CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 luglio 2024
335.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 43

COMITATO PERMANENTE SUI
DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 3 luglio 2024. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.

  La seduta comincia alle 8.45.

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.
Sulla pubblicità dei lavori.

  Laura BOLDRINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di Elisa Signori e Rino Rocchelli.
(Svolgimento e conclusione).

  Elisa SIGNORI e Rino ROCCHELLI svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

  Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Nicola FRATOIANNI (AVS), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), a più riprese, e Laura BOLDRINI, presidente, a più riprese.

  Rino ROCCHELLI ed Elisa SIGNORI rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

  Laura BOLDRINI, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
C. 1902 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno scorso.

  Paolo FORMENTINI, presidente, ricorda che nella seduta del 26 giugno scorso la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 3 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

  La seduta comincia alle 14.20.

Sui lavori della Commissione.

  Paolo FORMENTINI, presidente, nell'interesse della migliore gestione dei tempi, Pag. 44propone di procedere, in primo luogo, al voto per il conferimento del mandato ai relatori sui due disegni di legge per i quali sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni in sede consultiva (C. 1586 e C. 1703); successivamente, di procedere all'avvio dell'esame dei disegni di legge C. 1915 e C. 1916.

  La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022.
C. 1586 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile scorso.

  Paolo FORMENTINI, presidente, dà conto delle sostituzioni. Avverte, quindi, che sul provvedimento sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Bilancio.

  La Commissione delibera, all'unanimità, di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Paolo FORMENTINI, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023.
C. 1703 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile scorso.

  Paolo FORMENTINI, presidente, dà conto delle sostituzioni. Avverte, quindi, che sul provvedimento sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Affari sociali.

