AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 18 giugno 2024.
Audizione informale, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1486 Caramanna, recante Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'istallazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane.
L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.10.
Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1486 Caramanna, recante Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'istallazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, di rappresentanti di Rete di associazioni per una città vivibile.
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.20.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 18 giugno 2024.
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 855 Gusmeroli, recante Incentivi per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti, di rappresentanti di Confesercenti.
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.25.
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 855 Gusmeroli, recante Incentivi per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti, di rappresentanti di Confapi.
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.25 alle 13.30.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 18 giugno 2024.
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali d'affezione (C. 597 Gadda) di rappresentanti dell'Associazione nazionale commercianti animali domestici, toelettatori ed affini.
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 18 giugno 2024. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.
La seduta comincia alle 13.40.
Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2024 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.
Atto n. 163.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.
Ilaria CAVO, presidente, avverte che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 1° luglio.
Invita, quindi, la relatrice, on. Colombo, a svolgere la relazione introduttiva.
Beatriz COLOMBO (FDI), relatrice, segnala in primo luogo che lo schema di decreto ministeriale all'esame della Commissione concerne la ripartizione per il Pag. 452024 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Ricorda che il provvedimento trova il suo presupposto nella legge finanziaria 2001, che dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla predetta Autorità siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Specifica, inoltre, che le predette entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del MEF ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del MIMIT, per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto del MIMIT, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
Fa poi presente che in attuazione di tale quadro normativo, sono stati costituiti, nel bilancio dello Stato, due capitoli: uno per l'entrata, in cui trovano iscrizione le entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dall'AGCM per iniziative a vantaggio dei consumatori; e uno per la spesa, nello stato di previsione del MIMIT (il citato fondo), alimentato con quota parte delle predette entrate.
Rammenta che nella legge di bilancio 2024 tale capitolo espone uno stanziamento pari a circa 23,9 milioni di euro per il 2024 e a 23,6 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Passa quindi a illustrare lo schema di decreto ministeriale, costituito da 10 articoli e due Allegati (Allegato A e Allegato B), facendo innanzitutto presente che relativamente al triennio 2024-2026, oggetto della presente programmazione, vengono ripartite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 dello schema qui in esame, somme per un totale di circa 45,1 milioni di euro, con imputazione di 2,134 milioni per il 2024, di 23,625 milioni per il 2025 e di 19,325 milioni per il 2026.
Segnala che l'articolo 2 assegna alla Direzione generale consumatori e mercato del MIMIT la somma complessiva di 8 milioni di euro per il biennio 2025-2026, per la realizzazione delle iniziative in materia di vigilanza del mercato e controlli sulla sicurezza, conformità e qualità dei prodotti e dei servizi, allo scopo di dare piena attuazione alla normativa nazionale ed europea in materia, inclusa l'attuazione di misure previste dal PNRR in materia di digitalizzazione delle attività di vigilanza, nonché ai fini del potenziamento delle attività che fanno capo alla stessa Direzione generale. I possibili soggetti partner per le iniziative saranno Unioncamere e sistema camerale, regioni, università, altri enti pubblici con particolare riferimento alle autorità di sorveglianza del mercato e agli enti accertatori; soggetti privati quali fornitori di servizi.
Prosegue, evidenziando che l'articolo 3 assegna alla medesima Direzione generale del MIMIT la somma di 3 milioni di euro per il biennio 2025-2026, per realizzare e proseguire iniziative finalizzate a favorire e rafforzare l'informazione, la formazione, la sicurezza e la tutela dei consumatori mediante azioni nel settore dell'educazione al consumo responsabile e sostenibile, con particolare riferimento all'ambito del sistema di educazione scolastica, nonché nel settore delle competenze digitali dei consumatori anche delle categorie più fragili, anche mediante la collaborazione con enti istituzionali. Con le risorse di cui all'articolo 3, si prevede, in particolare, di dare prosecuzione al progetto «Saper(e)Consumare», promosso e finanziato dal MIMIT, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione.
Osserva che l'articolo 4 assegna alla Direzione generale consumatori e mercato – per il triennio 2024-2026 – la somma di 9,5 milioni di euro, per la realizzazione di studi ed iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei consumatori attraverso adeguate attività di comunicazione ed informazione, nonché per assicurare la più ampia diffusione e sensibilizzazione alle tematiche consumeristiche, per promuovere i diritti dei consumatori (anche in ambito europeo), e garantire altresì il supporto e l'assistenza tecnica necessari al MIMIT ed al Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU), per assicurare Pag. 46il monitoraggio delle attività a tutela dei consumatori. I soggetti partner sono indicati del Dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, altri enti pubblici ed in-house, soggetti privati affidatari di servizi.
