CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 giugno 2024
319.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 11 giugno 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 12.45.

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
C. 1902 Governo.
(Esame e rinvio)

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Federico MOLLICONE, presidente e relatore, riferisce che il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, è volto ad introdurre disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.Pag. 51
  Segnala che il provvedimento è composto da 17 articoli suddivisi in 4 capi.
  Il Capo I si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale.
  Il Capo II si compone di 4 articoli e reca disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
  Il Capo III si compone di 5 articoli e reca disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-25.
  Il Capo IV si compone di 2 articoli (più l'entrata in vigore) e reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca.
  Sottolinea che i 4 Capi sono dedicati alla disciplina di materie differenti, di competenza diretta di tre distinti Ministeri: Ministero dello sport e dei giovani (Capo I), Ministero dell'istruzione e del merito (Capi II e III), Ministero dell'università e della ricerca (Capo IV).
  Venendo al contenuto del provvedimento, riferisce che l'articolo 1 reca disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi.
  Nel dettaglio, i commi 1 e 2 modificano rispettivamente l'articolo 16, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e l'articolo 14, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, introducendo rispettivamente, disposizioni in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva che compongono il CONI e delle relative strutture territoriali, modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo e chiarendo, a tale fine, quali siano i criteri per il corretto computo dei mandati; e, al comma 2, in materia di elezione dei vertici degli analoghi enti attivi nell'ambito del Comitato italiano paralimpico.
  Al riguardo segnala che la relazione illustrativa di accompagnamento al decreto-legge chiarisce che l'intervento normativo in commento, «pur confermando la previsione per cui il Presidente e i membri degli organi direttivi (nazionali e territoriali) restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati, mira a scindere nettamente la posizione del Presidente federale (e regionale) da quella dei membri degli organi direttivi federali (nazionali e territoriali), muovendo dal presupposto che il Presidente federale (e ciò vale anche per il Presidente regionale) non viene scelto in tale ruolo tra i Consiglieri federali (e ciò vale anche a livello regionale), ma viene eletto in una procedura elettiva autonoma rispetto a quella relativa ai consiglieri e proprio in tale specifica qualità, e che diverse, sono, inoltre, anche le funzioni e le attribuzioni riconosciute al Presidente federale (regionale) rispetto al singolo consigliere federale (regionale).»
  A tale fine, i commi 1 e 2 prevedono che il Presidente uscente che si candida al quarto mandato consecutivo possa essere eletto soltanto se consegue i due terzi dei voti validamente espressi; in caso di mancata elezione (ovvero nel caso in cui il Presidente uscente non consegua detto quorum), lo stesso non è più candidabile alle votazioni successive per lo stesso mandato.
  In caso di pluricandidature – e sempre che, ovviamente, almeno un altro candidato non raggiunga la maggioranza necessaria per poter essere eletto –, non si procede al ballottaggio, ma si indicono nuove elezioni anche per i membri degli organi direttivi, al fine di garantire la più ampia rappresentatività dell'organo federale, sia a livello nazionale che regionale. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva.
  Rileva che la ratio della novella è, pertanto, quella di prevedere e consentire la conferma del Presidente uscente, in caso di candidatura successiva al terzo mandato, solo nell'ipotesi in cui lo stesso consegua sin da subito una maggioranza particolarmente qualificata e significativa, tale da costituire evidente testimonianza della sua effettiva rappresentatività all'interno di un determinato movimento sportivo e, quindi, del fatto che la sua elezione, sostenuta da una così larga maggioranza, sia concreta espressione dell'apprezzamento per la sua figura e per il suo lavoro in ambito federale.Pag. 52
  In materia di computo dei mandati, la novella precisa che si considera compiuto, e dunque rilevante ai fini di tale computo, il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno (dunque, superiore alla metà della durata complessiva prevista, quadriennale) nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Nei periodi successivi è ulteriormente precisato che il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del Presidente che ha svolto il mandato precedente, e che in ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.
  Infine, la norma stabilisce espressamente che tale disciplina trova applicazione anche nei confronti dei Presidenti delle strutture territoriali regionali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate nonché nei confronti degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.
  L'articolo 2, composto da 2 commi, reca modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
  In particolare, il comma 1, lettera a), introduce al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il nuovo articolo 13-bis che istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, con sede in Roma, alla quale è attribuita una pluralità di funzioni.
  La Commissione, infatti, è chiamata a svolgere attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei princìpi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.
  A tale riguardo nella relazione illustrativa si precisa che la Commissione esercita i previsti controlli ai sensi dell'articolo 13, comma 10-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 nei confronti delle società sportive professionistiche, allo scopo di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione mentre l'adozione dei conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti resta di competenza delle Federazioni sportive nazionali di riferimento.
