SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 15.
Sull'ordine dei lavori.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede di invertire l'ordine del giorno dei lavori della seduta in sede consultiva, al fine di esaminare la proposta di legge C. 1741, recante disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità, al termine degli altri punti all'ordine del giorno, al fine di consentire all'onorevole Guerra e all'onorevole Grimaldi di partecipare alla seduta di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea.
Gianmauro DELL'OLIO, presidente, preso atto che la Commissione concorda con la richiesta del deputato Ubaldo Pagano, accoglie la proposta di inversione dell'ordine dei lavori.
Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane.
C. 1737-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 2 degli emendamenti che, rispetto al fascicolo n. 1, già esaminato dalla Commissione in data 18 giugno 2024, contiene esclusivamente l'emendamento 2.300 della Commissione, che non presenta profili problematici di carattere finanziario. Propone pertanto di esprimere sullo stesso nulla osta.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere sull'emendamento 2.300.
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.
C. 1896 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 69 del 29 maggio 2024, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, e che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica mentre è assente il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Per quanto concerne l'articolo 1, rileva preliminarmente che le norme introducono modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. In particolare, fa presente che le modifiche e integrazioni riguardano: l'estensione dei casi in cui gli interventi per vetrate panoramiche e tende sono eseguibili in edilizia libera, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera a); la previsione di una semplificazione della fattispecie dello stato legittimo che viene rappresentato alternativamente dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione, ovvero che ne ha legittimato la stessa, o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera b); la modifica della disciplina afferente al mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, volta ad agevolare i cambi di destinazione d'uso di singole unità immobiliari senza opere, introducendoPag. 47 nuove fattispecie in cui detto mutamento è consentito e assoggettando la relativa richiesta a segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera c); la previsione, per le opere acquisite dal comune in quanto eseguite in assenza di permesso di costruire in totale difformità o con variazioni essenziali, che il comune medesimo possa provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell'acquirente delle opere abusive, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera d); la previsione che, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, le sanzioni stabilite a legislazione previgente dall'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia siano incrementate, in misura pari al triplo del costo di produzione, per le opere ad uso residenziale e al triplo del valore venale per le opere ad usi diversi da quello residenziale, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera e); l'estensione, attraverso modifiche all'articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, delle deroghe in ambito di tolleranze costruttive ed esecutive, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera f); il superamento della cosiddetta doppia conforme, limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, nonché alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, prevedendosi che, in tal caso, il rilascio della sanatoria, effettuato dallo sportello unico per l'edilizia, sia vincolato ad un onere, a titolo di oblazione, determinato in funzione dell'incremento del valore venale subito dall'immobile a seguito degli interventi, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera g) e h). Infine rileva come si prevede che le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 31, comma 5, ultimo periodo, e dell'articolo 36-bis, comma 5, primo periodo, del citato testo unico siano utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Osserva che la relazione tecnica, con particolare riferimento al comma 1, ritiene che le disposizioni ivi contenute non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che anzi, quelle di cui alle lettere d), e), g) e h) possano determinare un maggior gettito per i comuni. Inoltre, con particolare riguardo alla lettera h), la medesima relazione tecnica segnala che, al fine di evitare effetti negativi sulle entrate, essa, in ogni caso, fa salve le sanzioni già irrogate. Tutto ciò premesso, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in merito alle entrate derivanti dalle disposizioni in esame rispetto a quanto previsto dalla legislazione previgente, considerato che tale gettito, pur non venendo incorporato nei tendenziali di finanza pubblica, almeno per la parte ascrivibile alle modifiche introdotte all'articolo 31, comma 5, ultimo periodo, e all'articolo 36-bis, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia sarà destinato a spesa, come previsto dal comma 2, in misura pari a un terzo, andrebbe valutata l'opportunità di precisare che le risorse di cui trattasi sono costituite da «maggiori entrate», in modo da differenziarle da quelle derivanti dalla legislazione previgente. Rileva, infatti, che non può escludersi che le entrate derivanti dalla legislazione previgente, soprattutto quelle relative a sanzioni, ora assorbite dagli effetti del presente provvedimento, siano già state considerate nell'ambito delle previsioni di bilancio, sicché, in mancanza di tale precisazione, anche esse dovrebbero essere destinate a spesa nella predetta misuraPag. 48 con conseguente peggioramento dei saldi di finanza pubblica, salva l'adozione di idonee misure compensative. Inoltre, sempre per quanto riguarda le entrate destinate a spesa, rileva che quelle derivanti dalla vendita di beni e di aree di sedime da parte dei comuni non appaiono ascrivibili unicamente all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, come indicato dal testo del provvedimento, ma anche e soprattutto al penultimo periodo del medesimo comma, secondo e terzo periodo del comma 5. In ordine a tali aspetti fa presente come appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
Inoltre, considerato che la maggiore possibilità di accesso al regime di sanatoria derivante dalle disposizioni in esame, potrebbe determinare oltre all'incremento delle entrate da sanzioni ipotizzato dalla relazione tecnica, anche un possibile aumento dell'attività degli sportelli unici per l'edilizia coinvolti nel procedimento di rilascio del titolo sanatorio, rileva come appaia necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che le amministrazioni interessate, saranno in grado di sostenere tale aggravio di lavoro con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme prevedono che le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza COVID e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate su richiesta degli interessati, in deroga alle norme vigenti, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità. Rileva che le norme prevedono al riguardo una clausola di invarianza finanziaria in merito alla quale si rinvia alle osservazioni relative ai profili di copertura finanziaria. Fa presente che la relazione tecnica evidenzia che le norme non incidono sull'obbligo di versare, qualora ne ricorrano le condizioni, la tassa di occupazione di suolo pubblico, come determinata dagli enti territoriali competenti. Tanto premesso non ha osservazioni da formulare atteso che, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni interessate, alle stesse è attribuita una mera facoltà da esercitare alla luce delle proprie esigenze amministrative e dei relativi vincoli di bilancio.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 reca una clausola di invarianza riferita al complesso delle disposizioni contenute nell'articolo 2 prevedendo, tra l'altro, che agli eventuali oneri connessi al mantenimento delle strutture di proprietà di amministrazioni pubbliche provvedono le medesime amministrazioni nell'ambito delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente. In proposito, tenuto conto che tale ultima disposizione, così come rilevabile anche da quanto indicato dalla relazione tecnica, sembra configurarsi alla stregua di una componente della clausola di invarianza finanziaria, rileva che andrebbe valutata l'opportunità di riformularla nel senso di prevedere che le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sul punto fa presente che appare, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Per quanto riguarda i commi 1 e 2 dell'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme dispongono, in materia di tolleranze costruttive come modificate dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del presente decreto, l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi rientranti nei limiti previsti nonché l'applicabilità del medesimo regime di tolleranze all'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo non ha osservazioni da formulare preso atto che l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica è una disposizione priva di effetti finanziari diretti, mentre, con riferimento all'estensione dell'applicazione del regime di tolleranze costruttive alle pubbliche amministrazioni, le norme dispongono espressamente che le amministrazioni che intendano farle valere debbonoPag. 49 provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento al comma 3 dell'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme modificano la procedura concernente le compensazioni finanziarie che spettano allo Stato qualora questo si spogli di un bene immobile affittato da un ente territoriale, disponendo il trasferimento della proprietà del bene all'ente stesso. Ricorda che la previgente normativa disponeva che la compensazione veniva disposta con decreto ministeriale in misura pari alle minori entrate incassate dallo Stato. Rileva come le modifiche ora introdotte stabiliscono che i decreti ministeriali, testualmente, «limitatamente alle annualità pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto.» Fa presente che alla disposizione non sono ascritti effetti e né la relazione tecnica né la relazione illustrativa forniscono elementi ulteriori rispetto al testo della norma. In proposito, evidenzia che la disposizione influisce su trasferimenti di risorse nell'ambito del conto consolidato della pubblica amministrazione, modificandone l'articolazione temporale ossia la ripartizione fra esercizi finanziari diversi, a parità di importo totale. Pur rilevando che i trasferimenti hanno luogo fra amministrazioni pubbliche, rileva che appare necessario acquisire elementi informativi dal Governo in merito all'effettiva portata normativa della disposizione, agli effetti in termini di saldo netto da finanziare, con riferimento, quanto allo Stato, alla diversa dinamica temporale delle minori entrate erariali e della relativa compensazione rispetto a quanto previsto a legislazione previgente, agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento che potrebbero prodursi per gli enti territoriali per i quali, modificandosi la dinamica delle entrate e delle spese previste, si potrebbe determinare una diversa applicazione dei vincoli di finanza pubblica e, dunque, nei diversi esercizi finanziari coinvolti, una diversa capacità di spesa.
In merito ai profili di quantificazione riferiti al comma 4 dell'articolo 3, rileva preliminarmente che le norme, al fine di evitare dubbi interpretativi e applicativi, escludono il diritto di restituzione di somme già versate alle amministrazioni, a titolo di sanzione o oblazione, in capo ai soggetti che effettuano richiesta di permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2024.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, chiede alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella precedente seduta.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento è ancora in corso. Si riserva, pertanto, di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 15.10.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).
Atto n. 162.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
Fa presente che il provvedimento – composto di 8 articoli e di un Allegato contenente il Codice etico del personale ispettivo, strutturato in 13 articoli – è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 8, comma 5 una clausola di neutralità finanziaria.
In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame, attuativo dell'articolo 14 della legge n. 132 del 2016, che a tal fine reca una specifica clausola di neutralità finanziaria – detta la disciplina relativa al personale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, incaricato di svolgere attività ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).
Nel segnalare che il provvedimento reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria, non ha osservazioni da formulare in ordine ai suoi profili finanziari considerato che, come anche confermato dalla relazione tecnica, le suddette attività ispettive vengono svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali dei soggetti destinatari delle norme e che l'assetto vigente, disciplinante lo svolgimento delle complessive attività di controllo ambientale svolte dal Sistema SNPA, impone che tali attività, nelle quali rientrano anche quelle svolte dal personale ispettivo di ISPRA e delle Agenzie che di tale sistema fanno parte, vengano condotte in condizioni di invarianza finanziaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 132 del 2016, con oneri a carico dei gestori delle attività potenzialmente nocive dal punto di vista ambientale destinatari delle attività di controllo e ispezione secondo tariffe nazionali definite e aggiornate mediante decreti interministeriali. Infine, non ha osservazioni da formulare anche in merito alle disposizioni del Codice etico, di cui all'Allegato 1, stante il contenuto ordinamentale delle medesime.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo cui dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni coinvolte vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Al riguardo, ravvisa l'esigenza di uniformare la formulazione della disposizione in esame a quella comunemente utilizzata nella prassi, da un lato sostituendo, al primo periodo, le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare», in modo da assicurare carattere precettivo alla clausola medesima, e, dall'altro, facendo riferimento, al secondo periodo, alle risorse «disponibili», anziché a quelle «previste», a legislazione vigente.
Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di modifica della clausola di invarianza formulata dal relatore.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) (Atto n. 162);
rilevata l'esigenza di modificare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, comma 5, del provvedimento, al fine di uniformarla a quella comunemente utilizzata nella prassi, assicurando in particolare la precettività della medesima clausola,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 8, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
Atto n. 156.
(Rilievi alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, segnala preliminarmente che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni per l'attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Rileva che il provvedimento è adottato in attuazione della legge n. 15 del 2024, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, che all'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega. Fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
Segnala di non avere osservazioni da formulare in merito all'articolo 1, che definisce il campo di applicazione e le finalità dello schema di decreto in esame, atteso il carattere ordinamentale della norma.
Con riferimento all'articolo 2, che reca modifiche al decreto legislativo n. 18 del 2021 ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, fa presente che in merito all'introduzione dei requisiti relativi ai nuovi organismi nocivi attualmente non previsti dal vigente decreto legislativo n. 18 del 2021, e, in particolare, con riferimento all'organismo nocivo Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, andrebbe assicurato che le attività e le ispezioni, da parte degli organi Pag. 52competenti, riguardanti la presenza di tali organismi nocivi, possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Con riferimento all'articolo 3, che reca alcune modifiche e correzioni di refusi al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, non ha osservazioni da formulare, considerato che le modifiche apportate si limitano a correggere alcuni riferimenti errati o incongruenti.