Sottolinea che l'articolo 5 assegna alla medesima Direzione generale del MIMIT la somma di 6 milioni di euro per il biennio 2025-2026, per la realizzazione di iniziative mirate all'assistenza, all'informazione, alla formazione e all'educazione, a favore dei consumatori ed utenti, al fine di facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal «codice del consumo» e dalle altre disposizioni nazionali ed europee. Specifica sul punto che la somma è da destinare ad interventi riferiti all'intero territorio nazionale da realizzare con la partecipazione di associazioni iscritte nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
Segnala che l'articolo 6 assegna la somma di 3 milioni per il biennio 2025-2026 per favorire, potenziare e rendere effettiva la tutela del consumatore, assicurando la piena attuazione delle previsioni normative europee e nazionali in materia, anche mediante attività di studio e monitoraggio delle attività per i consumatori e per la promozione della concorrenza e la trasparenza dei prezzi, nonché per assicurare il supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi. Possibili soggetti partner saranno Unioncamere e sistema camerale, enti pubblici e privati, università.
Fa poi presente che l'articolo 7 assegna sempre alla Direzione generale consumatori e mercato del MIMIT la somma di 10 milioni di euro per il biennio 2025-2026 per la realizzazione di iniziative da realizzare tramite le regioni volte a favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, in ambito regionale, mediante sportelli fisici aperti ai consumatori.
Specifica che la somma è ripartita fra le regioni in base a precisi criteri: a) il 57 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione; b) il 13 per cento in proporzioni uguali tra tutte le regioni; c) il restante 30 per cento in proporzione al numero delle province di ogni singola regione rispetto al totale complessivo delle Province stesse.
Rileva che l'articolo 8 assegna alla predetta Direzione generale l'importo di 2,6 milioni di euro per il biennio 2025-2026 per la realizzazione ed il proseguimento di iniziative a favore dei consumatori ed utenti in materia di trasparenza e comparabilità delle tariffe RC-auto, di antifrode assicurativa, avuto anche riguardo alle novità legislative recentemente introdotte.
Prosegue evidenziando che l'articolo 9 assegna per il triennio 2024-2026 la somma di 2,984 milioni di euro per sostenere iniziative di educazione finanziaria, ivi inclusi studi e approfondimenti, anche nell'ambito del coordinamento delle attività promosse dal Comitato per la programmazione ed il coordinamento delle iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, volti a monitorare il credito al consumo e alla prevenzione del sovraindebitamento. Le iniziative saranno realizzate anche in considerazione delle novità normative da introdursi in sede nazionale con il recepimento della Direttiva 2023/2225 che invita, tra l'altro, gli Stati membri a favorire l'educazione dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito.
Sottolinea che l'articolo 10 dispone che per la copertura della spesa complessiva di 45,084 milioni di euro prevista per le iniziative descritte negli articoli precedenti, saranno utilizzate le somme di competenza disponibili sul «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori».
Aggiunge che l'articolo 10, peraltro, autorizza il Direttore generale della Direzione generale consumatori e mercato del MIMIT, a seguito della verifica sull'andamento delle attività e con riguardo agli obiettivi prefissati, nonché di speciali esigenze sopravvenute, a riprogrammare e rimodulare Pag. 47le iniziative di cui agli articoli da 2 a 9 del decreto con riguardo agli importi nei limiti del 10 per cento ed all'anno di imputazione degli impegni esigibili. La Direzione generale viene anche autorizzata ad utilizzare eventuali residui disimpegnati a seguito di rendicontazioni di iniziative chiuse o riprogrammate ad integrazione delle iniziative individuate a valere dei precedenti decreti di riparto, avendo riguardo alle finalità individuate dallo schema qui in esame.
Conclude segnalando che in allegato allo schema di decreto, viene trasmessa la Relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 148 della legge n. 388/2000 «Utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per iniziative a vantaggio dei consumatori» – stato di avanzamento ad aprile 2024.
Ilaria CAVO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.45.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 18 giugno 2024. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.
La seduta comincia alle 13.45.
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.