  Evidenzia quindi che la relazione illustrativa di accompagnamento al decreto-legge in esame afferma che l'istituzione della Commissione risponde all'urgenza di riordino della disciplina in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche, ai fini non solo del regolare svolgimento dei relativi campionati sportivi, ma anche per garantirne l'iscrizione agli stessi. L'urgenza è dettata dalla circostanza per la quale, all'esito dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, gli organismi sportivi saranno chiamati al rinnovo delle cariche e, in tale contesto, è necessario intervenire tempestivamente per far sì che l'organo deputato ai controlli sulle società professionistiche per l'emissione del parere sull'ammissione di queste ai relativi campionati, sia indipendente e resti estraneo al Consiglio Federale.
  Tra le società sportive oggetto dei controlli della neoistituita Commissione si annoverano quelle partecipanti ai campionati professionistici organizzati dalla F.I.G.C. e dalla F.I.P., che sono i seguenti: per il calcio, la Serie A, la Serie B e la Serie C maschili, e la Serie A femminile; per la pallacanestro, la Lega Basket Serie A maschile.
  Evidenzia, inoltre, che la Commissione è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa e finanziaria, nonché di autonomi poteri d'iniziativa nello svolgimento delle relative funzioni, che svolge in qualità di unico organismo competente a certificare la regolarità della gestione finanziaria ed economica delle società sportive professionistiche.
  I pareri obbligatori emessi dalla Commissione sono trasmessi alle rispettive Federazioni sportive nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusionePag. 53 dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente.
  La Commissione presenta annualmente, entro il 30 settembre, una relazione al Parlamento e all'Autorità di governo competente in materia di sport sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.
  Sul piano strutturale, la Commissione si configura quale organo collegiale, composto da un Presidente e da sei componenti, nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il Presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento.
  Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l'Autorità politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l'Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro componenti è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.
  Osserva che le previste modalità di coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti configurano quindi un parere obbligatorio e vincolante, simile a quello previsto per la nomina del presidente dell'ISTAT (per cui è richiesta la maggioranza dei due terzi), per il presidente dell'AGCOM (due terzi), per i componenti dell'ART (due terzi), per i componenti dell'ARERA (due terzi), per il presidente e per il componenti dell'ANAC (due terzi), per il direttore dell'ISIN (maggioranza assoluta). In nessuno di questi casi, tuttavia, è previsto il ridimensionamento della maggioranza richiesta, da quella dei due terzi a quella assoluta, decorsi i primi trenta giorni dalla richiesta del parere.
  La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è di sette anni, a decorrere dall'insediamento, senza possibilità di conferma. Il presidente e i componenti della Commissione sono incompatibili, per qualunque incarico o mandato, con gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici e con gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, nonché con le società professionistiche. L'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Per tutta la durata dell'incarico, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, nel settore dello sport professionistico, nonché ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto sono, secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato. Le deliberazioni sono adottate a Pag. 54maggioranza e, in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente. Il presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto d'ufficio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le indennità spettanti al Presidente e ai componenti. Al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovraintende il segretario generale, che ne risponde al Presidente, che è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione, per una durata quadriennale, rinnovabile.
  Si prevede che la Commissione deliberi, con proprio regolamento, le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. Ferma restando l'autorizzazione di spesa per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione per l'anno 2024, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo annuale da parte delle Federazioni sportive e delle società professionistiche sottoposte alla sua vigilanza ed è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria. Le misure e le modalità di contribuzione annuale sono determinate con atto della Commissione, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È inoltre previsto che il relativo rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, sia soggetto al controllo della Corte dei conti.
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non può eccedere le trenta unità, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti. L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a quindici unità, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Il personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza che resta a carico della medesima e si applica il trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. La Commissione non può avvalersi del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale in servizio presso la Commissione è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. La Commissione può inoltre avvalersi di esperti secondo le regole di organizzazione e funzionamento stabilite dal proprio regolamento. Per l'anno 2024 gli esperti, se a titolo oneroso, non possono eccedere il numero di 5 unità (purché nel limite di spesa complessivo di euro 200.000).Pag. 55
  Il comma 10 reca le disposizioni volte ad individuare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione e dall'avvio della Commissione, quantificate in euro 1.700.000 euro per l'anno 2024. A tali oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
  Il comma 11 dispone in ordine alla copertura finanziaria delle spese per il funzionamento a regime della Commissione, a decorrere dall'anno 2025, specificando che è la stessa Commissione a provvedere all'autonoma gestione di tali spese. Le risorse a disposizione della Commissione sono individuate nelle seguenti:

   un contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 630, destinati alle stesse Federazioni sportive Nazionali (lettera a));

   un contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche del relativo fatturato (lettera b)).

  Infine, rileva che l'articolo 2, comma 1, lettera b), differisce il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo n. 36 del 2021, che si applicheranno quindi a partire dal 1° luglio 2025 il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, del medesimo decreto legislativo, in materia di istituzione, all'interno delle società sportive professioniste, di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie.
  L'articolo 3 introduce alcune misure urgenti in materia di lavoro sportivo, in particolare sul piano giuslavoristico e tributario.
  Nel dettaglio, fa presente che l'articolo 3, comma 1, lettera a), introduce la lettera f-ter) all'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la quale aggiunge le prestazioni di lavoro sportivo fino a 5000 euro annui rese da pubblici dipendenti a quelle escluse dal regime di previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, per le quali è sufficiente una mera comunicazione preventiva.
  L'articolo 3, comma 1, lettera b), aggiunge un secondo periodo all'articolo 53, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che le comunicazioni inerenti le prestazioni di lavoro sportivo sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.
  Prosegue osservando che l'articolo 3, comma 2, dispone l'abrogazione dell'articolo 53, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) in ragione dell'esigenza, derivante dal mancato coordinamento formale tra la disposizione abrogata ed il successivo articolo 54 dello stesso TUIR, in materia di modalità di calcolo del reddito, di inquadrare fiscalmente le predette ipotesi di prestazioni di lavoro, fornendo al contribuente gli elementi e le informazioni relative al rapporto di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi, in vista dell'imminente scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni e, conseguentemente, per procedere ai relativi calcoli.Pag. 56
  I redditi percepiti per le prestazioni di lavoro sportivo se conseguiti nell'esercizio di attività, senza vincoli di subordinazione o diverse da quelle di collaborazione coordinata e continuativa, svolte in maniera abituale sono pertanto inquadrati come redditi di lavoro autonomo; nel caso in cui le prestazioni di lavoro sportivo abbiano natura occasionale esse sono inquadrate come redditi diversi di cui all'articolo 67 del TUIR.
  L'articolo 3, comma 3, lettera a) modifica l'articolo 25, comma 6, terzo periodo del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, specificando anche in questa sede che per i pubblici dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro sportivo con compensi inferiori a euro 5.000 annui, è sufficiente la comunicazione in luogo dell'autorizzazione.
  L'articolo 3, comma 3, lettera b) interviene in materia di prestazioni sportive di volontariato, sostituendo l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Rileva che la novella riconosce ai numerosi soggetti che prestano la propria attività in favore dei sodalizi sportivi, a scopo solidaristico e al di fuori di un rapporto di lavoro, la possibilità di vedersi riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
  Le comunicazioni dei nominativi dei volontari sportivi e degli importi corrisposti a titolo di rimborso devono essere effettuate dagli enti attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Essa è altresì messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento.
  I rimborsi per le prestazioni di volontariato sportivo non concorrono a formare il reddito del percipiente; concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6 del medesimo decreto.
  L'articolo 4 reca disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi nazionali e internazionali.
  In particolare, osserva che l'articolo 4, comma 1, al fine di dare corretta attuazione agli articoli 32 e 33 della Costituzione, alle finalità della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO e ratificata dall'Italia con la legge 26 novembre 2007 n. 230, nonché in conformità alle prescrizioni dettate dalla World Anti-Doping Agency (WADA), per le attività urgenti connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», riconosce alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, la personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente.
  La NADO Italia, ferme restando le competenze in materia del Ministero della Salute, continua a svolgere attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping secondo le prescrizioni della WADA e le proprie disposizioni organizzative interne. Quanto al personale, già in servizio presso la NADO Italia, essa Pag. 57si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. attraverso un contratto di servizio annuale che regola anche i rispettivi rapporti finanziari.
  Nell'ambito di NADO Italia le funzioni giudicanti sono svolte dal Tribunale Nazionale Antidoping.
  Infine, la disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della salute, sono approvate le modifiche al regolamento interno della Nado Italia, in coerenza con gli indirizzi della WADA, anche quanto alla nomina degli organi di amministrazione e del Presidente.
  Evidenzia, inoltre, che il comma 2 dell'articolo in esame reca due novelle all'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, relativamente al finanziamento del cosiddetto movimento sportivo nazionale.
  In particolare: alla lettera a), si dispone che la disciplina prevista al comma 630 dell'articolo 1 della suddetta legge di bilancio 2019 – disciplina finora a carattere permanente – sia vigente solo sino all'anno 2025.
  A tale riguardo ricorda che la suddetta disciplina prevede che, a decorrere dall'anno 2019 (e, ora, sino al 2025), il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa sia stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui sopra – prosegue tale disposizione – sono destinate:

   al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;

   alla Sport e salute Spa per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui;

   per 2 milioni di euro (annui), alla copertura degli oneri di cui ai (successivi) commi da 634 a 639, relativi alla regolazione contabile sui concorsi per pronostici sportivi destinati a Sport e salute Spa.

  Segnala quindi che, al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.
  Rileva, inoltre, che la lettera b) del comma 2 in esame introduce il comma 630-bis al predetto articolo 1 della legge di bilancio 2019, Esso disciplina, a decorrere dall'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa nonché dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) – quest'ultima non ricompresa nel precedente comma 630. Il finanziamento complessivo è confermato nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le predette risorse sono destinate:

   al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui (senza modifiche rispetto alla disciplina ora vigente sino al 2025), per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;

   alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, nella misura di Pag. 587,7 milioni di euro annui, (tale destinazione è nuova rispetto alla disciplina vigente sino al 2025);

   alla Sport e salute Spa per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, (quindi con una riduzione di 7,7 milioni di euro annui rispetto alla disciplina vigente sino al 2025);

   per 2 milioni di euro (annui), alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639 (come nella disciplina vigente sino al 2025).

  Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali – prosegue il nuovo comma 630-bis – delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui (quindi con una riduzione di 7,7 milioni di euro annui rispetto alla disciplina vigente sino al 2025), a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa (che, si ricorda, non deve essere inferiore a 355,3 milioni annui).
  Il comma 3, autorizza la spesa per l'anno 2024 e per gli anni successivi a decorrere dal 2025.
  Infine, il comma 4, prevede un sistema di coperture differenziato per gli anni 2024, 2025 e a decorrere dall'anno 2026.
  L'articolo 5, comma 1 detta una norma di armonizzazione della disciplina in materia contabile e di bilancio delle società di calcio professionistiche, in vista della conclusione della stagione sportiva di riferimento e della relativa sessione di bilancio, intervenendo sull'articolo 1, comma 644, secondo periodo della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Tale disposizione prevede che a partire dalla stagione sportiva 2019/2020, solo le società, quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci a una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, possano accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai rispettivi campionati italiani di calcio. La suddetta disposizione prevede, inoltre, che gli incarichi alle società di revisione legale abbiano durata di tre esercizi e che non possano essere rinnovati o nuovamente conferiti se non decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.
  Nel dettaglio, rileva che l'articolo 5, comma 1, sostituisce l'articolo 1, comma 644, secondo periodo della legge 30 dicembre 2018, n. 145, stabilendo che per le società diverse dalle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati i suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti. Tale novella si è resa necessaria al fine di rimuovere, relativamente alle società quotate, l'ambiguità normativa esistente con l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, che prevede con riferimento agli enti di interesse pubblico – tra cui rientrano anche le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione Europea – una durata dell'incarico di revisione legale di nove esercizi.
  L'intervento è pertanto volto a modificare l'attuale formulazione del comma 644 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, limitandone l'ambito di applicazione alle (sole) società diverse dalle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati. Le società calcistiche quotate in borsa sono quindi esentate dal limite massimo dei tre esercizi consecutivi, e dal divieto di rinnovo o di nuovo conferimento prima dei tre anni dalla cessazione dei precedenti incarichi.
  Ciò in considerazione del peculiare procedimento di formazione, approvazione e asseverazione, dal punto di vista delle scadenze temporali, del bilancio d'esercizio delle società di calcio professionistiche, la cui sessione, diversamente dal bilancio delle altre società, segue la stagione sportiva, ed è regolata da una speciale disciplina.Pag. 59
  Si fa presente che le uniche due società calcistiche italiane attualmente quotate in borsa, per le quali, a seguito dell'entrata in vigore della novella di cui al comma in esame, vengono dunque meno i vincoli in materia di durata e possibilità di rinnovo o di nuovo conferimento degli incarichi di revisione legale di cui all'articolo 1, comma 644, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018, sono la Juventus FC e la SS Lazio.
