ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO.
La seduta comincia alle 14.55.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale.
Atto n. 160.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
Le Commissioni avviano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.
Ciro MASCHIO (FDI), presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 20 luglio 2024.
Daniela DONDI (FDI), relatrice per la II Commissione, anche a nome dell'onorevole Cavandoli, relatrice per la VI Commissione, ricorda che l'atto in esame dà attuazione alle previsioni dell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024) che detta princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, finalizzata ad introdurre le norme interne necessarie al recepimento della citata direttiva e al coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione.
Il termine di esercizio della delega è il 10 giugno 2024. Avendo il Governo trasmesso lo schema alle Camere il 10 giugno 2024 trova applicazione il meccanismo di «scorrimento del termine», ovvero la proroga di 3 mesi funzionale a consentire alle competenti Commissioni parlamentari di esprimere il parere e al Governo di poterne tenere conto; pertanto, il decreto legislativo dovrà essere adottato entro il 10 settembre 2024.
L'articolo 1 contiene l'insieme delle definizioni che – come precisato nella relazione – hanno valenza ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo. Tra queste si segnalano le definizioni di standard di rendicontazione e di principi di attestazione: la relazione Pag. 8illustrativa precisa che esse indicano, rispettivamente, gli insiemi di regole, principi e linee guida, emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica, per la redazione della rendicontazione di sostenibilità e l'attestazione di conformità della medesima.
L'articolo 2 ne definisce l'ambito applicativo: società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice aventi quali soci le società costituite nelle forme indicate dall'Allegato I della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. La relazione illustrativa precisa che l'ambito di applicazione, come formulato, include le società cooperative e le società consortili, purché costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. La norma reca anche le relative esclusioni: non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto la Banca d'Italia, le micro-imprese; i fondi di investimento alternativo (FIA) e gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari.
L'articolo 3 prevede che la relazione di gestione delle imprese debba recare, in un'apposita sezione, la rendicontazione degli impatti delle attività dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e le interazioni esistenti tra quest'ultime e l'impresa.
Sono specificate le informazioni da riportare nella rendicontazione: impatti, rischi e opportunità connessi alle questioni di sostenibilità, istanze dei portatori di interesse, ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto concerne le questioni di sostenibilità e la strategia aziendale in merito alla sua compatibilità con gli obiettivi internazionali sui cambiamenti climatici e il conseguimento della neutralità climatica.
Si prevede, inoltre, nella rendicontazione di sostenibilità il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori.
L'articolo 4 prevede che le società madri, quindi le società tenute alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di un gruppo di imprese grandi dimensioni debbano riportare in un'apposita sezione della relazione di gestione la rendicontazione degli impatti delle attività del gruppo sulle questioni di sostenibilità.
Qualora la società madre ravvisi differenze significative inerenti la sostenibilità tra le attività del gruppo e quelle di una o più società figlie, né da conto nella rendicontazione consolidata di sostenibilità indicandone le motivazioni.
L'articolo 5 definisce le condizioni e i termini secondo i quali le società figlie e le succursali di società madri extra-europee pubblicano e rendono accessibile la relazione sulla sostenibilità della società madre extra-europea e l'attestazione di conformità, della rendicontazione di sostenibilità.
L'articolo 6 definisce il regime di pubblicità della rendicontazione di sostenibilità prodotta dalle società madri extra-europee, stabilendo le modalità e i termini degli adempimenti a carico delle società figlie e delle succursali. Si prevede inoltre l'applicazione delle previsioni e delle sanzioni prescritte dall'articolo 2630 del codice civile.
L'articolo 7 definisce le casistiche nelle quali vengono meno gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo. Sono individuate pertanto le condizioni necessarie affinché il regime di deroga possa operare. Vengono infine indicati i termini secondo i quali le imprese di assicurazione e gli enti creditizi rientranti nell'ambito di applicazione del decreto possano essere considerate come società figlie ai fini del presente articolo.
L'articolo 8 dispone che la relazione attestante la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del presente decreto sia prodotta da un revisore abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2010. Le conclusioni della relazione permettono, allo stato attuale, di acquisire un livello di sicurezza limitato sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità. Si prevede successivamente, a seguito della definizione dei criteri necessari da parte della Commissione mediante atti delegati, che la relazione sarà finalizzata ad Pag. 9acquisire un livello ragionevole di sicurezza.