C. 1896 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ilaria CAVO, presidente, in sostituzione del relatore on. Barabotti, impossibilitato a partecipare alla seduta, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo. Fa presente che il provvedimento, composto di 4 articoli, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a quattro distinte finalità: 1) provvedere all'introduzione di disposizioni di semplificazione in materia edilizia e urbanistica, anche al fine di consentire la riqualificazione e la valorizzazione economica degli immobili; 2) far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando nel contempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo; 3) rilanciare il mercato della compravendita immobiliare; 4) superare le incertezze applicative che rendono problematica l'attività degli enti locali, di cittadini ed imprese, con particolare riferimento al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente al fine di contenere il consumo di suolo e favorire processi di rigenerazione urbana e riuso del suolo edificato, anche mediante interventi di ristrutturazione ricostruttiva.
Segnala che l'articolo 1, comma 1, lettere a) – f), reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia – TUE) con riguardo ai seguenti istituti: interventi di edilizia libera (lettera a)); definizione dello stato legittimo degli immobili (lettera b)); mutamento della destinazione d'uso in relazione alle singole unità immobiliari (lettera c)); opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (lettera d)); interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (lettera e)); tolleranze costruttive (lettera f)).
Sottolinea che l'articolo 1, comma 1, lettere g), h), e i), novellando gli articoli 36 e 37 del TUE, opera un superamento del requisito della cosiddetta «doppia conformità», limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, nonché alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.
Evidenzia poi che l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Sono a tal fine disciplinati i requisiti per il mantenimento (comma 1) e Pag. 48la procedura da seguire da parte degli interessati per ottenerlo (commi 2-4). In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame dispone che le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza della pandemia da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga ai limiti di tempo previsti dal testo unico in materia edilizia, alle seguenti condizioni: a) che vi siano comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità; b) che siano fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque rispettate le altre normative di settore incidenti sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). In materia di strutture amovibili installate da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (che non ricadono nell'ambito di applicazione della disposizione in esame, limitata alle sole strutture realizzate «per finalità sanitarie, assistenziali, educative»), ricorda che il loro mantenimento è attualmente garantito, fino al 31 dicembre 2024, dall'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, come modificato dall'articolo 11, comma 8, della legge n. 214 del 2023. In relazione ai dehors installati da pubblici esercizi, rammenta che è in corso di esame presso la X Commissione la proposta di legge C. 1486 recante «Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata». Sempre all'articolo 2 del provvedimento in titolo, viene inoltre stabilito, al comma 5, che l'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi e recate disposizioni di carattere finanziario volte a stabilire l'usuale clausola di invarianza finanziaria e a disciplinare la copertura degli oneri connessi al mantenimento delle strutture di proprietà di amministrazioni pubbliche.
Segnala che l'articolo 3, comma 1, prevede che non siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi realizzati (entro il 24 maggio 2024) che rispettino taluni limiti di tolleranza costruttiva – introdotti nel testo unico in materia edilizia dal presente decreto-legge – relativi all'altezza, ai distacchi, alla cubatura, alla superficie coperta e agli altri parametri delle singole unità immobiliari. Specifica come il comma 2 disponga circa l'applicabilità di talune misure inerenti alle tolleranze costruttive all'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni. Osserva come si tratti, anche in questo caso, di misure introdotte nel testo unico in materia edilizia dal presente decreto-legge. Rileva che il comma 3 reca disposizioni inerenti al recupero di risorse finanziarie in ragione della riduzione delle entrate erariali dello Stato conseguente all'acquisizione in proprietà, a titolo non oneroso, da parte di regioni o enti locali, di immobili già utilizzati a titolo oneroso. Evidenzia che il comma 4 esclude la restituzione di somme già versate in favore di soggetti che presentino la richiesta di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in relazione a taluni interventi realizzati in parziale difformità disciplinati dal presente decreto-legge.
Conclude specificando che l'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore del decreto-legge in esame il 30 maggio 2024.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
C. 1902 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 49 Ilaria CAVO, presidente e relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo, soffermandosi sugli aspetti che rientrano nell'ambito di interesse della X Commissione, che specifica essere peraltro assai limitati.
Fa presente che il provvedimento si compone di 17 articoli suddivisi in 4 capi che procede ad analizzare. Il Capo I si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale. Il Capo II si compone di 4 articoli e reca disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il Capo III si compone di 5 articoli e reca disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-25. Il Capo IV si compone di 2 articoli (più l'entrata in vigore) e reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca.