  La Commissione delibera, all'unanimità, di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Paolo FORMENTINI, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.
C. 1915 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo FORMENTINI (LEGA), presidente e relatore, in premessa, rileva che l'Accordo – composto da un preambolo e da tredici articoli – ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione bilaterale lavorando su nuove catene di valore, in grado di sfruttare la complementarità e l'interdipendenza tra i due Paesi: tale obiettivo si inquadra nella più ampia strategia che l'Italia intende sviluppare nella regione indo-pacifica per difendere la democrazia, mantenere lo status quo e preservare il libero esercizio della libertà di navigazione. Ricorda, peraltro, che per l'Italia la connessione tra il Mediterraneo e l'Indo-Pacifico è sempre più strategica, come evidenziato anche dalle Pag. 45discussioni sul Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC), presentato durante il G20 indiano dello scorso anno.
  Venendo al contenuto, fa presente che l'articolo 1 disciplina la cooperazione tra le Parti in base ai princìpi di eguaglianza, reciprocità, mutuo interesse, rispetto reciproco della sovranità e dell'integrità territoriale di entrambe le Parti. L'Accordo sarà attuato in conformità al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
  L'articolo 2 illustra le aree e le modalità di gestione della cooperazione tra i due Paesi. In particolare, la cooperazione riguarda, tra gli altri, i seguenti ambiti: politica di sicurezza e di difesa; ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; cooperazione industriale, compresa la stipulazione di accordi di collaborazione tra imprese (joint venture); formazione in ambito militare; condivisione di informazioni. Quanto alle modalità, tale cooperazione potrebbe avvenire attraverso: visite di delegazioni civili e militari in condizioni di reciprocità; scambio di esperienze tra esperti; incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa; scambio di personale docente nonché studenti di istituti militari; partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, seminari, conferenze.
  L'articolo 3 definisce la competenza dei rispettivi Ministri della Difesa per l'esecuzione e l'attuazione dell'Accordo, anche attraverso consultazioni bilaterali.
  L'articolo 4 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 5 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati dal personale. In particolare, si stabilisce che le Parti risolveranno qualsiasi perdita o danno causato durante o in relazione alle attività svolte attraverso un mutuo accordo, senza fare riferimento a Parti o entità terze.
  L'articolo 6 regola la cooperazione in materia di armamenti, munizioni, armi e sensori. In base a tale disposizione, le Parti possono cooperare nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione, nella manutenzione, nella vendita, nelle consulenze e in qualsiasi altra attività concordata reciprocamente per quanto riguarda gli equipaggiamenti di difesa, i sistemi, le piattaforme, i pezzi di ricambio, l'hardware, il software e qualsiasi altra questione tecnica o commerciale concordata reciprocamente. Le Parti si impegnano, altresì, a non riesportare il materiale acquisito senza il previo consenso della Parte che lo ha originariamente fornito.
  Proseguendo nell'illustrazione, osserva che l'articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità all'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti nonché, per quanto concerne l'Italia, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati da «riservato» a «segreto», specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Precisa che il trasferimento di informazioni o materiali classificati a terze Parti non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.
  L'articolo 9 conferisce ai Ministeri della Difesa delle due Parti la possibilità di sottoscrivere intese supplementari negli ambiti coperti dalle disposizioni del citato Accordo.Pag. 46
  L'articolo 10 stabilisce che eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno risolte tramite consultazioni tra le Parti, senza il ricorso a qualsivoglia soggetto esterno od organismo di diritto internazionale.
  L'articolo 11 dispone che l'Accordo entri in vigore dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuta ratifica.
  L'articolo 12 prevede la possibilità di modificare l'Accordo attraverso il reciproco consenso della Parti, manifestato per iscritto.
  L'articolo 13 stabilisce, infine, che l'Intesa in esame resti in vigore per un periodo indeterminato, salvo recesso di una delle Parti. In merito alla giurisdizione penale, sottolinea che la controparte indiana, nonostante i frequenti solleciti in merito da parte dei rappresentanti nazionali delegati a negoziare il documento, non ha accettato di inserire nel testo dell'Accordo alcuna forma di deroga al diritto di esercizio della giurisdizione delle autorità dello Stato ospitante. Pertanto, dal corpo dell'Accordo è stato espunto ogni riferimento al possibile svolgimento di attività di addestramento e di esercitazioni militari, mentre si assicura che le attività di carattere formativo verranno svolte in Italia, ovvero che esse potranno essere organizzate in India solo qualora le autorità di Nuova Delhi, modificando l'attuale orientamento, dovessero accordare al nostro Paese l'esercizio prioritario della giurisdizione sul proprio personale. Con ciò s'intende evitare che il personale italiano sia inviato in territorio indiano senza essere provvisto della dovuta tutela giurisdizionale.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, evidenzia che esso si compone di quattro articoli.
  In particolare, l'articolo 3 dispone in merito agli oneri finanziari connessi all'organizzazione delle riunioni annuali svolte nell'ambito della cooperazione, pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2024, a cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Al comma 2 si precisa che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: pertanto, le amministrazioni competenti sono chiamate a svolgere le attività previste dall'Intesa con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Paolo FORMENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.
C. 1916 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele LOPERFIDO (FDI), relatore, collegato in videoconferenza, in premessa, rileva che l'Accordo in esame si inserisce in un contesto caratterizzato da eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali bilaterali, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva – fortemente sostenuta dall'Italia – dell'adesione dell'Albania all'Unione europea.
  In via generale, sottolinea che l'Intesa mira a coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra di essi e dei componenti delle loro Pag. 47famiglie, a regolare le prestazioni pensionistiche per vecchiaia e invalidità e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati. In altri termini, l'Accordo consentirà ai lavoratori italiani e albanesi di «cumulare» le carriere lavorative registrate nei rispettivi Paesi al fine di ottenere una pensione secondo le regole di ciascun Paese.
  Al riguardo, segnala che, secondo i dati contenuti nella relazione illustrativa del provvedimento, alla data del 1° gennaio 2023 i cittadini albanesi residenti in Italia risultano essere 416.829 mentre i connazionali residenti in Albania 2.602.
  Più nel dettaglio, osserva che l'Accordo si compone di un preambolo, di trentuno articoli e di un allegato.
