CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 giugno 2024
329.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 27 GIUGNO 2024

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 giugno 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.
C. 433 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2024.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, ricollegandosi anche alle valutazioni svolte dalla relatrice nella precedente seduta in merito alle implicazioni finanziarie del provvedimento in esame, ravvisa in primo luogo l'esigenza di chiarire che l'obiettivo di assicurare progressivamente il diritto all'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, dovrà essere realizzato nell'ambito delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 1, per il finanziamento del programma sperimentale volto a consentire ai medesimi soggetti l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali, la scelta del medico di medicina generale, nonché l'accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza.Pag. 18
  In tale quadro, rimarca la necessità di prevedere che le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1, siano ripartite tra le regioni in considerazione del fatto che gli oneri derivanti dall'attuazione del programma sperimentale di cui al medesimo articolo graveranno su tali enti territoriali.
  Evidenzia, altresì, l'esigenza di introdurre nel testo del provvedimento disposizioni tese ad assicurare che il programma sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, possa essere realizzato nell'ambito delle risorse all'uopo stanziate, per gli anni 2025 e 2026, nel fondo istituito dalla proposta di legge in esame.
  Rileva, infine, la necessità di prevedere, al fine di consentire una verifica, anche in sede parlamentare, del rispetto dei limiti finanziari derivanti dalle disponibilità del medesimo fondo, che lo schema del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, secondo periodo, corredato di una relazione tecnica redatta in conformità all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo della proposta di legge C. 433 e abb.-A, recante disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha evidenziato l'esigenza di:

    chiarire che l'obiettivo di assicurare progressivamente il diritto all'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano dovrà essere realizzato nell'ambito delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 1, per il finanziamento del programma sperimentale volto a consentire ai medesimi soggetti l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali, la scelta del medico di medicina generale, nonché l'accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza;

    prevedere che le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1, siano ripartite tra le regioni in considerazione del fatto che gli oneri derivanti dall'attuazione del programma sperimentale di cui al medesimo articolo graveranno su tali enti territoriali;

    introdurre nel testo del provvedimento disposizioni tese ad assicurare che il programma sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, possa essere realizzato nell'ambito delle risorse all'uopo stanziate, per gli anni 2025 e 2026, nel fondo istituito dalla proposta di legge in esame;

    prevedere, al fine di consentire una verifica, anche in sede parlamentare, del rispetto dei limiti finanziari derivanti dalle disponibilità del medesimo fondo, che lo schema del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, secondo periodo, corredato di una relazione tecnica redatta in conformità all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

  al primo periodo:

   a) sopprimere le parole da: Al fine di fino a: nel territorio italiano,

   b) sostituire le parole: programma sperimentale per con le seguenti: programma Pag. 19sperimentale, da attuarsi nelle città metropolitane, per assicurare progressivamente il diritto all'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, e

  al secondo periodo:

   a) sostituire le parole da: tra le città fino a: popolazione residente con le seguenti: tra le regioni, sulla base della popolazione residente nelle città metropolitane presenti nei rispettivi territori;

   b) dopo le parole: decreto del Ministro della salute, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

  aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il decreto previsto dal secondo periodo stabilisce altresì i criteri per l'accesso al programma sperimentale di cui al primo periodo e per l'attuazione del medesimo programma in modo da garantire il rispetto del limite delle disponibilità del fondo di cui al presente articolo, nonché disciplina le modalità per la verifica, nel corso di ciascun esercizio finanziario, della spesa effettivamente sostenuta. Lo schema del medesimo decreto, corredato di una relazione tecnica redatta in conformità all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento in esame.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti.
  Al riguardo, segnala in primo luogo che le seguenti proposte emendative recano una quantificazione o una copertura finanziaria carente o inidonea:

   Sportiello 1.107, che, nel sostituire integralmente gli articoli 1 e 3, al fine di prevedere che le persone senza residenza in Italia o all'estero e prive di qualsiasi assistenza sanitaria siano iscritte negli elenchi del luogo in cui dichiarano di eleggere il proprio domicilio o in cui abbiano una residenza fittizia ovvero, in assenza di elezione del domicilio o di una residenza fittizia, del luogo nel cui territorio ha sede il servizio sociale che ha effettuato la segnalazione della persona stessa, incrementa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 le risorse destinate dagli enti territoriali al finanziamento corrente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, riducendo in misura corrispondente l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca, per l'anno 2024, le occorrenti disponibilità;

   Di Lauro 2.0100, che, nel demandare a un decreto del Ministero della salute la definizione delle modalità attuative volte ad assicurare che gli animali che vivono con persone senza fissa dimora abbiano il diritto alle prestazioni veterinarie, comprese l'identificazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione e la sterilizzazione chirurgica, a carico del servizio veterinario pubblico o di veterinari libero professionisti convenzionati, nonché per assicurare l'accesso degli animali da affezione nelle strutture di accoglienza delle persone senza dimora, non provvede, tuttavia, alla quantificazione dei relativi oneri e della conseguente copertura finanziaria;

   Mollicone 3.0100, la quale prevede che le prefetture e gli enti locali e territoriali, in collaborazione con la Protezione Pag. 20civile, la Croce Rossa Italiana e le forze dell'ordine, allestiscano centri rifugio per soggetti senza fissa dimora al fine di assicurare a questi ultimi l'assistenza sanitaria, stabilendo altresì che agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, di cui non vengono indicati né la quantificazione né il profilo temporale, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014.