Per quanto concerne infine l'articolo 4, nel rinviare alle osservazioni formulate negli articoli precedenti, segnala che la norma introduce una apposita clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alla novella di cui all'articolo 2, comma 3, che inserisce il fungo Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA] tra gli organismi nocivi per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, se del caso, il campionamento e l'analisi, conferma che gli organi preposti potranno effettuare le attività e le ispezioni di rispettiva competenza contestualmente a quelle già previste per la rilevazione di altri organismi nocivi e non si renderanno necessari adempimenti ulteriori rispetto a quelli già svolti, non determinandosi, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Albano, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (Atto n. 156);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che, con riferimento alla novella di cui all'articolo 2, comma 3, che inserisce il fungo Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA] tra gli organismi nocivi per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, se del caso, il campionamento e l'analisi, ha rappresentato che gli organi preposti potranno effettuare le attività e le ispezioni di rispettiva competenza contestualmente a quelle già previste per la rilevazione di altri organismi nocivi e non si renderanno necessari adempimenti ulteriori rispetto a quelli già svolti, non determinandosi, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta della relatrice.
La Commissione approva la proposta di deliberazione della relatrice.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Atto n. 157.
(Rilievi alle Commissioni XI e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato ai sensi dell'articolo 8 della Legge di delegazione europea 2022-2023, di cui alla legge n. 15 del 2024, reca attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Fa presente che l'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 15 del 2024 prevede altresì che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. Segnala che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 e che, qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
In merito ai profili di quantificazione recati dal provvedimento, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano l'attuazione della direttiva (UE) 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. In particolare, fa presente che dette disposizioni estendono la disciplina in materia di tutela e sicurezza sul lavoro alla protezione dalle sostanze tossiche per la riproduzione e che all'attuazione delle predette disposizioni si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ciò premesso, rileva che alcuni adempimenti in capo a soggetti pubblici potrebbero comportare la necessità di potenziare o adeguare gli strumenti volti a individuare e misurare le sostanze tossiche per l'individuazione dei valori limite. In particolare, fa riferimento all'articolo 8, che estende le norme relative alla protezione anche al rischio di esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione; all'articolo 10, che introduce ulteriori previsioni a tutela dei lavoratori, nel caso in cui non sia possibile evitare l'uso di sostanze tossiche, incluse quelle nocive per la riproduzione; all'articolo 11, in materia di valutazione del rischio, che include in detta valutazione anche le sostanze tossiche per la riproduzione; all'articolo 12, che estende gli obblighi del datore di lavoro in termini di misure tecniche, organizzative e procedurali alle sostanze tossiche per la riproduzione; all'articolo 13, che istituisce l'obbligo di offrire periodicamente l'informazione e la formazione nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori esposti anche a sostanze tossiche per la riproduzione; all'articolo 14, che estende la protezione in caso di esposizione non prevedibile anche alle sostanze tossiche per la riproduzione; articolo 15, che estende le misure da adottare durante le operazioni lavorative particolari per le quali è prevedibile un'esposizione rilevante anche alle sostanze tossiche per la riproduzione; all'articolo 16, che prevede l'obbligo per il medico competente di informare il datore di lavoro quando è stato superato il valore limite biologico; all'articolo 17, che prevede che l'INAIL conservi le cartelle sanitarie fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione e all'articolo 18, che estende gli obblighi previsti per il caso di esposizione ad agenti chimici cancerogeni anche in caso di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti Pag. 54o sullo sviluppo della loro progenie dovuti a sostanze tossiche per la riproduzione.
Evidenzia che in proposito la relazione tecnica si limita ad affermare che i datori di lavoro pubblici e, in relazione all'articolo 13, anche le strutture sanitarie pubbliche, sono chiamati a provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti a confermare che i soggetti pubblici interessati siano in grado far fronte ai suddetti adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche con particolare riguardo alla sorveglianza sanitaria che dovrà essere effettuata anche con riferimento alle nuove sostanze previste dal presente provvedimento.
Non ha osservazioni da formulare, invece, in merito agli articoli 17 e 18, limitatamente alla parte in cui si limitano a prendere atto del trasferimento di funzioni dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro all'INAIL, già avvenuto a legislazione vigente per effetto della soppressione del citato istituto con conseguente attribuzione delle relative funzioni all'INAIL.
Infine, non ha osservazioni da formulare anche sui restanti articoli, che prevedono disposizioni di carattere ordinamentale, come confermato dalla relazione tecnica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 22 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo la quale dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala che la disposizione precisa, altresì, che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non ha osservazioni da formulare.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.20.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 15.20.
Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità.
C. 1741 e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario, volto a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 25 giugno 2024.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dall'onorevole Guerra nella seduta del 25 giugno 2024 sugli emendamenti Braga 1.100 e 1.101, sottolinea che l'emendamento Braga 1.100 interviene sul testo del provvedimento modificando, da un lato, il comma 1 dell'articolo 1, al fine di prevedere che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia almeno pari al 6,7 per cento del prodotto interno lordo nominale per l'anno 2025, al 7 per cento per l'anno 2026, al 7,3 per cento per l'anno 2027 e al 7,5 per cento a decorrere dall'anno 2028 e, dall'altro, la copertura finanziaria, di cui Pag. 55all'articolo, 4, al fine di prevedere che la stessa sia assicurata attraverso la riduzione lineare delle spese fiscali elencate nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, allegato allo stato di previsione dell'entrata, con l'esclusione di talune specifiche fattispecie. Analogamente, l'emendamento Braga 1.101 quantifica puntualmente gli oneri ai quali si provvede mediante riduzione lineare delle spese fiscali elencate nel citato rapporto annuale, prevedendo un onere, a decorrere dall'anno 2028, pari a circa 31,6 miliardi di euro annui.
In proposito, rileva che, sulla base della tavola 13 contenuta nel Rapporto sulle spese fiscali 2023, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, risulta che gli effetti finanziari delle misure vigenti sono quantificati complessivamente in circa 96 miliardi di euro nell'anno 2026. Rileva, tuttavia, che, considerando tutte le fattispecie escluse dall'emendamento, quali quelle relative alla composizione del nucleo familiare, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare, tali risorse non sembrano idonee a garantire, a regime, una copertura adeguata agli oneri recati dalla proposta.
Con riferimento a entrambe le proposte emendative, rileva come il rinvio a futuri provvedimenti per l'individuazione della copertura degli oneri, specialmente in presenza di oneri di così rilevante portata, sia contrario alla vigente normativa contabile e, in particolare all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, in quanto non garantisce la necessaria contestualità tra oneri e copertura finanziaria.
Dichiara, quindi, di non poter accogliere la richiesta dell'onorevole Guerra di formulare un parere favorevole condizionato all'approvazione di modifiche che riprendano i contenuti degli emendamenti Braga 1.100 e 1.101.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ringraziare la relatrice per i chiarimenti forniti, chiede se sia possibile distribuire ai membri della Commissione la tavola 13 cui la stessa relatrice fa riferimento. Sottolinea, altresì, come la Commissione esamini il provvedimento in sede consultiva e non referente, ragione per cui l'esame del contenuto del provvedimento e degli emendamenti citati, a suo avviso, si dovrebbe limitare alla valutazione della astratta idoneità delle modalità di copertura finanziaria ivi indicate. Evidenzia, inoltre, come il divieto di rinvio a futuri provvedimenti per la definizione della copertura finanziaria non possa dipendere dall'entità della predetta copertura, ma dovrebbe costituire regola sempre valida. Sulle questioni emerse ritiene, quindi, necessario acquisire la valutazione del Governo.
La sottosegretaria Lucia ALBANO preannuncia il parere contrario del Governo su entrambi gli emendamenti Braga 1.100 e 1.101. In particolare, sull'emendamento 1.100, evidenzia come lo stesso preveda che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard sia almeno pari al 6,7 per cento del prodotto interno lordo nominale per l'anno 2025, al 7 per cento per l'anno 2026, al 7,3 per cento per l'anno 2027 e al 7,5 per cento a decorrere dall'anno 2028. In proposito, rileva in primo luogo l'indeterminatezza della previsione. Qualora si prendesse a riferimento il PIL nominale di cui al DEF 2024, la disposizione comporterebbe oneri pari a 14,7 miliardi di euro per l'anno 2025, 25,9 miliardi di euro per l'anno 2026, 37,3 miliardi di euro per l'anno 2027, con profilo crescente negli esercizi successivi. Con riferimento alla copertura finanziaria disposta dalla proposta emendativa, che rinvia alla Nota di aggiornamento al DEF la quantificazione annuale delle risorse necessarie ad assicurare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard e alla legge di bilancio le modalità di copertura finanziaria mediante riduzione lineare delle spese fiscali, elencate nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, evidenzia come tale previsione introduca un meccanismo di carattere programmatorio che risulta in contrasto con la vigente normativa contabile, dal momento che non viene assicurato il principio della contestualità tra oneri e copertura finanziaria.Pag. 56 Evidenzia, inoltre, come non siano rispettate le modalità di copertura finanziaria che richiedono l'indicazione puntuale delle autorizzazioni legislative di spesa che si intendono ridurre.
Rappresenta, in ultimo, che il contenuto proprio della Nota di aggiornamento al DEF è espressamente regolato dalla legge di contabilità e finanza pubblica.
Circa le modifiche agli articoli 2 e 3 effettuate dalla proposta in esame, tenuto conto del carattere marginale delle stesse, ribadisce il parere contrario, in quanto non consentono di superare le criticità evidenziate in merito alle disposizioni del disegno di legge in oggetto, fermo restando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, come recentemente innovate dal decreto-legge n. 73 del 2024.
Con riferimento all'emendamento Braga 1.101, nell'illustrare il parere contrario fa presente, preliminarmente, che la proposta potrebbe presentare profili di contrasto con il principio di riserva di legge in materia di imposizione di prestazioni personali e patrimoniali sancito dall'articolo 23 della Costituzione, atteso che la riduzione delle spese fiscali sarebbe demandata a una fonte di rango secondario. Osserva, inoltre, che la modalità di copertura finanziaria indicata non è conforme alla vigente normativa contabile, di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, che prevede la contestualità tra oneri e copertura finanziaria e prescrive, per i mezzi di copertura interna, l'indicazione puntuale delle autorizzazioni di spesa che si intende ridurre ovvero la modifica o soppressione dei parametri previsti dalla normativa vigente che regolano l'evoluzione della spesa.
Sottolinea, altresì, come il rinvio ad un successivo atto di normazione secondaria, che dovrebbe ridurre in modo lineare le spese fiscali di cui al predetto elenco contenuto nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, risulti peraltro inattuabile, dal momento che tali agevolazioni fiscali sono regolate da specifici parametri e meccanismi stabiliti con legge e che non sono puntualmente indicate le singole tipologie di spese fiscali che non andrebbero assoggettate a riduzione.
Con riferimento alle modifiche agli articoli 2 e 3 previste dalla proposta emendativa, evidenzia come le stesse, di carattere marginale, non consentano di superare le criticità già evidenziate sui suddetti articoli, che peraltro non sono coordinati con le disposizioni vigenti, come recentemente innovate dal decreto-legge 73/2024.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) rileva la necessità di porre alcune questioni. In primo luogo, sottolinea come la sua richiesta, formulata nella seduta precedente, fosse orientata ad individuare una copertura adeguata del provvedimento, dal momento che il parere proposto dalla relatrice non è solo un parere di contrarietà, ma prevede anche la soppressione di tutti gli articoli, non permettendo, quindi, in alcun modo un approfondimento sulla proposta di legge in esame.
Con riferimento alle proposte emendative Braga 1.100 e 1.101, sottolinea come dalle valutazioni espresse dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo, si rilevi che il punto nodale sia quello relativo al reperimento delle risorse finanziarie. In tal senso, chiede, quindi, al Governo di chiarire in modo univoco quale sia l'entità delle spese fiscali ridotte dagli emendamenti, tenendo conto delle esclusioni previste dai medesimi emendamenti. Sottolinea, infatti, che tali esclusioni coincidono con quelle previste dalla delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023. In proposito evidenzia, comunque, come la proposta emendativa non assuma come riferimento il Rapporto sulle spese fiscali 2023, bensì quello relativo al 2024 e agli anni successivi, nei quali ci saranno altre voci sulle quali poter incidere ai fini del reperimento delle risorse necessarie. Evidenzia, quindi, la necessità di capire quali voci possano essere prese in considerazione, al fine di stabilire un criterio univoco di valutazione.
Con riferimento alla violazione della vigente normativa contabile, di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, evidenziata dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo, ritiene che le argomentazioni spese non siano condivisibili, dal momento Pag. 57che l'onere non risulta determinato, così come la copertura finanziaria, ma entrambi saranno determinati contestualmente in un momento successivo. In proposito, sottolinea, altresì, come la proposta emendativa 1.100, per come è formulata, non faccia emergere immediatamente oneri, ma il procedimento sarà simile a quello che si utilizza per la valutazione delle entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale. Con riferimento all'emendamento 1.101, sottolinea come il rinvio alla normativa secondaria sia solo riferito all'individuazione della percentuale di riduzione delle spese fiscali, dal momento che il meccanismo di copertura finanziaria è perfettamente definito dalla proposta emendativa in esame. In proposito, evidenzia come la modalità di taglio lineare delle spese sia stata utilizzata sistematicamente nella prassi.
