CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 giugno 2024
330.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 95

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.
Atto n. 159.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto è fissato al 20 luglio 2024. Invita il relatore Centemero a illustrare i contenuti del provvedimento.

  Giulio CENTEMERO (LEGA), relatore, ricorda che la VI Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori Pag. 96di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (159).
  Precisa che lo schema di decreto dà attuazione alla delega di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023). Rammenta che il termine di recepimento della direttiva era fissato al 29 dicembre 2023. Evidenzia, pertanto, che per il mancato recepimento della direttiva stessa è stata aperta nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2024/0074. Inoltre, il 24 gennaio 2024 la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia.
  Segnala che la direttiva mira ad aumentare il livello di armonizzazione all'interno del mercato unico, dettando alcune regole comuni a cui i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati devono attenersi per operare all'interno dell'Unione e fissando standard uniformi per garantirne l'idonea condotta e una vigilanza efficace sui gestori di crediti.
  Allo stesso tempo, tuttavia, riconoscendo le differenze esistenti tra i diversi sistemi giuridici, essa riserva alcuni margini di flessibilità agli Stati membri, consentendo di calibrare il recepimento e l'effettivo grado di apertura dei mercati nazionali alle specificità esistenti a livello nazionale.
  Ricorda che lo schema di decreto legislativo è composto da cinque articoli.
  L'articolo 1 introduce il nuovo capo II nel titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), dedicato all'attività di acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza.
  In particolare, poste alcune necessarie definizioni, è circoscritto l'ambito di applicazione delle disposizioni in esame, volte a disciplinare l'acquisto e la gestione dei soli crediti «in sofferenza», inclusi sia nel portafoglio di banche, sia in quello di altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia.
  In tale novero, come emerge dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, vanno ricompresi anche i crediti classificati come in sofferenza al momento della cessione, che potrebbero successivamente ritornare in bonis o ottenere una diversa classificazione (c.d. reperforming).
  Rammenta che è, invece, esclusa dal nuovo regime – fatti salvi gli obblighi informativi di cui all'articolo 114.10 introdotto dall'articolo 1 in esame – la gestione di crediti in sofferenza realizzata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della disciplina nazionale (legge n. 130 del 1999) in cui l'acquirente dei crediti si qualifichi come società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi della disciplina unionale (in particolare, Regolamento UE 2017/2402, articolo 2 punto 2).
  La richiamata disciplina unionale definisce «società veicolo per la cartolarizzazione» una società, un trust o un altro soggetto, diversi dal cedente o promotore, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della società veicolo da quelle del cedente.
  Segnala che, in attuazione della direttiva oggetto di recepimento, la disposizione in esame esclude altresì dall'ambito operativo dello schema di decreto l'acquisto e la gestione di crediti in sofferenza da parte di soggetti vigilati: banche, gestori di fondi di investimento e intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB.
  Sotto il profilo sostanziale, viene eliminata la riserva di attività per l'acquisto di crediti in sofferenza e viene al contempo introdotta la riserva di attività sulla gestione dei crediti in sofferenza mediante l'istituzione di una nuova figura di intermediario, prevista dalla direttiva sui mercati secondari 2021/2167, comunemente nota come SMD (Secondary markets directive), denominata «gestore di crediti in sofferenza», autorizzata e vigilata dalla Banca d'Italia.
  Sono, quindi, disciplinate le attività che possono essere svolte dal gestore dei crediti in sofferenza, nonché regolati gli obblighi informativi che le banche forniscono ai Pag. 97potenziali acquirenti dei crediti in sofferenza.
  Sono, inoltre, previsti interventi sul titolo VI in materia di trasparenza e rapporti con i clienti, oltre che sulla disciplina sanzionatoria di cui al titolo VIII.
  L'articolo 2 modifica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante la disciplina nazionale sulla revisione contabile, in attuazione della direttiva 2006/43/CE, in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, integrandovi la disciplina dei gestori di crediti in sofferenza autorizzati, che vengono inclusi tra i soggetti sottoposti al cosiddetto regime intermedio.
  Ai sensi dell'articolo 19-bis del richiamato decreto legislativo n. 39, gli enti sottoposti a regime intermedio sono tenuti a sottoporre a revisione legale il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato. Negli enti sottoposti a regime intermedio (nonché negli enti controllati e controllanti) la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.
  L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie e finali. Alla Banca d'Italia è rimesso il compito di dettare, entro sei mesi, disposizioni di attuazione, dalla cui entrata in vigore decorrerà anche l'applicazione della nuova disciplina.
  Gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina relativa all'entrata in vigore.

  Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.
Atto n. 158.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 giugno 2024.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che il relatore Congedo ha già illustrato i contenuti del provvedimento nella seduta del 18 giugno scorso. Lo invita, quindi, a formulare una proposta di parere.

  Saverio CONGEDO (FDI), relatore, riportandosi alla relazione in precedenza svolta, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.
Atto n. 166.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 18 luglio 2024. Segnala che l'atto non è al momento corredato della prescritta intesa della Conferenza unificata. Rammenta, quindi, che la Commissione può iniziarne l'esame, ma non potrà concluderlo finché tale documentazione non sarà trasmessa. Invita il relatore De Palma ad illustrare i contenuti del provvedimento.

  Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, ricorda che la Commissione VI avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – dello schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (A.G.166).
  Evidenzia che lo schema di decreto legislativo dà attuazione in primo luogo all'articolo 11 della legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023, recante i Pag. 98principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 3, della medesima legge, recante rispettivamente principi e criteri direttivi per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale.
  Ricorda che lo schema è composto di 10 articoli e contiene, in allegato, le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (di 122 articoli).
  L'articolo 1 contiene l'approvazione delle disposizioni di cui all'allegato 1 dello schema di decreto legislativo, che reca le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.
  L'articolo 2 dello schema modifica la disciplina concernente la professione di spedizioniere doganale.
  In particolare si subordina l'esercizio della professione di spedizioniere doganale al rilascio di apposita patente, con validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; si chiarisce che gli spedizionieri sono iscritti al relativo albo professionale quali esperti negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali.
  L'articolo disciplina altresì i requisiti per l'ottenimento della patente e le relative esclusioni; vengono dettagliatamente disciplinati gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, le relative procedure di indizione, l'oggetto e il numero delle prove, nonché la composizione della commissione esaminatrice; in presenza di specifiche condizioni, legate al possesso di titoli di studio, si prevedono forme semplificate di svolgimento dell'esame.
  Si modificano infine le attribuzioni e le competenze dei Centri di Assistenza Doganale (CAD).
  L'articolo 3 apporta una serie di modifiche al Capo IV (articoli 40-51) del Titolo I del decreto legislativo n. 504 del 1995, c.d. T.U. accise – TUA).
  In primo luogo (lettera a)) si novella l'articolo 40 del TUA, che sanziona la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici.
  In particolare, con riferimento alle condotte assimilabili al tentativo di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, viene espunto il riferimento alla responsabilità «salva prova contraria», sostituendolo con la previsione della punibilità per condotte preparatorie e prodromiche, salvo che risulti che esse non siano dirette a realizzare condotte di sottrazione alle imposte.
  In secondo luogo si innalza (da 2.000 chilogrammi a 10.000 chilogrammi) il limite quantitativo di prodotto energetico sottratto al pagamento dell'accisa, al di sopra del quale trova applicazione la pena detentiva più severa.
  Al fine di ridefinire il riparto tra illecito penale ed illecito amministrativo in materia di prodotti energetici, con esclusione del gas naturale, si amplia l'area di operatività della sanzione amministrativa pecuniaria per le fattispecie di minore gravità, riducendo contestualmente il campo di applicazione della sanzione penale. Analogo intervento è operato con riferimento alla disciplina sanzionatoria relativa al gas naturale.
  Sono poi inseriti nel testo unico quattro nuovi articoli (lettera b)):

   l'articolo 40-bis, il quale introduce un nuovo illecito che sanziona la sottrazione, con qualsiasi mezzo o modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato e viene definita l'entità delle sanzioni;

   l'articolo 40-ter, che prevede circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati;

   l'articolo 40-quater che disciplina, invece, le circostanze attenuanti;

   i successivi articoli 40-quinquies e 40-sexies del TUA, in materia di vendita senza Pag. 99autorizzazione e acquisto di tabacchi lavorati da persone non autorizzate, riproducono nello schema di decreto fattispecie vigenti, disponendone contestualmente l'abrogazione nei provvedimenti nei quali sono attualmente contenute.

