SEDE REFERENTE
Martedì 18 giugno 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.
La seduta comincia alle 12.25.
Pag. 9Abrogazione di norme prerepubblicane.
C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371 Governo, C. 1452 Governo, C. 1572 Governo.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).
Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 16 maggio 2024.
Nazario PAGANO, presidente e relatore, avverte che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale e successivamente all'adozione del testo base.
Enrica ALIFANO (M5S), pur sottolineando come l'esigenza di eliminare l'ipertrofia normativa sia sentita da tutti, evidenzia che i disegni di legge del Governo prevedono anche l'abrogazione di atti normativi primari senza che si sia proceduto, per quanto appare, ad una analisi dettagliata su ciascuno dei provvedimenti da abrogare. Per questa ragione preannuncia l'impossibilità per il suo gruppo di esprimere un voto favorevole in assenza di un supplemento di istruttoria.
Federico FORNARO (PD-IDP), dichiarandosi in generale favorevole ad uno sfoltimento degli atti normativi, esprime perplessità sulla grande mole di provvedimenti da abrogare contenuta negli allegati ai disegni di legge del Governo. In particolare si chiede se sia stato verificato che effettivamente ciascuno dei provvedimenti indicati possa essere abrogato e se tra tali provvedimenti non vi siano invece normative che producono ancora effetti e delle quali dunque vi sia necessità. Richiamando l'esempio delle IPAB, ancora operative a livello di enti locali, e generalmente costituite con provvedimenti prerepubblicani, si chiede se tali atti possano essere abrogati. In conclusione auspica che sia possibile effettuare un supplemento di approfondimento, evidenziando come a fronte di un'operazione di pulitura dell'ordinamento così estesa il dubbio di compiere qualche errore eliminando normative necessarie sia legittimo.
Nazario PAGANO, presidente e relatore, fa presente che nella seduta odierna l'obiettivo è quello di adottare come testo base un testo unificato, che intanto riconduca a un unico provvedimento i cinque disegni di legge presentati dal Governo, potendosi poi svolgere successivamente i necessari approfondimenti istruttori ai fini della presentazione di proposte emendative.
La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, dopo aver precisato che il Governo ha svolto un'ampia istruttoria prima di presentare i disegni di legge in esame, preannuncia la presentazione di un emendamento da parte dello stesso Esecutivo per apportare alcune correzioni al testo delle quali le amministrazioni hanno palesato l'esigenza.
Nazario PAGANO, presidente e relatore, nel dichiarare concluso l'esame preliminare, propone, in qualità di relatore, di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato dei disegni di legge in esame (vedi allegato 1 pubblicato in un fascicolo a parte del presente Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari).
La Commissione approva il testo unificato quale testo base per il prosieguo dell'esame.
Nazario PAGANO, presidente e relatore, ricorda che, come convenuto nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dai gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative al testo unificato testé adottato come testo base è fissato a giovedì 27 giugno alle ore 12. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.30.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 18 giugno 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 13.35.
Pag. 10DL 61/2024: disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.
Emendamenti C. 1854-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
Il Comitato avvia l'esame degli emendamenti.
Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato permanente è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti disegno di legge C. 1854-A.
Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.
Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.
Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità.
Emendamenti C. 1741-A e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
Il Comitato avvia l'esame degli emendamenti.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1741 e abb.-A, recante «Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità».
In qualità di relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e conseguentemente propone di esprimere su di esse nulla osta.
Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.
C. 1718 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato avvia l'esame del provvedimento in titolo.
Luca SBARDELLA, presidente, avverte che il Comitato permanente è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla II Commissione, il disegno di legge C. 1718 approvato dal Senato, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare».
