INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.
La seduta comincia alle 13.35.
Indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione.
(Deliberazione).
Marco OSNATO, presidente, avverte che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione, sulla quale si era già unanimemente convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 28 maggio scorso.
Propone pertanto di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.
La seduta termina alle 13.40.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.
La seduta comincia alle 13.40.
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 1660 Governo.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco OSNATO, presidente, invita il relatore, onorevole Maullu, a illustrare i contenuti del provvedimento.
Stefano Giovanni MAULLU (FDI), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che si compone di 29 articoli, che modificano o introducono numerose disposizioni in materia di pubblica sicurezza. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, evidenzia i profili di interesse della Commissione Finanze.
Richiama innanzitutto l'articolo 3; il comma 1, lettera a), della disposizione modifica il comma 2 dell'articolo 85 del Codice Antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, in materia di documentazione antimafia. Ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Codice, le amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società e le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o servizi pubblici, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire specifici provvedimenti di cui all'articolo 67 del codice medesimo – quali concessioni di servizi pubblici o beni demaniali, iscrizioni negli elenchi di appaltatori o fornitori, licenze in materia di armi ed esplosivi – devono acquisire la documentazione antimafia, costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia. Ricorda altresì che il comma 2 dell'articolo 85 del Codice antimafia, nel testo vigente, disciplina i soggetti ai quali deve riferirsi la documentazione antimafia.
Evidenzia che le modifiche introdotte dal provvedimento in esame, alla richiamata lettera a) del comma 1, sono volte a includere nella previsione legislativa anche i contratti di rete, stabilendo che in tal caso la documentazione debba riferirsi alle imprese aderenti al contratto e, ove presente, all'organo comune. La lettera b) del comma 1 integra l'articolo 94 del Codice Antimafia, introducendo specifiche prescrizioni in tema di non applicabilità dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni, che conseguono all'applicazione della disciplina sulla documentazione antimafia, qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia.
Ricorda che la a comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una causa di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 (vale a dire, l'applicazione di misure di prevenzione) del Codice Antimafia. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una causa di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa (desumibili anche da provvedimenti di condanna non definitivi). L'informazione antimafia è richiesta per contratti o provvedimenti di valore: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; superiore a 150 mila euro per la concessione di acque pubbliche o beni demaniali o contributi, finanziamenti o agevolazioni; superiore a 150 mila euro per subcontratti, Pag. 39cessioni o cottimi. Ai sensi dell'articolo 94, comma 1, qualora emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, i soggetti cui sono fornite le informazioni antimafia non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. L'articolo 94-bis prevede che il prefetto, qualora accerti che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, misure amministrative di prevenzione collaborativa (adozione di misure organizzative volte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale; obbligo di comunicazione di determinati atti od operazioni; utilizzo di un conto corrente dedicato).
Sottolinea che di interesse per la Commissione Finanze appare inoltre l'articolo 20, che autorizza gli agenti di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 17 e 18 del Testo unico della legge sugli ufficiali di pubblica sicurezza (Regio decreto n. 690 del 1907), a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio. Si tratta del personale delle Forze di polizia tra cui il personale della Guardia di finanza. Rileva altresì per la Commissione Finanze la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del disegno di legge in esame. La norma estende l'applicazione di alcune sanzioni penali – previste dal Codice della navigazione per i capitani delle navi che oppongano resistenza o non obbediscano all'intimazione di fermo da parte di unità del naviglio della Guardia di finanza in caso di vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi – a tutte le ipotesi in cui le unità della Guardia di Finanza siano impiegate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Il comma 1 prevede inoltre che tali disposizioni si applichino, nel rispetto delle norme internazionali, anche quando le condotte sono poste in essere dal comandante di una nave straniera.