Sottolinea che l'articolo 1 introduce disposizioni in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva che compongono il CONI e delle relative strutture territoriali, nonché dei vertici degli analoghi enti attivi nell'ambito del Comitato italiano paralimpico.
Segnala poi che l'articolo 2 introduce nel decreto legislativo n. 36 del 2021 un nuovo articolo, il 13-bis, volto ad istituire una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche e disciplinandone altresì composizione, funzioni, organizzazione, modalità di funzionamento, dotazione finanziaria. Tale Commissione opera quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche. Evidenzia come venga altresì novellato il medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 differendo al 1° luglio 2025 la decorrenza delle disposizioni in materia di istituzione, all'interno delle società sportive professioniste, di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie.
Fa presente che l'articolo 3 reca norme in materia di lavoro sportivo e: modifica la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni; abroga una norma sulla qualificazione fiscale come reddito di lavoro autonomo dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa, per far chiarezza sulla distinzione, ai fini fiscali, tra attività abituale e attività occasionale; ridefinisce la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari.
Prosegue segnalando che l'articolo 4 prevede che NADO Italia, organizzazione nazionale antidoping in Italia, sia dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente e che, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvalga delle risorse umane e strumentali della società Sport e Salute Spa.
L'articolo 5 reca ulteriori norme in materia sportiva. In particolare, specifica che il comma 1 interviene in materia di accesso alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio, prevedendo che, in relazione agli incarichi di revisione dei bilanci delle società calcistiche, il limite di durata di tre esercizi e la previsione che gli stessi non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non a tre anni di distanza dal precedente incarico si applichi alle sole società diverse da quelle emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati. Fa presente, inoltre, che il comma 2 attribuisce all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di talune opere complementari in ambito sportivo, indicate in un apposito allegato del provvedimento in esame.
Si sofferma poi sugli articoli del Capo II del provvedimento (articoli da 6 a 9), evidenziando che: l'articolo 6 prevede – in via straordinaria e transitoria – norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; l'articolo 7 reca disposizioni sui percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di Pag. 50titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento; l'articolo 8, al comma 1, detta misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno prevedendo altresì l'adeguamento del regolamento che disciplina lo svolgimento delle supplenze dei docenti; l'articolo 9, infine, reca disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno.
Segnala come l'articolo 10, che apre il Capo III, rechi disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025. Esso stabilisce le condizioni per la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che hanno ottenuto l'immissione in ruolo con riserva presso istituzioni scolastiche statali dopo aver partecipato al concorso indetto nel 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo esservi stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare.
Prosegue sottolineando che: l'articolo 11 stabilisce misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri; l'articolo 12 introduce un'ulteriore nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025; l'articolo 13 modifica – a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 – la disciplina relativa alla valutazione dei dirigenti scolastici mentre, infine, l'articolo 14 detta disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola.
Segnala come l'articolo 15, che apre il Capo IV, posticipi dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine di conclusione del regime transitorio ai sensi del quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare ad indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi della normativa previgente alla riforma del 2022 che ha sostituito gli assegni di ricerca con i contratti di ricerca.
Rileva che l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari modificandone la composizione: è ridotto da quattro a due il numero delle unità di personale non dirigenziale assegnate alla citata struttura, ed è aumentato da tre a cinque il numero massimo di esperti nominati dal Commissario. Inoltre, precisa che l'incarico dell'unica unità di personale dirigenziale della struttura è conferibile anche a soggetti esterni ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione.
Conclude evidenziando infine come l'articolo 17 stabilisca che il decreto in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 1° giugno 2024.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico.
C. 1794 Bergamini.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ilaria CAVO, presidente, in sostituzione del relatore on. Squeri, impossibilitato a partecipare alla seduta, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo. Evidenzia che l'articolo 1 individua le finalità, tra le quali, per quanto di interesse per la Commissione, certificare la tracciabilità dei servizi prestati dalle imprese agromeccaniche nell'ambito delle filiere produttive agricole, forestali e bioenergetiche, tutelare i soggetti che si avvalgono delle imprese agromeccaniche per l'esercizio delle attività agricole, forestali, ambientali e bioenergetiche e introdurre disposizioni di semplificazione amministrativa per le imprese agromeccaniche.
