CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 giugno 2024
330.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 105

RISOLUZIONI

  Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 15.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Pag. 106

7-00203 Sasso: Adozione di linee guida volte a favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico.
(Seguito discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 21 maggio 2024.

  Federico MOLLICONE, presidente avverte che lo scorso 11 giugno sono state assegnate alla Commissione le risoluzioni 7-00227, presentata dalla collega Manzi, e 7-00228, presentata della collega Orrico, che, vertendo su materia analoga, saranno discusse congiuntamente alla risoluzione 7-00203 Sasso, già all'esame della Commissione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 16.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
C. 1933 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, riferisce che la VII Commissione Cultura, è chiamata ad esprimere un parere, alla V Commissione Bilancio, sul testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», nel testo come modificato dall'altro ramo del Parlamento.
  Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione Cultura segnala le seguenti disposizioni, rinviando alla documentazione elaborata dagli Uffici per ogni ulteriore approfondimento.
L’articolo 29, ai commi 1-3, prevede tre distinti piani, a valere sul Programma nazionale «Scuola e competenze», nell'ambito del periodo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, a beneficio delle (attuali 7) regioni meno sviluppate d'Italia. In particolare, il comma 1 autorizza, per tali regioni, un piano di complessivi 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole; il comma 2 autorizza un piano di complessivi 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale; il comma 3 autorizza, infine, un piano di complessivi 100 milioni di euro per la fornitura di arredi didattici innovativi, al fine di rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni.
  Nello specifico, il comma 1 prevede che, al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle (attuali 7) «regioni meno sviluppate», è autorizzato un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027 (di circa 3,8 miliardi di euro complessivi), nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, per il potenziamento delle infrastrutturePag. 107 per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 – componente 1 – investimento 1.3 «Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  Ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale nelle (citate) regioni meno sviluppate, è inoltre autorizzato un piano da 150 milioni di euro a valere sulle medesime risorse di cui al suddetto Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021- 2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.
  Il comma 3 dell'articolo in commento, infine, prevede che, per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni è autorizzata la (ulteriore) spesa di 100 milioni di euro a valere sul medesimo Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione, 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», del PNRR.
  L'articolo 29, comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, tramite una novella all'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023,consente agli enti locali di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici» del PNRR di utilizzare le risorse già concesse per la locazione di immobili o il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico anche per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2024-2025.
  L'articolo 29, al comma 4, prevede che le istituzioni scolastiche statali possono stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse indicate, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR o nell'ambito del piano «Agenda sud».
  In particolare il primo periodo del comma in esame prevede che, anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito del piano «Agenda Sud», di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (che vanno dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado incluse) possono stipulare, nei limiti delle risorse complessive successivamente indicate dalla presente disposizione, contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge n. 75 del 2023, fino al 15 giugno 2024. Il secondo periodo specifica che, in caso di rinuncia, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.
  Il terzo periodo del comma in esame dispone in ordine alla copertura finanziaria, prevedendo che, agli oneri derivanti dal comma, pari a 18,513 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 14 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo (per il funzionamento delle istituzioni scolastiche) di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 e, quanto a 4,513 milioni di euro, Pag. 108mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Il quarto periodo dispone, infine, che il suddetto Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (già ridotto di 14 milioni di euro per l'anno 2024 per finalità di copertura) è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025 e che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
  Il quinto periodo del comma 4 in commento, introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso il Senato, prevede che, ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A (collaboratore scolastico, ora collaboratore) e B (assistente amministrativo, ora assistente) del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 (giorno successivo, come visto, alla scadenza della proroga dei contratti per gli incarichi temporanei di personale scolastico ausiliario a tempo determinato attivati ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1 del dell'articolo 21 del decreto-legge n. 75 del 2023) e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo del comma in esame.
  Il sesto periodo, introdotto anch'esso nel corso dell'esame in sede referente presso il Senato, prevede che, con riferimento alle istanze riferite ai bandi di cui al quinto periodo, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  L'articolo 29, comma 5, nel novellare la relativa disciplina, introduce misure volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei del medesimo personale attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (individuate prioritariamente nell'ambito del piano «Agenda Sud») al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti.
  La novella recata dalla lettera a) del comma 5 stabilisce in particolare che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui alla M4C1 del PNRR (denominata «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università»), destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, ha luogo sulla base dei dati dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 (il testo previgente faceva riferimento ai dati «contrattuali») inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche. Inoltre, rispetto al testo previgente, è introdotto anche lo specifico termine del 20 maggio 2024 entro il quale deve aver luogo l'inserimento di tali dati.
  La novella recata dalla lettera b) stabilisce a sua volta che il monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 deve essere effettuato dal Ministero dell'istruzione e del merito dal 21 maggio al 5 giugno 2024, in luogo della previgente previsione che faceva riferimento al termine del 1° aprile 2024. Infine, la lettera b) in questione elimina anche il riferimento al termine del 15 aprile 2024 ai fini della comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati finanziari relativi a detti contratti al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse prima indicate, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.
  L'articolo 31 attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire, entro sessanta giorni dall'entrata Pag. 109in vigore del decreto-legge, un Piano di azione denominato «RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», nel quale siano individuate risorse pari a 1.065,6 milioni di euro nell'ambito del Programma nazionale «Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027), e a 150 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate al Ministero dell'università e della ricerca a sostegno degli «Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno».
  In particolare il comma 1 dell'articolo in esame attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, un Piano di azione, denominato «RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027».
  Il Piano «RicercaSud» è adottato con le seguenti finalità:

   sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale «Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027);

   favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno;

   rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca;

   promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno;

   favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e la collaborazione tra ricerca e imprese.

  Ai sensi del medesimo comma 1 in esame, il Piano è definito in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del già citato Programma nazionale «Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021- 2027) e con i criteri di ammissibilità della spesa di tale Programma.
  A norma del comma 2, il sopra citato Piano di azione «RicercaSud», in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti risorse:

   a) nell'ambito del sopracitato PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità, limitatamente alle aree territoriali di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN, una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;

   b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 48, volta al sostegno degli «Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno», la dotazione complessiva di 150.000.000 euro, nonché eventuali economie derivanti dal Piano sviluppo e coesione 2014-2020.

  Il comma 3 dispone che, al fine di garantire la massima efficacia degli interventi finanziati dal PN RIC 2021-2027 (comma 2, lettera a)), nell'ambito del Piano di azione «RicercaSud», possono essere individuati ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del regolamento (UE) 2024/795, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024.
  Ai sensi del comma 4, i beneficiari dei progetti di cui al comma 2, sia quelli finanziati dalle risorse del PN RIC 2021-2027, sia quelli finanziati dalla delibera Pag. 110CIPESS 27 luglio 2021, n. 48, possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano «RicercaSud», in coerenza con la destinazione territoriale delle individuate fonti di finanziamento. I criteri di selezione e valutazione dei progetti, nell'ambito del quadro finanziario definito dal comma 2, possono A.S. n. 1133 Articolo 31 149 prevedere punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero.
  L'articolo 34, comma 1, demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (per la cui adozione non è previsto un termine), l'approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati.
  Il Piano è articolato in una serie di progetti e, ai sensi del comma 2, al finanziamento delle iniziative da esso previste si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.
  Il Piano ha il fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.
  Ai sensi del comma 2, al finanziamento delle iniziative da previste dal Piano si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.
  L'articolo 35 riconosce «di importanza strategica» alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027». Sono i progetti relativi a: la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; la prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; la prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché l'erogazione di servizi onde assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura. Finalità è il rafforzamento della legalità nelle regioni meno sviluppate.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.
C. 1896 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, riferisce che La VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla VIII Commissione (Ambiente), sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioniPag. 111 urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, segnala che il provvedimento si compone di quattro articoli.
  Con riferimento ai profili di competenza della Commissione si sofferma, in particolare, sulle seguenti disposizioni:

   l'articolo 1, comma 1, lettere da a) a f), reca modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'edilizia – TUE) con riguardo ai seguenti istituti: interventi di edilizia libera (lettera a); definizione dello stato legittimo degli immobili (lettera b); mutamento della destinazione d'uso in relazione alle singole unità immobiliari (lettera c); opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (lettera d); interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (lettera e); tolleranze costruttive (lettera f).