  Il comma 2 apporta plurime modificazioni all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, attribuendo all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. le funzioni di Commissario straordinario al fine di provvedere alla realizzazione di alcune opere complementari in ambito sportivo situate nel territorio della regione Lombardia, di cui al neo-introdotto Allegato 1-bis del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16.
  L'articolo 5, comma 2, lettera b) precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione in commento.
  Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato può avvalersi delle strutture della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 6, che apre il Capo II recante Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, al comma 1 stabilisce che, per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti a legislazione vigente che rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità potrà essere conseguita, sino al 31 dicembre 2025, anche mediante il superamento di percorsi che saranno attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), ente di ricerca di diritto pubblico che, tra i propri compiti statutari, annovera la funzione della formazione del personale della scuola.
  L'offerta formativa dei «percorsi INDIRE», che si articolerà in almeno 30 crediti formativi, potrà essere, in ogni caso, erogata anche dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, in aggiunta ai percorsi universitari del «TFA sostegno».
  Il comma 2 definisce l'ambito di applicazione soggettivo dei nuovi percorsi, che saranno destinati a coloro che hanno maturato, nelle scuole statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno di almeno 3 anni, anche non continuativi, nei 5 anni precedenti. In proposito, la relazione tecnica del provvedimento in esame riferisce che la platea dei destinatari dei predetti percorsi ammonta a 71.788 docenti.
  Ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti: il profilo professionale del docente specializzato sul sostegno; i contenuti dei crediti formativi dei nuovi percorsi; i requisiti e le modalità per l'attivazione dei medesimi percorsi; i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, a cui parteciperà un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale (USR) fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.
  Ricorda che il comma 4 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, al fine dell'attivazione dei nuovi percorsi di formazione, individuerà, ogni anno, sino al termine del 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione; qualora le domande Pag. 60di partecipazione ai percorsi eccedessero il fabbisogno individuato, i candidati a partecipare ai nuovi percorsi saranno selezionati in applicazione dei criteri definiti dal medesimo decreto ministeriale previsto al comma 3.
  Infine, il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 7 dispone la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione, attivati dall'INDIRE, per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento.
  Sottolinea che l'iscrizione ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, e definiti dal decreto di cui al comma 3, è consentita se, contestualmente all'iscrizione, i soggetti interessati presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.
  Il comma 2 stabilisce che coloro che supereranno i percorsi di formazione attivati da INDIRE potranno conseguire esclusivamente un titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, riguardante il grado di istruzione del percorso di formazione scelto.
  Il comma 3 dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, sono definiti i criteri di ammissibilità dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi di cui all'articolo in commento, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli. Con tale decreto sono, altresì, definite le modalità di attivazione dei percorsi di cui sopra, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, a cui partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo – chiosa la disposizione in esame – sono a carico dei partecipanti.
  Il comma 4 prevede, infine, che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 8, comma 1, sostituisce l'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 33 con i nuovi commi 3 e 3-bis, al fine di garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, non incidendo sul conseguimento delle Milestone M4C1-3 e M4C1-10, attuative della «Riforma del sistema di reclutamento dei docenti» (M4C1-R2.1), già rendicontate alla Commissione europea.
  Nel dettaglio, evidenzia che il nuovo comma 3 prevede che al fine di agevolare la continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con accertata condizione di disabilità, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioniPag. 61 relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.
  Il neo-introdotto comma 3-bis, invece, dispone che può essere proposta la conferma alle medesime condizioni previste dal comma 3 anche a:

   a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;

   b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

  Evidenzia che l'articolo 9, recante disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno, è in realtà una norma integralmente dedicata all'attuazione, nel suo complesso, della sperimentazione prevista dalla riforma in corso in materia di disabilità, ed è di competenza del Ministero per le disabilità. I docenti referenti per il sostegno sono solo una delle categorie di soggetti destinatari della citata sperimentazione: la più numericamente consistente, ma comunque corrispondente ad un numero di soggetti destinatari non superiore ad un terzo del totale.
  L'obiettivo è assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
  In particolare, il comma 1, al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti, inclusi i docenti referenti del sostegno, impegnati nei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita, individua i territori in cui avviare la sperimentazione: Brescia, Catanzaro, Firenze, Frosinone, Sassari, Forlì-Cesena, Perugia, Salerno e Trieste.
  Il comma 2 prevede che la formazione sarà svolta dal Dipartimento per le persone con disabilità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, realizzando le iniziative formative di cui al comma 1:

   a) avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, individuati tra personalità della scienza, dell'accademia, delle associazioni del terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità;

   b) avvalendosi di Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in qualità di società in-house della predetta Presidenza ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel limite di spesa di euro 3 milioni nel 2024;

   c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni dalle quali dipendono i discenti, nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7.

  Il successivo comma 3 attribuisce al Dipartimento per le persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il potere di conferire, nell'ambito del contingente di 30 esperti di cui al comma 2, lettera a), incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con scadenza al 31 dicembre 2024. I suddetti incarichi possono essere oggetto di proroga per assolvere alle esigenzePag. 62 formative da assicurare nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 e disciplinate col regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Nell'ambito del numero massimo di cui al comma 2, lettera a), il Dipartimento può attribuire incarichi di esperto a titolo gratuito.
  Ai sensi del comma 4, gli incarichi attribuiti a norma del comma precedente sono retribuiti in misura parametrata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Inoltre, agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro.
  Nel caso di proroga di cui al comma 3, secondo periodo, il compenso è rideterminato nella misura indicata dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con oneri a carico del medesimo regolamento. Con decreto del Capo del Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati la procedura e i criteri di selezione degli esperti, la commissione di esame e il punteggio da attribuire al colloquio e ai titoli.
  Agli incarichi non si applica il limite di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  Il comma 5 prevede che, nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con riferimento alle attività formative relative all'anno 2024, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma:

   a) redige il sillabo delle attività formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti;

   b) eroga la formazione;

   c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere;

   d) definisce il cronoprogramma delle attività formative;

   e) individua i destinatari delle iniziative formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unità.

