SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.50.
Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.
Testo unificato C. 997 ed abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, recante disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative, adottato quale testo base dalla X Commissione nella seduta del 12 giugno scorso.
Ricorda che per «turismo accessibile», ovvero l'insieme di servizi e di strutture in Pag. 213grado di permettere a persone con esigenze speciali la fruizione della vacanza e del tempo libero senza ostacoli e difficoltà. Tuttavia, i dati evidenziano che i turisti con disabilità rappresentano la categoria di persone che soffre di maggiori ostacoli negli spostamenti.
Rileva che il progetto di legge mira, dunque, a permettere alle persone disabili di fare una vacanza in Italia o all'estero in strutture ricettive dotate di locali pienamente accessibili, usufruendo di tutti i mezzi di trasporto indispensabili per il pieno godimento dei servizi essenziali connessi all'offerta turistica. Ciò in quanto un turismo davvero efficace è quello che può garantire la massima inclusività, che possa soddisfare le esigenze di tutti, anche degli utenti che presentino necessità ulteriori o differenti rispetto a quelle ordinarie, quali le persone con disabilità fisica, con impedimenti motori che ne riducono o ne compromettono l'agilità di spostamento oppure con difficoltà visive o uditive che rendono difficile comprendere gli itinerari e le offerte.
Evidenzia che il progetto di legge in esame, all'articolo 1, intende dare attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, disponendo che le regioni assicurano che le persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le persone ritenute invalide da commissioni mediche pubbliche incaricate del riconoscimento dell'invalidità civile o dell'invalidità per cause di lavoro, di guerra e di servizio, nonché le persone con comprovate forme di intolleranza alimentare possano fruire di un turismo accessibile.
L'articolo 2 contiene le definizioni di «diritto al turismo accessibile e inclusivo», «persona con disabilità», «progettazione universale» e di «operatore che esercita le professioni turistiche».
L'articolo 3 stabilisce che per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i soggetti portatori d'interesse del settore e, tra questi, le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, delle imprese turistiche e delle istituzioni culturali e museali, è disposto l'aggiornamento del Piano strategico del turismo, all'interno del quale è prevista un'apposita sezione dedicata al turismo accessibile e inclusivo, che individua gli obiettivi strategici e le azioni chiave per la promozione del turismo accessibile e inclusivo di livello nazionale e internazionale
L'articolo 4 è dedicato agli obblighi informativi in capo agli operatori che esercitano le professioni turistiche. Dispone altresì che, per favorire il processo di accessibilità e di inclusione, l'offerta turistica deve indicare, in forma scritta, il livello di accessibilità alle persone con disabilità e, ove previsti, i percorsi esperienziali, i tour guidati, gli itinerari di viaggio e qualsiasi ulteriore servizio offerto, specificando i casi in cui è necessaria la presenza di un accompagnatore e quelli in cui è garantita la fruizione autonoma mediante il ricorso alternativo ad ausili tecnologici. L'offerta turistica deve altresì consentire la partecipazione a qualsiasi attività culturale, iniziativa sociale e manifestazione anche al fine di garantire il soddisfacimento della richiesta di benessere delle persone con disabilità.
L'articolo 5 prevede l'istituzione nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo ed all'interno dei siti internet istituzionali di ciascuna Regione, di un'apposita sezione denominata «Portale del turismo accessibile», contenente l'elenco delle strutture ricettive alberghiere che offrono anche servizi di turismo inclusivo e accessibile.
L'articolo 6 contiene disposizioni sulla partecipazione alla vita culturale e alle attività ricreative e ludiche. Prevede in particolare che sono assicurati a chiunque, comprese le persone con disabilità, l'accessibilità alle visite guidate, ai musei, ai percorsi esperienziali, ai siti archeologici e alle ulteriori attività ricreative e ludiche offerte al pubblico dagli operatori turistici. Garantisce inoltre l'accessibilità ad una serie di strutture, dai musei, monumenti, cinema e teatri ai siti archeologici, parchi e impianti Pag. 214sportivi, nonché a qualsiasi altro luogo in cui i servizi di interesse turistico sono erogati.
L'articolo 7 stabilisce che ogni struttura ricettiva alberghiera debba garantire a chiunque, comprese le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali e di entrarvi agevolmente. Inoltre, all'interno di ciascuna struttura ricettiva alberghiera deve essere garantita la fornitura di apposite mappe di orientamento in caratteri braille e consentito l'ingresso di cani guida per persone non vedenti o ipovedenti.
Ricorda che ai sensi dell'articolo 8 è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo per il turismo accessibile, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di favorire l'accessibilità, l'inclusività e la fruibilità dell'offerta turistica, a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo.