  In particolare la lettera d) integra l'articolo 31, comma 5, del TUE, che disciplina le vicende riguardanti le opere acquisite gratuitamente al patrimonio del comune nel caso in cui il responsabile di interventi, in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione di rimozione o di demolizione. In sintesi, si introduce la possibilità per il comune – nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico – di alienare il bene e l'area di sedime, nel rispetto di alcune prescrizioni che riguardano tra l'altro l'effettiva rimozione da parte dell'acquirente delle opere abusive.
  L'articolo 1, comma 2, prevede che le entrate derivanti da talune disposizioni introdotte nel TUE dal decreto-legge in esame, in particolare quelle derivanti dall'alienazione delle opere acquisite gratuitamente dal comune in caso di interventi in assenza o in difformità dal permesso di costruire e quelle derivanti da permesso di costruire o SCIA in sanatoria emanati a norma dell'articolo 36-bis, siano destinate, nella misura di un terzo delle risorse complessive, alle seguenti finalità: demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile; realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana; riqualificazione di aree urbane degradate; recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione; iniziative economiche, sociali, culturali; recupero ambientale.
  L'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità. Sono a tale fine disciplinati i requisiti per il mantenimento e la procedura da seguire da parte degli interessati per ottenerlo. Viene inoltre stabilito che l'applicazione delle predette disposizioni non può comportare limitazione dei diritti dei terzi e nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 16.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 16.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la Pag. 112pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di nomina del professor Carlo Ossola a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa.
Nomina n. 50.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

