame, anche tenuto conto dell'ulteriore versamento di 4 milioni di euro disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera a), del presente decreto. Ritiene, altresì, opportuno, acquisire indicazioni dal Governo in ordine all'allocazione delle medesime risorse nell'ambito del citato bilancio autonomo, atteso che, per l'anno 2024, sul relativo capitolo di spesa non risultano appostate somme.
Con riferimento alla compensazione finanziaria degli effetti derivanti, in termini Pag. 59di fabbisogno e di indebitamento netto, dalla disposizione in esame rileva preliminarmente che dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento risulta che gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento sono quantificati in misura pari a quelli indicati in termini di saldo netto da finanziare.
Quanto alla riduzione, per l'anno in corso, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si formulano osservazioni, posto che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che, alla data del 1° luglio scorso, sul citato capitolo residuano risorse disponibili, per l'anno 2024, in misura pari a 79.751.212 euro e che tale disponibilità risulta adeguata a far fronte anche alle riduzioni previste dall'articolo 4, comma 4, lettera a), e dall'articolo 16, comma 2, del presente provvedimento.
Fa presente, altresì, che il comma 1, lettera a), capoverso Art. 13-bis, comma 13, fa fronte agli oneri derivanti dal comma 11, lettera b), del medesimo capoverso, valutati in 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. In proposito, preso atto che l'importo degli oneri indicati corrisponde agli effetti in termini di minori entrate ascritti dalla relazione tecnica alle disposizioni del comma 11, lettera b), del capoverso Art. 13-bis, rileva che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione iniziale pari a 226.852.684 euro per l'anno 2024, a 301.396.557 euro per l'anno 2025 e a 331.212.455 euro per l'anno 2026. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse utilizzate, assicurando altresì che dal predetto utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo oggetto di riduzione.
Con riferimento all'articolo 3, evidenzia che la norma modifica la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo rese da pubblici dipendenti, consentendo tali prestazioni, fino al limite del corrispettivo annuo di euro 5.000, sulla base della sola comunicazione preventiva da parte dell'interessato all'amministrazione di appartenenza, in luogo dell'acquisizione dell'autorizzazione di quest'ultima – in base a quanto previsto nell'assetto già vigente – in tutti i casi di lavoro sportivo con corrispettivo, di cui al comma 1, lettera a), e comma 3, lettera a). Al riguardo non ha osservazioni da formulare stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione evidenziate dalla relazione tecnica.
Rileva, inoltre, che viene disposta l'abrogazione di una norma del testo unico delle imposte sui redditi, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, che qualifica come reddito da lavoro autonomo i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa; ciò, come precisato dalla relazione illustrativa, al fine di far salva con chiarezza la distinzione, ai fini fiscali, tra attività abituale e attività occasionale. Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica riferisce che la disposizione non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che la stessa si concretizza in un mero intervento di semplificazione della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro sportivo, volto ad evitare ambiguità interpretative riguardo agli aspetti legati, in particolare, alla determinazione del reddito da lavoro sportivo, nelle forme del lavoro autonomo. Su tale aspetto non ha pertanto osservazioni da formulare.
Osserva come venga, pertanto, ridefinita, al comma 3, lettera b), la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari, consentendo il riconoscimento di rimborsi forfettari, nel limite complessivo Pag. 60di 400 euro mensili, per prestazioni rese anche nel comune di residenza dell'interessato, laddove nell'assetto previgente il rimborso è previsto, senza limite, esclusivamente per le spese documentate relative vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, o per spese oggetto di specifica autocertificazione nel limite di 150 euro mensili. Fa presente che la novella, nel confermare che i rimborsi ai volontari non concorrono a formare il reddito del percipiente, precisa che tali importi sono inclusi nel computo degli emolumenti per l'applicazione dei limiti massimi di esclusione dall'imponibile della contribuzione previdenziale e delle imposte sui redditi, limiti stabiliti per alcune fattispecie di compensi per lavoro sportivo nell'area del dilettantismo; e che, pertanto, vengono sottoposti a tassazione e a prelievo contributivo qualora i medesimi importi superino i predetti massimali di esclusione. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare.
Evidenzia che viene, infine, introdotto l'obbligo di comunicazione relativa ai rimborsi forfettari in commento, nominativi e importi, tramite apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, prevedendo che tale comunicazione sia resa immediatamente disponibile all'INL, all'INPS e all'INAIL e sia messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati e il sistema pubblico di connettività e cooperazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione, anche in ragione dell'assenza di effetti finanziari scontati sui saldi di finanza pubblica in relazione alla novellata disciplina dei rimborsi forfettari in parola. Quanto ai meccanismi di comunicazione dei dati relativi ai medesimi rimborsi, che coinvolgono il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, la piattaforma digitale nazionale dati e il sistema pubblico di connettività e cooperazione, andrebbero forniti, a suo avviso, ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria della disposizione, con specifico riguardo alle eventuali misure di rafforzamento delle dotazioni, anche infrastrutturale di natura informatica, finalizzate all'implementazione del suddetto circuito informativo tra le amministrazioni interessate.
Per quanto concerne l'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma prevede che NADO Italia, organizzazione nazionale antidoping, articolazione funzionale dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA), non ricompresa nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche rilevanti per la contabilità nazionale, sia dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente, e che per l'esercizio delle sue funzioni, la stessa si avvalga delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.A., organismo, viceversa, ricompreso nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1. Segnala che viene, quindi, confermata fino al 2025 l'applicazione del meccanismo di finanziamento del sistema sportivo nazionale riferito a CONI e a Sport e salute S.p.A. che, nell'assetto già vigente, definito dal comma 630 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, prevede uno stanziamento annuo a decorrere dal 2019 non inferiore a 410 milioni di euro – 45 milioni di euro annui per CONI, 363 milioni di euro annui per Sport e salute S.p.A. e 2 milioni di euro annui per regolazioni contabili in materia di concorsi e pronostici sportivi –, di cui al comma 2, lettera a). Evidenzia che il suddetto meccanismo di finanziamento viene rimodulato invece a decorrere dal 2026, con l'introduzione di un nuovo comma 630-bis alla legge n. 145 del 2018, prevedendo un importo complessivo di 410 milioni di euro annui, assegnando a NADO Italia 7,7 milioni di euro annui, riducendo in pari misura le risorse destinate a Sport e salute S.p.A. e, conseguentemente, per il medesimo ammontare, il finanziamento che quest'ultima deve destinare alle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi Pag. 61civili dello Stato e delle associazioni benemerite che, in una ultima analisi, a decorrere dal 2026, dovranno farsi carico degli oneri derivanti da NADO Italia, di cui al comma 2, lettera b).