Rammenta che, come ricorda la Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la Guardia di finanza svolge nel settore marittimo le funzioni di: vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorso ai servizi di polizia marittima, assistenza e segnalazione (articolo 1 della legge n. 189 del 1959); concorso, anche con il proprio naviglio, alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari (articoli 1 e 4, terzo comma, della legge n. 189 del 1959 e articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010); sicurezza del mare in via esclusiva – in relazione ai compiti di polizia, garantendo il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in tale ambiente geografico – ivi compresa l'attività di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare (decreto legislativo n. 177 del 2016 e decreto ministeriale interno 14 luglio 2003); polizia economica e finanziaria in mare, in via esclusiva, nonché di contrasto dei traffici illeciti (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2001).
Rileva che di interesse per la Commissione Finanze sono inoltre le norme di cui al comma 4, lettera a), dell'articolo 23, il quale prevede la possibilità per AISI (Agenzia informazione e sicurezza interna) e AISE (Agenzia informazione e sicurezza esterna) di richiedere, secondo modalità condivise, alle autorità nazionali (ossia il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia) le informazioni e le analisi finanziarie connesse al terrorismo, al fine di prevenire ogni forma di aggressione terroristica di matrice internazionale. Viene dunque integrato il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 186 del 2021 che prevede che Forze di polizia, condividono tempestivamente, secondo modalità definite d'intesa, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie. Le informazioni e le analisi finanziarie sono definite dal decreto legislativo n. 186 del 2021, all'articolo 2, comma 1, come segue: per «informazioni finanziarie» si intende qualsiasi Pag. 40tipo di informazioni o dati, quali dati su attività finanziarie, movimenti di fondi o relazioni finanziarie commerciali, già detenuti dalle unità di informazione finanziaria (FIU) al fine di prevenire, accertare e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; per «analisi finanziarie» si intendono i risultati delle analisi operative e strategiche già condotte dalle FIU nello svolgimento dei compiti alle stesse attribuiti dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.
Inoltre, di interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 24, il quale istituisce un albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale, stabilendo altresì le norme fondamentali che disciplinano compiti, incompatibilità e decadenza, durata dell'incarico e compenso dei suddetti esperti. Intervenendo sulla legge 7 marzo 1996, n. 108, che detta disposizioni in materia di usura, viene disciplinata la nuova figura dell'esperto chiamato a sostegno del soggetto vittima di usura che ha beneficiato dell'erogazione dei finanziamenti previsti ex lege per il reinserimento nell'ambito dell'economia legale. In particolare, l'esperto, che svolge funzioni di consulenza e di assistenza, deve garantire un efficiente utilizzo delle risorse economiche assegnate ed è iscritto, a richiesta, in un apposito albo istituito presso l'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. Possono fare richiesta di iscrizione all'albo: gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010; gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; i soggetti dotati di specifiche competenze nell'attività economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa. All'atto del conferimento dell'incarico all'esperto, le somme erogate attraverso i mutui previsti dalla disciplina antiusura confluiscono in un patrimonio autonomo e separato costituito all'esclusivo scopo di rilancio dell'attività dell'operatore economico vittima del delitto di usura. Nel caso in cui emerga, anche tramite segnalazione dell'esperto, che l'attività svolta con l'utilizzo delle risorse assegnate non realizzi le predette finalità di reinserimento nel circuito dell'economia legale, i relativi provvedimenti di assegnazione dei benefìci possono essere revocati, con recupero delle somme erogate.
Rammenta che il medesimo articolo individua in dettaglio i doveri e gli adempimenti obbligatori dell'esperto. In particolare l'esperto, a pena di decadenza, deve attestare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi; egli inoltre deve svolgere con diligenza una serie di compiti, puntualmente indicati al comma 8, che vanno dal supporto per i progetti di capitalizzazione e per le attività di gestione del mutuo erogato, sulle quali l'esperto è tenuto a presentare un rendiconto, con cadenza periodica e ogni volta che il prefetto lo richieda, alla presentazione di una relazione annuale sul proprio operato al prefetto, all'ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e alla società CONSAP Spa, al sostegno alla vittima dell'usura in qualsivoglia azione indirizzata alla ripresa della sua attività economica. Nel caso voglia farsi coadiuvare da altri soggetti qualificati, l'esperto deve farne richiesta al prefetto che gli ha conferito l'incarico. Viene poi prevista una disciplina delle cause di incompatibilità, di ineleggibilità e decadenza; sono chiariti gli obblighi di riservatezza e rendicontazione; viene specificato, tra l'altro, che la durata dell'incarico è fissata in 5 anni ed è rinnovabile per una sola volta, con possibilità di dimissioni volontarie dall'incarico. Detto incarico, a specifiche condizioni, è revocabile dal prefetto. Le disposizioni contengono infine apposite prescrizioni in tema di compensi e demandano a un apposito regolamento l'ulteriore normativa di dettaglio.Pag. 41
Manifesta, in conclusione, un orientamento favorevole sul provvedimento in esame.
