CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 giugno 2024
324.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Abrogazione di norme prerepubblicane. C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371 Governo, C. 1452 Governo, C. 1572 Governo.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

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ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1718, presentato dal Governo e approvato con modificazioni dal Senato, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare»;

   rilevato che:

    il disegno di legge si compone di 9 articoli e di un allegato;

    l'articolo 1 abroga il delitto di abuso d'ufficio, previsto dall'articolo 323 del codice penale, e modifica l'articolo 346-bis del codice penale, che disciplina il reato di traffico di influenze illecite;

    l'articolo 2 reca una serie di modifiche al codice di procedura penale volte a rafforzare la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore, ad assicurare una maggiore tutela al terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate, a limitare il potere del pubblico ministero di proporre appello, escludendolo avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ed a garantire i diritti della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto all'eventuale applicazione di misura cautelare disponendo l'obbligatorietà dell'interrogatorio preventivo nonché la collegialità della decisione circa l'applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva nel corso delle indagini preliminari;

    l'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo all'archivio delle intercettazioni, al fine di includere anche i dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti tra quelli per i quali è necessario assicurare la segretezza;

    l'articolo 4 reca alcune modifiche all'ordinamento giudiziario, conseguenti all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista dall'articolo 2, in materia di decisione circa l'applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva;

    l'articolo 5 aumenta di 250 unità il ruolo organico della magistratura e l'allegato al disegno di legge chiarisce che le ulteriori unità dovranno essere destinate alle funzioni giudicanti di primo grado e l'articolo 8 reca conseguentemente quantificazione e copertura degli oneri;

    l'articolo 6 contiene una norma di interpretazione autentica riguardante il limite di età di 65 anni previsto per i giudici popolari delle Corti d'assise;

    l'articolo 7 interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nella procedura per l'avanzamento al grado superiore dei militari;

    l'articolo 9 prevede, infine, che le modifiche al codice di rito in materia di decisione collegiale e quelle ad essa collegate di carattere ordinamentale si applichino decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge;

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   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il disegno di legge è riconducibile alle materie «difesa e Forze armate» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere d) e l) della Costituzione;

    per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

     l'articolo 2, novellando l'articolo 593 c.p.p., limita il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, intervenendo con modalità diverse rispetto all'ipotesi di inappellabilità del pubblico ministero prevista dalla legge n. 46 del 2006 (cd «legge Pecorella») e giudicata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 26 del 2007;

     la citata legge n. 46 del 2006, infatti, escludendo che il pubblico ministero potesse proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, salvo quando ricorressero le ipotesi previste dall'articolo 603, comma 2, c.p.p. – ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado – e sempre che tali prove siano decisive, aveva, a giudizio della Corte costituzionale, previsto una inappellabilità generalizzata – «perché non è riferita a talune categorie di reati, ma è estesa indistintamente a tutti i processi» – e unilaterale – «perché non trova alcuna specifica contropartita in particolari modalità di svolgimento del processo»;

     peraltro, nella medesima sentenza n. 26 del 2007 la Corte ha ribadito che «anche per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni, parità delle parti non significa, nel processo penale, necessaria omologazione di poteri e facoltà» e successivamente, nella sentenza n. 34 del 2020, la medesima Corte ha evidenziato che «il potere di impugnazione della parte pubblica non può essere, infatti, configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, enunciato dall'art. 112 Cost. (ex plurimis, sentenze n. 183 del 2017, n. 242 del 2009, n. 298 del 2008 e n. 280 del 1995; ordinanze n. 165 del 2003 e n. 347 del 2002)»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024. C. 1849 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1849, già approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024»;

   rilevato che:

    l'Accordo dà attuazione al Protocollo del 2016 sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti;

    nello specifico, l'Accordo, composto da un preambolo, 20 articoli e un allegato, è finalizzato a consentire lo stabilimento e il buon funzionamento della nuova sede di una sezione della divisione centrale del Tribunale, stabilita a Milano;

    il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di 5 articoli, che contengono l'autorizzazione alla ratifica; l'ordine di esecuzione; l'autorizzazione al distaccamento, da parte del Ministero della giustizia, di un contingente fino ad un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale per l'istituzione della suddetta sezione; la valutazione degli oneri economici e infine disposizioni relative all'entrata in vigore;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni. C. 695.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 695, recante «Modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni»;

   rilevato che:

    il provvedimento, che consta di un solo articolo, è volto a modificare la disciplina dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi dei veicoli, legando il costo delle tariffe dei premi assicurativi al verificarsi o meno di sinistri da parte dell'assicurato nel decennio precedente;

    in particolare, la norma modifica l'articolo 133, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introducendo un nuovo periodo, secondo il quale le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere, all'atto della stipula del contratto o del suo rinnovo, anche in assenza di richiesta degli interessati, l'applicazione del premio più basso previsto nel territorio nazionale da ciascuna impresa per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo assicurato, a tutti gli assicurati che non hanno denunciato sinistri negli ultimi dieci anni;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     la proposta di legge, incidendo sulla determinazione del premio assicurativo applicabile agli assicurati per la responsabilità civile auto che non sono incorsi in sinistri per un lungo periodo di tempo, è riferibile ad aspetti concernenti la tutela dell'equilibrio contrattuale tra le parti e la tutela del consumatore ed è pertanto riconducibile alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

    per quanto attiene al rispetto degli altri princìpi costituzionali:

     la Corte costituzionale, nella sentenza n. 30 del 1965, ha osservato che la fissazione di prezzi di imperio può rientrare nei limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione «solo se si propone lo scopo, negativo, di impedire che l'iniziativa economica produca effetti pregiudizievoli per la collettività. Ove invece (...) la finalità sia quella di ottenere risultati positivi, quale la regolamentazione di un determinato settore, si va oltre i limiti meramente negativi della difesa dell'utilità sociale e si attua una politica dirigistica»;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. C. 1305, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1305, approvata dal Senato, recante «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria»;

   rilevato che:

    la proposta di legge, non modificata nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, consta di 5 articoli e prevede che la Repubblica riconosca il 25 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria e che sostenga ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, al fine di promuovere salute e benessere degli animali nonché benessere e longevità sana nella popolazione;

    in particolare, il provvedimento stabilisce che l'istituzione della Giornata nazionale non produrrà effetti civili e prevede agli articoli 2 e 3 la possibilità di adottare iniziative di celebrazione sia presso le strutture private che presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale che negli istituti scolastici, disponendo altresì all'articolo 4 in tema di informazione radiofonica, televisiva e multimediale;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     l'istituzione di una nuova giornata nazionale che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

     con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, pur assumendo rilievo le materie di competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali la promozione e organizzazione di attività culturali e l'istruzione, le iniziative previste agli articoli 2 e 3 non richiedono forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.