ALLEGATO 1
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge, C. 1902, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca;
rilevato che:
il decreto-legge interviene in materia di lavoro sportivo e di organismi sportivi ed in materia di controlli economico-finanziari e di contabilità sulle società professionistiche di calcio, nonché in materia di istruzione – al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025, implementare il sostegno didattico per gli alunni con disabilità e garantire il completamento della formazione del personale scolastico a sostegno di questi studenti – e in materia di università e ricerca, anche per il rafforzamento delle attività di realizzazione di alloggi universitari;
in particolare, per quanto attiene alle disposizioni del Capo I, l'articolo 1 del decreto-legge introduce disposizioni in materia di elezione dei vertici di diversi enti, tra cui le federazioni sportive nazionali, modificando le regole in materia di rieleggibilità; l'articolo 2 istituisce una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche; l'articolo 3 modifica la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni; l'articolo 4 prevede che NADO Italia sia dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente; l'articolo 5 interviene sulla normativa in materia di accesso alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio, attribuendo poi all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di talune opere complementari in ambito sportivo;
con riferimento alle disposizioni del Capo II, gli articoli 6 e 7 potenziano i percorsi di specializzazione e prevedono percorsi di formazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; l'articolo 8 detta misure volte a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato sul posto di sostegno, mentre l'articolo 9 interviene in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno, prevedendo l'avvio e la realizzazione di attività determinate;
per quanto concerne le disposizioni del Capo III, l'articolo 10 stabilisce le condizioni per la conferma in ruolo di determinate categorie di docenti, mentre l'articolo 11 prevede misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri; l'articolo 12 introduce un'ulteriore nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025, e l'articolo 13 modifica – a decorrere dallo stesso anno scolastico – la disciplina relativa alla valutazione dei dirigenti medesimi; l'articolo 14 detta infine disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola;
Pag. 19rispetto alle disposizioni del Capo IV, l'articolo 15 posticipa il termine di conclusione del regime transitorio ai sensi del quale le università, nonché altre istituzioni ed enti pubblici determinati, possono continuare ad indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi della normativa previgente alla riforma del 2022, che ha sostituito gli assegni di ricerca con i contratti di ricerca; l'articolo 16 modifica invece la composizione della struttura di supporto del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR in materia; l'articolo 17 infine individua la data di entrata in vigore del decreto in esame, ossia il 1° giugno 2024;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie, di competenza legislativa concorrente (ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione) ordinamento sportivo e istruzione, nonché alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e di norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere g) e n), della Costituzione);
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 279 del 2005, ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale», in tal senso differenziandosi dai «principi fondamentali», i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose»;
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2009, ha evidenziato che una chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili al «concetto» di «norme generali sull'istruzione» è ricavabile dal contenuto degli articoli 33 e 34 della Costituzione che, individuando le caratteristiche basilari del sistema scolastico, fanno riferimento anche all'apertura della scuola a tutti (articolo 34, primo comma, della Costituzione); la stessa Corte ha inoltre rilevato che rientrano tra le norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003;
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 122 del 2018, ha poi sottolineato che la legislazione statale ha previsto e disciplinato la struttura del procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici, in primo luogo, nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le cui disposizioni, in base all'articolo 1, comma 3, «costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione»;
con riferimento alla disciplina del personale scolastico, la Corte costituzionale, con sentenza n. 76 del 2013, ha dichiarato che «ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, trattandosi di norme che attengono alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»;
per quanto concerne l'università, la Corte costituzionale, con sentenza n. 423 del 2004, ha sottolineato che «un intervento autonomo statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle istituzioni di alta cultura, università ed accademie, che hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato (articolo 33, sesto comma, della Costituzione). Detta norma ha, infatti, previsto una riserva di legge statale, che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie»;
in considerazione della incidenza sulla materia di legislazione concorrente «ordinamento sportivo», andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimentoPag. 20 del sistema delle autonomie territoriali, nelle disposizioni di cui:
all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso comma 6, che prevede che la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche sia composta da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono determinate anche le indennità spettanti al Presidente e ai componenti;
all'articolo 4, comma 1, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della salute, siano approvate le modifiche al regolamento interno della Nado Italia, in coerenza con gli indirizzi dell'Agenzia mondiale antidoping WADA, anche quanto alla nomina degli organi di amministrazione e del Presidente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nelle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso comma 6 e all'articolo 4, comma 1.