  L'articolo 1 contiene le definizioni adottate dai due Paesi in applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 2 individua il campo di applicazione; in particolare, per quanto riguarda l'Italia l'Accordo si applica a: l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata dell'assicurazione generale obbligatoria; l'assicurazione per l'indennità di malattia; l'assicurazione contro la disoccupazione; i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano alle prestazioni sopra indicate.
  L'articolo 3 delimita l'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo. Esso si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti. Si applica, altresì ai rifugiati – ai sensi della Convenzione del 1951 e del relativo Protocollo del 1967 – e agli apolidi – ai sensi della Convenzione del 1954 – che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.
  L'articolo 4 garantisce che le persone alle quali si applica l'Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, nei limiti di quanto previsto dall'Accordo stesso.
  L'articolo 5 prevede che i lavoratori ai quali si applica l'Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui prestano la propria attività lavorativa.
  L'articolo 6 contiene le eccezioni al precedente articolo 5, mentre l'articolo 7 prevede che il personale assunto localmente con contratto al servizio delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari e il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari o di altri membri delle suddette Missioni diplomatiche e Uffici consolari può esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio.
  L'articolo 8 prevede la possibilità, per le parti contraenti, di prevedere, di comune accordo, eccezioni in deroga agli articoli 5 e 6, nell'interesse dei lavoratori.
  L'articolo 9 garantisce l'esportabilità delle prestazioni ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo.
  L'articolo 10 prevede la possibilità di cumulo dei periodi di assicurazione e le condizioni per l'ammissibilità dell'iscrizione simultanea all'assicurazione di entrambi gli Stati.
  L'articolo 11 introduce la possibilità di totalizzare i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con quelli compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro.
  L'articolo 12 detta disposizioni per i casi in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni previdenziali senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione.
  L'articolo 13 prevede disposizioni in materia di totalizzazione in casi specifici, ossia nel caso in cui il lavoratore non soddisfi le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni,Pag. 48 indicando i metodi di calcolo da applicare.
  L'articolo 14 contiene disposizioni relative al computo dei periodi di assicurazione.
  L'articolo 15 dispone che il diritto alla pensione sia determinato sulla base di ciascuna legislazione quando non sono soddisfatte le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati.
  L'articolo 16 prevede la possibilità di integrazione al trattamento minimo nel caso in cui la legislazione dello Stato in cui risiede il beneficiario preveda tale possibilità.
  L'articolo 17 dispone che, nel caso in cui si verifichi un rischio, se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione è soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraente o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.
  Proseguendo nell'illustrazione, rileva che l'articolo 18 prevede le norme in materia di prestazioni di disoccupazione e le condizioni che devono verificarsi per l'erogazione in uno o nell'altro Stato contraente.
  L'articolo 19 dispone che le norme di attuazione dell'Accordo saranno concordate dalle Autorità competenti degli Stati contraenti e saranno formalizzate in un'intesa amministrativa che entrerà in vigore contestualmente all'Accordo.
  L'articolo 20 prevede lo scambio di informazioni fra le Parti per quanto concerne i provvedimenti applicativi dell'Accordo, eventuali difficoltà tecniche in sede applicativa e in caso di modifiche e integrazioni normative in materia di sicurezza sociale.
  L'articolo 21 stabilisce il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e della messa a disposizione della documentazione relativa agli accertamenti e ai controlli sanitari fra le istituzioni competenti, per la corretta gestione delle prestazioni erogate.
  L'articolo 22 prevede la facoltà, per le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato, di rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell'altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Stato.
  L'articolo 23 sancisce il principio di reciprocità nei casi di esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione, l'esenzione dal visto di legalizzazione e il mutuo riconoscimento delle attestazioni di autenticità di un certificato o di un documento.
  L'articolo 24 prevede la designazione di organismi di collegamento da parte delle Autorità competenti di entrambi gli Stati.
  L'articolo 25 stabilisce che le domande, le dichiarazioni e ricorsi presentati in attuazione dell'Accordo, alle Autorità, alle Istituzioni o agli organismi di collegamento di uno Stato contraente, siano considerati come presentati all'omologo dell'altro Stato contraente. In caso di ricorsi, da presentare entro un determinato termine ad una Autorità o Istituzione competente di uno Stato contraente sono considerati come presentati nel termine, se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una corrispondente Autorità od Istituzione dell'altro Stato contraente, che ha l'obbligo di trasmetterli senza ritardo.
  L'articolo 26 disciplina le modalità di comunicazione fra tutti i soggetti coinvolti in applicazione del presente Accordo.
  L'articolo 27 definisce le modalità di pagamento delle prestazioni agli aventi diritto, la valuta e il tasso di cambio applicabile.
  L'articolo 28 disciplina i casi di prestazioni non dovute o somme indebitamente corrisposte.
  L'articolo 29 stabilisce il principio di riservatezza dei dati e contiene il rinvio all'allegato I, che è parte integrante dell'Accordo e contiene le disposizioni per lo scambio dei dati personali.
  L'articolo 30 prevede che le disposizioni dell'Accordo si applichino alle domande di prestazioni presentate a decorrere dal momento della sua entrata in vigore. Saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti anteriormente all'entrata in vigore, sebbene il diritto alle Pag. 49prestazioni non copra i periodi anteriori alla sua entrata in vigore. Il diritto alle prestazioni è acquisito in virtù dell'Accordo, anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.
  L'articolo 31 dispone che esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli atti di ratifica. L'articolo contiene anche le disposizioni transitorie applicabili in caso di denuncia dell'Accordo.
  Precisa, infine, che l'allegato reca le clausole sul trasferimento dei dati personali tra le autorità competenti dei due Stati contraenti.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, evidenzia che esso si compone di quattro articoli.
  In particolare, l'articolo 3 dispone in merito agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo – ed alla relativa copertura – valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2024, 12 milioni per l'anno 2025, 13,6 milioni per l'anno 2026, 13,1 milioni per l'anno 2027, 15,1 milioni per l'anno 2028, 17 milioni per l'anno 2029, 19,3 milioni per l'anno 2030, 21,3 milioni per l'anno 2031 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

