UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 26 giugno 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.25.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 15.25.
Pag. 24DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
C. 1902 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di martedì 25 giugno 2024.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva.
Paolo PULCIANI (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle, in ragione del contenuto complessivo del provvedimento.
Federico GIANASSI (PD-IDP) annuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.
Devis DORI (AVS) esprime il voto contrario del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica 2023.
C. 1896 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di martedì 25 giugno 2024.
Ciro MASCHIO (FDI), presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Bellomo, ha svolto la relazione introduttiva.
Davide BELLOMO (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Devis DORI (AVS) preannuncia il voto contrario del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere del relatore.
Valentina D'ORSO (M5S) esprime il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.
Federico GIANASSI (PD-IDP) annuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022.
C. 1586 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.
Ciro MASCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Matone, ricorda che l'Accordo in esame consente il trasferimento dei cittadini o residenti dei due Stati contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, nel Paese di origine o residenza per scontare la pena residua allo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami familiari, sociali e/o lavorativi.
Tra i presupposti necessari per il trasferimento vi sono, in particolare, la concordePag. 25 volontà dei due Stati e il consenso del diretto interessato.
L'Accordo è conforme al modello comune già utilizzato con altri Paesi ed il suo scopo è quello di innalzare il livello della collaborazione nel settore giudiziario con gli Emirati Arabi Uniti.
Nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica presentato al Senato, il Governo fa presente che l'Accordo si rende necessario poiché gli Emirati Arabi Uniti non hanno aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1983 che costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale di soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive.
Si sottolinea che ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'Accordo, se la condanna, per sua natura o durata, è incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, tale Stato può adattarla a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura, con il consenso dello Stato di condanna.
La condanna adattata non può comunque essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna; aggravare per natura e durata, la condanna imposta nello Stato di condanna; eccedere il massimo edittale previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, si evidenzia che l'Accordo in esame si compone di venticinque articoli.
In particolare, dopo aver individuato nei Dicasteri della giustizia dei due Paesi le autorità competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento (articolo 3), disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento (articolo 4), le modalità per richiederlo (articoli 6-9) – inclusi gli obblighi informativi, lo scambio di documentazione e la manifestazione del consenso da parte del condannato – e per adottare la decisione (articolo 10).
Affinché si possa provvedere al trasferimento, il testo prevede che il detenuto presti il proprio consenso, salvo il caso che nei suoi confronti sia stato emanato un provvedimento di espulsione. Ulteriori disposizioni del Trattato riguardano la consegna della persona condannata (articolo 11), le modalità di esecuzione (articolo 12), la possibilità di revisione della condanna (articolo 13), i casi di amnistia e di grazia (articolo 14) e le condizioni per la cessazione della condanna (articolo 15).
L'Accordo disciplina altresì le modalità di informazione riguardo all'esecuzione della condanna (articolo 16), le condizioni per il trasferimento di una persona condannata destinataria di un provvedimento di espulsione (articolo 17), il principio di specialità (articolo 18), le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti (articolo 19) e le modalità per la suddivisione delle spese derivanti dall'applicazione delle misure dell'intesa bilaterale (articolo 20).
Da ultimo, il testo reca disposizioni relative alla protezione della riservatezza e dei dati personali (articolo 21), ai rapporti con altri Accordi internazionali (articolo 22), alla composizione di eventuali controversie applicative o interpretative fra le Parti (articolo 23), nonché all'applicazione temporale (articolo 24), all'entrata in vigore, alla modifica, alla durata e alla cessazione del Trattato (articolo 25).
Nel passare ad esaminare il disegno di legge di ratifica, si evidenzia che esso si compone di 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
Gli oneri economici sono fissati, dall'articolo 3, in 22.120 euro annui, a decorrere dal 2023, essenzialmente per le spese di trasferimento delle persone condannate.
L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Formula infine una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.
Pag. 26Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023.
C. 1703 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, sottolinea che l'Accordo ha lo scopo di consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.), ente di diritto melitense, di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dall'articolo 45 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.
Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, la proposta di un Accordo finalizzato a consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo Settore è stata presentata dal Sovrano Militare Ordine di Malta. Il testo proposto è stato modificato per recepire le osservazioni delle competenti amministrazioni italiane. Sul testo risultante da tali modifiche e osservazioni è stato acquisito, tramite l'Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta in Italia, l'assenso dello stesso Ordine.
L'Accordo si inserisce nel contesto delle strette relazioni esistenti tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, si evidenzia che l'Accordo in esame si compone di un preambolo e di cinque articoli.
L'articolo 1 prevede l'iscrizione di diritto, su domanda, del C.I.S.O.M. nel Registro unico nazionale del Terzo settore, prevedendo altresì che il C.I.S.O.M. medesimo adotti un regolamento – in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata – che recepisca le disposizioni del codice del Terzo settore.
Le norme del Codice del Terzo settore italiano sono in parte non applicate al C.I.S.O.M., al fine di preservare la peculiarità dell'ente melitense.
In particolare, in deroga all'articolo 22 del Codice del Terzo settore italiano, iscrivendosi nel citato Registro unico, il C.I.S.O.M. mantiene il proprio status giuridico di ente di diritto pubblico melitense. Inoltre, in deroga all'articolo 3 del Codice del Terzo settore italiano, con l'iscrizione del C.I.S.O.M. al Registro unico del Terzo settore, non si applicano al C.I.S.O.M. le disposizioni di cui agli articoli 12. 15, comma 3, 22, 26, commi 1-5 e 7-8, 29, 30, 31 e 90 del Codice del Terzo settore italiano.