Rileva che per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per il 2024 e di euro 7.700.000 annui a decorrere dal 2025, di cui al comma 3. Tanto premesso, evidenzia che le suddette fattispecie onerose appaiono derivare dall'attribuzione, ad opera del comma 1, della personalità giuridica di diritto privato alla NADO Italia, quale agenzia tecnica indipendente. Ciò stante, segnala che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 andrebbe riferita al comma 1 e non già al comma 2 che invece si limita a confermare fino al 2025 e a rimodulare, a decorrere dal 2026, lo stanziamento complessivo destinato al sistema sportivo nazionale ricomprendendovi dal 2026 anche NADO Italia. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Inoltre, considerato che la medesima relazione tecnica si limita a fornire, ai fini della quantificazione dei suddetti oneri, il dettaglio delle sole spese di funzionamento, pari a 3,3 milioni di euro nel 2024 e 6,4 milioni di euro a decorrere dal 2025, appare opportuno, a suo avviso, acquisire ulteriori elementi e dati che consentano di verificare l'importo dell'onere relativo alle spese di personale, pari a 0,7 milioni di euro nel 2024 e 1,3 milioni di euro a decorrere dal 2025. In particolare, osserva che andrebbero forniti elementi in merito alla tipologia di personale, con particolare riferimento alla qualifica, di cui si avvarrà o continuerà ad avvalersi NADO Italia e alle modalità in cui si sostanzierà tale avvalimento.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 4 fa fronte agli oneri recati dal comma 3, pari a euro 4.000.000 per l'anno 2024 e 7.700.000 annui a decorrere dall'anno 2025, con le seguenti modalità: per l'anno 2024, secondo quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021. Rileva che alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008; per l'anno 2025, secondo quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004; a decorrere dall'anno 2026, secondo quanto disposto dalla lettera c), a valere sulle somme di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo in esame.
Al riguardo, con riferimento alla copertura degli oneri riferiti all'anno 2024, di cui alla lettera a), rimanda alle richieste di chiarimento già formulate con riferimento all'identica modalità di copertura degli oneri individuata, per la medesima annualità, dall'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso 13-bis, comma 10, per l'istituzione e il funzionamento della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Quanto alla riduzione, per l'anno in corso, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, non ha osservazioni da formulare, posto che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che, alla data dello scorso 1° luglio, sul citato capitolo residuano risorse disponibili, per l'anno 2024, in misura pari a 79.751.212 euro e che tale disponibilità risulta adeguata a far fronte anche alle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso Art. 13-bis, comma 10, e dall'articolo 16, comma 2, del presente provvedimento.
Con riferimento alla copertura degli oneri per l'anno 2025, di cui alla lettera b), evidenzia che il Fondo per interventi strutturaliPag. 62 di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione iniziale di bilancio pari a 226.852.684 euro per l'anno 2024, a 301.396.557 euro per l'anno 2025 e a 331.212.455 euro per l'anno 2026. Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, che il Governo confermi la sussistenza delle risorse utilizzate, assicurando altresì che dal predetto utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo oggetto di riduzione.
Infine, con riferimento alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2026, di cui alla lettera c), fa presente che, attraverso il rimando, operato dalla disposizione, al comma 2, lettera b), dell'articolo, si dispone che le risorse necessarie al finanziamento dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia – NADO Italia, a decorrere dal 2026, siano reperite a valere sul meccanismo di finanziamento in favore del movimento sportivo nazionale previsto dal comma 630-bis dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, introdotto dal comma 2, lettera b), dell'articolo in esame. Rileva che ai sensi di tale meccanismo, che dal 2026 sostituirà quello previsto dal vigente comma 630 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e della NADO Italia è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in settori di attività legati al mondo sportivo. Fa presente che, in particolare, nel ripartire le suddette risorse, una quota pari a 45 milioni di euro è destinata al CONI, una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro è destinata alla società Sport e Salute Spa e una quota pari a 7,7 milioni di euro è destinata alla NADO Italia e che un'ulteriore quota di 2 milioni di euro è destinata, infine, alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 634 a 639 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Rileva che rispetto alla ripartizione prevista dal vigente comma 630, si prevede una riduzione di 7,7 milioni di euro del contributo destinato alla società Sport e salute Spa e una corrispondente riduzione delle risorse destinate al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, a valere sulla quota di risorse destinata alla medesima società.
Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine ai possibili effetti della riduzione, a decorrere dall'anno 2026, delle risorse destinate dalla società Sport e salute Spa al finanziamento di enti operanti in campo sportivo rispetto alla funzionalità di soggetti rientranti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, quali i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.
Con riferimento all'articolo 9, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono nel quadro della riforma della legislazione sulla disabilità, con particolare riferimento ad alcune delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 62 del 2024. Ritiene che sia utile rammentare che detto decreto ha previsto, a regime dal 2026, nuovi istituti, fra i quali, la «valutazione di base», la «valutazione multidimensionale» e il «progetto di vita», e, in fase transitoria per gli anni 2024 e 2025, sia una sperimentazione locale dei nuovi istituti sia apposite misure di formazione, la cui attuazione era demandata a regolamenti governativi tuttora non adottati.
Rammenta, inoltre, che quanto alle risorse previste a regime, il citato decreto legislativo ha disposto un'apposita autorizzazione di spesa permanente per le nuove assunzioni presso l'INPS, cui è stata affidata l'attuazione dei nuovi compiti.
Quanto alle risorse previste, invece, per la fase transitoria, rammenta quanto segue ai sensi del medesimo decreto legislativo. In primo luogo, per la formazione del personalePag. 63 che dovrà attuare la nuova normativa è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025. In secondo luogo, alla sperimentazione della «valutazione di base», per gli anni 2024 e 2025 si provvede con le risorse di cui all'autorizzazione di spesa per le nuove assunzioni dell'INPS, decorrenti dal 2024. Infine, alla sperimentazione della «valutazione multidimensionale» e del «progetto di vita» sono destinate le risorse del Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Fa presente che, nel predetto quadro della legislazione vigente, l'articolo ora in esame interviene a disciplinare direttamente taluni profili che erano demandati a regolamenti attuativi, al fine di assicurare il completamento, entro il 31 dicembre 2024, della formazione dei soggetti interessati dall'applicazione delle nuove norme. Più specificamente, l'articolo ora in esame individua, al comma 1, direttamente nove territori provinciali nei quali procedere alla sperimentazione ed attribuisce, al comma 2, le attività di formazione al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, elencandole specificamente al comma 5. Ai sensi di quanto previsto dai commi da 2 a 4, il citato Dipartimento potrà provvedervi avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, di Formez PA o stipulando convenzioni con le amministrazioni e le associazioni interessate. Il successivo comma 6 riconosce ai discenti i soli rimborsi spese, con esclusione di ogni altro emolumento, mentre il seguente comma 7 autorizza la spesa di 5,54 milioni per l'anno 2024 e di 0,72 milioni di euro per l'anno 2025 per l'attuazione dei commi 2, 4, 5 e 6, provvedendo alla relativa copertura finanziaria. Evidenzia che la predetta autorizzazione di spesa riguarda i seguenti oneri: 3 milioni di euro per il 2024 da destinare a Formez PA per la formazione, secondo le disposizioni del comma 2; 720.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per emolumenti e rimborsi spese degli esperti incaricati dal Dipartimento, secondo quanto previsto al comma 4; 814.020 euro per il 2024 per le attività di formazione svolte dal Dipartimento, di cui al comma 5, sebbene tale somma non risulta indicata in norma ma è ricostruibile dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo; 1 milione di euro per il 2024 per i rimborsi delle spese di viaggio dei partecipanti alla formazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 6. Sottolinea, in proposito, che rispetto agli oneri dianzi elencati la relazione tecnica illustra gli elementi posti a base della quantificazione, che appaiono riscontrabili.