  Rileva, altresì, l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili di carattere finanziario della proposta emendativa Sportiello 1.106, la quale, al fine di dare completa attuazione alle disposizioni dell'articolo 1, prevede che i comuni assicurino la residenza a tutte le persone che vivono stabilmente e di fatto nel proprio territorio, senza dimora o che non abbiano una stabile abitazione, fissando la residenza in una via fittizia territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico. In particolare, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, con riferimento specifico agli effetti del riconoscimento della residenza sull'accesso ai servizi e alle prestazioni in materia sanitaria richiamati dall'articolo 1 del provvedimento.
  Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Per le medesime ragioni esprime, inoltre, parere contrario sulle proposte emendative Sportiello 1.100, Quartini 1.101, Sportiello 1.103 e 1.104 e Quartini 1.105.
  Con specifico riguardo all'emendamento Quartini 1.101, rileva che quest'ultimo, stante la sua formulazione, appare suscettibile di ampliare la platea dei soggetti beneficiari del programma sperimentale finanziato ai sensi dell'articolo 1, mentre per quanto concerne l'emendamento Sportiello 1.103 osserva che le risorse ivi previste a copertura risultano già preordinate all'adozione di provvedimenti in corso di predisposizione ritenuti prioritari da parte del Governo. Segnala, altresì, che la contrarietà espressa sull'emendamento Quartini 1.105 discende, tra l'altro, dal fatto che, stante la sua formulazione, il fondo istituito dal medesimo articolo 1, comma 1, potrebbe essere ripartito anche in favore di regioni nelle quali non sono presenti città metropolitane.
  Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.100, 1.101, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 2.0100 e 3.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
  Propone, inoltre, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione.
C. 552.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, fa presente, preliminarmente, che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di legge C. 552, che giunge all'esame dell'Assemblea senza che la Commissione giustizia, alla quale il provvedimento era assegnato in sede referente, abbia proceduto all'esame delle proposte emendative né al conferimento del mandato ai relatori.
  Osserva, quindi, che la proposta in esame si compone di due articoli che intervengono sulle disposizioni in materia di liberazione anticipata contenute nella legge n. 354 del 1975, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
  Rileva, in particolare, che l'articolo 1 mira ad aumentare da 45 a 60 i giorni di detrazione di pena da applicare, per ogni semestre di pena scontata, ai fini della liberazione anticipata delle persone detenute, affidando la relativa decisione, in via principale, al direttore dell'istituto penitenziario, anziché al magistrato di sorveglianza, come attualmente previsto ai sensi del vigente articolo 69, comma 8, della citata legge n. 354 del 1975. Solo ove il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per territorio.
  Con riguardo all'articolo 2 della proposta, fa presente che esso prevede che, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, la detrazione di pena da applicare ai fini della liberazione anticipata sia ulteriormente elevata da 60 a 75 giorni. Tale ulteriore incremento si applica ai condannati che abbiano già usufruito della liberazione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2016, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Precisa, infine, che la detrazione di pena prevista dal presente provvedimento si applichi anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016.
  Nel rilevare che le disposizioni contenute nel provvedimento non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in esame.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, segnala in primo luogo che le seguenti proposte emendative recano una quantificazione o copertura finanziaria carente o inidonea:

   D'Orso 1.2, che, sostituendo gli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, prevede, per i condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi e i condannati ammessi al regime di semilibertà, l'ammissione a scontare la pena presso apposite case di comunità di reinserimento sociale, da istituire con successivo decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ponendo le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle suddette case a carico dello Stato, senza tuttavia quantificare i relativi oneri né provvedere alla loro copertura finanziaria;

   Magi 1.15, che, nel prevedere che i condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, i condannati ammessi al regime di semilibertà nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno siano ammessi a scontare la propria pena presso case territoriali di reinserimento sociale, appositamente istituite, stabilisce che le spese Pag. 22occorrenti per l'istituzione e la gestione delle suddette case sono a carico dello Stato, che provvede ai corrispondenti trasferimenti ai comuni, senza tuttavia quantificare i relativi oneri né provvedere alla loro copertura finanziaria;

   Gianassi 2.01, che autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati e ad effettuare assunzioni di personale addetto all'Ufficio per il processo e del Corpo della Polizia penitenziaria anche mediante il bando di nuovi concorsi, senza tuttavia indicare la quantificazione degli oneri derivanti da tali previsioni né provvedere alla relativa copertura finanziaria;

   D'Orso 2.04, che, nell'autorizzare il Ministero della giustizia a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, di 500 unità di personale destinate agli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, quantifica gli oneri complessivi che ne derivano in 50,5 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 500.000 euro per lo svolgimento delle procedure concorsuali, e in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, provvedendo alla copertura finanziaria degli stessi mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca, per l'anno 2024, le necessarie disponibilità;