  Fabio PORTA (PD-IDP) ricorda di aver sottoscritto numerosi atti di sindacato ispettivo – da ultimo, la risoluzione n. 7-00142 – per richiamare il Governo alla necessità di riavviare l'attività negoziale per il rinnovo e la stipula di convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Si tratta di un'esigenza più volte ribadita dalle comunità italiane all'estero, soprattutto a fronte di intese bilaterali che o non sono mai state ratificate dall'Italia – ad esempio, l'Accordo con il Cile del 1987 – oppure necessitano di un adeguato aggiornamento, come l'Intesa con il Brasile del 1977. A suo avviso, l'urgenza con la quale il provvedimento in titolo è sottoposto all'esame del Parlamento non è motivata tanto dall'esigenza di tutelare i legittimi interessi dei lavoratori, quanto da considerazioni politiche contingenti. Auspica, quindi, che il Governo operi con la stessa solerzia e tempestività anche nei negoziati per il rinnovo o la stipula delle citate convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con altri Paesi.

  Laura BOLDRINI (PD-IDP), associandosi alle considerazioni del collega Porta, chiede al Governo di precisare le ragioni che lo hanno indotto ad accelerare la ratifica dell'Accordo in esame: in assenza di tali chiarimenti, è lecito sospettare che si tratti di una compensazione per la collaborazione offerta dall'Albania nella gestione dei flussi migratori.
  Inoltre, intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il ritardo dell'Esecutivo nella presentazione della relazione al Parlamento sull'attuazione del «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano, attesa entro il 30 giugno scorso.

  Paolo FORMENTINI, presidente, precisa che tale questione deve essere sottoposta alle valutazioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  La sottosegretaria Maria TRIPODI, ringraziando i colleghi Porta e Boldrini per le sollecitazioni, evidenzia che l'Accordo in esame mira a colmare un vuoto giuridico e a garantire un'adeguata tutela ai lavoratori, sia albanesi sia italiani, obiettivo che dovrebbe essere condiviso da tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione.

  Paolo FORMENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero.
C. 960 Toni Ricciardi ed altri.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pag. 50

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 marzo scorso.

  Paolo FORMENTINI, presidente, ricorda che sul provvedimento si sono espresse favorevolmente le commissioni Affari Costituzionali, Finanze e Lavoro. Segnala che la Commissione Bilancio ha informato che è pervenuta una relazione tecnica del Ministero dell'Economia che valuta come non idonea la copertura prevista. Su questa base, la stessa Commissione Bilancio compirà ulteriori approfondimenti.
  Preannuncia, quindi, che nell'ufficio di presidenza che si svolgerà a breve si proporrà di chiedere al Presidente della Camera di posticipare di due settimane l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento, attualmente previsto per la seduta del prossimo 8 luglio.

  La Commissione prende atto.

  Paolo FORMENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 3 luglio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.