Ciò premesso, evidenzia preliminarmente che gli oneri riferiti ai commi 2, 4 e 6 sono tutti configurati come limite massimo di spesa e le relative attività appaiono modulabili nel limite delle disponibilità finanziarie e dunque, limitatamente a questo profilo, non formula osservazioni, essendo gli oneri limitati all'entità del relativo stanziamento, ciò anche tenuto conto che, in sostanza, la norma in esame dispone in via legislativa circa una disciplina transitoria già demandata a regolamenti attuativi e per la quale erano già state stanziate le necessarie risorse.
Riguardo all'attività degli esperti di cui ai commi 2, 3 e 4, segnala che, mentre il prospetto riepilogativo degli oneri e la norma di copertura finanziaria di cui al comma 7 quantificano i medesimi oneri sia per l'anno 2024 sia per l'anno 2025 – presupponendo quindi una proroga della citata attività nell'anno 2025 a prescindere dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2024 – la relazione tecnica invece precisa che la norma non comporterà oneri sino a che non sarà adottato il predetto regolamento poiché è quest'ultimo che deve disciplinare la formazione che si svolgerà nel 2025 e sarà sempre tale regolamento a determinare l'importo da riconoscere agli esperti che svolgano l'attività oltre il termine del 31 dicembre 2024.
Ritiene quindi che, sulla base di tali considerazioni, la quantificazione di un onere, per di più da considerare come tetto di spesa, anche nell'anno 2025, non appare del tutto coerente. Qualora tale interpretazionePag. 64 fosse confermata dal Governo, dovrebbe essere esplicitato, alla lettera a), che il limite di spesa complessivo relativo all'attività degli esperti, desumibile dal comma 4 e dalla relazione tecnica, è pari a 720.000 euro per l'anno 2024, dall'altro, dovrebbe essere valutata l'opportunità di non quantificare oneri con riguardo all'anno 2025, rimodulando conseguentemente la copertura finanziaria di cui al comma 7, posto che per tale anno la fissazione dell'importo da riconoscere agli esperti che svolgono l'attività oltre il termine del 31 dicembre 2024 sarebbe rimessa al regolamento, come per altro già previsto a legislazione vigente. Sempre al comma 2, rileva che dovrebbe essere altresì esplicitato, alla lettera c), che la stipula dei protocolli di intesa e delle convenzioni deve aver luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché con riferimento ad essi il provvedimento non destina alcuna risorsa. Con riguardo, invece, al comma 3, ritiene che dovrebbe essere precisato, riformulando il secondo periodo, che, sia la disciplina delle attività formative nei territori non oggetto della sperimentazione, sia la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025 degli incarichi di formazione nei predetti territori è rimessa al regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2024 che può provvedere anche a rideterminare la misura massima individuale e complessiva del compenso dovuto per i medesimi incarichi a valere sulle risorse del fondo di cui al citato all'articolo 32, comma 2, come già previsto a legislazione vigente. Quanto, infine, al comma 4, fa presente che dovrebbe essere valutata l'opportunità di espungere il terzo periodo, per effetto della riformulazione del comma 3 testé proposta; infine, per gli oneri derivanti dal comma 5 rileva che dovrebbe essere inserita un'esplicita autorizzazione di spesa, pari a 820.000 euro per l'anno 2024, posto che essa è desumibile solo dalla relazione tecnica e dalla norma di copertura finanziaria.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4, quarto periodo, dell'articolo 9 prevede che, in caso di proroga degli incarichi assegnati agli esperti presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, il relativo compenso è rideterminato nella misura indicata dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 2 – rectius comma 1 – del decreto legislativo n. 62 del 2024, con oneri a carico del medesimo regolamento.
Fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, ritiene anzitutto necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla formulazione della disposizione finanziaria in commento, al fine di individuare in modo univoco quali risorse si intendano utilizzare con finalità di copertura. In proposito, rileva, in primo luogo, che i commi 1 e 2 del predetto articolo 32 del decreto legislativo n. 62 del 2024 demandano ad un apposito regolamento ministeriale la definizione delle misure di formazione dei soggetti coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita delle persone con disabilità, di cui ai Capi II e III dello stesso decreto legislativo n. 62 del 2024, nonché la definizione delle iniziative formative di carattere nazionale congiunte e dei trasferimenti di risorse alle regioni per la formazione di carattere territoriale. Sottolinea, inoltre che per l'attuazione di tali disposizioni, il successivo comma 3 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025. Tutto ciò premesso, segnala, da un lato, che il comma 7 dell'articolo in esame, nel prevedere un'autorizzazione di spesa finalizzata all'attuazione del presente articolo, richiama anche l'attuazione del comma 4 e, pertanto, appare già provvedere agli oneri derivanti dalla proroga degli incarichi disposta dalla norma in esame, pari a 720.000 euro per l'anno 2025.
In particolare, osserva che tali oneri, di entità equivalente a quelli previsti dal presente provvedimento per l'attività svolta dagli esperti nell'anno 2024, sembrerebberoPag. 65 essere stati computati, in base a quanto emerge dalla relazione tecnica, tenendo conto del compenso ad essi spettante e del rimborso delle spese di missione sostenute. In tale quadro, rileva che andrebbe pertanto acquisita una conferma da parte del Governo in ordine alla correttezza di tale ricostruzione e all'opportunità di modificare conseguentemente la disposizione di cui al comma 4, quarto periodo, nel senso di prevedere che la eventuale rideterminazione dei compensi abbia luogo nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7 dell'articolo in esame, che già provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4, salvo non voler integralmente rinviare la possibilità di proroga degli incarichi e la disciplina dei relativi compensi al regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2024, come prospettato nella parte relativa ai profili di quantificazione. Come anticipato, rileva quindi che il comma 7 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 4, 5 e 6, pari a 5,54 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,72 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024. Nel ricordare che il predetto fondo reca una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025, segnala che la relazione tecnica sul punto si limita ad affermare che il Fondo oggetto di riduzione risulta «ampiamente capiente». Ciò posto, nel rilevare che le disposizioni istitutive del Fondo sono entrate in vigore il 30 giugno scorso, successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame, ritiene opportuno acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva possibilità di utilizzare le risorse stanziate per ciascuno degli anni 2024 e 2025, senza che da ciò derivi pregiudizio alla realizzazione delle ulteriori attività formative che, in base alla normativa di riferimento, trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Dal punto di vista formale, ritiene che andrebbe infine valutata l'opportunità – sulla quale si richiede l'avviso del Governo – di modificare la disposizione in esame al fine di precisare che oggetto di riduzione è il Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, posto che tale ultima disposizione non reca un'espressa autorizzazione di spesa.