   D'Orso 2.05, che, nell'autorizzare il Ministero della giustizia a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, e 50 nell'area II, posizione economica F2, e nell'elevare, con riferimento al triennio 2024-2026, da 296 a 850 il numero massimo di unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogica, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale, quantifica i relativi oneri che ne derivano in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca, per l'anno 2024, le necessarie disponibilità;

   D'Orso 2.08, che riconosce un trattamento accessorio della retribuzione in favore del personale medico specialistico e sanitario che abbia prestato servizi a beneficio di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, quantificandone l'importo nella misura di 250 euro e autorizzando a tal fine la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dal 2024, senza tuttavia provvedere alla relativa copertura finanziaria;

   Dori 2.014, che, nel prevedere un finanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, finalizzato alla promozione e all'incremento dei centri diurni rivolti a persone in situazioni di fragilità finanziati da Casse delle ammende, provvede alla copertura dei predetti oneri mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, senza tuttavia specificare l'accantonamento utilizzato, in tal modo precludendo una verifica in merito alla capienza delle relative risorse.

  Rileva, altresì, la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili di carattere finanziario delle seguenti proposte emendative:

   Cafiero De Raho 1.3, che, nel modificare l'articolo 18 della legge n. 354 del 1975, prevede che detenuti e internati possano, in presenza di determinati requisiti, svolgere colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmentePag. 23 convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in esame, con particolare riferimento alla predisposizione di unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari, possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   Magi 1.17, che, nel modificare l'articolo 28 della legge n. 354 del 1975, prevede il diritto per detenuti e internati di svolgere una visita al mese con le persone autorizzate ai colloqui in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi. Al fine di garantire tale diritto si dispone, altresì, l'adozione, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 4, della legge n. 400 del 1988, di un regolamento volto a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, prevedendo, tra l'altro, che per i detenuti con figli minori di quattordici anni, i colloqui debbano svolgersi in locali distinti, dotati preferibilmente di spazi all'aperto e con possibilità di attività ludiche e ricreative, a sostegno dell'infanzia e dell'accoglienza dei minori, nonché la possibilità che i direttori degli istituti penitenziari possano promuovere progetti interistituzionali e protocolli d'intesa volti alla creazione di sportelli della famiglia. Al riguardo, considera necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in esame, con particolare riferimento alla predisposizione di unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari, possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Magi 1.16, che, nel modificare la legge n. 354 del 1975, prevede il diritto per detenuti e internati di svolgere una visita al mese con le persone autorizzate ai colloqui in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in esame, con particolare riferimento alla predisposizione di unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari, possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Dori 2.2, che reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a riordinare le misure alternative alla detenzione. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento in ordine ai possibili effetti finanziari della proposta emendativa posto che, in assenza di principi e criteri direttivi per la sua attuazione, non sembra possibile valutare le sue implicazioni finanziarie, anche al fine di verificare se all'attuazione della delega possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   Ascari 2.02, che rifinanzia per 2 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il recupero e il reinserimento dei detenuti di cui al comma 856 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, provvedendo alla copertura dei citati oneri tramite corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel premettere che il Fondo impiegato a copertura al momento reca per l'anno in corso le occorrenti disponibilità, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, considera tuttavia necessario che il Governo confermi la sussistenza delle relative risorse anche per l'anno 2025 e assicuri che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo;

   D'Orso 2.03, che autorizza il Ministero della giustizia a bandire nell'anno 2024 procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di 350 unità di personale da Pag. 24inquadrare nell'area dei funzionari, a tal fine autorizzando la spesa complessiva di 2.293.981 euro per l'anno 2024 e di 4.387.962 euro a decorrere dall'anno 2025 e provvedendo alla copertura dei citati oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene in primo luogo necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità del limite di spesa indicato dalla disposizione. Quanto alle risorse utilizzate con finalità di copertura, rileva invece che il Fondo impiegato a copertura allo stato reca per l'anno in corso le occorrenti disponibilità, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato. In tale quadro, ritiene comunque necessaria una conferma in ordine alla sussistenza delle risorse utilizzate anche per gli anni successivi al 2024, senza che dal medesimo utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo;

   Ascari 2.07, che reca un'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinata ad implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

   Bruno 2.09, che istituisce il Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

   D'Orso 2.010, che istituisce il Fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari per adulti, gli istituti penitenziari per minori e le comunità di accoglienza per minori, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

   Ascari 2.011, che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

   Ascari 2.013, che autorizza la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per la realizzazione di nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