L'articolo 9 introduce le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in relazione all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Nello specifico, l'articolo modifica in più parti il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 che dà attuazione alla direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Tali norme sono volte, come osservato nella relazione illustrativa, a recepire nell'ordinamento nazionale le novità introdotte dalla direttiva 2022/2464/UE alla direttiva 2006/43/CE (c.d. direttiva Audit) in materia di disciplina dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, sia a superare la procedura di infrazione n. 2218/2022 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia in materia di revisione contabile, chiarendo, in via definitiva, quale sia l'autorità competente ad assumere la responsabilità finale per le diverse tipologie di attività.
L'articolo 10 disciplina la responsabilità degli amministratori in materia di redazione della rendicontazione di sostenibilità, nonché il regime sanzionatorio per le violazioni derivanti dall'omessa inclusione della rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria annuale. In particolare, si stabilisce che – ove il fatto non costituisca reato – la Consob applichi le sanzioni amministrative pecuniarie già previste dall'articolo 193 del decreto legislativo, 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), con la previsione di limiti alle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per i primi due anni dall'entrata in vigore del presente schema di decreto.
L'articolo 11 disciplina le forme di coordinamento tra la Consob e le altre Autorità, finalizzate alla semplificazione, nell'ambito delle rispettive funzioni, delle attività di promozione della sostenibilità ambientale e sociale, nonché della tutela dei diritti umani.
L'articolo 12 reca disposizioni modificative di talune previsioni del TUF, volte a ricomprendere nel relativo ambito applicativo la disciplina concernente la rendicontazione di sostenibilità.
In particolare, la disposizione interviene su numerose disposizioni. Si tratta, in particolare, dell'articolo 118-bis, comma 1, in materia di controllo sulle informazioni fornite al pubblico, in cui viene inserito il riferimento alla rendicontazione di sostenibilità; dell'articolo 123-bis, comma 2, riguardante la sezione «Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari», prevedendo che le informazioni ivi previste possono non essere indicate nella relazione sul governo societario qualora siano già riportate nella rendicontazione di sostenibilità; dell'articolo 154-bis, in materia di redazione dei documenti contabili societari, in cui viene introdotto il riferimento all'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché dell'articolo 154-ter in materia di relazioni finanziarie, stabilendo che gli emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati aventi l'Italia come Stato d'origine e che non siano microimprese debbano includere la rendicontazione di sostenibilità in una apposita sezione della relazione sulla gestione e assegnando alla Consob le funzioni e i poteri di vigilanza sulle rendicontazioni di sostenibilità pubblicate dai suddetti soggetti.
L'articolo 13 reca gli interventi necessari per il coordinamento del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) con quanto previsto dall'articolo 15 dello schema di decreto in esame in materia di informazioni sulle risorse immateriali essenziali. A questo scopo vengono modificati gli articoli 94 (relativo alla relazione sulla gestione) e 100 (relativo alla relazione consolidata sulla gestione) del citato Codice delle assicurazioni private.
Analogamente, l'articolo 14 reca modifiche di coordinamento del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 – attuativo della direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di Pag. 10imprese – con quanto disposto dal richiamato articolo 15. In particolare, la disposizione interviene sull'articolo 41, comma 2, del citato decreto legislativo n. 136 del 2015, in materia di informativa non finanziaria nell'ambito del contenuto della relazione sulla gestione, che deve essere effettuata dagli intermediari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati.
L'articolo 15 disciplina le informazioni sulle risorse immateriali essenziali da includere nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile.
Nello specifico, si pone a carico delle imprese di grandi dimensioni, nonché delle piccole e medie imprese quotate, con esclusione delle micro-imprese, l'obbligo di inserire le informazioni sulle risorse immateriali essenziali nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, evidenziando in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.
L'articolo 16 reca disposizioni volte all'attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775, che prevede che la Commissione provveda periodicamente all'adeguamento delle soglie dimensionali che definiscono gli schemi di bilancio utilizzabili dalle società in base ai valori dell'attivo patrimoniale e dei volumi dei ricavi realizzati. In base a tali criteri viene infatti attribuita alle imprese la qualifica di «micro», «piccola», «media» o «grande» impresa.
Il medesimo articolo reca inoltre le modifiche necessarie al coordinamento del decreto legislativo, 9 aprile 1991, n. 127 con il citato articolo 15 del decreto in esame relativo alle informazioni sulle risorse materiali essenziali.
L'articolo 17 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, prevedendo che le disposizioni entrino in vigore prima per le imprese più strutturate e di maggiori dimensioni e, in un momento successivo, per le imprese di minori dimensioni. Si provvede inoltre ad abrogare il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, riguardante la disciplina delle comunicazioni di carattere non finanziario, attuativo della direttiva UE n. 2014/95.
L'articolo 18 contiene diverse disposizioni transitorie e di coordinamento volte alla corretta attuazione del nuovo regime.
L'articolo 19, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.