Luigi MARATTIN (IV-C-RE) dichiara di non condividere pienamente alcune delle valutazioni testé espresse dall'onorevole Guerra, dal momento che il previsto incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, indicato al comma 1 dell'articolo 1, comporta di per sé l'insorgenza immediata di oneri a carico della finanza pubblica, non accompagnata tuttavia dalla contestuale individuazione della relativa copertura finanziaria.
Tanto premesso, rileva come, a suo giudizio, non sia peraltro sostenibile la scelta di incrementare il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale reperendo le occorrenti risorse tramite un inasprimento della tassazione, evidenziando in proposito come l'emendamento a prima firma Faraone 4.100, presentato dal suo gruppo, preveda viceversa, fermo restando il perseguimento delle medesime finalità, una modalità alternativa di copertura finanziaria, incentrata su interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per l'acquisto di beni e servizi. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire una valutazione della relatrice e del Governo in merito a tale ultima proposta emendativa, che potrebbe consentire il superamento delle criticità di ordine finanziario in precedenza rilevate con riferimento al testo del provvedimento ora all'esame dell'Assemblea.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, anticipando alcune considerazioni che avrà modo di svolgere compiutamente in seguito con riferimento alle proposte emendative riferite al provvedimento in esame, osserva che l'emendamento Faraone 4.100 modifica la norma di copertura finanziaria riferita al provvedimento stesso, prevedendo che agli oneri derivanti dalla sua attuazione si provveda attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi, rinviando la definizione delle modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione ad uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1997.
Al riguardo, fermo restando che la proposta emendativa in esame non appare suscettibile di superare i profili problematici già rilevati dal punto di vista finanziario in relazione al testo del provvedimento, con particolare riferimento alla quantificazione degli oneri dallo stesso derivanti, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa, la cui individuazione è rimessa a futuri interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi. In particolare, sottolinea l'esigenza di verificare la conformità di tale modalità di copertura finanziaria all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, il quale dispone che, in attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri provveda alla loro contestuale copertura finanziaria.
La sottosegretaria Lucia ALBANO anticipa sin d'ora la valutazione negativa del Governo sull'emendamento Faraone 4.100, sulla base delle medesime ragioni già evidenziate con riferimento agli emendamenti Pag. 58Braga 1.100 e 1.101, sottolineando, in particolare, la difformità del meccanismo di copertura finanziaria ivi indicato rispetto al dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), intervenendo su una questione di carattere procedurale in precedenza sollevata dalla deputata Guerra, invita a considerare che l'espressione di un parere contrario sul testo del provvedimento in esame da parte della Commissione Bilancio non costituirebbe comunque un elemento preclusivo rispetto ad una eventuale deliberazione, da parte dell'Assemblea, in ordine al rinvio del provvedimento alla Commissione di merito.
Luigi MARATTIN (IV-C-RE), nel prendere atto della contrarietà manifestata dalla sottosegretaria Albano sull'emendamento Faraone 4.100, ritiene tuttavia essenziale comprendere se da parte del Governo vi sia perlomeno una condivisione di fondo in merito all'obiettivo, sotteso alla predetta proposta emendativa, di perseguire un incremento del livello di finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, anche al fine di sviluppare, eventualmente, una riflessione politica condivisa in ordine all'individuazione delle soluzioni reputate più ottimali a tale scopo.
La sottosegretaria Lucia ALBANO non ritiene di poter esprimere in questa sede, sul tema sollevato dall'onorevole Marattin, opinioni che impegnino la volontà del Governo collegialmente inteso, trattandosi, ad ogni evidenza, di decisioni che non concernono direttamente i profili finanziari del provvedimento all'esame dell'Assemblea e delle relative proposte emendative, su cui la Commissione è oggi chiamata a pronunciarsi, bensì valutazioni di carattere politico generale.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) comunica che il gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 1), di cui illustra sinteticamente i contenuti e che è essenzialmente volta ad apportare al testo del provvedimento in esame modifiche tali da assicurare il superamento dei rilievi critici evidenziati sul piano finanziario dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo nel corso della discussione.
Osserva, in particolare, come tali modifiche siano dirette a riprodurre esattamente il contenuto della proposta emendativa Braga 1.101, auspicando che su tale proposta alternativa di parere possa registrarsi un ripensamento da parte della relatrice e della rappresentante del Governo, giacché essa potrebbe comunque costituire un'utile base di riflessione per l'individuazione di eventuali ulteriori modalità di copertura finanziaria in grado di superare i predetti rilievi critici e assicurare la piena attuazione del progetto di legge in esame.
Non ritenendo, infatti, convincenti le obiezioni di carattere tecnico-finanziario espresse dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo, reputa essenziale che su un provvedimento di fondamentale importanza come quello in esame possa mantenersi aperta l'opzione di un confronto tra le diverse forze politiche, evitando in particolare che l'esame presso questa Commissione in sede consultiva si concluda con la deliberazione di un parere contrario sul testo alla discussione dell'Assemblea, che modo ne pregiudicherebbe il prosieguo dell'iter parlamentare.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che sarà quindi posta in votazione la proposta di parere contrario sul provvedimento in esame formulata dalla relatrice nella seduta di ieri e su cui ha concordato la rappresentante del Governo (vedi allegato 2), avvertendo che, in caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere testé presentata dal gruppo del Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista dovrà intendersi preclusa.
La Commissione approva la proposta di parere contrario sul provvedimento in Pag. 59esame, formulata dalla relatrice nella seduta di ieri e condivisa dalla rappresentante del Governo.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti.
Al riguardo, segnala in primo luogo che le seguenti proposte emendative recano una quantificazione o una copertura finanziaria carente o inidonea:
Quartini 1.3, che prevede, tramite l'inserimento di un periodo aggiuntivo al comma 1 dell'articolo 1, che a decorrere dal 2024 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia in ogni caso aumentato su base annua di una percentuale pari al doppio del tasso di inflazione, anche in un contesto economico anticiclico contraddistinto da una riduzione del PIL, apparendo, pertanto, suscettibile di determinare oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal provvedimento privi di quantificazione, ferme restando le criticità evidenziate con riferimento alle modalità di copertura finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 4;
Marianna Ricciardi 2.3, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione iniziale di 2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2025, destinato, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, ai miglioramenti economici del personale impiegato nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei predetti oneri;
Bonetti 3.1, che reca misure per la riduzione delle liste d'attesa e a tal fine autorizza, tra l'altro, la spesa di 1 miliardo di euro nell'anno 2024 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2025, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria dei predetti oneri;
Bonetti 3.05, che è volta alla definizione di misure a favore del personale operante nei servizi di pronto soccorso. In particolare, incrementa ulteriormente i limiti di spesa annui lordi dell'indennità accessoria prevista per il personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso di cui all'articolo 1, comma 293, della legge n. 234 del 2021, prevedendo, dal 1° gennaio 2025, un aumento dei suddetti limiti pari a complessivi 400 milioni di euro annui, in luogo dei 200 milioni di euro già previsti dall'articolo 1, comma 526, della legge n. 197 del 2022, senza provvedere, tuttavia, alla copertura finanziaria dei relativi oneri. La proposta stabilisce, altresì, che il suddetto personale abbia accesso al trattamento pensionistico anticipato previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 63 del 2011 per i soggetti che svolgono lavori particolarmente usuranti, senza provvedere, tuttavia, alla quantificazione degli oneri derivanti da tale misura e alla relativa copertura finanziaria. Viene previsto, infine, che i contratti collettivi nazionali individuino giorni aggiuntivi di ferie da riconoscere al personale dei servizi di emergenza-urgenza, nonché la possibilità che per il personale di età superiore a sessant'anni operante nei predetti servizi sia prevista l'esclusione dall'obbligo di effettuare lavoro notturno.
Rileva, altresì, l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili di carattere finanziario delle seguenti proposte emendative:
Braga 1.100, che interviene sul primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 al fine di prevedere che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia almeno pari al 6,7 per cento del prodotto interno lordo nominale per l'anno 2025, al 7 per cento per l'anno 2026, al 7,3 per cento per l'anno 2027 e al 7,5 per cento a decorrere dall'anno 2028, prevedendo altresì, attraverso la sostituzione dell'articolo 4, che con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza siano annualmente quantificate le ulteriori risorse necessarie Pag. 60ad assicurare il predetto livello di finanziamento del fabbisogno sanitario e, dall'altro, dispone che ai relativi oneri la legge di bilancio provveda annualmente attraverso la riduzione lineare delle spese fiscali elencate nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, allegato allo stato di previsione dell'entrata, fatta salva l'esclusione di talune specifiche fattispecie indicate nella medesima proposta emendativa. La proposta emendativa, infine, sopprime il comma 2 dell'articolo 2, ai sensi del quale eventuali maggiori costi a carico delle regioni, derivanti dalla disapplicazione, a decorrere dal 2024, della disciplina in materia di limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni e di quella sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, saranno posti a carico del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come incrementato ai sensi dell'articolo 1 della presente proposta di legge. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo rispetto agli effetti della proposta emendativa in esame che, da un lato, dispone un progressivo incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e, dall'altro, rinvia la quantificazione dei relativi oneri alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, mentre per quanto attiene alla copertura finanziaria, rinvia il reperimento delle occorrenti risorse finanziarie alle future leggi di bilancio, che dovranno provvedere annualmente alla riduzione in maniera lineare delle spese fiscali. In particolare, occorre verificare la conformità di tali previsioni alle disposizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, le quali prevedono che, in attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri provveda alla loro «contestuale» copertura finanziaria;
Braga 1.101, che, modificando il comma 1 dell'articolo 1, è volta ad incrementare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 12,1 miliardi di euro per l'anno 2025, 17,5 miliardi di euro per l'anno 2026, 25,6 miliardi di euro per l'anno 2027 e 31,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028, al fine di raggiungere progressivamente una percentuale di finanziamento annuale pari al 7,5 per cento del prodotto interno lordo nominale, prevedendo che alla copertura dei predetti oneri si provveda, sulla base di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso la riduzione lineare delle spese fiscali di cui al Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di quelle relative alla composizione del nucleo familiare, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare. La proposta emendativa, infine, sopprime il comma 2 dell'articolo 3, ai sensi del quale eventuali maggiori costi a carico delle regioni, derivanti dalla disapplicazione, a decorrere dal 2024, della disciplina in materia di limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni e di quella sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, saranno posti a carico del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come incrementato ai sensi dell'articolo 1 della presente proposta di legge. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dall'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, tenendo conto che l'effettiva determinazione della copertura stessa è affidata a futuri provvedimenti di rango secondario, che dovranno provvedere alla riduzione lineare delle spese fiscali. Considera, altresì, necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine all'effettiva possibilità di conseguire risparmi per l'ammontare previsto dalla proposta emendativa, anche tenuto conto delle spese fiscali escluse dalla predetta riduzione lineare, considerando che, Pag. 61come emerge dall'ultimo Rapporto annuale disponibile, il complesso delle spese fiscali ammonta a circa 100 miliardi di euro in ragione d'anno;
Quartini 1.01, che incrementa di 400 milioni di euro annui l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 288, della legge n. 234 del 2021, finalizzata all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ponendo i relativi oneri a carico del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1 della proposta di legge in esame. La proposta prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della salute sia disciplinato il criterio di calcolo per la definizione del numero di posti letto in ragione delle esigenze epidemiologiche e della riorganizzazione territoriale, assicurando comunque un numero di posti letto di degenza ordinaria non inferiore alla media europea, pari a circa 500 per 100.000 abitanti, e un numero di posti letto di terapia intensiva non inferiore a 25 per 100.000 abitanti. Al riguardo, fermo restando che la proposta emendativa in esame non appare in grado di superare i profili problematici già ravvisati sul piano finanziario con riferimento al testo del provvedimento, reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla sostenibilità finanziaria della previsione di una soglia minima di posti letto presso le strutture sanitarie nei termini indicati dalla medesima proposta emendativa;
Quartini 2.1, che incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2027 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021, al fine di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'assunzione di personale dipendente nelle case e negli ospedali di comunità e per l'assistenza domiciliare, nonché dal personale convenzionato, ponendo i relativi oneri a carico del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1 della presente proposta di legge. Al riguardo, fermo restando che la proposta emendativa in esame non appare suscettibile di superare i profili problematici già rilevati dal punto di vista finanziario in relazione al testo del provvedimento, reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in commento;