Rileva altresì che l'articolo 9, riconosce, a decorrere dall'anno 2023, un credito d'imposta alle persone che acquistano servizi turistici che garantiscono nella loro fruizione condizioni di inclusione e accessibilità a soggetti disabili. L'agevolazione è riconosciuta anche al familiare che sostiene la spesa nell'interesse della persona con disabilità.
L'articolo 10 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, esercitano la potestà legislativa prevedendo sanzioni da applicarsi, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di violazione della disciplina sul turismo accessibile.
L'articolo 11 stabilisce che le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione possono, nel rispetto della loro autonomia, realizzare attività di formazione e iniziative volte a sensibilizzare le studentesse e gli studenti sul tema del turismo accessibile. Demanda inoltre ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della proposta legge, l'integrazione dei programmi didattici degli istituti di istruzione professionale con indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera, mediante l'inserimento nell'offerta formativa di discipline in materia di turismo accessibile, disabilità motoria e intolleranze alimentari.
L'articolo 12 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le città metropolitane, gli enti d'area vasta e gli enti pubblici competenti in materia di turismo promuovono la realizzazione di idonee campagne informative e di eventi formativi concernenti il diritto al turismo accessibile.
L'articolo 13 reca disposizioni di monitoraggio circa l'attuazione del provvedimento in esame, prevedendo la periodica presentazione di una relazione alle Camere.
Sotto il profilo del quadro normativo europeo, sottolinea infine come nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea siano enunciati due princìpi fondamentali: il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sulla disabilità e il riconoscimento espresso dei diritti dei disabili e della necessità di garantire loro l'autonomia, l'integrazione sociale e professionale nonché la partecipazione alla vita della comunità. Il provvedimento in esame appare inoltre pienamente in linea con la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (COM (2021) 101 final), adottata dalla Commissione europea il 3 marzo 2021.
Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
DL 60/24: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
C. 1933 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 215 Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, in materia di politiche di coesione.
Sottolinea, in particolare, che le disposizioni del capo I danno attuazione alla riforma 1.9.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione, e che l'articolo 8 riguarda l'attuazione del regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (Strategic Technologies For Europe Platform – STEP).
Rileva che gli articoli da 16 a 20 prevedono misure di sostegno all'avvio di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, denominate «Autoimpiego Centro-Nord Italia» e «Resto al Sud 2.0», nei limiti della normativa europea de minimis, mentre gli articoli da 21 a 24 prevedono esoneri contributivi transitori, subordinati all'autorizzazione da parte della Commissione europea nell'ambito della normativa in materia di aiuti di Stato.
Evidenzia che l'articolo 27, in particolare, prevede l'istituzione di una Cabina di regia per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) di cui al regolamento (UE) 2021/691, mentre l'articolo 31 prevede l'istituzione del Piano di azione «RicercaSud», per garantire continuità alle misure della componente M4C2 «Dalla ricerca all'impresa», nelle aree della Zona economica speciale (ZES) unica del Mezzogiorno.
Ritenendo pertanto che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'UE, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.55.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.55.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.
Atto n. 158.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione– Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE riguardante la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.
Evidenzia che con la direttiva (UE) 2021/21011, il Legislatore europeo ha introdotto un nuovo adempimento di comunicazione pubblica paese per paese (comunemente noto come «Country-by-country Reporting» o «CBCR») delle informazioni relative all'imposta sul reddito e correlate informazioni aziendali da parte delle imprese multinazionali di grandi dimensioni e delle loro succursali, anche in forma di gruppo, come identificate nella stessa direttiva.
Tale forma di comunicazione ambisce ad aumentare la trasparenza e ad aumentare fenomeni di elusione fiscale e, in ultima istanza, migliorare ulteriormente la responsabilità sociale delle imprese leader di mercato attraverso una valorizzazione del ruolo degli stakeholders e dell'opinione pubblica nei confronti delle imprese multinazionali.Pag. 216
In questo contesto, lo schema di decreto legislativo CBCR in oggetto modifica la disciplina nazionale di attuazione della Direttiva Contabile, ovverosia il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, che già raccoglie i principali aggiornamenti nazionali in materia di redazione e pubblicazione di bilancio e di recepimento della normativa europea tesa a favorire una più ampia armonizzazione della regolamentazione degli Stati membri in tale materia
Rileva che lo schema di provvedimento in esame consta di tre articoli.
L'articolo 1 novella il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, inserendo nuove disposizioni di legge, dall'articolo 5-bis all'articolo 5-novies.
L'articolo 5-bis introduce nella disciplina CBCR alcune definizioni terminologiche utili a delimitare precisamente il quadro normativo vigente, in quanto le definizioni già presenti o il contesto di riferimento potrebbero risultare non esaustivi per la corretta presentazione delle prescrizioni normative. Inoltre, intende chiarire eventuali rimandi a definizioni contenute in analoghe discipline di settore.
