SEDE CONSULTIVA
Martedì 25 giugno 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.
La seduta comincia alle 14.15.
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
C. 1902 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.
Ciro MASCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Pulciani, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il provvedimento si compone di 17 articoli.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata analisi dei contenuti del decreto-legge, avverte che la relazione si sofferma principalmente sulle disposizioni che contengono profili di interesse della Commissione Giustizia.
In particolare, l'articolo 2 istituisce una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che opera con indipendenza di giudizio e di valutazione.
La Commissione è composta da un presidente e da sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia. Oltre ai due componenti di diritto (il presidente dell'INPS e il direttore dell'Agenzia delle entrate), il presidente e gli altri quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari, avvocati o dottori commercialisti. La nomina del Presidente e dei quattro componenti è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Per tutta la durata dell'incarico, presidente e componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di Pag. 14decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, nel settore dello sport professionistico, nonché ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, presidente e componenti diversi da quelli di diritto sono, secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato.
Le funzioni esercitate dalla Commissione riguardano la verifica della correttezza e la congruità dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile nonché delle previsioni contenute nei regolamenti federali di riferimento.
Inoltre la Commissione può indicare le misure correttive e riparatrici e nei casi più urgenti, le rettifiche da apportare al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi.
Alla Commissione è attribuita anche la funzione di rendere pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati o società sportive professionistiche, e di proporre alle Autorità competenti, diverse dalla CONSOB, nonché alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe, l'attivazione di indagini conoscitive.
Infine, può segnalare agli organi competenti le violazioni riscontrate, trasmettendo la relativa documentazione.
Il medesimo articolo 2, alla lettera b) differisce di un anno (dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025) l'applicazione della norma che istituisce all'interno delle società sportive professioniste, un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie (articolo 13 del decreto legislativo n. 36 del 2021) che, tra le cause di ineleggibilità e di decadenza, prevede l'emissione di uno dei provvedimenti previsti dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive e specifica che sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli disciplinati dal comma 8-bis del medesimo articolo 6 della citata legge n. 401 del 1989.
L'articolo 4 attribuisce alla, organizzazione nazionale antidoping (NADO Italia) la personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente.
Si rammenta che tale organizzazione ha tra i propri compiti anche quello di esercitare la giustizia antidoping, di accertare le eventuali violazioni mediante il Tribunale nazionale antidoping (organismo già esistente presso Nado Italia).
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica 2023.
C. 1896 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.
Davide BELLOMO (LEGA), relatore, ricorda che il testo del decreto-legge è composto da 4 articoli e precisa che la relazione si sofferma sui contenuti del provvedimento che riguardano aspetti di interesse della Commissione Giustizia, rinviando invece alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo.
L'articolo 1, che reca modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) alla lettera e) incrementa la sanzione amministrativa per i casi in cui la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.
Nel testo previgente tale sanzione era pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (che disciplina le locazioni di immobili urbani), della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire,Pag. 15 se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale per le opere adibite ad usi diversi. La norma in commento fissa la sanzione al triplo del costo di produzione e al triplo del valore venale.
La lettera h) mira a superare l'istituto della doppia conformità limitatamente alle ipotesi di parziali difformità degli interventi dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 34 TUE, nonché alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 37 TUE. In tal senso, si prevede che possa esservi una dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità precisando che, in caso di dichiarazione falsa o mendace, si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Analogamente, l'articolo 2 – con riguardo alla possibilità di mantenimento, di alcune strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 – prevede attestazioni da parte del dal tecnico incaricato e che, in caso di dichiarazione falsa o mendace, si applicano le sanzioni penali precedentemente citate.
Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 325 del 19 giugno 2024, a pagina 26, prima colonna, ultima riga, le parole: «Seguito dell'esame e rinvio» sono sostituite dalle seguenti «Seguito dell'esame e conclusione».