ALLEGATO 2
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1896, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;
rilevato che:
il decreto-legge, composto da 4 articoli, detta misure urgenti in materia edilizia e urbanistica, novellando il Testo Unico Edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001;
in particolare, l'articolo 1 integra le categorie di interventi edilizi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, interviene sui titoli che attestano il c.d. stato legittimo dell'immobile, sui mutamenti della destinazione d'uso, sull'importo delle sanzioni previste per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire oltre che sulla disciplina delle tolleranze costruttive, limitando l'applicabilità della disciplina sull'accertamento di conformità alle ipotesi di assenza, totale difformità o variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla SCIA. Inoltre, l'articolo 1 (comma 1, lettera f), introduce nuovi criteri legislativi di presunzione della conformità edilizia per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 e introduce (lettera h) nel Testo unico l'articolo 36-bis, volto a superare l'istituto della doppia conformità limitatamente alle ipotesi di parziali difformità degli interventi dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività;
il decreto-legge prevede inoltre che le entrate derivanti dalle modifiche introdotte dall'articolo 1 siano parzialmente destinate alla demolizione delle opere abusive, alla realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, alla riqualificazione di aree urbane degradate oltre che ad iniziative economiche, sociali, culturali e di recupero ambientale;
l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19; l'articolo 3 introduce una serie di norme finali e di coordinamento e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento;
le motivazioni della necessità e dell'urgenza sono rinvenibili nell'esigenza di rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell'ottica di stimolare un andamento positivo dei valori sia di acquisto che di locazione dei beni immobili ad uso residenziale, nonché di introdurre disposizioni di semplificazione in materia edilizia e urbanistica, volte a superare le incertezze interpretative e consentire la riqualificazione e la valorizzazione economica degli immobili e delle unità immobiliari,
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia «governo del territorio», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
in merito, secondo la giurisprudenza costituzionale, sono da considerarsi principi fondamentali le disposizioni che definiscono,Pag. 22 tra l'altro: il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (sentenze n. 309 del 2011, nn. 2, 124 e 245 del 2021 e, da ultimo, sentenza n. 240 del 2022 nella quale si riafferma il principio fondamentale secondo cui la qualificazione degli interventi edilizi e il loro regime operano in uno spazio di disciplina riservato allo Stato); il vaglio dell'autorità amministrativa per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili (sentenza n. 124 del 2021); la necessità di «doppia conformità» per il rilascio del permesso in sanatoria (sentenza n. 77 del 2021 e n. 24 del 2022); i limiti massimi di densità edilizia fissati dal D.M. 1444 del 1968 e la disciplina delle ristrutturazioni edilizie di immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (sentenza n. 240 del 2022); i criteri di determinazione dello stato legittimo dell'immobile (sentenza n. 217 del 2022);
con la sentenza n. 252 del 2022 la Corte costituzionale ha evidenziato che «in relazione alle competenze legislative di tipo primario previste dagli statuti speciali, lo spazio di intervento affidato al legislatore regionale, con riguardo alla disciplina del condono edilizio, è circoscritto – oltre che dal limite della materia penale – da quanto è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento eccezionale di grande riforma (il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, la determinazione massima dei fenomeni condonabili)». Ciò, più in generale, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale (da ultimo, sentenza n. 24 del 2022) secondo il quale il rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale stabilite dal legislatore statale nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica vincola la potestà legislativa anche delle Regioni a statuto speciale;
per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:
l'articolo 1, comma 1, lettera f) introduce nuovi criteri legislativi di presunzione della conformità edilizia per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, che dovrebbero quindi agire retroattivamente;
fermo restando l'articolo 25 della Costituzione, che vieta la retroattività di norme penali sfavorevoli, la Corte costituzionale ha affermato che al legislatore «non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata» (in merito si vedano la sentenza n. 70 del 2020, ma anche le sentenze n. 133 del 2020 e n. 4 e n. 77 del 2024),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.