  Federico MOLLICONE, presidente e relatore, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, sulla proposta di nomina del professor Carlo Ossola a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa.
  Al riguardo avverte che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 8 luglio.
  Segnala, preliminarmente, che il parere delle competenti Commissioni parlamentari è previsto dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici» e che nella seduta del 10 giugno 2024 il Consiglio dei ministri ha avviato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la procedura per la nomina in esame che prevede che le nomine alla presidenza di enti di competenza dell'amministrazione statale siano effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro competente.
  Ricorda brevemente che il progetto di un'Enciclopedia Italiana venne avviato da Giovanni Treccani nel 1925. La trasformazione in ente di finalità nazionale munito di sostegno pubblico avvenne successivamente con il regio decreto-legge n. 669 del 1933, con cui veniva disposta la costituzione dell'«Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani». Anche in periodo repubblicano, la legge n. 123 del 1980 ne ha confermato il riconoscimento quale ente di diritto privato di interesse nazionale e istituzione culturale. L'ente è stato trasformato in società per azioni con delibera assembleare del 16 gennaio 1985. Già con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961 la gestione finanziaria dell'Istituto è stata assoggettata al controllo della Corte dei conti, con le modalità previste dall'articolo 12 della legge n. 259 del 1958 e l'attività dell'Istituto costituisce oggetto di periodiche relazioni al Parlamento. L'ultima relazione prodotta dalla magistratura contabile è quella relativa all'anno 2021, approvata con determinazione 15 giugno 2023, n. 71.
  Ai sensi dell'articolo 1 del suo Statuto, l'Istituto ha per oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possono comunque derivarne, o si richiamino alla sua esperienza, [nonché] l'esercizio delle iniziative e attività editoriali e di quelle culturali in ogni forma e modalità, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale.
  Ricorda, inoltre, che la VII Commissione Cultura ha approvato, in sede legislativa nella seduta del 20 dicembre 2023, il testo della proposta di legge C. 550, già approvata dal Senato in prima lettura, con cui si stabilisce che al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto della Enciclopedia italiana, con riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale costituitisi nel corso di cento anni di storia, nonché al fine di favorire l'arricchimento della sua banca dati, la certificazione dei contenuti, la necessaria transizione e trasformazione multimediale per una migliore fruizione anche attraverso gli strumenti digitali, oltre che la sua internazionalizzazione attraverso opportune traduzioni, al medesimo Istituto è concesso un Pag. 113contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Si prevede, altresì, che in merito alle attività finanziate ai sensi del comma 1, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisca annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto.
  Evidenzia, inoltre, che il Presidente dell'Istituto, a norma dell'articolo 7 dello statuto dell'ente, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, tra personalità di particolare rilievo nel campo della cultura e della scienza ed è l'espressione dell'unità dell'Istituto e delle sue finalità, ne raccoglie le aspirazioni creative, e in esso si rende interprete di istanze e attese culturali della comunità nazionale ed internazionale. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere rinnovato.
  In conclusione nel rinviare al curriculum vitae allegato alla proposta di nomina, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.
  Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026.
Atto n. 167.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Federico MOLLICONE, presidente e relatore, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 19 luglio 2024, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, un parere sull'Atto del Governo in esame, concernente lo schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026.
  Avverte che l'Atto è stato trasmesso alle Camere in data 19 giugno 2024 ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15 e che il termine per l'espressione del prescritto parere scadrà il prossimo 19 luglio.
  Segnala che il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura è adottato ogni tre anni dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Ai fini della sua attuazione, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura. La dotazione inizialmente prevista, a decorrere dal 2020, pari a 4.350.000 euro annui, è stata ridotta del 5 per cento a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 523, della legge di bilancio per il 2024, ed ammonta pertanto, a partire dall'esercizio finanziario in corso, a 4.132.500 euro annui.
  La predisposizione della proposta del Piano d'azione, il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione nonché il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura, articolazione organizzativa della direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero della cultura, che, per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può avvalersi di collaboratori esterni, conferendo, entro il limite di spesa di 150.000 euro annui, fino a tre incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi.
  Venendo al contenuto dello schema di decreto, evidenzia che esso si compone di 9 articoli, ed è per la gran parte identico a quello di cui al precedente Piano triennale, riferito al periodo 2021-2023.
  L'articolo 1 disciplina l'oggetto del provvedimento, che è per l'appunto l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura per gli anni 2024-2026. Il Piano d'azione: identifica le azioni utili al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sociale e culturale mediante il miglioramento della capacità di lettura delle persone contribuendo all'incremento di conoscenze, competenze e capacità individuali e sociali, e ne pianifica l'attuazione e Pag. 114definisce la strategia e il quadro programmatico degli interventi a sostegno della promozione della lettura in Italia e individua gli obiettivi generali, le priorità, le azioni conformi alle finalità della citata legge 13 febbraio 2020, n. 15. Il Piano d'azione ha durata triennale ed è coordinato e attuato dal Centro per il libro e la lettura con le risorse finanziarie del Fondo per l'attuazione del Piano d'azione.
  Gli obiettivi, le priorità e le azioni del Piano sono perseguiti in armonia con le altre iniziative pubbliche a sostegno della promozione del libro e della lettura, anche attraverso la stipulazione di patti locali per la lettura con i comuni e le regioni, il coinvolgimento dei servizi educativi rientranti nel sistema integrato zero-sei e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché tramite accordi di partenariato con altri soggetti pubblici e privati.
  L'articolo 2 indica gli obiettivi generali del Piano d'azione, nei seguenti:

   a) la valorizzazione del patrimonio di esperienze, reti e soggetti che supportano la lettura in Italia, con particolare riferimento alle reti territoriali che afferiscono alla qualifica di «Città che legge» e ai «Patti locali per la lettura»;

   b) lo sviluppo delle modalità volte a favorire la diffusione di modelli avanzati d'intervento e servizi legati alla promozione del libro e della lettura a livello nazionale, promuovendo, a cura del Centro, l'elaborazione di linee guida e la valorizzazione di nuove pratiche;

   c) lo sviluppo di strumenti e infrastrutture di raccolta dati per il monitoraggio dell'attuazione del Piano e la valutazione dei risultati, con particolare riferimento alle banche dati e alle piattaforme digitali per la presentazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati;

   d) la promozione della consapevolezza, tra gli attori istituzionali e la popolazione, dell'importanza della lettura quale fondamento delle politiche di sviluppo culturale e sociale e del benessere delle persone.