Con riguardo all'articolo 10, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano determinati requisiti e risultino in servizio da almeno tre anni a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare.
Per i soggetti vincitori del summenzionato concorso ma destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, invece, è prevista la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, trascorso il quale gli stessi sono immessi in ruolo. Rileva, inoltre, che entrambi i destinatari delle norme sono comunque tenuti, entro il termine del 30 giugno 2025, ad acquisire, con oneri a proprio carico, trenta crediti formativi del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti.
Ciò premesso, pur prendendo atto del fatto che gli oneri connessi allo svolgimento dei corsi di formazione sono posti a carico dei partecipanti e che la relazione tecnica esclude l'insorgenza di oneri precisando che il personale di nuovo inquadramento in ruolo sarà immesso nella classe stipendiale corrispondente alla fascia 0-8 ossia quella iniziale, ritiene comunque necessario un chiarimento da parte del Governo in merito ai soggetti vincitori di concorso destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che sottoscriveranno un contratto annuale di supplenza sui posti vacantiPag. 66 e disponibili, ai fini della successiva stabilizzazione. In particolare, ritiene che dovrebbe essere chiarito se i posti lasciati liberi per effetto dei provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto siano stati nel frattempo occupati a seguito di nuove assunzioni e, in tal caso, se i posti vacanti e disponibili da coprire con contratti annuali di supplenza siano sufficienti ad assorbire l'intera platea dei soggetti avevano dovuto lasciare il proprio posto.
Rileva, inoltre, che le norme recate dal comma 3 confermano in via definitiva la validità dei concorsi, indetti con i decreti n. 498 e n. 510 del 2020 del Ministero dell'istruzione e della conseguente immissione in ruolo e nelle graduatorie di merito, rispettivamente, dei vincitori e degli idonei. Atteso che anche le norme in esame intendono sanare situazioni oggetto di controversie giurisdizionali, e si limitano, eventualmente, a dare continuità al servizio su posti che avrebbero comunque dovuto essere coperti, non ha pertanto osservazioni da formulare.
Con riferimento all'articolo 16, rileva preliminarmente che le norme in esame riorganizzano la struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario per gli alloggi universitari. Ricorda che le modifiche stabiliscono che il contingente di personale assegnato alla struttura sia ridotto da cinque a tre unità e il numero massimo degli esperti di cui il Commissario si può avvalere sia elevato da tre a cinque unità.
Segnala che la relazione tecnica, elaborando i dati posti a base della quantificazione della norma istitutiva della struttura commissariale, dà conto degli oneri recati dalle norme ora introdotte, pari a 35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Osserva che la quantificazione proposta risulta coerente con i parametri utilizzati nella relazione tecnica riferita alla norma che ha istituito la struttura commissariale. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 16 reca la compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154, del 2008. In proposito, evidenzia che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione in termini di sola cassa pari a 206.601.989 euro per l'anno 2024, a 267.994.460 euro per l'anno 2025 e a 342.240.668 euro per l'anno 2026. In proposito, con riferimento all'utilizzo del Fondo per l'anno 2024 non formula osservazioni, posto che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che, alla data dello scorso 1° luglio, sul citato capitolo residuano risorse disponibili, per l'anno in corso, in misura pari a 79.751.212 euro e che tale disponibilità risulta adeguata a far fronte anche alle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso Art. 13-bis, comma 10, e dall'articolo 4, comma 4, lettera a), del presente provvedimento. Ritiene, invece, necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate negli anni 2025 e 2026, senza che da tale utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Pag. 67DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.
C. 1896 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno 2024.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 26 giugno 2024, fa presente, anzitutto, che l'articolo 1, comma 2, che prevede la destinazione di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, ultimo periodo, e all'articolo 36-bis, comma 5, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, alla demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale e alla realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione, nonché a iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, si riferisce esclusivamente alle entrate derivanti dall'applicazione delle richiamate disposizioni, introdotte dal provvedimento in esame, e non implica, pertanto, la destinazione a tali finalità di entrate già riscosse a legislazione vigente.
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito all'eventuale aggravio di attività per gli sportelli unici per l'edilizia, derivante dalle maggiori possibilità di accesso al regime delle sanatorie previste dall'articolo 1, afferma che le amministrazioni comunali potranno provvedere alle attività dei suddetti sportelli unici nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione delle semplificazioni procedimentali introdotte dal provvedimento in esame rispetto ai procedimenti previsti in materia dalla legislazione vigente.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato il disegno di legge C. 1896, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 69 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
l'articolo 1, comma 2, che prevede la destinazione di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, ultimo periodo, e all'articolo 36-bis, comma 5, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, alla demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale e alla realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione, nonché a iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, si riferisce esclusivamente alle entrate derivanti dall'applicazione delle richiamate disposizioni, introdotte dal provvedimento in esame, e non implica, pertanto, la destinazione a tali finalità di entrate già riscosse a legislazione vigente;
le amministrazioni comunali potranno provvedere alle attività degli sportelli unici per l'edilizia coinvolti nel procedimento di rilascio del titolo sanatorio, in attuazione delle misure di cui all'articolo 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione delle semplificazioni procedimentali introdotte dal Pag. 68provvedimento in esame rispetto ai procedimenti previsti in materia dalla legislazione vigente;
la novella di cui all'articolo 3, comma 3, la quale prevede che le compensazioni finanziarie spettanti allo Stato in caso di trasferimenti di beni immobili agli enti territoriali siano ripartite in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento stesso e l'adozione del decreto che prevede il recupero delle minori entrate, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;
rilevata l'esigenza di:
modificare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di precisare che l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di beni e di aree di sedime da parte dei comuni, destinate a spesa, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, è riferito a quelle derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, secondo e quarto periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
riformulare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, al fine di chiarire in modo univoco che la medesima disposizione si configura alla stregua di una componente della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 5,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: ultimo periodo con le seguenti: secondo e quarto periodo,
All'articolo 2, comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP) ritiene opportuno acquisire ulteriori chiarimenti e rassicurazioni dalla rappresentante del Governo in merito all'asserita possibilità, per le amministrazioni comunali, di provvedere alle attività degli sportelli unici per l'edilizia coinvolti nel procedimento di rilascio del titolo sanatorio ai sensi dell'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, posto che, come evidenziato dalla relatrice nella precedente seduta, la maggiore possibilità di accesso al regime di sanatoria derivante dalle disposizioni in esame potrebbe determinare, oltre all'incremento delle entrate da sanzioni ipotizzato dalla relazione tecnica, anche un possibile aumento dell'attività dei predetti sportelli unici, con conseguente aggravio di lavoro. Segnala, al riguardo, che i comuni italiani soffrono ormai da diversi anni di una cronica e grave carenza di personale in tutte le figure professionali interessate, quali ad esempio i segretari comunali, anche per effetto dei tagli previsti a carico dei comuni medesimi dall'ultima legge di bilancio, di cui non risulta peraltro ancora pienamente nota l'entità. Tutto ciò considerato, ritiene che sarà difficilmente sostenibile assicurare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 1 nell'ambito delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Roggiani, pone l'accento sul discutibile nesso di causalità instaurato dalla rappresentante del Governo tra la possibilità, per le amministrazioni comunali, di provvedere alle attività svolte dagli sportelli unici per l'edilizia con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, da un lato, e gli effetti derivantiPag. 69 dalle semplificazioni procedimentali introdotte dal presente provvedimento, dall'altro. Osserva, infatti, come una simile affermazione, di carattere prettamente qualitativo, richiederebbe di essere suffragata da una puntuale quantificazione sia dei maggiori costi inevitabilmente connessi all'ampliamento delle attività svolte dai medesimi sportelli unici, da un lato, sia delle possibili economie di spesa rivenienti dalle prospettate semplificazioni procedimentali, dall'altro. Sottolinea, in conclusione, come una volta ancora, invece, le valutazioni effettuate da questa Commissione in sede consultiva risultino carenti proprio sotto il profilo della puntuale quantificazione delle implicazioni finanziarie del provvedimento oggetto di esame.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ritiene che la condizione proposta dalla relatrice e condivisa dalla rappresentante del Governo, volta a modificare la formulazione del comma 5 dell'articolo 2, denoti ulteriormente la reale portata del presente decreto-legge, il cui scopo è essenzialmente quello di sanare illeciti o abusi in materia edilizia commessi da privati cittadini in relazione ad interventi effettuati sulle proprie abitazioni. Reputa, infatti, del tutto evidente che, stante il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente, le amministrazioni pubbliche, in particolare quelle locali, non potranno di fatto provvedere né al mantenimento degli immobili di loro proprietà né alla loro valorizzazione in assenza di appositi stanziamenti aggiuntivi.