Virginio MEROLA (PD-IDP) evidenzia che già in sede di Conferenza dei Capigruppo è stata rilevata l'importanza di svolgere un esame approfondito sul provvedimento, stante l'importanza dei temi trattati – tra cui, come ricordato dal relatore, l'usura – nonostante l'accelerazione dei tempi per la sua approvazione. A suo parere, il disegno di legge tratta argomenti che richiedono di essere analizzati sotto molteplici profili, in particolare con riguardo alla compatibilità costituzionale e agli aspetti che attengono al sistema del diritto penale. Evidenzia dunque la necessità di rinviare la votazione sulla proposta di parere a una successiva seduta, ritenendo altrimenti non sussistenti le condizioni per esprimere, da parte del proprio gruppo parlamentare, un voto diverso da quello contrario.
Marco OSNATO, presidente, nel prendere atto di quanto segnalato dall'onorevole Merola, rileva che la Commissione è già convocata nella giornata di domani per il seguito dell'esame del provvedimento; richiama, in ogni caso, l'esigenza di rispettare i tempi per la conclusione dell'esame in sede referente.
Virginio MEROLA (PD-IDP), alla luce di quanto evidenziato dal presidente, chiede dunque che la proposta di parere sia posta in votazione nella seduta di domani.
Marco OSNATO, presidente, nell'accogliere la richiesta del collega Merola, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 Pella e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco OSNATO, presidente, invita il relatore, onorevole Testa, a illustrare i contenuti del provvedimento.
Guerino TESTA (FDI), relatore, ricorda che il testo adottato dalla XII Commissione si compone di 6 articoli. La proposta, in particolare: individua i princìpi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità, che viene definita come malattia cronica, progressiva e recidivante; dispone che i soggetti affetti da obesità usufruiscano delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale; inserisce l'obesità nel Piano nazionale delle cronicità, prevedendo che le Regioni e le Province predispongano ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare l'obesità; istituisce presso il Ministero della salute l'Osservatorio per lo studio dell'obesità, avente compiti di monitoraggio, studio e diffusione degli stili di vita della popolazione italiana; attribuisce al Ministero della salute il compito di individuare, promuovere e coordinare azioni di informazione, sensibilizzazione e di educazione per sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione e favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà.
Segnala tuttavia che il testo originario della proposta di legge conteneva alcune disposizioni di interesse per la Commissione Finanze. L'originario articolo 6 della proposta, mediante modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, incrementava da 210 a 800 euro l'importo detraibile dall'Irpef per oneri sostenuti dal contribuente per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica; sopprimeva poi il vincolo per cui tali spese devono essere sostenute per i ragazzi di età compresa tra Pag. 425 e 18 anni, estendendo in tal modo la detrazione a tutti i contribuenti Irpef. L'originario articolo 7 intendeva rendere deducibili dall'Ires gli oneri di utilità sociale anche qualora le relative spese non fossero state volontariamente sostenute dal soggetto passivo; rendeva poi integralmente deducibili dall'Ires le spese relative all'acquisto, alla costruzione e all'arredo di impianti sportivi aziendali nonché alla relativa manutenzione, messi a disposizione anche a titolo gratuito dei dipendenti. Simmetricamente, l'articolo 7 apportava modifiche alla disciplina dell'Irap, disponendo l'integrale deducibilità delle spese relative all'acquisto, alla costruzione e all'arredo di impianti sportivi aziendali nonché alla manutenzione degli impianti stessi, ove messi a disposizione anche a titolo gratuito dei dipendenti. L'originario articolo 8, modificando il decreto del Presidente della Repubblica IVA (n. 633/1972) riduceva dal 22 (aliquota ordinaria) al 5 per cento l'aliquota Iva applicabile all'iscrizione annuale e all'abbonamento a palestre, associazioni sportive, piscine e altre strutture e impianti sportivi. L'originario articolo 9 – anch'esso recante modifiche al menzionato decreto del Presidente della Repubblica IVA – inseriva, tra i prodotti per cui vigono limiti alla detraibilità dell'imposta sull'acquisto o sull'importazione, gli alimenti e bevande contenenti un elevato apporto totale di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti, di nitrati e di altre sostanze in vario modo utilizzate, individuati in un elenco che deve essere predisposto dal Ministero della salute.