L'articolo 5-ter prescrive le condizioni al sussistere delle quali un'impresa è tenuta a redigere e pubblicare una relazione sulle imposte sul reddito, definendo l'ambito soggettivo composto da società capogruppo, imprese autonome, società controllate o succursali che superino, con riferimento ai due ultimi esercizi consecutivi, la soglia di fatturato netto consolidato di 750 MIL di EUR.
L'articolo 5-quater contiene disposizioni che disciplinano i casi di esenzione dall'obbligo di redigere e pubblicare una comunicazione pubblica CBCR, da cui sono esenti i soggetti a cui si applichino analoghe normative di settore in materia. Vengono inoltre esonerate dall'adempimento comunicativo le imprese aventi una presenza stabile in un unico Stato membro, mentre l'adempimento CBCR si considera soddisfatto in modo equivalente quando a produrre l'informativa è una società o una succursale ricompresa nel perimetro del gruppo societario a cui la normativa si rivolge.
L'articolo 5-quinquies enumera in via tassativa gli elementi informativi di cui deve essere composta la comunicazione pubblica CBCR.
L'articolo 5-sexies, in materia pubblicazione e accessibilità, prescrive, quale limite temporale, il termine di dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio d'esercizio affinché la comunicazione venga redatta, comunicata e depositata presso il registro delle imprese a cura degli amministratori della società. La comunicazione depositata deve dare conto dell'avvenuta pubblicazione della medesima sul sito internet della società. Inoltre, agli stessi amministratori è attribuito il compito di provvedere alla pubblicazione del documento informativo sul sito web della società e di garantire che la relazione resti disponibile al pubblico per un periodo di cinque anni consecutivi dalla prima pubblicazione.
L'articolo 5-septies, intervenendo in materia di responsabilità nella redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, dispone che la stessa ricada in capo agli amministratori, i quali sono tenuti all'adempimento dei doveri previsti dai comuni criteri di diligenza e professionalità. Analogamente, la norma prevede che l'organo di controllo vigili sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e ne riferisca all'interno della relazione annuale all'assemblea degli azionisti.
L'articolo 5-octies stabilisce che il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio della società del gruppo sottoposta alla disciplina è tenuto a verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di redazione della comunicazione CBCR in capo alla società e, qualora ne ricorra l'onere, di verificare l'avvenuta predisposizione e pubblicazione da parte degli amministratori.
L'articolo 5-novies delinea, infine, la disciplina in materia di sanzioni amministrative-pecuniarie applicabili in caso di omesso e ritardato deposito della comunicazione presso il registro delle imprese. In tale contesto, è previsto che Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, industria,Pag. 217 artigianato e agricoltura, possa stipulare apposita convenzione, a titolo gratuito, con l'Agenzia delle entrate per la definizione delle attività di collaborazione finalizzate al controllo della veridicità delle informazioni contenute nella comunicazione CBCR.
L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo che dall'attuazione del decreto CBCR non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eccezion fatta per quanto previsto dal comma 2, relativo agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), alinea 5-novies, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024
Alla luce delle considerazioni, propone l'espressione di un parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Atto n. 157.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, segnala che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione recepisce la direttiva (UE) 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro il cui termine di recepimento è fissato al 5 aprile 2024. Il testo non è stato ancora corredato del prescritto parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in assenza del quale la Commissione non può pronunciarsi in via definitiva.
Ricorda che la delega per il recepimento della direttiva in riferimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2023 del 21 febbraio 2024, n. 15.
Fa presente inoltre che la direttiva 2022/431 che il presente provvedimento mira a recepire nell'ordinamento nazionale modifica la direttiva 2004/37/CE e ne estende l'originario ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana.
Evidenzia che lo schema di decreto in esame apporta delle modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che trova applicazione sia nei confronti dei datori di lavoro privati che dei datori di lavoro pubblici.
Rileva che lo schema di provvedimento in esame si compone di ventidue articoli.
L'articolo 1 modifica l'articolo 26, rubricato «Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione», aggiungendo, al comma 3-bis, la presenza dei rischi derivanti dalla presenza di sostanze tossiche per la riproduzione quale ipotesi in cui il datore di lavoro committente è tenuto a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le aziende coinvolte nell'esecuzione dei lavori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.
L'articolo 2 modifica l'articolo 29, rubricato «Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi», prevedendo che nelle aziende che occupano fino a 50 dipendenti che espongono i lavoratori anche a sostanze tossiche per la riproduzione, la valutazione dei rischi non può essere effettuata sulla base di procedure standardizzate.