  In particolare, con riferimento alle citate proposte emendative Ascari 2.07, Bruno 2.09, D'Orso 2.010 e Ascari 2.011 e 2.013, nel premettere che il Fondo impiegato a copertura allo stato reca per l'anno in corso le occorrenti disponibilità, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla sussistenza delle risorse utilizzate anche per gli anni successivi al 2024, senza che dal medesimo utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo.
  Ritiene, infine, necessario acquisire l'avviso del Governo sull'articolo aggiuntivo Enrico Costa 2.01000, che reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena, nel rispetto di principi e criteri direttivi, tra cui quello di stabilire il numero di posti letto regolarmente presenti in ciascunoPag. 25 degli istituti di pena italiani ai fini dell'esecuzione penale, quello di prevedere che nessuno possa essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolare disponibile e quello di prevedere che il Ministero della giustizia costituisca una lista di coloro che attendono di scontare la pena carceraria, preservando comunque un numero adeguato di posti letto liberi riservati all'esecuzione della pena nel caso essa derivi dalla commissione di reati contro la persona ovvero di taluno dei delitti specificamente indicati. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in esame potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 4 della medesima proposta emendativa.
  Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi compreso l'articolo aggiuntivo Ascari 2.06, che reca oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, contenuti entro un limite massimo di spesa ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che presenta per l'anno in corso le occorrenti disponibilità.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario sulle proposte emendative D'Orso 1.2, Magi 1.15, Gianassi 2.01, D'Orso 2.04, 2.05 e 2.08 e Dori 2.014, associandosi alle valutazioni su di esse svolte dal relatore in ordine alla carenza della quantificazione o della copertura finanziaria. Esprime, inoltre, parere contrario sulle proposte emendative Cafiero De Raho 1.3, Magi 1.17 e 1.16, Dori 2.2 ed Enrico Costa 2.01000, ugualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura.
  Esprime, altresì, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ascari 2.02, D'Orso 2.03, Ascari 2.07, Bruno 2.09, D'Orso 2.010 e Ascari 2.011 e 2.013, anch'essi richiamati dal relatore, dal momento che le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ivi impiegate con finalità di copertura, risultano già preordinate, con riferimento alle annualità successive al 2024, all'adozione di provvedimenti in corso di predisposizione ritenuti prioritari dal Governo.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, preso atto di quanto evidenziato dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.2, 1.3, 1.15, 1.16, 1.17, 2.2, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.07, 2.08, 2.09, 2.010, 2.011, 2.013, 2.014 e 2.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

Modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni.
C. 695.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, fa presente, preliminarmente, che la Commissione è chiamata ad esprimere il Pag. 26proprio parere all'Assemblea sulla proposta di legge C. 695, sulla quale la Commissione Finanze, nella seduta del 19 giugno 2024, ha deliberato di conferire al relatore il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea.
  Con riguardo ai contenuti della proposta di legge, fa presente che questa si compone di un solo articolo che modifica l'articolo 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al fine di prevedere che le imprese di assicurazione riconoscano, all'atto della stipulazione del contratto o del suo rinnovo, anche in assenza di richiesta degli interessati, l'applicazione del premio più basso previsto nel territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo assicurato, a tutti gli assicurati che non hanno denunciato sinistri negli ultimi dieci anni.
  Nel rilevare che il contenuto del provvedimento non sembra presentare profili problematici di carattere finanziario, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, nel rilevare che le proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità.
C. 1741 e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente preliminarmente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, ha ad oggetto disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità.
  Ricorda, inoltre, che il provvedimento non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Affari sociali, che ha conferito il mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 4, rileva preliminarmente che la proposta di legge in esame incrementa gradualmente dello 0,21 per cento del PIL nominale nazionale, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard a carico dello Stato nel periodo 2024-2028, fino a raggiungere una percentuale del 7,5 per cento del prodotto interno lordo nominale tendenziale.
  Segnala che gli oneri derivanti dall'attuazione della legge sono valutati in 4, 8, 12 e 16 miliardi di euro rispettivamente per gli anni tra il 2024 e il 2027, nonché in 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2028. A tali oneri si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria e, qualora questa non garantisca le risorse necessarie, si prevede l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di misure aggiuntive di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale e contributiva.
  In proposito, rileva anzitutto che il raggiungimento del 7,5 per cento del prodotto interno lordo nominale tendenziale in base Pag. 27ai dati contenuti nella Sezione II del Documento di economia e finanza 2024, considerando il valore di partenza a legislazione vigente relativo all'anno 2024, pari al 6,40 per cento, richiederebbe un aumento annuo della spesa sanitaria di 0,22 punti percentuali di PIL dal 2024 al 2028, e non di 0,21 punti percentuali, come invece indicato nella proposta di legge in esame. La spesa sanitaria aggiuntiva, ottenuta applicando al PIL tendenziale la differenza tra i punti percentuali di spesa sanitaria sul PIL previsti dal DEF 2024 per gli anni dal 2024 al 2027 e quelli che dovrebbero essere previsti dalla proposta di legge in esame per portare il livello della spesa sanitaria nel 2028 al 7,50 per cento del PIL, pari a 0,22 punti, dovrebbe essere quindi pari a 4,76 miliardi di euro per il 2024, 12,09 miliardi di euro per il 2025, 17,52 miliardi di euro per il 2026 e 25,57 miliardi di euro per il 2027. Osserva come ciò comporterebbe un onere ulteriore rispetto a quello quantificato dalla proposta di legge in esame, pari a 0,76 miliardi nel 2024, a 4,09 miliardi nel 2025, a 5,52 miliardi nel 2026 e a 9,57 miliardi di euro nel 2027.
  Rileva, inoltre, come non sia possibile, invece, effettuare una stima degli ulteriori oneri per l'anno 2028 considerando i soli dati del DEF 2024, posto che per tale anno il DEF non fornisce informazioni, trattandosi di un anno che non rientra nel periodo triennale di programmazione considerato dal medesimo documento, a meno che non si formulino con riferimento all'anno 2028 specifiche ipotesi in ordine alla crescita del PIL e al rapporto tra spesa sanitaria e PIL.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il primo periodo del comma 2 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge, che il comma 1 valuta, in termini incrementali, rispetto al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2024, in 4 miliardi di euro per l'anno 2024, in 8 miliardi di euro per l'anno 2025, in 12 miliardi di euro per l'anno 2026, in 16 miliardi di euro per l'anno 2027 e in 20 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria. Osserva che il secondo periodo del medesimo comma 2 prevede, in subordine, che, ove la crescita programmatica prevista non garantisca le risorse necessarie al finanziamento dei predetti oneri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, vengano individuati e resi operativi meccanismi e misure aggiuntive di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e contributiva.
  Con riferimento al complessivo meccanismo di copertura delineato dal comma 2, fermo restando quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione, rileva, in primo luogo, che la prima modalità di copertura, di cui al primo periodo del medesimo comma, a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria, sembra interpretabile in due diverse accezioni, ciascuna delle quali presenta comunque profili problematici rispetto alla vigente disciplina contabile.
  Nella prima accezione, infatti, la disposizione potrebbe intendersi riferita essenzialmente all'utilizzo delle maggiori entrate, rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione, derivanti da un miglioramento del quadro macroeconomico rispetto a quello previsto dai vigenti documenti di programmazione economica e finanziaria indipendente dagli effetti del presente provvedimento. In questo quadro, ricorda che l'articolo 17, comma 1-bis, della legge di contabilità e finanza pubblica stabilisce che le maggiori entrate, rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione, derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate, ma sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. La possibilità di ricorrere all'utilizzo di maggiori entrate a fini di copertura è limitata, dunque, alle ipotesi di introduzione di innovazioni legislative contestualiPag. 28 o comunque direttamente riferibili alla norma onerosa.
  Nella seconda accezione, il richiamo alle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica si potrebbe intendere invece riferito alla maggiore crescita economica indotta dall'incremento della spesa sanitaria previsto dal presente provvedimento. Anche in tale accezione, tuttavia, la disposizione non risulterebbe conforme alla vigente disciplina contabile, giacché verrebbero utilizzati con finalità di copertura gli effetti macroeconomici indiretti derivanti dal provvedimento in esame che, in quanto tali, potrebbero essere valutati solo nel quadro della manovra di finanza pubblica.
  Con riferimento, invece, alla seconda modalità di copertura, prevista dal secondo periodo del comma 2, evidenzia, anzitutto, che la disposizione in esame, a fronte di oneri puntualmente quantificabili, rimette a futuri provvedimenti di rango secondario il reperimento delle risorse finanziarie necessarie ai fini della relativa copertura, non procedendo quindi alla contestuale individuazione della stessa.
  Al riguardo, ferma restando l'impossibilità di valutare, in questa sede, la congruità delle entrate derivanti dalle future misure da adottare e per altro non puntualmente indicate, osserva che l'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica dispone che, in attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri provveda alla loro «contestuale» copertura finanziaria, richiedendo quindi la contemporaneità tra la previsione degli oneri aggiuntivi e l'individuazione dei mezzi di copertura.
  Con riferimento all'articolo 2, rileva preliminarmente che le norme in esame, nell'affermare che le regioni debbono assicurare, nell'ambito dei propri indirizzi relativi alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale da parte delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale, il governo della spesa del personale in funzione dell'esigenza di garantire l'equilibrio economico, prevedono a partire dal 2024 la disapplicazione della disciplina in materia di limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni prevista dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, nonché di quella sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale da destinare al personale delle pubbliche amministrazioni prevista dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. In questo quadro, si stabilisce che eventuali maggiori costi a carico delle regioni derivanti da tali deroghe dovranno trovare copertura nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto all'articolo 1 del presente provvedimento.