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il disegno di legge si compone di 9 articoli e di un allegato. Nello specifico, evidenzia che l'articolo 1 abroga il delitto di abuso d'ufficio, previsto dall'articolo 323 del codice penale, e modifica l'articolo 346-bis del codice, che disciplina il reato di traffico di influenze illecite, precisando che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere esistenti (non solo asserite) ed effettivamente utilizzate (non solo vantate) intenzionalmente allo scopo di farsi dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita (ovvero,Pag. 11 come specificato dal neo introdotto secondo comma, quella finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale o uno degli altri soggetti sopra indicati a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato). Passando al successivo articolo 2 evidenzia che la disposizione reca una serie di modifiche al codice di procedura penale. Si tratta anzitutto di modifiche volte a rafforzare la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore, estendendo il divieto di acquisizione delle comunicazioni da parte dell'autorità giudiziaria anche ad ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato ed il proprio difensore e imponendo di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate. L'articolo 2 inoltre si propone di assicurare una maggiore tutela al terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate; a tal fine è introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest'ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento; è escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori; è introdotto il divieto di riportare nei verbali di trascrizione delle intercettazioni espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti; è infine introdotto l'obbligo per il PM di stralciare dai cd. brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti. Sottolinea poi che l'articolo 2 è volto anche a garantire i diritti della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto all'eventuale applicazione di misura cautelare, disponendo l'obbligatorietà dell'interrogatorio preventivo, che deve essere documentato integralmente mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, nonché la collegialità della decisione circa l'applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva nel corso delle indagini preliminari. Infine, l'articolo 2 limita il potere del pubblico ministero di proporre appello, escludendolo avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p.. Sottolinea in merito che si tratta di reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, tra cui figurano violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, oltraggio a un magistrato in udienza, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia. Sempre in tema di impugnazioni, rammenta che l'articolo 2 interviene sugli elementi richiesti a pena di inammissibilità, eliminando quello relativo al contestuale deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Passando a descrivere il successivo articolo, fa presente che l'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo all'archivio delle intercettazioni, al fine di includere anche i dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti tra quelli per i quali è necessario assicurare la segretezza. L'articolo 4 reca alcune modifiche all'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, conseguenti all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista dall'articolo 2, in materia di decisione circa l'applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva. In particolare sono modificati l'articolo 7-bis, sulle tabelle infradistrettuali, e l'articolo 7-ter, sui criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, al fine di garantire la costituzione di un collegio anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali. Inoltre, sottolinea che l'articolo 5 reca l'aumento di 250 unità del ruolo organico della magistratura, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, del quale l'allegato al disegno di legge dà conto. L'articolo 6 contiene una norma di interpretazione autentica riguardante il limite di età di 65 anni previsto per i giudici popolari delle Corti d'assise, chiarendo che esso è riferito esclusivamente al momento in cui il giudice Pag. 12viene chiamato a prestare servizio. L'articolo 7 interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nella procedura per l'avanzamento al grado superiore dei militari, stabilendo che tale procedura sia preclusa solo da una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo e non – come da normativa vigente – dal mero rinvio a giudizio. Descrivendo il successivo articolo 8, fa presente che esso reca la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 5, che prevede l'aumento di organico della magistratura, e le relative fonti di copertura finanziaria; per le altre disposizioni è prevista la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 9, infine, prevede che le modifiche al codice di rito in materia di decisione collegiale e quelle ad essa collegate di carattere ordinamentale si applichino decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.
Passando ad esaminare i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il disegno di legge è riconducibile alle materie «difesa e Forze armate» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere d) e l) della Costituzione.
Per quanto riguarda invece il rispetto degli altri principi costituzionali, con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 2 che, novellando l'articolo 593 c.p.p. sono volte a limitare il potere del pubblico ministero di proporre appello, ritiene importante richiamare la diversa ipotesi di inappellabilità del PM prevista dalla legge n. 46 del 2006 (cd «legge Pecorella») ed oggetto della sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale. Rammenta che la citata legge n. 46 del 2006 aveva, tra le altre cose, sostituito integralmente l'art. 593 c.p.p., escludendo che il PM potesse proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, salvo quando ricorressero le ipotesi previste dall'articolo 603, comma 2, c.p.p. – ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado – e sempre che tali prove siano decisive. Ricorda che tale previsione è stata censurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 2007, la quale ha affermato che la rimozione del potere di appello del pubblico ministero ivi prevista si presentava generalizzata – «perché non è riferita a talune categorie di reati, ma è estesa indistintamente a tutti i processi» – e unilaterale – «perché non trova alcuna specifica contropartita in particolari modalità di svolgimento del processo». Prosegue quindi la Corte affermando che «l'alterazione del trattamento paritario dei contendenti, indotta dalla norma in esame, non può essere giustificata, in termini di adeguatezza e proporzionalità». Peraltro, nella medesima sentenza n. 26 la Corte ha ribadito che «anche per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni, parità delle parti non significa, nel processo penale, necessaria omologazione di poteri e facoltà». Successivamente, nella sentenza n. 34 del 2020, la medesima Corte, richiamando diversi precedenti, ha evidenziato che «il potere di impugnazione della parte pubblica non può essere, infatti, configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, enunciato dall'art. 112 Cost. (ex plurimis, sentenze n. 183 del 2017, n. 242 del 2009, n. 298 del 2008 e n. 280 del 1995; ordinanze n. 165 del 2003 e n. 347 del 2002); quando, invece, sull'altro fronte, il potere di impugnazione dell'imputato si correla anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.), che ne accresce la forza di resistenza al cospetto di sollecitazioni di segno inverso (sentenze n. 274 del 2009, n. 26 del 2007 e n. 98 del 1994)».
