CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 giugno 2024
320.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 956 Toni Ricciardi ed altri e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

   esaminata la proposta di legge C. 956, recante «Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero», e le abbinate proposte di legge C. 1099, C. 1323, C. 1400, C. 1701, C. 1743 e C. 1748;

   rilevato che:

    la proposta di legge modifica il regime della fiscalità immobiliare relativa agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) al fine di rendere esente da IMU una unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, da loro posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia, a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell'AIRE e che non risulti locata o data in comodato d'uso (articolo 1, comma 1);

    inoltre, la proposta modifica la disciplina dell'imposta di registro, segnatamente novellando la lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 al fine di chiarire che le agevolazioni ivi disposte per l'acquisto della prima casa si applichino in favore dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, in luogo della locuzione che si riferisce ai cittadini «emigrati all'estero» come previsto nella formulazione della norma vigente al momento della presentazione della proposta di legge (articolo 1, comma 2);

   preso atto che:

    la proposta quantifica gli oneri derivanti dalle norme in commento in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati al reintegro delle minori entrate dei comuni, cui provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si presentano in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   segnalata l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, in quanto non più riferibile al testo vigente della nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1854, d'iniziativa del Governo, di conversione del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate;

   apprezzata la disposizione di cui all'articolo 4, che dispone un significativo incremento delle autorizzazioni di spesa riferite al fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund, allo scopo di sostenere start-up innovative che sviluppano soluzioni tecnologiche all'avanguardia, per affrontare le sfide in materia di difesa e sicurezza e contribuire al mantenimento della superiorità tecnologica dell'Alleanza atlantica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.