  In proposito, evidenzia che l'introduzione delle predette deroghe alla disciplina recante limiti di spesa al trattamento del personale, sebbene da realizzare, come sembra evincersi dal testo, nell'ambito di un governo della spesa del personale che dovrebbe avvenire in funzione dell'esigenza di garantire l'equilibrio economico, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri. Tuttavia, poiché le norme in esame, come detto, prevedono che agli eventuali maggiori costi si debba provvedere nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto all'articolo 1, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere meccanismi procedurali che consentano di collegare l'attuazione delle predette deroghe da parte di ciascuna regione all'utilizzo di quota parte dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, in modo da escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 3, rileva preliminarmente che le norme in esame, prevedono, al comma 1, che, nelle more dell'aggiornamento del Piano nazionale di governo delle liste di attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di realizzare alcune finalità espressamente indicate, debbano adottare le seguenti misure: indire, entro il 30 giugno 2024, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica,Pag. 29 sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e infermieristiche, nei limiti delle risorse previste in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigente e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale, ai sensi di quanto stabilito dalla lettera a); istituire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un sistema di prenotazione unico regionale o per aree infraregionali territorialmente omogenee, ai sensi di quanto stabilito dalla lettera b); nel caso di impossibilità di assicurare l'erogazione della prestazione prevista entro i tempi stabiliti dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa 2019-2021, garantire, fino al 31 dicembre 2024, l'erogazione della medesima prestazione tramite l'attività libero-professionale intramuraria mantenendo a proprio carico la differenza tra il costo della prestazione resa e quello della medesima prestazione erogabile da parte del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto stabilito dalla lettera c); rendere pubblici e aggiornare in tempo reale nel proprio sito internet istituzionale i tempi di attesa per ciascuna prestazione sanitaria prevista nel Piano nazionale di governo delle liste di attesa ai sensi di quanto stabilito dalla lettera d).
  Inoltre, segnala che viene attribuito all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il compito di coadiuvare e di indirizzare le politiche regionali sull'abbattimento delle liste di attesa.
  In proposito, nell'osservare che diverse delle misure proposte appaiono potenzialmente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, ritiene necessario preliminarmente chiarire se tali oneri debbano essere sostenuti nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto all'articolo 1, così come espressamente previsto all'articolo 2 riguardo alle deroghe introdotte in materia di trattamento del personale.
  In questo quadro, analogamente a quanto già rilevato riguardo all'articolo 2, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere meccanismi procedurali che consentano l'attuazione da parte di ciascuna regione delle misure indicate nei limiti dell'utilizzo di quota parte del citato aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
  Infine, ritiene necessario che il Governo chiarisca se l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sia in grado di far fronte ai compiti ad essa assegnati dalle disposizioni in esame, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, in merito alle valutazioni svolte dalla relatrice e alle richieste di chiarimento dalla stessa formulate, concorda circa il fatto che, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, che, al fine di incrementare il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard fino al 7,5 per cento del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento, prevedono l'aumento del medesimo fabbisogno, su base annua, dello 0,21 per cento del prodotto interno lordo nominale nazionale per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, occorre considerare che, in base ai dati contenuti nella sezione II del Documento di economia e finanza 2024, il valore di partenza a legislazione vigente del fabbisogno sanitario nazionale standard relativo all'anno 2024 è pari al 6,40 per cento del PIL nominale e, pertanto, per raggiungere l'obiettivo del 7,5 per cento si richiederebbe un aumento annuo della spesa sanitaria di 0,22 punti percentuali di PIL negli anni dal 2024 al 2028.
  Osserva, pertanto, che la spesa sanitaria aggiuntiva, ottenuta applicando al prodotto interno lordo tendenziale la differenza tra l'incidenza percentuale della spesa sanitaria indicata dal Documento di economia e finanza 2024 per gli anni dal 2024 al 2027 e quelli richiesti dalla proposta di legge in esame al fine di portare il livello della spesa sanitaria nel 2028 al 7,5 per cento del PIL, dovrebbe essere pari, quindi, a 4,76 miliardi di euro per il 2024, 12,09 miliardi di euro per il 2025, 17,52 miliardi di euro per il 2026 e 25,57 miliardi di euro per il 2027, mentre per il 2028 non è possibile formulare una quantificazione puntuale sulla base Pag. 30dei dati contenuti nel Documento di economia e finanza 2024, in quanto tanto le previsioni relative alla spesa sanitaria, quanto quelle relative all'andamento del prodotto interno lordo, sono formulate, all'interno del citato Documento, fino all'anno 2027.
  Rileva, quindi, che l'articolo 4, comma 1, valuta gli oneri derivanti dal provvedimento in esame in 4 miliardi di euro per l'anno 2024, in 8 miliardi di euro per l'anno 2025, in 12 miliardi di euro per l'anno 2026, in 16 miliardi di euro per l'anno 2027 e in 20 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2028 e che dunque gli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame, sulla base di quanto precedentemente esposto, eccederebbero quelli quantificati dal medesimo articolo 4 in misura pari a 0,76 miliardi di euro nell'anno 2024, a 4,09 miliardi nell'anno 2025, a 5,52 miliardi nell'anno 2026 e a 9,57 miliardi di euro nell'anno 2027.
  Segnala, altresì, che le deroghe introdotte dall'articolo 2 alla disciplina recante limiti di spesa al trattamento del personale sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, derivanti, in particolare, dalla disapplicazione, a decorrere dal 2024, della disciplina in materia di limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni prevista dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, nonché della disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli oneri derivanti dal medesimo troverebbero la propria copertura finanziaria nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto all'articolo 1.
  Evidenzia, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 3, recante misure per l'abbattimento delle liste di attesa, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza, non puntualmente quantificati, non essendo precisato, nel testo del provvedimento, se a tali maggiori oneri si debba provvedere nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto all'articolo 1.
  Con riferimento alle disposizioni che recano la copertura finanziaria del provvedimento, contenute nell'articolo 4, comma 2, primo periodo, evidenzia che la previsione dell'utilizzo delle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria non appare in effetti univocamente interpretabile.
  Al riguardo, fa presente in particolare che, qualora essa si intenda riferita all'utilizzo delle maggiori entrate, rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione, derivanti da un miglioramento del quadro macroeconomico rispetto a quello previsto dai vigenti documenti di programmazione economica e finanziaria, la disposizione si porrebbe in contrasto con l'articolo 17, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale le maggiori entrate, rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione, derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate, ma sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
  Osserva peraltro che, in ogni caso, per l'anno in corso, le risorse derivanti dall'andamento del quadro macroeconomico tendenziale sono già considerate nell'ambito delle entrate delle pubbliche amministrazioni contenute nei quadri tendenziali di finanza pubblica riportati nel Documento di economia e finanza 2024 e, pertanto, allo stato non sussistono maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria da destinare alla copertura finanziaria del provvedimento in esame.
  Rileva, invece, che, qualora il richiamo alle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica si intendesse riferito alla maggiore crescita economica indotta dall'incremento della spesa sanitaria previsto dal presente provvedimento, la disposizione non risulterebbe conforme alla vigente disciplina contabile, giacché verrebberoPag. 31 utilizzati con finalità di copertura gli effetti macroeconomici indiretti derivanti dal provvedimento in esame.
  Segnala, infine, che le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, che, a fronte di oneri puntualmente quantificabili, demandano a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione e l'attivazione di meccanismi e misure aggiuntive di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale e contributiva, qualora la crescita programmatica prevista non garantisca le risorse necessarie alla copertura finanziaria del presente provvedimento, configurano una modalità di copertura finanziaria che, essendo rimessa all'adozione di futuri provvedimenti di rango secondario, non garantisce la necessaria contestualità tra oneri aggiuntivi e individuazione dei mezzi di copertura, richiesta dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1741 e abb., recante disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, che, al fine di incrementare il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard fino al 7,5 per cento del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento, prevedono l'aumento del medesimo fabbisogno, su base annua, dello 0,21 per cento del prodotto interno lordo nominale nazionale per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, occorre considerare che, in base ai dati contenuti nella sezione II del Documento di economia e finanza 2024, il valore di partenza a legislazione vigente del fabbisogno sanitario nazionale standard relativo all'anno 2024 è pari al 6,40 per cento del PIL nominale e, pertanto, per raggiungere l'obiettivo del 7,5 per cento si richiederebbe un aumento annuo della spesa sanitaria di 0,22 punti percentuali di PIL negli anni dal 2024 al 2028;