  Il comma 6 precisa che, per la partecipazione in qualità di discente alle iniziative formative non è previsto alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate, essendo le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, riconosciute ai discenti secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il limite di spesa di euro 1 milione nel 2024.
  Il comma 7 contiene le disposizioni relative agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente disposizione.
  Sottolinea che l'articolo 10, commi 1 e 2, intende risolvere l'annosa questione della posizione di quei docenti non abilitati che hanno partecipato con riserva, in virtù di provvedimenti cautelari, al concorso indetto con il decreto n. 106 del 23 febbraio 2016 per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, superando le prove scritte e orali, ed essendo successivamente immessi in ruolo, ma la cui posizione è stata poi modificata da pronunce giurisprudenziali negative e, di conseguenza, assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025.
  In particolare, il comma 1 dispone la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, hanno superatoPag. 63 il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare.
  La conferma in ruolo è, tuttavia, assistita dall'obbligo per i suddetti docenti di conseguire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.
  Il comma 2 disciplina, invece, la posizione dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, prevedendo che essi sottoscrivano un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico.
  Conseguita l'abilitazione, i docenti sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025 mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.
  Infine, il comma 3 regola la posizione dei soggetti che hanno ottenuto un provvedimento giurisdizionale cautelare di un Tribunale Amministrativo Regionale che li ammetteva a partecipare a prove scritte suppletive, non avendo potuto partecipare alle sessioni ordinarie della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola infanzia e primaria di cui la D.D. 498 del 21 aprile 2020, come modificato dal D.D. 2215 del 18 novembre 2021 ed alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno indetta con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 perché, in piena fase pandemica, erano affetti da COVID-19 ovvero erano in quarantena.
  Sottolinea che il comma 3 conferma definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, ovvero conferma nelle pertinenti graduatorie di merito i soggetti che hanno superato le suddette prove scritte suppletive. Osserva che la ratio della norma si rinviene, pertanto, nella necessità di sanare la posizione di coloro che, si sono trovati a partecipare alle prove suppletive indette ai sensi di provvedimenti giurisprudenziali di primo grado che, tuttavia, sono stati successivamente caducati a seguito della formazione di un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato sfavorevole al singolo concorrente, col quale è stata ribadita la regola generale secondo cui l'impedimento individuale a partecipare alle prove di un concorso pubblico è a carico dell'interessato e applicabile anche in caso di positività al COVID-19 e di sottoposizione al relativo regime restrittivo.Pag. 64
  Rileva che l'articolo 11 mira a implementare, in ottica inclusiva, gli strumenti funzionali a una più compiuta accoglienza e integrazione scolastica degli alunni stranieri al fine di assicurare sempre maggiori e valide esperienze di crescita e di formazione individuale e sociale, nonché il raggiungimento di soddisfacenti livelli di apprendimento nelle competenze di base.
  Nel dettaglio, per favorire il superamento delle barriere linguistiche e permettere una proficua frequenza scolastica da parte degli studenti, il comma 1 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, può essere disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe.
  L'assegnazione con decreto ministeriale di tali docenti sarà possibile soltanto a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, essendo oramai conclusa la definizione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2024/2025.
  Fa presente che il comma 2 introduce la possibilità per le istituzioni scolastiche di stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) per l'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione.
  Questi ultimi, infatti, già dispongono delle necessarie risorse umane per la valutazione delle conoscenze linguistiche degli adulti, che ben possono essere utilizzate anche per i soggetti minori stranieri. La misura, pertanto, intende formalizzare la collaborazione fra le scuole a forte presenza di studenti stranieri e i CPIA per quanto attiene all'accertamento delle competenze linguistiche in lingua italiana, nonché per la redazione del piano didattico personalizzato (PDP) di ciascuno studente.
  Il comma 3 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri – non in possesso delle competenze linguistiche di base di lingua italiana – nelle classi e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), possono promuovere attività di potenziamento in orario extracurricolare. Tali attività sono realizzate a valere sulle risorse di cui al Programma Nazionale «PN Scuola e competenze 2021- 2027». La definizione dei citati tassi di presenza è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
  Infine, il comma 4 introduce all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 335, la lettera b-ter), prevedendo che con decreto annuale del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, siano definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.
  L'articolo 12, sostituendo integralmente l'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, rende disponibile, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025, e nelle more della regolazione sul punto da parte della contrattazione collettiva, la percentuale del 100 per cento dei posti di dirigente scolastico vacanti per ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 2788 del 18 dicembre 2023, nonché le ipotesi indicate al comma 2.Pag. 65
  Inoltre, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente così resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità.
  Infine, per tale procedura di mobilità straordinaria, non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. Inoltre, dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.