Osserva come tale circostanza è, viceversa, suscettibile di accentuare ancor più il divario già esistente a livello territoriale tra le diverse pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento ai predetti interventi di manutenzione e valorizzazione degli immobili di proprietà, dal momento che solo quelle dotate di una maggiore capacità fiscale disporranno delle risorse a ciò necessarie, mentre quelle non dotate di mezzi finanziari sufficienti saranno impossibilitate ad attuare misure di valorizzazione anche di quegli immobili acquisiti in proprietà a seguito dell'accertamento di gravi illeciti edilizi commessi dai privati in violazione della vigente normativa di settore. Tanto considerato, ritiene pertanto che il presente decreto-legge costituisca l'ennesimo provvedimento propagandistico del Governo, da cui trarrà beneficio, in forza di un vero e proprio condono, quella minoranza di cittadini che, a differenza della parte onesta della nostra collettività, largamente prevalente, ha agito compiendo abusi o irregolarità in palese violazione della disciplina edilizia.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle osservazioni formulate dalla deputata Roggiani, ribadisce che le amministrazioni comunali potranno provvedere alle attività degli sportelli unici per l'edilizia coinvolti nel procedimento di rilascio del titolo sanatorio nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sottolineando come, per effetto delle semplificazioni procedimentali introdotte dal provvedimento in esame, gli attuali organici di personale in dotazione degli enti locali risulteranno comunque adeguati rispetto ai nuovi compiti da svolgere. Assicura, comunque, su un piano generale, che il Governo segue con particolare attenzione le tematiche connesse alle esigenze di personale degli enti locali.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.
C. 1718 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti.
Al riguardo, segnala, in primo luogo, che talune proposte emendative recano una quantificazione o una copertura finanziariaPag. 70 carente o inidonea. Si tratta in particolare, delle seguenti proposte:
Giuliano 5.1, che, nel sostituire l'articolo 5, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2025, il ruolo organico della magistratura ordinaria, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado sia incrementato di 500 unità, anziché di 250, come attualmente indicato nel testo del provvedimento. La proposta emendativa, ai commi 2 e 3, raddoppia conseguentemente gli importi originari della spesa autorizzata tanto per la gestione delle procedure concorsuali quanto per le previste assunzioni di personale, senza incrementare in misura corrispondente la copertura finanziaria indicata dall'articolo 8;
Gianassi 5.2, che prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2025, il ruolo organico della magistratura ordinaria, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado sia incrementato di 500 unità, anziché di 250, come attualmente indicato nel testo del provvedimento, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri né indicare i corrispondenti mezzi di copertura;
Gianassi 5.03, che incrementa la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità presso il Ministero della giustizia di 1.000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'area III, posizione economica F1, e 80 unità dell'area II, posizione economica F2. Conseguentemente, la medesima proposta autorizza il predetto Ministero a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del citato personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, provvedendo ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia, sulla base di quanto risulta dall'interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, non reca, per l'anno in corso, le necessarie disponibilità;
Ascari 5.04, che autorizza il Ministero della giustizia a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, di 500 unità di personale destinate agli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. La proposta emendativa quantifica gli oneri complessivi che ne derivano in 50,5 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 500.000 euro per lo svolgimento delle procedure concorsuali, e in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, provvedendo alla copertura finanziaria degli stessi mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia, sulla base di quanto risulta dall'interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, non reca, per l'anno in corso, le necessarie disponibilità;
Gianassi 5.05, che autorizza il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere 60 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale, prevedendo che ai relativi maggiori oneri per la finanza pubblica, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che tuttavia, sulla base di quanto risulta dall'interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, non reca, per l'anno in corso, le necessarie disponibilità;
Ascari 5.06, che, al fine di realizzare ulteriori istituti a custodia attenuata per detenute madri, autorizza uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia, sulla base di quanto risulta dall'interrogazione della banca dati della Ragioneria Pag. 71generale dello Stato, non reca, per l'anno in corso, le necessarie disponibilità;
D'Orso 5.07, che incrementa di 300 unità di personale, di cui 250 unità dell'Area III e 50 unità dell'Area II, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, autorizzando il Ministero della giustizia a bandire le relative procedure concorsuali, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. Essa prevede, altresì, l'autorizzazione all'avvio, nel triennio 2024-2026, di procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità, per l'assunzione di un numero massimo di 850 unità di personale da inquadrare nella Area III. A tal fine si autorizza una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia, sulla base di quanto risulta dall'interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, non reca, per l'anno in corso, le necessarie disponibilità;
Gianassi 5.019, che prevede l'autorizzazione all'avvio, nel triennio 2024-2026, di procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità, per l'assunzione di un numero massimo di 500 unità di personale da inquadrare nella Area III. A tale fine, la medesima proposta emendativa autorizza una spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, senza tuttavia prevedere né la quantificazione né la copertura degli oneri a decorrere dal 2027;
Gianassi 5.09, che prevede che il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo possa essere stabilizzato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria e in deroga alle disposizioni in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, alle disposizioni che limitano le proroghe di contratti e l'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego e alla normativa in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. A tale fine, la proposta emendativa autorizza una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia, sulla base di quanto risulta dall'interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, non reca, per l'anno in corso, le necessarie disponibilità;
Ascari 5.015, che riconosce al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione pari ad euro 250. A tale fine, la proposta emendativa autorizza la spesa di 300.000 euro a decorrere dal 2024, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria;
gli identici Ascari 5.016 e Gianassi 5.017, che recano un'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, provvedendo alla copertura dei citati oneri tramite corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia, sulla base di quanto risulta dall'interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, non reca, per l'anno in corso, le necessarie disponibilità;Pag. 72
Gianassi 5.020, che reca oneri pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzati all'istituzione di un Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca, per l'anno in corso, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti disponibilità;
Gianassi 5.022, che reca oneri pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, finalizzati a interventi di costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca, per l'anno in corso, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti disponibilità;
Ascari 5.08, che autorizza il Ministero della giustizia, nonché il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti rispettivamente assunti a tempo determinato, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, primo periodo, nonché di personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica. La proposta emendativa, tuttavia, da un lato, non procede alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari riferiti all'autorizzazione ad assumere in capo al Ministero della giustizia, e, dall'altro, pur quantificando gli oneri per le assunzioni da parte del Segretariato della giustizia amministrativa, rinvia per la relativa copertura alle risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa.