Marianna Ricciardi 2.2, la quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia definita una nuova metodologia per la gestione, il contenimento del costo e la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse utilizzate. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;
Quartini 3.5, che prevede che l'agenda di prenotazione, sia per il primo accesso sia per gli accessi successivi, sia esclusivamente centralizzata, unica e regionale e comprenda sia l'attività erogata a carico del Servizio sanitario regionale sia l'attività libero-professionale intramuraria. Al riguardo, fermo restando che la proposta emendativa in esame non appare in grado di superare i profili problematici già ravvisati sul piano finanziario con riferimento al testo del provvedimento, reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa;
Quartini 3.4, che prevede che le regioni assicurino la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile nonché l'unicità dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, nonché quelle dell'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale intramuraria, da parte dei sistemi informativi aziendali e regionali. Al riguardo, fermo restando che la proposta emendativa in esame non appare in grado di superare i profili problematici già ravvisati sul piano finanziario Pag. 62con riferimento al testo del provvedimento, reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa;
Quartini 3.02, che reca disposizioni in materia di forme di assistenza sanitaria integrativa, stabilendo, tra l'altro, che le stesse operino esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, fornendo esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate, nonché le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito. Vengono altresì individuate le quote nell'ambito delle risorse annue dei soggetti che forniscono assistenza sanitaria integrativa da riservare rispettivamente alle prestazioni comprese e non ricomprese nei LEA. La proposta dispone, inoltre, in merito alla possibilità di accesso ai benefici e alle agevolazioni fiscali relativi all'assistenza sanitaria complementare, subordinandolo all'osservanza dei princìpi di trasparenza, completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ed escludendo quelle forme di assistenza integrativa la cui gestione esterna è affidata a soggetti che svolgono attività a fini di lucro. Al riguardo, viene conferita al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della suddetta disciplina, in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni in esame e assicurando in particolare che qualsiasi beneficio fiscale sia riconosciuto esclusivamente per le prestazioni non comprese nei LEA e per le forme di assistenza sanitaria integrativa che si siano conformate ai suddetti princìpi e criteri direttivi. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riguardo alla possibilità di dare attuazione alla delega in essa prevista nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, posto che la proposta emendativa non reca alcuna copertura, né una clausola di invarianza finanziaria;
Quartini 3.03, che prevede l'adozione, da parte del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un decreto per la definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale, nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito ai possibili oneri a carico della finanza pubblica che potrebbero derivare dall'attuazione della proposta in esame e, in particolare, in ordine alla possibilità che il piano dei controlli, che la proposta emendativa annovera tra i contenuti oggetto del decreto ministeriale, possa essere attuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
Bonetti 3.04, volta ad attribuire alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale la facoltà, fino al 31 dicembre 2026, di disporre il conferimento di incarichi a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti al relativo corso della scuola di specializzazione. La proposta emendativa, inoltre, proroga al 31 dicembre 2026: le disposizioni volte a prevedere la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e, per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, di assumere, durante il percorso formativo, incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale; le disposizioni con cui si prevede che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale possano procedere al reclutamento mediante conferimento di incarichi di lavoro autonomo a medici specializzandi e a laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, nonché al conferimento di incarichi individuali a tempo determinato di medici specializzandi, personale delle professioni sanitarie e operatori socio-sanitari. Al riguardo, reputa necessario acquisirePag. 63 un chiarimento dal Governo in ordine alla possibilità di procedere al conferimento degli incarichi previsti dalla proposta emendativa nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
Faraone 3.0100, volta ad implementare un sistema di controllo di gestione del Fondo sanitario nazionale per il monitoraggio, l'analisi e la valutazione dell'entità, qualità ed efficienza della spesa, il quale include strumenti di audit interni, revisione dei processi di spesa e valutazione della performance. La proposta demanda a un decreto del Ministero della salute la definizione dei nuovi criteri e parametri di suddivisione del Fondo tra le Regioni e le Province autonome, nonché l'istituzione, da parte delle stesse, di Centrali uniche di committenza per la fornitura di beni e servizi standardizzati, fatta salva la possibilità, per le singole ASL, di procedere all'acquisto di forniture di beni e servizi qualora ciò sia giustificato dall'unicità e irripetibilità della prestazione o da conclamate esigenze di personalizzazione, legate alle condizioni specifiche del paziente. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla possibilità, per le amministrazioni interessate, di provvedere all'implementazione del sistema di controllo di gestione del Fondo sanitario nazionale, nonché all'istituzione e al funzionamento delle Centrali Uniche di Committenza, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
Faraone 4.100, che modifica la norma di copertura finanziaria riferita al provvedimento, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso si provveda attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi, e rinviando la definizione delle modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione ad uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1997. Al riguardo, fermo restando che la proposta emendativa in esame non appare suscettibile di superare i profili problematici già rilevati dal punto di vista finanziario in relazione al testo del provvedimento, con particolare riferimento alla quantificazione degli oneri dallo stesso derivanti, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa, la cui individuazione è rimessa a futuri interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi. In particolare, occorre verificare la conformità di tale modalità di copertura finanziaria con l'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, il quale dispone che, in attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri provveda alla loro «contestuale» copertura finanziaria.
Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su ciascuna delle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione o copertura. Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.3, 1.100, 1.101, 1.01, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.4, 3.5, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.0100 e 4.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
Propone, inoltre, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
Pag. 64Luigi MARATTIN (IV-C-RE) chiede delucidazioni in merito alle ragioni della contrarietà espressa dalla rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo Faraone 3.0100.
La sottosegretaria Lucia ALBANO precisa che la contrarietà deriva, tra l'altro, dal fatto che, in assenza di una relazione tecnica che ne asseveri la neutralità finanziaria, non può escludere che la proposta determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Luigi MARATTIN (IV-C-RE) considera oltremodo discutibile che il Governo si appelli, facendo peraltro nuovamente ricorso ad uno schema argomentativo già molte volte censurato in passato, all'assenza della relazione tecnica quale argomento per motivare il parere contrario su una proposta emendativa, posto che sarebbe compito dei competenti uffici ministeriali, e non certo dei singoli parlamentari, predisporre la richiamata relazione tecnica.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) si unisce alle considerazioni da ultimo espresse dal deputato Marattin in merito all'annoso vizio del Governo di esprimere un parere contrario su singole proposte emendative all'esame della Commissione Bilancio in sede consultiva invocando l'assenza della relazione tecnica, la cui predisposizione dovrebbe viceversa costituire un precipuo compito dello stesso Governo. Ritiene che un simile comportamento sia offensivo nei confronti della serietà del lavoro svolto dai componenti della Commissione e che precluda, al contempo, la possibilità, per i gruppi di opposizione, di incidere sul contenuto dei provvedimenti all'esame della Camera, mentre il Governo medesimo potrebbe ben esprimere parere contrario sul merito delle singole proposte emendative nelle competenti sedi parlamentari.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede chiarimenti alla rappresentante del Governo circa il parere contrario espresso sugli emendamenti Marianna Ricciardi 2.2 e Quartini 3.5 e 3.4, che ad ogni evidenza non appaiono suscettibili, a suo avviso, di generare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), richiamando nuovamente l'attenzione della sottosegretaria Albano sugli emendamenti Braga 1.100 e 1.101, ribadisce la richiesta di ottenere ufficialmente dal Governo un'indicazione certa in merito alla quantificazione delle esclusioni previste dai medesimi emendamenti con riferimento agli interventi di riduzione delle spese fiscali, al fine di verificare quanta parte delle risorse riportate nella tavola n. 13 del Rapporto sulle spese fiscali 2023 possa essere considerata utilizzabile con finalità di copertura finanziaria.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in replica alle richieste di chiarimento formulate dal deputato Dell'Olio, ribadisce il parere contrario sugli emendamenti Marianna Ricciardi 2.2 e Quartini 3.4, considerata l'assenza di relazione tecnica che ne asseveri la neutralità finanziaria, confermando, altresì, il parere contrario sull'emendamento Quartini 3.5, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dubita fortemente che le citate proposte emendative possano comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, evidenziando, in particolare, come l'emendamento Quartini 3.5, nel prevedere che l'agenda di prenotazione, sia per il primo accesso sia per gli accessi successivi, sia esclusivamente centralizzata, unica e regionale, in luogo della possibilità di prevederne una configurazione per aree infraregionali territorialmente omogenee, come attualmente stabilito dal testo del provvedimento, non possa che essere foriero di economie di spesa. Osserva come ancor più neutrale, dal punto di vista finanziario, debba essere considerato l'emendamento Marianna Ricciardi 2.2, che si limita a prevedere che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia definita una nuova metodologia per la gestione,Pag. 65 il contenimento del costo e la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse utilizzate.
La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma il parere contrario sugli emendamenti Marianna Ricciardi 2.2 e Quartini 3.5 e 3.4.
Marco GRIMALDI (AVS) si associa alle valutazioni del deputato Dell'Olio circa l'insussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dagli emendamenti Marianna Ricciardi 2.2 e Quartini 3.5 e 3.4, sottolineando al riguardo come le previsioni contenute, in particolare, nell'emendamento Quartini 3.5, riferite all'istituzione di un'agenda di prenotazione, sia per il primo accesso sia per gli accessi successivi, esclusivamente centralizzata, unica e regionale non potranno che determinare significative economie di spesa, con ricadute positive anche sul piano di una ottimizzazione nella collocazione del personale coinvolto.
Considera, peraltro, ancor più discutibile il parere contrario espresso sull'emendamento Marianna Ricciardi 2.2 che, come in precedenza ricordato, si limita a demandare ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di una nuova metodologia per la gestione, il contenimento del costo e la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, ritenendo in proposito doverosa, da parte della sottosegretaria Albano, l'indicazione di più circostanziate motivazioni in ordine alla predetta contrarietà, pena lo svilimento delle funzioni esercitate da questa Commissione, ferma restando la piena facoltà del Governo di esprimere parere contrario nel merito delle singole proposte emendative nella pertinenti sedi parlamentari.
La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma nuovamente il parere contrario sugli emendamenti Marianna Ricciardi 2.2 e Quartini 3.5 e 3.4.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), richiamando l'attenzione sulla citata tavola n. 13 contenuta nel Rapporto annuale sulle spese fiscali 2023, ribadisce la richiesta già formulata all'indirizzo del Governo, quale presupposto per consentire ai gruppi parlamentari, e segnatamente a quello del Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista, da cui origina l'iniziativa della proposta di legge in esame, di comprendere se e in quale misura gli importi indicati nella medesima tavola siano indisponibili per le finalità di copertura individuate dagli emendamenti Braga 1.100 e 1.101, tenuto conto delle puntuali esclusioni dalla riduzione delle spese fiscali recate dalle medesime proposte emendative. Ritiene, peraltro, che dovrebbe essere compito precipuo del Governo fornire dati certi e aggiornati al riguardo, prima ancora che la Commissione proceda alla votazione del parere sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame. Ciò al fine di appurare in modo inequivocabile la capienza o meno delle risorse finanziarie ottenibili dalla riduzione delle spese fiscali nei termini indicati dalle citate proposte emendative Braga 1.100 e 1.101 e lasciare agli atti, anche in vista della predisposizione di future iniziative legislative, una indicazione attendibile e ufficiale rispetto ad un aggregato di spesa di tale rilevanza, quale quello costituito dalle cosiddette spese fiscali.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP), pur non contestando la veridicità degli importi indicati nella tavola n. 13 del Rapporto annuale sulle spese fiscali 2023, ritiene tuttavia indispensabili chiarimenti del Governo in ordine all'effettiva attinenza delle voci di spesa ivi indicate alle fattispecie di esclusione previste dalla norma di copertura finanziaria recata dagli emendamenti Braga 1.100 e 1.101.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) si associa alle considerazioni dei colleghi che lo hanno a vario titolo preceduto, sottolineando una volta ancora l'esigenza di assicurare il corretto andamento dei lavori della Commissione Bilancio che nel corso del proprio esame in sede consultiva dovrebbe attenersiPag. 66 a valutazioni e verifiche di natura tecnico-finanziaria e prescindere da qualsivoglia considerazione di merito.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) stigmatizza l'atteggiamento dell'Esecutivo, rilevando come esso si stia deliberatamente rifiutando di fornire un riscontro in ordine al quesito, avanzato più volte nel corso della seduta da parte dei membri della Commissione, circa la posizione del Governo in merito alle considerazioni svolte dalla relatrice a supporto della proposta di parere formulata.