Evidenzia tuttavia che le menzionate disposizioni sono state soppresse nel corso dell'esame in sede referente e pertanto non sono più contenute nel testo adottato dalla Commissione Affari sociali il 29 maggio 2024, sul quale oggi viene richiesto il parere di questa Commissione.
Formula pertanto, alla luce di quanto esposto, una proposta di nulla osta sul provvedimento (vedi allegato 2).
Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia l'astensione del proprio gruppo parlamentare.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico.
C. 1794 Davide Bergamini.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco OSNATO, presidente, invita il relatore, onorevole De Palma, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.
Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, rammenta che la Commissione Finanze esamina oggi – ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura – il disegno di legge C. 1794, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, recante istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico.
Nell'illustrare i contenuti del provvedimento, precisa che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, consta di 15 articoli.
Evidenzia che il provvedimento è finalizzato a riconoscere il ruolo che le imprese agromeccaniche svolgono per la modernizzazione del sistema agricolo nazionale. A tal fine si dispone l'istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con la previsione che le imprese agromeccaniche iscritte all'Albo – qualificate come imprese agromeccaniche professionali – sono autorizzate a rilasciare la certificazione, avente valore legale, delle prestazioni svolte.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un esame più approfondito, si richiama ai profili di interesse per la Commissione Finanze. In particolare, segnala che rivestono specifico interessePag. 43 per la Commissione Finanze le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 7, le quali prevedono rispettivamente che, nello svolgimento delle proprie attività, le imprese agromeccaniche, stipulino un'idonea polizza assicurativa a tutela dei destinatari delle prestazioni agromeccaniche contro i danni derivanti dall'esercizio dell'attività agromeccanica e tutelino i prestatori d'opera con strumenti, anche di tipo assicurativo, ulteriori rispetto a quelli previsti da specifiche disposizioni legislative.
Inoltre, l'articolo 8 precisa che ai fini dell'iscrizione all'Albo le imprese agromeccaniche debbano presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti, tra l'altro, la regolarità contributiva dell'impresa, la quale deve permanere ed è sottoposta a verifica ogni tre anni. Inoltre, si dispone la sospensione dell'impresa agromeccanica dall'Albo qualora sia accertata l'omissione del regolare pagamento di retribuzioni ai dipendenti o dell'esecuzione del versamento dei contributi assicurativi o previdenziali obbligatori.
Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula in conclusione una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 3).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.
C. 1849 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco OSNATO, presidente, invita la relatrice, onorevole Cavandoli, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.
Laura CAVANDOLI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione Finanze esamina oggi – ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari Esteri – il disegno di legge C. 1849, di iniziativa governativa e già approvato dal Senato nella seduta del 30 aprile scorso, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.
Evidenzia che l'Accordo si propone di garantire lo stabilimento e il buon funzionamento della sede di Milano della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti (TUB) e costituisce integrazione del Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016, che prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali addizionali tra il TUB e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione del Tribunale di primo grado.