  Le priorità del Piano d'azione sono invece identificate nelle seguenti:

   a) favorire l'ampliamento della diffusione sociale della lettura operando per il superamento dei divari che caratterizzano la lettura in Italia, con particolare riferimento a quelli territoriali relativi al numero dei lettori tra Nord e Sud del Paese e tra le aree urbane e le aree interne;

   b) valorizzare la parità di accesso ai libri e alla produzione editoriale e favorire la lettura delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento attraverso l'adattamento dei servizi e della produzione libraria rendendola accessibile, in particolare, nelle biblioteche, nelle scuole e nei luoghi di cura;

   c) promuovere la realizzazione di adeguate metodologie e tecniche, valorizzando, altresì, le competenze digitali, connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, all'ascolto di testi registrati e alla postproduzione di contenuti come integrazione alla lettura su supporti cartacei;

   d) rafforzare le reti e i soggetti che supportano il libro e la lettura a tutti i livelli istituzionali, attraverso la diffusione dei modelli «Città che legge» e «Patti locali per la lettura», sostenendo i soggetti pubblici e privati, che operano nella filiera del libro, con particolare riferimento alle biblioteche, alle librerie, alle case editrici, alle fiere del libro e ai festival della lettura e con specifico riguardo ai territori in cui si riscontrano situazioni di povertà educativa e culturale;

   e) valorizzare le professionalità operanti nella filiera del libro mediante attività di aggiornamento e di formazione;

   f) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nei servizi educativi per l'infanzia, nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;

Pag. 115

   g) perseguire, in ogni iniziativa adottata in materia di sostegno alla lettura, il contrasto alla povertà educativa e culturale, promuovendone la dimensione sociale mediante condivisione di testi e partecipazione attiva dei lettori;

   h) promuovere approcci multisettoriali alla promozione della lettura.

  L'articolo 3 individua più nello specifico le azioni del Piano, alle quali il Centro per il libro e la lettura provvede con appositi bandi, accordi e convenzioni. Le azioni individuate sono le seguenti:

   a) favorire la lettura nella prima infanzia anche mediante il coinvolgimento dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, dei consultori, dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia e delle ludoteche, nonché dei lettori volontari;

   b) promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza;

   c) promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni e alle strutture penali di comunità;

   d) promuovere la parità di accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche e sensoriali, in coerenza con i principi e le regole dell'Unione europea e dell'ordinamento internazionale;

   e) promuovere la lettura presso i teatri, anche in collaborazione con le librerie, nell'ambito delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival;

   f) promuovere la realizzazione di un circuito culturale integrato per la diffusione della lettura ad alta voce, con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento.

  L'articolo 4 disciplina le modalità di attuazione del Piano, ripartendo tra sei linee di azione le risorse di cui al Fondo per l'attuazione del Piano d'azione, che, come si è anticipato, presenta attualmente stanziamenti per 4.132.500 euro annui a decorrere dal 2024, a seguito della decurtazione del 5 per cento disposta dall'articolo 1, comma 523, e dal connesso Allegato VI della legge di bilancio per il 2024. Le risorse sono ripartite come segue:

   a) progetti diretti a favorire la lettura per la prima infanzia anche attraverso la collaborazione con i servizi educativi, le scuole dell'infanzia, le biblioteche pubbliche, gli ambulatori e gli ospedali pediatrici, le ludoteche, i consultori: 950.000 euro annui (a fronte di 1.000.000 di euro annui previsti nel precedente Piano 2021-2023);

