COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 14.55.
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
C. 1902 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, il disegno di legge C. 1902, di «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca», che si compone di 17 articoli, suddivisi in 4 capi. Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per eventuali approfondimenti, evidenzia che il Capo I reca «misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale». In particolare, l'articolo 1 introduce, al comma 1, disposizioni in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva che compongono il CONI e delle relative strutture territoriali, modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo e chiarendo, a tal fine, quali siano i criteri per il corretto computo dei mandati; modifiche del tutto identiche sono introdotte, al comma 2, in materia di elezione dei vertici degli analoghi enti attivi nell'ambito del Comitato italiano paralimpico. Evidenzia poi che l'articolo 2, composto da un Pag. 12unico comma, alla lettera a) introduce nel decreto legislativo n. 36 del 2021 il nuovo articolo 13-bis, volto ad istituire una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, mentre alla lettera b) – anche in questo caso novellando il decreto legislativo n. 36 del 2021 – differisce il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di istituzione, all'interno delle società sportive professioniste, di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie. Per quanto attiene all'articolo 3, recante disposizioni in materia di lavoro sportivo, il comma 1 e la lettera a) del comma 3 modificano la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e introducono una norma speciale, valida per l'ambito del lavoro sportivo, sui termini e le modalità delle comunicazioni obbligatorie alla pubblica amministrazione di appartenenza da parte dei soggetti eroganti corrispettivi. Il comma 2 abroga invece una norma sulla qualificazione fiscale come reddito di lavoro autonomo dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa. La lettera b) del comma 3 ridefinisce la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari. L'articolo 4, al comma 1, prevede, in particolare, che NADO Italia, organizzazione nazionale antidoping in Italia, sia dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente. Il comma 2 interviene in materia di livello di finanziamento del movimento sportivo nazionale, prevedendo che una quota del previsto ammontare di risorse, pari a 7,7 milioni di euro annui, sia espressamente assegnata a NADO Italia, a decorrere dal 2026. I commi 3 e 4 recano disposizioni di natura finanziaria, stanziando 4 milioni di euro a valere sul 2024 e 7,7 milioni di euro a decorrere dal 2025 per le finalità di cui al presente articolo. Venendo all'ultimo articolo del Capo I, fa presente che l'articolo 5, al comma 1, interviene sulla normativa in materia di accesso alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio. Il comma 2, poi, attribuisce all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di talune opere complementari in ambito sportivo, indicate in un apposito allegato del provvedimento in esame.
Passando alla descrizione delle disposizioni del Capo II – recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità» – segnala che l'articolo 6 prevede, in via straordinaria e transitoria, norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. L'articolo 7 prevede poi, per i possessori di titolo conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione per le predette attività di sostegno, cui segue il riconoscimento di un titolo di specializzazione; demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, la definizione di una disciplina di dettaglio. Rileva poi che l'articolo 8 detta misure volte a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno e a favorire la serenità della relazione educativa con gli studenti con disabilità. L'articolo 9 interviene in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno, prevedendo l'avvio e la realizzazione di attività determinate.
Fa presente che il Capo III reca invece «Disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025». In particolare, rileva che l'articolo 10 stabilisce le condizioni per la conferma in ruolo di determinate categorie di docenti, mentre l'articolo 11 prevede misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. L'articolo 12 introduce un'ulteriore nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2024/2025, e l'articolo 13 modifica – a decorrere dallo stesso anno scolastico – la disciplina relativa alla valutazione dei Pag. 13dirigenti medesimi. L'articolo 14 detta infine disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola.
Passando alle disposizioni del Capo IV – recante «Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca» – avverte che l'articolo 15 posticipa dal 31 luglio al 31 dicembre 2024 il termine di conclusione del regime transitorio ai sensi del quale le università, nonché altre istituzioni ed enti pubblici determinati possono continuare ad indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi della normativa previgente alla riforma del 2022, che ha sostituito gli assegni di ricerca con i contratti di ricerca. L'articolo 16 modifica invece la composizione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR in materia. In conclusione, l'articolo 17 stabilisce che il decreto in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 1° giugno 2024.
Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie «ordinamento sportivo» e «istruzione», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e di «norme generali sull'istruzione», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere g) e n), della Costituzione. In particolare, con riferimento all'istruzione, sottolinea che la Corte costituzionale ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano dai «principi fondamentali», i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose» (richiama in tal senso la sentenza n. 279 del 2005). Rammenta poi che la Corte è tornata sull'argomento con la sentenza n. 200 del 2009, con la quale ha evidenziato che una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al concetto di «norme generali sull'istruzione» è ricavabile dal contenuto degli articoli 33 e 34 della Costituzione che, individuando le caratteristiche basilari del sistema scolastico, fanno riferimento anche all'apertura della scuola a tutti (articolo 34, primo comma, della Costituzione). La Corte ha, inoltre, rilevato che rientrano tra le norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003, tra cui figura la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, la regolamentazione dell'accesso al sistema e la definizione dei princìpi di formazione degli insegnanti. Segnala, inoltre, che sono considerate norme generali sull'istruzione, in linea di principio, anche quelle sulla parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000. Ricorda poi che con sentenza n. 122 del 2018 la Corte ha sottolineato che la legislazione statale ha previsto e disciplinato la struttura del procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici, in primo luogo, nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le cui disposizioni, in base all'articolo 1, comma 3, «costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione». Relativamente alla disciplina del personale scolastico, con sentenza n. 76 del 2013, la Corte ha dichiarato che «ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, trattandosi di norme che attengono alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato». Per quanto concerne l'università, la Corte, con sentenza n. 423 del 2004, ha sottolineato che «si deve ritenere, innanzitutto, che un intervento autonomo statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle Pag. 14istituzioni di alta cultura, università ed accademie, che hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato (articolo 33, sesto comma, della Costituzione). Detta norma ha, infatti, previsto una riserva di legge statale, che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie».
In considerazione della loro incidenza sulla materia di legislazione concorrente «ordinamento sportivo», invita quindi a valutare l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, anzitutto nella disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso comma 6. Tale disposizione infatti prevede che la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche sia composta da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono determinate anche le indennità spettanti al Presidente e ai componenti. Maggior coinvolgimento delle autonomie territoriali dovrebbe essere previsto anche all'articolo 4, comma 1, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della salute, siano approvate le modifiche al regolamento interno della Nado Italia, in coerenza con gli indirizzi dell'Agenzia mondiale antidoping WADA, anche quanto alla nomina degli organi di amministrazione e del Presidente.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.
C. 1896 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato pareri è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 1896, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.
Rileva che il decreto-legge, motivato dalla straordinaria necessità ed urgenza di rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell'ottica di stimolare un andamento positivo dei valori sia di acquisto che di locazione dei beni immobili ad uso residenziale, nonché di introdurre disposizioni di semplificazione in materia edilizia e urbanistica, volte a superare le incertezze interpretative e consentire la riqualificazione e la valorizzazione economica degli immobili e delle unità immobiliari, si compone di 4 articoli e presenta misure urgenti in materia edilizia e urbanistica.