L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 55, comma 2, lettera b), rubricato «Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente», comminando la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione di cui all'articolo 29, comma 1, è commessa in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori anche a sostanze tossiche per la riproduzione.
Sottolinea come le modifiche apportate dagli articoli 4 e 5 si occupino invece dei Pag. 218riferimenti relativi agli elenchi di valori riportati negli allegati al decreto legislativo.
L'articolo 6 modifica l'articolo 229, comma 1, al fine di meglio specificare che, ai fini della sorveglianza sanitaria, gli agenti cancerogeni e mutageni di categoria 2 devono essere considerati come agenti chimici così pure quelli tossici per la riproduzione o con effetti sull'allattamento.
L'articolo 7, che modifica l'articolo 232, alla lettera a), abroga il riferimento alla Commissione tossicologica e all'ISPESL, quali soggetti legittimati a proporre al Ministero della salute il nominativo dei tre rappresentanti del medesimo Ministero, facenti parte del comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Ricorda altresì che la suddetta Commissione non è più operante, mentre le funzioni dell'ISPESL sono confluite nell'INAIL.
Evidenzia che l'articolo 8, che modifica l'articolo 233, estende il campo di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione.
L'articolo 9, apportando modifiche all'articolo 234, inserisce in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della direttiva 2022/431, ulteriori definizioni in ragione dell'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina prevista a protezione dei lavoratori anche ai casi di esposizione alle sostanze tossiche per la riproduzione.
L'articolo 10 intervenendo a modificare l'articolo 235, estende l'obbligo di prevedere la sostituzione di una sostanza tossica e riduzione del rischio anche per le sostanze tossiche per la riproduzione.
L'articolo 11 interviene a modificare l'articolo 236, in materia di valutazione del rischio che dovrà necessariamente coinvolgere anche le sostanze tossiche per la riproduzione.
L'articolo 12 apporta modifiche all'articolo 237, in materia di misure tecniche, organizzative e procedurali, le quali vengono estese anche alle sostanze tossiche per la riproduzione nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2022/431.
L'articolo 13 modifica l'articolo 239 in materia di informazione e formazione, disponendo che gli obblighi di informazione vengono estesi anche laddove si utilizzano sostanze tossiche per la riproduzione. In materia di imballaggi ed etichettatura, si è ritenuto fare specifico riferimento ai Regolamento (CE) 1272/2008 e Regolamento (CE) 1907/2006.
L'articolo 14 provvede a modificare l'articolo 240 del decreto legislativo n. 81 del 2008, estendendo la protezione in caso di esposizione non prevedibile anche alle sostanze tossiche per la riproduzione.
L'articolo 15 interviene modificando l'articolo 241, al fine di estendere le misure da adottare durante le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori, anche alle sostanze tossiche per la riproduzione.
L'articolo 16 modifica l'articolo 242, prevedendo l'obbligo di informare il datore di lavoro quando è stato superato un valore limite biologico.
L'articolo 17 apporta modifiche all'articolo 243, che contiene disposizioni in materia di registro di esposizione e cartelle sanitarie, al fine di imporre obblighi di conservazione in caso di esposizione anche a sostanze tossiche per la riproduzione. Inoltre indica l'INAIL, in sostituzione dell'ISPESL, in virtù della soppressione di quest'ultimo, quale organo deputato a ricevere il registro di cui al presente articolo e le cartelle sanitarie e di rischio.
L'articolo 18 interviene a modificare l'articolo 244 in materia di registrazione dei tumori, estendendo gli obblighi di segnalazione di casi di neoplasie ad esposizioni anche a sostanze tossiche per la riproduzione. Identifica inoltre l'INAIL quale soggetto chiamato a realizzare sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione a tali sostanze, rendendo disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute e alle regioni e province autonome i risultati di tale attività di monitoraggio, nonché come soggetto presso il quale è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale.Pag. 219
L'articolo 19 dispone l'abrogazione dell'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenuto conto che la Commissione tossicologica nazionale non è più operante.
L'articolo 20 sostituisce l'attuale rubrica del Capo II del Titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con la seguente dicitura «Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione», rendendola coerente alle nuove disposizioni europee.
L'articolo 21 dispone necessarie modifiche agli allegati al decreto legislativo n. 81 del 2008, mentre l'articolo 22, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
Precisa infine che ai nuovi adempimenti introdotti dalle modifiche sopra richiamate, i datori di lavoro pubblico e le strutture sanitarie pubbliche provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 26 giugno 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.
INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE
Mercoledì 26 giugno 2024.
Incontro informale con una delegazione parlamentare del Gruppo di Amicizia Svizzera-Italia dell'Unione Interparlamentare.
L'incontro informale si è svolto dalle 15.05 alle 15.55.