    la spesa sanitaria aggiuntiva, ottenuta applicando al prodotto interno lordo tendenziale la differenza tra l'incidenza percentuale della spesa sanitaria indicata dal Documento di economia e finanza 2024 per gli anni dal 2024 al 2027 e quelli richiesti dalla proposta di legge in esame al fine di portare il livello della spesa sanitaria nel 2028 al 7,5 per cento del PIL, dovrebbe essere pari, quindi, a 4,76 miliardi di euro per il 2024, 12,09 miliardi di euro per il 2025, 17,52 miliardi di euro per il 2026 e 25,57 miliardi di euro per il 2027, mentre per il 2028 non è possibile formulare una quantificazione puntuale sulla base dei dati contenuti nel Documento di economia e finanza 2024, in quanto tanto le previsioni relative alla spesa sanitaria, quanto quelle relative all'andamento del prodotto interno lordo, sono formulate, all'interno del citato Documento, fino all'anno 2027;

    l'articolo 4, comma 1, valuta gli oneri derivanti dal provvedimento in esame in 4 miliardi di euro per l'anno 2024, in 8 miliardi di euro per l'anno 2025, in 12 miliardi di euro per l'anno 2026, in 16 miliardi di euro per l'anno 2027 e in 20 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2028;

    tanto premesso, gli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame, sulla base di quanto precedentemente esposto, eccederebbero quelli quantificati dall'articolo 4 in misura pari a 0,76 miliardi di euro nell'anno 2024, a 4,09 miliardi nell'anno 2025, a 5,52 miliardi nell'anno 2026 e a 9,57 miliardi di euro nell'anno 2027;

    le deroghe introdotte dall'articolo 2 alla disciplina recante limiti di spesa al Pag. 32trattamento del personale sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, derivanti, in particolare, dalla disapplicazione, a decorrere dal 2024, della disciplina in materia di limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni prevista dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, nonché della disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017;

    ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli oneri derivanti dal medesimo troverebbero la propria copertura finanziaria nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto all'articolo 1;

    le disposizioni dell'articolo 3, recante misure per l'abbattimento delle liste di attesa, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza, non puntualmente quantificati, non essendo precisato nel testo del provvedimento se a tali maggiori oneri si debba provvedere nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto all'articolo 1;

    con riferimento alle disposizioni che recano la copertura finanziaria del provvedimento, contenute nell'articolo 4, comma 2, primo periodo, la previsione dell'utilizzo delle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria non appare univocamente interpretabile;

    in particolare, qualora essa si intenda riferita all'utilizzo delle maggiori entrate, rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione, derivanti da un miglioramento del quadro macroeconomico rispetto a quello previsto dai vigenti documenti di programmazione economica e finanziaria, la disposizione si porrebbe in contrasto con l'articolo 17, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale le maggiori entrate, rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione, derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate, ma sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;

    in ogni caso, per l'anno in corso, le risorse derivanti dall'andamento del quadro macroeconomico tendenziale sono già considerate nell'ambito delle entrate delle pubbliche amministrazioni contenute nei quadri tendenziali di finanza pubblica riportati nel Documento di economia e finanza 2024 e, pertanto, allo stato non sussistono maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria da destinare alla copertura finanziaria del provvedimento in esame;