In particolare, fa presente che l'articolo 1, comma 1, introduce una serie di modifiche al Testo Unico Edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001. In particolare, il decreto-legge integra le categorie di interventi edilizi – previsti dall'articolo 6, comma 1, del Testo Unico – che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo – in regime di attività edilizia libera – estendendo anche ai porticati rientranti all'interno dell'edificio la possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA) e assoggettando al regime di edilizia libera alcune opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici (lettera a). Il provvedimento, inoltre, prevede che il c.d. stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare sia rappresentato non più dalla coesistenza di quello stabilito dal titoloPag. 15 abilitativo che ne ha previsto la costruzione o ne ha legittimato la stessa e di quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, ma alternativamente da uno dei due titoli abilitativi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Inoltre, si prevede che tra i titoli idonei a stabilire lo stato legittimo sono ricompresi, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni, quelli rilasciati o formati in applicazione delle norme sul permesso in sanatoria, sull'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e sulla sanzione pecuniaria conseguente ad annullamento del permesso di costruire che realizza gli effetti del permesso di costruire in sanatoria. Viene altresì previsto che ai fini della determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorre il pagamento delle sanzioni irrogate a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, di interventi in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, purché su immobili comunque non sottoposti a vincolo, di interventi eseguiti in base a permesso annullato e di dichiarazioni relative a tolleranze costruttive ai sensi dell'articolo 34-bis del Testo Unico Edilizia (così dispone la lettera b). L'articolo 1, comma 1, lettera c) stabilisce inoltre la facoltà di mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare senza opere all'interno della stessa categoria funzionale, previa presentazione di SCIA. La novella ammette inoltre mutamenti di destinazione d'uso senza opere tra categorie funzionali diverse, ad eccezione di quella rurale, nel rispetto di determinate condizioni. Infine, si consente il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale. Fa presente poi che l'articolo 1, alla lettera d), introduce anche la possibilità per il Comune – nei casi in cui un'opera sia acquisita gratuitamente al suo patrimonio perché costruita in assenza di permesso o in totale difformità allo stesso, senza che il responsabile provveda alla demolizione e al ripristino – di alienare il bene e l'area di sedime, nel rispetto di alcune prescrizioni, purché l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico. Il decreto-legge inoltre, con la lettera e), incrementa al triplo del costo di produzione e al triplo del valore venale le sanzioni previste per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire mentre con la lettera f) interviene sulla disciplina delle tolleranze costruttive fissando una disciplina speciale per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024; in particolare, viene previsto che le difformità dal parametro previsto dal titolo abilitativo non costituiscono violazione edilizia, purché la differenza rientri nel limite del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 m², del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 m², del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 m², e del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 m². Fa presente poi che la lettera f) prevede anche disposizioni specifiche per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, in particolare richiedendo l'attestazione da parte di un tecnico della conformità degli interventi. La lettera g) del comma 1 limita l'applicabilità della disciplina sull'accertamento di conformità alle ipotesi di assenza, totale difformità o variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla SCIA mentre la successiva lettera h) introduce nel Testo unico l'articolo 36-bis, volto a superare l'istituto della doppia conformità limitatamente alle ipotesi di parziali difformità degli interventi dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività. Sinteticamente, fa presente che la norma prevede la possibilità di richiedere, fino alla scadenza dei termini previsti per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e comunque fino all'irrogazione delle Pag. 16relative sanzioni amministrative, la SCIA o il permesso di costruire in sanatoria ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento. Lo sportello unico dell'edilizia competente può subordinare il rilascio alla realizzazione di interventi edilizi necessari ad assicurare l'osservanza della principale normativa tecnica di settore. Si introducono poi precisi termini procedimentali, cui si applica la disciplina del silenzio assenso, salva la valutazione della compatibilità paesaggistica ove prevista. La norma prevede che il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria siano subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi e, comunque, determinata in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro, fatte salve le ipotesi di difformità dall'autorizzazione paesaggistica, per cui si applica altresì una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. Rileva infine che la lettera i) modifica l'articolo 37 del Testo unico al fine di coordinarlo con le modifiche introdotte in materia di accertamento della conformità. Passando a descrivere il comma 2 dell'articolo 1, fa presente che la disposizione prevede come le entrate derivanti da talune disposizioni introdotte nel testo unico in materia edilizia dal decreto-legge siano destinate, nella misura di un terzo delle risorse complessive, alle seguenti finalità: demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile; realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana; riqualificazione di aree urbane degradate; recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione; iniziative economiche, sociali, culturali; recupero ambientale. Rileva poi che l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; sono a tal fine disciplinati i requisiti per il mantenimento e la procedura da seguire da parte degli interessati per ottenerlo. Viene inoltre stabilito che l'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Il successivo articolo 3 introduce una serie di norme finali e di coordinamento, prevedendo, al comma 1, che non siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 che rispettino taluni limiti di tolleranza costruttiva, introdotti nel TUE dal decreto-legge in esame, relativi all'altezza, ai distacchi, alla cubatura, alla superficie coperta e agli altri parametri delle singole unità immobiliari. Il comma 2 prevede che talune misure inerenti alle tolleranze costruttive siano applicabili all'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni mentre il comma 3 dispone il recupero di risorse finanziarie in ragione della riduzione delle entrate erariali dello Stato conseguente all'acquisizione in proprietà, a titolo non oneroso, da parte di regioni o enti locali, di immobili già utilizzati a titolo oneroso. Infine, il comma 4 esclude la restituzione di somme già versate in favore di soggetti che presentino la richiesta di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in relazione a taluni interventi realizzati in parziale difformità disciplinati dal decreto-legge. Rileva quindi che l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, il decreto-legge è vigente dal 30 maggio 2024 e dovrà dunque essere convertito in legge entro il 28 luglio 2024.
Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia «governo del territorio», attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In merito, rinviando alla ampiaPag. 17 documentazione predisposta dal Servizio studi, rammenta che la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il nucleo duro della disciplina del governo del territorio è rappresentato dai profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia: si vedano le sentenze n. 102 e n. 6 del 2013, n. 309 e n. 192 del 2011; n. 340 del 2009; nonché sentenze n. 303 e n. 362 del 2003. Con specifico riferimento alle previsioni del provvedimento in esame, ricorda che secondo la giurisprudenza costituzionale sono da considerarsi principi fondamentali le disposizioni che definiscono, tra l'altro, le categorie di interventi edilizi perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (richiama in particolare le sentenze n. 309 del 2011, nn. 2, 124 e 245 del 2021 e, da ultimo, sentenza n. 240 del 2022 nella quale si riafferma il principio fondamentale secondo cui la qualificazione degli interventi edilizi e il loro regime operano in uno spazio di disciplina riservato allo Stato); il vaglio dell'autorità amministrativa per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili (sentenza n. 124 del 2021); la necessità di «doppia conformità» per il rilascio del permesso in sanatoria (sentenza n. 77 del 2021 e n. 24 del 2022); i limiti massimi di densità edilizia fissati dal D.M. 1444 del 1968 e la disciplina delle ristrutturazioni edilizie di immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (sentenza n. 240 del 2022); i criteri di determinazione dello stato legittimo dell'immobile indicati dall'articolo 9-bis, comma 1-bis, del Testo unico edilizia (sentenza n. 217 del 2022).
Sottolinea inoltre come appaia di rilievo, ai fini di un inquadramento generale della precettività dei principi fondamentali della materia, anche la sentenza n. 252 del 2022 nella quale la Corte evidenzia che «in relazione alle competenze legislative di tipo primario previste dagli statuti speciali, lo spazio di intervento affidato al legislatore regionale, con riguardo alla disciplina del condono edilizio, è circoscritto – oltre che dal limite della materia penale – da quanto è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento eccezionale di grande riforma (il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, la determinazione massima dei fenomeni condonabili)». Ciò, più in generale, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale (da ultimo, sentenza n. 24 del 2022) secondo il quale il rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale stabilite dal legislatore statale nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica vincola la potestà legislativa anche delle Regioni a statuto speciale.
Per quanto attiene al rispetto degli altri principi costituzionali, fa presente che l'articolo 1, comma 1, lettera f), e l'articolo 3, comma 1, introducono nuovi criteri legislativi di presunzione della conformità edilizia per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024; tali nuovi criteri dovrebbero quindi agire retroattivamente. In proposito, ricorda che – fermo restando l'articolo 25 della Costituzione, che vieta la retroattività di norme penali sfavorevoli – la Corte costituzionale ha affermato che al legislatore «non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata»; in merito richiama la sentenza n. 70 del 2020, ma anche le sentenze n. 133 del 2020 e n. 4 e n. 77 del 2024.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 26 giugno 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.35.