SEDE CONSULTIVA
Martedì 25 giugno 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.
La seduta comincia alle 12.45.
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.
C. 1896 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Procede, quindi, allo svolgimento della relazione in sostituzione del relatore, deputato Panizzut.
Fa presente che il provvedimento in esame, sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VIII Commissione (Ambiente), si compone di quattro articoli e reca una disposizione di interesse della XII Commissione, contenuta nell'articolo 2, concernente le strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da COVID-19.
In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame dispone che le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza della pandemia da COVID-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono rimanere installate in deroga ai limiti di tempo previsti dal testo unico in materia edilizia, alle seguenti condizioni: che vi siano comprovatePag. 48 e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità; che siano fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque rispettate le altre normative di settore incidenti sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
Il comma 2 dispone che, ai fini del mantenimento delle strutture amovibili, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Resta ferma la facoltà per il Comune territorialmente competente di richiederne in qualsiasi momento la rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell'opera con le prescrizioni e i predetti requisiti di cui al comma 1.
I commi 3 e 4 disciplinano il contenuto della CILA, mentre il comma 5 dispone che l'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi e reca la clausola di invarianza finanziaria.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata successiva, ai fini della deliberazione del parere di competenza.
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
C. 1902 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Procede, quindi, allo svolgimento della relazione in sostituzione della relatrice, deputata Loizzo.
Fa presente, quindi, che il provvedimento sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) è composto da 17 articoli suddivisi in 4 capi: il Capo I (articoli 1-5) reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale; il Capo II (articoli 6-9) reca disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità; il Capo III (articoli 10-14) reca disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/25; il Capo IV (articoli 15-17) reca disposizioni in materia di università e ricerca.
Per quanto concerne le disposizioni che riguardano le competenze della XII Commissione, rileva come l'articolo 6 stabilisca che, per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione affidati ordinariamente alle università, la specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità potrà essere conseguita, sino al 31 dicembre 2025, anche mediante una nuova offerta formativa che sarà erogata dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). I nuovi percorsi di formazione saranno destinati a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.
Fa presente che si rinvia a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro dell'università e della ricerca, per definire: il profilo professionale del docente specializzato sul sostegno; i contenuti dei crediti formativi dei nuovi percorsi; i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi medesimi; i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice. Al fine dell'attivazione dei nuovi percorsi di formazione, si prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito individui ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, il fabbisogno di Pag. 49docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, per ciascun grado di istruzione.
L'articolo 7 dispone la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione per le attività di sostegno, attivati dall'INDIRE, per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine, una qualifica professionale o un titolo di formazione, e hanno pendente il procedimento di riconoscimento di tale titolo ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione del procedimento di riconoscimento.
L'articolo 8, comma 1, sostituisce l'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 33, con i nuovi commi 3 e 3-bis, al fine di garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno. Nel dettaglio, il nuovo comma 3 dell'articolo 14 prevede che, al fine di agevolare la continuità educativa e didattica, nel caso di richiesta da parte della famiglia e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.
Il neo-introdotto comma 3-bis, dispone, poi, che può essere proposta la conferma alle medesime condizioni previste dal comma 3 anche a: docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado; docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie.
Rileva che una disposizione rilevante per le competenze della XII Commissione è anche quella di cui all'articolo 9, che indica quali siano i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione della durata di dodici mesi, previste dal decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di disabilità – sul cui schema la XII Commissione ha espresso un parere articolato, favorevole con osservazioni, il 21 marzo scorso – le cui disposizioni entrano in vigore a partire dal 30 giugno 2024. L'obiettivo della disposizione è quello assicurare il completamento, entro il 31 dicembre 2024, della formazione di una serie di soggetti, indicati nella tabella di cui all'allegato B del provvedimento in esame, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita previsti dallo stesso decreto legislativo n. 62 del 2024.
Si dispone pertanto che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, realizzi tali attività avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, individuati tra determinate categorie, di Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle Pubbliche amministrazioni, nonché stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative.
Passando alle altre disposizioni che incidono in qualche misura su materie di competenza della XII Commissione, segnala che l'articolo 1, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi, al comma 2 introduce disposizioni in materia di elezione dei vertici degli enti attivi nell'ambito del Comitato italiano paralimpico.Pag. 50
L'articolo 3, invece, introduce alcune misure in materia di lavoro sportivo. In particolare, il comma 3, lettera b), interviene in materia di prestazioni sportive di volontariato, riconoscendo ai soggetti che prestano la propria attività in favore dei sodalizi sportivi, a scopo solidaristico e al di fuori di un rapporto di lavoro, la possibilità di vedersi riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti, nel limite complessivo di 400 euro mensili.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata successiva, ai fini della deliberazione del parere di competenza.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023.
C. 1703 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Procede, quindi, allo svolgimento della relazione in sostituzione del relatore, deputato Maccari.
Ricorda che l'Accordo di cui si autorizza la ratifica ha lo scopo di consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.), ente di diritto melitense, di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). L'iscrizione al RUNTS, secondo l'ordinamento italiano, costituisce infatti presupposto necessario per la fruizione dei benefìci previsti dal citato codice del Terzo settore.
Sottolinea che l'Accordo si inserisce nel contesto delle strette relazioni esistenti tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta. A tal riguardo, segnala che l'Accordo volto a codificare lo stato delle relazioni bilaterali, entrato in vigore l'11 ottobre 2012, all'articolo 8 prevede che l'Italia riconosce la personalità giuridica delle istituzioni dello SMOM quali enti di diritto pubblico melitense, appartenenti all'ordinamento giuridico dello stesso SMOM. Ricorda che tra gli enti di diritto pubblico melitense di tipo fondativo, il C.I.S.O.M. opera in Italia in virtù degli Accordi tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta, rispettivamente, in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o dovute all'attività dell'uomo e in materia di assistenza nelle attività di salvaguardia della vita umana in mare.
Fa presente che l'Accordo si compone di un preambolo e di cinque articoli.
L'articolo 1 prevede l'iscrizione di diritto del C.I.S.O.M. nel RUNTS, prevedendo altresì che il C.I.S.O.M. medesimo adotti un regolamento – in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata – che recepisca le disposizioni del codice del Terzo settore.
L'articolo 2 stabilisce che l'attuazione di quanto previsto dall'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per le Parti.
L'articolo 3 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo saranno risolte in via amichevole mediante consultazioni o negoziati tra le Parti o, subordinatamente, in via diplomatica.
L'articolo 4 prevede che l'attuazione dell'Accordo sia conforme al diritto internazionale applicabile nonché, per Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
L'articolo 5 detta le disposizioni finali relative all'entrata in vigore dell'Accordo e alle modalità di revisione dello stesso.
Passando al disegno di legge di ratifica – che si compone a sua volta di quattro articoli – segnala che l'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica, l'articolo 2 l'ordine di esecuzione.
L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 Pag. 51disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata successiva, ai fini della deliberazione del parere di competenza.
La seduta termina alle 13.
COMITATO DEI NOVE
Martedì 25 giugno 2024.
Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.
Emendamenti C. 433-555-A.
Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.