Formula infine una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Pag. 13Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.
C. 1849 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato avvia l'esame del provvedimento in titolo.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato pareri esamina oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Esteri, il disegno di legge C. 1849 – approvato dal Senato nella seduta del 30 aprile 2024 (A.S. 1042) – recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.
Ricorda preliminarmente che il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), attivo da giugno 2023, è un tribunale comune a tutti gli Stati membri contraenti, con il compito di giudicare sulle controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario e ai certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo.
Rileva che il Tribunale ha una struttura decentrata e che, a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, una sezione della divisione centrale è stata stabilita a Milano; tale sezione sarà operativa a breve. L'Accordo in esame è finalizzato a consentire lo stabilimento e il buon funzionamento di questa nuova sede. L'intesa, in particolare, dà attuazione al Protocollo del 2016 sui privilegi e le immunità del Tribunale, che prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali e addizionali fra il Tribunale e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione territoriale di primo grado, stabilendo, nello specifico, misure di sostegno, agevolazioni e immunità, usualmente riconosciute alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia.
Per quanto attiene al suo contenuto, rammenta che l'Accordo è composto da un preambolo, da 20 articoli e da un allegato. In primo luogo, l'Accordo individua quale sede permanente della divisione del Tribunale Unificato dei Brevetti una struttura sita via san Barnaba 50, a Milano, messa a disposizione a titolo gratuito da parte del Paese ospitante (articolo 2 e allegato I) e riconosce la personalità giuridica del Tribunale medesimo (articolo 3). Il testo sancisce altresì l'impegno dell'Italia a garantire il sostegno generale per l'accesso ai servizi di pubblica utilità per la piena operatività degli uffici (articolo 4), l'inviolabilità dei locali e degli archivi (articolo 5), la sicurezza (articolo 6), le comunicazioni (articolo 7) e le immunità dai procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria (articolo 8). Ulteriori articoli dell'Accordo disciplinano inoltre le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza della sede assicurate dall'Italia al Tribunale (articoli 10 e 11), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (articolo 12), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale del TUB (articolo 13), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) per il personale (articolo 14) e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano su di esso in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 18). L'Accordo dispone altresì che le autorità italiane adottino tutte le misure necessarie per facilitare gli spostamenti sul territorio delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale (articolo 15), chiamando peraltro il TUB a comunicare, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale operante presso il suo ufficio milanese, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente per servizi interni (articolo 16). Segnala poi che l'articolo 17 stabilisce che per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'Italia fornisca al Tribunale personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, per la sua divisione milanese. Da ultimi, gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente le modalitàPag. 14 di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo e i termini per l'entrata in vigore.
Passando al disegno di legge, fa presente che si compone di 5 articoli. In particolare, gli articoli 1 e 2 contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 autorizza il Ministero della giustizia a distaccare un contingente fino ad un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale per l'istituzione della sezione della divisione centrale del Tribunale. Evidenzio poi che l'articolo 4 valuta gli oneri economici in 845.000 euro relativamente al 2024, in 385.000 euro annui con riferimento a ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, in 285.000 euro annui per il 2027 e il 2028, e in 170.000 euro annui a decorrere dal 2029. L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni.
C. 695.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato avvia l'esame del provvedimento in titolo.
Luca SBARDELLA, presidente, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione esamina oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione, la proposta di legge C. 695, recante «Modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni».