Precisa che il testo – composto da un preambolo, 20 articoli e un allegato – istituisce la sede permanente della divisione del Tribunale unificato dei brevetti in via San Barnaba n. 50, a Milano, in locali messi a disposizione a titolo gratuito dall'Italia (articolo 2 e allegato). Esso riconosce la personalità giuridica del Tribunale medesimo (articolo 3) e sancisce l'impegno dell'Italia ad assicurare da un lato la fornitura di tutti i servizi di pubblica utilità necessari al corretto funzionamento della divisione (articolo 4), dall'altro l'inviolabilità dei locali e degli archivi (articolo 5), la sicurezza e la tranquillità dei locali (articolo 6), l'assenza di censura o altra forma di interferenza delle comunicazioni dirette ai locali o al personale TUB (articolo 7), l'immunità del TUB da procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa o giudiziaria (articolo 8).
L'Accordo in esame favorisce, inoltre, l'accesso, il soggiorno e l'uscita dal territorio nazionale di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il TUB (articolo 15), richiedendo al TUB di comunicare, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale operante nella sezione milanese dello stesso (articolo 16). È previsto, inoltre, che l'Italia per i primi sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo fornisca al TUB personale amministrativo, distaccatoPag. 44 dalle amministrazioni pubbliche italiane, a supporto amministrativo della divisione italiana (articolo 17).
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala che l'articolo 10 dispone che il TUB e le proprietà del TUB, nei limiti dell'esercizio delle proprie attività ufficiali, siano esentati da tutte le imposte dirette dovute in base alla normativa italiana e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo; inoltre, nei limiti di quanto necessario per lo svolgimento delle sue attività ufficiali, il TUB è esentato dai dazi doganali, imposte, divieti o restrizioni, sui beni di ogni tipo importati o esportati.
Rileva che specifica disposizione è dedicata ai veicoli acquistati o importati dal Tribunale unificato dei brevetti per uso ufficiale che, nel numero massimo di due, sono esentati da imposta sul valore aggiunto, da dazi doganali, da ogni altro diritto relativo all'importazione o all'acquisto e dalle tasse automobilistiche (articolo 11).
Evidenzia, poi, che il personale del TUB, se soggetto ad una imposta interna a vantaggio del TUB, è esente da imposte nazionali su salari, stipendi ed emolumenti; può inoltre importare ed esportare la propria mobilia ed i propri effetti personali senza divieti e restrizioni ed acquistare, al momento della presa di servizio, un veicolo senza dazi né imposte. Inoltre, ai fini del loro insediamento, i giudici non aventi la residenza permanente in Italia beneficiano per un termine di due anni dalla data di installazione ufficiale dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di beni per la casa, anche per un valore superiore rispetto a quello fissato per le Organizzazioni internazionali operanti in Italia. Per il personale diverso dai giudici non aventi cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia, gli emolumenti pagati dal TUB possono essere considerati dalle Autorità italiane competenti al fine di calcolare l'ammontare della tassazione sul reddito originato da altre fonti (articolo 12).
L'articolo 13 disciplina le attività di lavoro autonomo e subordinato svolte dai familiari del personale del TUB che, una volta autorizzate, sono soggette alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, di sicurezza sociale e di diritto del lavoro.
Infine, l'articolo 14 prevede che il personale del TUB sia iscritto nel sistema di assistenza medica e sicurezza sociale e nel piano pensionistico istituiti dal TUB; se però detto personale è impiegato a tempo parziale per meno del 50 per cento è parimenti coperto dal Piano pensionistico de TUB, ma è iscritto nel sistema di assistenza sanitaria e di sicurezza sociale dello Stato membro dell'Unione europea di ultima residenza o di cittadinanza. Per il personale non iscritto al sistema italiano di previdenza sociale, il TUB è esente da contributi obbligatori di sicurezza sociale, pensioni e assicurazioni malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale.
Osserva, quanto al disegno di legge di ratifica, che questo si compone di 5 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 detta misure in materia di personale amministrativo di supporto. L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nell'evidenziare l'esigenza di garantire la pronta operatività della sede italiana del Tribunale unificato dei brevetti (TUB), formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (vedi allegato 4).
La seduta termina alle 13.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 11 giugno 2024.
L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13.55 alle 14.05.