La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce il parere contrario già espresso con riferimento alle proposte emendative depositate per l'esame del provvedimento in Assemblea sulla base delle motivazioni in precedenza esposte.
Luigi MARATTIN (IV-C-RE) ricorda che la posizione espressa dalla relatrice si basa su una valutazione circa la riconducibilità delle fattispecie escluse dalle riduzioni lineari delle spese fiscali individuate quali modalità di copertura del provvedimento dagli emendamenti Braga 1.100 e 1.101, alle diverse categorie puntualmente indicate nella tavola n. 13 del Rapporto annuale sulle spese fiscali 2023. Chiede, pertanto, chiarimenti al Governo, alla luce della conferma espressa in merito alla proposta di parere della relatrice.
La sottosegretaria Lucia ALBANO chiarisce, al riguardo, che il Governo, pur esprimendo un parere contrario, non ha confermato le quantificazioni ipotizzate dalla relatrice.
Luigi MARATTIN (IV-C-RE), in risposta a quanto affermato dalla sottosegretaria, domanda per quale motivo non sia possibile ottenere una risposta da parte del Governo sul merito delle considerazioni espresse dalla relatrice.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, osserva che, a suo avviso, la sottosegretaria Albano ha adeguatamente motivato la propria posizione.
Luigi MARATTIN (IV-C-RE), non ritenendo attendibili le valutazioni esposte dalla relatrice, chiede che tali valutazioni siano corroborate dagli organi tecnici del Governo. Se, infatti, tali valutazioni non risultassero fondate, ne deriverebbe che la proposta di parere non troverebbe un'adeguata ragione giustificatrice.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, afferma che la proposta di parere avanzata risulta pienamente in linea rispetto alle valutazioni espresse dal Governo.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ritiene che, nel corso della presente discussione, l'atteggiamento tenuto dalla maggioranza e dal Governo abbia determinato un sovvertimento sul piano della corretta attribuzione delle diverse responsabilità politico-istituzionali. Difatti, osserva come la relatrice abbia inteso corroborare la propria contrarietà con deduzioni di natura eminentemente tecnica in relazioni alle quali considera necessaria un'asseverazione del Governo. Ciò anche al fine di poter avere piena contezza circa la possibilità, anche con riguardo ad eventuali futuri provvedimenti, di formulare in modo corretto le disposizioni in ordine alla copertura degli oneri finanziari attraverso la sopracitata riduzione lineare delle spese fiscali.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), preso atto della totale indisponibilità del Governo a fornire in questa sede un riscontro alla richiesta più volte reiterata, chiede di acquisire dall'Esecutivo una valutazione puntuale circa la quantificazione delle spese fiscali che possono essere interessate da riduzioni, applicando le esclusioni previste dagli emendamenti Braga 1.100 e 1.101.
Nel formulare tale richiesta a nome del gruppo parlamentare del Partito Democratico, auspica l'adesione anche da parte degli altri gruppi dell'opposizione e rimarca la necessità che il Governo fornisca una formale risposta.Pag. 67
Al riguardo, esprime perplessità circa la correttezza della tavola fornita dalla relatrice, con particolare riguardo all'effettiva presenza, all'interno della stessa, di tutte le spese fiscali che possono effettivamente essere oggetto di un'eventuale riduzione, ove, ad esempio, la si confronti con altri documenti che operano lo stesso tipo di ricognizione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative.
La seduta termina alle 16.10.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 16.10.
DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
C. 1933 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame in sede referente, in seconda lettura, del disegno di legge C. 1933 di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione». Il provvedimento, che dovrà essere convertito dal Parlamento entro il prossimo 6 luglio, inizialmente costituito da 38 articoli, a seguito dell'esame in prima lettura al Senato risulta composto di 50 articoli, suddivisi in tre Titoli e nove Capi.
Osserva, anzitutto, che il decreto reca, in particolare, disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, nonché ad assicurare una programmazione della politica di coesione nazionale maggiormente coordinata tra i diversi livelli di governo e in rapporto di più stretta complementarietà con il PNRR.
Fa presente come numerose disposizioni recate dal provvedimento di cui si avvia l'esame rispondano, inoltre, all'esigenza di rafforzare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese.
Rileva che le disposizioni del Titolo I del decreto, articolato in otto Capi, dall'articolo 1 all'articolo 35-bis, recano «Misure di riforma della politica di coesione». Al suo interno, le norme del Capo I, che include gli articoli da 1 a 8, intervengono sulle modalità di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea e disegnano una riforma dell'architettura istituzionale e della governance della politica di coesione volta, nel suo complesso, a dare attuazione alla riforma 1.9.1 del PNRR, la quale mira ad incrementare l'efficienza della politica di coesione per rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.
Passando a una ricognizione dei contenuti essenziali dei singoli articoli, e rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per maggiori dettagli, fa presente, anzitutto, che l'articolo 1, nell'individuare i principi e le finalità del provvedimento, afferma che il decreto in esame è volto a definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, programmazione 2021-2027, in settori strategici quali le risorse idriche, le infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, i rifiuti, i trasporti e la mobilità sostenibile, l'energia, il sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 1 considera di preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse europee della politica di coesione, periodo di programmazionePag. 68 2021–2027, anche con l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti. Rappresenta inoltre che, ai sensi del comma 2-bis del summenzionato articolo 1, inserito nel corso dell'esame in Senato, l'applicazione della nuova disciplina nazionale in materia di programmazione e di impiego delle risorse della politica di coesione nei vari settori presi in considerazione dal decreto in esame deve avvenire nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dai regolamenti europei sulla politica di coesione. Le disposizioni del decreto, come precisato al comma 3, rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale, in quanto attuative degli obblighi assunti dallo Stato in sede europea in esecuzione della normativa sul PNRR. Segnala che il comma 4 riporta le principali definizioni ai fini del decreto in esame.
Con riferimento all'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in Senato, ricorda che lo stesso definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame in materia di accelerazione nell'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea. Tali disposizioni si applicano ai Programmi nazionali e regionali attuativi della politica di coesione 2021-2027, con l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e per il rischio idraulico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo sostenibile e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
Passando all'esame dei contenuti dell'articolo 3, rileva come questo rechi la disciplina della Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione quale sede di confronto tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione della politica di coesione europea 2021-2027. In particolare, il comma 1 attribuisce alla Cabina funzioni di: coordinamento tra interventi nazionali e regionali di coesione europea, in raccordo con le attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027; promozione della complementarità tra interventi PNRR, di coesione europea, e di accordi di coesione; verifica delle attività di monitoraggio svolte dal Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente agli interventi prioritari indicati all'articolo 4, su cui il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è tenuto a riferire alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 marzo di ciascun anno, secondo quanto stabilito da una modifica al provvedimento inserita nel corso dell'esame al Senato; infine, definizione delle priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Unione europea. Per lo svolgimento di tali attività, il comma 2 prevede l'integrazione della Cabina di regia con la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze, dei Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, nonché del presidente dell'ANCI e del presidente dell'UPI.
Passando all'articolo 4, modificato nel corso dell'esame in Senato, fa presente che esso interviene sull'individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea. I commi 1 e 2, in particolare, recano disposizioni per l'individuazione, da parte delle Amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione 2021-2027, di un elenco degli interventi prioritari nell'ambito dei programmi ricadenti sui settori strategici di cui all'articolo 2 e gli indici in base ai quali si provvede all'individuazione degli interventi prioritari. Gli elenchi degli interventi prioritari, individuati dalle Amministrazioni per ciascuno dei settori strategici, sono trasmessi al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud entro novanta giorni dall'entrata in vigore della Pag. 69legge di conversione del decreto in esame. Tali interventi, come stabilito dal comma 3, devono essere corredati da cronoprogrammi procedurali e finanziari, recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle principali fasi di realizzazione degli investimenti. Spetta al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud il compito di verificare la coerenza degli elenchi trasmessi con i settori strategici e con gli indici previsti dal comma 2 e di monitorare gli interventi inseriti in detti elenchi. A seguito di una modifica apportata dal Senato al comma 4, spetta altresì al Dipartimento convocare la Cabina di Regia per l'approvazione degli elenchi medesimi. I cronoprogrammi possono essere modificati, secondo quanto previsto dal comma 5, solo nel caso di impossibilità di rispettarne le tempistiche, a causa di circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare o al soggetto attuatore. Il comma 6 richiede alle Amministrazioni titolari di programmi che non hanno soddisfatto, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le condizioni abilitanti nei settori idrico, rifiuti e trasporti, di trasmettere, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud un cronoprogramma delle azioni intraprese e da intraprendere per il soddisfacimento delle predette condizioni. Osserva infine che il comma 7 modifica il procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica, introdotto dal decreto-legge n. 124 del 2023, specificando che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione di tale Piano dovrà essere adottato entro il 31 luglio 2024.
Fa presente, da ultimo, che il comma 7-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che, al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, fino al 31 dicembre 2026, nelle aree bianche, nelle quali non è presente un'infrastruttura per la banda ultralarga, la localizzazione degli impianti volti alla diffusione del 5G è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, secondo la posizione dei pixel, vale a dire dei quadranti di m. 100x100 in cui il territorio italiano è diviso ai fini della classificazione delle aree.
Quanto all'esame dei contenuti dell'articolo 5, rileva che esso reca disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari e prevede, al comma 1, che le Amministrazioni titolari di programmi di politica di coesione trasmettano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze relazioni semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari nei settori strategici, individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il rispettivo CUP. Restano fermi gli obblighi di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio. Il comma 2 stabilisce che tali relazioni semestrali sono funzionali a consentire la verifica dei cronoprogrammi dei predetti interventi nonché l'applicazione di meccanismi di premialità previsti dal successivo articolo 7. Eventuali ritardi o disallineamenti rispetto alle scadenze previste nei cronoprogrammi devono essere comunicati dalle Amministrazioni titolari al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, unitamente alle misure da porre in essere per ovviare a tali ritardi e criticità. Il comma 3 attribuisce al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud il compito di promuovere uno specifico monitoraggio finalizzato al raccordo e alla prevenzione di sovrapposizioni tra programmi nazionali e regionali. Il comma 4 reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo medesimo.
Fa presente, altresì, che l'articolo 6 interviene in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali, regionali e locali interessate dalla realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4 del provvedimento. In particolare, il comma 1 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud si adoperi per rafforzare la capacità amministrativa e fornisca supportoPag. 70 tecnico-specialistico ai soggetti e agli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione. Il comma 2 autorizza il medesimo Dipartimento a utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020, per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazione ovvero l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione. Il comma 3 prevede, inoltre, che gli enti beneficiari procedano direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo. Rammenta altresì come, ai sensi del comma 4, i contratti stipulati entro il termine del 31 luglio 2024 ai sensi delle specifiche norme indicate non possano avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026. Rappresenta, altresì, che il comma 5 stabilisce che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud stipuli apposite convenzioni con la società in-house Eutalia s.r.l. del Ministero dell'economia e delle finanze per l'attuazione di specifiche progettualità nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali, mentre il successivo comma 6 stabilisce le risorse di personale di cui Eutalia s.r.l. può avvalersi per l'espletamento delle suddette attività.
Rileva, altresì, come nel corso dell'esame al Senato siano stati introdotti, all'articolo 6, i commi da 6-bis a 6-octies.
In dettaglio, il comma 6-bis prevede, per gli anni dal 2024 al 2028, un incremento in misura pari a 5 milioni di euro annui delle risorse per i contributi straordinari finalizzati a favorire la fusione dei comuni. I successivi commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies autorizzano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere personale, con contratto a tempo indeterminato, da inquadrare in diverse aree, allo scopo di favorire il potenziamento e il rafforzamento delle competenze del dicastero nonché di garantire la piena attuazione degli interventi previsti nel PNRR. Il comma 6-septies prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Ufficio del Gabinetto del medesimo Ministero, di un Nucleo operativo avente il compito di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, di cui è indicata la relativa dotazione organica. Infine, il comma 6-octies introduce modifiche al Testo unico degli enti locali, finalizzate a una semplificazione della gestione della liquidità di tali enti, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.
Osserva che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto l'articolo 6-bis, con il quale viene autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 1,33 milioni di euro per lo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, procedura già autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2023.
Proseguendo la ricognizione dei contenuti dei singoli articoli, rileva che l'articolo 7 introduce misure di premialità per le regioni e le province autonome che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione. Il comma 1 definisce i requisiti, le modalità di misurazione, le procedure e i limiti di applicazione di tali premialità. Questa consiste, in particolare, nella facoltà di utilizzare le eventuali economie delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, maturate in relazione all'attuazione di interventi inseriti negli Accordi per la coesione già conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio, per coprire fino all'intera quota, fino al 30 per cento dell'importo degli interventi, la parte di cofinanziamento regionale dei programmi europei FESR e FSE Plus. Il comma 2 delinea la procedura di richiesta di tali risorse.