  Sono quindi introdotte modifiche alle disposizioni riguardanti le sanzioni per sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (lettera c)), e alla disciplina della confisca (lettera d)). Vengono inoltre inseriti due nuovi articoli nel TUA in materia di destinazione di beni sequestrati e confiscati (lettera e)).
  La lettera f) contiene una disposizione di coordinamento.
  La lettera g) interviene sul trattamento sanzionatorio in materia di deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, attraverso la depenalizzazione della sanzione e la modifica dei relativi importi.
  La lettera h) interviene sull'articolo 61, comma 4, del TUA in materia di violazioni relative alle imposte indirette sulla produzione e sui consumi, anche in tal caso ampliando la sfera di applicazione delle sanzioni amministrative.
  La lettera i) interviene sull'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, in materia di sanzioni per l'evasione dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Sono introdotti specifici criteri di equivalenza con il tabacco, ai fini dell'applicazione delle sanzioni e della determinazione delle soglie quantitative di riferimento; inoltre, si estendono ai prodotti succedanei alcune sanzioni attualmente applicabili ai tabacchi lavorati.
  Analoghe prescrizioni sono contenute nella lettera l), che interviene sull'articolo 62-quater.1 del TUA, in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, diversi dai tabacchi lavorati, nonché nella lettera m), in materia di imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo (cartine e filtri), di cui all'articolo 62-quinquies del TUA.
  L'articolo 4 reca alcune modifiche all'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni in relazione ai reati di contrabbando, tra l'altro ampliando il novero delle sanzioni interdittive applicabili.
  L'articolo 5 reca una modifica di coordinamento all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, aggiornando i relativi riferimenti normativi alle modifiche introdotte dal presente decreto.
  L'articolo 6 reca norme in materia di sospensione del pagamento dell'IVA. In particolare, la disposizione aggiorna i riferimenti normativi – contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica IVA – relativi alla disciplina delle manipolazioni usuali sui beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro, che possono eventualmente intervenire durante la sospensione del pagamento dell'imposta.
  Inoltre si disciplina la costituzione e l'incameramento e della cauzione durante l'esame della documentazione necessaria per fruire della sospensione medesima.
  L'articolo 7 reca disposizioni di coordinamento con le norme contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, chiarendo inoltre i termini di applicazione delle sanzioni amministrative previste nell'allegato 1 e nell'articolo 3 dello schema di decreto in commento.
  L'articolo 8 specifica le norme vigenti che sono espressamente abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  L'articolo 9 reca disposizioni relative alla copertura finanziaria necessaria dall'applicazione delle sanzioni amministrative prevista dall'articolo 96, comma 14, dell'allegato 1 di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame.
  L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore.
  Passando ad un sintetico esame dell'Allegato 1, nel rinviare per un'analisi di dettaglio alla documentazione predisposta dagli uffici, si limita a segnalare come le disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione sono composte di 122 articoli ripartiti in sette Titoli.Pag. 100
  Il Titolo I contiene le Disposizioni generali. Il Titolo II, al Capo I contiene la disciplina dell'Obbligazione doganale e dei diritti doganali, al Capo II è disciplinata la rappresentanza doganale, al Capo III le procedure di accertamento, al Capo IV la revisione dell'accertamento ed al Capo V la Riscossione. Il Titolo III contiene disposizioni concernenti il movimento delle merci; in particolare il Capo I contiene le Disposizioni sulla temporanea custodia delle merci, il Capo II le norme in materia di entrata delle merci nel territorio doganale ed il Capo III le disposizioni in materia di uscita delle merci. Il Titolo IV disciplina i regimi speciali (transito, che comprende il transito esterno e interno; deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche; uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale; perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo).
  Il Titolo V concerne il trattamento delle merci, il Titolo VI le violazioni doganali ed il Titolo VII le disposizioni finali.

  Virginio MEROLA (PD-IDP) evidenzia alla Commissione e al Presidente l'importanza del provvedimento in oggetto, che può avere ripercussioni sugli insediamenti produttivi del Paese. Richiama, a titolo di esempio, il caso del centro di produzione della Valsamoggia, ove vi è stato un investimento di circa 500 milioni di euro, con la creazione di migliaia di posti di lavoro, per la produzione di prodotti diversi dalle sigarette tradizionali. Auspica che, sul punto, la Commissione possa esprimersi, anche mediante la formulazione di un'apposita condizione nel parere da rendere al Governo. Rappresenta che altri paesi europei sono già dotati di adeguati strumenti normativi in tale ambito.

  Marco OSNATO, presidente, si associa alla preoccupazione manifestata dall'onorevole Merola e all'intenzione di tutelare la produzione nazionale, aspetti che ritiene potranno senz'altro essere approfonditi nel corso dell'esame in Commissione e sui quali auspica sia possibile pervenire ad una posizione ampiamente condivisa.

  Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, nel prendere atto della sollecitazione proveniente dal gruppo PD, segnala che sulla questione evidenziata è già in corso uno specifico approfondimento, che potrà trovare adeguato spazio nel parere della Commissione, anche mediante la formulazione di un apposito rilievo.

  Marco OSNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.

  La seduta comincia alle 15.15.