    qualora il richiamo alle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica si intendesse, invece, riferito alla maggiore crescita economica indotta dall'incremento della spesa sanitaria previsto dal presente provvedimento, la disposizione non risulterebbe conforme alla vigente disciplina contabile, giacché verrebbero utilizzati con finalità di copertura gli effetti macroeconomici indiretti derivanti dal provvedimento in esame;

    le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, che, a fronte di oneri puntualmente quantificabili, demandano a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione e l'attivazione di meccanismi e misure aggiuntive di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale e contributiva, qualora la crescita programmatica prevista non garantisca le risorse necessarie alla copertura finanziaria del presente provvedimento, configurano una modalità di copertura finanziaria che, essendo rimessa all'adozione di futuri provvedimenti di rango secondario, non garantisce la necessaria contestualità tra oneri aggiuntivi e individuazione dei mezzi Pag. 33di copertura, richiesta dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009,

  esprime

PARERE CONTRARIO

  Conseguentemente, al fine di garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione, sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) osserva preliminarmente che i rilievi evidenziati nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fatti propri dalla relatrice e successivamente riproposti nelle osservazioni del Governo, appaiono complessivamente condivisibili. Fa presente, tuttavia, che le criticità concernenti i profili di natura finanziaria del provvedimento siano in buona misura da attribuirsi alla circostanza che quest'ultimo è frutto di un'elaborazione risalente nel tempo. Ricorda, infatti, che la proposta in esame ricalca, nei suoi contenuti, talune iniziative condivise in passato da alcuni Consigli regionali. Alla luce del notevole lasso di tempo intercorso tra l'approvazione delle suddette proposte da parte dei Consigli regionali e la presentazione del presente progetto di legge, non possono pertanto ritenersi attuali le quantificazioni degli oneri recati dal provvedimento in esame, ove si consideri, in particolare, la fisiologica evoluzione del livello del prodotto interno lordo e delle relative proiezioni di crescita. Ricorda, altresì, che diversi rilievi rispetto alla tutela dell'equilibrio economico, sono stati sollevati con riferimento agli articoli 2 e 3.
  A fronte del quadro così delineato, propone pertanto che la Commissione valuti la possibilità di adottare, con riferimento al provvedimento, in luogo di un parere contrario un parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una modifica delle sue disposizioni che possa far fronte alle diverse criticità emerse e puntualmente segnalate. Segnala, del resto, che si tratta di una soluzione analoga a quella testé adottata con riferimento alla proposta di legge C. 433 e abb.-A, recante disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.
  A tal proposito, invita, in particolare, a prendere in considerazione, tra le proposte emendative depositate per l'esame del provvedimento in Assemblea, quelle che siano in grado di incidere in via risolutiva sui profili critici evidenziati, potendo continuare garantire, al contempo, il livello atteso di incremento del finanziamento del fabbisogno nazionale standard. Al riguardo sottolinea, in particolare, come le disposizioni contenute negli emendamenti Braga 1.100 e 1.101 potrebbero dimostrarsi idonei a tale scopo.
  Chiede, pertanto, se vi sia la disponibilità del Governo e dei membri della Commissione a confrontarsi su una proposta di parere che tenga conto delle considerazioni in precedenza esposte, fermo rimanendo che, ove invece la maggioranza decidesse di adottare un parere contrario sul testo del provvedimento, dovrà comunque rimanere agli atti la volontà del gruppo del Partito Democratico di avanzare una proposta di parere alternativo sostanzialmente riconducibile, nei suoi contenuti, ai predetti emendamenti.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ringrazia la collega Guerra per l'onestà intellettuale dimostrata nell'intervento testé svolto relativamente ai rilievi sollevati rispetto alla proposta di legge in discussione.
  Nel sottolineare come appaia del tutto condivisibile, nel merito, l'obiettivo della proposta di incrementare stabilmente il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, osserva, tuttavia, come l'impegno economico necessario per il finanziamento della spesa sanitaria aggiuntiva, nella misura prospettata dal provvedimento, ammonterebbe a regime a oltre 30 miliardi di euro, un importo superiore al valore complessivo di una intera manovra di bilancio. Sottolinea, inoltre, l'ulteriore criticità rappresentata dalle modalità di copertura individuate dalla proposta di legge, che non garantiscono la necessaria contestualità tra oneri aggiuntivi e individuazione dei mezzi di copertura, prescritta Pag. 34dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ritiene essenziale distinguere tra il profilo delle valutazioni di merito, concernenti la volontà politica di stanziare o meno le risorse che si ritengono necessarie per un adeguato incremento del livello di finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale standard, ed il tema relativo all'individuazione delle più idonee modalità di copertura finanziaria. Invita, pertanto, a considerare la congruità delle modalità di copertura finanziaria indicate dagli emendamenti Braga 1.100 e 1.101.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in ragione dell'imminente avvio dei lavori in Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima seduta della Commissione, prevista per la giornata di mercoledì 26 giugno.
  Preso atto che la Commissione concorda con la propria proposta, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di mercoledì 26 giugno.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 25 giugno 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.