Con specifico riguardo ai commi 3 e 4, segnala che essi disciplinano le procedure di ricorso ai poteri sostitutivi e di superamentoPag. 71 del dissenso. In particolare, il comma 3 disciplina la procedura e le tempistiche con cui la Cabina di Regia può richiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei Ministri l'esercizio di tali poteri sostitutivi, mentre il comma 4 definisce il meccanismo per l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso.
Passando all'esame dell'articolo 8, rileva che esso reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, nonché per l'attuazione del Fondo per una transizione giusta. In particolare, il comma 1 prevede che la Cabina di regia definisca gli orientamenti nazionali volti a sostenere investimenti, ricerca e sviluppo di tecnologie digitali, a zero emissioni, e biotecnologie, affrontando inoltre la carenza di manodopera e competenze nei suddetti settori. Al fine di finanziare gli interventi del comma 1, il comma 2 prevede la possibilità di riprogrammare i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 e destina 300 milioni di euro appartenenti al Programma nazionale per la transizione verde e digitale agli investimenti di aziende private su tali tecnologie, con procedure definite per decreto dal Ministro del Made in Italy entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Inoltre, il comma 3 prevede che il programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta favorisca gli investimenti in energia pulita, riduzione delle emissioni e riqualificazione dei lavoratori. Il comma 4 stabilisce che le risorse di cofinanziamento nazionale rinvenienti dall'applicazione dei tassi di cofinanziamento dell'Unione europea sono incluse nell'ambito dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 oggetto di riprogrammazione. Ai sensi del comma 5, tali cofinanziamenti sono sottoposti a monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 5. Inoltre, rammenta che, ai sensi del comma 6, le priorità di cui al comma 1 possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.
Per quanto attiene alle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I, rileva che le stesse recano «Misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento della capacità amministrativa» e includono gli articoli 9 e 10. Tra queste segnala, in particolare, le misure adottate in materia di rafforzamento del Nucleo per le politiche di coesione istituito presso la Presidenza del Consiglio e la previsione della possibilità di assegnare, con delibera del CIPESS, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, quale anticipazione, anche alle Regioni con le quali non sia stato ancora sottoscritto il relativo Accordo per la coesione. Si tratta, in particolare, delle Regioni Campania, Puglia e Sardegna.
In primo luogo, rileva che l'articolo 9 prevede che, nell'ambito della dotazione complessiva di personale del Nucleo per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio, pari ad un massimo di quaranta unità, cinque unità di personale siano addette alle attività di controllo di programmi e progetti di investimenti pubblici e di Autorità di audit.
Passando all'articolo 10, fa presente che esso introduce, ai commi da 1 a 5, la possibilità di assegnare, con delibera del CIPESS, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, quale anticipazione, anche a quelle Regioni con le quali non sia stato ancora sottoscritto l'Accordo per la coesione: si tratta delle Regioni Campania, Puglia e Sardegna. In particolare, evidenzia come tali risorse siano assegnate allo scopo di: garantire il finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità; il completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione; il finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.
Infine segnala, il comma 5-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, il quale prevede una variazione delle risorse volte a sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria finalizzati a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico, al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni. In particolare, tali risorse sono rimodulate da Pag. 72100 milioni a 135 milioni di euro per l'anno 2024 e da 170 milioni di euro a 135 milioni di euro per l'anno 2025.
Con riferimento al Capo III del Titolo I, costituito dagli articoli dall'11 al 15-ter, fa presente che esso reca «Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale», le quali includono, in particolare, disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno, di realizzazione degli investimenti ordinari nel Mezzogiorno e di Strategia nazionale per le aree interne, nonché in materia Zone logistiche semplificate. Esso reca, altresì, disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo, nonché di investimenti.
Osserva, in particolare, che l'articolo 11 reca, anzitutto, disposizioni in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno. In particolare, il comma 1, modificato nel corso dell'esame in Senato, reca la ridenominazione del già vigente Fondo perequativo infrastrutturale, istituito dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno. Contestualmente, il comma dispone l'abrogazione dei commi dell'articolo 22 della legge 42 del 2009 che recavano la disciplina del precedente Fondo perequativo infrastrutturale. Il comma 2 stabilisce che il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell'infanzia e strutture scolastiche. Infine, il comma 3 stabilisce che con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definite: l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi in ciascuna delle regioni del Mezzogiorno, sulla base di sette criteri indicati all'interno del comma; l'amministrazione statale o regionale responsabile della selezione degli interventi; i quattro criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi, incluse le proposte formulate dagli enti locali del territorio; le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi nonché i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi. Fa inoltre presente che l'originario comma 4 è stato soppresso durante l'esame al Senato.
Con riferimento ai commi da 4 a 6, precedentemente da 5 a 7, dell'articolo 11, evidenzia che essi istituiscono la clausola del 40 per cento per gli investimenti ordinari nel Mezzogiorno. In particolare, il comma 4, originariamente comma 5, eleva al 40 per cento, dal 34 per cento originariamente previsto in proporzione alla popolazione, la quota delle risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni centrali dello Stato debbano destinare agli interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. Il comma 5, originariamente comma 6, prevede che il nuovo criterio del 40 per cento si applichi al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del decreto in esame ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante. Il comma 6, originariamente comma 7, dispone che la clausola del 40 per cento si applichi anche alle risorse dei Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali anche al fine di realizzare nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna gli interventi prioritari per la perequazione infrastrutturale selezionati dalle amministrazioni responsabili.
Illustra altresì il comma 8 dell'articolo 11 che interviene in merito alla Strategia nazionale per le aree interne, disponendo che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne, la relativa Cabina di regia deve tener conto degli esiti della ricognizione delle infrastrutture effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009, in materia di perequazione infrastrutturale, e, in particolare, della ricognizione riguardante le aree interne dei territori delle Pag. 73regioni non rientranti nel territorio della ZES unica Mezzogiorno.
Proseguendo l'esame degli articoli del Capo II, fa presente che l'articolo 12 interviene sulla materia dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) conferendo alcune attribuzioni al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Il comma 1 incarica il Dipartimento ad effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi dei CIS già stipulati. In attesa di tale ricognizione, il comma 2 attribuisce allo stesso Dipartimento le funzioni di Responsabile unico del contratto per i CIS già stipulati. Il comma 3 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per la coesione il compito di revisionare la governance e le modalità attuative dei CIS.
Rileva, inoltre, che l'articolo 13 interviene in materia di zone logistiche semplificate. Il comma 1, introduce un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Il credito d'imposta si riferisce a investimenti in beni strumentali, da parte delle imprese già esistenti e delle nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Tale agevolazione fiscale era precedentemente prevista solo per le imprese operanti nelle ZES. Il comma 2 specifica che tale agevolazione fiscale è concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la definizione delle modalità di accesso e fruizione del beneficio e dei relativi controlli. Il comma 4 dispone l'incremento del Fondo di sostegno ai comuni marginali per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare la deindustrializzazione. Sono previsti ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al comma 5 si prevede la copertura degli oneri di cui ai commi 2 e 4, mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione imputate alla quota relativa alle amministrazioni centrali.
Fa presente, inoltre, che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto l'articolo 13-bis. Esso dispone l'istituzione della Zona logistica semplificata anche nelle aree portuali delle regioni in transizione non ricomprese nella ZES unica Mezzogiorno, ovvero le Regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 e il 100 per cento della media comunitaria: ad oggi Umbria e Marche. Demanda quindi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, la definizione della disciplina delle procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le citate Umbria e Marche, le modalità di funzionamento, le condizioni per l'applicazione di determinate misure di semplificazione fiscale e amministrativa.
Osserva che l'articolo 14 reca disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo. In particolare, i commi 1-3 introducono disposizioni riguardanti il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio. Il comma 1 prevede la sottoscrizione di un protocollo di intesa per l'individuazione degli interventi finanziabili e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari e il comma 2 disciplina la copertura degli oneri, quantificati complessivamente in 1,2 miliardi di euro per il periodo 2024-2029 e l'assegnazione delle risorse. Ulteriori disposizioni introdotte dal comma 3 sono volte a modificare la disciplina degli interventi riguardanti la fascia marino-costiera del sito in questione.
I commi 3-bis e 3-ter, inseriti nel corso dell'esame al Senato, modificano la disciplina della Commissione PNRR-PNIEC. Al riguardo, precisa che a tale Commissione spetta non solo lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti ad essa attribuiti, come prevede la normativa vigente, ma anche delle valutazioni ambientali strategiche (VAS) integrate alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale relative ai medesimi Pag. 74progetti. Il comma 3-ter stabilisce inoltre l'istituzione, nell'ambito della Commissione PNRR-PNIEC, di una sottocommissione VAS per lo svolgimento delle citate valutazioni integrate.
Il comma 4, reca alcune modifiche al decreto-legge n. 181 del 2023, il quale aveva nominato il Presidente della Regione Siciliana come Commissario straordinario per il completamento di una rete impiantistica integrata per la gestione del processo di smaltimento dei rifiuti, prevedendo che il Commissario straordinario possa avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, stabilendo anche il compenso.
Il comma 4-bis, introdotto durante l'esame al Senato, modifica la disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo: la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, della durata dell'incarico commissariale; l'incremento di 6 unità del contingente di personale attribuito alla struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali; la possibilità per il Commissario di nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie. Di tali subcommissari sono disciplinati i requisiti di nomina e l'ammontare della remunerazione. Il comma disciplina inoltre la copertura degli oneri, quantificati nel limite complessivo di circa 1 milione di euro per il biennio 2024-2025.
Passando all'esame dell'articolo 15, rileva che esso reca disposizioni in materia di investimenti. In particolare, ai commi 1 e 2, si prevede che, al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno alle piccole e micro imprese situate nelle aree interne, talune risorse assegnate a valere sul «Fondo di sostegno ai comuni marginali» non siano soggette a revoca se utilizzate entro il 31 dicembre 2025 dai Comuni beneficiari. In entrambi i casi previsti dai commi 1 e 2, le somme si intendono utilizzate con l'adozione, da parte del Comune, del provvedimento di individuazione dei beneficiari. Il comma 3, modificato al Senato, introduce una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico a favore della società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (So.Ri.Cal.), ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria, e della società Aeroportuale Calabrese S.p.A. (S.A.CAL), società di gestione degli aeroporti calabresi. Tale indebitamento è consentito al fine di consentire un aumento di capitale per la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato. La deroga è consentita qualora le perdite risultino complessivamente assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'autorità competente e si preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale. La deroga opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, per ciascuna delle due società. Si provvede alla compensazione degli effetti finanziari della norma in termini di fabbisogno per 100 milioni di euro per il 2024 e per 50 milioni di euro per il 2025. Il comma 3-bis, inserito al Senato, disapplica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili nel territorio della Calabria. Conseguentemente, la Regione Calabria si fa carico di ristorare i comuni precedentemente beneficiari, e sono versati all'INPS le somme di 4,3 milioni per il 2024 e di 10 milioni per il 2025 in sostituzione dei disapplicati proventi destinati Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) e al Fondo Trasporto Aereo. Sono disposte ulteriori risorse per compensare il minor gettito volto a coprire la sicurezza antincendio aeroportuale ed altre finalità. Il comma 4 integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo Pag. 75in un arco pluriennale. Il comma 4-bis, inserito in Senato, modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0, precisando che sono ammessi al credito d'imposta anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza. Il comma 4-ter, inserito nel corso dell'esame in Senato, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, con una dotazione di 500 mila euro per il 2024 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con una dotazione di 1,4 milioni per il 2024 e 1,2 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle misure per gli enti locali e per la realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura previste dai commi 551-553 della legge di bilancio per il 2024.
Rileva, inoltre, che l'articolo 15-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che le Università creditrici – per sentenza passata in giudicato avente ad oggetto il risarcimento danni – nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e con debito superiore al 60 per cento della spesa corrente, possono concludere con i comuni interessati degli accordi volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento.
Fa presente, altresì, che l'articolo 15-ter, inserito durante l'esame al Senato, proroga, per l'anno 2024, dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.