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
C. 1933, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che la discussione in Assemblea del provvedimento è prevista a partire da lunedì prossimo, 1° luglio. Invita quindi la relatrice, onorevole Matera, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

  Mariangela MATERA (FDI), relatrice, rileva che il provvedimento consta di 50 articoli ed è volto, all'articolo 1, a definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea per il periodo 2021-2027 nei seguenti Pag. 101settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
  In seno a tale finalità complessiva, il decreto-legge contiene numerose disposizioni di natura eterogenea, comprendenti tra l'altro: misure di rafforzamento della capacità amministrativa territoriale e nazionale; interventi di attribuzione e riparto delle risorse agli enti territoriali, specialmente nelle zone del Mezzogiorno; modifiche e integrazioni delle agevolazioni fiscali e contributive già vigenti, con contestuale previsione di nuove agevolazioni; riparto di risorse; norme di sostegno all'edilizia scolastica e all'assunzione di personale scolastico; misure di potenziamento dell'attività di ricerca; disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero di siti industriali; misure in materia di telecomunicazioni, trasporti e cultura; norme volte alla mitigazione e alla prevenzione del rischio alluvioni e idrogeologico; disposizioni in materia di investimenti.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una più dettagliata illustrazione del provvedimento, evidenzia le principali disposizioni di interesse per la Commissione Finanze.
  In particolare, rammenta anzitutto il comma 7 dell'articolo 4, che indica il termine del 31 luglio 2024 per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione del Piano strategico della ZES Unica Mezzogiorno.
  Evidenzia che è altresì rilevante per la Commissione Finanze l'articolo 13 che, al comma 1, introduce un contributo, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, per investimenti in beni strumentali, da parte delle imprese, nuove e già esistenti, che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Ricordo che tale agevolazione fiscale era precedentemente prevista solo per le imprese operanti nelle ZES. Il comma 2 specifica che tale agevolazione fiscale è concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024, mentre il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la definizione delle modalità di accesso e fruizione del beneficio e dei relativi controlli.
  Segnala altresì il comma 3-bis dell'articolo 15 – inserito al Senato – che disapplica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili nel territorio della Calabria a decorrere dal 1° agosto 2024. Si tratta dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003), e successivi incrementi.
  Il richiamato articolo 2, comma 11, della legge finanziaria 2004 istituisce l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili. L'addizionale è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a. per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale, con contestuale attribuzione del 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti.
  Rammenta che il sistema aeroportuale della Calabria è costituito dagli aeroporti di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria. Conseguentemente, ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti previsti ex lege e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.
  Rileva che di interesse per questa Commissione è inoltre il comma 4-bis dell'articolo 15, inserito anch'esso al Senato, che modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0. La norma richiamata in particolare Pag. 102modifica l'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, come successivamente modificato nel tempo, che ha istituito e disciplinato il piano Transizione 5.0.
  Il comma 4-bis dell'articolo 15 novella il comma 5 dell'articolo 38, modificando così il perimetro degli investimenti agevolabili. Per effetto delle modifiche in esame, si precisa che sono ricompresi tra gli investimenti agevolabili quelli effettuati in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo precisando che è ricompreso anche l'autoconsumo a distanza, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021.
  Rammenta infine, per quanto di interesse per la Commissione Finanze, che l'articolo 15-ter, inserito durante l'esame al Senato, proroga, per l'anno 2024, dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.
  Ciò in ragione del fatto, in primo luogo, che il provvedimento in esame intende accentrare presso la Presidenza del Consiglio i poteri di programmazione delle risorse europee e nazionali.
  In secondo luogo, rileva che il decreto-legge non affronta in modo adeguato il tema della capacità amministrativa degli enti coinvolti, non valorizzando il reclutamento, mediante concorsi pubblici, di adeguate e innovative professionalità amministrative.
  Rammenta poi che l'articolo 11 del provvedimento ridenomina il previgente Fondo perequativo infrastrutturale, istituito dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale con una dotazione originaria pari a 4,6 miliardi, in «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno», evidenziando tuttavia che il Fondo presenta oggi una disponibilità residua pari a 700 milioni di euro. Evidenzia tuttavia che il richiamato articolo 11, al comma 5, eleva al 40 per cento la quota delle risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni centrali dello Stato devono destinare agli interventi nelle regioni del Mezzogiorno.
  Sottolinea dunque come, nonostante l'elevazione della percentuale di risorse assegnate, si assista di fatto a uno svuotamento del Fondo e, dunque, a una netta diminuzione delle risorse disponibili a favore delle regioni del Mezzogiorno. Non può non sottolineare come si tratti, a suo parere, di una vera e propria presa in giro delle aree economiche svantaggiate.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 26 giugno 2024.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.20 alle 15.25.