  Il comma 2 del nuovo articolo 19-quater ha carattere procedimentale in quanto prevede un particolare meccanismo di assunzione per i soggetti che sono destinatari di provvedimenti giurisdizionali o di particolari procedure di immissione in ruolo già previste a legislazione vigente: infatti, la disposizione stabilisce che per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli sono immessi in ruolo in altra regione in cui vi sono posti disponibili, con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e ad altre procedure di immissione in ruolo e senza che sia necessario l'assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione richiesta.
  In subordine alle procedure di immissione in ruolo per i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di neo-dirigenti scolastici.
  Sottolinea che l'articolo 13, comma 1, sostituendo l'articolo 25, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mira ad adeguare il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici in vista dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025 con l'obiettivo di consentire un'oggettiva e trasparente valutazione delle performance individuali sulla base di obiettivi definiti e misurabili, nonché di permettere, in questo modo, l'assegnazione ai dirigenti della retribuzione di risultato in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
  In particolare, le modifiche apportate riguardano la soppressione del nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici. Inoltre, si specifica che, all'interno del Sistema di valutazione adottato con decreto del Ministro, in coerenza con la direttiva di quest'ultimo in materia di performance, sono stabiliti gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e siano individuati soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  Il comma 2, apporta modifiche di coordinamento formale all'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  La lettera a), nel sopprimere il primo periodo, espunge la previsione secondo cui il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 (su cui si veda sopra), e può essere articolato con una diversaPag. 66 composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione.
  La lettera b) novella il secondo periodo del comma 94, inserendo la specificazione, divenuta necessaria dopo la soppressione del primo periodo, per cui la valutazione, che deve essere coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato, è quella «dei dirigenti scolastici».
  La lettera c) modifica il terzo periodo del comma 94, eliminando il riferimento alla «valutazione dei dirigenti scolastici» all'interno della disposizione che consentiva l'attribuzione, per il triennio 2016-2018, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, in relazione, tra l'altro, all'indifferibile esigenza di assicurare «la valutazione dei dirigenti scolastici» e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013.
  Il comma 3 stabilisce che le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Alla relativa attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito con il quale deve essere adottato il Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, previsto dall'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'articolo in esame, è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Rileva che l'articolo 14 attribuisce al personale scolastico una facoltà di optare per una diversa articolazione del servizio all'estero, aggiungendo all'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, i commi 2-bis e 2-ter. In alternativa ai due periodi di sei anni scolastici consecutivi di servizio all'estero, il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero.
  Tale opzione può essere espressa ed eventualmente revocata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di servizio all'estero, esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio.
  Se il personale rientra in Italia prima del termine sopra indicato, i benefici economici connessi al rientro nel territorio nazionale non siano erogati nel caso di cessazione anticipata per motivi disciplinari o per domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari.
  Il comma 2 prevede, poi, che l'opzione di cui ai citati nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 64 del 2017 può essere esercitata, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia dal 1° giugno 2024), anche dal personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024.
  L'articolo 15, nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca, differisce al 31 dicembre 2024 il termine di cui all'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (che ha sostituito gli assegni di ricerca con i contratti di ricerca), prevedendo che le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possano continuare a indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto.
  L'articolo 16 reca disposizioni per permettere il funzionamento e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari,Pag. 67 istituita con l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
  In particolare, osserva che il comma 1 riduce il contingente massimo di personale della struttura di supporto da cinque a tre unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale, il cui incarico può essere conferito anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e due unità di personale non dirigenziale, nell'ottica di una semplificazione, accelerazione ed agevolazione dell'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie e il conseguimento, pertanto, degli obiettivi della Riforma della Missione 4 Componente 1, prevista dal PNRR. Contemporaneamente, eleva da tre a cinque il numero massimo di esperti di comprovata qualificazione professionale di cui il Commissario straordinario può avvalersi.
  Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.
  L'articolo 17 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.50.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 11 giugno 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di Martina Riva, assessore allo sport, al turismo e alle politiche giovanili del Comune di Milano, di Lorenzo Bernini, professore di filosofia politica presso l'Università degli studi di Verona, di Giovanna Vingelli, docente e ricercatrice presso l'Università della Calabria, e di rappresentanti di Educare alle differenze ASP, nell'ambito della discussione della risoluzione Sasso 7-00203: Adozione di linee guida volte a favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 11 giugno 2024.

Audizione informale di rappresentanti di Assomusica e di + Cultura accessibile Onlus, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1536 Baldelli, recante introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.45.