ATTI DEL GOVERNO
Martedì 18 giugno 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.
La seduta comincia alle 13.55.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.
Atto n. 158.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Marco OSNATO, presidente, invita il relatore Congedo ad illustrare i contenuti del provvedimento.
Saverio CONGEDO (FDI), relatore, ricorda che la Commissione Finanze avvia l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Atto n. 158).
Lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla legge di delegazione europea 2022-2023 che, nell'allegato I, prevede il recepimento della citata direttiva.
Segnala, in estrema sintesi, che lo schema di decreto legislativo introduce nel decreto legislativo n. 139 del 2015 (che aveva recepito la direttiva 2013/34/UE, modificata proprio dalla direttiva (UE) 2021/2101) un nuovo capo I-bis (articoli da 5-bis a 5-novies) volto a regolamentare le comunicazioni riguardanti le imposte sui redditi da effettuare per specifiche imprese e succursali (articolo 1).
Gli articoli 2 e 3 contengono rispettivamente la copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), paragrafo articolo 5-novies, nonché la clausola di invarianza finanziaria per tutte le altre disposizioni introdotte dallo schema e l'entrata in vigore.
Prima di passare all'esame dell'articolato ricorda che con la direttiva UE n. 2021/2101, entrata in vigore il 21 dicembre 2021, è stato previsto uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali, Pag. 30le quali a partire dal 2024 devono dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno dell'Unione Europea e, più in dettaglio, in ciascun Stato membro (Cbcr – Country by country reporting).
Evidenzia che il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 22 giugno 2023.
Segnala, quindi, che per il mancato recepimento della direttiva UE 2021/2101 è attualmente aperta nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2023/0150. Il 23 maggio 2024 la Commissione europea ha inviato un parere motivato all'Italia.
Passando all'esame del contenuto dell'articolo 1, ricorda che il comma 1 contiene alcune modifiche formali e di coordinamento con riferimento al decreto legislativo n. 139 del 2015, integrando rispettivamente il titolo del decreto legislativo, la rubrica del capo I e introducendo il Capo I-bis (i cui contenuti sono definiti nei paragrafi a seguire).
L'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 5-bis, contiene le definizioni, relative al nuovo Capo I-bis, di: giurisdizione fiscale, gruppo, società autonoma, società capogruppo, bilancio consolidato, impresa capogruppo di un paese terzo, impresa autonoma di un paese terzo, società controllata, società controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo e succursale.
L'articolo 1, comma 1, lettera c) capoverso articolo 5-ter, disciplina le condizioni al ricorrere delle quali un'impresa multinazionale è tenuta alla redazione e alla pubblicazione di una relazione sulle imposte sul reddito (c.d. CBCR), i casi in cui siffatto obbligo non trova applicazione, nonché i requisiti applicabili alle società e ai gruppi multinazionali aventi sede in Stati terzi ma dotati, in ogni caso, di presenze stabili nel mercato unico.
L'articolo 1, comma 1, lettera c), paragrafo articolo 5-quater, dispone l'esenzione dall'obbligo di redazione e pubblicazione della comunicazione sulle imposte sul reddito (c.d. CBCR) in favore di una serie di soggetti, già tenuti ad adempimenti analoghi in forza di specifiche normative di settore.
L'articolo 1, comma 1, lettera c) capoverso articolo 5-quinquies, indica il contenuto necessario della comunicazione pubblica Paese per Paese delle informazioni relative all'imposta sul reddito e correlate informazioni aziendali, a cui sono tenute le imprese multinazionali di grandi dimensioni e le loro succursali, anche in forma di gruppo.
L'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 5-sexies, reca il regime di pubblicazione e accessibilità della comunicazione sulle imposte sul reddito: tali informazioni devono essere depositate presso il registro delle imprese e pubblicate sul sito internet.
L'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 5-septies, attribuisce agli amministratori della società la responsabilità di garantire che la comunicazione relativa alle imposte sul reddito sia redatta e pubblicata conformemente alle prescrizioni di legge.
L'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 5-octies, del decreto legislativo n. 139 del 2015 individua gli obblighi del revisore legale con riferimento alle comunicazioni societarie delle imposte sui redditi.
In particolare, si prevede che il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti verifichi il ricorrere, o meno, dell'obbligo di redigere la comunicazione dell'imposta sui redditi, nonché l'avvenuta predisposizione e pubblicazione da parte degli amministratori della predetta comunicazione. Il soggetto revisore riporta altresì, nella relazione di revisione un'attestazione circa le verifiche effettuate.
Infine, l'articolo 1, comma 1, lettera c), paragrafo articolo 5-novies tratta le sanzioni connesse al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, definendo le casistiche nelle quali la sanzioni sono ridotte della metà o aumentate del doppio. Ai fini della definizione delle attività di collaborazione funzionali alla vigilanza sulle informazioni fornite, è prevista la possibilità della stipula di una convenzione a titolo gratuito tra Unioncamere e Agenzia delle entrate; è altresì autorizzato a decorrere dal 2024 un contributo di 400 mila euro a favore di Unioncamere per lo svolgimento delle attività attribuitegli. Viene infine stabilito che le somme pagate relativamentePag. 31 alle sanzioni siano versate su un apposito capitolo del bilancio dello Stato.
Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 18 giugno 2024.
L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14 alle 14.05.