In sostituzione del relatore, onorevole Ziello, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la proposta di legge in esame, che consta di un unico articolo, è volta a modificare la disciplina dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi dei veicoli, legando il costo delle tariffe dei premi assicurativi al verificarsi o meno di sinistri da parte dell'assicurato nel decennio precedente. In particolare, evidenzia che la norma modifica l'articolo 133, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introducendo un nuovo periodo. In dettaglio, la norma introdotta stabilisce che le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere, all'atto della stipula del contratto o del suo rinnovo, anche in assenza di richiesta degli interessati, l'applicazione del premio più basso previsto nel territorio nazionale (quindi non solo una diminuzione del premio applicato), da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo assicurato, a tutti gli assicurati che non hanno denunciato sinistri negli ultimi dieci anni.
Ricorda che il sopra citato comma 1 prevede che per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall'IVASS, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o Pag. 15meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione. La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo, si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto.
Per quanto concerne le competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che la proposta di legge, incidendo sulla determinazione del premio assicurativo applicabile agli assicurati per la responsabilità civile auto che non sono incorsi in sinistri per un lungo periodo di tempo, sembra riferibile ad aspetti concernenti la tutela dell'equilibrio contrattuale tra le parti e la tutela del consumatore; risulta pertanto riconducibile alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Riguardo invece al rispetto degli altri princìpi costituzionali, ricorda che l'articolo 1 della proposta di legge in esame riconosce all'assicurato l'applicazione del premio più basso previsto nel territorio nazionale da parte delle imprese di assicurazione, nel caso in cui quest'ultimo non abbia denunciato sinistri negli ultimi dieci anni. Sul punto rileva che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 30 del 1965, ha osservato che la fissazione di prezzi di imperio può rientrare nei limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione «solo se si propone lo scopo, negativo, di impedire che l'iniziativa economica produca effetti pregiudizievoli per la collettività. Ove invece la finalità sia quella di ottenere risultati positivi, quale la regolamentazione di un determinato settore, si va oltre i limiti meramente negativi della difesa dell'utilità sociale e si attua una politica dirigistica».
A livello di normativa europea segnala inoltre che la Corte di giustizia nella sentenza c-59/01 rileva che: «conformemente al primo considerando della direttiva 92/49, quest'ultima ha la finalità di completare il mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. La direttiva 92/49 mira così a realizzare la libera messa in commercio nella Comunità dei prodotti assicurativi nel settore interessato. Ne risulta che il legislatore comunitario ha chiaramente inteso garantire il principio della libertà tariffaria nel settore dell'assicurazione non vita, anche per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria come l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Tale principio implica il divieto di ogni sistema di notifica preventiva o sistematica e di approvazione delle tariffe che un'impresa di assicurazione si proponga di utilizzare nei suoi rapporti con i contraenti. La sola deroga a tale principio ammessa dalla direttiva 92/49 riguarda la notifica preventiva e l'approvazione delle “maggiorazioni tariffarie” nell'ambito di un “sistema generale di controllo dei prezzi”».
Formula infine una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.
C. 1305, approvata dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato avvia l'esame del provvedimento in titolo.
Luca SBARDELLA, presidente, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, la proposta Pag. 16di legge C. 1305, approvata dal Senato, recante «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria».
Alessandro URZÌ (FDI), relatore, rileva che la proposta consta di 5 articoli. Fa presente che l'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il 25 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria e che sostenga ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, al fine di promuovere salute e benessere degli animali nonché benessere e longevità sana nella popolazione. Avverte inoltre che l'istituzione della Giornata nazionale non produrrà effetti civili. Passando all'illustrazione dell'articolo successivo, segnala che l'articolo 2 prevede e disciplina le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale disponendo che in occasione della Giornata nazionale possano essere previste iniziative nel settore privato e presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale per sostenere l'importanza della prevenzione veterinaria e possano essere organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale, promossi dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni e dagli altri enti pubblici e privati interessati. Fa poi presente che l'articolo 3 detta disposizioni specifiche sulla celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici prevedendo che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possano promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni nazionali e delle linee guida specifiche per i diversi gradi di istruzione, l'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti ed anche coinvolgendo l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale. L'articolo 4 dispone invece in tema di informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale, prevedendo che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, e d'intesa con il Ministero della salute, possa dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. L'articolo 5 prevede infine la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che l'istituzione di una nuova giornata nazionale che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali la promozione e organizzazione di attività culturali e l'istruzione.
Rammenta che nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni». Le iniziative previste agli articoliPag. 17 2 e 3 non richiedono tuttavia forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.
Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.40.