   b) istituzione di circuiti culturali integrati a livello territoriale per la promozione della lettura, con la partecipazione di istituzioni scolastiche, biblioteche di pubblica lettura, librerie, istituzioni, associazioni culturali, ospedali e strutture socio-assistenziali, centri anziani, istituti penitenziari: 1.425.000 euro annui (a fronte di 1.500.000 euro annui previsti nel precedente Piano);

   c) contributi al finanziamento di programmi, applicazioni, piattaforme e servizi finalizzati a promuovere l'accesso alla produzione editoriale delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali: 316.350 euro annui (a fronte di 333.000 euro annui previsti nel precedente Piano);

   d) progetti di formazione prevalentemente rivolti ai docenti, ma aperti alla partecipazione di altre figure, per la diffusione della lettura presso realtà scolastiche e biblioteche, istituzioni pubbliche e private, anche in dimensione interculturale e Pag. 116plurilingue, con priorità per gli interventi che interessano territori con più alto grado di povertà educativa e culturale: 503.500 euro annui (a fronte di 530.000 euro annui previsti nel precedente Piano);

   e) progetti di lettura dei classici della letteratura mondiale presso i teatri, anche in collaborazione con fondazioni, biblioteche, librerie, all'interno di festival e di programmazioni artistiche e culturali: 475.000 euro annui (a fronte di 500.000 euro annui previsti nel precedente Piano);

   f) progetti di traduzione e diffusione del libro italiano e della lettura all'estero degli autori italiani anche per il tramite o in collaborazione con le scuole italiane all'estero, la rete degli istituti italiani di cultura all'estero e delle loro biblioteche: 380.000 euro annui (a fronte di 400.000 euro annui previsti nel precedente Piano).

  Si conferma, inoltre, rispetto al Piano precedente, che una quota non superiore al 2 per cento dell'importo annuo del Fondo (cioè, attualmente, non superiore a 82.650 euro, a fronte di 87.000 euro annui previsti nel precedente Piano 2021-2023) possa essere destinata dal Centro alla realizzazione di piattaforme informatiche strumentali all'acquisizione, alla valutazione, alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione delle azioni di cui sopra.
  Quanto alla distribuzione del fondo, si fa presente che, rispetto alla ripartizione effettuata dal previgente Piano triennale, la citata riduzione del 5 per cento è stata distribuita tra le sei linee di azione in modo perfettamente proporzionale: tutte hanno cioè subito una decurtazione del 5 per cento delle risorse loro assegnate.
  L'articolo 5 disciplina i Patti locali per la lettura. Nel dettaglio, esso prevede, che i comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d'azione attraverso la stipulazione di Patti locali per la lettura, che possono prevedere l'adesione di province e città metropolitane.
  I comuni e le regioni, nell'aderire al Piano d'azione, costituiscono una rete territoriale, individuando un ente responsabile della gestione delle eventuali risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto (c.d. «ente capofila»).
  Il Patto locale per la lettura è costituito da un accordo in base al quale, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificità geografica, l'ente territoriale o la rete territoriale prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento. Gli interventi tengono conto anche di eventuali finanziamenti per il sostegno alle iniziative di promozione della lettura promosse da biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, ovvero da enti privati che svolgono come attività statutaria o istituzionale la promozione del libro e della lettura.
  Il Patto locale per la lettura, aggiornato in accordo tra le parti con cadenza triennale, deve descrivere dettagliatamente le caratteristiche degli interventi da sostenere in relazione alle peculiarità territoriali, nonché i soggetti coinvolti, specificandone la natura pubblica o privata, l'ambito e le modalità di intervento all'interno del contesto sociale di attuazione.
  Il Centro per il libro e la lettura istituisce una banca dati con tutti i Patti consultabile sul sito istituzionale e definisce le «Linee guida per la stipula dei Patti locali per la lettura», modulabili secondo la tipologia territoriale, per favorire lo sviluppo e l'applicazione omogenea dei Patti sul territorio nazionale.
  L'articolo 6 disciplina la promozione della lettura nella scuola, che è riconosciuta, con le sue biblioteche, quale ambito fondamentale per la promozione della lettura.
  Ciascun Ufficio scolastico regionale (USR), nell'ambito delle reti tra istituzioni scolastiche, individua tramite bando, una Scuola Polo, responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado, valorizzando le seguenti caratteristiche: presenza di una biblioteca scolastica con un patrimonio librario consistente e relativo catalogo on line; adesione a reti di servizi bibliografici quali ad esempio l'SBN; attività pregressa di promozione della lettura con apertura al territorio; presenza di referenti,Pag. 117 possibilmente in possesso di specifiche competenze, che svolgono attività di organizzazione e gestione della biblioteca scolastica.
  La Scuola Polo è responsabile del servizio bibliotecario delle scuole di ogni ordine e grado afferenti alla rete, e svolge in particolare le seguenti attività:

   a) promozione della costituzione di una rete di scuole di ogni ordine e grado e ampliamento di reti già esistenti;

   b) coordinamento delle attività finalizzate alla promozione della lettura progettate dalle istituzioni scolastiche della rete in collaborazione tra loro o con il supporto di biblioteche di pubblica lettura, di enti pubblici e delle associazioni culturali presenti sul territorio, anche nell'ambito delle azioni collegate all'eventuale adesione ai Patti;

   c) aggiornamento del piano formativo per il personale scolastico che presta l'attività lavorativa, anche in via non esclusiva, presso le biblioteche riguardante: lo sviluppo di competenze relative all'educazione alla lettura sulla base dei risultati delle più avanzate attività di ricerca e prassi internazionali in materia di educazione alla lettura e alla media e information literacy; lo sviluppo di competenze in materia di gestione delle raccolte documentali in osservanza delle normative catalografiche e degli standard internazionali e d'innovazione tecnologica in ambito biblioteconomico. Le attività formative, svolte in collaborazione con il Ministero della cultura, le regioni, i comuni, le associazioni di categoria e gli enti accreditati dal Ministero dell'istruzione e del merito, possono comprendere anche azioni di supporto nell'organizzazione e gestione delle biblioteche scolastiche delle reti, compresa l'attività di catalogazione;

   d) proseguimento della valutazione e del monitoraggio delle iniziative al fine di adeguare e migliorare il servizio e di consentire l'allineamento dei servizi della biblioteca agli obiettivi della scuola.