Per quanto concerne il Capo IV del Titolo I, rappresenta che esso reca «Disposizioni in materia di lavoro» ed è costituito dagli articoli dal 16 al 28-ter. Tra le numerose misure contenute al suo interno, segnala, in particolare, le azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la disciplina della misura denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia da parte di giovani di età inferiore a 35 che si trovino in condizioni di disoccupazione o di marginalità sociale. Il Capo reca, inoltre, la disciplina della misura denominata Resto al Sud 2.0, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno, e la copertura per gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0, di cui ai sopracitati articoli 17 e 18, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025. Si prevede, altresì, uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio, nonché un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni di giovani di età inferiore a 35 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025. Le disposizioni del Capo IV prevedono, infine, un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 relativamente a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno e facenti parte della ZES unica, nonché una proroga di nove mesi dell'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti e un ampliamento della platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Segnalo, da ultimo, che nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte disposizioni finalizzate a prorogare dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 il termine per la possibilità di applicazione di alcune convenzioniPag. 76 relative ai lavoratori socialmente utili, nonché a incrementare il limite di spesa per il trattamento integrativo in favore dei lavoratori di Alitalia-Società aerea italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A. e, correlativamente, incrementare il trasferimento di risorse dallo Stato al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale
Passando all'articolo 16, esso prevede la definizione di specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione attiva e l'inserimento al lavoro. Le misure individuate e trattate successivamente sono l'autoimpiego nelle regioni del Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0.
Venendo alle disposizioni contenute all'articolo 17, come modificato in Senato, rileva che esso reca la disciplina della misura denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Il comma 1 prevede che siano ammesse al finanziamento, nei termini e secondo le modalità di cui ai successivi commi 4, 6 e 7, le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Il comma 2 indica che le suddette attività sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'Albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società cooperativa, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata o società tra professionisti. Il comma 3 individua come destinatari dell'intervento giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Il comma 4 dispone che gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare, il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nonché specifici interventi di sostegno. Il comma 5 precisa che le iniziative di cui al precedente comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio e gli sportelli regionali per le imprese. Il comma 6 precisa che i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame. Il comma 7 stabilisce che gli interventi di sostegno di cui al comma 4 sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis, e consistono alternativamente in: un voucher di avvio fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento, per programmi di spesa fino a 120.000 euro, e un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro. Il comma 8 prevede che se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle Pag. 77iniziative finanziate. Il comma 9 stabilisce infine i limiti di spesa per l'attuazione di Autoimpiego Centro-Nord Italia: 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.
Fa altresì presente che l'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che l'erogazione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti, sia accompagnata, e non più condizionata, come previsto attualmente, dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Viene altresì previsto che i beneficiari dell'ISCRO autorizzano l'INPS alla trasmissione dei propri dati di contatto nell'ambito delle piattaforme previste dall'ordinamento per l'attivazione di misure di inclusione sociale e di politica attiva, quali il Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa e il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche al fine della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
Rileva che l'articolo 18, comma 1, istituisce e disciplina la misura denominata Resto al sud 2.0, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia. Il comma 2 prevede che siano ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'Albo professionale, per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società cooperativa, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata o società tra professionisti. All'avvio di imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi dai destinatari dell'intervento fermo restando, in tal caso, questi ultimi devono esercitare il controllo e l'amministrazione della società. Il comma 3 individua come destinatari dell'intervento giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Il comma 4 dispone che gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare, il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nonché specifici interventi di sostegno. Il comma 5 precisa che le iniziative di cui al precedente comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio e gli sportelli regionali per le imprese, la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e la struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Il comma 6 precisa i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR. Il comma 7 stabilisce che gli interventi di sostegno di cui al comma 4 sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis, e consistono alternativamente in: un voucher di avvio fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dell'investimento per programmi di spesa fino a 120.000 euro e un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento dell'investimento per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro. Il comma 8 prevede che, se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati Pag. 78iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Il comma 9 reca una norma di coordinamento con la disciplina della misura «Resto al sud», di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, che continua ad applicarsi a tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui all'articolo in esame, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il comma 10 stabilisce, infine, i limiti di spesa per l'attuazione della nuova misura Resto al Sud 2.0, pari a 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.
Sottolinea che l'articolo 19 prevede, al comma 1, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga, quali soggetti gestori delle misure «Autoimpiego Centro-Nord Italia» e «Resto al Sud 2.0» di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 18 del presente decreto-legge, delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A., a cui sono affidate le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi, ed Ente Nazionale Microcredito, a cui è affidato il coordinamento dell'attività formativa. Il comma 2 stabilisce, inoltre, che le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Il comma 3 consente alle regioni di concorrere a cofinanziare le misure «Autoimpiego Centro-Nord Italia» e «Resto al Sud 2.0». Il comma 4 stabilisce che per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle misure «Autoimpiego Centro-Nord Italia» e «Resto al Sud 2.0» e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è tenuto a implementare il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali nonché dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.
Il comma 5 stabilisce che all'attuazione dei commi 1 e 4 dell'articolo 19 si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021–2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 e destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma.
Il comma 6 stabilisce che all'attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 19 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Evidenzia che l'articolo 20 reca la copertura per gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0, di cui ai sopracitati articoli 17 e 18, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025. In particolare, per 700 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 630 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021–2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure e dei vincoli anche territoriali di ammissibilità dello stesso programma, mentre per 100 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede valere sulle risorse del PNRR relative al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL) a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.
Per quanto riguarda l'articolo 21, esso prevede, ai commi 1 e 2, in primo luogo, un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di Pag. 79trentacinque anni di età. Tale contributo può essere richiesto per la durata massima di tre anni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, con riferimento alla quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro, limitatamente ai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 ed aventi, alla data della assunzione, meno di trentacinque anni di età ed è riconosciuto in misura integrale, nel limite massimo di 800 euro su base mensile per lavoratore. Il comma 3 prevede altresì, per le fattispecie di avvio di impresa di cui al comma 1, la possibilità di richiesta di un contributo all'INPS per l'attività, pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il comma 4 stabilisce che la determinazione dei suddetti settori strategici, dei criteri e delle modalità di accesso al beneficio è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 5 riporta come l'applicabilità dell'esonero contributivo sia subordinata all'autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea. Il comma 6 dispone che per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo. Il comma 7 indica che i suddetti benefici sono riconosciuti nel limite delle risorse a tal fine specifico determinate e poste a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.
Con riferimento all'articolo 22, segnala che al comma 1 si prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025; i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale. Sono peraltro esplicitamente compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Il comma 2 specifica che, per il fine considerato, i lavoratori, alla data dell'assunzione, non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato. Sono inoltre previsti dei casi di esclusione dal beneficio. Il comma 3 indica che l'esonero, che non concerne i premi o contributi spettanti all'INAIL, è riconosciuto nella misura di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal comma 7 e poste da quest'ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027. Il comma 4 specifica che l'esonero contributivo in oggetto spetta altresì con riferimento ai lavoratori che, alla data dell'assunzione, siano stati occupati già a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, che abbia beneficiato parzialmente dell'esonero medesimo. Il comma 5 esclude dall'esonero contributivo i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva interessata dall'assunzione. Ai sensi del comma 6, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore per il quale è stato riconosciuto l'esonero in esame, o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione oggetto dell'esonero, comporta la revoca di quest'ultimo e il recupero del beneficio già fruito. Ai sensi del comma 7, il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del suddetto Programma nazionale Giovani Pag. 80donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità dell'impiego delle risorse del medesimo Programma. Il comma 8 stabilisce che l'esonero in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è integralmente compatibile con la maggiorazione, prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023, al fine della deduzione dalle imposte sui redditi, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, del costo del personale dipendente di nuova assunzione a tempo indeterminato. Il comma 9 dispone che per i datori di lavoro che beneficiano dell'esonero in oggetto, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell'applicazione del beneficio in oggetto. Il comma 10 demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative dell'esonero in oggetto. Ai sensi del comma 11, infine, l'applicabilità dell'esonero è subordinata all'autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea.
Passando all'esame dei contenuti dell'articolo 23, segnala che il comma 1, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio. Il comma 2 stabilisce che il suddetto esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 651 del 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione del Trattato sul funzionamento dell'UE, per le assunzioni a tempo indeterminato nel periodo indicato. Il comma 3 riporta inoltre che al fine della fruizione dell'esonero, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti, al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i dipendenti impiegati a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. Ai sensi del comma 4, il presente esonero contributivo è riconosciuto nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per il 2024, 107,3 milioni di euro per il 2025, 208,2 milioni di euro per il 2026 e di 115,7 milioni di euro per il 2027. Il medesimo articolo indica le modalità di copertura degli oneri a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Il comma 5 dispone che l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023. Il comma 6 prevede che ai fini finanziari, per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero in questione, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo. Il comma 7 indica che con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, come specificato nel corso dell'esame al Senato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è demandata la definizione Pag. 81delle modalità attuative dell'esonero, anche con riferimento ai rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, nonché delle modalità di comunicazione da parte dell'INPS dei risultati dell'attività di monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e da parte del datore di lavoro ai medesimi fini.
Con riguardo alle disposizioni contenute nell'articolo 24, evidenzia che esso prevede, al comma 1, un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica. Il comma 2 stabilisce che detto esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione. I commi 3 e 4 prevedono che i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale; al fine in esame, i lavoratori, alla data dell'assunzione, devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età ed essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi. Il beneficio spetta altresì ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo; in base ad una modifica operata nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, il beneficio non concerne invece i rapporti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. Il comma 5 dispone che l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della n. 223 del 1991, nella medesima unità produttiva. Ai sensi del successivo comma 6, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore per il quale è stato riconosciuto l'esonero in esame, o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione oggetto dell'esonero, comporta la revoca di quest'ultimo e il recupero del beneficio già fruito. Ai sensi del comma 7, il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294, 1 milione di euro per l'anno 2026 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità dell'impiego delle risorse del medesimo Programma. Il comma 8 indica come l'esonero non sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è integralmente compatibile con la maggiorazione prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023. Il comma 9 stabilisce che per i datori di lavoro che beneficiano dell'esonero in oggetto, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell'applicazione del beneficio. Ai sensi del comma 10, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, come specificato nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'esonero, le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore nonché le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7. Il comma 11 riporta, infine, che l'applicabilità dell'esonero contributivo di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea.
Osserva che l'articolo 24-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, al comma Pag. 821 modifica l'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016, prorogando di nove mesi l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti e incrementando, per il 2024, le risorse per il personale non avviato al lavoro. In particolare, alla lettera a), si dispone la proroga del suddetto termine di operatività, portandolo a novanta mesi. Alla lettera b) si prevede che il finanziamento per compensare i lavoratori non effettivamente avviati al lavoro da parte delle agenzie, già previsto in anni precedenti, sia portato a 8 milioni e 800 mila euro per il 2024. Il comma 2 stabilisce che la copertura dei nuovi oneri, pari a 6 milioni e 600 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione previsto dall'articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 185 del 2008.