Rileva, altresì, l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili di carattere finanziario delle seguenti proposte emendative:
Francesco Silvestri 1.2, che introduce una disciplina organica dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. In particolare, essa prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di un registro in formato digitale per la trasparenza della suddetta attività di relazioni istituzionali, nonché l'istituzione, presso l'Autorità medesima, di un Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali politici, composto da un magistrato della Corte di cassazione e un magistrato della Corte dei conti e da un professore ordinario in materie giuridiche, cui non spetta alcun compenso, emolumento o gettone di presenza. Osserva, peraltro, che tale ultima formulazione non esclude espressamente l'eventuale corresponsione di rimborsi di spesa ai componenti del citato Comitato. La proposta emendativa stabilisce, inoltre, che il predetto Comitato di sorveglianza si avvalga, per l'esercizio delle proprie funzioni, di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La proposta emendativa prevede, infine, che alla sua attuazione le amministrazioni interessate provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in esame possa effettivamente provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1-undecies, introdotto dalla medesima proposta;
Pag. 73Bonifazi 2.101, che, nel modificare il comma 1 dell'articolo 116 del codice di procedura penale, concernente il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti del procedimento su richiesta di coloro che ne abbiano interesse, prevede che le relative spese siano a carico dello Stato, salvo il caso di rimborso delle stesse da parte del condannato nell'ipotesi di condanna, laddove la vigente formulazione del citato comma 1 dell'articolo 116 pone tali spese a carico del richiedente. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dal meccanismo di imputazione delle spese per il rilascio degli atti previsto dalla proposta emendativa in esame, che appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
Ascari 5.01, che rifinanzia il Fondo destinato al recupero e al reinserimento delle persone detenute, di cui all'articolo 1, comma 856, della legge n. 197 del 2022, in misura pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel premettere che il Fondo impiegato a copertura al momento reca per l'anno in corso le occorrenti disponibilità, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reputa tuttavia necessario che il Governo confermi la sussistenza delle relative risorse utilizzate anche per l'anno 2025, assicurando altresì che dal predetto utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo;
Ascari 5.02, che, nel ricalcare analoga disposizione prevista, per l'anno 2023, dall'articolo 1, comma 858, della legge n. 197 del 2022, autorizza il Ministero della giustizia a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. La proposta emendativa provvede agli oneri assunzionali, pari a euro 2.193.981 per l'anno 2024 e a euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali, pari a euro 100.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene che andrebbe in primo luogo acquisita una conferma del Governo in merito alla perdurante congruità della quantificazione degli oneri, ricavata – come sopra precisato – da quella indicata in una analoga disposizione contenuta nella legge di bilancio per il 2023. Per quanto concerne, invece, la modalità di copertura finanziaria, nel premettere che il Fondo di cui si prevede la riduzione al momento reca per l'anno in corso le occorrenti disponibilità, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, ritiene tuttavia necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse utilizzate anche per gli anni successivi al 2024, assicurando altresì che dal predetto utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo;
Gianassi 5.021, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, da destinare alla manutenzione delle strutture residenziali per l'accoglienza dei minori e degli adulti di età inferiore a 25 anni, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel premettere che il Fondo impiegato a copertura, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, al momento reca per l'anno in corso le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse Pag. 74utilizzate anche per gli anni 2025 e 2026, assicurando altresì che dal predetto utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo;
Gianassi 5.010, che incrementa il fondo per l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, di cui all'articolo 1, comma 322, della legge n. 178 del 2020, per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, nel premettere che il Fondo impiegato a copertura, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, al momento reca per l'anno in corso le occorrenti disponibilità, reputa tuttavia necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse utilizzate anche per gli anni 2025 e 2026, assicurando altresì che dal predetto utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo;
gli identici Ascari 5.012 e Gianassi 5.013, che recano un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza di cui al decreto-legge n. 52 del 2014, provvedendo alla copertura dei citati oneri tramite corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, a decorrere dal 2024. Al riguardo, nel premettere che il Fondo impiegato a copertura, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, al momento reca per l'anno in corso le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse utilizzate anche per gli anni 2025 e 2026, assicurando altresì che dal predetto utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo;
Gianassi 5.014, che riconosce al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro. La proposta emendativa quantifica gli oneri derivanti dalla predetta disposizione in misura pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare necessario, in primo luogo, acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa. Quanto alle risorse utilizzate con finalità di copertura, rileva che il Fondo impiegato a copertura allo stato reca per l'anno in corso le occorrenti disponibilità, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato. Ciò posto, considera tuttavia necessaria una conferma in ordine alla sussistenza delle risorse utilizzate anche per gli anni successivi al 2024, senza che dal medesimo utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo;
Gianassi 5.018, che istituisce un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria. Essa provvede ai relativi oneri, quantificati in misura pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68, della legge n. 221 del 2015, rinviando la puntuale individuazione dei sussidi oggetto di rimodulazione ed eliminazione a un provvedimentoPag. 75 ministeriale da adottare entro il termine, già decorso, del 30 marzo 2024. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa, al fine di verificare in particolare la conformità di tali previsioni alle disposizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, le quali prevedono che, in attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri provveda alla loro «contestuale» copertura finanziaria.
Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi compreso l'articolo aggiuntivo Ascari 5.011, che reca oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, contenuti entro un limite massimo di spesa, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che reca le occorrenti disponibilità.
La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore.
In particolare, con riferimento alle proposte emendative Giuliano 5.1, Gianassi 5.2 e 5.03, Ascari 5.04, Gianassi 5.05, Ascari 5.06, D'Orso 5.07, Gianassi 5.019 e 5.09, Ascari 5.015, Ascari 5.016, Gianassi 5.017, 5.020 e 5.022, nonché Ascari 5.08 concorda con le valutazioni espresse dal relatore in merito alla carenza di quantificazione o copertura finanziaria.
Con riferimento, invece, all'emendamento Francesco Silvestri 1.2, fa presente che, sulla base dei dati attualmente disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze, non può escludersi che dall'attuazione di tale proposta emendativa derivino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, allo stato privi di quantificazione e copertura. Per quanto concerne, inoltre, l'emendamento Bonifazi 2.101, gli articoli aggiuntivi Ascari 5.01 e 5.02, Gianassi 5.021 e 5.010, gli identici articoli aggiuntivi Ascari 5.012 e Gianassi 5.013, nonché gli articoli aggiuntivi Gianassi 5.014, sui quali è stato richiesto l'avviso del Governo in merito ai profili di carattere finanziario, segnala che la contrarietà su di essi espressa origina dal fatto che il Fondo per esigenze indifferibili, utilizzato dalle predette proposte emendative con finalità di copertura finanziaria, non presenta le necessarie disponibilità per le annualità interessate, in quanto le risorse in esso iscritte risultano già destinate alla copertura finanziaria di provvedimenti in corso di predisposizione ritenuti prioritari dal Governo stesso.
Parimenti, con riferimento all'articolo aggiuntivo Ascari 5.011 segnala che il Fondo per esigenze indifferibili, utilizzato con finalità di copertura finanziaria, non presenta le necessarie disponibilità per l'esercizio in corso, in quanto le risorse in esso iscritte risultano già destinate alla copertura finanziaria di provvedimenti in corso di predisposizione ritenuti prioritari dal Governo stesso. Esprime pertanto un avviso contrario anche su tale proposta emendativa.
Precisa, altresì, che il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gianassi 5.018 è motivato dal fatto che la copertura finanziaria da esso recata appare inidonea, giacché non risulta conforme a quanto prescritto dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica.
Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.2, 2.101, 5.1, 5.2, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.010, 5.011, 5.012, 5.013, 5.014, 5.015, 5.016, 5.017, 5.018, 5.019, 5.020, 5.021 e 5.022, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.
Pag. 76La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.40.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 3 luglio 2024. — Presidenza del presidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.40.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.
Atto n. 158.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni di attuazione, di adeguamento, di coordinamento e di raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE, per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.
A tale scopo, fa presente che lo schema di decreto, all'articolo 1, integra le disposizioni del decreto legislativo n. 139 del 2015 – che aveva recepito la direttiva 2013/34/UE, modificata proprio dalla direttiva (UE) 2021/2101 – inserendovi un nuovo capo I-bis, costituito dagli articoli da 5-bis a 5-novies, volto a regolamentare le comunicazioni riguardanti le imposte sui redditi da effettuare per specifiche imprese e succursali.
Rileva, quindi, che gli articoli 2 e 3 dello schema di decreto contengono la clausola di invarianza finanziaria e disciplinano l'entrata in vigore del provvedimento.
Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, segnala che il comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Il comma 5 stabilisce che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo possa adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. Il comma 6 stabilisce per l'appunto che, con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, al Governo sia riconosciuta la facoltà di adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive sono Pag. 77adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.
Per quanto attiene alle novelle di cui all'articolo 1, rileva che il capoverso articolo 5-novies, concernente le sanzioni connesse al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, prevede la stipula di una apposita convenzione tra Unioncamere e Agenzia delle entrate per la definizione delle attività di collaborazione finalizzate al controllo della veridicità delle informazioni contenute nella comunicazione Paese per Paese. Osserva come a tal fine sia previsto, a favore di Unioncamere, un contributo annuo a decorrere dal 2024 di 400.000 euro. A tale proposito, per i profili di quantificazione, evidenzia che Unioncamere rientra tra le amministrazioni pubbliche individuate, a fini di contabilità nazionale, dal SEC2010. Di conseguenza, richiamando il comma 2 dell'articolo 1 della legge di contabilità, ritiene che andrebbe fornita una relazione tecnica recante l'illustrazione dei criteri utilizzati e delle ipotesi adottate per la quantificazione del citato importo previsto in ragione annua a decorrere dal 2024, al fine di verificare la congruità e l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali necessarie per l'assolvimento dei citati compiti di controllo da parte di Unioncamere.
In merito all'articolo 2, che reca disposizioni finanziarie, per i profili di copertura ritiene che andrebbero forniti elementi di riscontro in merito all'adeguatezza delle disponibilità esistenti a valere sugli stanziamenti previsti nel bilancio triennale 2024-2026 per il recepimento della normativa europea, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli impegni di spesa programmati per gli altri analoghi schemi di recepimento.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, rispondendo alle richieste di chiarimento avanzate dalla relatrice, rappresenta che il contributo autorizzato a decorrere dall'anno 2024 in favore di Unioncamere dall'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso Art. 5-novies, comma 3, pari a 400.000 euro annui, risulta congruo rispetto allo svolgimento dei nuovi compiti assegnati dal presente provvedimento al sistema camerale e sarà destinato al rafforzamento, alla manutenzione e all'adeguamento del sistema Infocamere, che gestisce la rete telematica che collega i nodi del sistema camerale, nonché all'implementazione, da parte delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, delle attività di analisi e controllo svolte dai medesimi enti nelle materie oggetto del provvedimento. Evidenzia, altresì, che il Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui il comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in esame prevede la riduzione per finalità di copertura, presenta le necessarie disponibilità
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Atto n. 158);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il contributo autorizzato a decorrere dall'anno 2024 in favore di Unioncamere dall'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso Art. 5-novies, comma 3, pari a 400.000 euro annui, risulta congruo rispetto allo svolgimento dei nuovi compiti assegnati dal presente provvedimento al sistema camerale e sarà destinato al rafforzamento, alla manutenzione e all'adeguamento del sistema Infocamere, che gestisce la rete telematica che collega i nodi del sistema camerale, nonché all'implementazione, da parte delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, delle attività di analisi e controllo Pag. 78svolte dai medesimi enti nelle materie oggetto del provvedimento;
il Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui il comma 1 dell'articolo 2 prevede la riduzione per finalità di copertura, presenta le necessarie disponibilità,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.45.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 3 luglio 2024. — Presidenza del presidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.45.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.
Atto n. 159.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni finalizzate al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati, esercitando la delega di cui all'articolo 7 della legge di delegazione europea 2022-2023.