  Al fine di supportare lo sviluppo di una rete di biblioteche scolastiche omogenea sul piano nazionale e in linea con elevati standard di servizi, il Piano può: promuovere la costituzione di biblioteche scolastiche; aggiornare la mappatura delle biblioteche scolastiche esistenti; costituire gruppi di lavoro (composti da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni e del Centro per il libro e la lettura, che possono essere integrati dall'ICCU-Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane per le informazioni bibliografiche e dall'Associazione italiana biblioteche), per favorire l'attuazione delle iniziative in materia di supporto alla nascita delle nuove biblioteche scolastiche e di sviluppo delle biblioteche esistenti e la collaborazione inter-istituzionale sui temi della promozione della lettura a scuola. Le priorità del gruppo di lavoro sono la valutazione degli indicatori per la realizzazione della mappatura delle biblioteche; la condivisione di un modello di intervento formativo finalizzato al potenziamento delle competenze del personale scolastico che presta l'attività lavorativa, anche in via non esclusiva, presso le biblioteche; la definizione di uno standard minimo di servizi della biblioteca scolastica, con particolare riferimento alle Scuole Polo; il coordinamento delle reti territoriali di biblioteche scolastiche.
  L'articolo 7 prevede che il Piano riconosce il contrasto alla povertà educativa e culturale come una priorità d'azione, in particolare nella scuola e a favore della lettura nella prima infanzia, mediante i diversi soggetti e le reti che sostengono la lettura in Italia.
  L'articolo 8 disciplina il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione del Piano nazionale d'azione, prevedendo che di tutto ciò si occupi il Centro per il libro e la lettura. Gli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione sono contenuti in un apposito documento redatto dal predetto Centro con cadenza biennale, trasmesso alle Camere e alla Conferenza delle regioni.
  Al fine di favorire la coerenza e l'integrazione reciproca delle diverse iniziative in corso in materia di promozione del libro Pag. 118e della lettura il Centro per il libro e la lettura potrà promuovere l'istituzione di un tavolo di confronto tra i diversi soggetti responsabili delle iniziative.
  L'articolo 9, infine, prevede che il Piano d'azione promuova l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile anche mediante azioni di sensibilizzazione verso le amministrazioni pubbliche e i diversi soggetti della filiera editoriale.
  Con riferimento al precedente Piano d'azione per la promozione della lettura, relativo al triennio 2021-2023, ricordo che durante la passata legislatura le Commissioni competenti di Camera e Senato, esaminato il relativo schema di decreto (AG 339), espressero entrambe un parere favorevole, contenente una medesima osservazione, volta ad esprimere l'auspicio che, per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione per la promozione della lettura, il Centro per il libro e la lettura possa avvalersi di collaboratori esterni per la durata temporale del Piano nazionale per la promozione della lettura, anche oltre la durata massima di trentasei mesi attualmente prevista dalla disposizione richiamata nelle premesse, fermo restando il limite di spesa di 150.000 euro annui.
  Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 16.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.
C. 505 Berruto.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro BERRUTO (PD-IDP), relatore, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge, a sua firma, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.
  L'articolo unico della proposta di legge in esame, composto di 2 commi, reca novelle alla normativa vigente in materia di utilizzo di impianti sportivi scolastici.
  In particolare, il comma 1, al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, introduce il nuovo comma 4-bis all'articolo 96 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
  Ricorda che il citato articolo 96 del decreto legislativo n. 297 del 1994, in materia di uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche, prevede, al comma 1, che per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali. Ai sensi del comma 2, a tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato. Secondo il comma 3, in tali convenzioni sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le Pag. 119spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali. Il comma 4 prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.
  Segnala che la disposizione in esame inserisce all'articolo 96 del decreto legislativo n. 297 del 1994, il nuovo comma 4-bis, il quale prevede che il comune o la provincia mettono a disposizione delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature, anche nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico, e che per l'utilizzo degli impianti sportivi non è richiesto l'assenso dei consigli di circolo o di istituto.
  Ai sensi del successivo comma 5 le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio. Il comma 6, infine, anch'esso non modificato dalla disposizione in esame, dispone che, nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose.
  Il comma 2 dell'articolo unico della presente proposta di legge reca invece alcune integrazioni al decreto legislativo n. 38 del 2021, in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.
  In particolare, la lettera a) interviene sull'articolo 5 del decreto legislativo n. 38 del 2021, che, si ricorda, prevede attualmente, al suo unico comma, che le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.
  Segnala che la disposizione in commento introduce il nuovo comma 1-bis, che prevede che le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.
  La lettera b) della disposizione in esame apporta alcune modifiche all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2021, che, si ricorda, prevede al proprio comma 4, che le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.
  In particolare il predetto comma 4 viene modificato al fine di prevedere che tale utilizzo di palestre, aree di gioco e impianti sportivi scolastici – da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche – debba Pag. 120essere concesso sia per le sedute di allenamento sia per le gare ufficiali.
  La disposizione in esame, inoltre, aggiunge il nuovo comma 4-bis al medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 38 del 2021, il quale dispone che, per specifiche e documentate esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari, i consigli d'istituto o di circolo comunicano l'utilizzo temporaneo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici all'ente pubblico territoriale proprietario.
  Auspica, infine, un iter rapido e condiviso del provvedimento a sua prima firma anche al fine di risolvere la questione delle disparità che si creano anche fra Comuni limitrofi circa l'effettiva possibilità di utilizzo di impianti sportivi.

  Federico MOLLICONE, presidente, preannuncia la presentazione di una proposta di legge a sua firma ritenendo meritevole di attenzione il tema affrontato dal provvedimento del collega Berruto.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.