Fa presente che l'articolo 25 prevede un ampliamento della platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), prevedendo l'iscrizione d'ufficio a tale Sistema anche dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). Il comma 1 enuncia altresì gli adempimenti che sono tenuti a compiere i nuovi soggetti iscritti d'ufficio al SIISL. A tal fine, si prevede che potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, ferma restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato. Il comma 2 prevede che i centri per l'impiego individuino, per il tramite della piattaforma presente nel Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 22 del 2015. Il comma 3 stabilisce, infine, che all'attuazione del presente articolo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Rileva che l'articolo 26 disciplina, integrando ed aggiornando la normativa vigente, il funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 26 stabilisce i criteri ed i termini mediante cui occorrerà dare concreta attuazione al funzionamento della piattaforma SIISL. A tal riguardo, la norma attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di definire le modalità e le condizioni mediante cui i datori di lavoro potranno pubblicare sul SIISL le posizioni vacanti all'interno del proprio organico, nonché le modalità di accesso, su base volontaria, alla piattaforma da parte di tutti coloro che sono alla ricerca di un impiego, diversi dai soggetti obbligati in base alle vigenti disposizioni. Il comma 2, al fine di garantire la concreta interoperabilità tra piattaforme pubbliche, prevede che all'interno del SIISL vengano inserite, altresì, le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro anche su altre piattaforme pubbliche nazionali ed internazionali. Il comma 3 consente il ricorso da parte del SIISL a strumenti di intelligenza artificiale, con la finalità di rendere più agevole l'incontro tra domanda ed offerta all'interno del mercato del lavoro e di ottenere la combinazione ottimale tra i dati inseriti nella piattaforma. Preciso che il SIISL utilizza tali strumenti nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. Il comma 4 stabilisce che i dati contenuti nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati. Il comma 5 introduce un meccanismo di valutazione degli enti accreditati, ai quali viene attribuito un punteggio sulla base della percentuale dei soggetti iscritti al corso di formazione, assunti entro sei mesi dalla conclusione del corso stesso. Le modalità e i termini inerenti a tale meccanismo sono disciplinati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, come specificato nel corso dell'esame del provvedimentoPag. 83 presso il Senato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, A tal riguardo, il comma 6, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga delle informazioni contenute all'interno delle proprie banche dati o di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, al fine di possedere il maggior numero di elementi utili per poter procedere ad una valutazione dell'efficacia formativa dei corsi. Il comma 7 stabilisce, infine, che le previsioni devono essere attuate mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Osserva, inoltre, che l'articolo 27 prevede, con decorrenza dal 1° luglio 2024, l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG). In particolare, il comma 1 dispone che la Cabina di regia sia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale costituisce l'autorità nazionale di gestione del fondo medesimo. Il comma 2 demanda la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina di regia, nonché dei criteri di partecipazione e di attivazione della stessa, a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Come specificato dal comma 3, partecipano in ogni caso i rappresentanti delle regioni e delle province autonome nel cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che hanno fatto richiesta di accesso al FEG. Il medesimo comma 3 individua le fattispecie di datori di lavoro privati che possono chiedere l'attivazione della Cabina di regia. Il comma 4 stabilisce che per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il comma 5 infine dispone che all'attuazione dell'articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Fa presente, altresì, che l'articolo 28, modificando l'articolo 29 del decreto-legge n. 19 del 2024, interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori. In particolare, dispone che tali sanzioni operino per tutti gli appalti pubblici, e non solo per quelli di valore complessivo superiore a 150.000 euro come previsto finora, e per gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro, in luogo del precedente limite di 500.000 euro. La norma dispone, altresì, che il soggetto tenuto alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti privati, nonché responsabile in caso di mancata verifica, non è più il committente ma il direttore dei lavori; la responsabilità del committente è configurabile solo in assenza di nomina del direttore dei lavori. Negli appalti pubblici la responsabilità resta, invece, confermata in capo al responsabile del progetto.
Passando all'esame dell'articolo 28-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, fa presente come esso preveda la proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 del termine per la possibilità di applicazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili. A tal proposito, ricordo che le convenzioni interessate dal presente articolo sono stipulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni, nella fattispecie trattasi di Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla «platea storica». La proroga è disposta nei limiti della spesa già sostenuta a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Passando alla sintesi dei contenuti dell'articolo 28-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, evidenzia che esso dispone, per il 2024, in relazione Pag. 84alle domande pervenute, un incremento del limite di spesa per il trattamento integrativo in favore dei lavoratori di Alitalia-Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. e, correlativamente, un identico incremento del trasferimento di risorse dallo Stato al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. L'importo in oggetto viene elevato da 5,8 milioni di euro a 24,2 milioni per l'anno 2024. In particolare, l'intervento in esame concerne il trattamento integrativo, a carico del suddetto Fondo, rispetto all'intervento straordinario di integrazione salariale previsto, per i suddetti lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024; alla copertura dei relativi oneri finanziari si provvede mediante riduzione, nella misura di 26,3 milioni per l'anno 2024, del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Per quanto attiene al Capo V del Titolo I recante «Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca», evidenzia che esso costituito dagli articoli da 29 a 31 e prevede norme in materia di contrasto alla povertà educativa, potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, finanziamenti per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali, assunzioni di personale ausiliario a tempo determinato. Sono previste, altresì, misure in materia di criteri di utilizzo delle risorse stanziate dal Piano nazionale per gli interventi complementari al PNRR in favore dell'intervento concernente «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati».
Fa presente, anzitutto, che l'articolo 29, reca disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa individuando, tra l'altro, tre distinti piani, a valere sul Programma nazionale «Scuola e competenze», nell'ambito del periodo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, a beneficio delle regioni meno sviluppate d'Italia. Il comma 1 autorizza, per tali regioni, un piano di complessivi 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole. Il successivo comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame in Senato, consente agli enti locali di cui alla Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici» del PNRR di utilizzare le risorse già concesse per la locazione di immobili o il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico anche per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2024-2025. Il comma 2 autorizza un piano di complessivi 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale. Il comma 3 autorizza, infine, un piano di complessivi 100 milioni di euro per la fornitura di arredi didattici innovativi, al fine di rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni. Il comma 4 prevede che le istituzioni scolastiche statali possano stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse ivi indicate, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR o nell'ambito del piano «Agenda sud». Con una modifica introdotta dal Senato, si prevede, inoltre, che, ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computi anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 (giorno successivo alla scadenza della proroga dei contratti per gli incarichi temporanei di personale scolastico ausiliario a tempo determinato) e l'effettiva stipulazione dei contratti per nuovi incarichi di cui sopra. Lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui sopra sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Il comma 5, nel novellare la relativa disciplina, introduce misure volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche Pag. 85per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei del medesimo personale attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (individuate prioritariamente nell'ambito del piano «Agenda Sud») al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti.
Osserva che l'articolo 30 dispone circa le priorità da rispettare nell'attribuire le risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, in favore dell'intervento concernente «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati», nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Si prevede, in particolare, che tali risorse siano destinate prioritariamente a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle attività di controllo, monitoraggio, assegnazione ed erogazione delle risorse in oggetto. Con una modifica approvata in sede referente è stato specificato che tale decreto deve essere emanato entro il 7 luglio 2024.
Evidenzia che l'articolo 31 reca misure per il potenziamento dell'attività di ricerca. In particolare, esso attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un Piano di azione denominato «RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», nel quale siano individuate risorse pari a un miliardo e 65,6 milioni di euro nell'ambito del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027) e limitatamente alle aree territoriali di afferenza e subordinatamente alla coerenza con le proprietà e gli obiettivi specifici di tale Programma nazionale, e a 150 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate al Ministero dell'università e della ricerca a sostegno degli «Ecosistemi dell'Innovazione nel Mezzogiorno». Le finalità del Piano «RicercaSud» sono, tra le altre, lo sviluppo di capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, e la promozione della mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno.
Passando all'esame del Capo VI del Titolo I, recante «Disposizioni in materia di investimenti», rileva che lo stesso è composto da quattro articoli, dall'articolo 32 all'articolo 33-ter. Tra le principali misure ivi contenute, segnala, in particolare, quelle relative agli interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo, nonché le disposizioni in materia di recupero dei siti industriali nel territorio delle regioni del Mezzogiorno per la realizzazione di investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili o all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti. Segnalo, altresì, quale misura introdotta nel corso dell'esame al Senato, lo stanziamento di 18 milioni di euro per garantire la copertura degli extra costi legati alla messa in opera del prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano.
Osserva, in particolare, che l'articolo 32, modificato durante l'esame al Senato, introduce disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo. In particolare, al comma 1, dispone che il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, provveda ad individuare iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana evitando ulteriore consumo di suolo, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR. È prevista altresì, al comma 2, l'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di Pag. 86coesione e il PNRR, indicante le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027, nonché le loro modalità attuative. Il comma 2-bis introduce una disposizione transitoria in base alla quale, fino al 31 dicembre 2026, sono considerate come attività di edilizia libera le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo, nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco. In particolare, tali opere che realizzano parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti non sono sottoposte alle procedure di valutazione ambientale previste alla Parte Seconda del Codice dell'ambiente e all'autorizzazione paesaggistica.
Rileva, inoltre, che l'articolo 33 reca disposizioni in materia di recupero dei siti industriali. Il comma 1 stabilisce che un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica individui i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia che rispondano a una sola od a ambedue le seguenti finalità. La prima è la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia; nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. La seconda è che tali investimenti siano destinati all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti. Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli investimenti nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro. Il comma 3 prevede che una delibera del CIPESS possa assegnare risorse per investimenti finalizzati, nei territori ove sono ubicate i siti industriali delle regioni indicate, al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il comma 4 prevede, infine, che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possano sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo coordinati dalla Struttura di missione ZES. Inoltre, per supportare l'attuazione di tali investimenti, è possibile prevedere l'individuazione di INVITALIA S.p.A. come soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa.
Segnala, inoltre, che l'articolo 33-bis, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza la spesa complessiva di 18 milioni di euro per garantire la copertura degli extra costi per la messa in opera del prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano. In particolare, per le annualità 2024-2028, si tratta di una integrazione di un milione di euro l'anno del finanziamento già autorizzato, mentre per il 2029. Si tratta di un nuovo finanziamento in misura pari a 13 milioni di euro. Il comma 2 reca la copertura finanziaria.
Rileva, infine, che l'articolo 33-ter, anch'esso inserito nel corso dell'esame al Senato, riconosce contributi finanziari per investimenti infrastrutturali di carattere locale, per complessivo 1 milione di euro per l'anno 2024 a favore del Comune di Trissino, finalizzati alla sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di mezzo, del Comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale e dell'Azienda socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del Padiglione Mazzoleni.
Rappresenta, altresì, che il Capo VII del Titolo I reca «Disposizioni in materia di cultura» ed è costituito dal solo articolo 34, il quale, in particolare, demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, Pag. 87le politiche di coesione e il PNRR, l'approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal Programma nazionale cultura 2021-2027, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. In particolare, il Piano ha il fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative. Il comma 1 indica altresì che il Piano di azione debba prevedere esplicitamente alcune tipologie di progetti. Il comma 2 indica che al finanziamento del Piano si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027.
Rileva, inoltre, che il Capo VIII del Titolo I reca «Disposizioni in materia di sicurezza» ed è costituito dagli articoli 35 e 35-bis. Tra le norme ivi contenute, segnala in particolare le misure volte a rafforzare alcuni progetti finanziati a valere sul Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027», i quali sono riconosciuti come progetti di importanza strategica, nonché le misure per la realizzazione di un piano d'interventi per il completamento del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale Te.T.Ra sull'intero territorio nazionale, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai Giochi olimpici invernali 2026.
In dettaglio, segnala che l'articolo 35, al fine di rafforzare la legalità nelle Regioni cosiddette meno sviluppate riconosce «di importanza strategica» alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027». Il comma 1 individua tra i suddetti progetti la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Il comma 2 indica come progetti di importanza strategica quelli relativi alla prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; alla prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché all'erogazione di servizi onde assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura.
Per quanto riguarda, invece, l'articolo 35-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, evidenzia come esso, al comma 1, autorizzi il Ministero dell'interno alla realizzazione di un piano d'interventi per il completamento del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale Te.T.Ra sull'intero territorio nazionale, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai Giochi olimpici invernali 2026. Il comma 2, inserito nel corso dell'esame in sede referente, istituisce il Fondo per il potenziamento della capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Fondo ha una dotazione di 30 milioni di euro per il 2024, alla quale si si provvede per 20 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899, lettera a), della legge n. 197 del 2022 e per i restanti 10 milioni mediante riduzione del Fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il comma 3 autorizza la spesa di 27 milioni per l'anno 2024 e di 38 milioni per l'anno 2025, provvedendo, altresì, alla copertura dei relativi oneri.
Passando alle disposizioni del Titolo II del decreto-legge in esame, costituito dagli articoli 36 e 37, evidenzia che esso reca ulteriori disposizioni in materia di Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, nonché le disposizioni finanziarie relative al decreto-legge medesimo.
Segnala, in particolare, che l'articolo 36 prevede che le norme recanti l'istituzione di una cabina di coordinamento presso Pag. 88ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo, titolare di funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati, non si applichino alle attività di monitoraggio relative all'investimento del PNRR concernente «Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico», di cui all'Investimento 2.1b della Missione 2, Componente 4 del Piano medesimo.
Osserva, inoltre, che l'articolo 37, sostituito nel corso dell'esame al Senato, incrementa, al comma 1, di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, di cui all'articolo 1, comma 253, della legge di bilancio 2024. Alla copertura dell'onere, si provvede, ai sensi del comma 2, quanto a 60 milioni per l'anno per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse destinate al credito d'imposta per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse destinate ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica domestica; quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore automotive.
Rappresenta, infine, che il Titolo III del decreto-legge, costituito dagli articoli 37-bis e 38, reca le disposizioni finali del decreto medesimo.
Al riguardo, segnala, in particolare, che l'articolo 37-bis, introdotto durante l'esame al Senato, stabilisce che le disposizioni del decreto-legge in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla clausola di maggior favore introdotta dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Evidenzia, infine, che l'articolo 38 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario relativi al provvedimento di cui oggi la Commissione avvia l'esame, rinvia, per maggiori dettagli, alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.20.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 329 del 25 giugno 2024, a pagina 33, prima colonna, quinta riga, dopo la parola: «Conseguentemente», aggiungere le seguenti: «, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione,».