Rileva preliminarmente che il comma 2 dell'articolo 7 citato stabilisce che dall'attuazione della direttiva non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, conviene con le considerazioni riferite dalla relazione tecnica in merito alla piena neutralità delle disposizioni che interessano il comparto degli operatori bancari e finanziari, i cui mercati sono sottoposti all'esclusiva potestà regolamentare e di vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia, che vi provvede in piena autonomia finanziaria e di bilancio, non ha osservazioni da formulare. Segnala, peraltro, che la relazione tecnica annessa al disegno di legge recante legge di delegazione europea 2022-2023 evidenziava la suscettibilità di effetti «positivi per la finanza pubblica allo stato non quantificabili» in relazione al recepimento della correlata disciplina sanzionatoria.
Più in generale, considerando che il provvedimento è retto dalla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 4, richiamando il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità, ricorda che l'apposizione di tali clausole andrebbe accompagnata da una relazione tecnica recante l'illustrazione di circostanziati elementi informativi e di dati idonei a comprovarne la sostenibilità finanziaria.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore, conferma che i compiti di autorizzazione e vigilanza previsti dal provvedimento in esame con riferimento alle attività di acquisito e gestione di crediti in sofferenza saranno svolti, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, dalla Banca d'Italia, che non rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche.
Pag. 79Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (Atto n. 159);
preso atto che i compiti di autorizzazione e vigilanza previsti dal provvedimento in esame con riferimento alle attività di acquisito e gestione di crediti in sofferenza saranno svolti, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, dalla Banca d'Italia, che non rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.
La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale.
Atto n. 160.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che il presente schema di decreto legislativo è finalizzato a recepire la direttiva 2022/2464/UE, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, in materia ambientale, sociale e di governance societaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 15 del 2024, legge di delegazione europea 2022-2023.
Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, osserva preliminarmente che, anche se le norme coinvolgono in effetti prevalentemente soggetti privati, appaiono suscettibili di riguardare anche soggetti rientranti nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, ovvero ricompresi nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT, in quanto costituiti nella forma della società per azioni, il che, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, dovrebbe comportare l'applicazione delle disposizioni in esame anche a questi.
Evidenzia, quindi, che gli articolati adempimenti posti a carico dei destinatari del decreto, in primis il conferimento di incarichi, ovviamente retribuiti, agli esperti di sostenibilità al fine di redigere le apposite relazioni e rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità, appaiono suscettibili di determinare nuovi oneri a carico dei soggetti obbligati, che peraltro devono provvedere anche ai controlli di qualità, a fornire adeguate risorse agli esperti appena citati.
Fa presente che sarebbe quindi opportuno fornire una quantificazione complessiva e valutare la possibilità di reperire risorse rimodulando le spese in modo da evitare effetti negativi sui bilanci delle amministrazioni pubbliche costituite in forma di società per azioni.
Rileva che andrebbe quindi fornita una stima dei costi medi e complessivi che dovranno sostenere le società pubbliche, tenendo presente che nell'analisi dell'impattoPag. 80 della regolamentazione allegata allo schema i costi per le imprese sono considerati significativi e che nella sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto redatta dalla Commissione sulla proposta di direttiva in questione il costo totale per le imprese europee viene stimato in 1,2 miliardi di euro una tantum e 3,6 miliardi annui a regime.
Per quanto attiene ai maggiori adempimenti posti a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, derivanti dalle ulteriori competenze attribuite, riconosciuti dalla stessa relazione tecnica e corrispondenti ad accresciuti compiti di vigilanza, controllo di qualità, irrogazione di sanzioni e relativi alla gestione del Registro dei revisori, riconducibili alle disposizioni di cui agli articoli 9, in particolare alle lettere bb) e dd), e 18, pur convenendo con la relazione tecnica circa il fatto che dette attività costituiscono esplicitazioni di attività già svolte dall'amministrazione in parola, osserva come l'ampiezza dei soggetti obbligati e l'aumento significativo degli atti e dei documenti da sottoporre a controllo e vigilanza richiedono un approfondimento, con l'acquisizione di elementi quantitativi, perlomeno in linea di massima. A tal proposito, fa presente che il citato studio di impatto svolto dalla Commissione europea ed allegato all'analisi dell'impatto della regolamentazione dello schema in esame stima costi per le amministrazioni nazionali del complesso degli Stati membri pari a 35,5 milioni di euro una tantum e a 5 milioni di euro permanenti, «per lo sviluppo di processi digitali ad hoc e per la tenuta dei registri digitali, in virtù dell'obbligo di contrassegnare elettronicamente mediante tag le informazioni di carattere non finanziario» di cui al presente decreto.
Per quanto riguarda i costi ricorrenti relativi al registro, osserva come si possa presumere che essi potranno essere coperti tramite un adeguamento delle tariffe, tuttavia sarebbe utile un chiarimento sulla quantificazione e copertura dei costi iniziali per il Ministero dell'economia e delle finanze.
Rileva, inoltre, che la sopra citata sintesi ipotizza che gli Stati membri possano dover sostenere taluni costi aggiuntivi per riorientare le priorità a favore della comunicazione di informazioni non finanziarie. Per quanto riguarda la Consob, specifica che l'analogo ampliamento di compiti correlato agli articoli 9, alle lettere cc), ee) e ff), e 12 non rileva per quanto di competenza, in quanto la Consob non risulta ricompresa nell'elenco delle pubbliche amministrazioni. Fa presente, altresì, che è ipotizzabile un aggiornamento del sistema tariffario di contributi con cui le società controllate provvedono al finanziamento della Consob, per adeguarlo alle sopravvenute esigenze.
Osserva che potenzialmente onerosa potrebbe poi configurarsi la previsione di cui al comma 11 dell'articolo 18, che stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob conducono uno studio volto a verificare i benefici e gli oneri sottesi all'esercizio di un'opzione normativa lasciata alla discrezione legislativa degli Stati aderenti all'UE, anche attraverso una comparazione delle esperienze degli altri Stati membri.
Alla luce dei suddetti rilievi, rileva che ulteriori informazioni dovrebbero essere fornite a supporto della plausibile effettività della clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 19.
In ordine all'articolo 16, infine, rileva che andrebbero approfondite eventuali conseguenze da essa derivanti sul gettito fiscale, atteso che alla norma è ricondotto dalla stessa relazione illustrativa un incremento delle imprese in contabilità civilistica semplificata, i cui processi di aggregazione delle ordinarie poste di bilancio comportano una perdita di informazioni che potrebbero incidere sull'efficacia dei controlli incrociati effettuati dall'amministrazione fiscale.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il Pag. 81seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Atto n. 157.
(Rilievi alle Commissioni XI e XII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 26 giugno 2024.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere in assenza del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Fa presente che, non essendo ancora stata integrata la richiesta di parere con la trasmissione del prescritto parere, la Commissione non può esprimere i propri rilievi in questa seduta.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 3 luglio 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.