In proposito, si rammenta che ai sensi dell'articolo 12 la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Si ricorda poi che ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
A sua volta l'articolo 22 detta specifiche disposizioni in merito all'acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni e le fondazioni del Terzo settore, mentre i commi 1-5 e 7-8 dell'articolo 26 regolamentano l'«organo di amministrazione».
Resta, invece, applicabile il comma 6 dell'articolo 26 ai sensi del quale gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Gli articoli 29, 30 e 31, disciplinano, rispettivamente, la denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo l'Organo di controllo e la revisione legale dei conti.Pag. 27
L'articolo 2 stabilisce che l'attuazione di quanto previsto dall'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per le Parti.
L'articolo 3 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo saranno risolte in via amichevole mediante consultazioni o negoziati tra le Parti o, subordinatamente, in via diplomatica.
L'articolo 4 prevede che l'attuazione dell'Accordo sia conforme al diritto internazionale applicabile nonché, per Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
L'articolo 5 detta le disposizioni finali relative all'entrata in vigore del presente Accordo e alle modalità di revisione dello stesso.
Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica – che si compone a sua volta di quattro articoli – si evidenzia che l'articolo 1 e l'articolo 2 recano, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.
Formula infine una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Valentina D'ORSO (M5S) esprime il voto di astensione del gruppo del Movimento 5 Stelle.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.
C. 1849 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, sottolinea che l'Accordo in esame – composto da un preambolo, da 20 articoli e da un allegato – è finalizzato a consentire lo stabilimento e il buon funzionamento della sede di Milano, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per la descrizione dettagliata dei contenuti.
Rammenta che il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), attivo da giugno 2023, è un tribunale comune a tutti gli Stati membri contraenti, con il compito di giudicare sulle controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario e ai certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo.
Il 1° giugno, oltre al TUB, è divenuto operativo il Brevetto unitario, un nuovo tipo di brevetto concesso dall'Ufficio Europeo dei Brevetti, con validità unica nei 17 Stati contraenti (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia). In particolare, dopo la concessione, il titolare del brevetto può richiederne entro un mese l'effetto unitario, trasformandolo da Brevetto europeo a Brevetto unitario. Inoltre, altri sette Stati (Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Irlanda, Romania, Slovacchia) dovrebbero a breve aderire al sistema.
Il TUB ha giurisdizione sui brevetti unitari e sui brevetti europei, in quest'ultimo caso, però, estesa ai soli Stati parte dell'Accordo in parola, rimanendo invece per gli altri Stati rilevante la giurisdizione dei Tribunali nazionali. La giurisdizione nazionale resta poi salva per i brevetti nazionali concessi negli Stati europei (partecipanti o meno al TUB). Il vantaggio principale del TUB è la giurisdizione unica in caso di violazione del brevetto, che permette di evitare l'avvio di contenziosi paralleli dinanzi a più giurisdizioni europee.
Il Tribunale è composto da un tribunale di primo grado, una corte d'appello e una cancelleria, supportato da un Centro di mediazione e arbitrato brevettuale per favorire le soluzioni amichevoli. L'organo ha una struttura decentrata e comprende una divisione centrale avente sede a Parigi, con una sezione distaccata a Monaco di Baviera,Pag. 28 oltre a varie divisioni locali e una divisione regionale dislocate in tutta Europa. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, una sezione della divisione centrale è stata stabilita a Milano (che sarà operativa da giugno di quest'anno).
L'intesa, in particolare, dà attuazione al Protocollo del 2016 sui privilegi e le immunità del Tribunale, che prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali e addizionali fra il Tribunale e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione territoriale di primo grado, stabilendo, nello specifico, misure di sostegno, agevolazioni e immunità, usualmente riconosciute alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia.
In particolare, l'Accordo individua quale sede permanente della divisione del Tribunale Unificato dei Brevetti una struttura sita via san Barnaba 50, a Milano, messa a disposizione a titolo gratuito da parte del Paese ospitante (articolo 2 e allegato I) e riconosce la personalità giuridica del Tribunale medesimo (articolo 3).
Con il presente Accordo, l'Italia si impegna a garantire il sostegno generale per l'accesso ai servizi di pubblica utilità per la piena operatività degli uffici (articolo 4), l'inviolabilità dei locali e degli archivi (articolo 5), la sicurezza (articolo 6), le comunicazioni (articolo 7) e le immunità dai procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria (articolo 8).
Vengono inoltre disciplinate le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza della sede assicurate dall'Italia al Tribunale (articoli 10 e 11), e si accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (articolo 12). L'Accordo regola altresì le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale del TUB (articolo 13), dispone in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) per il personale (articolo 14) e stabilisce la gamma dei doveri che gravano su di esso in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 18).
L'Accordo dispone altresì che le autorità italiane adottino tutte le misure necessarie per facilitare gli spostamenti sul territorio delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale (articolo 15), chiamando peraltro il TUB a comunicare, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale operante presso il suo ufficio milanese, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente per servizi interni (articolo 16). Per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'Italia fornisce al Tribunale personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, per la sua divisione milanese. Da ultimi, gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo e i termini per l'entrata in vigore.
Nel passare ad illustrare i contenuti del disegno di legge di ratifica, si evidenzia che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
L'articolo 3 autorizza il Ministero della Giustizia a distaccare un contingente massimo di 7 unità di personale non dirigenziale per l'istituzione della sezione della divisione centrale del Tribunale.
L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge.
Formula infine una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 15.35.