COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Giovedì 13 giugno 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 13.45.
Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità.
C. 1741 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, ricorda che Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione di merito, la proposta di legge Schlein C. 1741 adottata come testo base, e delle abbinate proposte di legge, recante disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità.
Fa presente che il testo in esame, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, è composto da quattro articoli, il primo dei quali dispone che, a decorrere dal 2024, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, come definito dalle leggi di bilancio per gli anni 2022 e 2023 (leggi 30 dicembre 2021, n. 234, e 29 dicembre 2022, n. 197) è incrementato su base annua dello 0,21 per cento del prodotto interno lordo nominale nazionale, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore allo 7,5 per cento del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento. La disposizione dell'articolo 1 prevede inoltre che, nell'ambito dell'incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, devono essere comprese le maggiori risorse destinate alla copertura dei fabbisogni correlati all'erogazione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.Pag. 5
Segnala che l'articolo 2, al comma 1, novella l'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60) recante disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale. In particolare, il testo in esame introduce al richiamato articolo 11, il nuovo comma 4.2 al fine di prevedere che dall'anno 2024 le Regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica assicurando, nell'ambito dei propri indirizzi relativi alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale da parte delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale, il governo della spesa del personale in funzione dell'esigenza di garantire l'equilibrio economico. Specifica che, dal 2024, non trovano applicazione la disciplina in materia di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, di cui al medesimo articolo 11, commi da 1 a 4, nonché la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Ricorda in proposito che i commi da 1 a 4 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019 hanno operato una revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (SSN), al fine di contrastare la carenza di personale, che appare destinata ad acuirsi a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni sul pensionamento anticipato, rischiando di compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Con la revisione della disciplina si sono perciò fissati nuovi limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con le indicazioni della legge di bilancio per il 2019 sul livello del finanziamento per il SSN per il 2019 e sulle misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati da inserire nel Patto per la salute 2019-2021.
Con la novella proposta dal testo in esame, come già anticipato, si esclude pertanto l'applicazione di tale disciplina che attualmente prevede che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento (limite di spesa previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191).
Come detto, sulla base della disposizione introdotta dalla proposta in esame, sottolinea che non troverebbe applicazione neanche la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, (recata dall'articolo 23, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 75 del 2017), secondo la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo di tali risorse destinate annualmente al personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. È nel contempo individuato un diverso limite per gli enti locali che nell'anno 2016 non hanno potuto destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015.
Rileva che il comma 2 dell'articolo 2 della proposta in esame precisa che eventuali maggiori costi a carico delle regioni, derivanti dall'applicazione del comma 1, dovranno trovare copertura nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto all'articolo 1.
Fa poi presente che l'articolo 3 prevede specifiche misure per l'abbattimento delle liste d'attesa. In particolare, al comma 1 si dispone che, nelle more dell'aggiornamento del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA), le regioni e le province autonome sono chiamate ad adottare una serie di misure, con la finalità di: garantire la piena e completa attuazione dei rispettivi piani operativi; fornire tempestiva risposta alle richieste di prestazioni ambulatoriali, di screening e di ricovero ospedaliero; potenziare l'assistenza sanitaria territoriale; garantire i livelli essenziali di assistenza, gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territorialePag. 6 (definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77) nonché la piena operatività delle case della comunità e degli ospedali di comunità.
Per quanto concerne le misure proposte, si prevede, in particolare, che le regioni indìcano procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario, che istituiscano un sistema di prenotazione unico regionale, che pubblichino e aggiornino in tempo reale sul sito internet istituzionale il quadro generale sulla situazione delle liste di attesa.
Evidenzia quindi che il comma 2 dell'articolo 3 attribuisce all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) il compito di coadiuvare e di indirizzare le politiche regionali sull'abbattimento delle liste di attesa di cui al precedente comma 1. A tale fine, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui le Regioni inviano all'Agenas, in tempo reale, i dati relativi alle proprie liste di attesa.
Segnala poi che, ai sensi dell'articolo 4, agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica ed eventualmente con misure aggiuntive di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale e contributiva.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rilevano la materia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione), nonché le materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica, entrambe oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Sottolinea che, in materia di tutela della salute, la Corte costituzionale si è adoperata per distinguere le norme espressione di principi fondamentali dalle norme di dettaglio, attribuendo le prime alla competenza statale e le seconde alla competenza regionale. In particolare, la sentenza n. 181 del 2006 sottolinea come la norma statale prescriva criteri ed obiettivi, mentre la disposizione regionale individui gli strumenti concreti per raggiungerli. Con la sentenza n. 371 del 2008, la Corte ha chiarito che «nelle materie di competenza ripartita è da ritenere vincolante anche ogni previsione che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, è da considerare per la finalità perseguita, in rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione con le norme-principio che connotano il settore».
Quanto al coordinamento della finanza pubblica, ricorda che la Corte costituzionale ha costantemente ricondotto le disposizioni statali concernenti vincoli ai bilanci di regioni ed enti locali ai principi fondamentali della materia, riconoscendo che «il legislatore statale può legittimamente imporre alle regioni vincoli di bilancio per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 139 e n. 237 del 2009). Fa inoltre presente che nella sentenza n. 272 del 2015 la Corte ha poi precisato che tale materia «non può essere limitata alle norme aventi lo scopo di limitare la spesa, ma comprende anche quelle aventi la funzione di riorientare la spesa pubblica, per una complessiva maggiore efficienza del sistema». Aggiunge che nella sentenza n. 38 del 2016 la Corte ha legittimato un coordinamento finanziario di estremo dettaglio, rilevando come «la specificità delle prescrizioni, di per sé, non può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione». Infine, nella sentenza n. 154 del 2017 la Corte ha definito il concetto di coordinamento dinamico della finanza pubblica, specificando che le singole misure finanziarie adottate per il governo di quest'ultimaPag. 7 sono soggette a periodico adeguamento; ne consegue che non è dato riconoscere, in generale, un affidamento tutelabile in ordine alla immutabilità delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni.
A fronte di questo concorso di competenze, ricorda che, come già anticipato, il comma 2 dell'articolo 3 della proposta in esame prevede che il decreto ministeriale con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità con cui le regioni inviano all'Agenas, in tempo reale, i dati relativi alle proprie liste di attesa sia adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni. In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato).
Simona BONAFÈ (PD-IDP) esprime la posizione favorevole del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole, manifestando tuttavia perplessità sull'osservazione formulata dal relatore, considerato che l'articolo 3, comma 1, del provvedimento specifica volutamente come procedere.
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.50.
SEDE REFERENTE
Giovedì 13 giugno 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.
La seduta comincia alle 14.40.
Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane.
C. 1737 Battilocchio.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2024.
Nazario PAGANO, presidente, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 17 giugno prossimo e che nella seduta precedente si è concluso l'esame delle proposte emendative. Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni VII, VIII e XII, mentre la V Commissione si esprimerà ai fini della discussione in Assemblea. Aggiunge che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato l'intenzione di non esprimersi sul provvedimento in esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo della proposta di legge C. 1737 Battilocchio, come modificata dalle proposte emendative approvate. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Nazario PAGANO, presidente, avverte infine che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 14.45.