Riferisce poi che l'articolo 2 reca le definizioni di «attività agromeccanica» e di «impresa agromeccanica».Pag. 51
Sottolinea come l'articolo 3 preveda l'istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), suddiviso in sezioni tenute in ciascuna regione presso gli assessorati regionali competenti per materia. Fa presente che l'articolo 4 contiene la disciplina dell'iscrizione all'Albo a cui possono iscriversi le imprese agromeccaniche regolarmente iscritte alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con codice ATECO 01.61.00.
Segnala quindi che l'articolo 5 reca disposizioni in materia di certificazione delle prestazioni. Le imprese agromeccaniche iscritte all'Albo sono qualificate imprese agromeccaniche professionali e sono autorizzate a rilasciare la certificazione, avente valore legale, delle prestazioni svolte alle aziende agricole e alle amministrazioni e agli enti pubblici.
Fa presente che l'articolo 6 dispone in materia di standard professionale e formativo. Ai fini dell'iscrizione all'Albo specifica che le imprese agromeccaniche devono disporre della figura del «responsabile tecnico» in possesso dei requisiti di capacità professionale, come ulteriormente definito dai commi 2 e 3. Prosegue evidenziando poi che il comma 4 individua le caratteristiche dei corsi modulari di aggiornamento professionale per l'acquisizione della qualifica di «responsabile tecnico». Il comma 5 attribuisce alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il compito di disciplinare le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione. Il comma 6 statuisce che la figura di «responsabile tecnico» può essere ricoperta per un numero massimo di 3 imprese agromeccaniche.
Riferisce che l'articolo 7 introduce disposizioni in materia di requisiti organizzativi e strutturali dell'impresa agromeccanica. Specifica che queste imprese devono, tra l'altro: utilizzare macchinari e attrezzature idonei alle lavorazioni da eseguire, in base alle norme nazionali e dell'Unione europea; fornire un'adeguata formazione ai propri dipendenti e collaboratori; avvalersi di fornitori in possesso dei requisiti di regolarità giuridica e amministrativa; tutelare i prestatori d'opera con forme di tutela, anche di tipo assicurativo, in aggiunta a quelle obbligatorie previste dalla legge; controllare e documentare le procedure adottate per la tutela dell'ambiente, gli elementi identificativi dei macchinari impiegati e i mezzi tecnici eventualmente impiegati.
Rileva che l'articolo 8 disciplina la procedura per l'iscrizione e i casi di sospensione e cancellazione delle imprese agromeccaniche dall'albo nazionale.
Segnala che l'articolo 9 prescrive alcune misure di controllo sulla regolarità della documentazione inviata dalle imprese ai fini dell'iscrizione: dispone peraltro la cancellazione dell'impresa dall'albo in mancanza di adeguamento alle prescrizioni indicate per sanare irregolarità rilevate dagli organi vigilanti.
Proseguendo nell'illustrazione del provvedimento evidenzia che l'articolo 10 promuove l'attività agromeccanica attraverso alcuni eventuali benefìci per le imprese iscritte all'Albo coinvolte nelle azioni di prevenzione idrogeologica, manutenzione e protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.
Osserva che l'articolo 11, aggiunto in fase emendativa, reca disposizioni di semplificazione per le imprese agromeccaniche: nelle zone territoriali omogenee destinate ad uso agricolo è ammessa la realizzazione di opere ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche, fermi restando i limiti di edificabilità assegnati alle predette zone ed il possesso dei titoli abilitativi eventualmente richiesti per le suddette opere ed impianti.
Sottolinea come l'articolo 12 stabilisca la procedura di approvazione di un apposito regolamento di attuazione, demandandone al MASAF l'adozione, ove sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo nonché i soggetti deputati all'accertamento del possesso dei requisiti, i contenuti dei corsi di formazione e i corsi modulari di aggiornamento professionale.
Fa presente che l'articolo 13 stabilisce un regime transitorio: le imprese agromeccaniche che alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge esercitano Pag. 52l'attività agromeccanica da almeno 2 anni, possono presentare entro un anno la domanda di iscrizione all'Albo a condizione che sia presente nell'organico la figura del «responsabile tecnico», con le caratteristiche di cui all'articolo 6, e che questi frequenti un corso di aggiornamento professionale ridotto di 8 ore, entro 6 mesi dalla data della richiesta da parte dell'impresa agromeccanica di iscrizione all'Albo. L'attestato di frequenza deve essere inviato entro 30 giorni dal ricevimento, per le opportune annotazioni, pena la cancellazione dell'impresa, decorso il termine previsto.
Conclude infine segnalando che l'articolo 14 prevede la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 15 prevede, la clausola di salvaguardia.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.